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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/09/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1026/2020 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 19/06/2024, promossa da:
(C.F.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., Parte_1
, quale fideiussore della C.F._1 CP_1
e (C.F.: ) quale
[...] Parte_2 C.F._2 fideiussore della , rappresentanti e difesi dall' Controparte_1
Avv. Paolo Perrone, presso il cui studio in Brindisi, Corso Umberto I
n. 100, sono elettivamente domiciliati;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t.;
APPELLATA CONTUMACE
E
1
, rappresentata da , rappresentata e CP_3 Controparte_4 difesa dall'avv. Mario De Guido, presso il cui studio in Mesagne, via
Accademia degli Affumicati n. 4, è elettivamente domiciliata;
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 19.12.2014, CP_1
quale titolare del rapporto bancario e e
[...] Parte_1
, quali fideiussori, convenivano dinnanzi al Tribunale Parte_2 di Brindisi il al fine di sentirlo Controparte_5 condannare al pagamento della somma di euro 122.011,63, oltre interessi e rivalutazione, ovvero il diverso importo indebitamente percepito nella misura da accertarsi con CTU, rispetto al rapporto di conto corrente n. 1642575/01/66 presso l'allora
[...] poi Controparte_6 Controparte_7 poi ed al rapporto di conto corrente n. 165 Controparte_5
-008000/32 presso l'allora , Controparte_8 poi e infine . CP_7 Controparte_5
Evidenziavano gli attori che nel febbraio 2005, quando entrambi i rapporti di conto corrente erano confluiti in , il Controparte_7 rapporto di conto corrente n. 1642575/01/66 era stato chiuso d'iniziativa della controparte con saldo finale zero attraverso un'operazione, con valuta 11/02/2005, che aveva come causale
"bonifico a saldo estinzione conto corrente" per € 47.465,47.
Gli attori aggiungevano che tali contratti erano viziati da clausole nulle, quali la clausola relativa agli interessi debitori ultralegali con
2 tasso indeterminato;
la clausola relativa alla capitalizzazione periodica degli interessi siccome vietata dall'art. 1283 c.c.; la clausola relativa alla Commissione di Massimo Scoperto siccome espressamente vietata nella forma pattuita;
l'applicazione di giorni valuta ed ogni altro onere comunque denominato non pattuito.
Gli attori chiedevano, inoltre, il risarcimento dei danni ad essi derivanti dal non aver potuto disporre delle somme indebitamente addebitate nonchè dalla illegittima (siccome non preceduta da delibera formale)
e repentina revoca dell'affidamento e dalla segnalazione alla Centrale
Rischi.
Si costituiva in giudizio il , il quale, in via Controparte_5 preliminare, chiedeva che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al conto corrente nr.
16425775/01/66 “aperto nel 1996 con la e chiuso nel CP_9
2005 con la ” e, nel merito, chiedeva il rigetto Controparte_7 delle domande di controparte, in quanto infondate in fatto e diritto. In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, chiedeva poi di condannare gli attori “al pagamento in favore del
[...]
dell'importo di € 321.662.62 per saldo debitore del c/c CP_5
00163/1000/13734, o della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi dal 13.12.2014 sino al soddisfo”.
Alla prima udienza, tenutasi il 16.04.2015, le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e il G.U. li concedeva, riservandosi di decidere sulle richieste istruttorie eventualmente formulate.
Le parti depositavano tali memorie nei termini di legge e, con provvedimento del 03.08.2015, il Giudice adito disponeva l'acquisizione del fascicolo del giudizio di A.T.P. nr. 72/2014 e, ritenuto di dovere ammettere CTU al fine di ricalcolare il saldo del conto corrente controverso, nominava, quale consulente tecnico d'ufficio, la dr.ssa fissando la data del 19.11.2015 per Persona_1 il giuramento e la proposizione dei quesiti.
3 In tale udienza, il Giudicante si riservava e con provvedimento di pari data formulava i quesiti e fissava l'udienza del 26.05.2016 per l'esame dell'elaborato peritale.
La consulenza tecnica veniva depositata in data 11.05.2016 e le parti, all'udienza del 26.05.2016, chiedevano la riconvocazione del CTU per chiarimenti, che veniva disposta per l'udienza del 15.09.2016.
Seguivano una serie di udienze interlocutorie all'esito delle quali il
CTU depositava ben tre integrazioni alla CTU ed infine all'udienza del
28.02.2019, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice concedeva i termini per il deposito delle comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c.
Nelle more, con atto di fusione del 10/10/2018 per notar rep. Per_2
Nr. 7660, raccolta n. 3703, il veniva fuso Controparte_5 per incorporazione con la . Controparte_2
Con sentenza n. 635/2020, pubblicata il 21.05.2020, il Tribunale di
Brindisi, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da in persona del legale rapp.te, Parte_3 [...]
e nei confronti di Pt_1 Parte_2 Controparte_5
, così provvedeva: dichiarava il difetto della titolarità passiva del
[...] rispetto al rapporto di c/c n.1642575/01/66; Controparte_5 accertava che il conto corrente bancario n. 165-008000/32 alla data di estinzione del 12 dicembre 2014, presentava un saldo debitore ricalcolato di €.239.113,85 e per l'effetto rigettava le domande attoree di ripetizione dell'indebito e di risarcimento danni;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale condannava
[...]
quale debitore principale, e CP_1 Parte_1
, quali fideiussori, al pagamento in solido fra loro ed Parte_2 in favore del della somma di Controparte_5
€.239.113,85, oltre gli interessi legali dalla domanda;
condannava altresì , e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
, in solido fra loro, al pagamento in favore del
[...] [...] dei 2/3 delle spese processuali che liquidava, negli CP_5 importi già ridotti, in €.810,00 per esborsi ed €.8.950,00 oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA, ponendo le spese di CTU in via paritetica e solidale a carico di tutte le parti.
4 Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello CP_1
e , quali fideiussori
[...] Parte_1 Parte_4 della , chiedendone l'integrale riforma. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio
[...]
, in luogo e in sostituzione della cedente CP_3 CP_10
, concludendo per il rigetto dell'appello.
[...]
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, rubricato “Sussistenza della continuità dei rapporti di conto corrente controversi”, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha negato che vi fosse una qualche forma di continuità e/o collegamento tra i due conti correnti per cui è causa.
