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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/06/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 882/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 882/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASCENZI GIANLUIGI Parte_1 P.IVA_1 e dell'avv. BALLIRANO FRANCESCO PAOLO elettivamente domiciliata in VIALE LIEGI 28 00198 ROMA, presso il difensore avv. ASCENZI GIANLUIGI
ATTRICE contro
C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. SECCHIAROLI LUCIA e dell'avv. BRICCHI GABRIELE elettivamente domiciliata in VIA VITTOR PISANI 20 MILANO, presso il difensore avv. SECCHIAROLI LUCIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.5.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue: parte attrice ha chiesto che il Tribunale, accertato il grave inadempimento di
[...]
, alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di Controparte_1
in relazione al contratto di handling in essere tra le parti, condanni la Parte_1
convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dall'attrice, quantificati nell'importo di € 1.927.102,75, ovvero nella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa, dichiarando la convenuta obbligata a tenere indenne l'attrice da ogni e qualsivoglia responsabilità verso terzi, derivante dall'inadempimento del contratto di trasporto e dalla risoluzione del contratto di sublocazione dell' CP_2
In via istruttoria ha chiesto che la causa si rimessa sul ruolo, per l'ammissione delle prove articolate nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 e n. 3 c.p.c. con il favore delle spese.
pagina 1 di 7 Parte convenuta ha chiesto che il Tribunale dichiari la carenza di interesse ad agire e, almeno parzialmente, la carenza di legittimazione attiva, di che, anche all'esito della fase Parte_1
istruttoria, non ha dimostrato il titolo (contratto di leasing) per il quale aveva in possesso e in esercenza l'aeromobile per cui è causa ed il fatto che tale asserita “esercenza” fosse effettiva il giorno del sinistro.
In via principale, considerate le circostanze di fatto esposte nella comparsa di costituzione e risposta, non specificatamente contestate da parte attrice nella prima difesa utile, dichiari inammissibili e infondate le domande attoree.
In subordine riduca il quantum in ragione del danno che sarà effettivamente provato, quale conseguenza immediata e diretta della responsabilità di , ridotto in ogni caso sulla base di quanto CP_1
contrattualmente stabilito dalle Parti ai sensi dell'art. 8 dello Standard Ground Handling Agreement
(SGHA) Annex A e Annex B, tenuto conto del risarcimento effettuato dall'assicuratore corpi (danni materiali all'aeromobile), del concorso di colpa di parte attrice, del fatto del terzo e/o del caso fortuito.
In via istruttoria, qualora la controversia non sia immediatamente decisa, ha chiesto l'ammissione della prova e l'acquisizione, tramite ordine di esibizione ex art. 210 cpc, della documentazione ivi richiesta.
Ha chiesto il rigetto delle prove articolate dall'attrice, con condanna della medesima, ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, in misura da valutarsi secondo equità, ritenendo congruo, come parametro, il doppio delle spese legali da valutarsi sulla base del DM 55/14.
Con vittoria di onorari e spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 24.2.2023 Parte_1
di seguito ha convenuto in giudizio la
[...] Pt_2 Controparte_1
, di seguito , chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito del furto
[...] CP_1 dell'attrezzatura presente all'interno dell'aeromobile modello Hawker Beechcraft B1900D, numero di serie del costruttore UE-385 (Doc. n. 3), marche di nazionalità maltese 9H-MDM (di seguito anche l' ) da lei detenuto sulla base di un contratto di sublocazione operativa sottoscritto con CP_2
Controparte_3
Evidenziava che l'aeromobile stazionava in data 15 aprile 2022, nell'area sterile1 dell' CP_4
gestito da , giusto contratto di “Standard Ground Handling Agreement” (di seguito
[...] CP_1
) sottoscritto dalle parti in data 1° maggio 2021, avente ad oggetto l'esecuzione, da parte CP_5 dell'odierna convenuta, dei servizi di handling ed hangaraggio presso l' (doc.n. 4). CP_1
Assumeva che in data 15 aprile 2022, il comandante dell'Aeromobile, non rilevando segni di effrazione all'esterno dell'aeromobile il cui portellone di accesso era regolarmente chiuso, aveva constatato il pagina 2 di 7 furto di numerosi strumenti e apparecchiature di bordo, che avevano reso il velivolo non aeronavigabile.
