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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/06/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 169/2019
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Rossi Marco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: contratti atipici nella causa iscritta a R.G. n. 169/2023 (a cui è stata riunita la causa R.G. n. 189/2023) promossa da:
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Località Manie n. 33, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce all'atto di appello, dagli avvocati Mairov Maximilian (C.F. - PEC: C.F._2
e Giomi Giorgia Lorenza (C.F. Email_1
- PEC: ed C.F._3 Email_2
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 5
appellante contro
(C.F. ), in persona del ONroparte_1 P.IVA_1
Commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
SA, Piazza Sandro Pertini n. 10, rappresentata e difesa dall'Avvocato Piciocchi
Pietro del foro di Genova (C.F. - P.E.C. C.F._4
pietro. ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di Email_3 quest'ultimo in Genova, Via Assarotti n. 48/6, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellato e appellante incidentale
e contro (C.F./P.IVA ), con sede legale in SA, Via Paleocapa n. CP_2 P.IVA_2
22/6, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante , CP_3
rappresentata e difesa dagli Avvocati Di Cerbo Gabriele (C.F. – C.F._5
PEC e Gaggero Paolo (C.F. Email_4 [...]
- PEC: che la rappresentano e C.F._6 Email_5
difendono per procura allegata alla comparsa di appello ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in SA, Corso Italia n. 15/15 appellato e appellante
* * *
Precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 30/10/2024.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita così giudicare:
NEL MERITO: in parziale riforma della impugnata sentenza n. 32/2023 del Tribunale di SA pubblicata il 17 gennaio 2023 respingere tutte le domande avanzate nei confronti del dott. poiché infondate in fatto ed in diritto in forza dei motivi di appello Parte_1
sopra esposti e confermare per il resto la sentenza di primo grado;
ON respingere l'appello e ogni domanda avanzata da nei confronti del dott. Parte_1
in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondata per le ragioni di cui in narrativa e,
ON per l'effetto, confermare la parte della sentenza che ha condannato al pagamento in favore del dott. dell'importo di € 61.691,22, oltre interessi, a titolo di Parte_1
compensi professionali;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio oltre spese generali
IVA e CPA.
* * *
-parte appellata ha ONroparte_4
rassegnato le seguenti conclusioni:
pag. 2/41 “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: rigettare l'atto di citazione in appello proposto dal Dott. , e Parte_1
confermare in parte qua la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione;
rigettare l'atto di citazione in appello proposto dalla società comprese le CP_2
istanze istruttorie ivi contenute, e confermare in parte qua la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione;
accogliere l'appello incidentale proposto mediante la comparsa di costituzione e risposta dalla , e riformare la sentenza impugnata nei termini ivi dedotti, con CP_1
ogni conseguente statuizione.
Con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e/o domanda disattesa e respinta:
NEL GIUDIZIO DI APPELLO R.G. n. 169/2023
In riforma della Sentenza n. 32/2023, emessa in data 16-17/01/2023 dal Tribunale di
SA in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott. Luigi
Acquarone, nella causa civile ivi iscritta al R.G. n. 4158/2015, alla quale era riunita la causa civile R.G. n. 1943/2021, Sentenza comunicata a mezzo PEC dalla cancelleria il
17/01/2023 e notificata da controparte in pari data 17/01/2023 ai fini del passaggio in giudicato, ferme, impregiudicate e ribadite tutte le difese, le deduzioni, le istanze (anche istruttorie) e le ragioni di impugnazione e le domande proposte dalla concludente
[...]
CP_ nel giudizio iscritto al R.G. n. 169/2023 dell'Ecc.ma Corte di Appello intestata, come infra meglio riportate,
A) IN VIA PRINCIPALE: accogliere la domanda dell'appellante Dott. di riforma della sentenza Parte_1
appellata nella parte in cui ha disposto la condanna al pagamento delle penali contrattuali per tutte le ragioni esposte in atti.
B) IN VIA SUBORDINATA:
pag. 3/41 nel denegato e subordinato caso di conferma totale e/o parziale della statuizione di primo grado di condanna al pagamento delle penali contrattuali, dare atto che, in ogni caso, il diritto di di essere risarcita, manlevata o, comunque, tenuta indenne CP_2
al riguardo dal Dott. non è stato fatto oggetto di alcuna impugnazione Parte_1 da parte di quest'ultimo, e quindi che la statuizione di manleva emessa sul punto in primo grado è passata in giudicato, con ogni pronunzia necessaria e/o utile al fine.
NEL GIUDIZIO DI APPELLO R.G. n. 189/2023
Sempre in riforma della Sentenza n. 32/2023, emessa in data 16-17/01/2023 dal
Tribunale di SA in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.
Luigi Acquarone, nella causa civile ivi iscritta al R.G. n. 4158/2015, alla quale era riunita la causa civile R.G. n. 1943/2021, Sentenza comunicata a mezzo PEC dalla cancelleria il 17/01/2023 e notificata da controparte in pari data 17/01/2023 ai fini del passaggio in giudicato e, in ogni caso, in accoglimento del presente appello, previ occorrendo:
a) licenziamento di C.T.U. volta a verificare il preciso ammontare dei danni patiti da
ON in relazione alle prospettazioni configurate nelle domande proposte in prime cure nel giudizio R.G. n. 4158/2015 con istanza proposta nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del 13/10/2016 di primo grado di quel giudizio (cui si rinvia per opportuna brevità), ribadita in appello;
b) ammissione delle deduzioni di prova orale per interpello e testimoni proposte alle pagg. 16 e seguenti della memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del 27/04/2022 in atti del giudizio di prime cure R.G. n. 1943/2021 (cui, sempre per opportuna brevità, si rinvia), ribadite e trascritte in atto di citazione in appello, a pag. 46 e segg.;
A) CON RIFERIMENTO ALLE DOMANDE PROPOSTE IN PRIME CURE NEL
GIUDIZIO ISCRITTO AL R.G. N. 4158/2015
1) accertare l'inadempimento di appellata rispetto alle pattuizioni intercorse tra CP_1 le parti per tutte le ragioni richiamate nell'atto di appello e comunque esposte in atti al riguardo;
2) per l'effetto, pur preso atto della perdurante efficacia della deliberazione della
Giunta Regionale n. 1303 del 27 novembre 2015 e della deliberazione n. 18 del 22 gennaio 2016 (nonché della nota prot. n. 7804 del 26 gennaio 2016 ed allegata CP_1
pag. 4/41 deliberazione del Direttore Generale n. 46 del 26 gennaio 2016) che hanno disposto la
ON caducazione del rapporto tra e ed accertata l'inesistenza nella fattispecie di CP_1
ON alcun inadempimento contrattuale imputabile a alla base della risoluzione unilaterale del rapporto disposta dalla parte pubblica, dichiarare risolto il contratto regolante i rapporti inter partes per grave inadempimento di;
CP_1
3) sempre per l'effetto, comunque dichiarare tenuta e condannare, previa, se del caso, ammissione di C.T.U., la stessa in persona del legale rappresentante pro CP_1
ON tempore, a risarcire a il danno subito in conseguenza della dedotta violazione degli obblighi contrattuali, liquidando le somme corrispondenti al mancato utile da questa non percepito a partire dal 2015 (minore utile sino al luglio 2016 e nessun utile dal luglio del 2016 al luglio 2020, termine di scadenza naturale del rapporto), per le ragioni e secondo l'entità meglio specificate in narrativa dell'atto di citazione in appello e comunque in atti, ovvero secondo quella diversa - maggiore o minore - stabilita secondo giustizia e/o emergenda all'esito del giudizio, oltre annessi di legge dalla debenza al saldo ed eventuali imposte, se dovute;
4) in ogni caso, respingere le obiezioni e, in particolare, tutte le domande
ON riconvenzionali proposte da nei confronti di nel giudizio di prime cure;
CP_1
5) in via di subordine, sempre in relazione alle suddette domande riconvenzionali, accertare la responsabilità del Dott. rispetto alle condotte contestate Parte_1
ON da e, conseguentemente, confermare il diritto di di essere risarcita, CP_1
manlevata o, comunque, tenuta totalmente indenne dallo stesso nel denegato caso di accoglimento anche parziale delle relative contestazioni, prospettazioni e domande riconvenzionali azionate ex adverso, anche (e sul punto in riforma in parte qua
ON dell'impugnata sentenza) con riferimento alle eventuali spese processuali che fosse condannata a pagare a , sia per il primo che per il secondo grado di giudizio;
CP_1
ON 6) respingere, infine, la domanda riconvenzionale proposta nei confronti di dal
Dott. per tutti i motivi dedotti nell'atto di citazione in appello e, Parte_1
comunque, in atti.
B) CON RIFERIMENTO ALLE DOMANDE PROPOSTE IN PRIME CURE NEL
GIUDIZIO ISCRITTO AL R.G. N. 1943/2021:
pag. 5/41 1) accertare sempre l'inadempimento di appellata rispetto alle pattuizioni CP_1
intercorse tra le parti per effetto delle indebite, contestate e gravemente inadempienti condotte descritte in atto di appello, e già esposte in prime cure al riguardo;
2) per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale CP_1
ON rappresentante pro tempore, a risarcire a tutti i danni patiti nell'anno 2014, sia a titolo di danno emergente, sia a titolo di lucro cessante, per effetto di dette inadempienti condotte, nella misura emergenda all'esito del giudizio, con rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo.
C) IN OGNI CASO: respingere sia tutte le domande e i motivi di gravame proposti a titolo di appello incidentale dall'appellata in quanto inammissibili, improponibili, infondati in CP_1
fatto e/o in diritto e, comunque, non provati, sia tutte le eccezioni e/o argomentazioni dell'appellato . Parte_1
IN ENTRAMBI I GIUDIZI DI APPELLO RIUNITI
R.G. N. 169/2023 E R.G. N. 189/2023
Con vittoria delle spese e del compenso professionale di difesa di entrambi i gradi del giudizio (primo grado e appello), compresi tutte le attività, le anticipazioni e gli oneri accessori, nonché il 15% per spese generali di studio e gli oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di SA nella causa civile R.G. n. 4158/2015 alla quale era stata riunita quella R.G. n. 1943/2021 così provvedeva:
“RESPINGE tutte le domande proposta da nei confronti di nei due CP_2 CP_4
giudizi poi riuniti;
in parziale accoglimento delle riconvenzionali proposte da nei confronti di CP_4
DICHIARA la risoluzione del contratto rep. n. 204.2013 intervenuto tra CP_2
e per il mancato raggiungimento dell'obiettivo della CP_1 CP_4 CP_2
sperimentazione gestionale e CONDANNA al pagamento a favore di n. CP_2 CP_1
pag. 6/41 2 dell'importo di € 91.800,00= oltre interessi legali dalla data del 4.2.2016 fino al saldo effettivo;
RESPINGE tutte le ulteriori domande riconvenzionali formulate da nei CP_4
confronti di CP_2
in accoglimento della domanda di manleva proposta da CONDANNA CP_2
a manlevare in relazione alle somme che questa è stata Parte_1 CP_2
condannata a corrispondere ad in forza della presente sentenza;
CP_4
in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
, CONDANNA al pagamento a favore di dell'importo
[...] CP_2 Parte_1 di € 61.691,22= oltre agli interessi decorrenti dalla data del 24.6.2016 fino al saldo effettivo;
CONDANNA al pagamento a favore di n. 2 dei 2/3 delle spese di lite CP_2 CP_1 dei due giudizi riuniti che liquida, in tale misura in € 345,00= per esborsi e €
25.833,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I,V.A, e C.P.A;
COMPENSA le spese di lite in relazione al rapporto processuale tra e CP_2 CP_4
nella restante misura di 1/3;
[...]
COMPENSA integralmente le spese di lite in relazione al rapporto processuale tra
[...]
CP_ e ”. Parte_1
* * *
Risulta dall'esame degli atti che aveva evocato in giudizio la CP_2 CP_4
affermando che: “con atto del D.G. della n. 1138.2010 era stato
[...] CP_4 deliberato (e poi sottoposto alla Regione Liguria per l'approvazione) un progetto di sperimentazione gestionale pubblico-privato attuabile ex D.L.vo n. 509.1992 e successive modifiche avente quale obiettivo la riduzione della mobilità passiva per la chirurgia estetica;
con deliberazione n. 107.2011 la Giunta Regionale aveva approvato detta sperimentazione gestionale ed a seguito di procedura di gara ad evidenza CP_ pubblica, con deliberazione n. 449.2011 del Direttore Generale della , CP_1
l'attuazione del progetto era stata affidata per un periodo di n. 9 anni ad una CP_5
formata da (capogruppo), (mandante), CP_6 ONroparte_7 CP_8
(mandante per i consorziati ed il Parte_2 Pt_3
Cooperativa Sociale Onlus) ed (mandante) alle condizioni di cui all'offerta del CP_9
pag. 7/41 12.2.2011; con atto ricevuto dal Notaio di Albenga del 11.6.2011, i sopra Per_1
indicati soggetti avevano poi costituito la società e, in data 28.11.2021, era CP_2
CP_ intervenuto tra ed contratto volto a regolare il loro rapporto;
CP_2 CP_1
successivamente, in data 1.6.2012, era stata approvata estensione della sperimentazione, con inclusione di professionisti in grado di arginare il fenomeno delle fughe anche dal territorio della di Imperia per gli interventi chirurgici di CP_10
sostituzione di anca e ginocchio, poi integrato con ulteriore contratto del 19.9.2012 e, in data 13.3.2013, era poi stato approvato ulteriore progetto della sperimentazione esteso a tutti i pazienti della Liguria;
in forza delle situazione venutasi a determinare la
Giunta Regionale della Liguria con D.G.R. n. 349.2013 aveva riconosciuto l'esistenza presso l'Ospedale di Albenga, del Centro Regionale di eccellenza per le attività di chirurgia ortopedica di elezione, con capacità di attrazione e le parti del rapporto avevano, pertanto, convenuto di addivenire alla predisposizione di nuovo accordo modificativo di quello in essere con particolare riferimento alla remunerazione dei servizi da rendere, il tutto con contratto rep. n. 204 del 5.7.2013, poi integrato con atto rep. n. 71 del 20.3.2014, poi seguito anche dai contratti rep. nn. 11 e 12 del 27.1.2015; la remunerazione annua prevista per la richiamata sperimentazione, ormai estesa a tutti i pazienti della Liguria, risultava pari a € 21.877,293,00= oltre I.V.A, fino alla scadenza del 12.7.2020 (il tutto con rilevante aumento rispetto al prezzo in origine concordato di € 9.844.388,76=); aveva poi deciso di applicare, con protocollo n. 53108 del 29.5.2013, con decorrenza dal 1.1.2014, uno sconto del 8,77% e si era onerata del pagamento (al posto di A.S.L. n. 2) di canoni di locazione per € 245.030,00=; peraltro, con note n. 13112 del 12.2.2015 e n. 15248.2015 n. 2 aveva unilateralmente CP_1 ridotto il budget di spesa annua a soli € 11.450.300,00=, situazione che aveva determinato la sua impossibilità di applicare le previste e più favorevoli condizioni di sconto sopra indicate (aveva tuttavia deciso di proseguire il rapporto contrattuale nella convinzione che tale riduzione del budget sarebbe stata limitata al solo anno 2015); aveva richiesto a quel punto ad una riduzione dello sconto già concesso (da CP_4
portarsi al 7,03%), ma non aveva accettato detta modifica negoziale ed CP_4
aveva sostenuto che, in ogni caso, le questioni attinenti alla remunerazione erano
pag. 8/41 condizionate agli esiti della verifica regionale triennale delle opere prevista dall'art. 4 del contratto Rep. n. 204.2013” (cfr. pagg. 7 e ss. sentenza impugnata). sosteneva nelle proprie domande che la “tematica della verifica regionale CP_2
differita era estranea alle modifiche di pattuizioni intervenute tra le parti potendo semmai incidere solo sul possibile futuro scioglimento del rapporto;
la variazione unilaterale intervenuta da parte di era stata illegittima e dovevano, CP_4
comunque, essere rispettate le condizioni di cui al contratto Rep. n. 204 del 5.7.2013
(che non aveva natura di novazione oggettiva ma aveva solo quella di contratto modificativo di quelli precedenti); a causa dell'inadempimento dello stesso da parte di
doveva trovare applicazione la regolamentazione concordata dalle parti CP_4 prima di esso (sconto solo del 6,77% sull'importo concordato) e dovevano ritenersi risolti il contratto Rep. n. 204 del 5.7.2013 e quelli successivi ad esso correlati compreso quello con cui si era onerata di corrispondere canoni di locazione per €
245.030,00= all'anno, o, comunque, in via subordinata doveva trovare applicazione quella di cui al richiamato contratto Rep. n. 204 del 5.7.2013; il danno risarcibile per corrispettivo non percepito nell'anno 2015 ammontava a € 10.426.933,00= e quella per mancato utile a € 1.042.699,30=; inoltre l'accoglimento della risoluzione per inadempimento di del contratto n. 204.2013 avrebbe anche comportato il CP_4 risarcimento del danno da minor utile pari a € 1.203.290,50= annuo fino alla scadenza del rapporto;
ancora la contestata riduzione del budget, le aveva impedito di coinvolgere altri sanitari disponibili nell'attività di sperimentazione (sanitari che avevano operato altrove) con riduzione degli introiti che da tali attività sarebbero derivate con mancato utile quantificato in € 483.719,71=; da ultimo, sempre per la riduzione del budget, non avevano potuto essere attivate le equipes di chirurgia protesica e malattie infettive osteoarticolari operanti presso Santa Corona, con ulteriore danno quantificato in € 212.019,75” (cfr. pagg. 9 e ss. sentenza impugnata).