A dire degli appellanti, il saldo passivo del conto n. 1642575/01/66 sarebbe stato trasferito sul conto n. 165-008000/32, a riprova della continuità tra i due rapporti, con conseguente legittimazione passiva della anche in ordine al primo rapporto. CP_7
Il motivo è infondato.
La decisione del Tribunale è corretta laddove ha escluso che tra i due conti sussistesse una continuità negoziale, posto che: i due rapporti furono instaurati con istituti differenti ( Controparte_6
e ); la coincidenza
[...] Controparte_8 nella titolarità dell'istituto di credito derivò da successive fusioni societarie;
l'unico collegamento è rappresentato da un bonifico disposto in data 11.02.2005 dalla stessa società correntista dal conto attivo (165-008000/32) verso il conto passivo (1642575/01/66), al fine di estinguere il saldo negativo di quest'ultimo.
5 Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che per poter configurare un collegamento negoziale tra più contratti,
è necessario che le parti esprimano in modo inequivoco la volontà di subordinare gli effetti di un contratto a quelli derivanti da un altro, oppure che tale intenzione emerga da elementi concreti, univoci e oggettivi, atti a dimostrare l'esistenza di un'unica funzione economico-giuridica perseguita attraverso più atti distinti, e dunque la strumentalità dell'uno rispetto all'altro.
Nel primo caso, il collegamento discende direttamente dalla volontà espressa dai contraenti;
nel secondo caso, si rende necessario far ricorso ai criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza. Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che non è sufficiente la mera contiguità temporale o una connessione casuale fra più atti negoziali, ma occorre che uno dei contratti tragga la propria causa giuridica dall'altro, e che le parti abbiano manifestato l'intento specifico di creare un vincolo funzionale e teleologico tra gli stessi.
Tale intenzione deve emergere dal contenuto dei singoli atti e può determinare che uno o entrambi i contratti siano destinati a essere influenzati dalle vicende che interessano l'altro (Cass. n. 12567/2004;
Cass. n. 5851/2006).
Al contrario, si è in presenza di una semplice pluralità di contratti quando, pur derivando da un medesimo contesto negoziale, ciascuno mantiene autonomia giuridica e funzionale, senza interferenze reciproche nei rispettivi effetti.
Nel caso in esame, sebbene entrambi i rapporti risultassero, in data
11.02.2005, intestati alla medesima banca a seguito di fusioni societarie, erano comunque gestiti da filiali diverse di e non vi CP_7 era mai stata alcuna interazione tra loro sino all'estinzione del primo conto.
Il fatto che i due conti siano stati, in un secondo momento, riconducibili allo stesso gruppo bancario non è di per sé significativo.
La loro gestione autonoma in filiali differenti e la mancanza di qualsiasi operazione reciproca, salvo il bonifico del febbraio 2005,
6 confermano l'assenza di un vincolo contrattuale o funzionale tra di essi.
Nè assume rilievo la circostanza che il bonifico in questione fosse pari all'importo necessario per saldare l'intero debito del conto estinto, giacché è fisiologico che un'operazione avente lo scopo di chiudere un rapporto debba coprire l'intero saldo passivo. Il fatto che l'importo del trasferimento coincida con l'ammontare dovuto non trasforma l'operazione in qualcosa di diverso da un semplice versamento/pagamento.
Tale bonifico avrebbe potuto essere eseguito da un qualunque soggetto, utilizzando un proprio conto corrente, oppure direttamente dalla tramite un conto acceso presso un'altra banca, Parte_3 senza che ciò potesse far pensare a un trasferimento delle passività da un conto all'altro, né tantomeno giustificare l'idea di un collegamento giuridico o di una continuità contrattuale tra i due rapporti.
L'estratto conto conferma tale interpretazione, riportando l'operazione come “giroconto a saldo estinzione conto n. 16425750166 c/o fil. 598
c.so Umberto”.
Il trasferimento fu effettuato nei termini espressi e produsse un solo effetto: la chiusura definitiva del conto indicato, senza che ciò implicasse la continuazione del rapporto presso un diverso conto o una diversa filiale. Il secondo conto, rimasto operativo presso la filiale di via Cappuccini, continuò la sua esistenza in maniera indipendente e regolata esclusivamente dalle clausole proprie del suo contratto di apertura.
È dunque essenziale sottolineare che l'autonomia tra i due conti non è mai venuta meno, nemmeno nel momento in cui si procedette al bonifico a saldo da un conto non dotato di fondi attivi. In tale frangente, la banca si è limitata a eseguire un ordine della cliente, evidentemente disponendo quest'ultima di mezzi sufficienti o messi a disposizione, a prescindere dalla disponibilità attuale sul conto.
Anche l'asserita mancanza di garanzie sul primo conto — circostanza comunque non provata e contestata — non ha alcuna rilevanza ai fini del collegamento negoziale, perché suppone che l'operazione fosse
7 pianificata o imposta dalla banca. Ma come ben evidenziato dal primo
Giudice, non vi è prova alcuna che il bonifico sia stato compiuto su iniziativa unilaterale dell'istituto di credito.
La circostanza che nessuna contestazione sia stata sollevata per lungo tempo in merito alla chiusura del conto rafforza ulteriormente la tesi secondo cui l'operazione del 2005 fu accettata e voluta dalla cliente senza riserve.
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “Sulla sussistenza della legittimazione passiva e della titolarità del con Controparte_5 riferimento al conto corrente nr 16425775/01/66”, gli appellanti lamentano che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente escluso la legittimazione passiva del Controparte_5
(successivamente incorporato in in Controparte_2 relazione al conto corrente n. 1642575/01/66, intrattenuto in passato da presso la Parte_3 Controparte_6
prima e poi, fino alla sua chiusura
[...] CP_7 avvenuta in data 11.02.2005. Secondo gli appellanti, detta posizione debitoria si sarebbe in qualche modo trasferita sul successivo rapporto di conto corrente n. 165-008000/32, radicando così una responsabilità diretta anche in capo alla Banca convenuta in giudizio.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha correttamente ricostruito la vicenda contrattuale, chiarendo che il conto corrente n. 1642575/01/66 risultava chiuso ben prima dell'operazione di conferimento di ramo d'azienda da al avvenuta CP_2 Controparte_5 nel 2008.
Tale dato è pacifico e non contestato.
È altrettanto pacifico che tale rapporto non fosse iscritto nei registri contabili oggetto di cessione né risultasse tra le poste attive o passive trasferite.
