Articolo 11 della Legge 28 giugno 1956, n. 594
Articolo 10Articolo 12
Versione
6 luglio 1956
Art. 11.
Le disposizioni del precedente articolo non si applicano alle forniture ed alle lavorazioni effettuate dopo l'8 settembre 1943 per le autorita' tedesche ed alle provviste belliche fatte al sedicente governo della Repubblica sociale italiana, tranne che dette forniture, lavorazioni o provviste siano state ottenute con impiego di violenza o minaccia. Gli interessati dovranno all'uopo produrre, con gli elementi tecnici o finanziari a l'uopo produrre, con gli elementi tecnici o finanziari a propria disposizione, le opportune attestazioni da parte delle autorita' competenti ed ogni altro possibile documento probatorio.
Le stesse disposizioni non si applicano per le merci che risultano vendute a prezzi superiori a quelli stabiliti dall'autorita' e che abbiano avuto, da parte del concessionario del reintegro, una destinazione diversa da quella prescritta.
Entrata in vigore il 6 luglio 1956