Considerato che il sinistro è avvenuto nell'area sterile del sedime aeroportuale, mentre l'Aeromobile stazionava in condizioni di parcheggio regolare presso l'apron 2, dove era stato trainato dalla piazzola n. 4 in data 7 aprile 2022, quale posizione stabilita dal Gestore Aeroportuale all'esito dell'attività manutentiva svolta in precedenza, verificato che non è stato impedito da l'accesso di soggetti CP_1
terzi, non autorizzati, all'area sterile, chiedeva che la convenuta venisse condannata al risarcimento dei danni cagionati, quantificati nell'importo di 1.927.102,75, ovvero nella somma maggiore o minore accertata in corso di causa.
2. Con comparsa depositata il 30.6.2023 si è costituita contestando le avverse pretese ed CP_1
evidenziando, preliminarmente, che dalla documentazione depositata dall'attrice non era possibile prendere visione delle condizioni del leasing principale e secondario, né dei titoli e delle condizioni che legittimavano la medesima a disporre dell'aeromobile, né tanto meno del contratto che si assumeva concluso tra e Pt_2 Controparte_3
Dalla documentazione depositata risultava, unicamente, che il direttore unico della società maltese
, Sig. (doc. 12.2 attoreo) era socio di Controparte_3 Controparte_6
maggioranza ed amministratore unico di . Pt_2
Contestava l'interesse ad agire di in relazione all'eventuale danno diretto o indiretto che Pt_2 quest'ultima assumeva di aver subito, con riferimento ad un aeromobile di proprietà di terzi, concesso i leasing tra società apparentemente diverse da . Pt_2
Nel merito confermava che il 15 aprile 2022 l'aeromobile per cui è causa stazionava presso l'area denominata “Apron 2” (zona critica), regolarmente pattugliata, illuminata e protetta.
Evidenziava che all'epoca dei fatti, era inadempiente rispetto al pagamento dei canoni Pt_2
mensili del contratto di marketing, sottoscritto con la convenuta, con ciò che ne consegue in termini di obbligo di controprestazioni nei confronti della parte inadempiente.
Precisava che il contratto di , allegato da controparte, per quanto concerne l'Annex B, sub doc. CP_5
4, prevede esclusivamente quanto ivi specificato e, riporta in calce l'art. 8, rubricato Liability and
Indemnity dello Standard Ground Handling Agreement, secondo cui il vettore non può agire, contro la società che si occupa dei servizi di handling per danni ai propri beni, inclusi gli aeromobili, salvo dolo o colpa grave. In quest'ultima ipotesi, la responsabilità dell'handler è limitata alla franchigia della polizza “corpi” e comunque al danno materiale e diretto, non potendosi estendere a danni consequenziali, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale.
Nel merito evidenziava che il 15 aprile 2022 il tecnico di LE ONE, Sig. aveva Testimone_1
pagina 3 di 7 informato del trafugamento di strumentazione di bordo. CP_1
Considerato che l'aeromobile non presentava segni di effrazione , collaborando con le pubbliche CP_1
Autorità, aveva condotto una istruttoria interna.
All'esito di tale istruttoria, supportata da video, fotogrammi, documenti e dichiarazioni di persone informate sui fatti, aveva accertato che, nella mattina del 10 aprile 2022, il Comandante dell'aeromobile, Sig. ex dipendente di munito di tesserino che gli Parte_3 Pt_2 consentiva il libero accesso all'area denominata Apron 2 e all'aeromobile oggetto del denunciato furto, dopo essersi sottoposto ai controlli presso il varco di accesso aeroportuale, era entrato all'interno dell'aeromobile, uscendone dopo meno di un'ora con uno zaino e due borse, nelle quali aveva probabilmente inserito la strumentazione trafugata, considerato che non vi erano stati altri accessi all'aeromobile tra l'ultima manutenzione eseguita da parte del vettore ed il 15 aprile 2022 giorno in cui era stato scoperto il furto.
Successivamente l'aeromobile era stato rimosso dall'aeroporto di , sotto l'esercenza di CP_4 [...]
