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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 09/05/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CAMELI MARIA TERESA, Presidente e Relatore
DOVERE SALVATORE, Giudice
FIORENZA GIORGIO, Giudice
in data 09/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13493/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7011500633 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7011500633 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7011500633 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.13493/2023 R.G.R. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TK7011500633/2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate/Direzione provinciale III di Roma, Ufficio Controlli, notificato l'8.5.2023, in relazione alla verifica, per il periodo d'imposta 2017, effettuata a carico della SOCIETA' AGRICOLA
Nominativo_2 S.S. dalla Guardia di Finanza, e riassunta nel Processo Verbale di Constatazione, all'esito della quale l'Agenzia aveva emesso l'avviso di accertamento nei confronti della società, accertando un reddito di impresa non dichiarato per €.370.270,00 ed un uguale valore della produzione lorda ai fini IRAP,
e, atteso che la ricorrente nel 2017 deteneva una quota di partecipazione pari al 25%, le veniva attribuita una quota di maggior reddito da partecipazione e, conseguentemente, maggiori imposte IRPEF e relative addizionali, oltre sanzioni per dichiarazione infedele ed indicazione di un reddito inferiore a quello accertato, per la complessiva somma di €. 84.985,90, chiedendone l'annullamento, con vittoria delle spese di giudizio.
Deduceva a sostegno del ricorso :
1. nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione per mancanza dei requisiti essenziali ex art.42 ultimo co. dpr. n.600/73, presupposti di fatto e ragioni giuridiche, ed in carenza di ogni riferimento agli elementi che avevano portato a concludere che le scritture contabili fossero parzialmente tenute, con omessa valutazione di quelle messe a disposizione dalla parte;
2. annullamento dell'accertamento de quo per inesistenza dell'obbligazione tributaria e del presupposto impositivo ai fini delle imposte sui redditi, per erronea ricostruzione del reddito di impresa, in quanto la
SOCIETA' AGRICOLA Nominativo_2 S.S per l'esercizio in questione, 2017, aveva riportato un risultato negativo con perdite pari ad € -31.417,50, con conseguente inesistenza di ogni maggiore imposta sul reddito in capo alla ricorrente;
3. annullamento dell'accertamento quanto alle sanzioni.
Si costituiva in giudizio L'Agenzia delle Entrate contrastando quanto ex adverso;
avanzava in via preliminare richiesta di riunione ex art.29 dlgs.n.546/92 dei procedimenti relativi ai ricorsi avverso gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della SOCIETA' AGRICOLA Nominativo_2 S.S _ proc. n.13161/2023
Sez.23_ e alla socia Nominativo_1 _proc. n.13492/2023 Sez.3 _; concludeva per il rigetto del ricorso e vittoria di spese di lite.
Rilevava, comunque, che nella motivazione dell'avviso impugnato si dava atto dell'avvenuta istruttoria conclusasi con la notifica del PVC, in data 14.9.2022, che riportava l'esito delle indagini finanziarie effettuate durante la verifica e che il prospetto di situazione economica al 31.12.2017, denominato impropriamente bilancio, non assume dignità di prova ai fini della certezza, effettività, competenza e determinazione dei costi indicati ex art.109 dpr.n.917/1986. Da ultimo riferiva che in fase di mediazione del ricorso/reclamo promosso dalla società avverso l'avviso di accertamento, ai soli fini della deflazione del contenzioso, l'ufficio aveva proposto di rideterminare l'imponibile, detraendo dal maggior reddito di impresa il costo relativo ai compensi certificati dalla ricorrente a titolo di lavoro dipendente, decurtato dalle ritenute operate, ad oggi non versate, proposta che, tuttavia, la società contribuente non aveva accettato. La ricorrente depositava rituale memoria illustrativa in cui ribadiva che la società Società_1 Nominativo_2 nel
2017 aveva riportato un risultato negativo di perdita pari a - €.31.417,50; riproponeva i motivi di doglianza già rappresentati, ma, da ultimo, prospettava una parziale riduzione della pretesa impositiva nei termini prospettati dall'Ufficio in sede di mediazione.
