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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/07/2024, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
N. 3420/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3420/2019 R.G., promossa da
(codice fiscale ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Siracusa nel viale Epipoli n. 211, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Giulio
Fortunato Tescione e Simona Alvares, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2
residente a[...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Lucia
Sciacca, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con provvedimento dell'08.02.2024, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice istruttore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
pagina 1 di 6 1. Con ricorso depositato il 02.07.2019 premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
in data 24.06.1995, di essersi da lei consensualmente separato giusto decreto di Controparte_1
Per_ omologa n. 605/2001 del 12.09.2001e che dall'unione coniugale nasceva il figlio (il 06.11.1995), chiedeva al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con assegnazione della casa coniugale alla ex moglie, senza nulla statuire in ordine al mantenimento di quest'ultima e del figlio maggiorenne, il quale, a suo dire, non aveva terminato gli studi e, ciononostante, non era riuscito a collocarsi utilmente nel mercato del lavoro per sua negligenza.
Aggiungeva, poi, di essere diventato padre di , nato il [...] da successiva relazione, e Per_2 collocato presso di lui così come disposto da questo Tribunale con provvedimento reso nell'ambito del procedimento n. 509/2016 V.G..
Con ricorso depositato il 07.08.2019, iscritto al n. 4151/2019 R.G., chiedeva, a sua Controparte_1 volta, pronunciarsi sentenza di divorzio, con la previsione dell'obbligo in capo all'ex marito di corrispondere la somma di euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente, oltre al 60% delle spese straordinarie, confermando l'ordine di pagamento diretto da parte dell'Aeronautica Militare, nella qualità di datore di lavoro del
. Pt_1
All'esito dell'udienza presidenziale del 06.11.2019 tenuta nell'ambito del presente giudizio, il
Presidente, fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi, in via provvisoria e urgente poneva a carico di l'obbligo di corrispondere all'ex moglie la somma mensile di euro 400,00 per il Pt_1
mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Per_ Con memoria integrativa depositata il 27.03.2020 il ricorrente aggiungeva di avere aiutato nella ricerca di una occupazione, ma che le sue proposte non erano state accolte dal figlio, il quale aveva preferito continuare ad essere mantenuto dai genitori.
Iniziata la fase di trattazione, all'esito dell'udienza del 20.10.2020 il giudice istruttore disponeva la riunione del presente procedimento a quello meno recente iscritto al n. 4151/2019 R.G. e, su richiesta di entrambe le parti, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio per la pronuncia non definitiva sullo status, senza i termini ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza parziale n. 729/2021 del 15.04.2021, pubblicata il 20.04.2021, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con ordinanza resa in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione sulle ulteriori domande, con assegnazione alle dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
La controversia veniva istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale.
pagina 2 di 6 Con provvedimento dell'08.02.2024, reso ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice istruttore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è già stata decisa con la sentenza non definitiva n. 729/2021 emessa da questo Tribunale il 15.04.2021, depositata il
20.04.2021.
Per_ 3. In ordine alla domanda di mantenimento di , figlio maggiorenne della coppia, si osserva quanto segue.
In via generale, in base al combinato disposto degli art. 30 Cost., 147, 315 bis, 316 bis e 337-septies
c.c. deve ritenersi che l'obbligo di mantenimento dei figli permane oltre la maggiore età e il figlio ha diritto ad essere mantenuto, fino a che, completata l'istruzione, possa disporre degli strumenti adeguati alla realizzazione della propria indipendenza economica.
Dunque, l'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli, in virtù delle richiamate norme, non cessa al raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma solo con il conseguimento di indipendenza economica, ossia fin quando costoro non siano obiettivamente in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze.
Sotto altro profilo, è evidente che l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto, esso trovi il suo limite logico e naturale allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentire loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica, o quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurare loro di che sopperire alle normali esigenze di vita, od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno ch'essi siano con i genitori o con l'un d'essi, va effettuata necessariamente caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato giustamente evidenziato in dottrina, in “forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani” (Cass. n.
12477 del 7.7.2004; Cass n. 18076 del 20.8.2014 Sezioni Unite n. 20448 del 29.9.2014).
pagina 3 di 6 Di recente, è nuovamente intervenuta la Suprema Corte, la quale ha chiarito che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. Sez. I, n. 26875/2023).
