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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/03/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice, dott.ssa Antonella Paone, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G.A.C. 7581 dell'anno 2024
TRA
P. VA e CF , con sede legale in Roma in via Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar, n.14, in persona del Procuratore p.t., , in qualità di Parte_2
Responsabile Contenzioso , a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Pt_3
Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del Persona_1
22/06/2023,rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'Avv. Giacomo Maddaluna, (C.F.
) presso il cui studio elettivamente domicilia, in S. Maria Capua Vetere, C.F._1
alla via Fosse Ardeatine 73
-APPELLANTE-
E
, nato il [...] a [...] c.f. Controparte_1 C.F._2
-APPELLATO CONTUMACE-
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
-APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
tempestivo appello avverso la sentenza n. 7500/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord, pubblicata in data 10/07/2024, resa all'esito del giudizio R.G. n. 11822/2021 avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. . 02820150012410228000, emessa per il mancato pagamento della Tassa Automobilistica. L'appellante fondava la propria censura sui seguenti motivi: in via preliminare, difetto di giurisdizione del giudice di prime cure per essere la questione di competenza del Giudice
Tributario; nel merito, improcedibilità e inammissibilità della domanda per non essere stata tempestivamente impugnata la cartella esattoriale e, in ogni caso, per la non impugnabilità in via autonoma dell'estratto di ruolo.
Tanto premesso, in accoglimento dei motivi di gravame, l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata con declaratoria del difetto di giurisdizione e in subordine di inammissibilità dell'impugnativa del ruolo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio
All'esito dell'udienza cartolare, con ordinanza del 13.02.2025 il giudice, letta la nota depositata da parte appellante e dichiarata la contumacia degli appellati (regolarmente evocati in giudizio), tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado.
L'art. 2 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, prevede che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Il successivo art. 19, comma 1 lett. d), prevede espressamente fra gli atti impugnabili “il ruolo e la cartella di pagamento”.
Con riferimento alla prescrizione, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, alla luce dei principi espressi da Cass. S.U. n.
7822/2020 secondo cui: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
In linea con tale orientamento, la Cass. Civile SSUU con ordinanza del 29/01/2025 n. 2098 ha ribadito il principio suddetto.
Nel caso di specie, in sede di opposizione l'odierno appellato asseriva di essere venuto a conoscenza dell'esistenza della cartella mediante il rilascio di un estratto di ruolo;
quindi, deduceva un precedente fatto estintivo della pretesa creditoria, ovvero la prescrizione triennale maturata dall'epoca dell'accertamento dell'omesso versamento della Tassa automobilistica sino all'emissione della cartella.
Ne consegue che sussisteva la giurisdizione del giudice tributario.
Va dunque dichiarato, con motivazione che assorbe ogni altra questione, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente Commissione Tributaria Provinciale.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di continui e ravvicinati interventi chiarificatori del Supremo Consesso della Corte di Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite in primo grado e per la declaratoria di irripetibilità delle spese in questa sede, stante la contumacia degli appellati.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 7500/2024 del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli Nord, pubblicata il 10/07/2024, così provvede:
- in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Napoli Nord n. 7500/2024, pubblicata il
10/07/2024, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente
Commissione Tributaria;
- compensa integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio;
- spese irripetibili in relazione al presente grado di giudizio.
Così deciso in Aversa il 13.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Antonella Paone