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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/08/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesco Vigorito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 618/2025 promossa da:
, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.L. Parte_1
22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 01.12.2016 n. 225, subentrata a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_1 società del , con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14,
[...] Controparte_2
C.F. , in persona del l.r.p.t., giusta procura speciale a rogito Notaio P.IVA_1 Per_1
di Roma rilasciata 25/07/2024, Rep. n. 181515 Raccolta n. 12772 , elettivamente
[...] domiciliata in Roma, Via Arnaldo Cervesato 21 , presso lo studio dell'Avv. Beissan Al
Qaryouti del Foro di Roma (C.F. ), che la rappresenta e difende in C.F._1 virtù di procura in atti appellante
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]a Mare (CS) alla CP_3
Via Galileo Galilei n. 37/A (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CodiceFiscale_2
Angelica Iannitelli del Foro di Paola (C.F. ), elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Praia a Mare (CS) alla Via Fumarulo n. 54, il tutto in virtù di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
Appellata TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
NONCHÈ
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Fiumicino Controparte_4
(RM) alla Piazza Generale C.A. Dalla Chiesa n. 78 (C.F. ) contumace P.IVA_2
Appellata
E
, in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, con sede in Cosenza (CS) alla Via XXIV Maggio, Palazzo
K2000, (C.F. , contumace P.IVA_1
Appellata
Oggetto: appello - opposizione alla esecuzione (art. 615 comma 1 c.p.c.)
CONCLUSIONI: nelle note sostitutive dell'udienza del 16 luglio 2025 e nei precedenti scritti difensivi i difensori delle parti costituite concludevano come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 19/08/2022, la Sig.ra proponeva dinanzi al CP_3
Giudice di Pace di Civitavecchia opposizione alla cartella di pagamento n.
03420220009783275, emessa dall' e notificata Controparte_5 alla ricorrente in data 20/07/2022 e relativa alla contravvenzione del C.d.S. n.
V.81071486V/17P, elevata dalla Polizia Locale del Comune di in data 06/09/2017, CP_4 per la violazione di cui all'art. 142 contestata al Sig. , proprietario nonché Parte_2 obbligato in solido del veicolo Tg. DX404TK; deducendo l'illegittimità della pretesa poiché la sanzione amministrativa sottesa alla cartella di pagamento impugnata era stata tempestivamente e regolarmente corrisposta dal proprietario del veicolo nonché obbligato in solido, Sig. e che la Sig.ra non ha mai ricevuto la notifica del Parte_2 CP_3 verbale presupposto, in quanto quest'ultimo, era stato notificato in data 14/11/2017 unicamente ed esclusivamente al proprietario del mezzo, Sig. . Parte_2
Nel giudizio di primo grado (R.G. n. 2924/2022), con comparsa depositata in data
24/05/2024, si costituiva l' , eccependo, in via preliminare, Controparte_5
l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Civitavecchia in favore del Giudice di Pace
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
di Cosenza e, nel merito, la propria carenza di legittimazione passiva, il tutto con conseguente richiesta di rigetto dell'opposizione proposta.
Con pec del 03/10/2024, il , notiziava il legale della Sig.ra Controparte_4 CP_3 di aver trasmesso, già in data 05/04/2023, all' il
[...] Controparte_5 benestare di sgravio del verbale di contravvenzione sotteso alla cartella di pagamento impugnata.
A seguito di contatti tra i difensori delle parti gli stessi concordavano di non comparire all'udienza del 11/11/2024, confidando nel fatto che il Giudice di Pace di Civitavecchia, stante l'assenza delle parti, avrebbe senz'altro disposto un rinvio della causa ai sensi dell'art. 181 c.p.c.
Nonostante la mancata comparizione delle parti – all'esito dell'udienza tenutasi in data
11/11/2024 – il Giudice di Pace di Civitavecchia pronunciava la sentenza n. 1432/2024, successivamente pubblicata in data 22/11/2024 con la quale in accoglimento della domanda proposta dalla Sig.ra annullava la cartella impugnata e condannava in solido il CP_3
e l' a pagare le spese di lite, Controparte_4 Controparte_5 quantificate in € 43,00 per spese esenti ed € 330,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 05/03/2025, l'
[...]
