TRIB
Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2024, n. 16936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16936 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile), in persona del dott. Paolo Goggi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 34104 Ruolo Generale dell'anno 2020, alla quale sono state riunite le cause n. 34106/2020 R.G. e n. 34143/2020 R.G., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 09.04.2024, vertente
TRA
C.F.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore Dott. elettivamente domiciliata in Roma, Parte_2
Lungotevere della Vittoria n. 5, presso lo studio legale dell'Avv. Alessandro Arieta, che, insieme con l'Avv. Rocco Di Ciommo Laurora, la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Attrice/opponente
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, Largo Parte_3
Amilcare Ponchielli n. 6, presso lo studio legale dell'Avv. Mario Pecoraro, che la rappresentano e difende giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore Dott. elettivamente Parte_4
domiciliate in Roma, Largo Amilcare Ponchielli n. 6, presso lo studio legale degli Avv.ti Mario
Pecoraro e Leonardo Pandiscia, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
Convenute/opposte
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
1 All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'attrice/opponente: “Piaccia al Tribunale di Roma adìto, contrariis reiectis, in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adìto a conoscere della presente controversia in ragione dell'esistenza di una clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo e nel regolamento del e, CP_3
conseguentemente, dichiarare l'improponibilità delle domande monitorie e la nullità dei
decreti opposti, e comunque revocarli in ogni loro parte;
- nel merito, rigettare le domande monitorie in quanto infondate e comunque non provate e, per l'effetto, revocare ovvero comunque annullare i decreti ingiuntivi opposti;
- in accoglimento delle spiegate domande riconvenzionali, accertare e dichiarare il diritto di a percepire da Parte_1 [...]
e da - la somma Controparte_4 Controparte_1 di € 9.743,67 a titolo di saldo delle attività del maturato ad agosto Parte_5
2019; - la somma di € 114.880,89 a titolo di risarcimento del danno conseguente al mancato
rispetto del termine trimestrale di recesso, ovvero il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, anche previa valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- la somma di € 57.440,45 a titolo di danno d'immagine subìto da a fronte Parte_1 dell'illegittimo recesso operato da , ovvero il diverso importo che sarà ritenuto di CP_2
giustizia, anche previa valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. - per
l'effetto condannare la e CP_4 Controparte_4 in solido fra loro a versare in favore di l'importo Controparte_1 Parte_1 complessivo di € 182.065,01, ovvero il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, anche previa valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria […] Con vittoria di spese”;
• La difesa delle convenute/opposte: “Arrivederci a Roma S.r.l. e
[...]
come in atti rappresentate, difese e domiciliate, Controparte_5 chiedono che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia: 1) in via preliminare e pregiudiziale: respingere l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente in quanto infondata, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa ovvero, in via di mero subordine, alla
luce delle difese di controparte valutare l'opportunità di decidere in via immediata sulla
questione di competenza;
2) nel merito: respingere la domanda attorea di revoca dei decreti ingiuntivi opposti, in particolare: - D.I. n. 5287/2020 del 14.03.2020, (R.G. 13025/2020),
Co ottenuto da per l'importo di Euro 11.917,74 oltre interessi moratori e spese legali;
- D.I.
n. 5343/2020 del 19.03.2020, (R.G. 12992/2020), ottenuto da per l'importo di Euro CP_2
2 6.708,51 oltre interessi moratori e spese legali;
- D.I. n. 5344/2020 del 19.03.2020, (R.G.
13023/2020) ottenuto da per l'importo di Euro 10.389,87 oltre interessi moratori e CP_2
spese legali;
3) ancora nel merito: respingere tutte le domande e le eccezioni attoree siccome
spiegate e formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, per tutti
i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto per
l'importo ivi indicato ovvero, in via subordinata, per il diverso importo che verrà ritenuto di giustizia dal Giudice adito o che verrà accertato e riconosciuto in corso di causa, con ogni
provvedimento connesso e conseguente;
4) sempre nel merito, accogliere le domande spiegate
Co Co da e in via di reconventio reconventionis e, per l'effetto: a. quanto ad , CP_2
Parte condannare la al pagamento della somma pari ad Euro 31.076,56, oltre interessi come per legge, ovvero la diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
Parte b. quanto a , condannare la al pagamento della somma pari ad Euro 113.083,84, CP_2
oltre interessi come per legge, ovvero la diversa somma maggiore o minore che verrà
Parte accertata in corso di causa c. in favore di entrambe le opposte, ordinare a di rendere il conto, con la documentazione di supporto, in ordine alla attività di gestione dell'attività di biglietteria di cui in narrativa a far data dal 01.01.2017 fino al 26.08.2019. 5) con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”.
Premesso in fatto che:
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Parte_1
giudizio esponendo: Controparte_1
- che le era stato notificato un provvedimento monitorio, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 11.917,74, a titolo di pagamento di sei fatture emesse il 26.09.2019, recanti causale “Spazi pubblicitari per dinamica Open Bus”;
- che, secondo le allegazioni di parte opposta, il rapporto contrattuale poteva essere evinto dai pagamenti già eseguiti per altre precedenti fatture riportanti la medesima causale di cui sopra;
- che il Tribunale adito era incompetente, in quanto tra le parti era stata pattuita una convenzione di arbitrato prevista nell'atto costitutivo del;
CP_3
- che, infatti, insieme con la parte opposta, in data 29.12.2005, aveva costituito un consorzio interno, denominato “Top Tour”, al fine di gestire il “servizio di trasporto di persone, mediante automezzi granturismo e la commercializzazione e gestione in comune ed in regime di reciproca esclusiva di servizi di trasporto pubblico di linea granturismo e non, con veicoli Top Less”;
3 - che, nel 2014, l'assemblea dei consorziati aveva deliberato l'ammissione di Società
Abruzzese Trasporti Automobilistici – S.A.T.A. a r.l., alla quale era sta trasferita una parte delle quote di titolarità di a Roma, per il valore del 9%; CP_1
- che nel regolamento consortile era stato previsto che “Al consorziato CP_7
saranno delegati i compiti di organizzare i servizi di bordo degli automezzi,
[...]
