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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 20/05/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. Vito Colucci Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 65/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2795/2022
emessa dal Tribunale di Salerno il 2/8/2022 e depositata il 3/8/2022
TRA
- - - - Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi dall'avv. Mario Manzo e dall'avv. Rosita Magazzeno, Parte_6
elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori in Battipaglia via Trieste 2 -
Appellanti
E
nella qualità di mandataria di rappresentata e difesa CP_1 Controparte_2
dall'avv. Fabio Tavarelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Grosseto
via Cesare Battisti n. 85 - Appellata
Ragioni in fatto e in diritto 1. Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 3/8/2022 – resa nell'ambito del procedimento promosso dalla società nonché da , , , Parte_6 Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nei confronti della Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Parte_4 Parte_5
Cilentani, procedimento in cui è intervenuta, ex art. 111 c.p.c., la società in qualità di CP_1
mandataria della società cessionaria del credito sub iudice in forza del Controparte_2
contratto di cessione in blocco stipulato il 2/12/2019 dalla Banca di Credito Cooperativo dei Comuni
Cilentani e dalla società – ha così provveduto: “ a) dichiara inammissibile la Controparte_2
domanda di merito proposta ex art. 616 c.p.c.; b) dichiara infondata la domanda di nullità e/o
inefficacia del titolo esecutivo ex art. 38 T.U.B. e del pignoramento immobiliare notificato in data 27
– 28/6/2012 e per l'effetto rigetta la richiesta di risarcimento danni;
c) compensa le spese di lite”.
1.1. Avverso predetta sentenza , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e la società hanno proposto appello con atto di citazione notificato il Parte_5 Parte_6
18/1/2023, citando in giudizio esclusivamente la società quale mandataria della società CP_1
Contr
Controparte_2
Gli appellanti hanno criticato la ratio decidendi posta a sostengo della sentenza impugnata ed hanno concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali da attribuirsi ai difensori antistatari.
1.2. La società mandataria della società costituitasi in giudizio, CP_1 CP_2 CP_2
in via preliminare ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Banca di Credito
Cooperativo dei Comuni Cilentani, parte del giudizio di primo grado;
nel merito ha resistito ed ha concluso per il rigetto dell'impugnazione con vittoria delle spese processuali.
1.3. La Corte con ordinanza del 4/7/2024 ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ex art. 331
c.p.c., nei confronti della Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani, litisconsorte necessario;
indi con ordinanza del 13/2/2025 ha assegnato la causa in decisione senza termini.
2. L'appello è inammissibile. Il Collegio osserva che nel caso di specie assume rilevanza il principio di diritto in forza del quale “
il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire
volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente
l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se
le altre parti vi consentano;
ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il
successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la
sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata,
anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 c.p.c.,
dovendosi, in difetto, rilevare, anche d'ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del
contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio” ( cfr.
Cass. n. 15905/2018; cfr. anche Cass. n. 1535/2010; Cass. n. 18483/2006).
Gli appellanti – come già evidenziato - hanno evocato nel presente giudizio soltanto la società
quale mandataria della società cessionaria del credito sub iudice, ossia la CP_1 [...]
la Corte, pertanto, in applicazione del suindicato principio di diritto, con ordinanza CP_2
depositata il 5/7/2024, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Banca di
Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani.
Tuttavia - come emerge dalla disamina del fascicolo d'ufficio e come, peraltro, riconosciuto da entrambe le parti processuali (cfr. note depositate ex art. 127 ter c.p.c. dagli appellanti il 21/1/2025
e dall'appellata il 16/1/2025) – a tale ordinanza non ha fatto seguito l'integrazione del contraddittorio nei confronti del suindicato istituto di credito sicchè si impone la declaratoria di inammissibilità
dell'appello ex art. 331 comma 2 c.p.c..
3. Le spese processuali del presente grado di giudizio vanno dichiarate interamente compensate tra le parti sulla base delle seguenti considerazioni: a) l'onere di integrazione del contraddittorio grava su tutte le parti processuali come si evince dall'art. 331 comma 2 c.p.c. il quale così dispone: “
l'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel
termine fissato” (cfr. sul punto Cass. n. 15675/2005); b) gli appellanti hanno aderito all'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall' appellata (cfr. le già citate note depositate ex art. 127 ter
c.p.c.).