(proprietario) il 17 dicembre 2022, perfettamente ripristinato e, chiaramente, CP_7
aeronavigabile.
Nessuna documentazione era stata fornita dall'attrice in relazione all'istruttoria che aveva condotto l'assicuratore “corpi”, per cui non era possibile accertare l'entità del risarcimento liquidato ed il beneficiario del medesimo.
Evidenziava che, a fronte di un sinistro avvenuto il 10 aprile 2022, scoperto da il 15 aprile Pt_2
2022, parte attrice non aveva provveduto a sostituire le parti trafugate, del valore dichiarato di circa €
90.000, coperte da assicurazione, come confermato dalla stessa controparte, preferendo avanzare domanda di sospensione del certificato di operatore aereo e della licenza di esercizio ad ENAC (come documentato).
Assumeva che il sinistro non fosse stato causato dalla mancata adozione, da parte della , delle CP_1
misure e procedure di sicurezza, bensì dalla negligenza di che aveva omesso di comunicare a Pt_2
che il rapporto di lavoro con il Comandante era terminato nel dicembre 2021 e CP_1 Parte_3
di chiedere, conseguentemente, la sospensione del tesserino lasciapassare (TIA) in caso di mancata restituzione.
L'attrice aveva inoltre omesso di chiudere a chiave l'aeromobile, consentendo così all'ex dipendente di accedere all'aeromobile di cui era stato Comandante.
3. Concessi alle parti i termini indicati dall'art. 183 cpc, ritenuto opportuno decidere con sentenza sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva, tempestivamente formulata dalla convenuta, con ordinanza emessa in data 31.1.2024 la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 19.2.2025,
pagina 4 di 7 quindi con decreto del 15.4.2025 al 7.5.2025, dando atto dell'avvenuto deposito delle memorie e repliche, effettuato dalle parti nei termini assegnati.
****
A. Sulla titolarità del rapporto dedotto in giudizio
a.1 Come precisato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 2951del 16.2.2016, la titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla.
L'attore è esonerato dall'onere della prova della titolarità attiva e passiva del rapporto, solo quando il convenuto, costituito in giudizio, riconosca espressamente la propria titolarità passiva e quella attiva dell'attore o quando spieghi difese che siano incompatibili con la negazione della sua titolarità passiva e di quella attiva dell'attore. La contestazione, da parte del convenuto, della titolarità attiva e passiva è una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto.
a.2 Parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito di un furto avvenuto all'interno dell'aeromobile, modello Hawker Beechcraft B1900D, numero di serie del costruttore UE-385 (Doc. n.
3), di nazionalità maltese 9H-MDM, che assumeva di detenere sulla base di un contratto di sublocazione operativa sottoscritto con Controparte_3
La convenuta si è costituita contestando l'interesse ad agire di considerato che, dalla Pt_2
documentazione depositata, non era possibile prendere visione delle condizioni del leasing principale e secondario, né dei titoli di disponibilità dell'aeromobile e neppure delle clausole del contratto intercorso tra e Pt_2 Controparte_3
Come evidenziato da parte convenuta, non ha dimostrato di essere il legittimo possessore Pt_2 dell'aeromobile nel periodo del denunciato furto (dal 7 al 15 aprile e precisamente il 10 aprile 2022 quando le indagini della Procura della Repubblica hanno determinato l'evento a carico del Comandante di LEONE) avendo omesso di produrre il contratto di sublocazione operativa menzionato al paragrafo 4 dell'atto di citazione e le condizioni dello stesso (durata, recesso, responsabilità ed oneri in caso di sinistro o danno etc).
Ha inoltre dedotto, senza che parte attrice formulasse alcuna contestazione, che l'aeromobile era stato rimosso dall'aeroporto di , sotto l'esercenza di (proprietario) il 17 CP_4 Controparte_7
dicembre 2022.
a.3 Considerato che, sulla base della documentazione depositata da parte attrice, non è possibile accertare a quale titolo detenesse, alla data del 10 aprile 2022, l'aeromobile sul quale era stato Pt_2
commesso il denunciato furto e di conseguenza a quale titolo la medesima aveva formulato richiesta di Pa risarcimento di un danno subito da un bene di proprietà di altra società, la domanda proposta da pagina 5 di 7 Parte
soggetto privo di interesse ad agire, va dichiarata inammissibile.