All'odierna udienza rilevato che il procedimento relativo all'avviso di accertamento emesso nei confronti della SOCIETA' AGRICOLA Nominativo_2 S.S _ proc. n.13161/2023 Sez.23_ era già stato definito con sentenza n.14674/2024, dep. il 29.11.2024 dalla Sesta Sezione di questa Corte, il che ne rendeva impossibile la trattazione congiunta, venivano fissati per la trattazione in parallelo l'attuale procedimento n.13492/2023 attivato da Nominativo_1 , ed il proc. n.13493/2023 attivato dall'altra socia Ricorrente_1 , iscritto successivamente, e all'esito della discussione delle parti, i procedimenti erano riservati in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita parziale accoglimento nella misura di cui in parte motiva.
Nella sentenza n.14674/2024 la Sesta sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma nel procedimento avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n.TK 7021500453 Irap 2017 emesso all'esito della verifica presso la società e relativa al periodo di imposta 2017, accertamento cui conseguiva anche il provvedimento qui impugnato, il giudice ha ritenuto l'insussistenza del difetto di motivazione dell'atto stesso, lamentato dalla società, in quanto il carattere totalmente inaffidabile della documentazione contabile reperita presso la società ricorrente dagli agenti della Guardia di Finanza era dimostrato dall'evidente disallineamento delle risultanze emergenti dalla ricostruzione svolta sulla base della documentazione prodotta dal soggetto verificato e le grandezze emerse con riferimento agli atti di accertamento eseguiti presso gli istituti di credito;
infatti, se la documentazione contabile aziendale fosse stata effettivamente completa e puntuale, la successiva verifica presso gli istituti di credito non avrebbe potuto che produrre un risultato coerente con le risultanze documentali interne, invece la Guardia di Finanza si era trovata a ricostruire una situazione in totale difformità da quanto era emerso dalle ricostruzioni svolte sulla base dei documenti interni aziendali.
Appare evidente che anche al caso di specie il medesimo rilievo acquisti valenza trattandosi dei medesimi documenti, peraltro l'atto impugnato richiama per relationem proprio il P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza
a carico della società, e, pertanto conosciuto dai soci trattandosi di impresa agricola in regime di società semplice, e a maggior ragione per la ricorrente rivestendo la carica di amministratrice, società qualificata quale evasore totale, in liquidazione volontaria nell'ambito della procedura pendente presso il Tribunale di
Tivoli, in cui il liquidatore aveva redatto una relazione al fine di rinunciare all'incarico per impossibilità di adempiere per mancata consegna della contabilità e documentazione fiscale.
Nell'avviso impugnato si sottolinea questa carenza di documentazione, infatti si dà atto che la società in questione aveva omesso nel 2017 e nel 2018 l'invio dei modelli Unico ed IRAP e dal 2019 aveva presentato unicamente il 770 e le Certificazioni Uniche, nonostante nel corso degli anni avesse registrato vari contratti con oggetti diversi (locazione fondi rustici e terreni agricoli;
compravendita di azioni;
ecc.); avesse attivato utenze elettriche e telefoniche per la sede operativa;
avesse avuto personale dipendente, anche se era sceso visibilmente nelle recenti annualità; possedesse diversi automezzi e non avesse mai depositato il proprio bilancio presso la Camera di Commercio. La documentazione contabile prodotta dalla parte era risultata lacunosa e disorganica, incompleta per il 2017 e frammentaria per il 2018, e un'analisi del bilancio di verifica aveva permesso di stabilire che lo stesso conteneva dati non rispecchianti la realtà aziendale;
inoltre, erano state effettuate anche indagini bancarie presso vari istituti di credito, e da interrogazioni effettuate sulle banche dati (Spesometro/Integrato e Fatturazione elettronica) rilevava che la società aveva continuato regolarmente la propria attività, emettendo fatture anche negli anni 2018, 2019 e 2020.
Premesso che i motivi di gravame devono avere un dato di concretezza, essendo inammissibili contestazioni generiche, prive di specifiche argomentazioni sugli elementi evidenziati dall'ufficio, sostanzialmente, la parte lamenta che non è stata adeguatamente presa in considerazione la prova opposta costituita dal prospetto di situazione economica, impropriamente definito bilancio, al 31.12.2017, sul punto si osserva che tale documento non acquisisce dignità di prova ex art.109 dpr.n.917/1986 non avendo alcuna ufficialità, né essendo esaustivo circa la totalità delle operazioni economiche effettuate dalla società di persone in oggetto.