Risulta dalla sentenza impugnata che aveva quindi chiesto “l'accertamento Parte_4 dell'inadempimento della convenuta rispetto alle pattuizioni intercorse, … la CP_4
risoluzione del contratto Rep. n. 204.2013 con conseguente ritorno alla regolamentazione di cui ai precedenti rapporti in essere tra le parti, con restituzione delle somme non versate in base a condizioni di sconto non applicabili per un importo
pag. 9/41 complessivo di € 460.000,00= e risolversi altresì, i contratti nn. 11 e 12 del 27.1.2014 relativi alla concessione della sala operatoria ed alle aree ubicate al 4' piano della struttura ospedaliera (contratti accessori) con restituzione delle somme corrisposte
CP anche per tali rapporti negoziali o, in subordine, condannare la , all'esatto CP_1 adempimento della pattuizioni intervenute, previa ricostituzione dell'originario rapporto relativo all'attività di sperimentazione richiamata con condanna altresì di
al risarcimento dei danni tutti subiti in citazione meglio illustrati” (cfr. pag. CP_4
10 sentenza impugnata).
La sentenza prosegue indicando che si era costituita in giudizio “ ONroparte_4 che contestava le avversarie argomentazioni;
ricostruiva l'iter amministrativo che aveva portato alla approvazione del progetto di sperimentazione gestionale pubblico- privato (e successivi accessori) con obiettivo della riduzione della mobilità passiva per la chirurgia estetica ed evidenziava che, già con Deliberazione del Direttore Generale
n. 1139 del 31.12.2010, era stato previsto che la prosecuzione del rapporto, dopo il decorso di un triennio, sarebbe stata subordinata alla verifica del raggiungimento del risultato prestabilito, vale a dire un significativo recupero delle fughe dei pazienti liguri fuori Regione;
indicava che terminato il primo triennio di sperimentazione, la Regione
Liguria, con deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 28.11.2014, aveva richiesto al Ministero della Salute, quale garante istituzionale, di individuare un soggetto terzo imparziale per verificare l'auspicato raggiungimento del risultato prestabilito;
faceva presente che, in attesa di conoscere l'esito della verifica, aveva provveduto a fissare il tetto di spesa per l'anno 2015, in via provvisoria, nella misura di € 11.450.300,00= e che, nelle more, le parti avevano ritenuto e dichiarato di proseguire il rapporto nelle condizioni così concordate, come da postilla integrativa del contratto n. 204 del
27.4.2015; evidenziava che, pur in presenza di tale situazione, aveva poi CP_2
richiesto, mediante la radicazione del presente giudizio, di accertarsi l'inadempimento contrattuale di n. 2 del contratto n. 204.2013 ovvero, in subordine, il proprio CP_1 esatto adempimento;
sottolineava che a causa dell'inerzia del Ministero della Salute, la
Giunta Regionale, aveva incaricato l' di procedere alla ONroparte_11 verifica del raggiungimento dei prospettati obiettivi e che all'esito dei suddetti accertamenti, avvenuti con esito negativo, la Regione Liguria, con Delibera n. 1303 del
pag. 10/41 27.11.2015 aveva disposto la cessazione del progetto di sperimentazione ed aveva dato mandato al Dipartimento Regionale Salute e Servizi Sociali di individuare le modalità di adozione dei conseguenti provvedimenti risolutori;
rilevava, inoltre, che nelle more, era stata attivata indagine dalla Procura della Repubblica di SA in relazione al mancato controllo da parte dei vertici di del rispetto delle condizioni CP_4 negoziali dell'accordo di sperimentazione e dall'altro circa le gravi violazioni contrattuali poste in essere da con riferimento alle modalità di gestione delle CP_2
sale operatorie e dei medici ortopedici contrattualizzati, i quali avevano continuato ad operare pazienti liguri fuori Regione, previa falsificazione dei registri operatori;
rilevava, infine, che, a fronte della situazione accertata, aveva provveduto alla risoluzione del contratto n. 204.2013 e con nota n. 8890 del 28.1.2016, all'escussione della fideiussione prestata a garanzia per complessivi € 1.093.864,65=; indicava in diritto che il contratto originario prevedeva per la prosecuzione del rapporto, dopo il decorso di un triennio, la verifica del raggiungimento del risultato prestabilito, obiettivo non ottenuto, al punto che il contratto n. 204.2013 era stato risolto e che, pertanto, nulla poteva richiedere in relazione al mancato utile e/o alle spese CP_2
sostenute per il periodo successivo al triennio;
sosteneva il carattere novativo e non meramente modificativo del suddetto contratto (che richiamava anche i precedenti rapporti) con la conseguenza che con la sua risoluzione non potevano rivivere le condizioni di cui ai contratti nn. 290.2011, 205.2012 e 263.2012 anche loro da essa travolti, così come i contratti nn. 11.2014 e 12.2014 relativi alla concessione all'attrice di ulteriori spazi in area ospedaliera;
eccepiva in ogni caso, la carenza di giurisdizione dell'A.G.O, a favore del Giudice amministrativo, in relazione alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ex art. 133 comma 1, lett. B) C.P.A; negava la configurabilità di qualsivoglia inadempimento a suo carico poiché l'importo dovuto a era stato stimato in via presuntiva, provvisoria e prudenziale, in CP_2 attesa di conoscere l'esito della verifica triennale circa il raggiungimento degli obiettivi
e, comunque, l'esistenza della prova del danno lamentato dall'attrice; sosteneva che a causa del mancato raggiungimento dell'obiettivo e della violazione degli obblighi di esclusiva, aveva diritto al pagamento delle penalità contrattualmente previste” (cfr. pagg. 10 e ss. sentenza impugnata).
pag. 11/41 La chiedeva, quindi, il rigetto delle domande di e, in via CP_1 CP_2
riconvenzionale, domandava fosse dichiarata la risoluzione del contratto rep. n.
204/2013 per il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione gestionale e per le gravi violazioni addebitabili a con condanna della stessa al CP_2
risarcimento del danno costituito dalle differenze per le tariffe praticate, dalle penali, dalla violazione di ulteriori obblighi contrattuali e del diritto di esclusiva, nonché dal danno all'immagine. chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del medico CP_2
asserito autore delle violazioni lamentate da per essere Parte_1 CP_1
garantito e manlevato. Era autorizzata la chiamata in causa, si Parte_1
costituiva, e rilevava come entrambe le altre parti avessero chiesto la risoluzione del contratto n. 204 del 5/7/2013, dovendo, quindi l'A.G.O. “pervenire alla pronuncia risolutoria ed allo scioglimento del rapporto negoziale” (cfr. pagg. 14 sentenza impugnata). Quanto alla propria posizione a fronte della Parte_1 contestazione di avere “eseguito, unitamente ad altri sanitari, nonostante l'impegno di
“esclusiva”, interventi al di fuori della Liguria su circa centoquindici pazienti liguri operati presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano” (cfr. ibidem), sosteneva che tali scelte erano state conseguenti all'impossibilità per i medici di procedere in Liguria per non superare la provvista finanziaria massima prevista dall' risultando comunque CP_1
non computabili gli interventi eseguiti sui pazienti che avevano deciso di curarsi privatamente, al di fuori delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale e dovendosi al più circoscrivere le doglianze della a nove pazienti che avevano CP_1
comunque liberamente scelto il luogo ove sottoporsi ad intervento.
ON chiedeva quindi di rigettare le domande di e e, Parte_1 CP_2
in via riconvenzionale, domandava la condanna di al pagamento del saldo CP_2
dovutogli per le prestazioni effettuate pari a 61,691,22 euro.
Il giudizio era sospeso, pendente ricorso prima al TAR, poi al Consiglio di Stato e, infine innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in relazione all'annullamento della deliberazione assunta dalla Regione Liguria del 27/11/2015 con cui era stata disposta la cessazione della sperimentazione gestionale per il mancato conseguimento degli obiettivi prefissati.
pag. 12/41 Divenuta definitiva la pronuncia del Giudice Amministrativo, il giudizio (R.G.
4158/2015) era quindi riassunto e riunito ad altra causa, radicata nelle more davanti al
Tribunale di SA (R.G. n. 1943/2021) in relazione al medesimo rapporto negoziale per ulteriori ragioni di credito.
* * *
Il Tribunale di SA nella sentenza impugnata rilevava come il Giudice
Amministrativo con la sentenza n. 1112/2016 TAR, confermata dalla pronuncia n.
6990/2019 (Consiglio di Stato), aveva stabilito: i) che il procedimento amministrativo avviato dalla era riconducibile alle sperimentazioni gestionali di cui all'art. 9 bis CP_1
del D.L.vo n. 502.1992; ii) che legittimamente la Giunta Regionale della Liguria, con delibera n. 1303 del 27/11/2015, aveva deciso la cessazione della sperimentazione a seguito di una relazione dell'ARS del 19/11/2015; iii) che nel periodo 8/11/2011 –
8/11/2014 non era stato raggiunto l'obiettivo di ridurre di almeno del 65% la mobilità passiva regionale di chirurgia protesica, scopo perseguito, indipendente dal numero di interventi eseguiti;
iv) che aveva contribuito al mancato raggiungimento degli CP_2 obiettivi “a causa della accertata “violazione del dovere di esclusiva dei professionisti“, CP_1 dovere di cui si era resa garante (pag. 20 sentenza )” (cfr. pag. 22 sentenza impugnata); v) che “l'esito negativo della sperimentazione triennale non atteneva alla risoluzione del rapporto, ma alla sperimentazione che era presupposto del contratto e ogni questione relativa alla risoluzione risultava afferente al rapporto contrattuale e doveva, quindi, essere devoluta alla giurisdizione dell'A.G.O (pagg. 23-24 sentenza CP_1
)” (cfr. ibidem).
Il Tribunale di SA aggiungeva che il Consiglio di Stato aveva confermato la sentenza del TAR e aveva rilevato, sia che la mobilità passiva era rimasta inalterata rispetto al triennio 2009-2011, sia che “la risoluzione del contratto era intervenuta quando l' , aveva dichiarato a con nota n. 7804 del 26.1.2016, di CP_4 CP_2
volersi avvalere della clausola risolutiva espressa per mancato raggiungimento degli scopi della sperimentazione ex art. 1456 comma 2 c.c.” (cfr. pag. 22 sentenza impugnata).
Il Giudice di prime cure concludeva, quindi, che il Giudice Amministrativo aveva
“evidenziato la correttezza degli atti con cui la Regione Liguria ha disposto la
pag. 13/41 cessazione degli effetti dei contratti intervenuti tra e avente ad CP_4 CP_2
oggetto la più volte richiamata sperimentazione, in presenza del dato oggettivo del mancato raggiungimento, dopo un triennio, degli obiettivi prefissati. … [e che la CP_1
2] … aveva comunicato di volersi avvalere delle clausole risolutive espresse di cui agli
[...]
artt. 4 e 17 del contratto Rep. n. 204 del 5.7.2013, sia per mancato raggiungimento degli scopi, sia per i gravi inadempimenti già indicati (vd. docc. nn. 33 e 35 di CP_4
2)” (cfr. pag. 23 sentenza impugnata).
[...]
Il Tribunale di SA precisava che aveva “lamentato, già con note del CP_2
febbraio 2015 (docc. 9 e 10 di fascicolo che aveva fissato in € CP_2 CP_4
11.450.300,00= il tetto di spesa dell'anno 2015, così determinando le gravi difficoltà
(di cui si era subito doluta, tentando, senza esito, di addivenire ad una soluzione di compromesso), in violazione dell'art. 7 del contratto Rep. n. 204.2013 che prevedeva, invece, una remunerazione annua ben più elevata ed ammontante a € 21.877.293,00”
(cfr. pag. 24 sentenza impugnata). Il Tribunale , tuttavia, osservava che “in realtà, detta ultima remunerazione era solo “presunta”, fino alla scadenza del rapporto contrattuale iniziato nel 2011 per il periodo concordato di n. 9 anni e, quindi, sino al 2020 e che le suindicate note precisavano anche che il budget 2015 era stato individuato solo in via provvisoria e prudenziale sulla base del consuntivo dell'anno 2014 ed in attesa di conoscere (così come previsto dalle pattuizioni originarie) il risultato della verifica del primo triennio di sperimentazione ormai concluso…” (cfr. pag. 24 sentenza impugnata).
Il Giudice di primo grado affermava, quindi, che non era “configurabile alcun inadempimento da parte della poiché l'art. 7 del contratto n. 204.2013 non CP_4
assicurava e non garantiva a una remunerazione determinata, essendo quella CP_2
indicata (a parte la provvisorietà, il carattere prudenziale ed il riferimento al consuntivo 2014) solo frutto di una valutazione presuntiva;
inoltre certamente
l'aggiudicatario dei servizi era soggetto al rischio di impresa nell'arco di tempo assai ampio del rapporto contrattuale ed appare anche probabile che la prudente determinazione del budget provvisorio abbia tenuto conto, in base al monitoraggio dell' (che ad essa era tenuto per contratto) del presumibile esito negativo CP_4
(poi effettivamente accertato) dell'esperimento triennale, come detto concluso nel novembre 2014” (cfr. pagg. 24 e ss. sentenza impugnata).
pag. 14/41 Il Tribunale di SA, inoltre, escludeva che con il contratto del 2013 si potesse configurare una ipotesi riconducibile all'art. 1231 c.c. per essere invece in presenza di una vera e propria novazione oggettiva ai sensi dell'art. 1230 c.c. ricavabile dalle premesse della pattuizione, cioè la necessità di un concludere un nuovo accordo unitario sulla sperimentazione nel suo complesso, con modifiche dell'assetto precedente dei tre contratti preesistenti, dopo le varie estensioni soggettive ed oggettive che si erano succedute. Il Giudice di prime cure rilevava infine che la risoluzione del contratto del
5/7/2013 non poteva comportare la reviviscenza della disciplina precedente sia per la natura novativa del contratto, sia per perché ai sensi dell'articolo 1458 c.c. nei contratti ad esecuzione periodica e continuata l'effetto risolutivo non poteva estendersi alle prestazioni già eseguite.
Il Tribunale di SA respingeva la domanda di di risoluzione del CP_2
contratto del 2013 per inadempimento di e le ulteriori domande formulate nel CP_1
giudizio R.G. n. 4158/2015 (il risarcimento del danno da mancato guadagno o utile non percepito dal 2015 al luglio 2020). Il Giudice di primo grado accoglieva la domanda riconvenzionale formulata da e dichiarava risolto per inadempimento di CP_1 [...]
CP_ il contratto del 2013. Quanto alle domande risarcitorie il Tribunale di SA
ON riteneva che non avesse provato la fondatezza delle proprie pretese né quanto alle differenze di costi delle prestazioni erogate, né quanto al danno all'immagine, né quanto alle penali richieste, fatta eccezione per quelle conseguenti al fatto che il terzo chiamato
“aveva ammesso di avere effettuato presso Humanitas almeno n. 9 Parte_1
interventi in violazione del diritto di esclusiva (vd, pagg. 26 e 28 della comparsa di costituzione e risposta datata 24.6.2016) … circostanza, di fatto ammissiva, entro detti limiti, delle violazioni a lui ascritte”, penale di cui doveva rispondere “ CP_2
trovando la sua sussistenza in violazione di obbligo a suo carico previsto dalle convenzioni intervenute … concretamente dipesa dalla violazione del professionista che con si era impegnato all'esclusiva …” (cfr. pagg. 37 e 38 sentenza CP_2
impugnata). Il Giudice di primo grado riconosceva quindi come dovute penali per
91.800,00 euro a favore di rilevava che aveva diritto di rivalersi su CP_1 CP_2
per tale importo e, al contempo, nei rapporti tra costui e la società, Parte_1
pag. 15/41 affermava come dovuti al professionista gli emolumenti da questi richiesti per
61.691,22 euro, fondati su cinque fatture prodotte e non contestate da CP_2
Quanto alle ulteriori domande formulate da nei confronti di CP_2 CP_1
contenute nel giudizio avente R.G. n. 1943/2021, poi riunito a quello R.G. n.