A differenza di quanto sostenuto dagli odierni appellati, la fattispecie oggetto di causa non rientra nella categoria della successione nei contratti d'impresa prevista in caso di trasferimento di azienda o di ramo d'azienda.
8 Il conto corrente n. 16425775/01/66 è stato formalmente chiuso in data
11 febbraio 2005, mentre l'atto di conferimento di ramo d'azienda da l è stato Controparte_2 Controparte_5 stipulato il 29 ottobre 2008, dunque oltre tre anni dopo.
Non si è verificato alcun subentro del Controparte_5 nella titolarità del rapporto in questione, né a titolo universale né a titolo particolare, trattandosi invece di ipotesi riconducibile al trasferimento di ramo d'azienda regolato dagli articoli 2555 e seguenti del codice civile, come correttamente rilevato dal primo Giudice.
È altrettanto pacifico che, alla data della cessione, il rapporto contrattuale tra e risultava CP_2 CP_1 CP_1 già estinto, e quindi nessuna posta debitoria era iscritta nella contabilità obbligatoria della società conferente. Ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c., applicabile anche alle cessioni di ramo d'azienda
(Cass. n. 13319/2015; Cass. n. 23838/2012), il cessionario risponde dei debiti aziendali sorti anteriormente al trasferimento solo se tali debiti risultano dai libri contabili obbligatori, circostanza che nel caso in esame non ricorre.
Considerato che il conto corrente era stato chiuso con saldo pari a zero e nessuna esposizione passiva era stata registrata, è evidente che il non poteva essere ritenuto responsabile Controparte_5 di obbligazioni afferenti a un rapporto ormai estinto e non più presente nella contabilità ufficiale della banca cedente.
La clausola contrattuale invocata dall'appellante – contenuta nel paragrafo 5 dell'atto di conferimento – secondo cui la società conferitaria si sarebbe fatta carico anche di controversie insorte dopo la data di efficacia del conferimento, ancorché relative a rapporti già estinti, non assume rilievo esterno. Essa, infatti, non determina il trasferimento di obbligazioni verso terzi, ma regola esclusivamente i rapporti interni tra la conferente e la conferitaria in caso di insorgenza di controversie future.
Il fatto che tale clausola sia contenuta in un atto pubblico e regolarmente iscritto nel registro delle imprese non ne modifica la natura né le attribuisce efficacia erga omnes, dal momento che
9 l'iscrizione nel registro delle imprese ha funzione puramente dichiarativa e non comporta opponibilità verso i terzi di pattuizioni convenzionali tra le parti.
In ogni caso, non risulta che il contratto di cessione abbia previsto, espressamente o implicitamente, un'assunzione di responsabilità da parte della conferitaria per debiti non risultanti dalla contabilità obbligatoria del cedente. E, nel caso di specie, non si è nemmeno in presenza di veri e propri “debiti” in senso tecnico, trattandosi piuttosto di eventuali pretese restitutorie, che – secondo quanto stabilito dalle
Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 5054/2017) non sono per loro natura iscrivibili nei libri contabili e gravano esclusivamente sul cedente, quale soggetto che ha beneficiato dell'indebito prima della cessione.
La pretesa legittimazione passiva del in Controparte_5 relazione a tale rapporto appare dunque giuridicamente insostenibile.
Con il terzo motivo d'appello, rubricato “Sull'errata ricostruzione dell'onere probatorio ricadente sulle parti in causa”, gli appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe erroneamente ricostruito l'onere probatorio ricadente sulle parti in causa.
Il motivo è infondato.
È principio non controverso che ogni parte processuale è gravata dell'onere di provare i fatti su cui si fondano le rispettive domande o eccezioni. In piena aderenza a tale regola, il Tribunale ha fondato la propria decisione su una valutazione complessiva e coerente del materiale probatorio acquisito, comprendente sia la documentazione contrattuale e contabile prodotta dalle parti, sia gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio.
In mancanza di specifiche e circostanziate indicazioni, la doglianza si risolve in una mera contestazione di principio, inidonea a scalfire la motivazione logica e coerente della decisione impugnata.
Con il quarto motivo d'appello, rubricato “Errata ricostruzione del saldo del conto corrente n. 165008000/32”, gli appellanti denunciano l'errata valutazione dell'istruttoria esperita in primo grado e, in
10 particolare, l'errata ricostruzione da parte del primo Giudice del saldo del conto corrente n. 165-008000/32.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, va nuovamente sottolineato che non sussiste alcun nesso di continuità o interdipendenza tra i due rapporti di conto corrente oggetto del presente giudizio, e risulta pienamente corretto l'assunto secondo cui la ricostruzione del saldo del conto chiuso nel
2014 debba avvenire autonomamente, senza alcun richiamo o riferimento al conto n. 1642575/01-66, il quale – come già evidenziato
– è stato definitivamente chiuso nel 2005 e non rientra nella titolarità del Controparte_5
Proprio perché non vi è alcuna relazione tra i due rapporti, le movimentazioni del conto estinto nel 2005 non possono incidere sul calcolo del saldo dell'altro, né tantomeno giustificano l'esclusione del bonifico disposto per estinguere il primo. Al contrario, l'operazione di giroconto del 2005 va mantenuta ferma, in quanto rappresentativa di una disposizione volontaria e definitiva.
Il punto essenziale da cui occorre partire è che tra il rapporto n.
1642575/01-66 e quello n. 165-008000/32 non vi è alcuna relazione di tipo funzionale o strutturale: si tratta di due contratti bancari distinti, gestiti da filiali diverse e privi di qualsiasi elemento che possa far pensare a una prosecuzione dell'uno nell'altro.
In questa prospettiva, il giudice di primo grado, pur avendo disposto accertamenti tecnici su entrambi i rapporti, ha correttamente fondato la decisione esclusivamente sulla posizione contabile del conto n. 165-
008000/32, includendo a pieno titolo l'operazione del 11 febbraio
2005 tra le movimentazioni rilevanti.
Pertanto, la verifica del saldo del conto corrente n. 165-008000/32 non richiede, né consente, un preventivo ricalcolo del conto n. 1642575/01-
66.
Si tratta, con evidenza, di una pretesa infondata, basata su un presupposto – quello della continuità tra i conti – che è stato correttamente escluso sia in fatto sia in diritto.
11 Quanto all'eccezione di prescrizione, come correttamente rilevato dal primo Giudice, l'azione di ripetizione proposta nel presente giudizio soggiace all'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 c.c.