B. Sulla domanda di condanna di art. 96 cpc Pt_2
Sussistono i presupposti per ritenere configurabile, in capo all'attrice, una responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile anche d'ufficio (cfr. Cass. n. 27326/2019), in tutti i casi di soccombenza della parte come “sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. n.
27623 del 21.11.2017, Cass. n. 29812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020).
La Cassazione ha più di recente precisato che, a differenza di quella di cui ai primi due commi, la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., non richiede domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé (cfr Cassazione civile sez. I, 27/10/2023, n.2983).
Considerato che l'attrice non solo non ha depositato documentazione idonea a dimostrare a quale titolo deteneva l'aeromobile sul quale era stato commesso il denunciato furto, ma ha anche omesso di verificare la riconsegna del TIA (tesserino lasciapassare) da parte del Comandante dell'aeromobile
Sig. nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto di lavoro (cfr pag. 13 della memoria Pt_3
depositata da parte attrice il 20.11.2023) verificato che, sulla base dei filmati in atti, l'autore del furto
Con risulta essere proprio il Sig. che aveva utilizzato il per accedere all'area sterile, ritenuta Pt_3
la pretestuosità e la strumentalità delle motivazioni addotte da parte attrice a sostegno della domanda formulata, si ritiene vi siano tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 comma III cpc.
L'attrice va quindi condannata a versare a parte convenuta, ex art. 96 comma III cpc, una somma che si stima equo liquidare, considerato il comportamento processuale dell'attrice ed il valore dichiarato della controversia, nell'importo di € 7.000,00, pari a circa 1/4 delle spese di lite, importo maggiorato di interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.
C. Sulla regolamentazione delle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA inammissibile la domanda formulata dall'attrice.
CONDANNA
l'attrice a versare alla convenuta, ex art. 96 comma III cpc, la somma di €. 7.000,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.
CONDANNA
l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in €. 29.193,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 03/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 882/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASCENZI GIANLUIGI Parte_1 P.IVA_1 e dell'avv. BALLIRANO FRANCESCO PAOLO elettivamente domiciliata in VIALE LIEGI 28 00198 ROMA, presso il difensore avv. ASCENZI GIANLUIGI
ATTRICE contro
C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. SECCHIAROLI LUCIA e dell'avv. BRICCHI GABRIELE elettivamente domiciliata in VIA VITTOR PISANI 20 MILANO, presso il difensore avv. SECCHIAROLI LUCIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.5.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue: parte attrice ha chiesto che il Tribunale, accertato il grave inadempimento di
[...]
, alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di Controparte_1
in relazione al contratto di handling in essere tra le parti, condanni la Parte_1
convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dall'attrice, quantificati nell'importo di € 1.927.102,75, ovvero nella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa, dichiarando la convenuta obbligata a tenere indenne l'attrice da ogni e qualsivoglia responsabilità verso terzi, derivante dall'inadempimento del contratto di trasporto e dalla risoluzione del contratto di sublocazione dell' CP_2
In via istruttoria ha chiesto che la causa si rimessa sul ruolo, per l'ammissione delle prove articolate nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 e n. 3 c.p.c. con il favore delle spese.
pagina 1 di 7 Parte convenuta ha chiesto che il Tribunale dichiari la carenza di interesse ad agire e, almeno parzialmente, la carenza di legittimazione attiva, di che, anche all'esito della fase Parte_1
istruttoria, non ha dimostrato il titolo (contratto di leasing) per il quale aveva in possesso e in esercenza l'aeromobile per cui è causa ed il fatto che tale asserita “esercenza” fosse effettiva il giorno del sinistro.
In via principale, considerate le circostanze di fatto esposte nella comparsa di costituzione e risposta, non specificatamente contestate da parte attrice nella prima difesa utile, dichiari inammissibili e infondate le domande attoree.