Tanto preliminarmente chiarito, va precisato che quando il presente giudizio ha avuto inizio il figlio delle parti aveva 23 anni e - per ammissione della madre richiedente il mantenimento - dopo aver conseguito il diploma di perito turistico ed avere svolto il servizio civile, ha lavorato saltuariamente senza riuscire, tuttavia, a rendersi economicamente indipendente dai genitori.
La superiore circostanza non è stata smentita dal ricorrente, che si è limitato a sostenere – senza provarlo – ora che le occupazioni, sia pur saltuarie, avevano consentito al ragazzo di rendersi autonomo, ora che quest'ultimo, in realtà, aveva rifiutato proposte lavorative che lo avrebbero utilmente collocato nel mercato del lavoro.
Dalle dichiarazioni rese dai testimoni è, tuttavia, venuta fuori una realtà diversa.
I testimoni escussi, infatti, hanno riferito che nel lontano 2014 (ossia in un momento in cui Parte_2
aveva solo 19 anni) il figlio della coppia decise di non presentarsi ad un concorso per arruolarsi
[...]
nelle forze armate, inizialmente con un contratto di lavoro a tempo determinato di cui, in ogni caso, non
è stato specificato l'ammontare della retribuzione.
Concordemente i testi hanno precisato di non ricordare, o di non essere a conoscenza, delle precise ragioni che portarono il ragazzo a compiere tale scelta.
Orbene, rileva il Collegio che non si ravvisa in alcun modo, dal compendio probatorio in atti, un iniziale atteggiamento di inerzia del figlio maggiorenne della coppia, essendo, al contrario, emerso che il ragazzo fin dal compimento della maggiore età si è adoperato per inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro, accontentandosi di svolgere lavoretti saltuari pur di arricchire il proprio curriculum professionale (tuttavia senza ricevere retribuzioni sufficienti ad acquisire una indipendenza economica dai propri genitori), ed ha rifiutato di partecipare al concorso per arruolarsi nella Marina Militare verosimilmente perché si trattava di una occupazione non rispondente alle proprie aspirazioni del momento.
pagina 4 di 6 Se tali considerazioni, unite all'età anagrafica che il ragazzo aveva nel 2014-2015, valgono a giustificare in una prima fase dell'età adulta l'assenza di autonomia reddituale, non può giungersi alle medesime conclusioni rispetto all'attualità.
Il Tribunale, infatti, non può fare a meno di osservare che oggi si accinge a compiere 29 Parte_2
anni e, nonostante siano trascorsi 11 anni dal raggiungimento della maggiore età, la sua situazione lavorativa ed occupazionale non pare essere mutata.
Né può attribuirsi rilevanza, sotto tale profilo, ai disturbi di salute del ragazzo allegati e documentati dalla fin dalla comparsa di costituzione e risposta, posto che – oltre a trattarsi di una condizione CP_1
psicologica abbastanza diffusa - non è stata fornita la prova di una inabilità – totale o parziale – al lavoro medicalmente accertata.
Facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, per evitare di incorrere in una forma di vero e proprio parassitismo ai danni dei genitori, deve allora revocarsi l'assegno di mantenimento posto in suo favore, con decorrenza dalla data di emissione della presenta sentenza, fermo per il pregresso quanto previsto dall'ordinanza presidenziale.
