TRIB
Ordinanza 22 marzo 2025
Ordinanza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, ordinanza 22/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 bis e ss. c.p.c.
Nella causa civile iscritta al N. 3054/2023 promossa da:
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4 CP_1
CP_5 CP_6
Controparte_7
[...] CP_8
[...] CP_9 [...]
CP_10
Controparte_11
Controparte_12
Controparte_13
Controparte_14 CP_15
Controparte_16 [...]
CP_17
CP_18 CP_19 CP_1
CP_20
Controparte_21
CP_22 CP_1
CP_23 [...] minorenne, CP_24 Controparte_25 rappresentato dai suoi genitori unitamente a Controparte_26 CP_27
[...]
1 , minorenne, Parte_1 Persona_1 rappresentato dai suoi genitori unitamente a Parte_2 Persona_2
;
[...] tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. Andrea Cavallasca e dall'avv. integrato Daniele
Mariani Souza, entrambi del Foro di Como contro
Resistente contumace Controparte_28
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Indirizzi di residenza dei ricorrenti indicati in Nota depositata il 07.03.2025
Con ricorso ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione d'udienza, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il al fine di veder riconosciuta la Controparte_28 propria cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti in linea retta di
[...]
, nato il [...] a [...] che ivi contraeva matrimonio in data Per_3
25.01.1878 con successivamente emigrava in Brasile e dalla cui Persona_4 unione aveva origine l'odierna discendenza. Il sig. mai si naturalizzava Persona_3 cittadino brasiliano.
Il è rimasto contumace in giudizio. Controparte_28
Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati comunicati trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, è intervenuto in giudizio senza formulare conclusioni.
Alla deputata udienza di trattazione della causa in data 13.03.2025 la difesa attorea si è riportata al ricorso introduttivo ed ai documenti depositati, chiedendo l'accoglimento delle domande. Il Giudice, verificata la ritualità della notificazione effettuata in data
09.12.2024 al , si è riservata per la decisione. Controparte_28
Orbene. Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla
Legge n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva:
“Art. 4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione residuale di cui 2 all'art.7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio nato da madre cittadina”.
L'art. 7 della legge n. 555/1912 consentiva, inoltre, al figlio di italiano nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all'interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero.
Tale norma speciale derogava, oltre al principio dell'unicità di cittadinanza ex art. 1, a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre, sancito in via ordinaria dall'art. 12 della medesima legge n. 555 del 1912, ove era previsto che: “I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza, divengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello
Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera”.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni normative, in particolare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 della
Costituzione, ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli.
La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella perdita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo recepito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti
(in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante
3 dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, uomo o donna, per nascita. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
Orbene, nel caso qui in esame e sotto il profilo del merito dello stesso, va rilevato che la documentazione dimessa agli atti comprova che l'avo nacque a Persona_3
ON (TV) il 26.04.1853 e quindi in epoca anteriore all'annessione del Veneto al
Regno di Italia (22.10.1866), mentre è possibile sulla scorta dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio versato in atti ( contrasse matrimonio il Persona_3
25.01.1878 a ON (TV) con avere contezza del fatto Persona_4 che comunque l'espatrio sia avvenuto in epoca successiva, talché non resta dubbio in ordine alla sussistenza della cittadinanza italiana in capo al medesimo: fu Persona_3 cittadino italiano.
E' documentato altresì che , emigrato in Brasile, non si naturalizzò mai Persona_3 cittadino brasiliano, come risulta dal certificato di mancata naturalizzazione prodotto in giudizio, talché avendo sempre conservato la cittadinanza italiana, mai rinunciata, il medesimo l'aveva a propria volta trasmessa ai propri discendenti.
Quanto, peraltro, alla cd. “grande naturalizzazione” del 1889 con cui il Governo provvisorio brasiliano aveva imposto la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti nel territorio nazionale che non avessero manifestato espressa rinuncia entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del decreto (ovvero entro due anni, come corresse la sopravvenuta costituzione brasiliana del 1891), va osservato quanto segue.
Va ricordato che l'art. 6 del Codice civile italiano del 1885 statuiva che “Lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalle leggi della nazione a cui esse
appartengono”. Quanto poi alla perdita della cittadinanza, l'art. 11 del codice citato affermava espressamente che “la cittadinanza si perde:
1. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;
2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;
3. Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
Nel tempo, proprio sulla base delle diverse letture date alla norma di cui all'art. 11 n.2 cod. civ. 1865, si andarono formando orientamenti giurisprudenziali contrapposti sugli effetti che la “grande naturalizzazione” avrebbe prodotto sulla conservazione della
4 cittadinanza italiana, giungendo talora ad escluderla.
E' intervenuta a dirimere il contrasto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le due cd. “sentenze gemelle” del 24 Agosto 2022, la n. 25317 e la n. 25318.
Con tali articolate sentenze viene sostanzialmente riaffermato il principio secondo cui
“l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero”.
Ed a conferma di ciò, nella parte motiva (della sentenza n.25317) la Suprema Corte ulteriormente precisa: “ … L'incisività di codeste espressioni rende il senso ultimo (il senso vero) dell'orientamento, praticamente attestato sulla implausibilità di un'accettazione desunta da mera inerzia (appunto “dal fatto negativo”), anziché da una condotta attiva dell'interessato tesa a ottenere la cittadinanza straniera.
A distanza di oltre un secolo questa conclusione va ancora condivisa.
La riprova più convincente si rinviene considerando che alla formula dell'art. 11, n. 2, cod. civ. abr. diede continuità quella dell'art. 8 della l. n. 555 del 1912.