In subordine riduca il quantum in ragione del danno che sarà effettivamente provato, quale conseguenza immediata e diretta della responsabilità di , ridotto in ogni caso sulla base di quanto CP_1
contrattualmente stabilito dalle Parti ai sensi dell'art. 8 dello Standard Ground Handling Agreement
(SGHA) Annex A e Annex B, tenuto conto del risarcimento effettuato dall'assicuratore corpi (danni materiali all'aeromobile), del concorso di colpa di parte attrice, del fatto del terzo e/o del caso fortuito.
In via istruttoria, qualora la controversia non sia immediatamente decisa, ha chiesto l'ammissione della prova e l'acquisizione, tramite ordine di esibizione ex art. 210 cpc, della documentazione ivi richiesta.
Ha chiesto il rigetto delle prove articolate dall'attrice, con condanna della medesima, ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, in misura da valutarsi secondo equità, ritenendo congruo, come parametro, il doppio delle spese legali da valutarsi sulla base del DM 55/14.
Con vittoria di onorari e spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 24.2.2023 Parte_1
di seguito ha convenuto in giudizio la
[...] Pt_2 Controparte_1
, di seguito , chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito del furto
[...] CP_1 dell'attrezzatura presente all'interno dell'aeromobile modello Hawker Beechcraft B1900D, numero di serie del costruttore UE-385 (Doc. n. 3), marche di nazionalità maltese 9H-MDM (di seguito anche l' ) da lei detenuto sulla base di un contratto di sublocazione operativa sottoscritto con CP_2
Controparte_3
Evidenziava che l'aeromobile stazionava in data 15 aprile 2022, nell'area sterile1 dell' CP_4
gestito da , giusto contratto di “Standard Ground Handling Agreement” (di seguito
[...] CP_1
) sottoscritto dalle parti in data 1° maggio 2021, avente ad oggetto l'esecuzione, da parte CP_5 dell'odierna convenuta, dei servizi di handling ed hangaraggio presso l' (doc.n. 4). CP_1
Assumeva che in data 15 aprile 2022, il comandante dell'Aeromobile, non rilevando segni di effrazione all'esterno dell'aeromobile il cui portellone di accesso era regolarmente chiuso, aveva constatato il pagina 2 di 7 furto di numerosi strumenti e apparecchiature di bordo, che avevano reso il velivolo non aeronavigabile.
Considerato che il sinistro è avvenuto nell'area sterile del sedime aeroportuale, mentre l'Aeromobile stazionava in condizioni di parcheggio regolare presso l'apron 2, dove era stato trainato dalla piazzola n. 4 in data 7 aprile 2022, quale posizione stabilita dal Gestore Aeroportuale all'esito dell'attività manutentiva svolta in precedenza, verificato che non è stato impedito da l'accesso di soggetti CP_1
terzi, non autorizzati, all'area sterile, chiedeva che la convenuta venisse condannata al risarcimento dei danni cagionati, quantificati nell'importo di 1.927.102,75, ovvero nella somma maggiore o minore accertata in corso di causa.
2. Con comparsa depositata il 30.6.2023 si è costituita contestando le avverse pretese ed CP_1
evidenziando, preliminarmente, che dalla documentazione depositata dall'attrice non era possibile prendere visione delle condizioni del leasing principale e secondario, né dei titoli e delle condizioni che legittimavano la medesima a disporre dell'aeromobile, né tanto meno del contratto che si assumeva concluso tra e Pt_2 Controparte_3
Dalla documentazione depositata risultava, unicamente, che il direttore unico della società maltese
, Sig. (doc. 12.2 attoreo) era socio di Controparte_3 Controparte_6
maggioranza ed amministratore unico di . Pt_2
Contestava l'interesse ad agire di in relazione all'eventuale danno diretto o indiretto che Pt_2 quest'ultima assumeva di aver subito, con riferimento ad un aeromobile di proprietà di terzi, concesso i leasing tra società apparentemente diverse da . Pt_2
Nel merito confermava che il 15 aprile 2022 l'aeromobile per cui è causa stazionava presso l'area denominata “Apron 2” (zona critica), regolarmente pattugliata, illuminata e protetta.
Evidenziava che all'epoca dei fatti, era inadempiente rispetto al pagamento dei canoni Pt_2
mensili del contratto di marketing, sottoscritto con la convenuta, con ciò che ne consegue in termini di obbligo di controprestazioni nei confronti della parte inadempiente.