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha individuato due distinti dies a quo a seconda del tipo di rimessa pagata dal correntista, scindendo tra rimesse ripristinatorie e solutorie: per le prime il termine iniziale di decorrenza della prescrizione coincide con la data di chiusura del conto, mentre per le seconde coincide con la data in cui è stata effettuata la singola rimessa, così in sostanza anticipando in quest'ultimo caso il dies a quo al momento dell'annotazione in conto corrente (cfr. Cass. S.U.24418/2010).
Quanto, poi, all'onere di allegazione, la Suprema Corte ha enunziato il principio di diritto secondo il quale l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie (Cass. Civile. SU: 15895/2019).
Come specificato, poi, dalla Suprema Corte con la pronunzia nr.
27705/2018 e confermato con le sentenze nr. 31927/2018 e nr.
5610/2020, una volta eccepita la prescrizione, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi i versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata (c.d. conto corrente affidato) e, dunque, possa spostare l'inizio della prescrizione alla chiusura del conto.
In applicazione dei principi richiamati, nel caso di specie non può ritenersi assolto l'onere di allegazione e prova gravante sull'odierna appellante, non avendo la stessa dato prova della natura ripristinatoria delle rimesse e, soprattutto, dell'esistenza di un'apertura di credito in suo favore.
12 Ne consegue, pertanto, che gravando sempre sul cliente l'onere probatorio della natura delle rimesse e in assenza di tale prova, correttamente il primo Giudice ha considerato il conto non affidato ed ha ritenuto corretto il riconteggio effettuato dal CTU con eliminazione delle competenze irripetibili individuate e maturate nel periodo anteriore al decennio precedente alla proposizione del ricorso ex art. 696 avvenuta il 16.01.2014 e loro successivo riaccredito alla determinazione del nuovo saldo “secondo il fido fatto pari a 0”.
Con riferimento all'applicazione di tassi ultralegali da parte dell'istituto di credito nel corso del rapporto, è principio pacifico che, in materia di rapporti bancari, la validità della clausola relativa alla determinazione degli interessi debitori richiede la forma scritta, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 117, comma 4, del D.Lgs. n. 385/1993.
Tuttavia, come ha correttamente evidenziato il Giudice di prime cure, nel caso di specie la pattuizione scritta dei tassi di interesse è documentalmente dimostrata, sia con riferimento al contratto di conto corrente del 11.01.1996, che indicava il tasso applicabile agli scoperti non assistiti da fido, sia con il successivo contratto di apertura di credito del 07.02.2005, il quale disciplinava espressamente sia il tasso intra fido che quello extra fido.
La ricostruzione del saldo operata dal CTU – ritenuta corretta dal primo Giudice e condivisa da questa Corte – si è fondata sull'applicazione dei tassi convenzionali effettivamente risultanti dagli accordi sottoscritti, escludendo ogni ipotesi di uso arbitrario di tassi ultralegali non pattuiti. Come illustrato alle pagg. 6 e 7 dell'integrazione alla relazione peritale del 15.11.2017, il consulente ha operato il ricalcolo attenendosi rigorosamente ai criteri pattuiti contrattualmente: applicazione dei tassi concordati e delle eventuali variazioni, addebito di CMS, spese e valute solo se pattuite, e capitalizzazione conforme alla disciplina vigente ratione temporis.
Inoltre, le critiche degli appellanti si limitano ad affermazioni generiche, prive di specifici riscontri documentali, e non sono in grado di inficiare la puntuale analisi tecnica compiuta dal CTU, il quale ha anche esaminato e confutato l'ipotesi alternativa di ricalcolo proposta
13 dalla parte appellante, fondata sull'applicazione di tassi BOT, ritenendola metodologicamente scorretta poiché priva di supporto negoziale.
Va pertanto ribadito che la ricostruzione contabile condivisa dal
Tribunale è rispettosa sia delle condizioni contrattuali sia della normativa bancaria, e rappresenta il metodo più conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. I, n.
11772/2016; Cass. civ., n. 9141/2020; Cass. SS.UU. n. 24418/2010).
Ne consegue che è corretta la decisione impugnata laddove ha accolto la domanda riconvenzionale dell'odierna appellata e condannato ed i suoi fideiussori al pagamento della somma Controparte_1 di € 239.113,85.
Con il quinto motivo d'appello, rubricato “Sulla domanda di risarcimento del danno”, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha statuito il rigetto della domanda attorea volta al risarcimento del danno.
Il motivo è infondato.
La reiezione della domanda risarcitoria da parte del primo giudice risulta pienamente condivisibile e deve essere confermata in questa sede.
È stato accertato che la società appellante si trovava in una situazione di consistente esposizione debitoria – pari a € 239.113,85 – e che non esisteva alcuna prova scritta dell'esistenza di un affidamento formalmente concesso.
In tale contesto, la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia è avvenuta secondo legge e in modo non arbitrario. Al momento della segnalazione – avvenuta alla fine del 2014 e preceduta sia dalla revoca degli affidamenti che da solleciti rimasti senza esito – il conto risultava gravemente scoperto.
In base alla normativa vigente, le banche sono tenute a segnalare tempestivamente le esposizioni deteriorate, senza possibilità di rinvio o discrezionalità.
Va inoltre ricordato che la legittimità della segnalazione va valutata ex ante, ossia alla luce della situazione conosciuta al momento dell'invio
14 della segnalazione, e non sulla base di quanto accaduto successivamente. La posizione della società, in quel momento, era già fortemente compromessa anche rispetto ad altri rapporti bancari e commerciali.
Inoltre, non è stata fornita alcuna prova di un rapporto causale diretto tra la segnalazione operata dal e le eventuali Controparte_5 decisioni di altri istituti di credito di interrompere i rapporti con la
Controparte_1
Infine, gli appellanti non hanno assolto all'onere di provare in modo specifico e concreto l'esistenza del danno. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza (da ultimo Cass. n. 6589/2023), il pregiudizio da segnalazione non si presume e deve essere oggetto di specifica allegazione e prova. In mancanza di dimostrazione dell'esistenza stessa del danno, non può essere ammessa alcuna valutazione sul suo ammontare, nemmeno equitativa. Anche un'eventuale richiesta di risarcimento per danno da svalutazione monetaria avrebbe richiesto, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., specifica allegazione e prova, come stabilito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 5743/2015.
