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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “cessazione
effetti civili del
matrimonio”. S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 920/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
C.F. nato ad [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...] (doc. 2), rappresentato e difeso dall'avv. Consiglia Silvia Panzarino presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Grumo Appula (Ba), via Lorenzo Servedio n. 7, in virtù di procura in atti e
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
San Mauro Torinese (TO), via del Porto n. 70, (doc. 1) rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro dagli avvocati Cristina Giovando e Claudia Gaidano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n.
105, in virtù di procura in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della Repubblica
di Ivrea-. CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“➢ pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_2
contratto in Ivrea (TO), in data 25 giugno 2016, trascritto nel Registro degli Parte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Ivrea al n. 7, parte II, serie A, anno 2016;
➢ ordinare all'ufficiale dello stato civile del luogo ove è stato trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle
seguenti CONCLUSIONI
1(Il dott. vive nella ex casa coniugale sita in Ivrea (TO), Viale Papa Giovanni XXIII, n. 124/F, Pt_1
in virtù del diritto di abitazione costituito in data 10 novembre 2023 avanti al notaio avv. Donatella
Farcito ed efficace sino al 7 maggio 2028 (data del compimento della maggiore età del figlio Per_1
cui i genitori hanno trasferito la nuda proprietà dell'immobile con il medesimo rogito notarile 10
novembre 2023 che si produce al doc. 6).
2)Il figlio minore (in procinto di compiere 14 anni il 7 maggio 2024) è affidato ad entrambi Per_1
i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria
amministrazione per i periodi di permanenza esclusiva con l'uno o l'altro genitore e collocazione
presso la madre
in San Mauro Torinese (TO), via del Porto n. 70, ove il minore è residente.
3)Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti sia scolastiche, sia mediche, sia sportive o
quanto altro dovesse necessitare nell'interesse del figlio minore saranno assunte di comune Per_1
accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e
le aspirazioni del minore.
4)Il dott. corrisponderà mensilmente alla signora a mezzo bonifico bancario Pt_1 Parte_2
periodico entro il giorno 5 di ogni mese (il sig. si impegna ad ordinare in via permanente alla Pt_1
Banca di provvedervi mensilmente) sul conto corrente alla stessa intestato (Banca Intesa Sanpaolo
filiale di San Mauro Torinese, IBAN: [...]), euro 700,00
(settecento/00) per il mantenimento ordinario del figlio somma annualmente rivalutabile Per_1
secondo gli indici ISTAT (con rivalutazione calcolata dalla data di pubblicazione della sentenza).
5)Le spese straordinarie relative al figlio minore, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Ivrea
del 24 giugno 2016, saranno sopportate dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che anticipa le spese nell'interesse del figlio (sia che queste siano concordate preventivamente sia che
queste vengano sostenute nell'immediatezza rivestendo carattere di estrema urgenza) invierà (a
mezzo mail, sms o whatsapp) comunicazione all'altro genitore e l'altro genitore dovrà provvedere al
rimborso della quota di spesa di propria spettanza entro dieci giorni dal ricevimento del conto. In
caso di spesa dell'importo superiore ad euro 500,00 le parti concorderanno un termine precedente
all'esborso affinché i genitori riescano a mettere a disposizione la somma necessaria ad affrontare la
spesa.
6)Il dott. - compatibilmente con i propri impegni professionali e a motivo della sua collocazione Pt_1
in altro Paese rispetto a quello in cui abiteranno la sig.ra e il figlio e tenuto conto Pt_2 Per_1
degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore - avrà la facoltà di tenere con sé il figlio:
•una volta a settimana dalle ore 16,30 circa, fino alle ore 20.00 quando lo riaccompagnerà
nuovamente a casa;
•a fine settimana alternati, dalle ore 12.00 del sabato alle ore 18.00 della domenica, nonché in altre
occasioni secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i genitori a mezzo telefono,
sms o whatsapp, anche tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e dei di
lui desiderata, in relazione all'età del ragazzo.
