Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 275/2024 RGA avverso la sentenza n. 107/2024 R.S. del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata nella causa n. 1/2024 R.G. il 9.4.2024, notificata in data
11.4.2024; avente ad oggetto: esenzione da lavoro notturno;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 22/05/2025; promossa da:
C.F. e P. IVA n. ), in persona dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Nicola Nero, Institore giusta procura per atto Notaio Dott. del Persona_1
8.5.2023, rep. n. 45068, racc. n. 27181, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dal Prof. Avv. Paolo Tosi e dagli Avv.ti Maria Giovanna Conti e
Alessandro Novarini ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del Prof. Avv.
Paolo Tosi sito in Milano (MI), via Paleocapa n. 6; appellante;
contro
C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 nel pregresso grado di giudizio dall'Avv. Guido Salzano, presso il cui studio in Ravenna alla via Pellegrino Matteucci n. 9 è elettivamente domiciliato;
pag. 1 di 11
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa è così sintetizzata nella gravata sentenza:
“(…) Con ricorso domandava: “Voglia il Tribunale di Controparte_1
Ravenna accertare che il sig. non è obbligato a prestare il Controparte_1 lavoro notturno in quanto avente a carico la moglie portatrice di handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e, conseguentemente, condannare Parte_1 ad adibire il Ricorrente unicamente a turni mattutini e pomeridiani. Con
[...] vittoria di spese di lite e risarcimento del danno nella misura che il Tribunale riterrà equa e di giustizia”. resisteva al ricorso. La Parte_1 causa era immediatamente trattenuta in decisione non risultando necessari accertamenti istruttori.
Il ricorrente è sposato con soggetto in condizione di disabilità, non grave. Egli richiede l'esenzione dal lavoro notturno, ex art. 11, D.Lgs. n. 66/2003. (…)”.
Il Tribunale di Ravenna ha definito la vertenza con la sentenza n. 107/2024 R.S., così statuendo: “(…) 1) accerta il diritto del ricorrente a non svolgere lavoro notturno, condannando la datrice di lavoro a non adibire il ricorrente a turni notturni;
2) condanna la resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali”.
Il Giudice a quo, in estrema sintesi, così riepilogata la vicenda sottoposta al suo giudizio, ha ritenuto la fondatezza delle pretese dell'allora ricorrente sulla scorta di Cass. n. 12649/2023, richiamata in parte motiva.
Con ricorso depositato telematicamente in data 10/05/2024, Parte_1 ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa
Corte voglia: “(…) accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata, con ogni conseguente provvedimento, e/o nel merito, in riforma della sentenza n.
107/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, comunicata il 9.4.2024,
Giudice dott. Bernardi, respingere tutte le domande formulate dal sig. CP_1
pag. 2 di 11 nel ricorso di primo grado, con salvezza di spese del doppio grado di giudizio e rifusione del contributo unificato. (…)”, reiterando in via istruttoria le istanze già formulate in prime cure.
La società odierna appellante nello spiegato atto di gravame ha censurato la sentenza gravata sulla scorta di due motivi di impugnazione, rubricati rispettivamente ed eloquentemente: “A. CARENZA DI MOTIVAZIONE” e “B. NEL MERITO: INFONDATEZZA DELLA DOMANDA.”
Il sig. ritualmente costituitosi in giudizio, ha analiticamente Controparte_1 contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame ed ha chiesto che questa
Corte voglia: “(…) rigettare il ricorso e confermare integralmente l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta in atti dalle parti in causa.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, si osserva, innanzitutto, che la circostanza dedotta in data odierna dalla difesa dell'odierno appellato (secondo cui
“in tempi anteriori alla propria costituzione consta esser stato accertato maggiore grado d'invalidità della coniuge del proprio assistito in sede di ATP (R.G. 376/2023 Tribunale Ravenna”) risulta tardivamente allegata (dovendo esser trasposta nella memoria di costituzione di questo grado, primo momento utile), generica (non risultando specificato il nuovo grado d'invalidità accertato), indimostrata e, comunque, inconferente ai fini della decisione per le ragioni risultanti da quanto appresso esposto, risultando quindi superfluo ogni approfondimento istruttorio sul punto.