4158/2015, relative a pagamenti asseritamente scaduti per oltre tre milioni e mezzo di euro e al danno da ritardo nel pagamento degli stessi imputato alla il Giudice di CP_1 primo grado richiamava l'articolo 16 dei contratti intercorsi tra le parti (“I pagamenti saranno effettuati in relazione al principio della correlazione tra costi e ricavi;
poiché la Regione Liguria attribuirà all' le risorse necessarie dopo due esercizi, in CP_1
analogia alle operazioni di valorizzazione della mobilità attiva e passiva tra Regioni, si procederà al pagamento decorsi n. 24 mesi dalla data di emissione delle fatture di cui sopra. Previo accordo tra le parti, potranno essere disposte eventuali diverse modalità, qualora possibile, nel rispetto dei flussi del Servizio Sanitario Regionale”), ricordava che era già intervenuta sul punto tra le medesime parti la sentenza dello stesso Tribunale di SA n. 928/2022 nella causa R.G. n. 1944/2021, e ribadiva che non CP_2
aveva mai domandato alla interessi da ritardo nel corso di tutto il rapporto, anche CP_1
in occasione della successione dei vari contratti e pure quando, secondo la prospettazione della società, la sarebbe risultata inadempiente. Il ONroparte_13
Tribunale di SA, quindi, concludeva affermando che “per i motivi esposti ed in conformità a quanto già indicato da questo Tribunale con la sentenza n. 928/2022 intervenuta tra le stesse parti, la richiesta di di pagamento degli interessi CP_2 maturati sulle fatture emesse a causa dell'asserito ritardato pagamento delle stesse da parte di va ritenuta tardiva (indipendentemente dalle argomentazioni esposte CP_4
dalla convenuta che ha sostenuto di avere provveduto al pagamento del dovuto tempestivamente) per avere comunque tollerato per lungo tempo senza alcuna doglianza e/o rivendicazione il pagamento anche asseritamente non tempestivo delle fatture scadute e da tale impostazione deriva l'infondatezza delle ulteriori pretese risarcitorie azionate da a causa del lamentato ritardato pagamento” (cfr. CP_2
pag. 43 sentenza impugnata).
Il Tribunale di SA decideva quindi come da dispositivo in epigrafe riportato.
* * *
pag. 16/41
2. Sull'oggetto dell'impugnazione. interponeva appello radicando il giudizio avente R.G. n. Parte_1
169/2023 e lamentava l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale di SA era giunto “a condannare il sulla base di una Parte_1 asserita ammissione” (cfr. pag. 9 appello ), ritendo che costui avesse Parte_1
Co
“ammesso di avere effettuato presso Humanitas almeno 9 interventi in violazione del diritto di esclusiva… circostanza, di fatto ammissiva, entro detti limiti, delle violazioni a lui ascritte (e quindi delle violazioni verso che era ONroparte_14 CP_2 responsabile dell'operato dei sanitari a lei legati dal vincolo di esclusiva) [con]
l'applicazione della penale prevista … a carico di (cfr. ibidem). CP_2
L'appellante contestava che le proprie difese avessero contenuto ammissivo o confessorio e chiedeva la riforma della sentenza impugnata previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa.
Si costituiva la che ricostruiva in fatto e in diritto tutta la vicenda, ricordando i CP_1 motivi della “sperimentazione” della collaborazione pubblico-privato e tutte le estensioni e modifiche alle pattuizioni originali. La evidenziava che erano CP_1
previsti controlli dopo il primo triennio e obiettivi specifici da raggiungere per contenere la “mobilità passiva” dei pazienti, fine mai raggiunto. L'Azienda ricordava che era stata avviata anche una vasta indagine penale che aveva coinvolto i vertici della
(poi destituiti) e della nonché La CP_1 CP_2 Parte_1 CP_1
aggiungeva che la A.R.S., soggetto deputato ad eseguire i controlli, aveva accertato che l'obiettivo principale della sperimentazione non era stato mai raggiunto, che la Giunta
Regionale, con Delibera 1303 del 27/11/2015 aveva preso atto dei dati tecnici forniti dal controllore, decretando la cessazione del progetto di sperimentazione gestionale e che la si era quindi avvalsa della clausola risolutiva contenuta nel contratto, CP_1
risolvendolo con Deliberazione del Direttore Amministrativo n. 46 del 26/1/2016, impugnata in sede amministrativa e confermata da TAR e Consiglio di Stato e passata poi in giudicato.
La nel merito evidenziava l'infondatezza della censura di CP_1 Parte_1
, poiché il Tribunale aveva fatto buon uso del principio dell'onere della prova e di
[...]
non contestazione, attesi non solo il contenuto degli atti di parte di Parte_1
pag. 17/41 ma anche il complessivo compendio probatorio versato in atti. L'appellata chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello e dell'istanza di sospensione della esecutività del provvedimento impugnato.
Si costituiva anche che del pari ricostruiva tutta la vicenda in fatto e diritto CP_2
ed evidenziava di aver impugnato con separato atto di appello (R.G. n. 189/2023) la sentenza emessa dal Tribunale di SA, chiedendo la riunione di quella causa alla presente (RG. n. 169/2023). nel merito della censura di appello spiegata da CP_2 evidenziava che l'oggetto di tale impugnazione era circoscritto alla Parte_1
sola condanna al pagamento delle penali (per erronea valutazione delle prove) mentre non era stata impugnata la condanna alla manleva che era, quindi, da considerarsi in giudicato. Quanto poi alle dichiarazioni di sulle quali il Tribunale Parte_1
di SA aveva fondato la condanna di al pagamento di 91.800,00 euro, oltre CP_2
interessi legali dal 4/2/2016 al saldo effettivo, la società rilevava come “eventuali dichiarazioni confessorie (ammesso e, come detto, non concesso siano tali) provenienti da un soggetto terzo - quale è, per l'appunto, il Dott. - non avrebbero Parte_1
ON potuto comunque essere ritenute opponibili nei confronti di e quindi non avrebbero potuto condurre alla condanna di quest'ultima al pagamento delle suddette ON penali a ” (cfr. pag. 11 comparsa . CP_1 richiamava poi l'esito sostanzialmente assolutorio del processo penale a CP_2
carico delle persone coinvolte nella vicenda oggetto della presente causa e richiamava tutte le difese formulate con il proprio separato atto di appello.
* * * nella causa R.G. n. 189/2023 formulava dieci censure di appello, relative CP_2 alla erroneità della pronuncia impugnata: i) per non aver riconosciuto l'imputabilità alla del mancato raggiungimento degli obiettivi a causa dei ritardati pagamenti CP_1 dell'anno 2014, impedendo così a l'accesso al credito bancario, nonché a CP_2
causa della unilaterale riduzione del budget originario;
ii) per non avere dato il giusto rilievo alla illegittima riduzione del budget;
iii) per aver affermato la natura novativa del contratto 204/2013, mera “integrazione del rapporto già in essere, conseguente all'ampliamento della sperimentazione gestionale” (cfr. pag. 26 appello); iv) per non avere dato il giusto rilievo ai mancati o ritardati pagamenti da parte di già dal CP_1
pag. 18/41 2014, di tale entità da pregiudicare la migliore operatività di e, quindi, causa CP_2 dell'impossibilità di raggiungere gli obiettivi contrattuali;
v) per avere rigettato le domande risarcitorie avanzate da a fronte dell'imputabilità ad CP_2 CP_1 dell'inadempimento contrattuale;
vi) per avere accolto le domande riconvenzionali formulate da infondate sia in punto risoluzione che in punto risarcimento;
vii) CP_1
per avere riconosciuto i crediti richiesti da come provati e dovuti;
Parte_1
viii) per aver richiamato il procedimento penale pendente sui fatti oggetto di causa, poi conclusosi con la sostanziale assoluzione di tutti gli imputati;
ix) per non avere disposto la CTU contabile richiesta da per quantificare in concreto il danno subito e CP_2 per non avere ammesso “le deduzioni di prova orale per interpello e testimoni proposte alle pagg. 16 e seguenti della memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del
27/04/2022, in atti del giudizio di prime cure R.G. n. 1943/2021 (cui, sempre per ON opportuna brevità, rinvia)” (cfr. pag. 36 appello;
x) per aver pronunciato sulle spese condannando la società.
Si costituivano nel giudizio RG n. 189/2023 sia la che CP_1 Parte_1
riprendeva tutte le difese già spiegate nella causa 169/2023, contestava la CP_1
fondatezza delle singole doglianze avanzate da e formulava appello CP_2
incidentale sulla erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui: i) non aveva ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione avversario per mancato rispetto del termine di cui all'art. 297, comma 1, c.p.c.; ii) aveva parzialmente rigettato la domanda riconvenzionale formulata da iii) aveva rigettato la CP_1 domanda di volta all'accertamento del proprio diritto di escutere la fideiussione CP_1
prestata da CP_2
nella propria comparsa di costituzione nel procedimento avente Parte_1
R.G. n. 189/2023 richiamava tutte le difese e censure formulate nel proprio atto di appello nella causa RG n. 169/2023 ed eccepiva l'inammissibilità del motivo di appello avanzato da quanto ai propri crediti vantanti nei confronti della società e mai CP_2
da questa contestati.
La Corte di Appello procedeva a riunire i due giudizi, accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, quanto ai capi relativi alla condanna di e fissava per la precisazione delle conclusioni. Parte_1
pag. 19/41 Erano, quindi concessi alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica e la causa era trattenuta in decisione.
* * *
3. Sulle eccezioni di inammissibilità dell'appello. nella propria comparsa di costituzione nella causa avente R.G. Parte_1
n. 189/2023, dopo aver richiamato tutte le difese e le censure formulate nel proprio atto di appello nella causa RG n. 169/2023, ha eccepito l'inammissibilità del motivo di appello avanzato da quanto ai crediti vantanti dal professionista nei confronti CP_2
della società, asseritamente mai contestati, per la riproposizione delle medesime doglianze già esaminate e superate dal Tribunale di SA. nella propria comparsa di costituzione nella causa avente R.G. n. CP_2
189/2023, ha domandato di pronunciare la inammissibilità dei motivi di gravame proposti a titolo di appello incidentale dall'appellata CP_1
Entrambe le eccezioni vanno rigettate.
Le diverse doglianze di appello risultano, invero, articolate in modo specifico ed in conformità al disposto del Codice di procedura civile. È evidente il contenuto delle censure rispettivamente formulate da e da alla sentenza impugnata, CP_2 CP_1
relative al rigetto delle istanze istruttorie, alla valutazione della prova offerta dalle parti, all'esame delle eccezioni processuali dedotte in primo grado e alle ritenute erronee conclusioni cui sarebbe giunto il Tribunale nella pronuncia gravata. Risulta, inoltre, indicata la parte della sentenza di cui si chiede la riforma e sono formulate precise critiche al provvedimento impugnato. Si osserva, da ultimo, che sia Parte_1
che esaminando gli atti delle controparti, hanno potuto avanzare le
[...] CP_2 proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto nel merito delle domande e delle doglianze di controparte. Vanno, quindi, rigettate le preliminari eccezioni di inammissibilità avanzate da e da Parte_1 CP_2
* * *
4. Sulla nona censura di appello formulata da (R.G. n. 189/2023). CP_2
Occorre esaminare in ordine logico le varie censure di appello, iniziando da quella relativa alle istanze istruttorie non ammesse in primo grado. con la nona CP_2 censura di appello lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per non avere disposto pag. 20/41 la CTU contabile richiesta da per quantificare in concreto il danno subito e CP_2 per non avere ammesso “le deduzioni di prova orale per interpello e testimoni proposte alle pagg. 16 e seguenti della memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del
27/04/2022, in atti del giudizio di prime cure R.G. n. 1943/2021 (cui, sempre per
ON opportuna brevità, rinvia)” (cfr. pag. 36 appello .
La censura è infondata.
Risulta, invero inammissibile la richiesta di procedere a CTU per “verificare, in uno con la perizia asseverata del Dott. (già prodotta in prime cure Persona_2
ON dall'attrice e ora in atti come doc. B.35), il preciso ammontare dei danni patiti da ON in relazione alle prospettazioni configurate nelle domande proposte in prime cure nel giudizio R.G. n. 4158/2015” (cfr. pag. 36 appello R.G. n. 189/2023). Si CP_2
osserva, infatti che: i) non provato alcun danno in punto an debeatur (sono CP_2
state rigettate tutte le relative domande) per il quale si debba valutare il quantum debeatur; ii) la CTU avrebbe comunque carattere esplorativo e come tale sarebbe inammissibile.
Quanto alle istanze istruttorie “per interpello e testimoni proposte alle pagg. 16 e seguenti della memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del 27/04/2022, in atti del giudizio di prime cure R.G. n. 1943/2021” (cfr. ibidem) la relativa istanza è inammissibile. Invero si rileva che: i) nell'atto di appello non sono dedotte le ragioni per le quali il Tribunale di SA avrebbe errato nell'escludere l'ammissione di tali prove, risultando, quindi, la cesura del tutto generica e inammissibile;
ii) l'appellante non ha indicato per quali ragioni le prove dedotte sarebbero rilevanti e dirimenti ai fini del decidere con la conseguente necessità di disporne l'assunzione; iii) le prove dedotte sono palesemente inammissibili, perché: i capitoli 1, 4, 9 sono relativi a circostanze documentali e hanno contenuto valutativo;
il capitolo 2 verte su circostanze valutative;
i capitoli 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13 sono relativi a circostanze irrilevanti ai fini del decidere o desumibili dai documenti prodotti;
i capitoli 8, 10, 14 hanno un contenuto del tutto generico.
Va, quindi, rigettata la nona censura di appello formulata da (R.G. n. CP_2
189/2023).
* * *
pag. 21/41
5. Sulla terza censura di appello formulata da (R.G. n. 189/2023). CP_2
Esclusa la necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori, occorre in ordine logico procedere ad esaminare la censura di appello relativa alla qualificazione giuridica del contratto di cui si discute. con la terza censura di appello lamenta l'erroneità della sentenza CP_2
impugnata per aver affermato la natura novativa del contratto 204/2013, mera
“integrazione del rapporto già in essere, conseguente all'ampliamento della sperimentazione gestionale” (cfr. pag. 26 appello).
La censura è inammissibile per difetto di interesse all'impugnazione.
Invero, lo stesso appellante ha premesso all'illustrazione della propria doglianza che
“si tratta di questione che l'ormai acclarata e intervenuta conclusione del rapporto per scadenza del relativo temine massimo rende a questo punto non più dirimente” (cfr. pag. 26 appello R.G. n. 189/2023). L'irrilevanza di una pronuncia in merito CP_2 alla natura giuridica del contratto è stata ribadita dall'appellante anche nella CP_2 propria comparsa conclusionale (“Anche se si tratta di questione che l'ormai acclarata
e intervenuta conclusione del rapporto per scadenza del relativo termine massimo rende a questo punto a ben vedere non più dirimente, corre comunque obbligo segnalare che, anche sul punto, la motivazione della sentenza di primo grado non regge
e pare passibile di riforma in toto”, cfr. pagg. 26-27 comparsa conclusionale).
L'appellante, inoltre, non ha indicato quali sarebbero gli effetti a sé favorevoli ove venisse rivalutato l'accertamento del tutto incidentale del Tribunale di SA relativo al contenuto del contratto n. 204 del 5/7/2013, questione, invero assai complessa e affrontata indirettamente anche dalla Corte di Appello in sede penale nella pronuncia con cui sono stati assolti alcuni imputati da alcuni reati loro ascritti.
Evidente è, quindi, la carenza di interesse della parte all'impugnazione sotto il profilo esposto e, invero, come ben evidenziato dal Tribunale di SA il rapporto contrattuale di cui si discute è pacificamente ad esecuzione periodica e continuata motivo per cui ai sensi dell'articolo 1458 c.c. l'effetto risolutivo non si estende alle prestazioni già eseguite.
Va, quindi, dichiarata inammissibile la terza censura di appello.
* * *
pag. 22/41
6. Sulla censura di appello formulata da (R.G. n. 169/2023). Parte_1
Superata la questione relativa alla prova e quella concernente la natura giuridica del contratto deve essere esaminata l'unica censura dell'appello principale svolta da
Questi lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in Parte_1
cui è stata ritenuta la sua responsabilità sulla base di quanto affermato nei propri atti di parte. L'appellante sostiene che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel sostenere che il avesse ammesso di aver effettuato presso Humanitas, fuori dalla Parte_1
Regione Liguria, almeno nove interventi in violazione del diritto di esclusiva, cagionando così un danno ad L'appellante evidenzia la erroneità della pronuncia CP_1
sotto diversi profili: i) perché le proprie difese non avrebbero un contenuto confessorio;
ii) perché il Tribunale non avrebbe né esaminato, né affermato la prevalenza del diritto di esclusiva rispetto a quello di autodeterminazione del paziente di farsi operare nel luogo ritenuto più idoneo;
iii) perché il Giudice di prime cure avrebbe escluso la rilevanza della condotta del medico rispetto all'inadempimento di (“In ogni CP_2
caso non esiste alcun elemento certo per potersi affermare che laddove il Parte_1
avesse posto in essere gli interventi da lui effettuati altrove (a prescindere dal loro numero effettivo) in Albenga, si sarebbe certamente raggiunto l'obiettivo predeterminato così da impedirsi la risoluzione del contratto di sperimentazione…”, cfr. pag. 34 sentenza impugnata); iv) perché la non avrebbe fornito la prova della CP_1 violazione dell'obbligo di esclusiva, cioè del presupposto che avrebbe potuto legittimare l'applicazione delle penali.
La censura è infondata.
