Art. 1. Articolo unico
Il secondo comma dell'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111 , convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 giugno 1978, n. 271 , e' sostituito dai seguenti:
"Il Ministro di grazia e giustizia puo' provvedere direttamente, in economia o a trattativa privata, alle spese di cui al precedente comma, oltre a quelle relative alla microfilmatura di atti, qualora sia accertata la opportunita' di omettere le formalita' del pubblico incanto o della licitazione privata.
E' fatto obbligo di richiedere il parere preventivo di congruita' al Provveditorato generale dello Stato o all'ufficio tecnico erariale".
Il secondo comma dell'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111 , convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 giugno 1978, n. 271 , e' sostituito dai seguenti:
"Il Ministro di grazia e giustizia puo' provvedere direttamente, in economia o a trattativa privata, alle spese di cui al precedente comma, oltre a quelle relative alla microfilmatura di atti, qualora sia accertata la opportunita' di omettere le formalita' del pubblico incanto o della licitazione privata.
E' fatto obbligo di richiedere il parere preventivo di congruita' al Provveditorato generale dello Stato o all'ufficio tecnico erariale".