Le fattispecie estintive descritte dal codice civile del 1865 furono difatti replicate, secondo la tradizione dell'epoca, nella legge speciale sulla cittadinanza del 1912. La quale, portando a più compiuto sviluppo l'anteriore previsione, chiarì con maggiore enfasi il punto che interessa, dicendo che “perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”.
Venne così confermato che (i) la perdita poteva conseguire solo a un atto di acquisizione della cittadinanza straniera spontaneo e volontario del soggetto interessato, e che (ii) mai l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, si sarebbe potuto considerare bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello status.”.
Quanto poi alla linea di discendenza dall'avo italiano, continua e non interrotta, come riportata in ricorso, questa trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata. Si evidenzia che con riferimento a
, figlio dell'avo capostipite, sono stati versati in atti il certificato di Parte_3 battesimo e del matrimonio religioso (celebrato in data 17.10.1951 con Persona_5 in Brasile) entrambi rettificati, non essendo stati rinvenuti né il certificato di
[...] nascita, né il certificato di matrimonio presso il Comune di appartenenza.
Si tratta di trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” per linea di discendenza maschile dal capostipite, in cui non si registrano passaggi generazionali per linea
5 femminile in epoca anteriore alla promulgazione ed entrata in vigore della Costituzione italiana e dunque non si pongono tutte le specifiche questioni più sopra accennate in relazione a quest'ultima ipotesi.
Si osserva, quanto ai più modesti mutamenti delle generalità o meglio una lieve alterazione delle stesse che verosimilmente ciò può essere frutto di un adattamento fonetico dei grafemi italiani ai fonemi della lingua del paese di emigrazione, fenomeno piuttosto diffuso e che si ritiene non possa precludere la trasmissione della cittadinanza in assenza di dubbi e contestazioni sull'identità delle persone nella linea di discendenza.
Astrattamente potrebbe ritenersi in capo ai ricorrenti la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, essendone i discendenti e ricorrenti titolari sin dalla nascita e ciò in ragione del fatto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, diversamente da quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della
Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento della richiesta è necessariamente frutto di lettura giurisprudenziale in mancanza di un dettato normativo inequivoco.
Va tuttavia rilevato che dalla documentazione dimessa in giudizio risultano alcuni tentativi di parte ricorrente di attivarsi per dar inizio all'iter necessario per l'accertamento in via amministrativa del proprio status civitatis italiano iure sanguinis quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano;
ciò presso il Consolato Generale d'Italia a Curitiba, circoscrizione consolare territorialmente competente in base alla residenza dei ricorrenti, come indicata in atti. Risulta tuttavia che tale versa in una situazione di grave Parte_4 arretrato nell'evasione delle richieste.
Appare evidente come la vastità del fenomeno abbia creato e stia creando una situazione di sostanziale paralisi degli uffici competenti a fronte dell'enorme mole di domande presentate.
L'obiettiva incertezza in ordine alla definizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare e comunque il verosimile decorso di un lasso temporale non ragionevole rispetto all'interesse dei richiedenti e molto maggiore del termine di 730 giorni per l'evasione della domanda previsto dall'art. 3 del
DPR n.362/1994 (che pur riguarda ipotesi diverse di riconoscimento della cittadinanza italiana), poiché equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificano l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Va da ultimo rilevato che mentre i ricorrenti hanno provato la catena di discendenza
6 dall'avo italiano e ciò con la produzione dei certificati anagrafici debitamente tradotti e apostillati, non risulta viceversa eccepito né, conseguentemente, provato dal
[...]
alcun evento interruttivo. CP_28
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Sez, Unite n. 25317/2022, già più sopra richiamata).
La domanda avanzata dai ricorrenti va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi sono cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_28 provvedimenti conseguenti.
La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Gabriella Favero, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che:
1) nato a [...] Controparte_1
(BRASILE) il 11.02.1967;
2) nata a [...]/PR (BRASILE) il 08.03.1996; Controparte_2
3) nato a [...]/PR (BRASILE) il 10.07.2002; Controparte_3
4) nata a [...] /PR (BRASILE) il 10.01.1999; CP_4 Parte_5
5) nata a [...]/PR (BRASILE) il 27.07.1981; Controparte_27
6) nata a [...]/PR (BRASILE) il 21. 07.1996; CP_7
7 7) nata a [...]/PR (BRASILE) il 21.07.1996; Parte_6
8) nato a [...] il Parte_7
22.10.1964; Contr 9) nato a [...]/PR (BRASILE) il 02.02.1989; Parte_8
10) nata a [...]/SC (Brasile) il Controparte_11
14.08.1956;
11) nata a [...]/PR (BRASILE) il 12.12.1980; Controparte_12
12) nato a [...]/PR (BRASILE) il 01.03.1 985; Controparte_13
13) , nata a [...]/PR(BRASILE) il Parte_9
26.07.1988;
14) , nata a [...]/PR (BRASILE) il Persona_2
10.06.1978;
15) nato a [...]/PR (BRASILE) il 27.01.1989; CP_17
16) nato a [...]/SC (Brasile) il Parte_10
12.02.1963;
17) nato a [...]/PR (BRASILE) il 31.08.1985; CP_20
18) nato a [...]/PR (BRASILE) il 12.05.1997; Parte_11
19) , nato a [...]/SC (Brasile) il 6.01.1961; Parte_12
20) , nata a [...]/PR (BRASILE) il 25.08.1988; Parte_13
21) nato a [...]/PR (Brasile) il Parte_14
14.01.2006;
22) , nato a [...]/PR Parte_15
(BRASILE) il 04.02.006; contro sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_28 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 22 Marzo 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Lavinia Guardo, funzionario Aupp
8