, con il ministero dell'Avv. Beissan Al Qaryouti, proponeva Controparte_5 impugnazione avverso l'anzidetta sentenza n. 1423/2024, emessa dal Giudice di Pace di
Civitavecchia in data 11/11/2024 e pubblicata in data 22/11/2024, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Civitavecchia adito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata accogliere la proposta domanda e per l'effetto in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1432/2024 , rg 2924/2022 emessa dal
Giudice di pace di Civitavecchia , Sezione Civile, Giudice Dott. Giangiacomo Russo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2024 del 2022, depositata in cancelleria in data 22.11.2024, mai notificata accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio chiedendo: CP_3
IN VIA PRELIMINARE, previa revoca della dichiarazione di contumacia della Sig.ra
disposta con decreto del 08/05/2025, dichiarare la nullità dell'atto di citazione CP_3 in appello proposto dall' per vizio della vocatio in ius ai Controparte_5 sensi degli artt. 163, comma 3, n. 7 e 164 c.p.c. e, per l'effetto, ove ritenuto, disporre la rinnovazione della citazione.
IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento del primo motivo d'appello, al quale espressamente si aderisce, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- dichiarare la cessazione della materia del contendere tra le parti stante l'intervenuto sgravio della cartella di pagamento opposta;
- rigettare tutti gli altri motivi di appello proposti dall in Controparte_5 quanto infondati in fatto e in diritto;
- in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle Controparte_5 spese di lite del doppio grado di giudizio, comprensive del rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
- nonchè, condannare l'appellante al pagamento di Controparte_5 un'ulteriore somma da liquidarsi ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Non si costituivano in giudizio l' ed il Controparte_6 [...]
dei quali deve dichiararsi la contumacia. CP_4
All'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza del 16 luglio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
In primo luogo deve revocarsi la dichiarazione di contumacia di costituitasi in CP_3 giudizio.
L'appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace deve essere accolto in quanto è pacifico che la sentenza sia stata resa in violazione del disposto dell'art. 181 c.p.c. in quanto il
Giudice la ha pronunciata nonostante l'omessa comparizione delle parti.
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Nel merito deve dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto, come riconosciuto da entrambe le parti, il ha disposto lo sgravio del credito posto a Controparte_4 fondamento della cartella di pagamento impugnata.
Poiché sia la sentenza di primo grado che quella di appello sono conseguenza dell'errore del
Giudice di pace di Civitavecchia le spese del giudizio devono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
- revoca la dichiarazione di contumacia di;
CP_3
- dichiara la contumacia del e della Controparte_4 Controparte_6
;
[...]
- accoglie l'appello e dichiara la nullità della sentenza impugnata;
- dichiara nel merito cessata la materia del contendere;
- dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Civitavecchia, 6 agosto 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesco Vigorito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 618/2025 promossa da:
, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.L. Parte_1
22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 01.12.2016 n. 225, subentrata a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_1 società del , con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14,
[...] Controparte_2
C.F. , in persona del l.r.p.t., giusta procura speciale a rogito Notaio P.IVA_1 Per_1
di Roma rilasciata 25/07/2024, Rep. n. 181515 Raccolta n. 12772 , elettivamente
[...] domiciliata in Roma, Via Arnaldo Cervesato 21 , presso lo studio dell'Avv. Beissan Al
Qaryouti del Foro di Roma (C.F. ), che la rappresenta e difende in C.F._1 virtù di procura in atti appellante
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]a Mare (CS) alla CP_3
Via Galileo Galilei n. 37/A (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CodiceFiscale_2
Angelica Iannitelli del Foro di Paola (C.F. ), elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Praia a Mare (CS) alla Via Fumarulo n. 54, il tutto in virtù di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
Appellata TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
NONCHÈ
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Fiumicino Controparte_4
(RM) alla Piazza Generale C.A. Dalla Chiesa n. 78 (C.F. ) contumace P.IVA_2
Appellata
E
, in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, con sede in Cosenza (CS) alla Via XXIV Maggio, Palazzo
K2000, (C.F. , contumace P.IVA_1
Appellata
Oggetto: appello - opposizione alla esecuzione (art. 615 comma 1 c.p.c.)
CONCLUSIONI: nelle note sostitutive dell'udienza del 16 luglio 2025 e nei precedenti scritti difensivi i difensori delle parti costituite concludevano come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 19/08/2022, la Sig.ra proponeva dinanzi al CP_3
Giudice di Pace di Civitavecchia opposizione alla cartella di pagamento n.
03420220009783275, emessa dall' e notificata Controparte_5 alla ricorrente in data 20/07/2022 e relativa alla contravvenzione del C.d.S. n.