ovvero di assumere le guide e gli assistenti di bordo e fornire la propria competenza finalizzata alla commercializzazione del prodotto turistico fornendo, a titolo gratuito, le proprie strutture
logistiche. I predetti costi pur se anticipati da parte della saranno Parte_1 sopportati dal ”; CP_3
- che la flotta era di titolarità propria e di a Roma, mentre era CP_1 CP_2
deputata alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli, la prima posta a carico del e la seconda in capo al proprietario del mezzo;
CP_3
- che nel 2007 avevano stipulato con la un contratto per Controparte_8
la messa a disposizione di cinque Open Top per la vendita degli spazi pubblicitari;
- che, relativamente alla gestione economica del , era stato previsto che “Alla CP_3
fine di ciascun mese ciascuno dei consorziati avrà cura di versare nella casse del , CP_3
gli incassi effettuati per la vendita dei biglietti, al netto dei costi sostenuti, allegando apposito schema di rendicontazione che sarà fatto proprio dal quale documento contabile. CP_3
Nel caso in cui il rendiconto di cui sopra evidenzi un saldo a credito del consorziato, il
, una volta utilizzate le risorse finanziarie giacenti, avrà cura di richiedere a CP_3
ciascuno dei consorziati il versamento di una quota proporzionale, atta a ristorare il credito vantato dal singolo consorziato”;
- che era prevista la condivisione degli utili tra le consorziate, previa decurtazione dei costi di esercizio;
- che, a fronte di un anomalo calo del numero dei soggetti trasportati, aveva richiesto alle consorziate di redigere un rendiconto giornaliero inerentemente al trasporto svolto nei mesi di luglio e agosto 2019, a seguito del quale era emerso uno sbilanciamento a favore di a Roma e di CP_1 CP_2
- che, dunque, aveva generato un credito per il mese di agosto di € 67.782,06, il quale, compensato con il saldo dei mesi di giugno e di luglio in favore di a Roma e di CP_1
era stato ridotto a € 9.743,67; CP_2
- che, in data 26.08.2019, a Roma e avevano comunicato la CP_1 CP_2
volontà di recedere dal rapporto di collaborazione con efficacia immediata, addebitandole il ritardato pagamento degli utili;
4 - che aveva dunque contestato la violazione del termine di recesso, paventando la proposizione di azioni risarcitorie, mentre le consorziate avevano qualificato il recesso alla stregua di eccezione di inadempimento;
- che, pertanto, il proprio procuratore legale aveva eccepito che “All'esito dei conteggi chiusi alla data del 26 agosto u.s., sussiste un credito della per €. 9.743,67 a titolo Parte_1 di utili conseguiti per l'attività di trasporto passeggeri”. 2) “Essendo la liquidazione delle quote relative alla pubblicità esigibile solo all'atto del pagamento del dovuto da parte dell'inserzionista o concessionario degli spazi, a tutt'oggi la concessionaria non ha ancora provveduto a saldare le competenze sopra indicate e, pertanto, nulla è dovuto al momento da parte di . 3) La “illegittimità del recesso dal vincolo consortile, in quanto Parte_1
avvenuto con effetto immediato senza il rispetto del termine di preavviso di tre mesi previsto nell'atto costitutivo del ”; CP_3
- che chiedeva la riunione dell'odierno giudizio ad altri due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti tra le parti a seguito di due procedimenti monitori instaurati da parte di e sussistendo connessione oggettiva e soggettiva tra gli stessi;
CP_2
- che, comunque, la domanda monitoria era infondata, non potendo qualificarsi le fatture quali elementi probatori del credito;
- che, eccepito il proprio credito maturato nei confronti di e di a CP_2 CP_1
Roma, opponeva la compensazione;
- che, inoltre, a fronte del recesso operato in violazione del termine stabilito per il preavviso, in via riconvenzionale, avanzava domanda risarcitoria con riguardo ai danni derivanti dalla condotta illegittima tenuta dalle ex consorziate, comprensivi della perdita di competitività e del danno all'immagine.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1
esponeva:
- che nell'ambito di un rapporto di collaborazione intercorso con parte opponente, era stata indicata quale mandataria per la vendita dei biglietti per i tour Parte_1
organizzati su tutti gli autobus del;
CP_3
Parte
- che, mensilmente, avrebbe dovuto versare gli utili derivanti dal trasporto dei passeggeri;
Parte
- che aveva sempre presentato una rendicontazione aggregata;
5 - che era stato deciso che la Prestige Italia s.r.l. avrebbe dovuto affiancare parte opponente nell'attività di vendita dei biglietti, senza tuttavia sostituirla né ponendosi in concorrenza;
- che già dal 2017 GLT aveva iniziato a ritardare i pagamenti, omettendo anche la rendicontazione documentale, circostanza che aveva determinato la scelta di recedere dal rapporto collaborativo;
Parte
- che la aveva riconosciuto i propri debiti;
Parte
- che il controcredito opposto da era ipoteticamente esistente nei confronti di la quale, tuttavia, non era parte del giudizio;
CP_2
Parte
- che, nel corso del 2017, mentre la quota dei biglietti venduti da era diminuita nonostante il mantenimento dei medesimi ricavi, la quota dei ricavi delle altre consorziate veniva ridotto a seguito di una non giustificata imputazione a Prestige della vendita dei biglietti;
- che, dunque, la propria quota di ricavi, rimasta invariata sino all'ingresso di Prestige, aveva successivamente subito modifiche;
Parte
- che, con esclusione di tutte le altre società in collaborazione erano riconducibili alla famiglia conseguendo che a rimanere invariata era la quota di ricavi imputabile Pt_3
al non beneficiando di alcun vantaggio dall'ingresso di Prestige;
Parte_7
Parte
- che avevano chiesto più volte la rendicontazione specifica a la quale, tuttavia, era rimasta inadempiente e aveva omesso anche il pagamento degli utili per i mesi di giugno e luglio 2019, assumendo di aver venduto un numero di biglietti inferiori rispetto a quelli di
Prestige;
- che il credito azionato con provvedimento monitorio esulava dal rapporto consortile Parte instauratosi con
- che il , invero, non era mai stato operativo, né esisteva alcuna delibera CP_3 consiliare per regolamentare l'erogazione dei servizi;
- che, in caso di dimostrata esistenza del , eccepiva la incompetenza del CP_3
Tribunale con riguardo alle domande riconvenzionali avanzate da controparte, in forza della clausola compromissoria dedotta nell'atto costitutivo consortile;
- che, posta l'assenza del e la non conferenza del richiamo della clausola CP_3
compromissoria prevista nel relativo atto costitutivo, l'intestato Tribunale era in realtà competente;
6 - che non doveva essere disposta la riunione dei procedimenti pendenti tra le parti, tra i quali non sussisteva alcuna ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva e, tra i quali, uno era già stato rinviato per precisazione delle conclusioni;
- che le fatture poste alla base della richiesta monitoria non erano relative ad alcuna attività consortili, afferendo a soli rapporti commerciali instaurati con parte opponente;
- che le fatture emesse non erano mai state contestate;
- che le domande riconvenzionali di parte opponente dovevano essere ritenute inammissibili, in quanto costituivano una duplicazione delle richieste;
- che, inoltre, le domande riconvenzionali erano infondate e, l'eccezione di compensazione aveva avuto a oggetto un credito asseritamente vantato dall'opponente nei soli confronti di già azionato, sempre in via riconvenzionale, nel diverso giudizio CP_2
instauratosi a seguito di provvedimento monitorio chiesto e ottenuto da CP_2
- che non poteva essere eccepita la tardività dell'esercizio del diritto di recesso, in quanto, come anzidetto, non era inerente al rapporto sotteso alla costituzione del e, CP_3
inoltre, non era qualificabile quale recesso ma come mera interruzione dei rapporti commerciali esistenti tra le parti;
- che la domanda risarcitoria era infondata e il quantum richiesto era stato erroneamente calcolato;
- che opponeva, inoltre, un ulteriore credito pari a € 31.076,56, a titolo di mancato pagamento delle somme di sua spettanza per i mesi di giugno, luglio e agosto 2019, delle quali chiedeva il pagamento;
- che chiedeva il rendiconto della gestione dell'attività di biglietteria da gennaio 2017 ad agosto 2019;
- che doveva essere concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
Nelle more del procedimento, attesa la parziale connessione soggettiva e la connessione oggettiva con gli altri procedimenti pendenti, veniva disposta la riunione dell'odierno giudizio con le cause recanti R.G. nn. 34106/2020 e 34143/2020, aventi a oggetto l'opposizione a due decreti ingiuntivi, chiesti e ottenuti da per il pagamento di fatture emesse nei Controparte_2 confronti dell'opponente, per le medesime ragioni giuridiche dedotte da a CP_1 [...]