Per quanto innanzi, l'appello va rigettato e, per l'effetto, confermata la sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico dell'appellante, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello;
Lecce, 11.9.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
15 (Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1026/2020 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 19/06/2024, promossa da:
(C.F.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., Parte_1
, quale fideiussore della C.F._1 CP_1
e (C.F.: ) quale
[...] Parte_2 C.F._2 fideiussore della , rappresentanti e difesi dall' Controparte_1
Avv. Paolo Perrone, presso il cui studio in Brindisi, Corso Umberto I
n. 100, sono elettivamente domiciliati;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t.;
APPELLATA CONTUMACE
E
1
, rappresentata da , rappresentata e CP_3 Controparte_4 difesa dall'avv. Mario De Guido, presso il cui studio in Mesagne, via
Accademia degli Affumicati n. 4, è elettivamente domiciliata;
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 19.12.2014, CP_1
quale titolare del rapporto bancario e e
[...] Parte_1
, quali fideiussori, convenivano dinnanzi al Tribunale Parte_2 di Brindisi il al fine di sentirlo Controparte_5 condannare al pagamento della somma di euro 122.011,63, oltre interessi e rivalutazione, ovvero il diverso importo indebitamente percepito nella misura da accertarsi con CTU, rispetto al rapporto di conto corrente n. 1642575/01/66 presso l'allora
[...] poi Controparte_6 Controparte_7 poi ed al rapporto di conto corrente n. 165 Controparte_5
-008000/32 presso l'allora , Controparte_8 poi e infine . CP_7 Controparte_5
Evidenziavano gli attori che nel febbraio 2005, quando entrambi i rapporti di conto corrente erano confluiti in , il Controparte_7 rapporto di conto corrente n. 1642575/01/66 era stato chiuso d'iniziativa della controparte con saldo finale zero attraverso un'operazione, con valuta 11/02/2005, che aveva come causale
"bonifico a saldo estinzione conto corrente" per € 47.465,47.
Gli attori aggiungevano che tali contratti erano viziati da clausole nulle, quali la clausola relativa agli interessi debitori ultralegali con
2 tasso indeterminato;
la clausola relativa alla capitalizzazione periodica degli interessi siccome vietata dall'art. 1283 c.c.; la clausola relativa alla Commissione di Massimo Scoperto siccome espressamente vietata nella forma pattuita;
l'applicazione di giorni valuta ed ogni altro onere comunque denominato non pattuito.
Gli attori chiedevano, inoltre, il risarcimento dei danni ad essi derivanti dal non aver potuto disporre delle somme indebitamente addebitate nonchè dalla illegittima (siccome non preceduta da delibera formale)
e repentina revoca dell'affidamento e dalla segnalazione alla Centrale
Rischi.
Si costituiva in giudizio il , il quale, in via Controparte_5 preliminare, chiedeva che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al conto corrente nr.
16425775/01/66 “aperto nel 1996 con la e chiuso nel CP_9
2005 con la ” e, nel merito, chiedeva il rigetto Controparte_7 delle domande di controparte, in quanto infondate in fatto e diritto. In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, chiedeva poi di condannare gli attori “al pagamento in favore del
[...]
dell'importo di € 321.662.62 per saldo debitore del c/c CP_5
00163/1000/13734, o della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi dal 13.12.2014 sino al soddisfo”.
Alla prima udienza, tenutasi il 16.04.2015, le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e il G.U. li concedeva, riservandosi di decidere sulle richieste istruttorie eventualmente formulate.
Le parti depositavano tali memorie nei termini di legge e, con provvedimento del 03.08.2015, il Giudice adito disponeva l'acquisizione del fascicolo del giudizio di A.T.P. nr. 72/2014 e, ritenuto di dovere ammettere CTU al fine di ricalcolare il saldo del conto corrente controverso, nominava, quale consulente tecnico d'ufficio, la dr.ssa fissando la data del 19.11.2015 per Persona_1 il giuramento e la proposizione dei quesiti.
3 In tale udienza, il Giudicante si riservava e con provvedimento di pari data formulava i quesiti e fissava l'udienza del 26.05.2016 per l'esame dell'elaborato peritale.
La consulenza tecnica veniva depositata in data 11.05.2016 e le parti, all'udienza del 26.05.2016, chiedevano la riconvocazione del CTU per chiarimenti, che veniva disposta per l'udienza del 15.09.2016.
Seguivano una serie di udienze interlocutorie all'esito delle quali il
CTU depositava ben tre integrazioni alla CTU ed infine all'udienza del
28.02.2019, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice concedeva i termini per il deposito delle comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c.
Nelle more, con atto di fusione del 10/10/2018 per notar rep. Per_2
Nr. 7660, raccolta n. 3703, il veniva fuso Controparte_5 per incorporazione con la . Controparte_2
Con sentenza n. 635/2020, pubblicata il 21.05.2020, il Tribunale di
Brindisi, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da in persona del legale rapp.te, Parte_3 [...]
e nei confronti di Pt_1 Parte_2 Controparte_5
, così provvedeva: dichiarava il difetto della titolarità passiva del
[...] rispetto al rapporto di c/c n.1642575/01/66; Controparte_5 accertava che il conto corrente bancario n. 165-008000/32 alla data di estinzione del 12 dicembre 2014, presentava un saldo debitore ricalcolato di €.239.113,85 e per l'effetto rigettava le domande attoree di ripetizione dell'indebito e di risarcimento danni;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale condannava
[...]
quale debitore principale, e CP_1 Parte_1
, quali fideiussori, al pagamento in solido fra loro ed Parte_2 in favore del della somma di Controparte_5
€.239.113,85, oltre gli interessi legali dalla domanda;
condannava altresì , e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
, in solido fra loro, al pagamento in favore del
[...] [...] dei 2/3 delle spese processuali che liquidava, negli CP_5 importi già ridotti, in €.810,00 per esborsi ed €.8.950,00 oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA, ponendo le spese di CTU in via paritetica e solidale a carico di tutte le parti.
4 Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello CP_1
e , quali fideiussori
[...] Parte_1 Parte_4 della , chiedendone l'integrale riforma. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio
[...]
, in luogo e in sostituzione della cedente CP_3 CP_10
, concludendo per il rigetto dell'appello.
[...]
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, rubricato “Sussistenza della continuità dei rapporti di conto corrente controversi”, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha negato che vi fosse una qualche forma di continuità e/o collegamento tra i due conti correnti per cui è causa.