4. Tenuto conto del fatto che la domanda avanzata dal ricorrente è stata accolta con decorrenza dall'emissione del provvedimento conclusivo del giudizio, mentre per il pregresso è stato confermato l'assegno di mantenimento statuito in sede presidenziale, sussistono ragioni per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3420/2019 R.G., alla quale
è stata riunita la n. 4151/2019 R.G., premesso il contenuto della sentenza non definitiva n. 729/2021 del 14.04.2021, depositata il
20.04.2021, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti: revoca l'obbligo posto in capo a di corrispondere a l'assegno di Parte_1 Controparte_1
mantenimento per il figlio maggiorenne con decorrenza dalla data di emissione della presente sentenza, fermo per il pregresso quanto statuito nell'ordinanza presidenziale;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 28.6.2024, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3420/2019 R.G., promossa da
(codice fiscale ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Siracusa nel viale Epipoli n. 211, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Giulio
Fortunato Tescione e Simona Alvares, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2
residente a[...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Lucia
Sciacca, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con provvedimento dell'08.02.2024, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice istruttore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
pagina 1 di 6 1. Con ricorso depositato il 02.07.2019 premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
in data 24.06.1995, di essersi da lei consensualmente separato giusto decreto di Controparte_1
Per_ omologa n. 605/2001 del 12.09.2001e che dall'unione coniugale nasceva il figlio (il 06.11.1995), chiedeva al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con assegnazione della casa coniugale alla ex moglie, senza nulla statuire in ordine al mantenimento di quest'ultima e del figlio maggiorenne, il quale, a suo dire, non aveva terminato gli studi e, ciononostante, non era riuscito a collocarsi utilmente nel mercato del lavoro per sua negligenza.
Aggiungeva, poi, di essere diventato padre di , nato il [...] da successiva relazione, e Per_2 collocato presso di lui così come disposto da questo Tribunale con provvedimento reso nell'ambito del procedimento n. 509/2016 V.G..
Con ricorso depositato il 07.08.2019, iscritto al n. 4151/2019 R.G., chiedeva, a sua Controparte_1 volta, pronunciarsi sentenza di divorzio, con la previsione dell'obbligo in capo all'ex marito di corrispondere la somma di euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente, oltre al 60% delle spese straordinarie, confermando l'ordine di pagamento diretto da parte dell'Aeronautica Militare, nella qualità di datore di lavoro del
. Pt_1
All'esito dell'udienza presidenziale del 06.11.2019 tenuta nell'ambito del presente giudizio, il
Presidente, fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi, in via provvisoria e urgente poneva a carico di l'obbligo di corrispondere all'ex moglie la somma mensile di euro 400,00 per il Pt_1
mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Per_ Con memoria integrativa depositata il 27.03.2020 il ricorrente aggiungeva di avere aiutato nella ricerca di una occupazione, ma che le sue proposte non erano state accolte dal figlio, il quale aveva preferito continuare ad essere mantenuto dai genitori.
Iniziata la fase di trattazione, all'esito dell'udienza del 20.10.2020 il giudice istruttore disponeva la riunione del presente procedimento a quello meno recente iscritto al n. 4151/2019 R.G. e, su richiesta di entrambe le parti, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio per la pronuncia non definitiva sullo status, senza i termini ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza parziale n. 729/2021 del 15.04.2021, pubblicata il 20.04.2021, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con ordinanza resa in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione sulle ulteriori domande, con assegnazione alle dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
La controversia veniva istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale.
pagina 2 di 6 Con provvedimento dell'08.02.2024, reso ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice istruttore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è già stata decisa con la sentenza non definitiva n. 729/2021 emessa da questo Tribunale il 15.04.2021, depositata il
20.04.2021.
Per_ 3. In ordine alla domanda di mantenimento di , figlio maggiorenne della coppia, si osserva quanto segue.
In via generale, in base al combinato disposto degli art. 30 Cost., 147, 315 bis, 316 bis e 337-septies
c.c. deve ritenersi che l'obbligo di mantenimento dei figli permane oltre la maggiore età e il figlio ha diritto ad essere mantenuto, fino a che, completata l'istruzione, possa disporre degli strumenti adeguati alla realizzazione della propria indipendenza economica.
Dunque, l'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli, in virtù delle richiamate norme, non cessa al raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma solo con il conseguimento di indipendenza economica, ossia fin quando costoro non siano obiettivamente in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze.
Sotto altro profilo, è evidente che l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto, esso trovi il suo limite logico e naturale allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentire loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica, o quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurare loro di che sopperire alle normali esigenze di vita, od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno ch'essi siano con i genitori o con l'un d'essi, va effettuata necessariamente caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato giustamente evidenziato in dottrina, in “forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani” (Cass. n.
12477 del 7.7.2004; Cass n. 18076 del 20.8.2014 Sezioni Unite n. 20448 del 29.9.2014).
pagina 3 di 6 Di recente, è nuovamente intervenuta la Suprema Corte, la quale ha chiarito che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. Sez. I, n. 26875/2023).