In definitiva parte ricorrente non ha fornito adeguata documentazione contabile, preventivamente acquisita, conservata ed esibita a richiesta dell'Ufficio.
E', poi, conseguente all'accertamento nei confronti della società di persone, soprattutto a ristretta compagine sociale, l'effetto riflesso nell'accertamento relativo al socio della medesima società, tuttavia il socio può contestare la sussistenza di tutti i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, come fornire prove che escludano la distribuzione degli utili extracontabili, quali il loro accantonamento o reinvestimento.
Nel caso di specie la ricorrente lamenta soltanto l'erronea ricostruzione del reddito di impresa, ricostruzione che, come sopra visto, risulta immune da censure e soprattutto non passibile di diversa rilettura supportata da documentazione legittima, efficace e rilevante.
Tuttavia nella fase di mediazione del ricorso promosso dalla Società, l'Ufficio, al fine di deflazione del contenzioso, aveva proposto la rideterminazione dell'imponibile detraendo dal maggior reddito di impresa il costo relativo ai compensi certificati dalla ricorrente a titolo di lavoro dipendente, decurtato dalle ritenute operate ad oggi non versate.
Ritiene la Corte di poter accedere a questa soluzione di parziale riduzione della pretesa impositiva nei termini prospettati dall'Ufficio con la richiamata proposta di mediazione, basata su dati certi e rilevati dallo stesso
Ente accertatore, ipotesi avanzata anche dalla medesima ricorrente nelle conclusioni nella memoria del
18.4.2025.
Il parziale accoglimento radica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'atto in epigrafe specificato, riduce la pretesa impositiva nei termini prospettati dall'Ufficio nella proposta di mediazione riferita al reclamo n.
M019341-TK7, notificato e ricevuto il 6.7.2023 avverso l'avviso di accertamento TK7011500633-2023.
Compensazione delle spese di lite.
Roma, 9 maggio 2025
Il Presidente
MA ER LI
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 09/05/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CAMELI MARIA TERESA, Presidente e Relatore
DOVERE SALVATORE, Giudice
FIORENZA GIORGIO, Giudice
in data 09/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13493/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7011500633 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7011500633 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7011500633 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.13493/2023 R.G.R. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TK7011500633/2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate/Direzione provinciale III di Roma, Ufficio Controlli, notificato l'8.5.2023, in relazione alla verifica, per il periodo d'imposta 2017, effettuata a carico della SOCIETA' AGRICOLA
Nominativo_2 S.S. dalla Guardia di Finanza, e riassunta nel Processo Verbale di Constatazione, all'esito della quale l'Agenzia aveva emesso l'avviso di accertamento nei confronti della società, accertando un reddito di impresa non dichiarato per €.370.270,00 ed un uguale valore della produzione lorda ai fini IRAP,
e, atteso che la ricorrente nel 2017 deteneva una quota di partecipazione pari al 25%, le veniva attribuita una quota di maggior reddito da partecipazione e, conseguentemente, maggiori imposte IRPEF e relative addizionali, oltre sanzioni per dichiarazione infedele ed indicazione di un reddito inferiore a quello accertato, per la complessiva somma di €. 84.985,90, chiedendone l'annullamento, con vittoria delle spese di giudizio.
Deduceva a sostegno del ricorso :
1. nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione per mancanza dei requisiti essenziali ex art.42 ultimo co. dpr. n.600/73, presupposti di fatto e ragioni giuridiche, ed in carenza di ogni riferimento agli elementi che avevano portato a concludere che le scritture contabili fossero parzialmente tenute, con omessa valutazione di quelle messe a disposizione dalla parte;
2. annullamento dell'accertamento de quo per inesistenza dell'obbligazione tributaria e del presupposto impositivo ai fini delle imposte sui redditi, per erronea ricostruzione del reddito di impresa, in quanto la
SOCIETA' AGRICOLA Nominativo_2 S.S per l'esercizio in questione, 2017, aveva riportato un risultato negativo con perdite pari ad € -31.417,50, con conseguente inesistenza di ogni maggiore imposta sul reddito in capo alla ricorrente;
3. annullamento dell'accertamento quanto alle sanzioni.