Ciò posto, quanto al merito della vertenza, si rileva che, ad avviso di questa Corte,
l'appello proposto da non risulta meritevole di accoglimento Parte_1 per le ragioni appresso indicate.
Al riguardo si osserva che l'odierna società appellante, con il primo motivo di impugnazione, ha eccepito innanzitutto la carenza di motivazione della sentenza di prime cure, sostenendo la mancanza di “ogni sia pur minimo elemento utile a rendere conto dell'iter logico-argomentativo”. A sostegno di tale tesi, l'allora società resistente ha citato una sentenza della Corte di Cassazione -la n. 2122 del
24 gennaio 2023- la quale esprime sì il principio per cui il Giudice è tenuto a fornire una motivazione che non sia totalmente apparente, ma che non pare applicabile al pag. 3 di 11 caso di specie oggi in esame.
L'impugnata sentenza, infatti, nel rispetto dei princìpi di chiarezza e sinteticità, in modo netto e preciso, ha delineato i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche a fondamento della decisione, facendo riferimento al recentissimo precedente conforme costituito da Cass. 21 marzo 2023, n. 12649, così come consentito dall'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Non può quindi ragionevolmente sostenersi che la motivazione fornita dal
Tribunale di Ravenna non consenta alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio. Il Giudice ha infatti: 1) dato atto che non erano necessari accertamenti istruttori, evidentemente ritenendo documentalmente provati i fatti narrati dal sig. 2) specificato quale fosse la domanda, ponendo così in CP_1 risalto l'oggetto del contenzioso;
3) evidenziato le circostanze rilevanti ai fini della decisione, ossia la convivenza e la condizione di disabilità non grave;
4) menzionato la norma rilevante per la soluzione della controversia (art. 11 d.lgs.
66/2003); 5) operato un richiamo al precedente conforme del Giudice di legittimità, da cui è stato estrapolato il principio a fondamento della decisione, secondo cui l'esonero dal lavoro notturno è svincolato dalla gravità dell'handicap.
La Suprema Corte di Cassazione ha statuito a più riprese che: “in tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione 'per relationem' ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato”
(ex multis: Cass. 3 luglio 2018, Sez. VI, n. 17403 (rv. 649381-01).
A tanto consegue che l'eccezione di carenza di motivazione e, quindi, di nullità della sentenza impugnata va disattesa in quanto infondata.
Quanto al secondo motivo di gravame, premesso che risulta essere incontestato oltre che documentalmente provato che l'allora ricorrente è sposato con soggetto in condizione di disabilità, non grave, con la quale convive (con conseguente irrilevanza delle richieste istruttorie reiterate in questa sede dalla società appellante, da intendersi respinte), lo stesso, ad avviso della Corte. si riduce ad un'interpretazione delle norme di legge applicabili alla fattispecie per cui è causa diversa da quella fornita dalla più recente giurisprudenza della Corte di pag. 4 di 11 Cassazione, secondo cui l'esenzione dall'obbligo di prestare lavoro notturno - dettata dall'art. 11 comma 2 del d. lgs n. 66/2003- è svincolata dalla gravità dell'handicap. Ciò posto, si osserva che l'esegesi interpretativa proposta in causa dall'odierno appellato, già prima del recente intervento della Suprema Corte di Cassazione menzionato da Giudice a quo, era stata accolta in vari precedenti di merito.