Tanto preliminarmente chiarito, va precisato che quando il presente giudizio ha avuto inizio il figlio delle parti aveva 23 anni e - per ammissione della madre richiedente il mantenimento - dopo aver conseguito il diploma di perito turistico ed avere svolto il servizio civile, ha lavorato saltuariamente senza riuscire, tuttavia, a rendersi economicamente indipendente dai genitori.
La superiore circostanza non è stata smentita dal ricorrente, che si è limitato a sostenere – senza provarlo – ora che le occupazioni, sia pur saltuarie, avevano consentito al ragazzo di rendersi autonomo, ora che quest'ultimo, in realtà, aveva rifiutato proposte lavorative che lo avrebbero utilmente collocato nel mercato del lavoro.
Dalle dichiarazioni rese dai testimoni è, tuttavia, venuta fuori una realtà diversa.
I testimoni escussi, infatti, hanno riferito che nel lontano 2014 (ossia in un momento in cui Parte_2
aveva solo 19 anni) il figlio della coppia decise di non presentarsi ad un concorso per arruolarsi
[...]
nelle forze armate, inizialmente con un contratto di lavoro a tempo determinato di cui, in ogni caso, non
è stato specificato l'ammontare della retribuzione.
Concordemente i testi hanno precisato di non ricordare, o di non essere a conoscenza, delle precise ragioni che portarono il ragazzo a compiere tale scelta.
Orbene, rileva il Collegio che non si ravvisa in alcun modo, dal compendio probatorio in atti, un iniziale atteggiamento di inerzia del figlio maggiorenne della coppia, essendo, al contrario, emerso che il ragazzo fin dal compimento della maggiore età si è adoperato per inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro, accontentandosi di svolgere lavoretti saltuari pur di arricchire il proprio curriculum professionale (tuttavia senza ricevere retribuzioni sufficienti ad acquisire una indipendenza economica dai propri genitori), ed ha rifiutato di partecipare al concorso per arruolarsi nella Marina Militare verosimilmente perché si trattava di una occupazione non rispondente alle proprie aspirazioni del momento.
pagina 4 di 6 Se tali considerazioni, unite all'età anagrafica che il ragazzo aveva nel 2014-2015, valgono a giustificare in una prima fase dell'età adulta l'assenza di autonomia reddituale, non può giungersi alle medesime conclusioni rispetto all'attualità.
Il Tribunale, infatti, non può fare a meno di osservare che oggi si accinge a compiere 29 Parte_2
anni e, nonostante siano trascorsi 11 anni dal raggiungimento della maggiore età, la sua situazione lavorativa ed occupazionale non pare essere mutata.
Né può attribuirsi rilevanza, sotto tale profilo, ai disturbi di salute del ragazzo allegati e documentati dalla fin dalla comparsa di costituzione e risposta, posto che – oltre a trattarsi di una condizione CP_1
psicologica abbastanza diffusa - non è stata fornita la prova di una inabilità – totale o parziale – al lavoro medicalmente accertata.
Facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, per evitare di incorrere in una forma di vero e proprio parassitismo ai danni dei genitori, deve allora revocarsi l'assegno di mantenimento posto in suo favore, con decorrenza dalla data di emissione della presenta sentenza, fermo per il pregresso quanto previsto dall'ordinanza presidenziale.
4. Tenuto conto del fatto che la domanda avanzata dal ricorrente è stata accolta con decorrenza dall'emissione del provvedimento conclusivo del giudizio, mentre per il pregresso è stato confermato l'assegno di mantenimento statuito in sede presidenziale, sussistono ragioni per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3420/2019 R.G., alla quale
è stata riunita la n. 4151/2019 R.G., premesso il contenuto della sentenza non definitiva n. 729/2021 del 14.04.2021, depositata il
20.04.2021, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti: revoca l'obbligo posto in capo a di corrispondere a l'assegno di Parte_1 Controparte_1
mantenimento per il figlio maggiorenne con decorrenza dalla data di emissione della presente sentenza, fermo per il pregresso quanto statuito nell'ordinanza presidenziale;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 28.6.2024, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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