Invero, la nel giudizio di primo grado ha fornito un elenco dettagliato di tutti i CP_1 pazienti liguri che erano stati operati in strutture extra regionali per i quali l' CP_1
nelle proprie difese sosteneva di aver dovuto riconoscere i costi delle relative prestazioni sanitarie. La ha sostenuto il mancato raggiungimento degli obiettivi CP_1 stabiliti nel contratto intercorso tra le parti e ha fornito l'elenco di tutti i pazienti che, a suo avviso, in violazione di tale accordo, avrebbero potuto essere operati in Liguria e non altrove. Le parti sul punto hanno avuto modo di contraddire e non risulta contestato né da né da che quei pazienti siano stati effettivamente CP_2 Parte_1
operati fuori regione.
pag. 23/41 La ha contestato l'inadempimento e nelle proprie difese, CP_1 Parte_1
rispetto alle 115 posizioni contestate da esaminato ogni singolo caso, ha fornito CP_1 giustificazioni per 106 pazienti, affermando poi “… in conclusione, al dott. Parte_1
non possono affatto attribuirsi 115 interventi eseguiti in violazione della pretesa esclusiva, ma un numero largamente ridotto: l'ipotetica violazione sarebbe relativa soltanto a 9 casi, quelli di cui ai numeri 31, 57, 58, 65, 70, 71, 75, 79, 86, relativamente ai quali la scelta del luogo di cura è stata operata esclusivamente dai pazienti, in estrinsecazione del loro diritto costituzionalmente protetto” (cfr. pag. 26 comparsa di primo grado ). Parte_1
in sostanza, per nove pazienti non ha spiegato per quale Parte_1
ragione tecnica, richiamata negli altri 106 casi (regime privato del paziente, necessità di intervenire in urgenza, pazienti già operati in quella struttura in precedenza, necessità di utilizzare specifiche competenze assenti altrove) avesse comunque proceduto ai relativi interventi, nonostante fosse in quel momento vigente la clausola di esclusiva che gli avrebbe vietato di operare fuori da strutture della Regione Liguria. Invero, per questi nove casi ha affermato che i pazienti avevano deciso Parte_1
spontaneamente di esercitare il loro diritto alla scelta del luogo di cura, facendosi quindi operare fuori dal territorio. I nove pazienti di cui si discute avrebbero, in sostanza, esercitato il loro diritto di scegliere dove farsi operare, optando per strutture fuori dalla regione e, invero, contesta che il Tribunale non avrebbe esaminato Parte_1
la questione della prevalenza del diritto di autodeterminazione del paziente al luogo di cura rispetto a quello di esclusiva, contenuto nei contratti intercorsi tra le parti.
La a fronte di tale difesa, ha però richiamato già in primo grado, gli atti CP_1 dell'indagine e del processo penale che hanno attinto il Direttore Generale, il Direttore
Amministrativo e il della nonché il legale rappresentante ONroparte_15 CP_1
della e lo stesso Risulta dai documenti di indagine CP_2 Parte_1
richiamati che in realtà il medico non informasse i suoi pazienti quanto al proprio obbligo di operarli in strutture all'interno della Regione Liguria. La ha CP_1
richiamato il contenuto della CNR (doc. 51 , delle deposizioni di diversi CP_1
pazienti, sentiti dalla Guardia di Finanza e sul punto è stato ritualmente instaurato il contraddittorio. La Corte di Cassazione a più riprese ha avuto modo di affermare che “in
pag. 24/41 mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101
c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (da ultimo Cass.
Ord. 2947/2023). Il Supremo Collegio ha ribadito che “le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche” (Cass. 18025/2019).
Risulta dall'esame degli atti di e della che nessuno di Parte_1 CP_2
costoro ha contestato il contenuto delle deposizioni rese dai sommari informatori sentiti nel corso dell'indagine penale e, quindi, la circostanza che non Parte_1 informasse i propri pazienti circa l'esistenza della clausola di esclusiva e della possibilità di essere operati nelle strutture presenti sul territorio della Regione Liguria.
Invero, ha prodotto la sentenza della Corte di Appello di Genova nel CP_2
procedimento penale relativo ai contratti di cui si discute con la quale tutti gli imputati
ON sono stati assolti dai reati loro ascritti (cfr. docc. H ed M di . Va osservato, a tale riguardo, che la pronuncia assolutoria della Corte di Appello di Genova non incide sul contenuto delle dichiarazioni rese dai sommari informatori in relazione alla violazione dell'obbligo di esclusiva e della sua comunicazione ai pazienti. Invero, i capi di imputazione oggetto del procedimento penale sono relativi a condotte penalmente rilevanti di turbativa nella conclusione di contratti con la P.A., di rivelazione di segreti relativi a dati sensibili nella conclusione dei contratti, e di falso nella compilazione di cartelle cliniche. Gli elementi costitutivi dei reati contestati dalla Pubblica Accusa e per i quali i vari imputati sono stati assolti dalla Corte di Appello di Genova risultano quindi pag. 25/41 del tutto estranei ai profili richiamati dal Tribunale di SA nella propria pronuncia quanto alle deposizioni rese dai sommari informatori alla Guardia di Finanza. Il
Tribunale di SA ha poi richiamato non il contenuto della sentenza penale di primo grado, poi superata da quella di appello, ma quello dei verbali delle dichiarazioni rese dai sommari informatori. Risulta, inoltre, da un attento esame della sentenza penale, che sia stata provata la falsificazione delle cartelle cliniche relative ai pazienti di ma che le prove acquisite al processo penale nel corso del Parte_1
dibattimento non abbiano permesso di dimostrare il concorso del medico nelle condotte di falsificazione.
Ricostruito il perimetro della censura avanzata da si osserva Parte_1
che è pacifico che “il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha ad oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare questioni che attengono allo svolgimento del processo” (Cass. 21403/2022, conforme Cass.
6172/2020). La condotta processuale di non ha avuto valore Parte_1
confessorio in senso proprio, risultando, invece rilevante quale non contestazione dei fatti storici dedotti dalla cioè del fatto che 115 pazienti astrattamente operabili in CP_1
Liguria sono stati curati fuori regione. non ha contestato che tale Parte_1
circostanza di fatto si sia verificata, ma si è difeso affermando che per varie ragioni fosse stato legittimo operare tutti questi pazienti fuori regione.
Quanto alle difese poste da a fondamento della propria censura Parte_1
si osserva: i) che, a fronte delle allegazioni della quanto alla violazione CP_1 dell'obbligo di esclusiva da parte di in relazione ai 115 pazienti Parte_1
operati fuori regione, cioè al fatto storico che costoro non fossero stati operati in
Liguria, pur in presenza dei presupposti per essere ivi curati, il medico non ha negato tale circostanza, ma ha cercato di spiegare per quali ragioni non sarebbe stato violato il diritto di esclusiva;
ii) che le giustificazioni fornite da sono state Parte_1
ritenute fondate per 106 casi dal Giudice di primo grado, in presenza di circostanze tali da superare la vincolatività della clausola di esclusiva;
iii) che, in relazione ai 9 pazienti di cui si discute il diritto di autodeterminazione del paziente di farsi operare nel luogo ritenuto più idoneo (giustificazione addotta da per costoro) rientra Parte_1 nell'ambito del diritto di cura e nell'alveo del consenso informato che implica la pag. 26/41 conoscenza da parte del paziente di tutti gli elementi tecnici e giuridici connessi alla terapia da somministrare (sia essa farmacologica, chirurgica o di altra natura) e anche al luogo di cura, motivo per cui, in assenza di una informazione completa ed esaustiva anche sotto tale profilo non si può affermare che il paziente abbia esercitato il proprio diritto alla cura e alla scelta del luogo di cura (la circostanza che Parte_1 non informasse i propri pazienti quanto all'esistenza della clausola di esclusiva e alla possibilità di farsi quindi operare anche in strutture presenti in Liguria assorbe e supera ogni valutazione sulla eventuale prevalenza del diritto autodeterminazione del paziente di farsi operare nel luogo ritenuto più idoneo rispetto al diritto di esclusiva, non avendo potuto i pazienti autodeterminarsi consapevolmente e non avendo quindi esercitato alcun “diritto di autodeterminazione”); iv) che risulta inconferente ai fini del decidere porre in correlazione immediata la rilevanza della condotta del medico rispetto al complessivo inadempimento di e far dipendere l'uno dall'altro, giacché, CP_2
invero, come si vedrà la risoluzione del contratto è stata dichiarata per il mancato raggiungimento del fondamentale obiettivo del contratto (ridurre del 65% la mobilità passiva dei pazienti) e, da un lato, per quanto di interesse in ordine al risarcimento del danno, la condotta di ha cagionato un danno alla (codificato Parte_1 CP_1
e previsto dalle parti come violazione del dovere di esclusiva) e, dall'altro, ha comunque contribuito (seppur in misura proporzionale) all'impossibilità di adempiere il contratto, sia quanto all'inadempimento della riduzione di mobilità, sia a quello relativo al diritto di esclusiva;
iv) che, come visto la per almeno 9 pazienti su 115 ha CP_1 provato la violazione dell'obbligo di esclusiva, trattandosi di pazienti Liguri che, in astratto, avrebbero potuto essere operati in strutture della Regione Liguria, e che sono stati, invece, operati altrove da in assenza di una valida Parte_1 giustificazione, violando l'obbligo di esclusiva.
Va quindi rigetta l'unica doglianza formulata da Parte_1
* * *
7. Sulla prima, seconda, quarta e quinta censura di appello formulata da
[...]
(R.G. n. 189/2023). CP_2
La prima, seconda, quarta e quinta censura di appello formulata da CP_2
possono essere tutte trattate congiuntamente perché relative alle condotte da questa pag. 27/41 ascritte alla asseritamente rilevanti ai fini della imputabilità all' CP_1 [...]
dell'inadempimento contrattuale, e alla conseguente richiesta di pronuncia CP_13
della risoluzione per fatto e colpa della con il relativo risarcimento del danno. CP_1
Invero lamenta l'erroneità della sentenza impugnata perché: i) con la prima CP_2 censura, non è stata riconosciuta l'imputabilità alla del mancato raggiungimento CP_1 degli obiettivi a causa dei ritardati pagamenti dell'anno 2014, impedendo così a
[...]
CP_ l'accesso al credito bancario, nonché a causa della unilaterale riduzione del budget originario;
ii) con la seconda censura non è stato dato il giusto rilievo alla illegittima riduzione del budget;
iii) con la quarta censura non è stato dato il giusto rilievo ai mancati o ritardati pagamenti da parte di già dal 2014, di entità tale da CP_1 pregiudicare la migliore operatività di e, quindi, causa dell'impossibilità di CP_2
raggiungere gli obiettivi contrattuali;
iv) con la quinta censura, sono state rigettate le domande risarcitorie avanzate da a fronte dell'imputabilità ad CP_2 CP_1 dell'inadempimento contrattuale.
Le censure sono infondate.
Quanto alla doglianza relativa alla omessa valutazione dell'incidenza dei ritardati pagamenti da parte della in relazione al mancato raggiungimento ONroparte_13 degli obiettivi contrattualmente pattuiti, ha lamentato l'omessa prova di quanto CP_1
affermato da CP_2
ha richiamato le diverse fatture emesse da e i relativi provvedimenti CP_1 CP_2 di liquidazione dell' , con particolare riferimento al documento 40 ONroparte_13
prodotto in primo grado dalla stessa Risulta dall'esame di tale documento il CP_1
pagamento delle diverse fatture relative alle prestazioni effettuate in epoca anteriore al contratto n. 204/2013, nel rispetto dei termini pattuiti per l'adempimento fissati in 24 mesi. Emerge altresì il pagamento delle seguenti voci:
prestazioni del gennaio 2014 fatturate nel marzo 2014 al maggio 2014
prestazioni del febbraio 2014 fatturate nel marzo 2014 al luglio 2014
prestazioni del marzo 2014 fatturate nell'aprile 2014 al luglio 2014
prestazioni dell'aprile 2014 fatturate nel maggio 2014 al luglio 2014
prestazioni del maggio 2014 fatturate nel giugno 2014 all'agosto 2014
pag. 28/41 prestazioni del giugno 2014 fatturate nel luglio 2014 all'ottobre 2014
prestazioni del luglio 2014 fatturate nell'agosto 2014 all'ottobre 2014
prestazioni del gen-feb-mar 2014 fatturate nel giugno 2014 all'ottobre 2014
prestazioni del marzo 2014 fatturate nel settembre 2014 all'ottobre 2014
prestazioni del giugno 2014 fatturate nel settembre 2014 all'ottobre 2014
prestazioni del settembre 2014 fatturate nell'ottobre 2014 al dicembre 2014
È, quindi, provato anche il pagamento delle diverse fatture relative alle prestazioni effettuate in epoca successiva al contratto n. 204/2013, in vigore dal 1/1/2024, che prevedeva il pagamento entro 60 giorni dall'emissione delle fatture.
Rispetto alla difesa formulata da con il richiamo ai documenti già prodotti in CP_1 primo grado, l'appellante da un lato, non ha fornito negli atti successivi alla CP_2
comparsa di costituzione in appello depositata dall'appellata alcuna specifica contestazione sull'avvenuto adempimento, limitandosi a reiterare le difese e le questioni già sollevate nel proprio atto di appello dal contenuto del tutto generico.
a fronte delle difese di avrebbe dovuto indicare ogni fattura CP_2 CP_1
emessa, provare l'esecuzione della prestazione indicata (per prova diretta o per non contestazione), dimostrare che quelle prestazioni non erano state oggetto di pagamento da parte di o erano state oggetto di un ritardato pagamento e, infine, avrebbe CP_1 dovuto dimostrare l'incidenza di tali asserite condotte sul sinallagma contrattuale.
Nessuna di queste prove è stata fornita.
La genericità della censura e il totale difetto di prova, comporta l'infondatezza della domanda spiegata da e supera anche il percorso motivazionale seguito dal CP_2
Tribunale di SA e censurato che, peraltro, non ha fondato la propria decisione solo limitandosi a richiamare una propria precedente pronuncia (Tribunale SA n.
928/2022) oggetto di impugnazione e il cui esito finale non rileva in questa sede, ma ha anche affermato che “a causa dei dubbi emersi circa la capacità di di CP_2
assicurare il raggiungimento degli obiettivi triennali le parti erano addivenuti ad una ulteriore pattuizione cristallizzata nel documento Rep. 79 del 27.4.2015, nella quale si decideva la temporanea prosecuzione al rapporto alle medesime condizioni vigenti
“nelle more delle operazioni di verifica” relative al buon esito del primo triennio di
pag. 29/41 sperimentazione, il tutto fino “a nuove determinazioni della Giunta Regione Liguria” e ON che in tale occasione aveva accettato ulteriormente il maggiore sconto già praticato senza nulla eccepire in merito ai ritardati pagamenti, così di fatto tollerandoli” (cfr. pag. 42 sentenza impugnata).
Risulta dall'esame della “Postilla Integrativa” n. 79/2015 al contratto 204/2013, sottoscritta dalle parti il 27/4/2015, che le stesse non si sono limitate ad affrontare la questione della fideiussione prestata da da sostituire con una nuova, a seguito CP_2 della cancellazione dall'elenco degli Intermediari Finanziari di Lombard Merchant
Bank. Invero, le parti, in un momento in cui, secondo la prospettazione di si CP_2
erano già verificati ritardi o asseriti omessi pagamenti da parte di hanno CP_1
proseguito nel loro rapporto, senza che avanzasse alcuna richiesta di CP_2
pagamento (come ricordato dal Tribunale di SA).
Risulta poi, dall'esame del documento 40 prodotto da che l' CP_1 ONroparte_13
nel corso del 2014 ha versato a non meno di 12.500.000 euro, importo che, in CP_2 carenza di una concreta prova fornita dall'appellante sulle proprie necessità di liquidità in conseguenza degli obblighi contrattuali assunti, non giustifica le doglianze avanzate da CP_2
È quindi immune da vizi la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che “va respinta la domanda di di risoluzione del contratto del 2013 per CP_2
inadempimento di , così come le altre domande di cui alla citazione del 2015 CP_4
(R.G. n. 4158.2015) che si riferiscono sia al danno per mancato guadagno e/o utile da questa non percepito a partire dal 2015 sino al luglio 2020, termine di scadenza naturale del rapporto (nonchè alla restituzione degli importi versati a titolo di corrispettivo per la concessione di utilizzo di ulteriori e nuove strutture), non essendo configurabile, in relazione a tali profili, alcun specifico inadempimento di CP_4
tale da avere contribuito al mancato raggiungimento, dopo il periodo triennale di sperimentazione, dell'obiettivo che rappresentava condizione necessaria per la prosecuzione del rapporto (in tal senso, come già rilevato anche dal Giudice
Amministrativo, va ribadito che l'art. 4 di detto contratto prevedeva espressamente che il mancato raggiungimento dell'obiettivo “recupero fughe” a conclusione del triennio di sperimentazione comportasse la risoluzione dello stesso senza che l'aggiudicatario
pag. 30/41 potesse avanzare alcuna pretesa in ordine al mancato utile ed alle spese generali per il periodo contrattuale residuo, senza, quindi, potere nulla pretendere tranne il pagamento delle prestazioni effettuate e con rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria e ad eventuali compensi, indennizzi e rimborsi spese ad eccezione delle migliorie), né richiedere la restituzione di importi da lei corrisposti a titolo di canoni di locazione per ulteriori strutture ospedaliere messe a disposizione e di cui, comunque, aveva potuto fruire fino all'effettiva e concreta interruzione del rapporto negoziale (novembre
2016)”. (cfr. pag. 26 sentenza impugnata).
