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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/11/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO TRIBUNALE
DI GENOVA
Sezione Lavoro il Giudice monocratico, dr.ssa NA IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3153/2023 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa, per mandato allegato al ricorso, dall'avv. Parte_1
AO Galli di Genova, presso lo studio del quale, in Via Carducci 3/6 14/18, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso, per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr. iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, Persona_1 al repertorio n. 93743, raccolta n. 6860, dall'avv. Giuseppe Zane e presso la stessa elettivamente domiciliato in Genova - via Gabriele D'Annunzio n. 76;
- res istente – Conclusioni per la ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo le meglio viste pronunce ed accertamenti del caso - accertare tramite CTU medico legale, la sussistenza in capo alla signora della malattia professionale Pt_1 di cui in narrativa e richiamata nella relazione medico-legale a firma del Dott. Profumo prodotta in copia e da aversi qui come integralmente trascritta con danno permanente pari al 12% (o nella misura meglio vista e ritenuta) o nella misura che se del caso risulterà in corso di causa - dichiarare il diritto della signora a percepire Pt_1 dall' oggi convenuto l'indennizzo (ovvero la rendita in caso di invalidità CP_1 superiore al 16%) per l'inabilità permanente derivante dalla malattia professionale che risulterà accertata, e conseguentemente - condannare l' al pagamento in favore CP_1 della signora dell'indennizzo in capitale (o dei ratei della rendita per inabilità Pt_1 permanente) di cui alla patologia sopra meglio descritta, il tutto oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa (con distrazione a favore
1 del sottoscritto patrone anticipatario”.
Conclusioni per : “In merito respingere il ricorso perché la domanda è CP_1 infondata. Con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.08.2023, ha dedotto di avere svolto, Parte_1 dal 1.4.2003 e di svolgere tuttora, la professione di operatrice ecologica, come addetta alla raccolta di rifiuti e assimilabili, alle dipendenze dell' Controparte_2
( a tempo pieno per 38 ore settimanali, dal martedì
[...] CP_3 alla domenica, con orario articolato su turni.
La ricorrente, inoltre, ha dedotto che: dall'inizio del rapporto lavorativo al 2004, si è occupata della raccolta dei c.d.
“ingombranti” e che tale attività le avrebbe importato la movimentazione, il sollevamento, il carico e scarico di buste e bidoni e materiali ingombranti e dal notevole peso;
tra il 2005 ed il 2006, si è occupata della raccolta mediante camion presso la città di
Rapallo, dovendo in tale periodo trascinare, unitamente al collega, bidoni dalla capacità di 1000 litri al fine di posizionarli dietro al camion di raccolta per poi effettuare in maniera automatica lo scarico dei suddetti nel cassone;
di aver prestato la propria attività nella zona di San Fruttuoso tra il 2007 ed il 2008 e di essere, poi, stata assegnata dal 2009 ad oggi nella zona del centro storico e che, in tale periodo, ha effettuato la raccolta con un furgoncino che parcheggiava non sempre nelle immediate adiacenze dei cassonetti - stante la frequente esigua dimensione dei vicoli del centro storico - di talché doveva trasportare il raccoglitore dei rifiuti esercitando la forza fisica necessaria sino alla prossimità del furgoncino, posizionarlo vicino a quest'ultimo ed, infine, agganciando il raccoglitore agli appositi ganci.
Fatte tali premesse, la ricorrente ha, quindi, affermato che l'attività sopradescritta, importante movimentazione manuale di carichi e mantenimento prolungato di posture incongrue, svolta quotidianamente per oltre 22 anni, le avrebbe cagionato la patologia
“ernia discale lombare”.
La ricorrente ha, infine, dedotto che le limitazioni di attività prescrittele dai medici del lavoro, a partire dal 22 novembre 2017, non sarebbero mai state attuate e osservate dal datore di lavoro.
A fronte della situazione fisica sopradescritta, la ricorrente, in data 29.10.2021, ha presentato all'Ente competente la domanda per il riconoscimento della malattia
2 professionale indicata, chiedendo il riconoscimento di un grado di menomazione pari all'12%.
La suddetta domanda è stata respinta con provvedimento del 21.04.2022, poiché, secondo , il rischio lavorativo cui è stata ed è ancora esposta la ricorrente, non CP_1 sarebbe idoneo a provocare la malattia denunciata.
Concluso negativamente l'iter amministrativo, la ricorrente ha proposto la presente azione per ottenere il riconoscimento dell'origine professionale della malattia lamentata e dell'accertamento di un danno biologico pari al 12%, con condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo economico. CP_1
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato le domande della ricorrente CP_1 chiedendone il rigetto, per insussistenza della patologia denunciata, per la difformità tra le mansioni dichiarate dal datore di lavoro e quelle descritte nel ricorso, nonché per l'insussistenza del rischio professionale a provocare la patologia denunciata.
Espletata la prova per testi ed effettuata la C.T.U. medico-legale e l'integrazione della stessa, la causa
è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
La sig.ra ha svolto, per circa 22 anni, sempre le medesime mansioni di Pt_1 raccolta dei rifiuti, dapprima i cd.dd. ingombranti, poi, quelli ordinari lasciati all'esterno dei cassonetti nonché la movimentazione dei cassonetti per consentire il carico dei rifiuti sui mezzi CP_3
Secondo la ricorrente, i movimenti espletati durante lo svolgimento delle mansioni lavorative le avrebbero importato la patologia contratta alla schiena.