CP_ (pagamento di fatture relative alla causale “Spazi pubblicitari per dinamica Open Bus”) e per manutenzione e pulizia degli automezzi.
La causa, ritenute inammissibili le istanze di prova orale formulate dalle parti nelle memorie di cui all'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., rigettata l'istanza di nomina di CTU, era istruita
7 con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, a seguito dell'udienza cartolare del 09.04.2024, era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
L'opposizione formulata da parte opponente è fondata e, consequenzialmente, i decreti ingiuntivi nn. 5287/2020, 5343/2020 e 5344/2020 devono essere revocati.
Invero, ad avviso del Tribunale, le domande di pagamento formulate dalle parti opposte attengono al contratto di intervenuto tra le parti. CP_3
Infatti, le attività indicate ed oggetto delle causali riportate nelle fatture poste alla base dei decreti ingiuntivi rientrano in quelle svolte nel mercato ed in modo aggregato dalle parti in causa per il tramite della costituzione del consorzio “ ad attività interna, avente a Pt_5
oggetto anche la commercializzazione del prodotto turistico e la manutenzione ordinaria degli automezzi (cfr. doc. 2 parte opponente).
Peraltro, sul punto, le parti opposte non hanno saputo indicare quale altro rapporto commerciale sia intercorso con l'opponente idoneo a giustificare l'emissione delle fatture, paventando l'esistenza generica di altri rapporti contrattuali, del cui contenuto specifico e della cui origine, tuttavia, hanno omesso perfino la semplice allegazione.
A fronte della specifica contestazione operata dall'opponente in merito alla fonte negoziale dei crediti asseritamente vantati dalle parti opposte, queste ultime non avrebbero dovuto limitarsi al mero richiamo alle fatture versate in atti al fine di provare che le loro pretese creditorie siano fondate su diversi rapporti giuridici distinti dal contratto di . CP_3
Le fatture, in fatti, ex se considerate, costituiscono titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi le ha emesse, ma nell'eventuale giudizio di opposizione le stesse non costituiscono prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinai mezzi di prova dalla parte opposta (cfr., ex multis, Cass. n. 19944/2023): di conseguenza, in caso di contestazione dei fatti costituitivi del credito portato dalle fatture
(come nella vicenda di cui si discute) l'onere di provare l'esistenza del credito, azionato con decreto ingiuntivo, grava in capo alla parte convenuta opposta, la quale rimane attore in senso sostanziale.
Sicché, deve ritenersi del tutto verosimile che i crediti oggetto dei decreti ingiuntivi chiesti e ottenuti da e siano riconducibili al rapporto consortile Controparte_2 Controparte_1
intercorso tra le parti, tenendo a mente anche l'obbligo di rendicontazione che secondo le parti
Parte opposte sarebbe stato violato dalla – tanto da essere oggetto di domanda riconvenzionale delle stesse opposte - e che è previsto e disciplinato all'art. 5 del Regolamento del . CP_3
8 Né può ritenersi fondata la tesi di parte opposta relativa alla circostanza secondo cui il non sarebbe mai stato operativo. CP_3
Invero, come si evince ex actis (doc. 3 fascicolo di parte opponente) in data
1.9.2007/15.09.2008 il ha sottoscritto un contratto per la gestione degli spazi CP_3
pubblicitari sui bus utilizzati sulla linea turistica OPEN TOP con CP_8 Controparte_9
con ciò essendo destituita di fondamento l'affermazione di parte opposta relativa alla
[...]
inattività del . CP_3
Ciò precisato, alla luce della riconducibilità dei crediti al rapporto di consorzio Pt_5
, devono essere dichiarati nulli e revocati i decreti ingiuntivi opposti nei confronti
[...] dell'opponente per l'improponibilità della domanda di pagamento della Controparte_1
e di nei confronti dell'opponente innanzi a questo giudice in presenza di
[...] Controparte_2
una valida clausola compromissoria comprensiva delle insorgenti controversie sulle questioni oggetto di causa.
Invero, l'art. 15 dell'atto costitutivo del consorzio “ , costituito unitamente ad Pt_5
“ e poi esteso a “ (avente ad oggetto, tra le altre attività, Controparte_1 CP_2
anche la commercializzazione del prodotto turistico e la manutenzione ordinaria degli automezzi), recita: “Ogni controversia che dovesse insorgere tra i consorziati relativamente al presente contratto di o dal rapporto da esso avente origine, sarà demandato al CP_3
giudizio esclusivo e inappellabile di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori eletti dal
Presidente del Tribunale di Roma che giudicherà secondo equità e senza l'osservanza di norme di rito, salvo il pieno rispetto del principio del contraddittorio”.
La medesima previsione è poi contenuta all'art. 15 del regolamento del , del CP_3
29.12.2005 (doc. 2 parte opponente), in cui la predetta clausola compromissoria, nel comprendere “tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza od in relazione all'efficacia, validità, esecuzione ed interpretazione del presente Atto”, sembra riferirsi anche a quelle aventi ad oggetto, come nel caso di specie, l'effettiva e contestata operatività del e le condizioni per l'esercizio del diritto di recesso da parte del CP_3
singolo consorziato.