A dire degli appellanti, il saldo passivo del conto n. 1642575/01/66 sarebbe stato trasferito sul conto n. 165-008000/32, a riprova della continuità tra i due rapporti, con conseguente legittimazione passiva della anche in ordine al primo rapporto. CP_7
Il motivo è infondato.
La decisione del Tribunale è corretta laddove ha escluso che tra i due conti sussistesse una continuità negoziale, posto che: i due rapporti furono instaurati con istituti differenti ( Controparte_6
e ); la coincidenza
[...] Controparte_8 nella titolarità dell'istituto di credito derivò da successive fusioni societarie;
l'unico collegamento è rappresentato da un bonifico disposto in data 11.02.2005 dalla stessa società correntista dal conto attivo (165-008000/32) verso il conto passivo (1642575/01/66), al fine di estinguere il saldo negativo di quest'ultimo.
5 Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che per poter configurare un collegamento negoziale tra più contratti,
è necessario che le parti esprimano in modo inequivoco la volontà di subordinare gli effetti di un contratto a quelli derivanti da un altro, oppure che tale intenzione emerga da elementi concreti, univoci e oggettivi, atti a dimostrare l'esistenza di un'unica funzione economico-giuridica perseguita attraverso più atti distinti, e dunque la strumentalità dell'uno rispetto all'altro.
Nel primo caso, il collegamento discende direttamente dalla volontà espressa dai contraenti;
nel secondo caso, si rende necessario far ricorso ai criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza. Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che non è sufficiente la mera contiguità temporale o una connessione casuale fra più atti negoziali, ma occorre che uno dei contratti tragga la propria causa giuridica dall'altro, e che le parti abbiano manifestato l'intento specifico di creare un vincolo funzionale e teleologico tra gli stessi.
Tale intenzione deve emergere dal contenuto dei singoli atti e può determinare che uno o entrambi i contratti siano destinati a essere influenzati dalle vicende che interessano l'altro (Cass. n. 12567/2004;
Cass. n. 5851/2006).
Al contrario, si è in presenza di una semplice pluralità di contratti quando, pur derivando da un medesimo contesto negoziale, ciascuno mantiene autonomia giuridica e funzionale, senza interferenze reciproche nei rispettivi effetti.
Nel caso in esame, sebbene entrambi i rapporti risultassero, in data
11.02.2005, intestati alla medesima banca a seguito di fusioni societarie, erano comunque gestiti da filiali diverse di e non vi CP_7 era mai stata alcuna interazione tra loro sino all'estinzione del primo conto.
Il fatto che i due conti siano stati, in un secondo momento, riconducibili allo stesso gruppo bancario non è di per sé significativo.
La loro gestione autonoma in filiali differenti e la mancanza di qualsiasi operazione reciproca, salvo il bonifico del febbraio 2005,
6 confermano l'assenza di un vincolo contrattuale o funzionale tra di essi.
Nè assume rilievo la circostanza che il bonifico in questione fosse pari all'importo necessario per saldare l'intero debito del conto estinto, giacché è fisiologico che un'operazione avente lo scopo di chiudere un rapporto debba coprire l'intero saldo passivo. Il fatto che l'importo del trasferimento coincida con l'ammontare dovuto non trasforma l'operazione in qualcosa di diverso da un semplice versamento/pagamento.
Tale bonifico avrebbe potuto essere eseguito da un qualunque soggetto, utilizzando un proprio conto corrente, oppure direttamente dalla tramite un conto acceso presso un'altra banca, Parte_3 senza che ciò potesse far pensare a un trasferimento delle passività da un conto all'altro, né tantomeno giustificare l'idea di un collegamento giuridico o di una continuità contrattuale tra i due rapporti.
L'estratto conto conferma tale interpretazione, riportando l'operazione come “giroconto a saldo estinzione conto n. 16425750166 c/o fil. 598
c.so Umberto”.
Il trasferimento fu effettuato nei termini espressi e produsse un solo effetto: la chiusura definitiva del conto indicato, senza che ciò implicasse la continuazione del rapporto presso un diverso conto o una diversa filiale. Il secondo conto, rimasto operativo presso la filiale di via Cappuccini, continuò la sua esistenza in maniera indipendente e regolata esclusivamente dalle clausole proprie del suo contratto di apertura.
È dunque essenziale sottolineare che l'autonomia tra i due conti non è mai venuta meno, nemmeno nel momento in cui si procedette al bonifico a saldo da un conto non dotato di fondi attivi. In tale frangente, la banca si è limitata a eseguire un ordine della cliente, evidentemente disponendo quest'ultima di mezzi sufficienti o messi a disposizione, a prescindere dalla disponibilità attuale sul conto.
Anche l'asserita mancanza di garanzie sul primo conto — circostanza comunque non provata e contestata — non ha alcuna rilevanza ai fini del collegamento negoziale, perché suppone che l'operazione fosse
7 pianificata o imposta dalla banca. Ma come ben evidenziato dal primo
Giudice, non vi è prova alcuna che il bonifico sia stato compiuto su iniziativa unilaterale dell'istituto di credito.
La circostanza che nessuna contestazione sia stata sollevata per lungo tempo in merito alla chiusura del conto rafforza ulteriormente la tesi secondo cui l'operazione del 2005 fu accettata e voluta dalla cliente senza riserve.
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “Sulla sussistenza della legittimazione passiva e della titolarità del con Controparte_5 riferimento al conto corrente nr 16425775/01/66”, gli appellanti lamentano che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente escluso la legittimazione passiva del Controparte_5
(successivamente incorporato in in Controparte_2 relazione al conto corrente n. 1642575/01/66, intrattenuto in passato da presso la Parte_3 Controparte_6
prima e poi, fino alla sua chiusura
[...] CP_7 avvenuta in data 11.02.2005. Secondo gli appellanti, detta posizione debitoria si sarebbe in qualche modo trasferita sul successivo rapporto di conto corrente n. 165-008000/32, radicando così una responsabilità diretta anche in capo alla Banca convenuta in giudizio.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha correttamente ricostruito la vicenda contrattuale, chiarendo che il conto corrente n. 1642575/01/66 risultava chiuso ben prima dell'operazione di conferimento di ramo d'azienda da al avvenuta CP_2 Controparte_5 nel 2008.
Tale dato è pacifico e non contestato.
È altrettanto pacifico che tale rapporto non fosse iscritto nei registri contabili oggetto di cessione né risultasse tra le poste attive o passive trasferite.