Al riguardo va osservato che, dalle testimonianze assunte in giudizio, è stata confermata l'attività di raccolta dei rifiuti e svuotamento dei cassonetti, ma, diversamente dalle deduzioni di parte ricorrente, è emerso che, soprattutto negli ultimi anni, il datore di lavoro ha rispettato le prescrizioni limitative dei medici del lavoro ed ha, pertanto, adibito la lavoratrice a lavorazioni meno impattanti sul rachide, quali la raccolta della plastica con mezzi elettrici (cfr. verbale ud. 16.10 teste , Tes_1 collega della ricorrente dal 2001, secondo cui: “La ricorrente all'inizio si occupava di tutte le mansioni quali il carico e lo scarico dei mezzi dei rifiuti raccolti nei cassonetti, lo spazzamento manuale dei marciapiedi e delle aree pubbliche e il cambio dei sacchetti. Nel tempo la ricorrente ha avuto delle prescrizioni del medico competente
3 che hanno limitato la sua attività lavorativa e che sono state osservate, cosi che nel tempo la sua attività è sempre stata più limitata ed oggi si occupa esclusivamente della raccolta della plastica utilizzando un mezzo elettrico, che implica qualche difficoltà perché è dotato di soli due pedali che vanno utilizzati con il medesimo piede.
ADR: la plastica che raccoglie la ricorrente attualmente, è contenuta i cassonetti più piccoli e quindi più leggeri. ADR: è vero che una volta la ricorrente si occupava della raccolta dei c.d ingombranti, per la raccolta dei quali non si va mai da soli e possono essere utilizzati dei mezzi di trasporto più grandi dotati di argani. La ricorrente ha smesso di svolgere tale attività quando ha avuto la relativa prescrizione medica. ADR: non so precisare da quanto tempo la ricorrente si occupa solo della raccolta della plastica, forse saranno un paio di anni, mentre prima si occupava anche della raccolta della spazzatura ordinaria sempre con dei mezzi piccoli e quindi della spazzatura contenuta nei cassonetti più piccoli”; teste , collega della Tes_2 ricorrente dal 2005/2006, secondo la quale: “ADR: lavoravamo insieme utilizzando un piccolo mezzo di trasporto (porter) a motore, con il quale percorrevamo i vicoli del nostro giro, per raccogliere i bidoni della spazzatura indifferenziata, delle dimensioni di 240 litri. Con i porter arrivavamo nei pressi dei bunker, dai quali dovevamo prelevare i cassonetti o i sacchi che venivano lasciati dall'utenza. Non sempre era possibile avvicinarsi con il porter al bunker ed in quel caso, dovevamo trascinare i sacchi o spostare i cassonetti sulle loro ruote dal bunker fino al porter.
Una volta arrivati al mezzo, agganciavamo il cassonetto allo stesso e lo svuotavamo con un dispositivo elettrico, dopo di che lo riportavamo al bunker. ADR: attualmente la ricorrente si occupa della raccolta della plastica, considerato come un lavoro più leggero e utilizza i nuovi mezzi elettrici che sono più piccoli e quindi, nell'arco della giornata lavorativa fa molti viaggi per scaricare i mezzi e ricominciare la raccolta.
ADR: nel corso degli anni la ricorrente ha avuto diverse limitazioni che sono sempre state rispettate dall'Azienda. Noi siamo sottoposti a visita medica anche due/tre volte all'anno”.
All'udienza del 4.12.2024 l' ha rilevato che, sia dalle testimonianze che dai CP_1 documenti depositati da sarebbe emerso che il rischio sarebbe cessato prima CP_3 del periodo massimo di indennizzabilità e che, pertanto, nel caso in cui il Giudice avesse dato corso alla CTU, questa avrebbe dovuto avere ad oggetto il solo accertamento della patologia non tabellare.
Si è, dunque, ritenuto necessario l'espletamento della C.T.U. al fine di verificare la
4 possibile eziologia professionale della patologia contratta dalla ricorrente sulla base dell'attività lavorativa svolta dalla medesima – “come descritta e documentata in atti” ed in caso di positivo accertamento,
di determinare il momento di insorgenza della patologia ed il grado di menomazione complessiva.
Espletata C.T.U. medico legale, il consulente, con esauriente e convincente motivazione, ha evidenziato che “Sulla base della documentazione disponibile, risulta che la Sig.ra di anni 63, prestava servizio in qualità di Parte_1 lavoratrice con contratto trimestrale presso l'azienda nel 1997. Nel 2000 era CP_3 assunta con contratto a tempo determinato e, a decorrere dal 2004, era assunta con regolare contratto a tempo indeterminato, come si può evincere dalla documentazione agli atti. Ad oggi, la mansione principale svolta è quella di operatrice ecologica con incarico prevalente di spazzina, con compiti aggiuntivi relativi allo spostamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (precedentemente in alluminio, attualmente quelli di plastica).