Come noto, l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti cautelari) ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la sua contestuale revoca (cfr. Cass. Civ., 28.07.1999, n. 86166).
9 La sintesi raggiunta dalla giurisprudenza in commento è chiara e inequivocabile: il decreto ingiuntivo opposto è nullo e quindi deve essere revocato se il debitore ingiunto, che ha incardinato la relativa opposizione, solleva tempestivamente l'eccezione in deroga alla giurisdizione o competenza del giudice ordinario per la presenza di valida clausola compromissoria.
Giova, inoltre, osservare come l'arbitrato previsto dalla clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo del deve qualificarsi come arbitrato irrituale. CP_3
Infatti, in difetto di espressioni qualificanti delle parti utili, sul punto, ad individuare la volontà delle stesse, di demandare agli arbitri un'attività negoziale di componimento in via transattiva di eventuali divergenze ovvero un'attività negoziale di componimento in via transattiva di eventuali divergenze ovvero un'attività giurisdizionale che sfocia in una decisione atta ad acquistare valore di sentenza, l'incertezza interpretativa va risolta nel senso che le parti abbiano inteso prevedere un arbitrato irrituale (Cass. Civ. sez. lav., 12/01/1984, n.
268; Cassazione civile, sez. lav., 28/09/1988, n. 5268; Cassazione civile, sez. I, 20/03/1990, n.
2315). In tale senso opera la puntualizzazione della clausola che nega l'applicazione di qualsiasi formalità o procedura, salvo il principio del contraddittorio, con ciò confortando la tesi a favore di un arbitro irrituale.
Evidenziata la piena operatività tra le parti della clausola ora ricordata e la sua qualificazione in termini di arbitrato irrituale, va dichiarata l'improponibilità della domanda stante la negoziale devoluzione della controversia ad arbitri quale rinunzia all'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, ponendosi correlativamente il compromesso quale patto di deroga alla giurisdizione.
Invero, la deferibilità agli arbitri irrituali di una determinata controversia è da considerare non già una questione di competenza bensì di merito perché direttamente inerente alla validità
o all'efficacia o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria (cfr. in tal senso anche Cass., Sez. Un., ord. 25 giugno 2002, n. 9289; Cass., Sez. Un., 3 agosto 2000,
n. 527; Cass., Sez. Un., 1 dicembre 2000, n. 1240; Cass., Sez. I, 1 febbraio 2001, n. 1403;
Cass., Sez. Un., 11 giugno 2001, n. 7858; Cass., sez. I, 4 giugno 2001, n. 7533).
Appare pacifico, dunque, che la volontà delle parti estrinsecata nell'atto costitutivo del sia stata quella di prescindere dalla tutela giurisdizionale. CP_3
In ragione di quanto esposto, da un lato i decreti ingiuntivi opposti vanno revocati perché nulli;
dall'altro va dichiarata improponibile innanzi al giudice ordinario la domanda delle parti opposte rivolta verso l'opponente.
10 Per lo stesso ordine di ragioni, devono essere dichiarate improponibili anche le domande riconvenzionali formulate dalla parte opponente e le domande svolte dalle opposte reconventio
reconventionis.
Quanto alla domanda riconvenzionale dell'opponente, quest'ultima ha espressamente subordinato l'esame della stessa al rigetto dell'eccezione di compromesso (cfr. pag. 10 atto di citazione: “fermo il suo carattere assorbente, nella ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza spiegata supra, ha interesse ad articolare le Parte_1
proprie difese di merito, opponendosi all'ingiunzione e formulando domande riconvenzionali nei termini di seguito indicati”). Mentre la reconventio reconventionis delle opposte ha sempre, quale causa petendi, l'asserito credito vantato nei confronti dell'opponente derivante dalle causali “spazi pubblicitari” e “risultati della gestione” [“al netto delle somme già ingiunte
Parte (Euro 11.917,74), AR è creditrice di dell'ulteriore importo Euro 31.076,56 oltre ai Parte proventi per il mese di agosto 2019 mai rendicontati da : cfr. pag. 10 comparsa di costituzione a Roma;
“Come riferito al paragrafo 3 che precede, la GLT risulta CP_1
debitrice della – e della a Roma – anche delle somme derivanti dal risultato CP_2 CP_1 della gestione riferibile ai mesi di giugno, luglio e agosto 2019, ad oggi rimasti impagati”: cfr. pag. 24 comparsa di costituzione S.A.T.A.].
Rimangono assorbite le ulteriori questioni di merito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022.
Invero, occorre osservare che il principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., criterio cui può derogarsi – ex art. 92 cpc (come integrato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 2018 n. 77) - quando vi è soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o altre gravi ed eccezionali ragioni di analoga natura.
Nessuna di queste situazioni è però ravvisabile nel caso di specie, rilevando invece, ai fini che qui interessano, solo che il decreto ingiuntivo, a seguito dell'opposizione e per le ragioni fatte valere dall'opponente, venga revocato. Si richiama, ex multis, Cass. 2019 n. 9035: “il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del
decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da
atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio
11 davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite (art. 91 c.p.c.)”.
E nella stessa sentenza, la Suprema Corte ha precisato che “…ai fini della regolamentazione delle spese processuali, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale della società convenuta che ha aderito all'eccezione di incompetenza o la considerazione che all'intimato è sempre consentita la rinuncia agli effetti della clausola compromissoria e che l'eccezione di compromesso è facoltativa in quanto nessuna di queste ipotesi può determinare una reciproca soccombenza o identificare una delle ipotesi previste dall'art. 92 cpc …”. In definitiva, si impone la condanna delle opposte alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite, da liquidarsi in misura pari ai valori medi previsti dal D.M.
147/2022 per lo scaglione di valore di riferimento (indeterminabile di complessità media).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile come sopra promossa, alla quale sono state riunite le cause riportanti n.
34106/2020 r.g. e n. 34143/2020, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, anche istruttorie, così provvede:
1) in accoglimento dell'eccezione preliminare di incompetenza, revoca i decreti ingiuntivi opposti n. 5287/2020 emesso dal Tribunale di Roma il 14.03.2020, n. 5344/2020 e n. 5343/2020 emessi dal Tribunale di Roma il 19.03.2020, con conseguente improponibilità
delle domande di pagamento nei confronti dalle opposte Parte_8
innanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria, essendo la controversia devoluta agli arbitri;
2) dichiara l'improponibilità anche delle domande riconvenzionali formulate dalla parte opponente e delle domande svolte dalle opposte reconventio reconventionis;
3) condanna le parti opposte, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente, liquidate in € 10.860,00 per compensi ed € 406,50 per spese vive, oltre rimb. spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 20.10.2024.