Ed invero, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2216 del 18 settembre 2016, ha avuto modo di chiarire che: “La citata disposizione normativa [n.d.r.: l'art. 53 del d. lgs. 151 del 2001, rubricato Lavoro notturno] non prevede, infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, che lo stato di handicap debba rivestire le condizioni di gravità di cui all'art. 3, 4 comma 3, della legge n. 104 del 1992, requisito che quindi non può essere preteso dal datore di lavoro” (doc. 15 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Nei medesimi termini, più recentemente, il TAR Campania, con sentenza 1 febbraio 2019 n. 540 ha stabilito che “... l'interpretazione fornita dall'amministrazione intimata nel richiedere che l'handicap del disabile presenti connotazione di gravità finisce con attribuire una valenza additiva alla normativa in esame introducendo surrettiziamente un requisito non richiesto peraltro in una materia, come quella della tutela dei diritti dei disabili coperta da garanzie costituzionali, che non tollera elisioni nell'ambito della tutela garantita dal legislatore se non nell'ambito di quanto esplicitamente tipizzato” (doc. 16 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Ancora, il TAR Marche, Sez. Prima, con sentenza n. 199 del 9 aprile 2019, nel richiamare i suddetti provvedimenti, ha inteso aderire all'orientamento da essi espresso, giudicandolo più aderente al dato letterale della norma e coerente con il principio “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” (doc. 17 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Svolta questa doverosa premessa, si osserva che i dubbi interpretativi sollevati dall'odierna società appellante nello spiegato atto di gravame, trovano già una compiuta e soddisfacente risposta in Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 maggio
2023, n. 12649, emessa in relazione ad un caso concreto sostanzialmente sovrapponibile a quello qui in esame.
Nella parte motiva di tale autorevole pronuncia, infatti, si ha modo di leggere: “ pag. 5 di 11 (…) 1. il primo motivo di ricorso denuncia: "violazione e/o falsa applicazione della L. n. 151 del 2001, art. 53 e D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 11 anche in relazione alla L. n. 104 del 1992, artt. 3 e 33 (Art. 360 c.p.c., n. 3)"; si sostiene che sia corretta l'interpretazione secondo cui, "pur nella (apparente) mancata specificazione della L. n. 151 del 2001, art. 53 (...) l'accertamento dello stato di gravità dell'handicap è necessario per il riconoscimento (altresì) dell'esenzione dal lavoro notturno", adducendo che "solo in caso di accertato stato di gravità dell'handicap può ritenersi provata e necessaria un'assistenza sistematica ed adeguata, effettiva appunto, alla persona del disabile tale da giustificare la compressione di contrapposti obblighi lavorativi"; col secondo motivo si lamenta: "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Art. 360 c.p.c., n. 5)"; si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che il B. non avrebbe mai offerto la prova dell'assistenza (sistematica e adeguata) effettivamente garantita alla persona bisognosa perché "a carico", tale da determinare una maggiore difficoltà nella vita lavorativa, non essendo sufficiente la "sola circostanza della convivenza, di per sé sterile a tal fine, se non commisurata al grado di impegno (assistenza) che la condizione (gravità) di handicap può comportare";
2. il Collegio giudica il primo motivo di ricorso infondato;
2.1. nell'ambito delle limitazioni al lavoro notturno previste per particolari esigenze familiari e assistenziali, il D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 11, comma 2, lett. c), prevede che non sono obbligati a prestare lavoro notturno: "la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni" (la medesima disposizione è presente nel D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 53, comma 3, in quanto già contenuta nella L. n. 903 del 1977, art. 5, comma 2, lett. c)); si tratta di un esonero dall'obbligo di prestare lavoro notturno (cfr. Cass. n. 10203 del 2020) rimesso alla volontà del lavoratore che si trovi nelle condizioni elencate dalla legge, il quale può far valere il suo dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione, con precetto assistito anche da sanzione penale (cfr. D.Lgs. n. 66 del
2003, art. 18 bis, comma 1);
pag. 6 di 11 secondo la L. n. 104 del 1992, art. 3: "1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici";