Negli ultimi anni la perizianda ha assistito all'insorgenza e ad un progressivo aggravamento di importanti algie al rachide in sede lombosacrale;
per tale motivo, eseguiva una visita specialistica fisiatrica in data 10/08/2021 presso ALLIANCE
MEDICAL che identificava “Spondiloartrosi L-S in fase di strutturazione…Rigidità del tratto L-S della colonna vertebrale”. Inoltre, si consigliava l'esecuzione di RM a cui la paziente si sottoponeva in data 23/09/2021 dove si refertava “non alterazioni di segnale con caratteristiche evolutive a carico dei somi vertebrali esaminati. Iniziali modeste manifestazioni spondilosiche con appuntimenti osteofitosici marginali prevalentemente anteriori… iniziali manifestazioni artrosiche interapofisarie con note di sinovite a livello lombare medio inferiore… iniziali segni di sofferenza discale con riduzione del contenuto idrico fisiologico… l'indagine RM evidenzia una protrusione posteriore latero-foraminale ed extra-foraminale sinostra del IV disco lombare.”
A fronte di tali reperti, la Sig.ra si rivolgeva al patronato e, assistita dal Dott. Pt_1
Profumo, il 29/10/2021, inoltrava una denuncia di malattia professionale all'
[...]
( ) per “ernia Controparte_1 CP_1 discale lombare”. In data 21/04/2022 perveniva il provvedimento che CP_1 archiviava la pratica relativa alla domanda di riconoscimento dell'ernia discale lombare affermando che “…gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato nelle lavorazioni svolte l'assenza dello
5 specifico rischio di contrarre la malattia denunciata…”.
Pertanto, la paziente avanzava opposizione a tale provvedimento di archiviazione, mediante ricorso amministrativo depositato l'05/05/2022. Conseguentemente, in data
11/07/2022, si svolgeva sugli atti una visita collegiale all'esito della quale i CP_1 partecipanti- Dott. e Dott. ribadivano le proprie posizioni e Pt_2 Per_2 concludevano in maniera discorde, motivo per cui, la pratica era nuovamente archiviata. In data 27/10/2023, il Dott. formulava delle osservazioni mediche Pt_2 riguardanti il caso della perizianda, affermando che la patologia trattata non corrispondeva a una patologia tabellata, considerando anche che, la documentazione a loro pervenuta, non faceva alcun riferimento a un'ernia discale franca.
***
Dagli atti emerge che la perizianda risulta essere dipendente presso in qualità CP_3 di operatrice ecologica dal 2004 e dai dati raccolti dalla stessa, si sottolinea che era addetta a tale mansione già a fine anni 90 (dal 1997 al 2000). La Sig.ra Pt_1 dichiarava, in sede di visita Medico Legale, che le sue mansioni, oltre quella di spazzina, comprendevano anche la movimentazione dei bidoni in alluminio e plastica e il sollevamento dei sacchi di immondizia. Tali informazioni ritrovano riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese il 28/11/2023. Per quanto concerne il quadro clinico, in occasione della suddetta visita in data 25/03/2025, la perizianda lamentava sintomatologia algica interessante gli arti inferiori con estensione anche al gluteo.
Tale sintomatologia descritta era correlata agli sforzi svolti durante la giornata, con impedimenti sul vivere quotidiano come trasportare la spesa e le casse d'acqua.
All'esame obiettivo, in seguito alla palpazione della regione lombare profonda, si evocava dolore, così come si riscontrava una discreta limitazione durante l'esecuzione di determinati movimenti richiesti durante la valutazione medica.
Sebbene l' non abbia riconosciuto il caso in oggetto quale malattia CP_1 professionale, dall'esame della documentazione clinica e lavorativa, nonché dalla valutazione medico-legale effettuata, si ritiene che la patologia lamentata dalla
Sig.ra sia concausalmente correlata al tipo di mansione svolta da ormai Pt_1 quasi 30 anni. Al contempo, si ritiene opportuno considerare anche la possibile incidenza di una componente degenerativa fisiologica dovuta al naturale processo di invecchiamento.
Indubbiamente, dai reperti medici, risalta la presenza di preesistenze di carattere
6 degenerativo, con conseguente manifestazioni di artrosi ma anche osteofitosi, cioè neoformazioni ossee che si presentano in quadri di artrosi come risposta difensiva dell'organismo a situazioni di stress ed usura. Si evidenzia comunque anche una situazione di protrusione del disco intervertebrale (ossia quando il disco fuoriesce dal suo spazio naturale) a livello del IV disco lombare. Sulla base di quanto fin sopra detto, risulta plausibile riconoscere il fatto che la mansione svolta dalla periziata, possa aver contribuito al manifestarsi della patologia de quo.
Quindi, si ritiene di poter concludere che la mansione svolta dalla Sig.ra Pt_1 possa essere concausa favorente la patologia sofferta dalla perizianda (ossia lombosciatalgia con protrusione).