Il Giudice
Dott. Paolo Goggi
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile), in persona del dott. Paolo Goggi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 34104 Ruolo Generale dell'anno 2020, alla quale sono state riunite le cause n. 34106/2020 R.G. e n. 34143/2020 R.G., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 09.04.2024, vertente
TRA
C.F.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore Dott. elettivamente domiciliata in Roma, Parte_2
Lungotevere della Vittoria n. 5, presso lo studio legale dell'Avv. Alessandro Arieta, che, insieme con l'Avv. Rocco Di Ciommo Laurora, la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Attrice/opponente
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, Largo Parte_3
Amilcare Ponchielli n. 6, presso lo studio legale dell'Avv. Mario Pecoraro, che la rappresentano e difende giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore Dott. elettivamente Parte_4
domiciliate in Roma, Largo Amilcare Ponchielli n. 6, presso lo studio legale degli Avv.ti Mario
Pecoraro e Leonardo Pandiscia, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
Convenute/opposte
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
1 All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'attrice/opponente: “Piaccia al Tribunale di Roma adìto, contrariis reiectis, in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adìto a conoscere della presente controversia in ragione dell'esistenza di una clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo e nel regolamento del e, CP_3
conseguentemente, dichiarare l'improponibilità delle domande monitorie e la nullità dei
decreti opposti, e comunque revocarli in ogni loro parte;
- nel merito, rigettare le domande monitorie in quanto infondate e comunque non provate e, per l'effetto, revocare ovvero comunque annullare i decreti ingiuntivi opposti;
- in accoglimento delle spiegate domande riconvenzionali, accertare e dichiarare il diritto di a percepire da Parte_1 [...]
e da - la somma Controparte_4 Controparte_1 di € 9.743,67 a titolo di saldo delle attività del maturato ad agosto Parte_5
2019; - la somma di € 114.880,89 a titolo di risarcimento del danno conseguente al mancato
rispetto del termine trimestrale di recesso, ovvero il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, anche previa valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- la somma di € 57.440,45 a titolo di danno d'immagine subìto da a fronte Parte_1 dell'illegittimo recesso operato da , ovvero il diverso importo che sarà ritenuto di CP_2
giustizia, anche previa valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. - per
l'effetto condannare la e CP_4 Controparte_4 in solido fra loro a versare in favore di l'importo Controparte_1 Parte_1 complessivo di € 182.065,01, ovvero il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, anche previa valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria […] Con vittoria di spese”;
• La difesa delle convenute/opposte: “Arrivederci a Roma S.r.l. e
[...]
come in atti rappresentate, difese e domiciliate, Controparte_5 chiedono che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia: 1) in via preliminare e pregiudiziale: respingere l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente in quanto infondata, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa ovvero, in via di mero subordine, alla
luce delle difese di controparte valutare l'opportunità di decidere in via immediata sulla
questione di competenza;
2) nel merito: respingere la domanda attorea di revoca dei decreti ingiuntivi opposti, in particolare: - D.I. n. 5287/2020 del 14.03.2020, (R.G. 13025/2020),
Co ottenuto da per l'importo di Euro 11.917,74 oltre interessi moratori e spese legali;
- D.I.
n. 5343/2020 del 19.03.2020, (R.G. 12992/2020), ottenuto da per l'importo di Euro CP_2
2 6.708,51 oltre interessi moratori e spese legali;
- D.I. n. 5344/2020 del 19.03.2020, (R.G.
13023/2020) ottenuto da per l'importo di Euro 10.389,87 oltre interessi moratori e CP_2
spese legali;
3) ancora nel merito: respingere tutte le domande e le eccezioni attoree siccome
spiegate e formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, per tutti
i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto per
l'importo ivi indicato ovvero, in via subordinata, per il diverso importo che verrà ritenuto di giustizia dal Giudice adito o che verrà accertato e riconosciuto in corso di causa, con ogni
provvedimento connesso e conseguente;
4) sempre nel merito, accogliere le domande spiegate
Co Co da e in via di reconventio reconventionis e, per l'effetto: a. quanto ad , CP_2
Parte condannare la al pagamento della somma pari ad Euro 31.076,56, oltre interessi come per legge, ovvero la diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
Parte b. quanto a , condannare la al pagamento della somma pari ad Euro 113.083,84, CP_2
oltre interessi come per legge, ovvero la diversa somma maggiore o minore che verrà
Parte accertata in corso di causa c. in favore di entrambe le opposte, ordinare a di rendere il conto, con la documentazione di supporto, in ordine alla attività di gestione dell'attività di biglietteria di cui in narrativa a far data dal 01.01.2017 fino al 26.08.2019. 5) con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”.
Premesso in fatto che:
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Parte_1
giudizio esponendo: Controparte_1
- che le era stato notificato un provvedimento monitorio, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 11.917,74, a titolo di pagamento di sei fatture emesse il 26.09.2019, recanti causale “Spazi pubblicitari per dinamica Open Bus”;
- che, secondo le allegazioni di parte opposta, il rapporto contrattuale poteva essere evinto dai pagamenti già eseguiti per altre precedenti fatture riportanti la medesima causale di cui sopra;
- che il Tribunale adito era incompetente, in quanto tra le parti era stata pattuita una convenzione di arbitrato prevista nell'atto costitutivo del;
CP_3
- che, infatti, insieme con la parte opposta, in data 29.12.2005, aveva costituito un consorzio interno, denominato “Top Tour”, al fine di gestire il “servizio di trasporto di persone, mediante automezzi granturismo e la commercializzazione e gestione in comune ed in regime di reciproca esclusiva di servizi di trasporto pubblico di linea granturismo e non, con veicoli Top Less”;
3 - che, nel 2014, l'assemblea dei consorziati aveva deliberato l'ammissione di Società
Abruzzese Trasporti Automobilistici – S.A.T.A. a r.l., alla quale era sta trasferita una parte delle quote di titolarità di a Roma, per il valore del 9%; CP_1
- che nel regolamento consortile era stato previsto che “Al consorziato CP_7
saranno delegati i compiti di organizzare i servizi di bordo degli automezzi,
[...]