V.81071486V/17P, elevata dalla Polizia Locale del Comune di in data 06/09/2017, CP_4 per la violazione di cui all'art. 142 contestata al Sig. , proprietario nonché Parte_2 obbligato in solido del veicolo Tg. DX404TK; deducendo l'illegittimità della pretesa poiché la sanzione amministrativa sottesa alla cartella di pagamento impugnata era stata tempestivamente e regolarmente corrisposta dal proprietario del veicolo nonché obbligato in solido, Sig. e che la Sig.ra non ha mai ricevuto la notifica del Parte_2 CP_3 verbale presupposto, in quanto quest'ultimo, era stato notificato in data 14/11/2017 unicamente ed esclusivamente al proprietario del mezzo, Sig. . Parte_2
Nel giudizio di primo grado (R.G. n. 2924/2022), con comparsa depositata in data
24/05/2024, si costituiva l' , eccependo, in via preliminare, Controparte_5
l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Civitavecchia in favore del Giudice di Pace
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
di Cosenza e, nel merito, la propria carenza di legittimazione passiva, il tutto con conseguente richiesta di rigetto dell'opposizione proposta.
Con pec del 03/10/2024, il , notiziava il legale della Sig.ra Controparte_4 CP_3 di aver trasmesso, già in data 05/04/2023, all' il
[...] Controparte_5 benestare di sgravio del verbale di contravvenzione sotteso alla cartella di pagamento impugnata.
A seguito di contatti tra i difensori delle parti gli stessi concordavano di non comparire all'udienza del 11/11/2024, confidando nel fatto che il Giudice di Pace di Civitavecchia, stante l'assenza delle parti, avrebbe senz'altro disposto un rinvio della causa ai sensi dell'art. 181 c.p.c.
Nonostante la mancata comparizione delle parti – all'esito dell'udienza tenutasi in data
11/11/2024 – il Giudice di Pace di Civitavecchia pronunciava la sentenza n. 1432/2024, successivamente pubblicata in data 22/11/2024 con la quale in accoglimento della domanda proposta dalla Sig.ra annullava la cartella impugnata e condannava in solido il CP_3
e l' a pagare le spese di lite, Controparte_4 Controparte_5 quantificate in € 43,00 per spese esenti ed € 330,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 05/03/2025, l'
[...]
, con il ministero dell'Avv. Beissan Al Qaryouti, proponeva Controparte_5 impugnazione avverso l'anzidetta sentenza n. 1423/2024, emessa dal Giudice di Pace di
Civitavecchia in data 11/11/2024 e pubblicata in data 22/11/2024, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Civitavecchia adito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata accogliere la proposta domanda e per l'effetto in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1432/2024 , rg 2924/2022 emessa dal
Giudice di pace di Civitavecchia , Sezione Civile, Giudice Dott. Giangiacomo Russo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2024 del 2022, depositata in cancelleria in data 22.11.2024, mai notificata accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio chiedendo: CP_3
IN VIA PRELIMINARE, previa revoca della dichiarazione di contumacia della Sig.ra
disposta con decreto del 08/05/2025, dichiarare la nullità dell'atto di citazione CP_3 in appello proposto dall' per vizio della vocatio in ius ai Controparte_5 sensi degli artt. 163, comma 3, n. 7 e 164 c.p.c. e, per l'effetto, ove ritenuto, disporre la rinnovazione della citazione.
IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento del primo motivo d'appello, al quale espressamente si aderisce, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- dichiarare la cessazione della materia del contendere tra le parti stante l'intervenuto sgravio della cartella di pagamento opposta;
- rigettare tutti gli altri motivi di appello proposti dall in Controparte_5 quanto infondati in fatto e in diritto;
- in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle Controparte_5 spese di lite del doppio grado di giudizio, comprensive del rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
- nonchè, condannare l'appellante al pagamento di Controparte_5 un'ulteriore somma da liquidarsi ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Non si costituivano in giudizio l' ed il Controparte_6 [...]
dei quali deve dichiararsi la contumacia. CP_4
All'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza del 16 luglio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
In primo luogo deve revocarsi la dichiarazione di contumacia di costituitasi in CP_3 giudizio.
L'appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace deve essere accolto in quanto è pacifico che la sentenza sia stata resa in violazione del disposto dell'art. 181 c.p.c. in quanto il
Giudice la ha pronunciata nonostante l'omessa comparizione delle parti.
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Nel merito deve dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto, come riconosciuto da entrambe le parti, il ha disposto lo sgravio del credito posto a Controparte_4 fondamento della cartella di pagamento impugnata.
Poiché sia la sentenza di primo grado che quella di appello sono conseguenza dell'errore del
Giudice di pace di Civitavecchia le spese del giudizio devono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
- revoca la dichiarazione di contumacia di;
CP_3
- dichiara la contumacia del e della Controparte_4 Controparte_6
;
[...]
- accoglie l'appello e dichiara la nullità della sentenza impugnata;
- dichiara nel merito cessata la materia del contendere;
- dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Civitavecchia, 6 agosto 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
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