2.2. dal disposto testuale della prima disposizione richiamata emerge che, per fruire dell'esonero dall'obbligo di prestare lavoro notturno, occorre che si sia in presenza di "un soggetto disabile ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni"; dalla seconda disposizione, poi, si evince chiaramente che, ai sensi della L. n. 104 del 1992, è in condizione di disabilità già chi presenta le menomazioni descritte dall'art. 3, comma 1 di detta legge, risultando "la connotazione di gravità" di cui al comma 3 un carattere ulteriore ed aggiuntivo;
2.3. essendo sufficiente, sulla base del solo dato testuale, la condizione di disabilità al fine di fruire del beneficio in parola, la necessità che, invece, il disabile sia stato riconosciuto come in situazione di gravità non può trarre decisivo argomento dalla circostanza che la disposizione preveda che il disabile sia "a carico" del lavoratore o della lavoratrice;
l'essere "a carico" nulla di dirimente lascia inferire sul grado di invalidità di cui debba essere affetto la persona con handicap, più o meno grave, ma indica una relazione di assistenza che deve evidentemente sussistere tra lavoratore e disabile;
infatti, non può certo negarsi che si possa avere cura e fare carico di una persona che presenti una minorazione che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, anche quando la stessa non renda necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella pag. 7 di 11 di relazione;
2.4. a conferma dell'esegesi qui condivisa soccorre il tradizionale canone ermeneutico secondo cui: "Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit" (Cass. n. 1867 del
1982; Cass. n. 1248 del 1984; Cass. n. 5085 del 1991; Cass. n. 20898 del 2007); infatti, laddove il legislatore ha inteso subordinare la concessione di un beneficio alla circostanza che sussistesse una situazione di handicap con connotato di gravità, lo ha esplicitamente richiesto, come nel caso dei permessi giornalieri e mensili ovvero dei limiti al trasferimento (cfr. L. n. 104 del 1992, art. 33)
2.5. peraltro la giurisprudenza di questa Corte, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata alla tutela del disabile - alla luce dell'art. 3 Cost., comma 2, dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con L. n. 18 del 2009 - ha ritenuto che il trasferimento senza consenso del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, L. n. 104 del 1992, ex art. 33, comma
5, è vietato anche quando la disabilità del familiare non si configuri come grave - anche se la situazione di gravità è testualmente richiesta con il rinvio al comma 3 del medesimo articolo - a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte (Cass.
n. 9201 del 2012; Cass. n. 25379 del 2016; Cass. n. 29009 del 2020); in un caso si è ritenuto del tutto ininfluente, ai fini della valutazione dell'illegittimità del suo trasferimento, che la lavoratrice non godesse dei benefici di cui alla L. n. 104 del
1992, art. 3 considerando, in fatto, che non risultava contestato che la stessa assistesse la madre, presente nel certificato dello stato di famiglia, invalida al
100% (cfr. Cass. n. 22421 del 2015); l'insieme di tali orientamenti di legittimità è espressamente ispirato alla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha evidenziato come la L. n. 104 del 1992 abbia preso in particolare considerazione l'esigenza di favorire la socializzazione del soggetto disabile, predisponendo strumenti rivolti ad agevolare il suo pieno inserimento nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, in attuazione del principio, secondo il quale la socializzazione in tutte le sue modalità esplicative è un fondamentale fattore di sviluppo della personalità ed un idoneo strumento di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica (cfr. Corte Cost. n. 215 del 1987;
pag. 8 di 11 Corte Cost. n. 350 del 2003; ma anche Corte Cost. n. 167 del 1999, n. 226 del
2001 e n. 467 del 2002); è stato altresì sottolineato che una tutela piena dei soggetti deboli richiede, oltre alle necessarie prestazioni sanitarie e di riabilitazione, anche la cura, l'inserimento sociale e, soprattutto, la continuità delle relazioni costitutive della personalità umana (Corte Cost. n. 203 del 2013); questa Corte ha di recente preso atto che i propri precedenti "orientano per una valorizzazione dell'esigenza di tutela del disabile al di là di ogni condizionamento derivante dal mancato accertamento di uno status o da preclusioni collegate all'inesistenza di un provvedimento formale che confermi la ricorrenza della situazione di fatto che conferisce fondamento al diritto del familiare che presta assistenza al disabile" (in termini: Cass. n. 29009 del 2020);