Si specifica che ernia e protrusione discale sono due discopatie differenti: la protrusione è definita come una situazione che interessa il disco intervertebrale in cui l'anulus (anello fibroso) si estende al di là dei limiti dello spazio discale, generalmente per oltre il 25% (90°) della circonferenza del disco e di solito con una sporgenza non superiore ai 3 mm. L'ernia invece, è una patologia che interessa sempre il disco intervertebrale, ma con una sostanziale differenza rispetto alla protrusione (o builging), in quanto, in questo caso si assiste alla fuoriuscita di materiale discale al di là dello spazio del disco intervertebrale, secondariamente a rottura dell'anello fibroso. Si tratta, quindi di due quadri differenti, ma la protrusione può, potenzialmente, rappresentare uno stadio pre-evolutivo a cui può susseguirsi il manifestarsi dell'ernia. Sulla base delle considerazioni fin qui esposte in riferimento alla voce n. 213 della “Tabella delle menomazioni” (D.Lgs. 38/2000) relativa all'
“Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”, la menomazione in oggetto può comportare una percentuale di danno massimo pari al
12%. Nel caso di specie, trattandosi di un quadro potenzialmente pre-evolutivo, correlato a preesistenze degenerative, si ritiene ragionevole il riconoscimento di un grado di invalidità del'6% (sei per cento), a decorrere dal 23/09/2021, data di primo riscontro diagnostico della patologia lamentata.”
Il CTU ha, quindi, così concluso la propria relazione: “In conclusione, per quanto precede, si ritiene di riconoscere che la mansione svolta dalla ricorrente rappresenti una concausa nello sviluppo della patologia professionale, con il conseguente grado complessivo di invalidità del 6% (sei per cento), a decorrere dal 23/09/2021”. (le enfasi sono della scrivente, ndr)
7 Il dott. ha concluso nello stesso senso anche a seguito delle osservazioni del Per_3
CT di parte ricorrente, il dott. , il quale aveva chiesto il riconoscimento di una Per_2 percentuale di danno maggiore.
Le suddette conclusioni sono state ulteriormente ribadite dal CTU nell'integrazione richiesta all'udienza del 16.7.2025.
Il dott. infatti, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal collega della ricorrente Per_3 sig. all'udienza del 16.10.2024, ha affermato che: “dalle testimonianze Tes_1 acquisite risulta evidente che le mansioni svolte dalla Sig.ra sono sempre Pt_1 state caratterizzate da un'elevata componente di impegno fisico. Anche l'attuale attività di raccolta della plastica, pur considerata formalmente “più leggera”, comporta comunque la movimentazione manuale di numerosi bidoni da circa 360 litri, che devono essere trascinati, agganciati al mezzo e riposizionati dopo lo svuotamento.
Tale lavoro viene svolto in autonomia, con mezzi di piccole dimensioni, circostanza che richiede scarichi molto frequenti nel corso della giornata.
In passato, la lavoratrice si occupava della raccolta ordinaria dei rifiuti e dello spazzamento manuale, attività che comportavano movimentazione di bidoni più pesanti, sollevamento di sacchi voluminosi e gravosi e spostamenti su pavimentazioni irregolari tipiche del centro storico. Solo successivamente, in seguito all'insorgenza del quadro clinico e alle prescrizioni del medico competente, è stata adibita a mansioni ritenute più compatibili con le sue condizioni fisiche.
Pertanto, si può ritenere che l'attività lavorativa, anche se considerata più leggera, possa comunque comportare degli sforzi e che abbia costituito concausa favorente l'insorgenza e il mantenimento della sintomatologia lombare descritta in perizia.
Quindi, si riconferma quanto precisato nelle conclusioni della CTU sopra riportate, ossia non è possibile escludere che l'esecuzione prolungata di mansioni fisicamente gravose abbia rappresentato un fattore concorrente nel mantenimento e nella cronicizzazione della sintomatologia dolorosa, con particolare riferimento agli sforzi ripetuti richiesti durante la giornata lavorativa”.
In buona sostanza il C.T.U., valutando specificamente le risultanze dell'istruttoria orale esperita nel corso del presente giudizio sull'attività lavorativa effettivamente svolta dalla ricorrente, è giunto alle medesime conclusioni cui era giunto prima dell'analisi di tali dichiarazioni testimoniali, affermando che l'attività lavorativa svolta
8 dalla ricorrente è concausa (ovvero ha un effetto concorrente con altre eventuali cause di altra natura), della patologia riscontrata.
Le conclusioni del C.T.U. meritano di essere condivise, in quanto fondate sulla accurata valutazione della documentazione acquisita e della visita effettuata e sorrette da corretta ed esauriente motivazione.
L' deve, conseguentemente, essere condannato a corrispondere alla ricorrente, CP_1 dalla data del deposito della domanda amministrativa, l'indennizzo in capitale nella misura prevista per un danno biologico del 6% .
Quanto agli accessori, deve essere applicata la disciplina prevista dall'art. 16, VI comma, L. 412/1991 per le prestazioni previdenziali con riferimento sia alla decorrenza degli interessi, sia al cumulo con gli interessi legali, successivamente al
31.12.1991, della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali.
Spetta, quindi, alla ricorrente, la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa e sino al saldo.
Relativamente alle spese, esse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite in applicazione dell'art. 4 DM
55/2014, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3153/2023 R.G., promossa da contro , ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1 deduzione disattesa, così provvede: dichiara tenuto e conseguentemente condanna
[...]
, in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno biologico derivante dalla malattia professionale riconosciuta (per lombosciatalgia con protrusione) sulla base della percentuale di danno quantificato nel
6%, dal giorno della domanda del 23.9.2021, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e sino al saldo;
9 - condanna l' , in persona del legale rappresentante pro- tempore, a CP_1 rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.700,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. AO Galli antistatario.
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U. come liquidate con decreto in data odierna.