Emerge da quanto sopra indicato che non risultano provate condotte imputabili ad tali da avere impedito a l'accesso al credito bancario e che non risulta CP_1 CP_2
dimostrato come alcuni modesti ritardati pagamenti possano aver pregiudicato la migliore operatività di e il raggiungimento gli obiettivi contrattuali. Quanto CP_2
poi alla lamentata riduzione del budget, si osserva che il contratto non prevedeva uno specifico ammontare a tale riguardo, ma sola una possibile previsione di spesa, chiaramente connessa ai risultati raggiunti in relazione all'obiettivo principale oggetto di pattuizione, cioè la riduzione del numero di pazienti liguri curati fuori regione.
L'infondatezza delle censure sopra esaminate, priva di fondamento la doglianza dell'appellante volta al riconoscimento delle proprie domande risarcitorie, tutte rigettate in primo grado, in assenza di inadempimento imputabile alla CP_1
Vanno, quindi respinte perché infondate la prima, seconda, quarta e quinta censura di appello formulata da (R.G. n. 189/2023). CP_2
* * *
8. Sulla sesta censura di appello formulata da (R.G. n. 189/2023). CP_2 con la sesta censura di appello lamenta l'erroneità della sentenza CP_2
impugnata per avere accolto le domande riconvenzionali formulate da ritenute CP_1
infondate dall'appellante sia in punto risoluzione che in punto risarcimento.
L'appellante formula la sesta censura sotto tre profili di asserita erroneità della pronuncia impugnata: i) l'accoglimento della domanda riconvenzionale si fonderebbe sulla “pretesa portata confessoria delle difese dello stesso Dott. ” (cfr. pag. Parte_1
32 appello R.G. n. 189/2023), contestata dall'appellante che sostiene come le CP_2
dichiarazioni della parte non avrebbero alcun valore ammissivo e come non le sarebbero pag. 31/41 comunque opponibili, risultando un “terzo” rispetto ai rapporti tra Parte_1
l'appellante e la ii) il contenuto dell'articolo unico dell'atto aggiuntivo al CP_1
contratto n. 205 del 20/07/2012, richiamato dal Giudice di prime cure a sostegno dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di che, secondo l'appellante, CP_1
non sarebbe applicabile al caso di specie per essere anteriore al contratto regolante i rapporti tra le parti oggetto di domanda, disciplinati dal successivo contratto n.
204/2013 del 5/7/2013; iii) l'articolo unico dell'atto aggiuntivo n. 205 del 20/07/2012, richiamato dal Tribunale di SA per riconoscere la domanda riconvenzionale formulata da ove applicabile, non avrebbe comunque permesso, secondo CP_1
l'appellante, il riconoscimento delle penali oggetto della domanda dell'appellata giacché
l'accordo intercorso tra le parti avrebbe previsto l'applicabilità delle penali solo in relazione alle contestazioni avanzate da e ricevute da per “interventi CP_1 CP_2 eseguiti in pretesa violazione dell'esclusiva” (cfr. pag. 33 ibidem), mentre, ad avviso dell'appellante, la avrebbe formulato solo due contestazioni, con la conseguenza CP_1 che “anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui tali contestazioni si dovessero ritenere fondate, le stesse potrebbero condurre al riconoscimento a favore di di CP_1
una penale complessiva che, mantenendo la misura minima opinata come corretta dal
Giudice a quo, ascenderebbe a complessivi Euro 7.800 (Euro 1.800 per la prima contestazione ed Euro 6.000 per la seconda contestazione), e non all'abnorme e non corretta somma di Euro 91.800 stabilita dal Giudice a quo” (cfr. ibidem).
La censura, sotto i diversi profili dedotti, è infondata.
Quanto alla “pretesa portata confessoria delle difese dello stesso Dott. ” Parte_1
(cfr. pag. 32 appello R.G. n. 189/2023) si richiama quanto già indicato in CP_2 relazione all'unica censura di appello formulata da Trova, invero, Parte_1
applicazione il principio di non contestazione in ordine a circostanze di fatto. Inoltre, non può essere considerato “terzo” rispetto alle parti a giudizio. Parte_1
ha depositato un elenco di 115 interventi eseguiti fuori regione che ritiene CP_1
siano stati effettuati in violazione del patto di esclusiva presso la clinica Humanitas che ha fornito indicazioni sulla residenza di ciascuno di essi (cfr. doc. 47 . Nessuna CP_1
delle parti ha contestato puntualmente i fatti storici dedotti, cioè che non si trattasse di interventi su pazienti residenti in [...]e operati fuori regione, giacché si è CP_2
pag. 32/41 limitata a contestare genericamente che i documenti prodotti da fossero elenchi CP_1
autoprodotti. Inoltre, prendendo posizione sul contenuto del Parte_1
documento 47, non ha contestato il fatto storico sopra indicato, ma ha specificato tutte le ragioni per le quali quei pazienti, residenti in [...], avrebbero potuto essere comunque operati fuori regione. ha quindi lamentato l'inadempimento di e di CP_1 CP_2 Parte_1
in relazione a specifici casi. ha dimostrato che per 106 pazienti Parte_1
l'intervento fuori regione era giustificato da una pluralità di motivi (regime privato del paziente, necessità di intervenire in urgenza, pazienti già operati in quella struttura in precedenza, necessità di utilizzare specifiche competenze assenti altrove), mentre, quanto a nove pazienti, come detto, ha invocato il diritto di autodeterminazione del paziente di farsi operare nel luogo ritenuto più idoneo, diritto, tuttavia, non applicabile nel caso di specie per le ragioni già sopra illustrate relative alla mancata informazione dei pazienti e alla inidoneità dell'asserito consenso informato dagli stessi prestato e alla impossibilità di esercizio del correlativo diritto di autodeterminazione.
Le difese assunte da non hanno quindi natura confessoria in Parte_1
senso proprio, giacché il sanitario si è correttamente limitato a prendere posizione sulle allegazioni e sui documenti prodotti da non contestandone il contenuto in fatto e CP_1
dimostrando la parziale inapplicabilità del diritto di esclusiva.
Quanto al percorso motivazionale seguito dal Tribunale di SA, si osserva: i) che il Giudice di prime cure ha dato atto dell'inadempimento di perché il mancato CP_2 raggiungimento ai sensi dell'art. 4 del contratto n. 204/2013 del 5/7/2013 “dell'obiettivo
“recupero fughe” a conclusione del triennio di sperimentazione avrebbe comportato la automatica risoluzione del rapporto negoziale” (cfr. pag. 27 sentenza impugnata), azionata da in modo specifico “anche in forza del successivo art. 17 che CP_1 prevedeva molteplici casi di facoltà di recesso nonché di risoluzione ex art. 1456 C.C …
[e] … sufficiente, come già più volte indicato, l'elemento oggettivo del mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui alla sperimentazione” (cfr. ibidem); ii) che il
Tribunale di SA ha quindi precisato che “i professionisti … si erano impegnati con patto di esclusiva verso ex artt. 2 e 11 del contratto del 2013” (cfr. ibidem); CP_2
iii) che il Giudice di prime cure, in relazione alle penali applicabili ha richiamato “l'art.
pag. 33/41 11 del contratto n. 290 del 28.11.2011 (doc. n. 6 di fascicolo ) con generica CP_4 previsione di applicazione di penalità, l'articolo unico dell'atto aggiuntivo n. 205 del
2) che specifica la penalità applicabile da € CP_1ONroparte_1
1.800,00= a € 6.000.00= per la prima contestazione, da € 6.000,00= a € 12.000,00=, per la seconda contestazione e da € 12.000,00= a € 24.000,00= per la terza contestazione e l'art. 11 del contratto 5.7.2013 che ha confermato la precedente quantificazione” (cfr. pag. 29 sentenza impugnata); iv) che l'articolo 11 del contratto
2013 prevede l'applicazione di penali, sia in misura percentuale rispetto al valore del
DRG della Regione Liguria, sia in misura fissa e progressiva, senza alcuna necessità di preventiva contestazione e a seguito della semplice notifica “alla società in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto e
ON procedimento giudiziale” (cfr. art. 11, pag. 24, doc. 3 contratto 204/2013).
Va, quindi, rigettata la sesta censura di appello formulata da (R.G. n. CP_2
189/2023) perché infondata.
* * *
9. Sulla settima censura di appello formulata da (R.G. n. 189/2023). CP_2 con la settima censura di appello lamenta l'erroneità della sentenza CP_2
impugnata per avere riconosciuto i crediti richiesti da come Parte_1
provati. afferma di aver contestato i documenti prodotti da CP_2 Parte_1
all'udienza del 15/07/2016 e afferma “né si può ritenere che tale contestazione -
[...]
reiterata nelle conclusioni e in tutti gli atti successivi - avrebbe dovuto e potuto essere più specifica, visto che i crediti in questione sarebbero comprovati dalle generiche ed inattendibili ricevute che lo stesso Dott. ha prodotto in prime cure come doc. Parte_1
nn. 79, 80, 81, 82 e 83, che riportano, nella causale, sempre e solo la dicitura
“prestazioni rese nel mese di marzo/aprile/ maggio/giugno/luglio 2015” (cfr. pag. 34 appello nel giudizio 189/2023 riunito al presente).
La censura è infondata.
La Corte di Cassazione ha ribadito che “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che
l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti
pag. 34/41 destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (Cass. Sez. 3, 22/09/2017,
n. 22055, Rv. 646016 - 01)” (Cass. Ord. 8900/2025).
Risulta che nel caso di specie ha allegato di aver svolto attività Parte_1
professionale per e ha prodotto le relative fatture per il pagamento, riferite a CP_2
precisi periodi di attività.
a verbale 15/7/2016 sostiene di aver formulato la propria cointestazione CP_2 che risulta della seguente tenore testuale “contesta le domande e le eccezioni svolte del terzo” (cfr. verbale di udienza 15/7/2016). Risulta che nei successivi atti non CP_2
abbia formulato contestazioni di maggior dettaglio, ragion per cui, non è possibile sostenere che l'appellante abbia contestato le “affermazioni presenti negli atti destinati
a contenere le allegazioni” della controparte o di aver consentito “al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”, come affermato dal Supremo
Collegio nella pronuncia n. 8900/2025. ha affermato di aver lavorato per e che questa “non Parte_1 CP_2
ha pagato al dott. i compensi per le prestazioni professionali da questi svolte Parte_1 nell'Ospedale di Albenga nei mesi da marzo a settembre 2015” (cfr. pag. 36 comparsa di costituzione ), quantificati nelle fatture prodotte (cfr. docc. da 79 a 83 Parte_1
). La domanda di pagamento formulata da e Parte_1 Parte_1
corredata dalle fatture dei periodi riferiti alle prestazioni richieste (marzo 2015, aprile
2015, maggio 2015, giugno 2015 e luglio 2015) non risulta puntualmente contestata da che avrebbe dovuto quanto meno affermare che non CP_2 Parte_1
aveva lavorato per lei in quel periodo o era già stato pagato.
Va, quindi, rigettata la settima censura di appello formulata da CP_2
* * *
10. Sulla ottava censura di appello formulata da (R.G. n. 189/2023). CP_2 con la ottava censura di appello lamenta l'erroneità della sentenza CP_2
impugnata per aver richiamato il procedimento penale pendente sui fatti oggetto di causa, poi conclusosi con la sostanziale assoluzione di tutti gli imputati.
pag. 35/41 lamenta che la risoluzione sia imputabile alla che il processo CP_2 CP_1
penale nei confronti dei vertici della Azienda Sanitaria di GSL s.r.l. e di Parte_1
si è concluso con la loro assoluzione e che, quindi, si sarebbe “rivelata infondata,
[...]
in ultima analisi, la ragione che ha condotto alla cessazione del rapporto tra le parti e, soprattutto, alla conclusione di un progetto che, con ovvio vantaggio per l'utenza ligure, stava procedendo nel migliore dei modi” (cfr. pag. 35 appello R.G. n. CP_2
189/2023).
La censura è infondata.
Invero, quanto alla impossibilità di imputare alla l'inadempimento e la CP_1
risoluzione del contratto, si richiama quanto sopra indicato nelle censure già esaminate
(cfr. supra paragrafo 7 relativo alla prima, seconda, quarta e quinta censura di appello formulata da R.G. n. 189/2023). CP_2
La rilevanza dell'esito del procedimento penale è stata già oggetto di analisi in relazione all'unica censura di appello formulata da (cfr. supra Parte_1
paragrafo 5). Invero, il Tribunale ha legittimamente utilizzato le dichiarazioni rese dai sommari informatori e non le pronunce penali che peraltro, pur avendo assolto parte degli imputati, hanno comunque riscontrato ipotesi di reato. Va, infine ricordato che il
Tar e il Consiglio di Stato, con sentenza passata in giudicato per rinuncia agli atti innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno confermato la legittimità della deliberazione assunta dalla Regione Liguria in data 27/11/2015 con cui era stata disposta la cessazione della sperimentazione gestionale per il mancato conseguimento degli obiettivi prefissati.
Risulta, quindi, del tutto infondata l'ottava censura di appello formulata da
[...]
CP_2
* * *
11. Sulla prima censura di appello incidentale formulata da (R.G. n. CP_1
189/2023). con la prima doglianza di appello incidentale lamenta l'erroneità della CP_1
sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione avversario per mancato rispetto del termine di cui all'art. 297, comma 1, c.p.c.. L'appellante incidentale lamenta l'erroneità della pag. 36/41 sentenza impugnata perché il Tribunale di SA non avrebbe dichiarato la tardività del ricorso in riassunzione del giudizio di primo grado a seguito dell'interruzione per pregiudizialità del processo amministrativo pendente. sostiene che a seguito della CP_1
pronuncia del Consiglio di Stato, la propria controparte “avrebbe dovuto procedere alla predetta impugnazione entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza del
Consiglio di Stato n. 6990/2016, ossia entro il 17 dicembre 2019” (cfr. pag. 61 comparsa di costituzione giudizio 189/2023 riunito al presente), mentre ha CP_1
impugnato la sentenza con ricorso in Corte di Cassazione notificato solo in data 10 giugno 2020. La tardività dell'impugnazione in Cassazione avrebbe comportato il passaggio in giudicato della pronuncia amministrativa già il 17/12/2019, motivo per cui il ricorso in riassunzione innanzi al Tribunale di SA sarebbe stato depositato tardivamente e dovrebbe trovare applicazione il disposto di cui all'art. 305 c.p.c. con estinzione del giudizio.
La censura è infondata.
Invero, ove anche fosse corretta in fatto la doglianza di quanto alla tardività CP_1
del ricorso per Cassazione, tale tardività avrebbe dovuto essere comunque oggetto di pronuncia, mentre nel caso di specie risulta che la Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite ha definito il giudizio con ordinanza n. 25046/2021 depositata in data
16/9/2021 per rinuncia al ricorso. I termini per la riassunzione devono, quindi, farsi decorre da tale data, risultando definito il processo solo in data 16/9/2021, e quindi tempestivo il deposito in riassunzione avvenuto il 25/10/2021.
La prima censura di appello incidentale formulata da va, quindi, rigettata. CP_1
* * *
12. Sulla seconda censura di appello incidentale formulata da (R.G. n. CP_1
189/2023). con la seconda doglianza di appello incidentale lamenta l'erroneità della CP_1
sentenza impugnata nella parte in cui ha parzialmente rigettato la domanda riconvenzionale formulata da L'appellante incidentale lamenta che “il Giudice CP_1
di prime cure non abbia tenuto nella dovuta considerazione quanto riportato dal
Consulente Tecnico di Parte, Dott. nella Relazione elaborata sulla Persona_3 base di dati forniti sia dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'attività di indagine di
pag. 37/41 cui si è dato conto supra, sia da ONroparte_16
, cui vengono comunicati i nominativi dei pazienti liguri che ricevono cure
[...]
ON presso altre Regioni italiane” (cfr. pag. 64 comparsa di costituzione 2 giudizio
189/2023 riunito al presente). sostiene che “sulla scorta dei predetti dati CP_1
definitivi, il Dott. ha elaborato il quadro complessivo delle violazioni Per_3
compiute dai professionisti contrattualizzati da nel periodo compreso tra il CP_2
1° luglio 2013 ed il 22 dicembre 2015” (cfr. ibidem), dei quali l'appellante incidentale chiede il pagamento.
La censura è infondata.
Il Tribunale di SA ha correttamente evidenziato che i documenti prodotti da CP_1
2 non sono da soli sufficienti a provare la fondatezza delle pretese economiche avanzate
[...] dall' . Il richiamo alla CTP depositata da è poi inconferente, ONroparte_13 CP_1
risultando, comunque, un atto di parte non formatosi nel contraddittorio delle parti e non opponibile a CP_2
Va, quindi, rigettata la seconda censura di appello incidentale formulata da CP_1
perché infondata.