2.6. nel descritto contesto di diritto vivente una interpretazione che, pur nel silenzio della norma e in difetto di inequivoche indicazioni sistematiche, introduca surrettiziamente un requisito aggiuntivo, quale la gravità della situazione di handicap, si tradurrebbe in una indebita interpolazione ermeneutica del testo, tanto più ingiustificata in un ambito, quale quello dei diritti dei disabili, insuscettibile di limitazioni di tutela al di fuori di una chiara presa di posizione del legislatore;
2.7. naturalmente neanche soccorre la tesi qui non accolta di una prassi amministrativa che, oltre ad essere di certo priva di portata normativa, si fonda su circolari assertive prive di adeguato supporto argomentativo;
2.8. alla stregua di tutte le argomentazioni esposte la censura non può trovare accoglimento;
3. il secondo motivo è inammissibile perché in parte ripropone, sotto altra veste,
l'assunto, qui disatteso, secondo cui sarebbe necessaria un'assistenza qualificata dalla gravità dell'handicap ed in parte invoca il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 in una ipotesi preclusa dall'esistenza di una cd. "doppia conforme" ex art. 348 ter c.p.c., u.c., e, comunque, per essere formulato al di fuori dei limiti posti dalle
Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014; (…)>>.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, espressione della più recente giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, alla quale appare doveroso uniformarsi in ragione della funzione nomofilattica della Suprema Corte, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate anche ai seni dell'art. pag. 9 di 11 118 disp. att. c.p.c. a confutazione delle ragioni dell'odierna appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N.
642/2015).
L'odierna società appellante, peraltro, nel proprio atto di gravame, non ha offerto a questo Collegio alcun dirimente spunto di riflessione che possa indurre a rimeditare l'interpretazione accolta nella sentenza gravata, espressione dell'orientamento più recente della Suprema Corte di Cassazione in materia.
In particolare, non rileva in senso contrario Consiglio di Stato, sentenza n. 8798 del 17 ottobre 2022 presa a modello dall'appellante, trattandosi di pronuncia le cui argomentazioni sono “superate” da quelle sopra riportate.
Va peraltro evidenziato che tale pronuncia è stata resa in relazione ad un rapporto di servizio nella Polizia di Stato, il che ha evidentemente richiesto un bilanciamento tra l'interesse pubblico e il diritto del lavoratore: al riguardo lo stesso Consiglio di Stato ha ricordato “come proprio la direttiva europea n.
93/104/CE [n.d.r.: concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro], escluda dal proprio novero, in base all'art. 2 della direttiva n.
89/391/CEE, alcune attività specifiche nel pubblico impiego, quali quelle delle forze armate o di polizia o riconducibili a servizi di protezione civile, in quanto le particolarità ad esse intrinseche vi si oppongono in modo imperativo, ferme restando le esigenze di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, in linea con gli obiettivi della direttiva stessa” (doc. 18 cit., pag. 3, punto 10.1). I Giudici di Palazzo Spada hanno quindi concluso nel senso che “Le esigenze di buon andamento della P.A. quale datore di lavoro, nel caso di specie concretizzantesi nella effettività del presidio del territorio cui gli organi di polizia sono preposti, che può essere garantita esclusivamente mediante un'articolazione oraria estesa a tutto l'arco della giornata, infatti, non può ritenersi sempre soccombente rispetto ad un'accezione di tutela del disabile a così ampio spettro da prescindere dalle sue effettive esigenze di ausilio e supporto.” (doc. 18 cit., pag. 8, punto 22, terzo periodo).(…)”.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., trattandosi peraltro di “doppia conforme”, e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei pag. 10 di 11 parametri ex D.m. n. 55 / 2014 s.m.i., tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ex art. 4, co.1 de
D.m. citato della ripetitività delle difese svolte e dell'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore del lavoratore appellato.
Ricorrono in capo alla società appellante le condizioni per il c.d. raddoppio del
C.U.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- respinge l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;
- condanna la società appellante alla refusione a favore del lavoratore appellato, delle spese del grado che liquida in euro 2.000,00, a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, co.
1- quater, D.P.R. n. 115 / 2002, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 22.05.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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