ovvero di assumere le guide e gli assistenti di bordo e fornire la propria competenza finalizzata alla commercializzazione del prodotto turistico fornendo, a titolo gratuito, le proprie strutture
logistiche. I predetti costi pur se anticipati da parte della saranno Parte_1 sopportati dal ”; CP_3
- che la flotta era di titolarità propria e di a Roma, mentre era CP_1 CP_2
deputata alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli, la prima posta a carico del e la seconda in capo al proprietario del mezzo;
CP_3
- che nel 2007 avevano stipulato con la un contratto per Controparte_8
la messa a disposizione di cinque Open Top per la vendita degli spazi pubblicitari;
- che, relativamente alla gestione economica del , era stato previsto che “Alla CP_3
fine di ciascun mese ciascuno dei consorziati avrà cura di versare nella casse del , CP_3
gli incassi effettuati per la vendita dei biglietti, al netto dei costi sostenuti, allegando apposito schema di rendicontazione che sarà fatto proprio dal quale documento contabile. CP_3
Nel caso in cui il rendiconto di cui sopra evidenzi un saldo a credito del consorziato, il
, una volta utilizzate le risorse finanziarie giacenti, avrà cura di richiedere a CP_3
ciascuno dei consorziati il versamento di una quota proporzionale, atta a ristorare il credito vantato dal singolo consorziato”;
- che era prevista la condivisione degli utili tra le consorziate, previa decurtazione dei costi di esercizio;
- che, a fronte di un anomalo calo del numero dei soggetti trasportati, aveva richiesto alle consorziate di redigere un rendiconto giornaliero inerentemente al trasporto svolto nei mesi di luglio e agosto 2019, a seguito del quale era emerso uno sbilanciamento a favore di a Roma e di CP_1 CP_2
- che, dunque, aveva generato un credito per il mese di agosto di € 67.782,06, il quale, compensato con il saldo dei mesi di giugno e di luglio in favore di a Roma e di CP_1
era stato ridotto a € 9.743,67; CP_2
- che, in data 26.08.2019, a Roma e avevano comunicato la CP_1 CP_2
volontà di recedere dal rapporto di collaborazione con efficacia immediata, addebitandole il ritardato pagamento degli utili;
4 - che aveva dunque contestato la violazione del termine di recesso, paventando la proposizione di azioni risarcitorie, mentre le consorziate avevano qualificato il recesso alla stregua di eccezione di inadempimento;
- che, pertanto, il proprio procuratore legale aveva eccepito che “All'esito dei conteggi chiusi alla data del 26 agosto u.s., sussiste un credito della per €. 9.743,67 a titolo Parte_1 di utili conseguiti per l'attività di trasporto passeggeri”. 2) “Essendo la liquidazione delle quote relative alla pubblicità esigibile solo all'atto del pagamento del dovuto da parte dell'inserzionista o concessionario degli spazi, a tutt'oggi la concessionaria non ha ancora provveduto a saldare le competenze sopra indicate e, pertanto, nulla è dovuto al momento da parte di . 3) La “illegittimità del recesso dal vincolo consortile, in quanto Parte_1
avvenuto con effetto immediato senza il rispetto del termine di preavviso di tre mesi previsto nell'atto costitutivo del ”; CP_3
- che chiedeva la riunione dell'odierno giudizio ad altri due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti tra le parti a seguito di due procedimenti monitori instaurati da parte di e sussistendo connessione oggettiva e soggettiva tra gli stessi;
CP_2
- che, comunque, la domanda monitoria era infondata, non potendo qualificarsi le fatture quali elementi probatori del credito;
- che, eccepito il proprio credito maturato nei confronti di e di a CP_2 CP_1
Roma, opponeva la compensazione;
- che, inoltre, a fronte del recesso operato in violazione del termine stabilito per il preavviso, in via riconvenzionale, avanzava domanda risarcitoria con riguardo ai danni derivanti dalla condotta illegittima tenuta dalle ex consorziate, comprensivi della perdita di competitività e del danno all'immagine.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1
esponeva:
- che nell'ambito di un rapporto di collaborazione intercorso con parte opponente, era stata indicata quale mandataria per la vendita dei biglietti per i tour Parte_1
organizzati su tutti gli autobus del;
CP_3
Parte
- che, mensilmente, avrebbe dovuto versare gli utili derivanti dal trasporto dei passeggeri;
Parte
- che aveva sempre presentato una rendicontazione aggregata;
5 - che era stato deciso che la Prestige Italia s.r.l. avrebbe dovuto affiancare parte opponente nell'attività di vendita dei biglietti, senza tuttavia sostituirla né ponendosi in concorrenza;
- che già dal 2017 GLT aveva iniziato a ritardare i pagamenti, omettendo anche la rendicontazione documentale, circostanza che aveva determinato la scelta di recedere dal rapporto collaborativo;
Parte
- che la aveva riconosciuto i propri debiti;
Parte
- che il controcredito opposto da era ipoteticamente esistente nei confronti di la quale, tuttavia, non era parte del giudizio;
CP_2
Parte
- che, nel corso del 2017, mentre la quota dei biglietti venduti da era diminuita nonostante il mantenimento dei medesimi ricavi, la quota dei ricavi delle altre consorziate veniva ridotto a seguito di una non giustificata imputazione a Prestige della vendita dei biglietti;
- che, dunque, la propria quota di ricavi, rimasta invariata sino all'ingresso di Prestige, aveva successivamente subito modifiche;
Parte
- che, con esclusione di tutte le altre società in collaborazione erano riconducibili alla famiglia conseguendo che a rimanere invariata era la quota di ricavi imputabile Pt_3
al non beneficiando di alcun vantaggio dall'ingresso di Prestige;
Parte_7
Parte
- che avevano chiesto più volte la rendicontazione specifica a la quale, tuttavia, era rimasta inadempiente e aveva omesso anche il pagamento degli utili per i mesi di giugno e luglio 2019, assumendo di aver venduto un numero di biglietti inferiori rispetto a quelli di
Prestige;
- che il credito azionato con provvedimento monitorio esulava dal rapporto consortile Parte instauratosi con
- che il , invero, non era mai stato operativo, né esisteva alcuna delibera CP_3 consiliare per regolamentare l'erogazione dei servizi;
- che, in caso di dimostrata esistenza del , eccepiva la incompetenza del CP_3
Tribunale con riguardo alle domande riconvenzionali avanzate da controparte, in forza della clausola compromissoria dedotta nell'atto costitutivo consortile;
- che, posta l'assenza del e la non conferenza del richiamo della clausola CP_3
compromissoria prevista nel relativo atto costitutivo, l'intestato Tribunale era in realtà competente;
6 - che non doveva essere disposta la riunione dei procedimenti pendenti tra le parti, tra i quali non sussisteva alcuna ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva e, tra i quali, uno era già stato rinviato per precisazione delle conclusioni;
- che le fatture poste alla base della richiesta monitoria non erano relative ad alcuna attività consortili, afferendo a soli rapporti commerciali instaurati con parte opponente;
- che le fatture emesse non erano mai state contestate;
- che le domande riconvenzionali di parte opponente dovevano essere ritenute inammissibili, in quanto costituivano una duplicazione delle richieste;
- che, inoltre, le domande riconvenzionali erano infondate e, l'eccezione di compensazione aveva avuto a oggetto un credito asseritamente vantato dall'opponente nei soli confronti di già azionato, sempre in via riconvenzionale, nel diverso giudizio CP_2
instauratosi a seguito di provvedimento monitorio chiesto e ottenuto da CP_2
- che non poteva essere eccepita la tardività dell'esercizio del diritto di recesso, in quanto, come anzidetto, non era inerente al rapporto sotteso alla costituzione del e, CP_3
inoltre, non era qualificabile quale recesso ma come mera interruzione dei rapporti commerciali esistenti tra le parti;
- che la domanda risarcitoria era infondata e il quantum richiesto era stato erroneamente calcolato;
- che opponeva, inoltre, un ulteriore credito pari a € 31.076,56, a titolo di mancato pagamento delle somme di sua spettanza per i mesi di giugno, luglio e agosto 2019, delle quali chiedeva il pagamento;
- che chiedeva il rendiconto della gestione dell'attività di biglietteria da gennaio 2017 ad agosto 2019;
- che doveva essere concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
Nelle more del procedimento, attesa la parziale connessione soggettiva e la connessione oggettiva con gli altri procedimenti pendenti, veniva disposta la riunione dell'odierno giudizio con le cause recanti R.G. nn. 34106/2020 e 34143/2020, aventi a oggetto l'opposizione a due decreti ingiuntivi, chiesti e ottenuti da per il pagamento di fatture emesse nei Controparte_2 confronti dell'opponente, per le medesime ragioni giuridiche dedotte da a CP_1 [...]