Genova, 12 novembre 2025
Il Giudice
NA IN
10
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO TRIBUNALE
DI GENOVA
Sezione Lavoro il Giudice monocratico, dr.ssa NA IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3153/2023 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa, per mandato allegato al ricorso, dall'avv. Parte_1
AO Galli di Genova, presso lo studio del quale, in Via Carducci 3/6 14/18, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso, per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr. iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, Persona_1 al repertorio n. 93743, raccolta n. 6860, dall'avv. Giuseppe Zane e presso la stessa elettivamente domiciliato in Genova - via Gabriele D'Annunzio n. 76;
- res istente – Conclusioni per la ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo le meglio viste pronunce ed accertamenti del caso - accertare tramite CTU medico legale, la sussistenza in capo alla signora della malattia professionale Pt_1 di cui in narrativa e richiamata nella relazione medico-legale a firma del Dott. Profumo prodotta in copia e da aversi qui come integralmente trascritta con danno permanente pari al 12% (o nella misura meglio vista e ritenuta) o nella misura che se del caso risulterà in corso di causa - dichiarare il diritto della signora a percepire Pt_1 dall' oggi convenuto l'indennizzo (ovvero la rendita in caso di invalidità CP_1 superiore al 16%) per l'inabilità permanente derivante dalla malattia professionale che risulterà accertata, e conseguentemente - condannare l' al pagamento in favore CP_1 della signora dell'indennizzo in capitale (o dei ratei della rendita per inabilità Pt_1 permanente) di cui alla patologia sopra meglio descritta, il tutto oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa (con distrazione a favore
1 del sottoscritto patrone anticipatario”.
Conclusioni per : “In merito respingere il ricorso perché la domanda è CP_1 infondata. Con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.08.2023, ha dedotto di avere svolto, Parte_1 dal 1.4.2003 e di svolgere tuttora, la professione di operatrice ecologica, come addetta alla raccolta di rifiuti e assimilabili, alle dipendenze dell' Controparte_2
( a tempo pieno per 38 ore settimanali, dal martedì
[...] CP_3 alla domenica, con orario articolato su turni.
La ricorrente, inoltre, ha dedotto che: dall'inizio del rapporto lavorativo al 2004, si è occupata della raccolta dei c.d.
“ingombranti” e che tale attività le avrebbe importato la movimentazione, il sollevamento, il carico e scarico di buste e bidoni e materiali ingombranti e dal notevole peso;
tra il 2005 ed il 2006, si è occupata della raccolta mediante camion presso la città di
Rapallo, dovendo in tale periodo trascinare, unitamente al collega, bidoni dalla capacità di 1000 litri al fine di posizionarli dietro al camion di raccolta per poi effettuare in maniera automatica lo scarico dei suddetti nel cassone;
di aver prestato la propria attività nella zona di San Fruttuoso tra il 2007 ed il 2008 e di essere, poi, stata assegnata dal 2009 ad oggi nella zona del centro storico e che, in tale periodo, ha effettuato la raccolta con un furgoncino che parcheggiava non sempre nelle immediate adiacenze dei cassonetti - stante la frequente esigua dimensione dei vicoli del centro storico - di talché doveva trasportare il raccoglitore dei rifiuti esercitando la forza fisica necessaria sino alla prossimità del furgoncino, posizionarlo vicino a quest'ultimo ed, infine, agganciando il raccoglitore agli appositi ganci.
Fatte tali premesse, la ricorrente ha, quindi, affermato che l'attività sopradescritta, importante movimentazione manuale di carichi e mantenimento prolungato di posture incongrue, svolta quotidianamente per oltre 22 anni, le avrebbe cagionato la patologia
“ernia discale lombare”.
La ricorrente ha, infine, dedotto che le limitazioni di attività prescrittele dai medici del lavoro, a partire dal 22 novembre 2017, non sarebbero mai state attuate e osservate dal datore di lavoro.
A fronte della situazione fisica sopradescritta, la ricorrente, in data 29.10.2021, ha presentato all'Ente competente la domanda per il riconoscimento della malattia
2 professionale indicata, chiedendo il riconoscimento di un grado di menomazione pari all'12%.
La suddetta domanda è stata respinta con provvedimento del 21.04.2022, poiché, secondo , il rischio lavorativo cui è stata ed è ancora esposta la ricorrente, non CP_1 sarebbe idoneo a provocare la malattia denunciata.
Concluso negativamente l'iter amministrativo, la ricorrente ha proposto la presente azione per ottenere il riconoscimento dell'origine professionale della malattia lamentata e dell'accertamento di un danno biologico pari al 12%, con condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo economico. CP_1
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato le domande della ricorrente CP_1 chiedendone il rigetto, per insussistenza della patologia denunciata, per la difformità tra le mansioni dichiarate dal datore di lavoro e quelle descritte nel ricorso, nonché per l'insussistenza del rischio professionale a provocare la patologia denunciata.
Espletata la prova per testi ed effettuata la C.T.U. medico-legale e l'integrazione della stessa, la causa
è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
La sig.ra ha svolto, per circa 22 anni, sempre le medesime mansioni di Pt_1 raccolta dei rifiuti, dapprima i cd.dd. ingombranti, poi, quelli ordinari lasciati all'esterno dei cassonetti nonché la movimentazione dei cassonetti per consentire il carico dei rifiuti sui mezzi CP_3
Secondo la ricorrente, i movimenti espletati durante lo svolgimento delle mansioni lavorative le avrebbero importato la patologia contratta alla schiena.
