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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 2544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2544 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Vittoria DI SARIO Presidente Dott. Guido ROSA Consigliere Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliera est.
All'esito dell'udienza del 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2126 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. Damaso Pattumelli e dall'avv. Daniele Di Bella e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via Flaminia n. 334 Appellante
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Sebastiano Cubeddu e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 296/2024 del Tribunale di Velletri pubblicata in data 19/02/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 10/07/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver presentato domanda all' in data Parte_1 CP_1
16/02/2022 allo scopo di ottenere tutti i benefici previsti dalla legge in relazione 1 alle patologie da cui è affetta, di aver ottenuto, tra l'altro, il riconoscimento in data 28/02/2022 di un grado di invalidità pari al 67%, e di essere portatrice di un danno funzionale di entità tale da legittimare il riconoscimento del diritto di cui all'art. 80, co. 3 della legge n. 388 del 2000, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 80, co. 3 della legge n. 388 del 2000, il diritto di alla contribuzione figurativa, in Parte_1 misura di legge e a decorrere dalla data che sarà accertata in sede di giudizio e, per l'effetto, CONDANNARE l a riconoscere il beneficio di due mesi di contribuzione CP_1 figurativa per ogni anno di servizio svolto ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva fino al limite di cinque anni di contribuzione figurativa, come per legge”.
1.1. Nella resistenza dell il Tribunale di Velletri ha così statuito: “accerta il CP_1 diritto della ricorrente alla contribuzione figurativa di cui alla legge n. 388/2000 art. 80, n. 3 a decorrere dalla domanda amministrativa e per l'effetto condanna l CP_1 all'integrazione di due mesi di contributi figurativi per ogni anno di servizio effettivamente svolto a decorrer da tale data;
pone definitivamente a carico dell CP_1 le spese di CTU liquidate con separato decreto;
compensa integralmente le spese di lite”.
1.2. Il primo giudice ha condiviso le conclusioni del nominato c.t.u., secondo cui la ricorrente doveva “essere considerata attualmente invalida nella misura del 77%, con conseguente diritto a fruire dei benefici contributivi previsti dall'articolo 80 della legge n. 388/2000, a decorrere dalla domanda amministrativa” ed ha, pertanto, accolto il ricorso.
1.3. Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, il primo giudice, in motivazione, ha affermato: “Le spese di lite seguono la soccombenza”, mentre, nel dispositivo, come sopra riportato, ha disposto la compensazione integrale delle spese del grado fra le parti.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando, con un unico ed articolato motivo, la nullità della gravata sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite fra le parti, per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, e chiedendo la condanna dell' alle spese di lite del primo grado, quantificate nella complessiva somma di CP_1
€ 4.636,50. 2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. Preliminarmente si osserva che sono coperte da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, le statuizioni di merito di accertamento del diritto di Parte_1
alla contribuzione figurativa di cui all'art. 80, comma 3, legge n. 388/2000
[...]
e di condanna dell' all'integrazione di due mesi di contributi figurativi per ogni CP_1 anno di servizio effettivamente svolto a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
3.1. Nel merito, l'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. Come sopra riportato, il giudice di prime cure, dopo aver riportato in sentenza le conclusioni del nominato c.t.u. ed aver espresso un giudizio di condivisione di tali conclusioni (“si osserva che il Ctu incaricato dal Giudice, Dott. , previo Per_1
2 attento esame della documentazione medica prodotta e visita di parte ricorrente, ha concluso, in modo immune da vizi logici o scientifici e pienamente condiviso da questo Giudice nelle conclusioni in quanto perfettamente basato sul quadro clinico di parte ricorrente, nel senso che la ricorrente deve essere considerata attualmente invalida nella misura del 77%, con conseguente diritto a fruire dei benefici contributivi previsti dall'articolo 80 della legge n. 388/2000, a decorrere dalla domanda amministrativa”) ha affermato che le spese di lite del grado “seguono la soccombenza”.
4.1. Tuttavia, tale statuizione non ha trovato conferma nel dispositivo della sentenza contestuale, laddove si legge “compensa integralmente le spese di lite”.
4.2. Sussiste, pertanto, un evidente contrasto tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza, che non può essere eliminato con il rimedio della correzione dell'errore materiale: difatti, il contrasto fra la statuizione contenuta nella motivazione della gravata sentenza ed il dispositivo non appare sanabile in alcun modo, non essendo ravvisabile una seppur minima coerenza tra motivazione e dispositivo, che divergono completamente nel loro contenuto.