CP_ (pagamento di fatture relative alla causale “Spazi pubblicitari per dinamica Open Bus”) e per manutenzione e pulizia degli automezzi.
La causa, ritenute inammissibili le istanze di prova orale formulate dalle parti nelle memorie di cui all'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., rigettata l'istanza di nomina di CTU, era istruita
7 con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, a seguito dell'udienza cartolare del 09.04.2024, era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
L'opposizione formulata da parte opponente è fondata e, consequenzialmente, i decreti ingiuntivi nn. 5287/2020, 5343/2020 e 5344/2020 devono essere revocati.
Invero, ad avviso del Tribunale, le domande di pagamento formulate dalle parti opposte attengono al contratto di intervenuto tra le parti. CP_3
Infatti, le attività indicate ed oggetto delle causali riportate nelle fatture poste alla base dei decreti ingiuntivi rientrano in quelle svolte nel mercato ed in modo aggregato dalle parti in causa per il tramite della costituzione del consorzio “ ad attività interna, avente a Pt_5
oggetto anche la commercializzazione del prodotto turistico e la manutenzione ordinaria degli automezzi (cfr. doc. 2 parte opponente).
Peraltro, sul punto, le parti opposte non hanno saputo indicare quale altro rapporto commerciale sia intercorso con l'opponente idoneo a giustificare l'emissione delle fatture, paventando l'esistenza generica di altri rapporti contrattuali, del cui contenuto specifico e della cui origine, tuttavia, hanno omesso perfino la semplice allegazione.
A fronte della specifica contestazione operata dall'opponente in merito alla fonte negoziale dei crediti asseritamente vantati dalle parti opposte, queste ultime non avrebbero dovuto limitarsi al mero richiamo alle fatture versate in atti al fine di provare che le loro pretese creditorie siano fondate su diversi rapporti giuridici distinti dal contratto di . CP_3
Le fatture, in fatti, ex se considerate, costituiscono titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi le ha emesse, ma nell'eventuale giudizio di opposizione le stesse non costituiscono prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinai mezzi di prova dalla parte opposta (cfr., ex multis, Cass. n. 19944/2023): di conseguenza, in caso di contestazione dei fatti costituitivi del credito portato dalle fatture
(come nella vicenda di cui si discute) l'onere di provare l'esistenza del credito, azionato con decreto ingiuntivo, grava in capo alla parte convenuta opposta, la quale rimane attore in senso sostanziale.
Sicché, deve ritenersi del tutto verosimile che i crediti oggetto dei decreti ingiuntivi chiesti e ottenuti da e siano riconducibili al rapporto consortile Controparte_2 Controparte_1
intercorso tra le parti, tenendo a mente anche l'obbligo di rendicontazione che secondo le parti
Parte opposte sarebbe stato violato dalla – tanto da essere oggetto di domanda riconvenzionale delle stesse opposte - e che è previsto e disciplinato all'art. 5 del Regolamento del . CP_3
8 Né può ritenersi fondata la tesi di parte opposta relativa alla circostanza secondo cui il non sarebbe mai stato operativo. CP_3
Invero, come si evince ex actis (doc. 3 fascicolo di parte opponente) in data
1.9.2007/15.09.2008 il ha sottoscritto un contratto per la gestione degli spazi CP_3
pubblicitari sui bus utilizzati sulla linea turistica OPEN TOP con CP_8 Controparte_9
con ciò essendo destituita di fondamento l'affermazione di parte opposta relativa alla
[...]
inattività del . CP_3
Ciò precisato, alla luce della riconducibilità dei crediti al rapporto di consorzio Pt_5
, devono essere dichiarati nulli e revocati i decreti ingiuntivi opposti nei confronti
[...] dell'opponente per l'improponibilità della domanda di pagamento della Controparte_1
e di nei confronti dell'opponente innanzi a questo giudice in presenza di
[...] Controparte_2
una valida clausola compromissoria comprensiva delle insorgenti controversie sulle questioni oggetto di causa.
Invero, l'art. 15 dell'atto costitutivo del consorzio “ , costituito unitamente ad Pt_5
“ e poi esteso a “ (avente ad oggetto, tra le altre attività, Controparte_1 CP_2
anche la commercializzazione del prodotto turistico e la manutenzione ordinaria degli automezzi), recita: “Ogni controversia che dovesse insorgere tra i consorziati relativamente al presente contratto di o dal rapporto da esso avente origine, sarà demandato al CP_3
giudizio esclusivo e inappellabile di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori eletti dal
Presidente del Tribunale di Roma che giudicherà secondo equità e senza l'osservanza di norme di rito, salvo il pieno rispetto del principio del contraddittorio”.
La medesima previsione è poi contenuta all'art. 15 del regolamento del , del CP_3
29.12.2005 (doc. 2 parte opponente), in cui la predetta clausola compromissoria, nel comprendere “tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza od in relazione all'efficacia, validità, esecuzione ed interpretazione del presente Atto”, sembra riferirsi anche a quelle aventi ad oggetto, come nel caso di specie, l'effettiva e contestata operatività del e le condizioni per l'esercizio del diritto di recesso da parte del CP_3
singolo consorziato.