Al riguardo va osservato che, dalle testimonianze assunte in giudizio, è stata confermata l'attività di raccolta dei rifiuti e svuotamento dei cassonetti, ma, diversamente dalle deduzioni di parte ricorrente, è emerso che, soprattutto negli ultimi anni, il datore di lavoro ha rispettato le prescrizioni limitative dei medici del lavoro ed ha, pertanto, adibito la lavoratrice a lavorazioni meno impattanti sul rachide, quali la raccolta della plastica con mezzi elettrici (cfr. verbale ud. 16.10 teste , Tes_1 collega della ricorrente dal 2001, secondo cui: “La ricorrente all'inizio si occupava di tutte le mansioni quali il carico e lo scarico dei mezzi dei rifiuti raccolti nei cassonetti, lo spazzamento manuale dei marciapiedi e delle aree pubbliche e il cambio dei sacchetti. Nel tempo la ricorrente ha avuto delle prescrizioni del medico competente
3 che hanno limitato la sua attività lavorativa e che sono state osservate, cosi che nel tempo la sua attività è sempre stata più limitata ed oggi si occupa esclusivamente della raccolta della plastica utilizzando un mezzo elettrico, che implica qualche difficoltà perché è dotato di soli due pedali che vanno utilizzati con il medesimo piede.
ADR: la plastica che raccoglie la ricorrente attualmente, è contenuta i cassonetti più piccoli e quindi più leggeri. ADR: è vero che una volta la ricorrente si occupava della raccolta dei c.d ingombranti, per la raccolta dei quali non si va mai da soli e possono essere utilizzati dei mezzi di trasporto più grandi dotati di argani. La ricorrente ha smesso di svolgere tale attività quando ha avuto la relativa prescrizione medica. ADR: non so precisare da quanto tempo la ricorrente si occupa solo della raccolta della plastica, forse saranno un paio di anni, mentre prima si occupava anche della raccolta della spazzatura ordinaria sempre con dei mezzi piccoli e quindi della spazzatura contenuta nei cassonetti più piccoli”; teste , collega della Tes_2 ricorrente dal 2005/2006, secondo la quale: “ADR: lavoravamo insieme utilizzando un piccolo mezzo di trasporto (porter) a motore, con il quale percorrevamo i vicoli del nostro giro, per raccogliere i bidoni della spazzatura indifferenziata, delle dimensioni di 240 litri. Con i porter arrivavamo nei pressi dei bunker, dai quali dovevamo prelevare i cassonetti o i sacchi che venivano lasciati dall'utenza. Non sempre era possibile avvicinarsi con il porter al bunker ed in quel caso, dovevamo trascinare i sacchi o spostare i cassonetti sulle loro ruote dal bunker fino al porter.
Una volta arrivati al mezzo, agganciavamo il cassonetto allo stesso e lo svuotavamo con un dispositivo elettrico, dopo di che lo riportavamo al bunker. ADR: attualmente la ricorrente si occupa della raccolta della plastica, considerato come un lavoro più leggero e utilizza i nuovi mezzi elettrici che sono più piccoli e quindi, nell'arco della giornata lavorativa fa molti viaggi per scaricare i mezzi e ricominciare la raccolta.
ADR: nel corso degli anni la ricorrente ha avuto diverse limitazioni che sono sempre state rispettate dall'Azienda. Noi siamo sottoposti a visita medica anche due/tre volte all'anno”.
All'udienza del 4.12.2024 l' ha rilevato che, sia dalle testimonianze che dai CP_1 documenti depositati da sarebbe emerso che il rischio sarebbe cessato prima CP_3 del periodo massimo di indennizzabilità e che, pertanto, nel caso in cui il Giudice avesse dato corso alla CTU, questa avrebbe dovuto avere ad oggetto il solo accertamento della patologia non tabellare.
Si è, dunque, ritenuto necessario l'espletamento della C.T.U. al fine di verificare la
4 possibile eziologia professionale della patologia contratta dalla ricorrente sulla base dell'attività lavorativa svolta dalla medesima – “come descritta e documentata in atti” ed in caso di positivo accertamento,
di determinare il momento di insorgenza della patologia ed il grado di menomazione complessiva.
Espletata C.T.U. medico legale, il consulente, con esauriente e convincente motivazione, ha evidenziato che “Sulla base della documentazione disponibile, risulta che la Sig.ra di anni 63, prestava servizio in qualità di Parte_1 lavoratrice con contratto trimestrale presso l'azienda nel 1997. Nel 2000 era CP_3 assunta con contratto a tempo determinato e, a decorrere dal 2004, era assunta con regolare contratto a tempo indeterminato, come si può evincere dalla documentazione agli atti. Ad oggi, la mansione principale svolta è quella di operatrice ecologica con incarico prevalente di spazzina, con compiti aggiuntivi relativi allo spostamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (precedentemente in alluminio, attualmente quelli di plastica).