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 ( comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , , nonché Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
dalla società nei confronti di nella qualità di mandataria di Parte_6 CP_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2795/2022 depositata il 3/8/2022, così CP_2
provvede:
1. dichiara l' inammissibilità dell'appello;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Salerno, 20/2/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice dr. Vito Colucci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. Vito Colucci Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 65/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2795/2022
emessa dal Tribunale di Salerno il 2/8/2022 e depositata il 3/8/2022
TRA
- - - - Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi dall'avv. Mario Manzo e dall'avv. Rosita Magazzeno, Parte_6
elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori in Battipaglia via Trieste 2 -
Appellanti
E
nella qualità di mandataria di rappresentata e difesa CP_1 Controparte_2
dall'avv. Fabio Tavarelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Grosseto
via Cesare Battisti n. 85 - Appellata
Ragioni in fatto e in diritto 1. Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 3/8/2022 – resa nell'ambito del procedimento promosso dalla società nonché da , , , Parte_6 Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nei confronti della Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Parte_4 Parte_5
Cilentani, procedimento in cui è intervenuta, ex art. 111 c.p.c., la società in qualità di CP_1
mandataria della società cessionaria del credito sub iudice in forza del Controparte_2
contratto di cessione in blocco stipulato il 2/12/2019 dalla Banca di Credito Cooperativo dei Comuni
Cilentani e dalla società – ha così provveduto: “ a) dichiara inammissibile la Controparte_2
domanda di merito proposta ex art. 616 c.p.c.; b) dichiara infondata la domanda di nullità e/o
inefficacia del titolo esecutivo ex art. 38 T.U.B. e del pignoramento immobiliare notificato in data 27
– 28/6/2012 e per l'effetto rigetta la richiesta di risarcimento danni;
c) compensa le spese di lite”.
1.1. Avverso predetta sentenza , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e la società hanno proposto appello con atto di citazione notificato il Parte_5 Parte_6
18/1/2023, citando in giudizio esclusivamente la società quale mandataria della società CP_1
Contr
Controparte_2
Gli appellanti hanno criticato la ratio decidendi posta a sostengo della sentenza impugnata ed hanno concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali da attribuirsi ai difensori antistatari.
1.2. La società mandataria della società costituitasi in giudizio, CP_1 CP_2 CP_2
in via preliminare ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Banca di Credito
Cooperativo dei Comuni Cilentani, parte del giudizio di primo grado;
nel merito ha resistito ed ha concluso per il rigetto dell'impugnazione con vittoria delle spese processuali.
1.3. La Corte con ordinanza del 4/7/2024 ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ex art. 331
c.p.c., nei confronti della Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani, litisconsorte necessario;
indi con ordinanza del 13/2/2025 ha assegnato la causa in decisione senza termini.
2. L'appello è inammissibile. Il Collegio osserva che nel caso di specie assume rilevanza il principio di diritto in forza del quale “
il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire
volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente
l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se
le altre parti vi consentano;
ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il
successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la
sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata,
anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 c.p.c.,
dovendosi, in difetto, rilevare, anche d'ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del
contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio” ( cfr.
Cass. n. 15905/2018; cfr. anche Cass. n. 1535/2010; Cass. n. 18483/2006).
Gli appellanti – come già evidenziato - hanno evocato nel presente giudizio soltanto la società
quale mandataria della società cessionaria del credito sub iudice, ossia la CP_1 [...]
la Corte, pertanto, in applicazione del suindicato principio di diritto, con ordinanza CP_2
depositata il 5/7/2024, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Banca di
Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani.
Tuttavia - come emerge dalla disamina del fascicolo d'ufficio e come, peraltro, riconosciuto da entrambe le parti processuali (cfr. note depositate ex art. 127 ter c.p.c. dagli appellanti il 21/1/2025
e dall'appellata il 16/1/2025) – a tale ordinanza non ha fatto seguito l'integrazione del contraddittorio nei confronti del suindicato istituto di credito sicchè si impone la declaratoria di inammissibilità
dell'appello ex art. 331 comma 2 c.p.c..
3. Le spese processuali del presente grado di giudizio vanno dichiarate interamente compensate tra le parti sulla base delle seguenti considerazioni: a) l'onere di integrazione del contraddittorio grava su tutte le parti processuali come si evince dall'art. 331 comma 2 c.p.c. il quale così dispone: “
l'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel
termine fissato” (cfr. sul punto Cass. n. 15675/2005); b) gli appellanti hanno aderito all'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall' appellata (cfr. le già citate note depositate ex art. 127 ter
c.p.c.).
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 ( comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , , nonché Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
dalla società nei confronti di nella qualità di mandataria di Parte_6 CP_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2795/2022 depositata il 3/8/2022, così CP_2
provvede:
1. dichiara l' inammissibilità dell'appello;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Salerno, 20/2/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice dr. Vito Colucci