Come noto, l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti cautelari) ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la sua contestuale revoca (cfr. Cass. Civ., 28.07.1999, n. 86166).
9 La sintesi raggiunta dalla giurisprudenza in commento è chiara e inequivocabile: il decreto ingiuntivo opposto è nullo e quindi deve essere revocato se il debitore ingiunto, che ha incardinato la relativa opposizione, solleva tempestivamente l'eccezione in deroga alla giurisdizione o competenza del giudice ordinario per la presenza di valida clausola compromissoria.
Giova, inoltre, osservare come l'arbitrato previsto dalla clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo del deve qualificarsi come arbitrato irrituale. CP_3
Infatti, in difetto di espressioni qualificanti delle parti utili, sul punto, ad individuare la volontà delle stesse, di demandare agli arbitri un'attività negoziale di componimento in via transattiva di eventuali divergenze ovvero un'attività negoziale di componimento in via transattiva di eventuali divergenze ovvero un'attività giurisdizionale che sfocia in una decisione atta ad acquistare valore di sentenza, l'incertezza interpretativa va risolta nel senso che le parti abbiano inteso prevedere un arbitrato irrituale (Cass. Civ. sez. lav., 12/01/1984, n.
268; Cassazione civile, sez. lav., 28/09/1988, n. 5268; Cassazione civile, sez. I, 20/03/1990, n.
2315). In tale senso opera la puntualizzazione della clausola che nega l'applicazione di qualsiasi formalità o procedura, salvo il principio del contraddittorio, con ciò confortando la tesi a favore di un arbitro irrituale.
Evidenziata la piena operatività tra le parti della clausola ora ricordata e la sua qualificazione in termini di arbitrato irrituale, va dichiarata l'improponibilità della domanda stante la negoziale devoluzione della controversia ad arbitri quale rinunzia all'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, ponendosi correlativamente il compromesso quale patto di deroga alla giurisdizione.
Invero, la deferibilità agli arbitri irrituali di una determinata controversia è da considerare non già una questione di competenza bensì di merito perché direttamente inerente alla validità
o all'efficacia o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria (cfr. in tal senso anche Cass., Sez. Un., ord. 25 giugno 2002, n. 9289; Cass., Sez. Un., 3 agosto 2000,
n. 527; Cass., Sez. Un., 1 dicembre 2000, n. 1240; Cass., Sez. I, 1 febbraio 2001, n. 1403;
Cass., Sez. Un., 11 giugno 2001, n. 7858; Cass., sez. I, 4 giugno 2001, n. 7533).
Appare pacifico, dunque, che la volontà delle parti estrinsecata nell'atto costitutivo del sia stata quella di prescindere dalla tutela giurisdizionale. CP_3
In ragione di quanto esposto, da un lato i decreti ingiuntivi opposti vanno revocati perché nulli;
dall'altro va dichiarata improponibile innanzi al giudice ordinario la domanda delle parti opposte rivolta verso l'opponente.
10 Per lo stesso ordine di ragioni, devono essere dichiarate improponibili anche le domande riconvenzionali formulate dalla parte opponente e le domande svolte dalle opposte reconventio
reconventionis.
Quanto alla domanda riconvenzionale dell'opponente, quest'ultima ha espressamente subordinato l'esame della stessa al rigetto dell'eccezione di compromesso (cfr. pag. 10 atto di citazione: “fermo il suo carattere assorbente, nella ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza spiegata supra, ha interesse ad articolare le Parte_1
proprie difese di merito, opponendosi all'ingiunzione e formulando domande riconvenzionali nei termini di seguito indicati”). Mentre la reconventio reconventionis delle opposte ha sempre, quale causa petendi, l'asserito credito vantato nei confronti dell'opponente derivante dalle causali “spazi pubblicitari” e “risultati della gestione” [“al netto delle somme già ingiunte
Parte (Euro 11.917,74), AR è creditrice di dell'ulteriore importo Euro 31.076,56 oltre ai Parte proventi per il mese di agosto 2019 mai rendicontati da : cfr. pag. 10 comparsa di costituzione a Roma;
“Come riferito al paragrafo 3 che precede, la GLT risulta CP_1
debitrice della – e della a Roma – anche delle somme derivanti dal risultato CP_2 CP_1 della gestione riferibile ai mesi di giugno, luglio e agosto 2019, ad oggi rimasti impagati”: cfr. pag. 24 comparsa di costituzione S.A.T.A.].
Rimangono assorbite le ulteriori questioni di merito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022.
Invero, occorre osservare che il principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., criterio cui può derogarsi – ex art. 92 cpc (come integrato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 2018 n. 77) - quando vi è soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o altre gravi ed eccezionali ragioni di analoga natura.
Nessuna di queste situazioni è però ravvisabile nel caso di specie, rilevando invece, ai fini che qui interessano, solo che il decreto ingiuntivo, a seguito dell'opposizione e per le ragioni fatte valere dall'opponente, venga revocato. Si richiama, ex multis, Cass. 2019 n. 9035: “il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del
decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da
atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio
11 davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite (art. 91 c.p.c.)”.
E nella stessa sentenza, la Suprema Corte ha precisato che “…ai fini della regolamentazione delle spese processuali, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale della società convenuta che ha aderito all'eccezione di incompetenza o la considerazione che all'intimato è sempre consentita la rinuncia agli effetti della clausola compromissoria e che l'eccezione di compromesso è facoltativa in quanto nessuna di queste ipotesi può determinare una reciproca soccombenza o identificare una delle ipotesi previste dall'art. 92 cpc …”. In definitiva, si impone la condanna delle opposte alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite, da liquidarsi in misura pari ai valori medi previsti dal D.M.
147/2022 per lo scaglione di valore di riferimento (indeterminabile di complessità media).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile come sopra promossa, alla quale sono state riunite le cause riportanti n.
34106/2020 r.g. e n. 34143/2020, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, anche istruttorie, così provvede:
1) in accoglimento dell'eccezione preliminare di incompetenza, revoca i decreti ingiuntivi opposti n. 5287/2020 emesso dal Tribunale di Roma il 14.03.2020, n. 5344/2020 e n. 5343/2020 emessi dal Tribunale di Roma il 19.03.2020, con conseguente improponibilità
delle domande di pagamento nei confronti dalle opposte Parte_8
innanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria, essendo la controversia devoluta agli arbitri;
2) dichiara l'improponibilità anche delle domande riconvenzionali formulate dalla parte opponente e delle domande svolte dalle opposte reconventio reconventionis;
3) condanna le parti opposte, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente, liquidate in € 10.860,00 per compensi ed € 406,50 per spese vive, oltre rimb. spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 20.10.2024.
Il Giudice
Dott. Paolo Goggi
12