7)La suddivisione tra i genitori dei periodi di festività scolastiche verrà concordata di volta in volta,
tenendo conto del criterio dell'alternanza tra i genitori, garantendo ad di trascorrere con Per_1
entrambi del tempo, e tenendo in considerazione prioritariamente le di lui volontà espresse.
•a partire dall'anno 2024 il minore trascorrerà con il padre le festività natalizie (24-25-26 dicembre
2024), e con la madre quelle di fine anno (31 dicembre 2024 e 1° gennaio 2025); l'Epifania (5 e 6
gennaio 2025) verrà trascorsa dal minore con il padre;
•il Sabato Santo e la domenica di Pasqua 2025 verranno trascorsi dal minore con la madre mentre
il Lunedì dell'Angelo 2025 lo trascorrerà con il padre;
•ulteriori periodi di visita, nonché le ferie estive potranno essere concordati tra i genitori, tenendo
conto delle necessità lavorative degli stessi e comunque per un periodo non inferiore ad una
settimana continuativa.
Gli accordi di cui al presente paragrafo andranno rispettati in quanto compatibili con le esigenze
lavorative, di residenza ed organizzative dei genitori. In caso di variazione giustificata, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e con largo anticipo il cambio di programma, che dovrà
in ogni caso essere anche compatibile con gli impegni di natura scolastica ed extrascolastica del
minore e delle volontà dello stesso, anche considerata l'età del ragazzo.
8)Il figlio trascorrerà il giorno del proprio compleanno se possibile con entrambi i genitori Per_1
o, in alternativa, lo stesso farà il pranzo con uno dei genitori e la cena con l'altro, sempre tendendo
prioritariamente conto delle esigenze lavorative dei genitori e delle esigenze anche extra scolastiche
del minore.
9)I nonni materni potranno, vista la vicinanza all'abitazione in cui risiedono la sig.ra con Pt_2
il minore, visitare il nipote quando lo vorranno;
il nonno paterno potrà vedere il minore quando
vorrà previ accordi con la sig.ra e, in entrambi i casi, tenendo prioritariamente conto Parte_2
delle volontà e delle esigenze di Per_1
10)I genitori concedono reciprocamente l'un l'altro l'autorizzazione all'espatrio del minore, previo
accordo sulle modalità, i luoghi e le tempistiche di permanenza sia per motivi di studio, di vacanza
e di salute.
11)In ossequio al paragrafo 13 dell'accordo di separazione, il sig. ha avviato con la Parte_1
- erogatrice del mutuo cointestato ai coniugi sulla ex casa coniugale Controparte_1
sita in Ivrea, viale Papa Giovanni XXIII n. 124/F, avente scadenza a luglio 2035 - la procedura di
accollo a sé del mutuo e di liberatoria della signora L'iter non è ancora completato e Parte_2
la signora ad oggi, è in attesa di ricevere dall'istituto di credito la dichiarazione di Pt_2
liberatoria.
12)Il sig. - in adempimento delle condizioni contenute nel verbale di separazione dei Parte_1
coniugi - sta corrispondendo per intero i ratei del mutuo cointestato ai coniugi, rispetto ai quali
rinuncia sin d'ora ad esercitare l'azione di regresso.
13)I signori e preso atto delle reciproche disponibilità reddituali Parte_2 Parte_1
e patrimoniali relative all'ultimo triennio, dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
14)Le parti si impegnano a tenere fede ed eseguire ogni prescrizione indicata nel presente accordo
per la definizione dei rapporti personali e patrimoniali.