* * *
13. Sulla terza censura di appello incidentale formulata da (R.G. n. CP_1
189/2023). con la terza doglianza di appello incidentale lamenta l'erroneità della sentenza CP_1 impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di volta all'accertamento del CP_1
proprio diritto di escutere la fideiussione prestata da Il Tribunale di SA CP_2 ha rigettato la richiesta avanzata da affermando che “alla luce dei limiti CP_1
quantitativi come ritenuti fondati nel presente giudizio della pretesa economica azionata da [cioè nei limiti di 91.800,00 euro, oltre interessi legali dalla data CP_4
del 4.2.2016 fino al saldo effettivo], deve essere respinta quella di accertamento del proprio diritto ad escutere la fideiussione prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, da parte di per un importo complessivo di € CP_2
1.093.864,65” (cfr. pag. 39 sentenza impugnata). ha censurato la sentenza impugnata affermando che “non è dato comprendere CP_1
la ragione per cui il Giudice di prime cure, pur avendo parzialmente accolto la
pag. 38/41 domanda riconvenzionale avanzata dalla , condannando al CP_1 CP_2 pagamento di € 91.800,00, non abbia riconosciuto il diritto dell' ad escutere – CP_1 limitatamente alla somma di € 91.800,00 – la fideiussione prestata dalla Società proprio a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Non consta – né è stato eccepito ex adverso –, infatti, che nel caso di specie sia richiesto un importo minimo per procedere all'escussione della fideiussione prestata da al di CP_2 sotto della quale la garanzia a favore della non risulti valida e/o efficace” (cfr. CP_1
pag. 66 comparsa di costituzione giudizio 189/2023 riunito al presente). CP_1
La censura è infondata.
Invero, la necessità che garantisse il proprio adempimento con una polizza CP_2 fideiussoria è prevista dall'articolo 12 del contratto n. 204/2013 intervenuto tra e CP_1
la stessa ma la polizza non risulta prodotta in atti. La mancanza di tale CP_2 documento e l'impossibilità di esaminarne il contenuto unitamente a quello di cui all'articolo 12 del contratto n. 204/2013, comporta l'impossibilità di accogliere la domanda censura avanzata da Invero, la mancata produzione della fideiussione CP_1 rende superfluo l'esame del contenuto della doglianza formulata da risultando CP_1 impossibile valutarne l'eventuale fondatezza.
Va, quindi, rigettata anche la terza censura di appello incidentale formulata da CP_1
2.
[...]
* * *
14. Sulla decima censura avanzata da (R.G. n. 189/2023) CP_2
con la decima censura lamenta l'erroneità della pronuncia di primo grado CP_2
in punto spese.
Il rigetto integrale di tutte le censure avanzate dalle parti nel presente grado comporta piena conferma della sentenza impugnata, anche in punto spese. Invero, il Tribunale ha fatto buon uso del principio di soccombenza.
* * *
15. Sulle spese di causa
Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate da tutte le parti, motivo per cui è possibile compensare integralmente tra le stesse le spese di gravame.
pag. 39/41 * * *
16. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché tutti gli appelli principali e l'appello incidentale sono stati rigettati (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da Parte_1
(R.G. n. 169/2023) nei confronti di (appellante nella causa riunita R.G. n. CP_2
189/2023) e nei confronti di ONroparte_17
(appellante incidentale nella causa riunita R.G. n. 189/2023),
[...]
1. RIGETTA
l'appello principale proposto da parte (R.G. n. 169/2023) e da Parte_1
(appellante nella causa riunita R.G. n. 189/2023); CP_2
2. RIGETTA
l'appello incidentale proposto da ONroparte_17
(appellante incidentale nella causa riunita R.G. n. 189/2023) e, per
[...]
l'effetto,
3. CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
4. COMPENSA tra tutte le parti le spese del presente grado;
5. DA' ATTO
pag. 40/41 della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché tutti gli appelli principali e l'appello incidentale sono stati rigettati.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 28/05/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 41/41
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 169/2019
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Rossi Marco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: contratti atipici nella causa iscritta a R.G. n. 169/2023 (a cui è stata riunita la causa R.G. n. 189/2023) promossa da:
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Località Manie n. 33, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce all'atto di appello, dagli avvocati Mairov Maximilian (C.F. - PEC: C.F._2
e Giomi Giorgia Lorenza (C.F. Email_1
- PEC: ed C.F._3 Email_2
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 5
appellante contro
(C.F. ), in persona del ONroparte_1 P.IVA_1
Commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
SA, Piazza Sandro Pertini n. 10, rappresentata e difesa dall'Avvocato Piciocchi
Pietro del foro di Genova (C.F. - P.E.C. C.F._4
pietro. ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di Email_3 quest'ultimo in Genova, Via Assarotti n. 48/6, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellato e appellante incidentale
e contro (C.F./P.IVA ), con sede legale in SA, Via Paleocapa n. CP_2 P.IVA_2
22/6, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante , CP_3
rappresentata e difesa dagli Avvocati Di Cerbo Gabriele (C.F. – C.F._5
PEC e Gaggero Paolo (C.F. Email_4 [...]
- PEC: che la rappresentano e C.F._6 Email_5
difendono per procura allegata alla comparsa di appello ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in SA, Corso Italia n. 15/15 appellato e appellante
* * *
Precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 30/10/2024.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita così giudicare:
NEL MERITO: in parziale riforma della impugnata sentenza n. 32/2023 del Tribunale di SA pubblicata il 17 gennaio 2023 respingere tutte le domande avanzate nei confronti del dott. poiché infondate in fatto ed in diritto in forza dei motivi di appello Parte_1
sopra esposti e confermare per il resto la sentenza di primo grado;
ON respingere l'appello e ogni domanda avanzata da nei confronti del dott. Parte_1
in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondata per le ragioni di cui in narrativa e,
ON per l'effetto, confermare la parte della sentenza che ha condannato al pagamento in favore del dott. dell'importo di € 61.691,22, oltre interessi, a titolo di Parte_1
compensi professionali;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio oltre spese generali
IVA e CPA.
* * *
-parte appellata ha ONroparte_4
rassegnato le seguenti conclusioni:
pag. 2/41 “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: rigettare l'atto di citazione in appello proposto dal Dott. , e Parte_1
confermare in parte qua la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione;
rigettare l'atto di citazione in appello proposto dalla società comprese le CP_2
istanze istruttorie ivi contenute, e confermare in parte qua la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione;
accogliere l'appello incidentale proposto mediante la comparsa di costituzione e risposta dalla , e riformare la sentenza impugnata nei termini ivi dedotti, con CP_1
ogni conseguente statuizione.
Con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e/o domanda disattesa e respinta:
NEL GIUDIZIO DI APPELLO R.G. n. 169/2023
In riforma della Sentenza n. 32/2023, emessa in data 16-17/01/2023 dal Tribunale di
SA in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott. Luigi
Acquarone, nella causa civile ivi iscritta al R.G. n. 4158/2015, alla quale era riunita la causa civile R.G. n. 1943/2021, Sentenza comunicata a mezzo PEC dalla cancelleria il
17/01/2023 e notificata da controparte in pari data 17/01/2023 ai fini del passaggio in giudicato, ferme, impregiudicate e ribadite tutte le difese, le deduzioni, le istanze (anche istruttorie) e le ragioni di impugnazione e le domande proposte dalla concludente
[...]
CP_ nel giudizio iscritto al R.G. n. 169/2023 dell'Ecc.ma Corte di Appello intestata, come infra meglio riportate,
A) IN VIA PRINCIPALE: accogliere la domanda dell'appellante Dott. di riforma della sentenza Parte_1
appellata nella parte in cui ha disposto la condanna al pagamento delle penali contrattuali per tutte le ragioni esposte in atti.
B) IN VIA SUBORDINATA:
pag. 3/41 nel denegato e subordinato caso di conferma totale e/o parziale della statuizione di primo grado di condanna al pagamento delle penali contrattuali, dare atto che, in ogni caso, il diritto di di essere risarcita, manlevata o, comunque, tenuta indenne CP_2
al riguardo dal Dott. non è stato fatto oggetto di alcuna impugnazione Parte_1 da parte di quest'ultimo, e quindi che la statuizione di manleva emessa sul punto in primo grado è passata in giudicato, con ogni pronunzia necessaria e/o utile al fine.
NEL GIUDIZIO DI APPELLO R.G. n. 189/2023
Sempre in riforma della Sentenza n. 32/2023, emessa in data 16-17/01/2023 dal
Tribunale di SA in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.
Luigi Acquarone, nella causa civile ivi iscritta al R.G. n. 4158/2015, alla quale era riunita la causa civile R.G. n. 1943/2021, Sentenza comunicata a mezzo PEC dalla cancelleria il 17/01/2023 e notificata da controparte in pari data 17/01/2023 ai fini del passaggio in giudicato e, in ogni caso, in accoglimento del presente appello, previ occorrendo:
a) licenziamento di C.T.U. volta a verificare il preciso ammontare dei danni patiti da
ON in relazione alle prospettazioni configurate nelle domande proposte in prime cure nel giudizio R.G. n. 4158/2015 con istanza proposta nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del 13/10/2016 di primo grado di quel giudizio (cui si rinvia per opportuna brevità), ribadita in appello;
b) ammissione delle deduzioni di prova orale per interpello e testimoni proposte alle pagg. 16 e seguenti della memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del 27/04/2022 in atti del giudizio di prime cure R.G. n. 1943/2021 (cui, sempre per opportuna brevità, si rinvia), ribadite e trascritte in atto di citazione in appello, a pag. 46 e segg.;
A) CON RIFERIMENTO ALLE DOMANDE PROPOSTE IN PRIME CURE NEL
GIUDIZIO ISCRITTO AL R.G. N. 4158/2015
1) accertare l'inadempimento di appellata rispetto alle pattuizioni intercorse tra CP_1 le parti per tutte le ragioni richiamate nell'atto di appello e comunque esposte in atti al riguardo;
2) per l'effetto, pur preso atto della perdurante efficacia della deliberazione della
Giunta Regionale n. 1303 del 27 novembre 2015 e della deliberazione n. 18 del 22 gennaio 2016 (nonché della nota prot. n. 7804 del 26 gennaio 2016 ed allegata CP_1
pag. 4/41 deliberazione del Direttore Generale n. 46 del 26 gennaio 2016) che hanno disposto la
ON caducazione del rapporto tra e ed accertata l'inesistenza nella fattispecie di CP_1
ON alcun inadempimento contrattuale imputabile a alla base della risoluzione unilaterale del rapporto disposta dalla parte pubblica, dichiarare risolto il contratto regolante i rapporti inter partes per grave inadempimento di;
CP_1
3) sempre per l'effetto, comunque dichiarare tenuta e condannare, previa, se del caso, ammissione di C.T.U., la stessa in persona del legale rappresentante pro CP_1
ON tempore, a risarcire a il danno subito in conseguenza della dedotta violazione degli obblighi contrattuali, liquidando le somme corrispondenti al mancato utile da questa non percepito a partire dal 2015 (minore utile sino al luglio 2016 e nessun utile dal luglio del 2016 al luglio 2020, termine di scadenza naturale del rapporto), per le ragioni e secondo l'entità meglio specificate in narrativa dell'atto di citazione in appello e comunque in atti, ovvero secondo quella diversa - maggiore o minore - stabilita secondo giustizia e/o emergenda all'esito del giudizio, oltre annessi di legge dalla debenza al saldo ed eventuali imposte, se dovute;
4) in ogni caso, respingere le obiezioni e, in particolare, tutte le domande
ON riconvenzionali proposte da nei confronti di nel giudizio di prime cure;
CP_1
5) in via di subordine, sempre in relazione alle suddette domande riconvenzionali, accertare la responsabilità del Dott. rispetto alle condotte contestate Parte_1
ON da e, conseguentemente, confermare il diritto di di essere risarcita, CP_1
manlevata o, comunque, tenuta totalmente indenne dallo stesso nel denegato caso di accoglimento anche parziale delle relative contestazioni, prospettazioni e domande riconvenzionali azionate ex adverso, anche (e sul punto in riforma in parte qua
ON dell'impugnata sentenza) con riferimento alle eventuali spese processuali che fosse condannata a pagare a , sia per il primo che per il secondo grado di giudizio;
CP_1
ON 6) respingere, infine, la domanda riconvenzionale proposta nei confronti di dal
Dott. per tutti i motivi dedotti nell'atto di citazione in appello e, Parte_1
comunque, in atti.
B) CON RIFERIMENTO ALLE DOMANDE PROPOSTE IN PRIME CURE NEL
GIUDIZIO ISCRITTO AL R.G. N. 1943/2021:
pag. 5/41 1) accertare sempre l'inadempimento di appellata rispetto alle pattuizioni CP_1
intercorse tra le parti per effetto delle indebite, contestate e gravemente inadempienti condotte descritte in atto di appello, e già esposte in prime cure al riguardo;
2) per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale CP_1
ON rappresentante pro tempore, a risarcire a tutti i danni patiti nell'anno 2014, sia a titolo di danno emergente, sia a titolo di lucro cessante, per effetto di dette inadempienti condotte, nella misura emergenda all'esito del giudizio, con rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo.
C) IN OGNI CASO: respingere sia tutte le domande e i motivi di gravame proposti a titolo di appello incidentale dall'appellata in quanto inammissibili, improponibili, infondati in CP_1
fatto e/o in diritto e, comunque, non provati, sia tutte le eccezioni e/o argomentazioni dell'appellato . Parte_1
IN ENTRAMBI I GIUDIZI DI APPELLO RIUNITI
R.G. N. 169/2023 E R.G. N. 189/2023
Con vittoria delle spese e del compenso professionale di difesa di entrambi i gradi del giudizio (primo grado e appello), compresi tutte le attività, le anticipazioni e gli oneri accessori, nonché il 15% per spese generali di studio e gli oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di SA nella causa civile R.G. n. 4158/2015 alla quale era stata riunita quella R.G. n. 1943/2021 così provvedeva:
“RESPINGE tutte le domande proposta da nei confronti di nei due CP_2 CP_4
giudizi poi riuniti;
in parziale accoglimento delle riconvenzionali proposte da nei confronti di CP_4
DICHIARA la risoluzione del contratto rep. n. 204.2013 intervenuto tra CP_2
e per il mancato raggiungimento dell'obiettivo della CP_1 CP_4 CP_2
sperimentazione gestionale e CONDANNA al pagamento a favore di n. CP_2 CP_1
pag. 6/41 2 dell'importo di € 91.800,00= oltre interessi legali dalla data del 4.2.2016 fino al saldo effettivo;
RESPINGE tutte le ulteriori domande riconvenzionali formulate da nei CP_4
confronti di CP_2
in accoglimento della domanda di manleva proposta da CONDANNA CP_2
a manlevare in relazione alle somme che questa è stata Parte_1 CP_2
condannata a corrispondere ad in forza della presente sentenza;
CP_4
in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
, CONDANNA al pagamento a favore di dell'importo
[...] CP_2 Parte_1 di € 61.691,22= oltre agli interessi decorrenti dalla data del 24.6.2016 fino al saldo effettivo;
CONDANNA al pagamento a favore di n. 2 dei 2/3 delle spese di lite CP_2 CP_1 dei due giudizi riuniti che liquida, in tale misura in € 345,00= per esborsi e €
25.833,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I,V.A, e C.P.A;
COMPENSA le spese di lite in relazione al rapporto processuale tra e CP_2 CP_4
nella restante misura di 1/3;
[...]
COMPENSA integralmente le spese di lite in relazione al rapporto processuale tra
[...]