Negli ultimi anni la perizianda ha assistito all'insorgenza e ad un progressivo aggravamento di importanti algie al rachide in sede lombosacrale;
per tale motivo, eseguiva una visita specialistica fisiatrica in data 10/08/2021 presso ALLIANCE
MEDICAL che identificava “Spondiloartrosi L-S in fase di strutturazione…Rigidità del tratto L-S della colonna vertebrale”. Inoltre, si consigliava l'esecuzione di RM a cui la paziente si sottoponeva in data 23/09/2021 dove si refertava “non alterazioni di segnale con caratteristiche evolutive a carico dei somi vertebrali esaminati. Iniziali modeste manifestazioni spondilosiche con appuntimenti osteofitosici marginali prevalentemente anteriori… iniziali manifestazioni artrosiche interapofisarie con note di sinovite a livello lombare medio inferiore… iniziali segni di sofferenza discale con riduzione del contenuto idrico fisiologico… l'indagine RM evidenzia una protrusione posteriore latero-foraminale ed extra-foraminale sinostra del IV disco lombare.”
A fronte di tali reperti, la Sig.ra si rivolgeva al patronato e, assistita dal Dott. Pt_1
Profumo, il 29/10/2021, inoltrava una denuncia di malattia professionale all'
[...]
( ) per “ernia Controparte_1 CP_1 discale lombare”. In data 21/04/2022 perveniva il provvedimento che CP_1 archiviava la pratica relativa alla domanda di riconoscimento dell'ernia discale lombare affermando che “…gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato nelle lavorazioni svolte l'assenza dello
5 specifico rischio di contrarre la malattia denunciata…”.
Pertanto, la paziente avanzava opposizione a tale provvedimento di archiviazione, mediante ricorso amministrativo depositato l'05/05/2022. Conseguentemente, in data
11/07/2022, si svolgeva sugli atti una visita collegiale all'esito della quale i CP_1 partecipanti- Dott. e Dott. ribadivano le proprie posizioni e Pt_2 Per_2 concludevano in maniera discorde, motivo per cui, la pratica era nuovamente archiviata. In data 27/10/2023, il Dott. formulava delle osservazioni mediche Pt_2 riguardanti il caso della perizianda, affermando che la patologia trattata non corrispondeva a una patologia tabellata, considerando anche che, la documentazione a loro pervenuta, non faceva alcun riferimento a un'ernia discale franca.
***
Dagli atti emerge che la perizianda risulta essere dipendente presso in qualità CP_3 di operatrice ecologica dal 2004 e dai dati raccolti dalla stessa, si sottolinea che era addetta a tale mansione già a fine anni 90 (dal 1997 al 2000). La Sig.ra Pt_1 dichiarava, in sede di visita Medico Legale, che le sue mansioni, oltre quella di spazzina, comprendevano anche la movimentazione dei bidoni in alluminio e plastica e il sollevamento dei sacchi di immondizia. Tali informazioni ritrovano riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese il 28/11/2023. Per quanto concerne il quadro clinico, in occasione della suddetta visita in data 25/03/2025, la perizianda lamentava sintomatologia algica interessante gli arti inferiori con estensione anche al gluteo.
Tale sintomatologia descritta era correlata agli sforzi svolti durante la giornata, con impedimenti sul vivere quotidiano come trasportare la spesa e le casse d'acqua.
All'esame obiettivo, in seguito alla palpazione della regione lombare profonda, si evocava dolore, così come si riscontrava una discreta limitazione durante l'esecuzione di determinati movimenti richiesti durante la valutazione medica.
Sebbene l' non abbia riconosciuto il caso in oggetto quale malattia CP_1 professionale, dall'esame della documentazione clinica e lavorativa, nonché dalla valutazione medico-legale effettuata, si ritiene che la patologia lamentata dalla
Sig.ra sia concausalmente correlata al tipo di mansione svolta da ormai Pt_1 quasi 30 anni. Al contempo, si ritiene opportuno considerare anche la possibile incidenza di una componente degenerativa fisiologica dovuta al naturale processo di invecchiamento.
Indubbiamente, dai reperti medici, risalta la presenza di preesistenze di carattere
6 degenerativo, con conseguente manifestazioni di artrosi ma anche osteofitosi, cioè neoformazioni ossee che si presentano in quadri di artrosi come risposta difensiva dell'organismo a situazioni di stress ed usura. Si evidenzia comunque anche una situazione di protrusione del disco intervertebrale (ossia quando il disco fuoriesce dal suo spazio naturale) a livello del IV disco lombare. Sulla base di quanto fin sopra detto, risulta plausibile riconoscere il fatto che la mansione svolta dalla periziata, possa aver contribuito al manifestarsi della patologia de quo.
Quindi, si ritiene di poter concludere che la mansione svolta dalla Sig.ra Pt_1 possa essere concausa favorente la patologia sofferta dalla perizianda (ossia lombosciatalgia con protrusione).
