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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11410/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 16 aprile 2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 11410/2024 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Abruzzi n. 241 - cod. fisc. elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1
dell'avv. Carmelo Marzà che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (indennità di accompagnamento)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 4 5528/2024 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha chiesto pertanto “… Ritenere e dichiarare, previo accertamento sanitario che parte ricorrente si trova nelle condizioni di cui alle leggi 18/80 e 508/88 sin dall'epoca della domanda amministrativa per il riconoscimento del diritto all'indennità d'accompagnamento; 2.
Inoltre, condannare parte convenuta, come sopra rappresentata, al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa del doppio giudizio, oltre spese generali, IVA e c.p.a., con distrazione a favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di non aver ricevuto somma alcuna e di aver anticipato le spese ex art. 93 c.p.c. come da convenzione con il Patronato
SIAS cui aderisce il ricorrente”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 13 dicembre
2024, ha contestato la fondatezza della domanda attorea ed ha chiesto “… respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare
l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n.
69/2009; - In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
pagina 2 di 4 In esito all'udienza del 16 aprile 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 4 dicembre 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 3 dicembre 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 26 novembre 2024.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita la ricorrente in data 1 ottobre 2024, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che egli fosse affetto da “Esiti chirurgici da microadenoma ipofisario,
BPCO, cerebrovasculopatia cronica, osteoartrosi al rachide lombare con discopatie con limitazione a moderata incidenza funzionale”, ritenendo che “Tali patologie determinerebbero secondo le vigenti leggi una invalidità civile del 100 % ed il non riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
Nella presente fase del giudizio, è stata disposta la rinnovazione della perizia, il nuovo consulente, sottoposto a visita il ricorrente in data 6 febbraio 2025, ha riscontrato “Cod. 1002
x criterio analogico ∗ Cerebrovasculopatia multinfartuale con deficit mnesici. Cod. 6455 ∗
B.P.C.O. Cod. 7010 ∗ Spondilodiscoartrosi con ernie discali in sede lombare a moderata incidenza funzionale. Cod. 6203 x criterio analogico ∗ Incontinenza urinari”, ritenendolo
“INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) grave 100% a decorrere sin dalla presentazione della domanda amministrativa”.
Tale valutazione appare coerente con l'esame obiettivo in atti da cui non emergono deficit psichici o deambulatori che possano dare luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Infine, è opportuno rammentare quanto chiarito in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12
pagina 3 di 4 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (Cass. sez. lav. n. 15882/2015; conforme a Cass. n. 26092/2010).
Le conclusioni, nemmeno genericamente contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza, tenuto conto anche della doppia valutazione conforme dei consulenti tecnici d'ufficio, convergente con la valutazione già effettuata in sede amministrativa.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Va disposto l'esonero della parte ricorrente dalle spese di lite con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio sussistendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. .
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 4 dicembre 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso,
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att.
c.p.c.; CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 16 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 16 aprile 2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 11410/2024 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Abruzzi n. 241 - cod. fisc. elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1
dell'avv. Carmelo Marzà che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (indennità di accompagnamento)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 4 5528/2024 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha chiesto pertanto “… Ritenere e dichiarare, previo accertamento sanitario che parte ricorrente si trova nelle condizioni di cui alle leggi 18/80 e 508/88 sin dall'epoca della domanda amministrativa per il riconoscimento del diritto all'indennità d'accompagnamento; 2.
Inoltre, condannare parte convenuta, come sopra rappresentata, al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa del doppio giudizio, oltre spese generali, IVA e c.p.a., con distrazione a favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di non aver ricevuto somma alcuna e di aver anticipato le spese ex art. 93 c.p.c. come da convenzione con il Patronato
SIAS cui aderisce il ricorrente”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 13 dicembre
2024, ha contestato la fondatezza della domanda attorea ed ha chiesto “… respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare
l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n.
69/2009; - In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
pagina 2 di 4 In esito all'udienza del 16 aprile 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 4 dicembre 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 3 dicembre 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 26 novembre 2024.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita la ricorrente in data 1 ottobre 2024, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che egli fosse affetto da “Esiti chirurgici da microadenoma ipofisario,
BPCO, cerebrovasculopatia cronica, osteoartrosi al rachide lombare con discopatie con limitazione a moderata incidenza funzionale”, ritenendo che “Tali patologie determinerebbero secondo le vigenti leggi una invalidità civile del 100 % ed il non riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
Nella presente fase del giudizio, è stata disposta la rinnovazione della perizia, il nuovo consulente, sottoposto a visita il ricorrente in data 6 febbraio 2025, ha riscontrato “Cod. 1002
x criterio analogico ∗ Cerebrovasculopatia multinfartuale con deficit mnesici. Cod. 6455 ∗
B.P.C.O. Cod. 7010 ∗ Spondilodiscoartrosi con ernie discali in sede lombare a moderata incidenza funzionale. Cod. 6203 x criterio analogico ∗ Incontinenza urinari”, ritenendolo
“INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) grave 100% a decorrere sin dalla presentazione della domanda amministrativa”.
Tale valutazione appare coerente con l'esame obiettivo in atti da cui non emergono deficit psichici o deambulatori che possano dare luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Infine, è opportuno rammentare quanto chiarito in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12
pagina 3 di 4 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (Cass. sez. lav. n. 15882/2015; conforme a Cass. n. 26092/2010).
Le conclusioni, nemmeno genericamente contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza, tenuto conto anche della doppia valutazione conforme dei consulenti tecnici d'ufficio, convergente con la valutazione già effettuata in sede amministrativa.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Va disposto l'esonero della parte ricorrente dalle spese di lite con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio sussistendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. .
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 4 dicembre 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso,
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att.
c.p.c.; CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 16 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
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