CP_ e ”. Parte_1
* * *
Risulta dall'esame degli atti che aveva evocato in giudizio la CP_2 CP_4
affermando che: “con atto del D.G. della n. 1138.2010 era stato
[...] CP_4 deliberato (e poi sottoposto alla Regione Liguria per l'approvazione) un progetto di sperimentazione gestionale pubblico-privato attuabile ex D.L.vo n. 509.1992 e successive modifiche avente quale obiettivo la riduzione della mobilità passiva per la chirurgia estetica;
con deliberazione n. 107.2011 la Giunta Regionale aveva approvato detta sperimentazione gestionale ed a seguito di procedura di gara ad evidenza CP_ pubblica, con deliberazione n. 449.2011 del Direttore Generale della , CP_1
l'attuazione del progetto era stata affidata per un periodo di n. 9 anni ad una CP_5
formata da (capogruppo), (mandante), CP_6 ONroparte_7 CP_8
(mandante per i consorziati ed il Parte_2 Pt_3
Cooperativa Sociale Onlus) ed (mandante) alle condizioni di cui all'offerta del CP_9
pag. 7/41 12.2.2011; con atto ricevuto dal Notaio di Albenga del 11.6.2011, i sopra Per_1
indicati soggetti avevano poi costituito la società e, in data 28.11.2021, era CP_2
CP_ intervenuto tra ed contratto volto a regolare il loro rapporto;
CP_2 CP_1
successivamente, in data 1.6.2012, era stata approvata estensione della sperimentazione, con inclusione di professionisti in grado di arginare il fenomeno delle fughe anche dal territorio della di Imperia per gli interventi chirurgici di CP_10
sostituzione di anca e ginocchio, poi integrato con ulteriore contratto del 19.9.2012 e, in data 13.3.2013, era poi stato approvato ulteriore progetto della sperimentazione esteso a tutti i pazienti della Liguria;
in forza delle situazione venutasi a determinare la
Giunta Regionale della Liguria con D.G.R. n. 349.2013 aveva riconosciuto l'esistenza presso l'Ospedale di Albenga, del Centro Regionale di eccellenza per le attività di chirurgia ortopedica di elezione, con capacità di attrazione e le parti del rapporto avevano, pertanto, convenuto di addivenire alla predisposizione di nuovo accordo modificativo di quello in essere con particolare riferimento alla remunerazione dei servizi da rendere, il tutto con contratto rep. n. 204 del 5.7.2013, poi integrato con atto rep. n. 71 del 20.3.2014, poi seguito anche dai contratti rep. nn. 11 e 12 del 27.1.2015; la remunerazione annua prevista per la richiamata sperimentazione, ormai estesa a tutti i pazienti della Liguria, risultava pari a € 21.877,293,00= oltre I.V.A, fino alla scadenza del 12.7.2020 (il tutto con rilevante aumento rispetto al prezzo in origine concordato di € 9.844.388,76=); aveva poi deciso di applicare, con protocollo n. 53108 del 29.5.2013, con decorrenza dal 1.1.2014, uno sconto del 8,77% e si era onerata del pagamento (al posto di A.S.L. n. 2) di canoni di locazione per € 245.030,00=; peraltro, con note n. 13112 del 12.2.2015 e n. 15248.2015 n. 2 aveva unilateralmente CP_1 ridotto il budget di spesa annua a soli € 11.450.300,00=, situazione che aveva determinato la sua impossibilità di applicare le previste e più favorevoli condizioni di sconto sopra indicate (aveva tuttavia deciso di proseguire il rapporto contrattuale nella convinzione che tale riduzione del budget sarebbe stata limitata al solo anno 2015); aveva richiesto a quel punto ad una riduzione dello sconto già concesso (da CP_4
portarsi al 7,03%), ma non aveva accettato detta modifica negoziale ed CP_4
aveva sostenuto che, in ogni caso, le questioni attinenti alla remunerazione erano
pag. 8/41 condizionate agli esiti della verifica regionale triennale delle opere prevista dall'art. 4 del contratto Rep. n. 204.2013” (cfr. pagg. 7 e ss. sentenza impugnata). sosteneva nelle proprie domande che la “tematica della verifica regionale CP_2
differita era estranea alle modifiche di pattuizioni intervenute tra le parti potendo semmai incidere solo sul possibile futuro scioglimento del rapporto;
la variazione unilaterale intervenuta da parte di era stata illegittima e dovevano, CP_4
comunque, essere rispettate le condizioni di cui al contratto Rep. n. 204 del 5.7.2013
(che non aveva natura di novazione oggettiva ma aveva solo quella di contratto modificativo di quelli precedenti); a causa dell'inadempimento dello stesso da parte di
doveva trovare applicazione la regolamentazione concordata dalle parti CP_4 prima di esso (sconto solo del 6,77% sull'importo concordato) e dovevano ritenersi risolti il contratto Rep. n. 204 del 5.7.2013 e quelli successivi ad esso correlati compreso quello con cui si era onerata di corrispondere canoni di locazione per €
245.030,00= all'anno, o, comunque, in via subordinata doveva trovare applicazione quella di cui al richiamato contratto Rep. n. 204 del 5.7.2013; il danno risarcibile per corrispettivo non percepito nell'anno 2015 ammontava a € 10.426.933,00= e quella per mancato utile a € 1.042.699,30=; inoltre l'accoglimento della risoluzione per inadempimento di del contratto n. 204.2013 avrebbe anche comportato il CP_4 risarcimento del danno da minor utile pari a € 1.203.290,50= annuo fino alla scadenza del rapporto;
ancora la contestata riduzione del budget, le aveva impedito di coinvolgere altri sanitari disponibili nell'attività di sperimentazione (sanitari che avevano operato altrove) con riduzione degli introiti che da tali attività sarebbero derivate con mancato utile quantificato in € 483.719,71=; da ultimo, sempre per la riduzione del budget, non avevano potuto essere attivate le equipes di chirurgia protesica e malattie infettive osteoarticolari operanti presso Santa Corona, con ulteriore danno quantificato in € 212.019,75” (cfr. pagg. 9 e ss. sentenza impugnata).
Risulta dalla sentenza impugnata che aveva quindi chiesto “l'accertamento Parte_4 dell'inadempimento della convenuta rispetto alle pattuizioni intercorse, … la CP_4
risoluzione del contratto Rep. n. 204.2013 con conseguente ritorno alla regolamentazione di cui ai precedenti rapporti in essere tra le parti, con restituzione delle somme non versate in base a condizioni di sconto non applicabili per un importo
pag. 9/41 complessivo di € 460.000,00= e risolversi altresì, i contratti nn. 11 e 12 del 27.1.2014 relativi alla concessione della sala operatoria ed alle aree ubicate al 4' piano della struttura ospedaliera (contratti accessori) con restituzione delle somme corrisposte
CP anche per tali rapporti negoziali o, in subordine, condannare la , all'esatto CP_1 adempimento della pattuizioni intervenute, previa ricostituzione dell'originario rapporto relativo all'attività di sperimentazione richiamata con condanna altresì di
al risarcimento dei danni tutti subiti in citazione meglio illustrati” (cfr. pag. CP_4
10 sentenza impugnata).
La sentenza prosegue indicando che si era costituita in giudizio “ ONroparte_4 che contestava le avversarie argomentazioni;
ricostruiva l'iter amministrativo che aveva portato alla approvazione del progetto di sperimentazione gestionale pubblico- privato (e successivi accessori) con obiettivo della riduzione della mobilità passiva per la chirurgia estetica ed evidenziava che, già con Deliberazione del Direttore Generale
n. 1139 del 31.12.2010, era stato previsto che la prosecuzione del rapporto, dopo il decorso di un triennio, sarebbe stata subordinata alla verifica del raggiungimento del risultato prestabilito, vale a dire un significativo recupero delle fughe dei pazienti liguri fuori Regione;
indicava che terminato il primo triennio di sperimentazione, la Regione
Liguria, con deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 28.11.2014, aveva richiesto al Ministero della Salute, quale garante istituzionale, di individuare un soggetto terzo imparziale per verificare l'auspicato raggiungimento del risultato prestabilito;
faceva presente che, in attesa di conoscere l'esito della verifica, aveva provveduto a fissare il tetto di spesa per l'anno 2015, in via provvisoria, nella misura di € 11.450.300,00= e che, nelle more, le parti avevano ritenuto e dichiarato di proseguire il rapporto nelle condizioni così concordate, come da postilla integrativa del contratto n. 204 del
27.4.2015; evidenziava che, pur in presenza di tale situazione, aveva poi CP_2
richiesto, mediante la radicazione del presente giudizio, di accertarsi l'inadempimento contrattuale di n. 2 del contratto n. 204.2013 ovvero, in subordine, il proprio CP_1 esatto adempimento;
sottolineava che a causa dell'inerzia del Ministero della Salute, la
Giunta Regionale, aveva incaricato l' di procedere alla ONroparte_11 verifica del raggiungimento dei prospettati obiettivi e che all'esito dei suddetti accertamenti, avvenuti con esito negativo, la Regione Liguria, con Delibera n. 1303 del
pag. 10/41 27.11.2015 aveva disposto la cessazione del progetto di sperimentazione ed aveva dato mandato al Dipartimento Regionale Salute e Servizi Sociali di individuare le modalità di adozione dei conseguenti provvedimenti risolutori;
rilevava, inoltre, che nelle more, era stata attivata indagine dalla Procura della Repubblica di SA in relazione al mancato controllo da parte dei vertici di del rispetto delle condizioni CP_4 negoziali dell'accordo di sperimentazione e dall'altro circa le gravi violazioni contrattuali poste in essere da con riferimento alle modalità di gestione delle CP_2
sale operatorie e dei medici ortopedici contrattualizzati, i quali avevano continuato ad operare pazienti liguri fuori Regione, previa falsificazione dei registri operatori;
rilevava, infine, che, a fronte della situazione accertata, aveva provveduto alla risoluzione del contratto n. 204.2013 e con nota n. 8890 del 28.1.2016, all'escussione della fideiussione prestata a garanzia per complessivi € 1.093.864,65=; indicava in diritto che il contratto originario prevedeva per la prosecuzione del rapporto, dopo il decorso di un triennio, la verifica del raggiungimento del risultato prestabilito, obiettivo non ottenuto, al punto che il contratto n. 204.2013 era stato risolto e che, pertanto, nulla poteva richiedere in relazione al mancato utile e/o alle spese CP_2
sostenute per il periodo successivo al triennio;
sosteneva il carattere novativo e non meramente modificativo del suddetto contratto (che richiamava anche i precedenti rapporti) con la conseguenza che con la sua risoluzione non potevano rivivere le condizioni di cui ai contratti nn. 290.2011, 205.2012 e 263.2012 anche loro da essa travolti, così come i contratti nn. 11.2014 e 12.2014 relativi alla concessione all'attrice di ulteriori spazi in area ospedaliera;
eccepiva in ogni caso, la carenza di giurisdizione dell'A.G.O, a favore del Giudice amministrativo, in relazione alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ex art. 133 comma 1, lett. B) C.P.A; negava la configurabilità di qualsivoglia inadempimento a suo carico poiché l'importo dovuto a era stato stimato in via presuntiva, provvisoria e prudenziale, in CP_2 attesa di conoscere l'esito della verifica triennale circa il raggiungimento degli obiettivi
e, comunque, l'esistenza della prova del danno lamentato dall'attrice; sosteneva che a causa del mancato raggiungimento dell'obiettivo e della violazione degli obblighi di esclusiva, aveva diritto al pagamento delle penalità contrattualmente previste” (cfr. pagg. 10 e ss. sentenza impugnata).
pag. 11/41 La chiedeva, quindi, il rigetto delle domande di e, in via CP_1 CP_2
riconvenzionale, domandava fosse dichiarata la risoluzione del contratto rep. n.
204/2013 per il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione gestionale e per le gravi violazioni addebitabili a con condanna della stessa al CP_2
risarcimento del danno costituito dalle differenze per le tariffe praticate, dalle penali, dalla violazione di ulteriori obblighi contrattuali e del diritto di esclusiva, nonché dal danno all'immagine. chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del medico CP_2
asserito autore delle violazioni lamentate da per essere Parte_1 CP_1
garantito e manlevato. Era autorizzata la chiamata in causa, si Parte_1
costituiva, e rilevava come entrambe le altre parti avessero chiesto la risoluzione del contratto n. 204 del 5/7/2013, dovendo, quindi l'A.G.O. “pervenire alla pronuncia risolutoria ed allo scioglimento del rapporto negoziale” (cfr. pagg. 14 sentenza impugnata). Quanto alla propria posizione a fronte della Parte_1 contestazione di avere “eseguito, unitamente ad altri sanitari, nonostante l'impegno di
“esclusiva”, interventi al di fuori della Liguria su circa centoquindici pazienti liguri operati presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano” (cfr. ibidem), sosteneva che tali scelte erano state conseguenti all'impossibilità per i medici di procedere in Liguria per non superare la provvista finanziaria massima prevista dall' risultando comunque CP_1
non computabili gli interventi eseguiti sui pazienti che avevano deciso di curarsi privatamente, al di fuori delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale e dovendosi al più circoscrivere le doglianze della a nove pazienti che avevano CP_1
comunque liberamente scelto il luogo ove sottoporsi ad intervento.
ON chiedeva quindi di rigettare le domande di e e, Parte_1 CP_2
in via riconvenzionale, domandava la condanna di al pagamento del saldo CP_2
dovutogli per le prestazioni effettuate pari a 61,691,22 euro.
Il giudizio era sospeso, pendente ricorso prima al TAR, poi al Consiglio di Stato e, infine innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in relazione all'annullamento della deliberazione assunta dalla Regione Liguria del 27/11/2015 con cui era stata disposta la cessazione della sperimentazione gestionale per il mancato conseguimento degli obiettivi prefissati.
pag. 12/41 Divenuta definitiva la pronuncia del Giudice Amministrativo, il giudizio (R.G.
4158/2015) era quindi riassunto e riunito ad altra causa, radicata nelle more davanti al
Tribunale di SA (R.G. n. 1943/2021) in relazione al medesimo rapporto negoziale per ulteriori ragioni di credito.
* * *
Il Tribunale di SA nella sentenza impugnata rilevava come il Giudice
Amministrativo con la sentenza n. 1112/2016 TAR, confermata dalla pronuncia n.
6990/2019 (Consiglio di Stato), aveva stabilito: i) che il procedimento amministrativo avviato dalla era riconducibile alle sperimentazioni gestionali di cui all'art. 9 bis CP_1
del D.L.vo n. 502.1992; ii) che legittimamente la Giunta Regionale della Liguria, con delibera n. 1303 del 27/11/2015, aveva deciso la cessazione della sperimentazione a seguito di una relazione dell'ARS del 19/11/2015; iii) che nel periodo 8/11/2011 –
8/11/2014 non era stato raggiunto l'obiettivo di ridurre di almeno del 65% la mobilità passiva regionale di chirurgia protesica, scopo perseguito, indipendente dal numero di interventi eseguiti;
iv) che aveva contribuito al mancato raggiungimento degli CP_2 obiettivi “a causa della accertata “violazione del dovere di esclusiva dei professionisti“, CP_1 dovere di cui si era resa garante (pag. 20 sentenza )” (cfr. pag. 22 sentenza impugnata); v) che “l'esito negativo della sperimentazione triennale non atteneva alla risoluzione del rapporto, ma alla sperimentazione che era presupposto del contratto e ogni questione relativa alla risoluzione risultava afferente al rapporto contrattuale e doveva, quindi, essere devoluta alla giurisdizione dell'A.G.O (pagg. 23-24 sentenza CP_1
)” (cfr. ibidem).
Il Tribunale di SA aggiungeva che il Consiglio di Stato aveva confermato la sentenza del TAR e aveva rilevato, sia che la mobilità passiva era rimasta inalterata rispetto al triennio 2009-2011, sia che “la risoluzione del contratto era intervenuta quando l' , aveva dichiarato a con nota n. 7804 del 26.1.2016, di CP_4 CP_2
volersi avvalere della clausola risolutiva espressa per mancato raggiungimento degli scopi della sperimentazione ex art. 1456 comma 2 c.c.” (cfr. pag. 22 sentenza impugnata).
Il Giudice di prime cure concludeva, quindi, che il Giudice Amministrativo aveva
“evidenziato la correttezza degli atti con cui la Regione Liguria ha disposto la
pag. 13/41 cessazione degli effetti dei contratti intervenuti tra e avente ad CP_4 CP_2
oggetto la più volte richiamata sperimentazione, in presenza del dato oggettivo del mancato raggiungimento, dopo un triennio, degli obiettivi prefissati. … [e che la CP_1
2] … aveva comunicato di volersi avvalere delle clausole risolutive espresse di cui agli
[...]
artt. 4 e 17 del contratto Rep. n. 204 del 5.7.2013, sia per mancato raggiungimento degli scopi, sia per i gravi inadempimenti già indicati (vd. docc. nn. 33 e 35 di CP_4
2)” (cfr. pag. 23 sentenza impugnata).
[...]
Il Tribunale di SA precisava che aveva “lamentato, già con note del CP_2
febbraio 2015 (docc. 9 e 10 di fascicolo che aveva fissato in € CP_2 CP_4
11.450.300,00= il tetto di spesa dell'anno 2015, così determinando le gravi difficoltà
(di cui si era subito doluta, tentando, senza esito, di addivenire ad una soluzione di compromesso), in violazione dell'art. 7 del contratto Rep. n. 204.2013 che prevedeva, invece, una remunerazione annua ben più elevata ed ammontante a € 21.877.293,00”
(cfr. pag. 24 sentenza impugnata). Il Tribunale , tuttavia, osservava che “in realtà, detta ultima remunerazione era solo “presunta”, fino alla scadenza del rapporto contrattuale iniziato nel 2011 per il periodo concordato di n. 9 anni e, quindi, sino al 2020 e che le suindicate note precisavano anche che il budget 2015 era stato individuato solo in via provvisoria e prudenziale sulla base del consuntivo dell'anno 2014 ed in attesa di conoscere (così come previsto dalle pattuizioni originarie) il risultato della verifica del primo triennio di sperimentazione ormai concluso…” (cfr. pag. 24 sentenza impugnata).
Il Giudice di primo grado affermava, quindi, che non era “configurabile alcun inadempimento da parte della poiché l'art. 7 del contratto n. 204.2013 non CP_4
assicurava e non garantiva a una remunerazione determinata, essendo quella CP_2
indicata (a parte la provvisorietà, il carattere prudenziale ed il riferimento al consuntivo 2014) solo frutto di una valutazione presuntiva;
inoltre certamente
l'aggiudicatario dei servizi era soggetto al rischio di impresa nell'arco di tempo assai ampio del rapporto contrattuale ed appare anche probabile che la prudente determinazione del budget provvisorio abbia tenuto conto, in base al monitoraggio dell' (che ad essa era tenuto per contratto) del presumibile esito negativo CP_4
(poi effettivamente accertato) dell'esperimento triennale, come detto concluso nel novembre 2014” (cfr. pagg. 24 e ss. sentenza impugnata).
pag. 14/41 Il Tribunale di SA, inoltre, escludeva che con il contratto del 2013 si potesse configurare una ipotesi riconducibile all'art. 1231 c.c. per essere invece in presenza di una vera e propria novazione oggettiva ai sensi dell'art. 1230 c.c. ricavabile dalle premesse della pattuizione, cioè la necessità di un concludere un nuovo accordo unitario sulla sperimentazione nel suo complesso, con modifiche dell'assetto precedente dei tre contratti preesistenti, dopo le varie estensioni soggettive ed oggettive che si erano succedute. Il Giudice di prime cure rilevava infine che la risoluzione del contratto del
5/7/2013 non poteva comportare la reviviscenza della disciplina precedente sia per la natura novativa del contratto, sia per perché ai sensi dell'articolo 1458 c.c. nei contratti ad esecuzione periodica e continuata l'effetto risolutivo non poteva estendersi alle prestazioni già eseguite.