Si specifica che ernia e protrusione discale sono due discopatie differenti: la protrusione è definita come una situazione che interessa il disco intervertebrale in cui l'anulus (anello fibroso) si estende al di là dei limiti dello spazio discale, generalmente per oltre il 25% (90°) della circonferenza del disco e di solito con una sporgenza non superiore ai 3 mm. L'ernia invece, è una patologia che interessa sempre il disco intervertebrale, ma con una sostanziale differenza rispetto alla protrusione (o builging), in quanto, in questo caso si assiste alla fuoriuscita di materiale discale al di là dello spazio del disco intervertebrale, secondariamente a rottura dell'anello fibroso. Si tratta, quindi di due quadri differenti, ma la protrusione può, potenzialmente, rappresentare uno stadio pre-evolutivo a cui può susseguirsi il manifestarsi dell'ernia. Sulla base delle considerazioni fin qui esposte in riferimento alla voce n. 213 della “Tabella delle menomazioni” (D.Lgs. 38/2000) relativa all'
“Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”, la menomazione in oggetto può comportare una percentuale di danno massimo pari al
12%. Nel caso di specie, trattandosi di un quadro potenzialmente pre-evolutivo, correlato a preesistenze degenerative, si ritiene ragionevole il riconoscimento di un grado di invalidità del'6% (sei per cento), a decorrere dal 23/09/2021, data di primo riscontro diagnostico della patologia lamentata.”
Il CTU ha, quindi, così concluso la propria relazione: “In conclusione, per quanto precede, si ritiene di riconoscere che la mansione svolta dalla ricorrente rappresenti una concausa nello sviluppo della patologia professionale, con il conseguente grado complessivo di invalidità del 6% (sei per cento), a decorrere dal 23/09/2021”. (le enfasi sono della scrivente, ndr)
7 Il dott. ha concluso nello stesso senso anche a seguito delle osservazioni del Per_3
CT di parte ricorrente, il dott. , il quale aveva chiesto il riconoscimento di una Per_2 percentuale di danno maggiore.
Le suddette conclusioni sono state ulteriormente ribadite dal CTU nell'integrazione richiesta all'udienza del 16.7.2025.
Il dott. infatti, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal collega della ricorrente Per_3 sig. all'udienza del 16.10.2024, ha affermato che: “dalle testimonianze Tes_1 acquisite risulta evidente che le mansioni svolte dalla Sig.ra sono sempre Pt_1 state caratterizzate da un'elevata componente di impegno fisico. Anche l'attuale attività di raccolta della plastica, pur considerata formalmente “più leggera”, comporta comunque la movimentazione manuale di numerosi bidoni da circa 360 litri, che devono essere trascinati, agganciati al mezzo e riposizionati dopo lo svuotamento.
Tale lavoro viene svolto in autonomia, con mezzi di piccole dimensioni, circostanza che richiede scarichi molto frequenti nel corso della giornata.
In passato, la lavoratrice si occupava della raccolta ordinaria dei rifiuti e dello spazzamento manuale, attività che comportavano movimentazione di bidoni più pesanti, sollevamento di sacchi voluminosi e gravosi e spostamenti su pavimentazioni irregolari tipiche del centro storico. Solo successivamente, in seguito all'insorgenza del quadro clinico e alle prescrizioni del medico competente, è stata adibita a mansioni ritenute più compatibili con le sue condizioni fisiche.
Pertanto, si può ritenere che l'attività lavorativa, anche se considerata più leggera, possa comunque comportare degli sforzi e che abbia costituito concausa favorente l'insorgenza e il mantenimento della sintomatologia lombare descritta in perizia.
Quindi, si riconferma quanto precisato nelle conclusioni della CTU sopra riportate, ossia non è possibile escludere che l'esecuzione prolungata di mansioni fisicamente gravose abbia rappresentato un fattore concorrente nel mantenimento e nella cronicizzazione della sintomatologia dolorosa, con particolare riferimento agli sforzi ripetuti richiesti durante la giornata lavorativa”.
In buona sostanza il C.T.U., valutando specificamente le risultanze dell'istruttoria orale esperita nel corso del presente giudizio sull'attività lavorativa effettivamente svolta dalla ricorrente, è giunto alle medesime conclusioni cui era giunto prima dell'analisi di tali dichiarazioni testimoniali, affermando che l'attività lavorativa svolta
8 dalla ricorrente è concausa (ovvero ha un effetto concorrente con altre eventuali cause di altra natura), della patologia riscontrata.
Le conclusioni del C.T.U. meritano di essere condivise, in quanto fondate sulla accurata valutazione della documentazione acquisita e della visita effettuata e sorrette da corretta ed esauriente motivazione.
L' deve, conseguentemente, essere condannato a corrispondere alla ricorrente, CP_1 dalla data del deposito della domanda amministrativa, l'indennizzo in capitale nella misura prevista per un danno biologico del 6% .
Quanto agli accessori, deve essere applicata la disciplina prevista dall'art. 16, VI comma, L. 412/1991 per le prestazioni previdenziali con riferimento sia alla decorrenza degli interessi, sia al cumulo con gli interessi legali, successivamente al
31.12.1991, della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali.
Spetta, quindi, alla ricorrente, la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa e sino al saldo.
Relativamente alle spese, esse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite in applicazione dell'art. 4 DM
55/2014, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3153/2023 R.G., promossa da contro , ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1 deduzione disattesa, così provvede: dichiara tenuto e conseguentemente condanna
[...]
, in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno biologico derivante dalla malattia professionale riconosciuta (per lombosciatalgia con protrusione) sulla base della percentuale di danno quantificato nel
6%, dal giorno della domanda del 23.9.2021, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e sino al saldo;
9 - condanna l' , in persona del legale rappresentante pro- tempore, a CP_1 rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.700,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. AO Galli antistatario.
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U. come liquidate con decreto in data odierna.
Genova, 12 novembre 2025
Il Giudice
NA IN
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