A differenza di quanto sostenuto dagli odierni appellati, la fattispecie oggetto di causa non rientra nella categoria della successione nei contratti d'impresa prevista in caso di trasferimento di azienda o di ramo d'azienda.
8 Il conto corrente n. 16425775/01/66 è stato formalmente chiuso in data
11 febbraio 2005, mentre l'atto di conferimento di ramo d'azienda da l è stato Controparte_2 Controparte_5 stipulato il 29 ottobre 2008, dunque oltre tre anni dopo.
Non si è verificato alcun subentro del Controparte_5 nella titolarità del rapporto in questione, né a titolo universale né a titolo particolare, trattandosi invece di ipotesi riconducibile al trasferimento di ramo d'azienda regolato dagli articoli 2555 e seguenti del codice civile, come correttamente rilevato dal primo Giudice.
È altrettanto pacifico che, alla data della cessione, il rapporto contrattuale tra e risultava CP_2 CP_1 CP_1 già estinto, e quindi nessuna posta debitoria era iscritta nella contabilità obbligatoria della società conferente. Ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c., applicabile anche alle cessioni di ramo d'azienda
(Cass. n. 13319/2015; Cass. n. 23838/2012), il cessionario risponde dei debiti aziendali sorti anteriormente al trasferimento solo se tali debiti risultano dai libri contabili obbligatori, circostanza che nel caso in esame non ricorre.
Considerato che il conto corrente era stato chiuso con saldo pari a zero e nessuna esposizione passiva era stata registrata, è evidente che il non poteva essere ritenuto responsabile Controparte_5 di obbligazioni afferenti a un rapporto ormai estinto e non più presente nella contabilità ufficiale della banca cedente.
La clausola contrattuale invocata dall'appellante – contenuta nel paragrafo 5 dell'atto di conferimento – secondo cui la società conferitaria si sarebbe fatta carico anche di controversie insorte dopo la data di efficacia del conferimento, ancorché relative a rapporti già estinti, non assume rilievo esterno. Essa, infatti, non determina il trasferimento di obbligazioni verso terzi, ma regola esclusivamente i rapporti interni tra la conferente e la conferitaria in caso di insorgenza di controversie future.
Il fatto che tale clausola sia contenuta in un atto pubblico e regolarmente iscritto nel registro delle imprese non ne modifica la natura né le attribuisce efficacia erga omnes, dal momento che
9 l'iscrizione nel registro delle imprese ha funzione puramente dichiarativa e non comporta opponibilità verso i terzi di pattuizioni convenzionali tra le parti.
In ogni caso, non risulta che il contratto di cessione abbia previsto, espressamente o implicitamente, un'assunzione di responsabilità da parte della conferitaria per debiti non risultanti dalla contabilità obbligatoria del cedente. E, nel caso di specie, non si è nemmeno in presenza di veri e propri “debiti” in senso tecnico, trattandosi piuttosto di eventuali pretese restitutorie, che – secondo quanto stabilito dalle
Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 5054/2017) non sono per loro natura iscrivibili nei libri contabili e gravano esclusivamente sul cedente, quale soggetto che ha beneficiato dell'indebito prima della cessione.
La pretesa legittimazione passiva del in Controparte_5 relazione a tale rapporto appare dunque giuridicamente insostenibile.
Con il terzo motivo d'appello, rubricato “Sull'errata ricostruzione dell'onere probatorio ricadente sulle parti in causa”, gli appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe erroneamente ricostruito l'onere probatorio ricadente sulle parti in causa.
Il motivo è infondato.
È principio non controverso che ogni parte processuale è gravata dell'onere di provare i fatti su cui si fondano le rispettive domande o eccezioni. In piena aderenza a tale regola, il Tribunale ha fondato la propria decisione su una valutazione complessiva e coerente del materiale probatorio acquisito, comprendente sia la documentazione contrattuale e contabile prodotta dalle parti, sia gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio.
In mancanza di specifiche e circostanziate indicazioni, la doglianza si risolve in una mera contestazione di principio, inidonea a scalfire la motivazione logica e coerente della decisione impugnata.
Con il quarto motivo d'appello, rubricato “Errata ricostruzione del saldo del conto corrente n. 165008000/32”, gli appellanti denunciano l'errata valutazione dell'istruttoria esperita in primo grado e, in
10 particolare, l'errata ricostruzione da parte del primo Giudice del saldo del conto corrente n. 165-008000/32.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, va nuovamente sottolineato che non sussiste alcun nesso di continuità o interdipendenza tra i due rapporti di conto corrente oggetto del presente giudizio, e risulta pienamente corretto l'assunto secondo cui la ricostruzione del saldo del conto chiuso nel
2014 debba avvenire autonomamente, senza alcun richiamo o riferimento al conto n. 1642575/01-66, il quale – come già evidenziato
– è stato definitivamente chiuso nel 2005 e non rientra nella titolarità del Controparte_5
Proprio perché non vi è alcuna relazione tra i due rapporti, le movimentazioni del conto estinto nel 2005 non possono incidere sul calcolo del saldo dell'altro, né tantomeno giustificano l'esclusione del bonifico disposto per estinguere il primo. Al contrario, l'operazione di giroconto del 2005 va mantenuta ferma, in quanto rappresentativa di una disposizione volontaria e definitiva.
Il punto essenziale da cui occorre partire è che tra il rapporto n.
1642575/01-66 e quello n. 165-008000/32 non vi è alcuna relazione di tipo funzionale o strutturale: si tratta di due contratti bancari distinti, gestiti da filiali diverse e privi di qualsiasi elemento che possa far pensare a una prosecuzione dell'uno nell'altro.
In questa prospettiva, il giudice di primo grado, pur avendo disposto accertamenti tecnici su entrambi i rapporti, ha correttamente fondato la decisione esclusivamente sulla posizione contabile del conto n. 165-
008000/32, includendo a pieno titolo l'operazione del 11 febbraio
2005 tra le movimentazioni rilevanti.
Pertanto, la verifica del saldo del conto corrente n. 165-008000/32 non richiede, né consente, un preventivo ricalcolo del conto n. 1642575/01-
66.
Si tratta, con evidenza, di una pretesa infondata, basata su un presupposto – quello della continuità tra i conti – che è stato correttamente escluso sia in fatto sia in diritto.
11 Quanto all'eccezione di prescrizione, come correttamente rilevato dal primo Giudice, l'azione di ripetizione proposta nel presente giudizio soggiace all'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 c.c.