Si costituiva in giudizio L'Agenzia delle Entrate contrastando quanto ex adverso;
avanzava in via preliminare richiesta di riunione ex art.29 dlgs.n.546/92 dei procedimenti relativi ai ricorsi avverso gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della SOCIETA' AGRICOLA Nominativo_2 S.S _ proc. n.13161/2023
Sez.23_ e alla socia Nominativo_1 _proc. n.13492/2023 Sez.3 _; concludeva per il rigetto del ricorso e vittoria di spese di lite.
Rilevava, comunque, che nella motivazione dell'avviso impugnato si dava atto dell'avvenuta istruttoria conclusasi con la notifica del PVC, in data 14.9.2022, che riportava l'esito delle indagini finanziarie effettuate durante la verifica e che il prospetto di situazione economica al 31.12.2017, denominato impropriamente bilancio, non assume dignità di prova ai fini della certezza, effettività, competenza e determinazione dei costi indicati ex art.109 dpr.n.917/1986. Da ultimo riferiva che in fase di mediazione del ricorso/reclamo promosso dalla società avverso l'avviso di accertamento, ai soli fini della deflazione del contenzioso, l'ufficio aveva proposto di rideterminare l'imponibile, detraendo dal maggior reddito di impresa il costo relativo ai compensi certificati dalla ricorrente a titolo di lavoro dipendente, decurtato dalle ritenute operate, ad oggi non versate, proposta che, tuttavia, la società contribuente non aveva accettato. La ricorrente depositava rituale memoria illustrativa in cui ribadiva che la società Società_1 Nominativo_2 nel
2017 aveva riportato un risultato negativo di perdita pari a - €.31.417,50; riproponeva i motivi di doglianza già rappresentati, ma, da ultimo, prospettava una parziale riduzione della pretesa impositiva nei termini prospettati dall'Ufficio in sede di mediazione.
All'odierna udienza rilevato che il procedimento relativo all'avviso di accertamento emesso nei confronti della SOCIETA' AGRICOLA Nominativo_2 S.S _ proc. n.13161/2023 Sez.23_ era già stato definito con sentenza n.14674/2024, dep. il 29.11.2024 dalla Sesta Sezione di questa Corte, il che ne rendeva impossibile la trattazione congiunta, venivano fissati per la trattazione in parallelo l'attuale procedimento n.13492/2023 attivato da Nominativo_1 , ed il proc. n.13493/2023 attivato dall'altra socia Ricorrente_1 , iscritto successivamente, e all'esito della discussione delle parti, i procedimenti erano riservati in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita parziale accoglimento nella misura di cui in parte motiva.
Nella sentenza n.14674/2024 la Sesta sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma nel procedimento avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n.TK 7021500453 Irap 2017 emesso all'esito della verifica presso la società e relativa al periodo di imposta 2017, accertamento cui conseguiva anche il provvedimento qui impugnato, il giudice ha ritenuto l'insussistenza del difetto di motivazione dell'atto stesso, lamentato dalla società, in quanto il carattere totalmente inaffidabile della documentazione contabile reperita presso la società ricorrente dagli agenti della Guardia di Finanza era dimostrato dall'evidente disallineamento delle risultanze emergenti dalla ricostruzione svolta sulla base della documentazione prodotta dal soggetto verificato e le grandezze emerse con riferimento agli atti di accertamento eseguiti presso gli istituti di credito;
infatti, se la documentazione contabile aziendale fosse stata effettivamente completa e puntuale, la successiva verifica presso gli istituti di credito non avrebbe potuto che produrre un risultato coerente con le risultanze documentali interne, invece la Guardia di Finanza si era trovata a ricostruire una situazione in totale difformità da quanto era emerso dalle ricostruzioni svolte sulla base dei documenti interni aziendali.