15)Le spese legali si intendono interamente compensate tra le parti.” Il P.M. con provvedimento del 17.05.24 ha così concluso: “V° Il PM conclude per
l'accoglimento del ricorso congiunto.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 15.04.2024, Parte_2
e premettevano che: Parte_1
- avevano contratto matrimonio concordatario in Ivrea (TO) in data 25.06.16 (n. 7, parte II,
serie A, anno 2016) in regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
- dalla loro unione è nato il figlio nato a [...], il 7 maggio Persona_2
2010, residente in [...], ancora minorenne;
- i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea il 26/05/2023, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 26/05/2023 (n.
cronol. 7888/2023 del 08/06/2023);
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e chiedono quindi il divorzio.
All'udienza del giorno 21/11/24, celebrata con modalità alternativa di note scritte,
esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con provvedimento del 17/05/2024 il P.M. ha così concluso: V° Il PM conclude per
l'accoglimento del ricorso congiunto”.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,
regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3,
n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55). Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinanzi al presidente del Tribunale di Torino il 26/05/23, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 26/05/23 (n. cronol.
7888/2023 del 08/06/2023); da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può
essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per l'affidamento ed il mantenimento del figlio per la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra loro. Tale accordo,
in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole (cui, in ossequio al principio cd.
di “bigenitorialità” viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali), può
essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Ivrea tra e in data 25.06.16, atto trascritto il 27.6.2016 nel Parte_1 Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune Ivrea (TO) al n. 7, parte II, serie A, anno
2016),
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 296/2000.
2) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che viva nella ex Parte_1
casa coniugale sita in Ivrea (TO), Viale Papa Giovanni XXIII, n. 124/F, in virtù del diritto di abitazione costituito in data 10 novembre 2023 avanti al notaio avv. Donatella Farcito ed efficace sino al 7 maggio 2028 (data del compimento della maggiore età del figlio , Per_1
cui i genitori hanno trasferito la nuda proprietà dell'immobile con il medesimo rogito notarile 10 novembre 2023 che si produce al doc. 6);
2) dispone l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1
disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza esclusiva con l'uno o l'altro genitore e collocazione presso la madre,
in San Mauro Torinese (TO), via del Porto n. 70, ove il minore è residente;
3) le decisioni più importanti sia scolastiche, sia mediche, sia sportive o quanto altro dovesse necessitare nell'interesse del figlio minore , saranno assunte di comune accordo da Per_1
entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del minore;
4) Il dott. corrisponderà mensilmente alla signora a mezzo bonifico Pt_1 Parte_2
bancario periodico entro il giorno 5 di ogni mese (il sig. si impegna ad ordinare in via Pt_1
permanente alla Banca di provvedervi mensilmente) sul conto corrente alla stessa intestato
(Banca Intesa Sanpaolo filiale di San Mauro Torinese, IBAN:
[...]), euro 700,00 (settecento/00) per il mantenimento ordinario del figlio , somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT (con Per_1
rivalutazione calcolata dalla data di pubblicazione della sentenza).
5) Le spese straordinarie relative al figlio minore, come da Protocollo adottato dal Tribunale
di Ivrea del 24 giugno 2016, saranno sopportate dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
Il genitore che anticipa le spese nell'interesse del figlio (sia che queste siano concordate preventivamente sia che queste vengano sostenute nell'immediatezza rivestendo carattere di estrema urgenza) invierà (a mezzo mail, sms o whatsapp) comunicazione all'altro genitore e l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso della quota di spesa di propria spettanza entro dieci giorni dal ricevimento del conto. In caso di spesa dell'importo superiore ad euro 500,00 le parti concorderanno un termine precedente all'esborso affinché
i genitori riescano a mettere a disposizione la somma necessaria ad affrontare la spesa.
6) Il dott. - compatibilmente con i propri impegni professionali e a motivo della sua Pt_1
collocazione in altro Paese rispetto a quello in cui abiteranno la sig.ra e il figlio Pt_2
e tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore - avrà la facoltà Per_1
di tenere con sé il figlio:
•una volta a settimana dalle ore 16,30 circa, fino alle ore 20.00 quando lo riaccompagnerà
nuovamente a casa;
•a fine settimana alternati, dalle ore 12.00 del sabato alle ore 18.00 della domenica, nonché
in altre occasioni secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i genitori a mezzo telefono, sms o whatsapp, anche tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e dei di lui desiderata, in relazione all'età del ragazzo.
