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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/06/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro dott. Andrea Basta, all'esito dell'udienza del 19.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.7153/2023 R.G. tra in persona del legale rapp.,te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Stefano Paladini Parte_1 come da procura speciale in calce al ricorso
opponente
e rapp.to e difeso dall'Avv. Rosa Villani come da procura speciale Controparte_1 in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento
opposto
Oggetto: pagamento retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.06.2023 la proponeva opposizione avverso il decreto n. Parte_1
484/2023 con cui il Tribunale di Lecce le aveva ingiunto di pagare all'odierna parte opposta la somma di euro 10.255,43 lordi, a titolo di compensi relativi alla mensilità di dicembre 2022, di cui euro 7.184,12 per
T.F.R. (oltre accessori e spese della fase monitoria), all'esito del rapporto di lavoro intercorso fra le parti dal 27.11.2018 al 27.12.2022.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti della sostenendo che il ricorrente avesse già percepito le somme Parte_1 richieste mediante il fraudolento inserimento nelle buste paga, dall'addetto preposto alla relativa elaborazione, di ulteriori ed illegittime voci retributive non dovute al lavoratore. Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese processuali e condannarsi parte opposta, in via riconvenzionale, alla restituzione delle somme indebitamente percepite e quantificabili in euro 29.729,58.
Instaurato il contraddittorio, parte opposta, in via preliminare, chiedeva la concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e contestava la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta della documentazione in atti, senza necessità di procedere all'istruttoria in senso stretto, all'esito
1 dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza emessa all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
* * *
Conformemente alle regole di ripartizione degli oneri di allegazione e prova in materia di responsabilità contrattuale, il creditore che agisce per l'adempimento ha l'onere di provare l'esistenza del titolo, potendosi per il resto limitare alla allegazione dell'altrui inadempimento.
Il debitore è onerato della prova dei fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito.
Nel caso di specie, l'esistenza del titolo, cioè del rapporto di lavoro instaurato tra le parti, come pure i dati sulla relativa durata e sull'inquadramento contrattuale, non sono stati contestati dall'opponente.
Il credito azionato dal ricorrente in sede monitoria si fonda su prova scritta di provenienza datoriale
(buste paga di dicembre 2022 e tfr).
Parte opponente sostiene che nelle buste paga prodotte dal lavoratore opposta in sede monitoria, recanti la quantificazione delle spettanze lui dovute a titolo di retribuzione per il mese di dicembre 2022 e tfr, sarebbero state fraudolentemente inserite voci retributive non dovute (quali ed esempio indennità e/o rimborsi di trasferta, assegni ad personam, rimborsi etc.). Addirittura, ritiene che al lavoratore siano stati corrisposti € 29.729,58 in più.
Invero, la società opponente si è limitata ad una generica contestazione circa gli artifizi compiuti da un terzo, il padre dell'odierno opposto, quale addetto all'elaborazione delle buste paga, che avrebbe fraudolentemente inserito nelle stesse voci retributive non spettanti, senza tuttavia specificare, per ciascuna delle voci retributive inserite in busta paga, in cosa siano consistiti tali artifizi e soprattutto per quale ragione le suddette voci retributivi non sarebbero, in realtà, spettanti, in relazione al concreto svolgimento del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Per tale ragione, si ritiene che alle buste paga in questione possa attribuirsi valenza probatoria per quel che attiene l'esistenza e la quantificazione del credito lavorativo.
In virtù delle stesse considerazioni svolte in ordine alla genericità delle deduzioni relative alla alterazione delle buste paga, anche la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Quanto alla questione relativa al versamento delle ritenute fiscali e previdenziali, costituisce consolidato principio giurisprudenziale, quello per cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore vanno effettuate al lordo delle ritenute fiscali e contributive, in quanto le prime attengono al distinto rapporto di imposta e vanno eseguite in un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive, ed anche le seconde non possono essere considerate nell'ambito del giudizio di cognizione, poiché il datore di lavoro può provvedervi in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza (Cass. n.10270/98; Cass n. 4534/96; Cass. n. 13735/92).
Correttamente, pertanto, il lavoratore ha agito per la soddisfazione del credito quantificato al lordo, restando inteso che egli potrà materialmente pretendere l'importo netto e che il residuo dovrà essere
2 versato agli enti competenti da parte del sostituto d'imposta, ove non vi abbia già provveduto.
Ciò posto, parte opponente, su cui incombeva l'onere di dimostrare l'esatto adempimento, non ha assolto a tale onere probatorio.
In forza di tali considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sull'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta con ricorso depositato in data 26.6.2023 dalla nei confronti di così decide: Parte_1 Controparte_1
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 484/2023 e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta, che liquida in complessivi euro 2.500 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Rosa Villani.
Lecce, 17.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla Dott.ssa Flavia Vitali, M.o.t.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro dott. Andrea Basta, all'esito dell'udienza del 19.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.7153/2023 R.G. tra in persona del legale rapp.,te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Stefano Paladini Parte_1 come da procura speciale in calce al ricorso
opponente
e rapp.to e difeso dall'Avv. Rosa Villani come da procura speciale Controparte_1 in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento
opposto
Oggetto: pagamento retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.06.2023 la proponeva opposizione avverso il decreto n. Parte_1
484/2023 con cui il Tribunale di Lecce le aveva ingiunto di pagare all'odierna parte opposta la somma di euro 10.255,43 lordi, a titolo di compensi relativi alla mensilità di dicembre 2022, di cui euro 7.184,12 per
T.F.R. (oltre accessori e spese della fase monitoria), all'esito del rapporto di lavoro intercorso fra le parti dal 27.11.2018 al 27.12.2022.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti della sostenendo che il ricorrente avesse già percepito le somme Parte_1 richieste mediante il fraudolento inserimento nelle buste paga, dall'addetto preposto alla relativa elaborazione, di ulteriori ed illegittime voci retributive non dovute al lavoratore. Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese processuali e condannarsi parte opposta, in via riconvenzionale, alla restituzione delle somme indebitamente percepite e quantificabili in euro 29.729,58.
Instaurato il contraddittorio, parte opposta, in via preliminare, chiedeva la concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e contestava la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta della documentazione in atti, senza necessità di procedere all'istruttoria in senso stretto, all'esito
1 dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza emessa all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
* * *
Conformemente alle regole di ripartizione degli oneri di allegazione e prova in materia di responsabilità contrattuale, il creditore che agisce per l'adempimento ha l'onere di provare l'esistenza del titolo, potendosi per il resto limitare alla allegazione dell'altrui inadempimento.
Il debitore è onerato della prova dei fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito.
Nel caso di specie, l'esistenza del titolo, cioè del rapporto di lavoro instaurato tra le parti, come pure i dati sulla relativa durata e sull'inquadramento contrattuale, non sono stati contestati dall'opponente.
Il credito azionato dal ricorrente in sede monitoria si fonda su prova scritta di provenienza datoriale
(buste paga di dicembre 2022 e tfr).
Parte opponente sostiene che nelle buste paga prodotte dal lavoratore opposta in sede monitoria, recanti la quantificazione delle spettanze lui dovute a titolo di retribuzione per il mese di dicembre 2022 e tfr, sarebbero state fraudolentemente inserite voci retributive non dovute (quali ed esempio indennità e/o rimborsi di trasferta, assegni ad personam, rimborsi etc.). Addirittura, ritiene che al lavoratore siano stati corrisposti € 29.729,58 in più.
Invero, la società opponente si è limitata ad una generica contestazione circa gli artifizi compiuti da un terzo, il padre dell'odierno opposto, quale addetto all'elaborazione delle buste paga, che avrebbe fraudolentemente inserito nelle stesse voci retributive non spettanti, senza tuttavia specificare, per ciascuna delle voci retributive inserite in busta paga, in cosa siano consistiti tali artifizi e soprattutto per quale ragione le suddette voci retributivi non sarebbero, in realtà, spettanti, in relazione al concreto svolgimento del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Per tale ragione, si ritiene che alle buste paga in questione possa attribuirsi valenza probatoria per quel che attiene l'esistenza e la quantificazione del credito lavorativo.
In virtù delle stesse considerazioni svolte in ordine alla genericità delle deduzioni relative alla alterazione delle buste paga, anche la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Quanto alla questione relativa al versamento delle ritenute fiscali e previdenziali, costituisce consolidato principio giurisprudenziale, quello per cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore vanno effettuate al lordo delle ritenute fiscali e contributive, in quanto le prime attengono al distinto rapporto di imposta e vanno eseguite in un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive, ed anche le seconde non possono essere considerate nell'ambito del giudizio di cognizione, poiché il datore di lavoro può provvedervi in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza (Cass. n.10270/98; Cass n. 4534/96; Cass. n. 13735/92).
Correttamente, pertanto, il lavoratore ha agito per la soddisfazione del credito quantificato al lordo, restando inteso che egli potrà materialmente pretendere l'importo netto e che il residuo dovrà essere
2 versato agli enti competenti da parte del sostituto d'imposta, ove non vi abbia già provveduto.
Ciò posto, parte opponente, su cui incombeva l'onere di dimostrare l'esatto adempimento, non ha assolto a tale onere probatorio.
In forza di tali considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sull'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta con ricorso depositato in data 26.6.2023 dalla nei confronti di così decide: Parte_1 Controparte_1
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 484/2023 e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta, che liquida in complessivi euro 2.500 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Rosa Villani.
Lecce, 17.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla Dott.ssa Flavia Vitali, M.o.t.
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