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha individuato due distinti dies a quo a seconda del tipo di rimessa pagata dal correntista, scindendo tra rimesse ripristinatorie e solutorie: per le prime il termine iniziale di decorrenza della prescrizione coincide con la data di chiusura del conto, mentre per le seconde coincide con la data in cui è stata effettuata la singola rimessa, così in sostanza anticipando in quest'ultimo caso il dies a quo al momento dell'annotazione in conto corrente (cfr. Cass. S.U.24418/2010).
Quanto, poi, all'onere di allegazione, la Suprema Corte ha enunziato il principio di diritto secondo il quale l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie (Cass. Civile. SU: 15895/2019).
Come specificato, poi, dalla Suprema Corte con la pronunzia nr.
27705/2018 e confermato con le sentenze nr. 31927/2018 e nr.
5610/2020, una volta eccepita la prescrizione, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi i versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata (c.d. conto corrente affidato) e, dunque, possa spostare l'inizio della prescrizione alla chiusura del conto.
In applicazione dei principi richiamati, nel caso di specie non può ritenersi assolto l'onere di allegazione e prova gravante sull'odierna appellante, non avendo la stessa dato prova della natura ripristinatoria delle rimesse e, soprattutto, dell'esistenza di un'apertura di credito in suo favore.
12 Ne consegue, pertanto, che gravando sempre sul cliente l'onere probatorio della natura delle rimesse e in assenza di tale prova, correttamente il primo Giudice ha considerato il conto non affidato ed ha ritenuto corretto il riconteggio effettuato dal CTU con eliminazione delle competenze irripetibili individuate e maturate nel periodo anteriore al decennio precedente alla proposizione del ricorso ex art. 696 avvenuta il 16.01.2014 e loro successivo riaccredito alla determinazione del nuovo saldo “secondo il fido fatto pari a 0”.
Con riferimento all'applicazione di tassi ultralegali da parte dell'istituto di credito nel corso del rapporto, è principio pacifico che, in materia di rapporti bancari, la validità della clausola relativa alla determinazione degli interessi debitori richiede la forma scritta, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 117, comma 4, del D.Lgs. n. 385/1993.
Tuttavia, come ha correttamente evidenziato il Giudice di prime cure, nel caso di specie la pattuizione scritta dei tassi di interesse è documentalmente dimostrata, sia con riferimento al contratto di conto corrente del 11.01.1996, che indicava il tasso applicabile agli scoperti non assistiti da fido, sia con il successivo contratto di apertura di credito del 07.02.2005, il quale disciplinava espressamente sia il tasso intra fido che quello extra fido.
La ricostruzione del saldo operata dal CTU – ritenuta corretta dal primo Giudice e condivisa da questa Corte – si è fondata sull'applicazione dei tassi convenzionali effettivamente risultanti dagli accordi sottoscritti, escludendo ogni ipotesi di uso arbitrario di tassi ultralegali non pattuiti. Come illustrato alle pagg. 6 e 7 dell'integrazione alla relazione peritale del 15.11.2017, il consulente ha operato il ricalcolo attenendosi rigorosamente ai criteri pattuiti contrattualmente: applicazione dei tassi concordati e delle eventuali variazioni, addebito di CMS, spese e valute solo se pattuite, e capitalizzazione conforme alla disciplina vigente ratione temporis.
Inoltre, le critiche degli appellanti si limitano ad affermazioni generiche, prive di specifici riscontri documentali, e non sono in grado di inficiare la puntuale analisi tecnica compiuta dal CTU, il quale ha anche esaminato e confutato l'ipotesi alternativa di ricalcolo proposta
13 dalla parte appellante, fondata sull'applicazione di tassi BOT, ritenendola metodologicamente scorretta poiché priva di supporto negoziale.
Va pertanto ribadito che la ricostruzione contabile condivisa dal
Tribunale è rispettosa sia delle condizioni contrattuali sia della normativa bancaria, e rappresenta il metodo più conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. I, n.
11772/2016; Cass. civ., n. 9141/2020; Cass. SS.UU. n. 24418/2010).
Ne consegue che è corretta la decisione impugnata laddove ha accolto la domanda riconvenzionale dell'odierna appellata e condannato ed i suoi fideiussori al pagamento della somma Controparte_1 di € 239.113,85.
Con il quinto motivo d'appello, rubricato “Sulla domanda di risarcimento del danno”, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha statuito il rigetto della domanda attorea volta al risarcimento del danno.
Il motivo è infondato.
La reiezione della domanda risarcitoria da parte del primo giudice risulta pienamente condivisibile e deve essere confermata in questa sede.
È stato accertato che la società appellante si trovava in una situazione di consistente esposizione debitoria – pari a € 239.113,85 – e che non esisteva alcuna prova scritta dell'esistenza di un affidamento formalmente concesso.
In tale contesto, la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia è avvenuta secondo legge e in modo non arbitrario. Al momento della segnalazione – avvenuta alla fine del 2014 e preceduta sia dalla revoca degli affidamenti che da solleciti rimasti senza esito – il conto risultava gravemente scoperto.
In base alla normativa vigente, le banche sono tenute a segnalare tempestivamente le esposizioni deteriorate, senza possibilità di rinvio o discrezionalità.
Va inoltre ricordato che la legittimità della segnalazione va valutata ex ante, ossia alla luce della situazione conosciuta al momento dell'invio
14 della segnalazione, e non sulla base di quanto accaduto successivamente. La posizione della società, in quel momento, era già fortemente compromessa anche rispetto ad altri rapporti bancari e commerciali.
Inoltre, non è stata fornita alcuna prova di un rapporto causale diretto tra la segnalazione operata dal e le eventuali Controparte_5 decisioni di altri istituti di credito di interrompere i rapporti con la
Controparte_1
Infine, gli appellanti non hanno assolto all'onere di provare in modo specifico e concreto l'esistenza del danno. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza (da ultimo Cass. n. 6589/2023), il pregiudizio da segnalazione non si presume e deve essere oggetto di specifica allegazione e prova. In mancanza di dimostrazione dell'esistenza stessa del danno, non può essere ammessa alcuna valutazione sul suo ammontare, nemmeno equitativa. Anche un'eventuale richiesta di risarcimento per danno da svalutazione monetaria avrebbe richiesto, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., specifica allegazione e prova, come stabilito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 5743/2015.
Per quanto innanzi, l'appello va rigettato e, per l'effetto, confermata la sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico dell'appellante, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello;
Lecce, 11.9.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
15 (Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
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