7) La suddivisione tra i genitori dei periodi di festività scolastiche verrà concordata di volta in volta, tenendo conto del criterio dell'alternanza tra i genitori, garantendo ad di Per_1
trascorrere con entrambi del tempo, e tenendo in considerazione prioritariamente le di lui volontà espresse.
•a partire dall'anno 2024 il minore trascorrerà con il padre le festività natalizie (24-25-26
dicembre 2024), e con la madre quelle di fine anno (31 dicembre 2024 e 1° gennaio 2025);
l'Epifania (5 e 6 gennaio 2025) verrà trascorsa dal minore con il padre;
•il Sabato Santo e la domenica di Pasqua 2025 verranno trascorsi dal minore con la madre mentre il Lunedì dell'Angelo 2025 lo trascorrerà con il padre;
•ulteriori periodi di visita, nonché le ferie estive potranno essere concordati tra i genitori,
tenendo conto delle necessità lavorative degli stessi e comunque per un periodo non inferiore ad una settimana continuativa.
Gli accordi di cui al presente paragrafo andranno rispettati in quanto compatibili con le esigenze lavorative, di residenza ed organizzative dei genitori. In caso di variazione giustificata, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e con largo anticipo il cambio di programma, che dovrà in ogni caso essere anche compatibile con gli impegni di natura scolastica ed extrascolastica del minore e delle volontà dello stesso, anche considerata l'età del ragazzo.
8)Il figlio trascorrerà il giorno del proprio compleanno se possibile con entrambi i Per_1
genitori o, in alternativa, lo stesso farà il pranzo con uno dei genitori e la cena con l'altro,
sempre tendendo prioritariamente conto delle esigenze lavorative dei genitori e delle esigenze anche extra scolastiche del minore.
9)I nonni materni potranno, vista la vicinanza all'abitazione in cui risiedono la sig.ra Pt_2
con il minore, visitare il nipote quando lo vorranno;
il nonno paterno potrà vedere il minore quando vorrà previ accordi con la sig.ra e, in entrambi i casi, tenendo Parte_2
prioritariamente conto delle volontà e delle esigenze di . Per_1
10) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che concedono reciprocamente l'un l'altro l'autorizzazione all'espatrio del minore, previo accordo sulle modalità, i luoghi e le tempistiche di permanenza sia per motivi di studio, di vacanza e di salute.
11) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che in ossequio al paragrafo 13
dell'accordo di separazione, il sig. ha avviato con la Parte_1 Controparte_1
erogatrice del mutuo cointestato ai coniugi sulla ex casa coniugale sita in Ivrea, viale
[...]
Papa Giovanni XXIII n. 124/F, avente scadenza a luglio 2035 - la procedura di accollo a sé
del mutuo e di liberatoria della signora L'iter non è ancora completato e la Parte_2
signora ad oggi, è in attesa di ricevere dall'istituto di credito la dichiarazione di Pt_2
liberatoria.
12) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il sig. - in Parte_1
adempimento delle condizioni contenute nel verbale di separazione dei coniugi - sta corrispondendo per intero i ratei del mutuo cointestato ai coniugi, rispetto ai quali rinuncia sin d'ora ad esercitare l'azione di regresso.
13) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato, preso atto delle reciproche disponibilità reddituali e patrimoniali relative all'ultimo triennio, di essere economicamente autosufficienti. 14) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si impegnano a tenere fede ed eseguire ogni prescrizione indicata nel presente accordo per la definizione dei rapporti personali e patrimoniali.
15) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 28 gennaio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro ScialabbaIn caso di diffusione
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)