Precisava che il contratto di , allegato da controparte, per quanto concerne l'Annex B, sub doc. CP_5
4, prevede esclusivamente quanto ivi specificato e, riporta in calce l'art. 8, rubricato Liability and
Indemnity dello Standard Ground Handling Agreement, secondo cui il vettore non può agire, contro la società che si occupa dei servizi di handling per danni ai propri beni, inclusi gli aeromobili, salvo dolo o colpa grave. In quest'ultima ipotesi, la responsabilità dell'handler è limitata alla franchigia della polizza “corpi” e comunque al danno materiale e diretto, non potendosi estendere a danni consequenziali, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale.
Nel merito evidenziava che il 15 aprile 2022 il tecnico di LE ONE, Sig. aveva Testimone_1
pagina 3 di 7 informato del trafugamento di strumentazione di bordo. CP_1
Considerato che l'aeromobile non presentava segni di effrazione , collaborando con le pubbliche CP_1
Autorità, aveva condotto una istruttoria interna.
All'esito di tale istruttoria, supportata da video, fotogrammi, documenti e dichiarazioni di persone informate sui fatti, aveva accertato che, nella mattina del 10 aprile 2022, il Comandante dell'aeromobile, Sig. ex dipendente di munito di tesserino che gli Parte_3 Pt_2 consentiva il libero accesso all'area denominata Apron 2 e all'aeromobile oggetto del denunciato furto, dopo essersi sottoposto ai controlli presso il varco di accesso aeroportuale, era entrato all'interno dell'aeromobile, uscendone dopo meno di un'ora con uno zaino e due borse, nelle quali aveva probabilmente inserito la strumentazione trafugata, considerato che non vi erano stati altri accessi all'aeromobile tra l'ultima manutenzione eseguita da parte del vettore ed il 15 aprile 2022 giorno in cui era stato scoperto il furto.
Successivamente l'aeromobile era stato rimosso dall'aeroporto di , sotto l'esercenza di CP_4 [...]
(proprietario) il 17 dicembre 2022, perfettamente ripristinato e, chiaramente, CP_7
aeronavigabile.
Nessuna documentazione era stata fornita dall'attrice in relazione all'istruttoria che aveva condotto l'assicuratore “corpi”, per cui non era possibile accertare l'entità del risarcimento liquidato ed il beneficiario del medesimo.
Evidenziava che, a fronte di un sinistro avvenuto il 10 aprile 2022, scoperto da il 15 aprile Pt_2
2022, parte attrice non aveva provveduto a sostituire le parti trafugate, del valore dichiarato di circa €
90.000, coperte da assicurazione, come confermato dalla stessa controparte, preferendo avanzare domanda di sospensione del certificato di operatore aereo e della licenza di esercizio ad ENAC (come documentato).
Assumeva che il sinistro non fosse stato causato dalla mancata adozione, da parte della , delle CP_1
misure e procedure di sicurezza, bensì dalla negligenza di che aveva omesso di comunicare a Pt_2
che il rapporto di lavoro con il Comandante era terminato nel dicembre 2021 e CP_1 Parte_3
di chiedere, conseguentemente, la sospensione del tesserino lasciapassare (TIA) in caso di mancata restituzione.
L'attrice aveva inoltre omesso di chiudere a chiave l'aeromobile, consentendo così all'ex dipendente di accedere all'aeromobile di cui era stato Comandante.
3. Concessi alle parti i termini indicati dall'art. 183 cpc, ritenuto opportuno decidere con sentenza sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva, tempestivamente formulata dalla convenuta, con ordinanza emessa in data 31.1.2024 la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 19.2.2025,
pagina 4 di 7 quindi con decreto del 15.4.2025 al 7.5.2025, dando atto dell'avvenuto deposito delle memorie e repliche, effettuato dalle parti nei termini assegnati.
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A. Sulla titolarità del rapporto dedotto in giudizio
a.1 Come precisato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 2951del 16.2.2016, la titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla.
