Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 27/06/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 418/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 418/2025 promosso da:
(C.F. ), nato il Parte_1 C.F._1
02/04/1976 a VASTO (CH), rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRA
ALMONTI;
e
(C.F. ), nata il [...] Controparte_1 C.F._2
a VASTO (CH), rappresentata e difesa dall'avv. ANGELA
GIANCRISTOFARO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi
[...]
e (matrimonio civile, Parte_1 Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di
OR al N. 2 P. II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2007), ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di OR perché provveda alle annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
b) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
c) Prevedere l'affido condiviso delle figlie minori
[...]
, e in favore di entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3 collocamento prevalente presso la madre nell'immobile da Lei locato a far data dal 01/08/2024 sito in OR alla Via Roma n. 14;
d) Prevedere la corresponsione a carico del SI. Parte_1 ed in favore della SI.ra , quale contributo Controparte_1 per il mantenimento delle tre figlie minori, l'importo complessivo di € 400,00 mensili (ossia euro 133,33 per ciascuna figlia per 12 mensilità all'anno), importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
e) Ripartire l'assegno unico come per legge ossia nella misura del
50% per ciascuno dei genitori;
f) Porre in via paritetica, ossia nella misura del 50% ciascuno tra i genitori le spese straordinarie intendendosi come tali quelle di cui al Protocollo sottoscritto da questo Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto in data 7 novembre 2019 da considerarsi qui integralmente richiamato e trascritto, anche per quel che concerne le modalità di richiesta del consenso e di rimborso al genitore anticipatario;
g) Prevedere che la piena ed esclusiva proprietà dell'auto Lancia
Ypsilon targata DN358SM, attualmente di proprietà del SI.
[...]
verrà assegnata/trasferita totalmente in favore Parte_1 della SInora libera da qualsivoglia vincolo Controparte_1
e/o gravame, con oneri ad esclusivo carico della sig.ra
, consentendo per l'effetto al PRA le conseguenti CP_1 annotazioni. Più precisamente, tutte le spese, i costi di immatricolazione e le spese relati- ve al trasferimento del bene mobile registrato sono poste a carico della sig.ra la CP_1 quale si obbliga a pagare e conseguentemente a manlevare e tenere indenne il sig. che dal pagamento della tassa Parte_2 automobilistica per il sopra richiamato veicolo. h) Prevedere che la frequentazione padre-figlie avverrà secondo il seguente calendario:
Nel corso della settimana, durante tutto l'anno solare, il sig.
[...]
terrà con sé le minori tre volte a settimana e, Pt_1 rispettivamente, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18,00
(orario di rientro dal lavoro) alle ore 21,00 nel periodo scolastico e dalle ore 18,00 alle ore 22,30 nel periodo non scolastico, quando il fine settimana non è di sua spettanza;
in difetto, quando invece il fine settimana è di spettanza del sig. , quest'ultimo Parte_1 terrà con sé le minori il martedì ed il giovedì negli orari sopra indicati. Lo stesso si preoccuperà di andare a prendere e riportare le minori presso la casa famigliare, salvo diverso accordo tra i genitori ovvero un'impossibilità oggettiva da parte dello stesso da comunicare in tempo utile alla madre in modo da consentire a quest'ultima una diversa e tempestiva organizzazione;
Il fine settimana sarà di spettanza di ciascun genitore, in via alternata, e più precisamente il sig. preleverà le Parte_1 figlie dall'abitazione della madre alle ore 10,00 del sabato, e trascorrerà il week-end con loro sino alla domenica alle ore 21,00 nel periodo scolastico ed sino alle ore 22,30 nel periodo non scolastico;
resta inteso che ove mai le minori dovessero frequentare la scuola anche nella giornata di sabato, il padre avrà diritto- dovere di prelevare le stesse all'uscita di scuola;
Durante le festività natalizie ad anni alterni, le figlie trascorreranno con un genitore il 24 e il 25 dicembre e con l'altro il 31 dicembre e il 1^ gennaio, sempre in via alternata. Qualora non vi fosse accordo fra i genitori, la madre deciderà negli anni dispari, il padre negli anni pari;
Durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con l'altro in via alternata.
Qualora non vi fosse accordo fra i genitori, la madre deciderà negli anni dispari, il padre negli anni pari;
Durante le vacanze estive, per due settimane non consecutive, il sig. frequenterà le figlie;
per consentire le dovute Parte_1 attività organizzative, i genitori dovranno comunicare reciprocamente il periodo desiderato, e concordare in tal senso, entro il 15 luglio di ogni anno. In caso di disaccordo tra i genitori in merito al periodo di vacanza che ciascuno intenda trascorrere con le figlie, la madre deciderà per gli anni dispari, il padre in quelli pari. In ogni caso, i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi, preventivamente, l'indirizzo di destinazione e recapito telefonico del luogo, eventualmente scelto per le vacanze estive;
per il restante periodo estivo avrà vigenza il regime ordinario prescelto dalle parti;
stesso obbligo di comunicazione grava in capo a ciascun genitore nel caso in cui decidesse di modificare la propria residenza;
Il giorno del compleanno dei genitori: il padre trascorrerà con le figlie il giorno del proprio compleanno;
stesso diritto viene riconosciuto alla madre qualora il giorno fosse di spettanza del padre secondo il regime ordinario;
Il giorno del compleanno delle figlie: il genitore, che da calendario avrà presso di sé le stesse, consentirà all'altro genitore la visita e la partecipazione ad eventuali iniziative organizzate per le figlie,
i) Prevedere che la succitata frequentazione padre-figlie dovrà avvenire con modalità che rispettino le esigenze e gli impegni scolastici e parascolastici della prole, con particolare riguardo alle condizioni di salute delle stesse, ma con salvaguardia da parte del genitore collocatario della continuità del loro rapporto con il padre al quale le minori sono tanto legate;
j) Prevedere che i genitori si comunicheranno informazioni circa eventuali spostamenti fuori dalla provincia di residenza con le minori, indicando all'altro genitore l'indirizzo di destinazione e re- capito telefonico del luogo eventualmente scelto;
ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con l'altro; entrambi debbono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza delle figlie;
k) Prevedere che i genitori manterranno con la prole un comportamento consono alle figlie, senza che vi sussistano denigrazioni e/o coinvolgimento delle stesse in discorsi da grandi e/o senza che il genitore presente faccia commenti denigratori sull'altra figura genitoriale;
l) Prevedere che entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire le figlie nell'andamento scolastico, di garantirne la frequenza ed informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste;
m) Prevedere che nulla è dovuto da un coniuge all'altro a titolo di mantenimento essendosi dichiarati ciascuno economicamente autosufficienti;
n) Prevedere che i coniugi si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio valevoli per sé stessi, e non per le figlie;
o) La signora si obbliga cambiare la residenza entro CP_1
e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
p)
q) Prevedere la compensazione tra le parti delle spese legali del presente procedimento”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente Parte_1
e che si sono sposati a
[...] Controparte_1
OR (CH) il 13/01/2007, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che in data 29/5/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie minori e (essendo nelle more Per_2 Per_3 Persona_1 divenuta maggiorenne).
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e i quali hanno contratto
[...] Controparte_1 matrimonio a OR (CH) il 13/01/2007, trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Comune di OR (CH) al n.
2, parte II, serie A dell'anno 2007; omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR
(CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 26/06/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini