Articolo 1 della Legge 18 gennaio 1982, n. 7
Versione
9 febbraio 1982
Art. 1. Articolo unico

Il secondo comma dell'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111 , convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 giugno 1978, n. 271 , e' sostituito dai seguenti:
"Il Ministro di grazia e giustizia puo' provvedere direttamente, in economia o a trattativa privata, alle spese di cui al precedente comma, oltre a quelle relative alla microfilmatura di atti, qualora sia accertata la opportunita' di omettere le formalita' del pubblico incanto o della licitazione privata.
E' fatto obbligo di richiedere il parere preventivo di congruita' al Provveditorato generale dello Stato o all'ufficio tecnico erariale".

Entrata in vigore il 9 febbraio 1982
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