Appare evidente che anche al caso di specie il medesimo rilievo acquisti valenza trattandosi dei medesimi documenti, peraltro l'atto impugnato richiama per relationem proprio il P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza
a carico della società, e, pertanto conosciuto dai soci trattandosi di impresa agricola in regime di società semplice, e a maggior ragione per la ricorrente rivestendo la carica di amministratrice, società qualificata quale evasore totale, in liquidazione volontaria nell'ambito della procedura pendente presso il Tribunale di
Tivoli, in cui il liquidatore aveva redatto una relazione al fine di rinunciare all'incarico per impossibilità di adempiere per mancata consegna della contabilità e documentazione fiscale.
Nell'avviso impugnato si sottolinea questa carenza di documentazione, infatti si dà atto che la società in questione aveva omesso nel 2017 e nel 2018 l'invio dei modelli Unico ed IRAP e dal 2019 aveva presentato unicamente il 770 e le Certificazioni Uniche, nonostante nel corso degli anni avesse registrato vari contratti con oggetti diversi (locazione fondi rustici e terreni agricoli;
compravendita di azioni;
ecc.); avesse attivato utenze elettriche e telefoniche per la sede operativa;
avesse avuto personale dipendente, anche se era sceso visibilmente nelle recenti annualità; possedesse diversi automezzi e non avesse mai depositato il proprio bilancio presso la Camera di Commercio. La documentazione contabile prodotta dalla parte era risultata lacunosa e disorganica, incompleta per il 2017 e frammentaria per il 2018, e un'analisi del bilancio di verifica aveva permesso di stabilire che lo stesso conteneva dati non rispecchianti la realtà aziendale;
inoltre, erano state effettuate anche indagini bancarie presso vari istituti di credito, e da interrogazioni effettuate sulle banche dati (Spesometro/Integrato e Fatturazione elettronica) rilevava che la società aveva continuato regolarmente la propria attività, emettendo fatture anche negli anni 2018, 2019 e 2020.
Premesso che i motivi di gravame devono avere un dato di concretezza, essendo inammissibili contestazioni generiche, prive di specifiche argomentazioni sugli elementi evidenziati dall'ufficio, sostanzialmente, la parte lamenta che non è stata adeguatamente presa in considerazione la prova opposta costituita dal prospetto di situazione economica, impropriamente definito bilancio, al 31.12.2017, sul punto si osserva che tale documento non acquisisce dignità di prova ex art.109 dpr.n.917/1986 non avendo alcuna ufficialità, né essendo esaustivo circa la totalità delle operazioni economiche effettuate dalla società di persone in oggetto.
In definitiva parte ricorrente non ha fornito adeguata documentazione contabile, preventivamente acquisita, conservata ed esibita a richiesta dell'Ufficio.
E', poi, conseguente all'accertamento nei confronti della società di persone, soprattutto a ristretta compagine sociale, l'effetto riflesso nell'accertamento relativo al socio della medesima società, tuttavia il socio può contestare la sussistenza di tutti i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, come fornire prove che escludano la distribuzione degli utili extracontabili, quali il loro accantonamento o reinvestimento.
Nel caso di specie la ricorrente lamenta soltanto l'erronea ricostruzione del reddito di impresa, ricostruzione che, come sopra visto, risulta immune da censure e soprattutto non passibile di diversa rilettura supportata da documentazione legittima, efficace e rilevante.
Tuttavia nella fase di mediazione del ricorso promosso dalla Società, l'Ufficio, al fine di deflazione del contenzioso, aveva proposto la rideterminazione dell'imponibile detraendo dal maggior reddito di impresa il costo relativo ai compensi certificati dalla ricorrente a titolo di lavoro dipendente, decurtato dalle ritenute operate ad oggi non versate.
Ritiene la Corte di poter accedere a questa soluzione di parziale riduzione della pretesa impositiva nei termini prospettati dall'Ufficio con la richiamata proposta di mediazione, basata su dati certi e rilevati dallo stesso
Ente accertatore, ipotesi avanzata anche dalla medesima ricorrente nelle conclusioni nella memoria del
18.4.2025.
Il parziale accoglimento radica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'atto in epigrafe specificato, riduce la pretesa impositiva nei termini prospettati dall'Ufficio nella proposta di mediazione riferita al reclamo n.
M019341-TK7, notificato e ricevuto il 6.7.2023 avverso l'avviso di accertamento TK7011500633-2023.
Compensazione delle spese di lite.
Roma, 9 maggio 2025
Il Presidente
MA ER LI