4.3. A ciò si aggiunga che, mentre la statuizione contenuta nella motivazione della sentenza, ossia l'implicita condanna dell' alle spese in ragione della totale CP_1 soccombenza dell' nel giudizio, trova una sua ragion d'essere nel contenuto CP_1 della decisione di merito, che inequivocabilmente la sostiene, la compensazione delle spese di lite di cui al dispositivo appare del tutto immotivata e non sorretta da alcuna logica (prima ancora che giuridica) argomentazione.
4.4. La distinta ed autonoma statuizione delle spese di lite di cui alla gravata sentenza va, pertanto, in parte qua riformata, con condanna dell' totalmente CP_1 soccombente al pagamento delle stesse.
5. Ricondotto il valore della controversia nella fascia “valore indeterminabile complessità bassa”, il compenso per l'attività defensionale deve determinarsi tenendo conto dei valori tariffari minimi di cui alla Tabella n. 4 di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018, e, successivamente, dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23/10/2022, che, per le cause di previdenza, prevede i compensi minimi come segue: € 850,50 per studio, € 602,00 per introduttiva, € 1.346,50 per istruttoria ed € 1.837,50 per decisionale.
5.1. Ritiene, difatti, la Corte che il valore medio debba essere ridotto del 50%, tenuto conto della semplicità della controversia e della tendenziale serialità della stessa.
5.2. Pertanto, la sentenza di primo grado, in accoglimento dell'appello, va parzialmente riformata, disponendo, in luogo della compensazione delle spese di lite, la condanna dell' al pagamento in favore dell'originaria ricorrente della CP_1 somma di € 4.636,50 (850,50 + 602,00 + 1.346,50 + 1.837,50) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15 %.
6. La regolamentazione delle spese di lite del grado di appello, liquidate con il dispositivo, va necessariamente disposta con riguardo all'esito complessivo della lite e segue la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019).
P.Q.M.
3
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in € 4.636,50, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dell'originaria ricorrente dichiaratisi antistatari. Condanna l' al pagamento delle spese del grado, che si liquidano in € 962,00, CP_1 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori della parte appellante dichiaratisi antistatari.
Roma, 10/07/2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott.ssa Vittoria Di Sario
4
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Vittoria DI SARIO Presidente Dott. Guido ROSA Consigliere Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliera est.
All'esito dell'udienza del 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2126 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. Damaso Pattumelli e dall'avv. Daniele Di Bella e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via Flaminia n. 334 Appellante
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Sebastiano Cubeddu e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 296/2024 del Tribunale di Velletri pubblicata in data 19/02/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 10/07/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver presentato domanda all' in data Parte_1 CP_1
16/02/2022 allo scopo di ottenere tutti i benefici previsti dalla legge in relazione 1 alle patologie da cui è affetta, di aver ottenuto, tra l'altro, il riconoscimento in data 28/02/2022 di un grado di invalidità pari al 67%, e di essere portatrice di un danno funzionale di entità tale da legittimare il riconoscimento del diritto di cui all'art. 80, co. 3 della legge n. 388 del 2000, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 80, co. 3 della legge n. 388 del 2000, il diritto di alla contribuzione figurativa, in Parte_1 misura di legge e a decorrere dalla data che sarà accertata in sede di giudizio e, per l'effetto, CONDANNARE l a riconoscere il beneficio di due mesi di contribuzione CP_1 figurativa per ogni anno di servizio svolto ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva fino al limite di cinque anni di contribuzione figurativa, come per legge”.
1.1. Nella resistenza dell il Tribunale di Velletri ha così statuito: “accerta il CP_1 diritto della ricorrente alla contribuzione figurativa di cui alla legge n. 388/2000 art. 80, n. 3 a decorrere dalla domanda amministrativa e per l'effetto condanna l CP_1 all'integrazione di due mesi di contributi figurativi per ogni anno di servizio effettivamente svolto a decorrer da tale data;
pone definitivamente a carico dell CP_1 le spese di CTU liquidate con separato decreto;
compensa integralmente le spese di lite”.
1.2. Il primo giudice ha condiviso le conclusioni del nominato c.t.u., secondo cui la ricorrente doveva “essere considerata attualmente invalida nella misura del 77%, con conseguente diritto a fruire dei benefici contributivi previsti dall'articolo 80 della legge n. 388/2000, a decorrere dalla domanda amministrativa” ed ha, pertanto, accolto il ricorso.