L'attore è esonerato dall'onere della prova della titolarità attiva e passiva del rapporto, solo quando il convenuto, costituito in giudizio, riconosca espressamente la propria titolarità passiva e quella attiva dell'attore o quando spieghi difese che siano incompatibili con la negazione della sua titolarità passiva e di quella attiva dell'attore. La contestazione, da parte del convenuto, della titolarità attiva e passiva è una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto.
a.2 Parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito di un furto avvenuto all'interno dell'aeromobile, modello Hawker Beechcraft B1900D, numero di serie del costruttore UE-385 (Doc. n.
3), di nazionalità maltese 9H-MDM, che assumeva di detenere sulla base di un contratto di sublocazione operativa sottoscritto con Controparte_3
La convenuta si è costituita contestando l'interesse ad agire di considerato che, dalla Pt_2
documentazione depositata, non era possibile prendere visione delle condizioni del leasing principale e secondario, né dei titoli di disponibilità dell'aeromobile e neppure delle clausole del contratto intercorso tra e Pt_2 Controparte_3
Come evidenziato da parte convenuta, non ha dimostrato di essere il legittimo possessore Pt_2 dell'aeromobile nel periodo del denunciato furto (dal 7 al 15 aprile e precisamente il 10 aprile 2022 quando le indagini della Procura della Repubblica hanno determinato l'evento a carico del Comandante di LEONE) avendo omesso di produrre il contratto di sublocazione operativa menzionato al paragrafo 4 dell'atto di citazione e le condizioni dello stesso (durata, recesso, responsabilità ed oneri in caso di sinistro o danno etc).
Ha inoltre dedotto, senza che parte attrice formulasse alcuna contestazione, che l'aeromobile era stato rimosso dall'aeroporto di , sotto l'esercenza di (proprietario) il 17 CP_4 Controparte_7
dicembre 2022.
a.3 Considerato che, sulla base della documentazione depositata da parte attrice, non è possibile accertare a quale titolo detenesse, alla data del 10 aprile 2022, l'aeromobile sul quale era stato Pt_2
commesso il denunciato furto e di conseguenza a quale titolo la medesima aveva formulato richiesta di Pa risarcimento di un danno subito da un bene di proprietà di altra società, la domanda proposta da pagina 5 di 7 Parte
soggetto privo di interesse ad agire, va dichiarata inammissibile.
B. Sulla domanda di condanna di art. 96 cpc Pt_2
Sussistono i presupposti per ritenere configurabile, in capo all'attrice, una responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile anche d'ufficio (cfr. Cass. n. 27326/2019), in tutti i casi di soccombenza della parte come “sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. n.
27623 del 21.11.2017, Cass. n. 29812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020).
La Cassazione ha più di recente precisato che, a differenza di quella di cui ai primi due commi, la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., non richiede domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé (cfr Cassazione civile sez. I, 27/10/2023, n.2983).
Considerato che l'attrice non solo non ha depositato documentazione idonea a dimostrare a quale titolo deteneva l'aeromobile sul quale era stato commesso il denunciato furto, ma ha anche omesso di verificare la riconsegna del TIA (tesserino lasciapassare) da parte del Comandante dell'aeromobile
Sig. nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto di lavoro (cfr pag. 13 della memoria Pt_3
depositata da parte attrice il 20.11.2023) verificato che, sulla base dei filmati in atti, l'autore del furto
Con risulta essere proprio il Sig. che aveva utilizzato il per accedere all'area sterile, ritenuta Pt_3
la pretestuosità e la strumentalità delle motivazioni addotte da parte attrice a sostegno della domanda formulata, si ritiene vi siano tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 comma III cpc.
L'attrice va quindi condannata a versare a parte convenuta, ex art. 96 comma III cpc, una somma che si stima equo liquidare, considerato il comportamento processuale dell'attrice ed il valore dichiarato della controversia, nell'importo di € 7.000,00, pari a circa 1/4 delle spese di lite, importo maggiorato di interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.
C. Sulla regolamentazione delle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA inammissibile la domanda formulata dall'attrice.
CONDANNA
l'attrice a versare alla convenuta, ex art. 96 comma III cpc, la somma di €. 7.000,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.
CONDANNA
l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in €. 29.193,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 03/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
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