1.3. Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, il primo giudice, in motivazione, ha affermato: “Le spese di lite seguono la soccombenza”, mentre, nel dispositivo, come sopra riportato, ha disposto la compensazione integrale delle spese del grado fra le parti.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando, con un unico ed articolato motivo, la nullità della gravata sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite fra le parti, per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, e chiedendo la condanna dell' alle spese di lite del primo grado, quantificate nella complessiva somma di CP_1
€ 4.636,50. 2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. Preliminarmente si osserva che sono coperte da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, le statuizioni di merito di accertamento del diritto di Parte_1
alla contribuzione figurativa di cui all'art. 80, comma 3, legge n. 388/2000
[...]
e di condanna dell' all'integrazione di due mesi di contributi figurativi per ogni CP_1 anno di servizio effettivamente svolto a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
3.1. Nel merito, l'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. Come sopra riportato, il giudice di prime cure, dopo aver riportato in sentenza le conclusioni del nominato c.t.u. ed aver espresso un giudizio di condivisione di tali conclusioni (“si osserva che il Ctu incaricato dal Giudice, Dott. , previo Per_1
2 attento esame della documentazione medica prodotta e visita di parte ricorrente, ha concluso, in modo immune da vizi logici o scientifici e pienamente condiviso da questo Giudice nelle conclusioni in quanto perfettamente basato sul quadro clinico di parte ricorrente, nel senso che la ricorrente deve essere considerata attualmente invalida nella misura del 77%, con conseguente diritto a fruire dei benefici contributivi previsti dall'articolo 80 della legge n. 388/2000, a decorrere dalla domanda amministrativa”) ha affermato che le spese di lite del grado “seguono la soccombenza”.
4.1. Tuttavia, tale statuizione non ha trovato conferma nel dispositivo della sentenza contestuale, laddove si legge “compensa integralmente le spese di lite”.
4.2. Sussiste, pertanto, un evidente contrasto tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza, che non può essere eliminato con il rimedio della correzione dell'errore materiale: difatti, il contrasto fra la statuizione contenuta nella motivazione della gravata sentenza ed il dispositivo non appare sanabile in alcun modo, non essendo ravvisabile una seppur minima coerenza tra motivazione e dispositivo, che divergono completamente nel loro contenuto.
4.3. A ciò si aggiunga che, mentre la statuizione contenuta nella motivazione della sentenza, ossia l'implicita condanna dell' alle spese in ragione della totale CP_1 soccombenza dell' nel giudizio, trova una sua ragion d'essere nel contenuto CP_1 della decisione di merito, che inequivocabilmente la sostiene, la compensazione delle spese di lite di cui al dispositivo appare del tutto immotivata e non sorretta da alcuna logica (prima ancora che giuridica) argomentazione.
4.4. La distinta ed autonoma statuizione delle spese di lite di cui alla gravata sentenza va, pertanto, in parte qua riformata, con condanna dell' totalmente CP_1 soccombente al pagamento delle stesse.
5. Ricondotto il valore della controversia nella fascia “valore indeterminabile complessità bassa”, il compenso per l'attività defensionale deve determinarsi tenendo conto dei valori tariffari minimi di cui alla Tabella n. 4 di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018, e, successivamente, dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23/10/2022, che, per le cause di previdenza, prevede i compensi minimi come segue: € 850,50 per studio, € 602,00 per introduttiva, € 1.346,50 per istruttoria ed € 1.837,50 per decisionale.
5.1. Ritiene, difatti, la Corte che il valore medio debba essere ridotto del 50%, tenuto conto della semplicità della controversia e della tendenziale serialità della stessa.
5.2. Pertanto, la sentenza di primo grado, in accoglimento dell'appello, va parzialmente riformata, disponendo, in luogo della compensazione delle spese di lite, la condanna dell' al pagamento in favore dell'originaria ricorrente della CP_1 somma di € 4.636,50 (850,50 + 602,00 + 1.346,50 + 1.837,50) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15 %.
6. La regolamentazione delle spese di lite del grado di appello, liquidate con il dispositivo, va necessariamente disposta con riguardo all'esito complessivo della lite e segue la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019).
P.Q.M.
3
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in € 4.636,50, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dell'originaria ricorrente dichiaratisi antistatari. Condanna l' al pagamento delle spese del grado, che si liquidano in € 962,00, CP_1 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori della parte appellante dichiaratisi antistatari.
Roma, 10/07/2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott.ssa Vittoria Di Sario
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