Il Tribunale di SA respingeva la domanda di di risoluzione del CP_2
contratto del 2013 per inadempimento di e le ulteriori domande formulate nel CP_1
giudizio R.G. n. 4158/2015 (il risarcimento del danno da mancato guadagno o utile non percepito dal 2015 al luglio 2020). Il Giudice di primo grado accoglieva la domanda riconvenzionale formulata da e dichiarava risolto per inadempimento di CP_1 [...]
CP_ il contratto del 2013. Quanto alle domande risarcitorie il Tribunale di SA
ON riteneva che non avesse provato la fondatezza delle proprie pretese né quanto alle differenze di costi delle prestazioni erogate, né quanto al danno all'immagine, né quanto alle penali richieste, fatta eccezione per quelle conseguenti al fatto che il terzo chiamato
“aveva ammesso di avere effettuato presso Humanitas almeno n. 9 Parte_1
interventi in violazione del diritto di esclusiva (vd, pagg. 26 e 28 della comparsa di costituzione e risposta datata 24.6.2016) … circostanza, di fatto ammissiva, entro detti limiti, delle violazioni a lui ascritte”, penale di cui doveva rispondere “ CP_2
trovando la sua sussistenza in violazione di obbligo a suo carico previsto dalle convenzioni intervenute … concretamente dipesa dalla violazione del professionista che con si era impegnato all'esclusiva …” (cfr. pagg. 37 e 38 sentenza CP_2
impugnata). Il Giudice di primo grado riconosceva quindi come dovute penali per
91.800,00 euro a favore di rilevava che aveva diritto di rivalersi su CP_1 CP_2
per tale importo e, al contempo, nei rapporti tra costui e la società, Parte_1
pag. 15/41 affermava come dovuti al professionista gli emolumenti da questi richiesti per
61.691,22 euro, fondati su cinque fatture prodotte e non contestate da CP_2
Quanto alle ulteriori domande formulate da nei confronti di CP_2 CP_1
contenute nel giudizio avente R.G. n. 1943/2021, poi riunito a quello R.G. n.
4158/2015, relative a pagamenti asseritamente scaduti per oltre tre milioni e mezzo di euro e al danno da ritardo nel pagamento degli stessi imputato alla il Giudice di CP_1 primo grado richiamava l'articolo 16 dei contratti intercorsi tra le parti (“I pagamenti saranno effettuati in relazione al principio della correlazione tra costi e ricavi;
poiché la Regione Liguria attribuirà all' le risorse necessarie dopo due esercizi, in CP_1
analogia alle operazioni di valorizzazione della mobilità attiva e passiva tra Regioni, si procederà al pagamento decorsi n. 24 mesi dalla data di emissione delle fatture di cui sopra. Previo accordo tra le parti, potranno essere disposte eventuali diverse modalità, qualora possibile, nel rispetto dei flussi del Servizio Sanitario Regionale”), ricordava che era già intervenuta sul punto tra le medesime parti la sentenza dello stesso Tribunale di SA n. 928/2022 nella causa R.G. n. 1944/2021, e ribadiva che non CP_2
aveva mai domandato alla interessi da ritardo nel corso di tutto il rapporto, anche CP_1
in occasione della successione dei vari contratti e pure quando, secondo la prospettazione della società, la sarebbe risultata inadempiente. Il ONroparte_13
Tribunale di SA, quindi, concludeva affermando che “per i motivi esposti ed in conformità a quanto già indicato da questo Tribunale con la sentenza n. 928/2022 intervenuta tra le stesse parti, la richiesta di di pagamento degli interessi CP_2 maturati sulle fatture emesse a causa dell'asserito ritardato pagamento delle stesse da parte di va ritenuta tardiva (indipendentemente dalle argomentazioni esposte CP_4
dalla convenuta che ha sostenuto di avere provveduto al pagamento del dovuto tempestivamente) per avere comunque tollerato per lungo tempo senza alcuna doglianza e/o rivendicazione il pagamento anche asseritamente non tempestivo delle fatture scadute e da tale impostazione deriva l'infondatezza delle ulteriori pretese risarcitorie azionate da a causa del lamentato ritardato pagamento” (cfr. CP_2
pag. 43 sentenza impugnata).
Il Tribunale di SA decideva quindi come da dispositivo in epigrafe riportato.
* * *
pag. 16/41
2. Sull'oggetto dell'impugnazione. interponeva appello radicando il giudizio avente R.G. n. Parte_1
169/2023 e lamentava l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale di SA era giunto “a condannare il sulla base di una Parte_1 asserita ammissione” (cfr. pag. 9 appello ), ritendo che costui avesse Parte_1
Co
“ammesso di avere effettuato presso Humanitas almeno 9 interventi in violazione del diritto di esclusiva… circostanza, di fatto ammissiva, entro detti limiti, delle violazioni a lui ascritte (e quindi delle violazioni verso che era ONroparte_14 CP_2 responsabile dell'operato dei sanitari a lei legati dal vincolo di esclusiva) [con]
l'applicazione della penale prevista … a carico di (cfr. ibidem). CP_2
L'appellante contestava che le proprie difese avessero contenuto ammissivo o confessorio e chiedeva la riforma della sentenza impugnata previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa.
Si costituiva la che ricostruiva in fatto e in diritto tutta la vicenda, ricordando i CP_1 motivi della “sperimentazione” della collaborazione pubblico-privato e tutte le estensioni e modifiche alle pattuizioni originali. La evidenziava che erano CP_1
previsti controlli dopo il primo triennio e obiettivi specifici da raggiungere per contenere la “mobilità passiva” dei pazienti, fine mai raggiunto. L'Azienda ricordava che era stata avviata anche una vasta indagine penale che aveva coinvolto i vertici della
(poi destituiti) e della nonché La CP_1 CP_2 Parte_1 CP_1
aggiungeva che la A.R.S., soggetto deputato ad eseguire i controlli, aveva accertato che l'obiettivo principale della sperimentazione non era stato mai raggiunto, che la Giunta
Regionale, con Delibera 1303 del 27/11/2015 aveva preso atto dei dati tecnici forniti dal controllore, decretando la cessazione del progetto di sperimentazione gestionale e che la si era quindi avvalsa della clausola risolutiva contenuta nel contratto, CP_1
risolvendolo con Deliberazione del Direttore Amministrativo n. 46 del 26/1/2016, impugnata in sede amministrativa e confermata da TAR e Consiglio di Stato e passata poi in giudicato.
La nel merito evidenziava l'infondatezza della censura di CP_1 Parte_1
, poiché il Tribunale aveva fatto buon uso del principio dell'onere della prova e di
[...]
non contestazione, attesi non solo il contenuto degli atti di parte di Parte_1
pag. 17/41 ma anche il complessivo compendio probatorio versato in atti. L'appellata chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello e dell'istanza di sospensione della esecutività del provvedimento impugnato.
Si costituiva anche che del pari ricostruiva tutta la vicenda in fatto e diritto CP_2
ed evidenziava di aver impugnato con separato atto di appello (R.G. n. 189/2023) la sentenza emessa dal Tribunale di SA, chiedendo la riunione di quella causa alla presente (RG. n. 169/2023). nel merito della censura di appello spiegata da CP_2 evidenziava che l'oggetto di tale impugnazione era circoscritto alla Parte_1
sola condanna al pagamento delle penali (per erronea valutazione delle prove) mentre non era stata impugnata la condanna alla manleva che era, quindi, da considerarsi in giudicato. Quanto poi alle dichiarazioni di sulle quali il Tribunale Parte_1
di SA aveva fondato la condanna di al pagamento di 91.800,00 euro, oltre CP_2
interessi legali dal 4/2/2016 al saldo effettivo, la società rilevava come “eventuali dichiarazioni confessorie (ammesso e, come detto, non concesso siano tali) provenienti da un soggetto terzo - quale è, per l'appunto, il Dott. - non avrebbero Parte_1
ON potuto comunque essere ritenute opponibili nei confronti di e quindi non avrebbero potuto condurre alla condanna di quest'ultima al pagamento delle suddette ON penali a ” (cfr. pag. 11 comparsa . CP_1 richiamava poi l'esito sostanzialmente assolutorio del processo penale a CP_2
carico delle persone coinvolte nella vicenda oggetto della presente causa e richiamava tutte le difese formulate con il proprio separato atto di appello.
* * * nella causa R.G. n. 189/2023 formulava dieci censure di appello, relative CP_2 alla erroneità della pronuncia impugnata: i) per non aver riconosciuto l'imputabilità alla del mancato raggiungimento degli obiettivi a causa dei ritardati pagamenti CP_1 dell'anno 2014, impedendo così a l'accesso al credito bancario, nonché a CP_2
causa della unilaterale riduzione del budget originario;
ii) per non avere dato il giusto rilievo alla illegittima riduzione del budget;
iii) per aver affermato la natura novativa del contratto 204/2013, mera “integrazione del rapporto già in essere, conseguente all'ampliamento della sperimentazione gestionale” (cfr. pag. 26 appello); iv) per non avere dato il giusto rilievo ai mancati o ritardati pagamenti da parte di già dal CP_1
pag. 18/41 2014, di tale entità da pregiudicare la migliore operatività di e, quindi, causa CP_2 dell'impossibilità di raggiungere gli obiettivi contrattuali;
v) per avere rigettato le domande risarcitorie avanzate da a fronte dell'imputabilità ad CP_2 CP_1 dell'inadempimento contrattuale;
vi) per avere accolto le domande riconvenzionali formulate da infondate sia in punto risoluzione che in punto risarcimento;
vii) CP_1
per avere riconosciuto i crediti richiesti da come provati e dovuti;
Parte_1
viii) per aver richiamato il procedimento penale pendente sui fatti oggetto di causa, poi conclusosi con la sostanziale assoluzione di tutti gli imputati;
ix) per non avere disposto la CTU contabile richiesta da per quantificare in concreto il danno subito e CP_2 per non avere ammesso “le deduzioni di prova orale per interpello e testimoni proposte alle pagg. 16 e seguenti della memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del
27/04/2022, in atti del giudizio di prime cure R.G. n. 1943/2021 (cui, sempre per ON opportuna brevità, rinvia)” (cfr. pag. 36 appello;
x) per aver pronunciato sulle spese condannando la società.
Si costituivano nel giudizio RG n. 189/2023 sia la che CP_1 Parte_1
riprendeva tutte le difese già spiegate nella causa 169/2023, contestava la CP_1
fondatezza delle singole doglianze avanzate da e formulava appello CP_2
incidentale sulla erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui: i) non aveva ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione avversario per mancato rispetto del termine di cui all'art. 297, comma 1, c.p.c.; ii) aveva parzialmente rigettato la domanda riconvenzionale formulata da iii) aveva rigettato la CP_1 domanda di volta all'accertamento del proprio diritto di escutere la fideiussione CP_1
prestata da CP_2
nella propria comparsa di costituzione nel procedimento avente Parte_1
R.G. n. 189/2023 richiamava tutte le difese e censure formulate nel proprio atto di appello nella causa RG n. 169/2023 ed eccepiva l'inammissibilità del motivo di appello avanzato da quanto ai propri crediti vantanti nei confronti della società e mai CP_2
da questa contestati.
La Corte di Appello procedeva a riunire i due giudizi, accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, quanto ai capi relativi alla condanna di e fissava per la precisazione delle conclusioni. Parte_1
pag. 19/41 Erano, quindi concessi alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica e la causa era trattenuta in decisione.
* * *
3. Sulle eccezioni di inammissibilità dell'appello. nella propria comparsa di costituzione nella causa avente R.G. Parte_1
n. 189/2023, dopo aver richiamato tutte le difese e le censure formulate nel proprio atto di appello nella causa RG n. 169/2023, ha eccepito l'inammissibilità del motivo di appello avanzato da quanto ai crediti vantanti dal professionista nei confronti CP_2
della società, asseritamente mai contestati, per la riproposizione delle medesime doglianze già esaminate e superate dal Tribunale di SA. nella propria comparsa di costituzione nella causa avente R.G. n. CP_2
189/2023, ha domandato di pronunciare la inammissibilità dei motivi di gravame proposti a titolo di appello incidentale dall'appellata CP_1
Entrambe le eccezioni vanno rigettate.
Le diverse doglianze di appello risultano, invero, articolate in modo specifico ed in conformità al disposto del Codice di procedura civile. È evidente il contenuto delle censure rispettivamente formulate da e da alla sentenza impugnata, CP_2 CP_1
relative al rigetto delle istanze istruttorie, alla valutazione della prova offerta dalle parti, all'esame delle eccezioni processuali dedotte in primo grado e alle ritenute erronee conclusioni cui sarebbe giunto il Tribunale nella pronuncia gravata. Risulta, inoltre, indicata la parte della sentenza di cui si chiede la riforma e sono formulate precise critiche al provvedimento impugnato. Si osserva, da ultimo, che sia Parte_1
che esaminando gli atti delle controparti, hanno potuto avanzare le
[...] CP_2 proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto nel merito delle domande e delle doglianze di controparte. Vanno, quindi, rigettate le preliminari eccezioni di inammissibilità avanzate da e da Parte_1 CP_2
* * *
4. Sulla nona censura di appello formulata da (R.G. n. 189/2023). CP_2
Occorre esaminare in ordine logico le varie censure di appello, iniziando da quella relativa alle istanze istruttorie non ammesse in primo grado. con la nona CP_2 censura di appello lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per non avere disposto pag. 20/41 la CTU contabile richiesta da per quantificare in concreto il danno subito e CP_2 per non avere ammesso “le deduzioni di prova orale per interpello e testimoni proposte alle pagg. 16 e seguenti della memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del
27/04/2022, in atti del giudizio di prime cure R.G. n. 1943/2021 (cui, sempre per
ON opportuna brevità, rinvia)” (cfr. pag. 36 appello .
La censura è infondata.
Risulta, invero inammissibile la richiesta di procedere a CTU per “verificare, in uno con la perizia asseverata del Dott. (già prodotta in prime cure Persona_2
ON dall'attrice e ora in atti come doc. B.35), il preciso ammontare dei danni patiti da ON in relazione alle prospettazioni configurate nelle domande proposte in prime cure nel giudizio R.G. n. 4158/2015” (cfr. pag. 36 appello R.G. n. 189/2023). Si CP_2
osserva, infatti che: i) non provato alcun danno in punto an debeatur (sono CP_2
state rigettate tutte le relative domande) per il quale si debba valutare il quantum debeatur; ii) la CTU avrebbe comunque carattere esplorativo e come tale sarebbe inammissibile.
Quanto alle istanze istruttorie “per interpello e testimoni proposte alle pagg. 16 e seguenti della memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del 27/04/2022, in atti del giudizio di prime cure R.G. n. 1943/2021” (cfr. ibidem) la relativa istanza è inammissibile. Invero si rileva che: i) nell'atto di appello non sono dedotte le ragioni per le quali il Tribunale di SA avrebbe errato nell'escludere l'ammissione di tali prove, risultando, quindi, la cesura del tutto generica e inammissibile;
ii) l'appellante non ha indicato per quali ragioni le prove dedotte sarebbero rilevanti e dirimenti ai fini del decidere con la conseguente necessità di disporne l'assunzione; iii) le prove dedotte sono palesemente inammissibili, perché: i capitoli 1, 4, 9 sono relativi a circostanze documentali e hanno contenuto valutativo;
il capitolo 2 verte su circostanze valutative;
i capitoli 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13 sono relativi a circostanze irrilevanti ai fini del decidere o desumibili dai documenti prodotti;
i capitoli 8, 10, 14 hanno un contenuto del tutto generico.
Va, quindi, rigettata la nona censura di appello formulata da (R.G. n. CP_2
189/2023).
* * *
pag. 21/41
5. Sulla terza censura di appello formulata da (R.G. n. 189/2023). CP_2
Esclusa la necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori, occorre in ordine logico procedere ad esaminare la censura di appello relativa alla qualificazione giuridica del contratto di cui si discute. con la terza censura di appello lamenta l'erroneità della sentenza CP_2
impugnata per aver affermato la natura novativa del contratto 204/2013, mera
“integrazione del rapporto già in essere, conseguente all'ampliamento della sperimentazione gestionale” (cfr. pag. 26 appello).
La censura è inammissibile per difetto di interesse all'impugnazione.
Invero, lo stesso appellante ha premesso all'illustrazione della propria doglianza che
“si tratta di questione che l'ormai acclarata e intervenuta conclusione del rapporto per scadenza del relativo temine massimo rende a questo punto non più dirimente” (cfr. pag. 26 appello R.G. n. 189/2023). L'irrilevanza di una pronuncia in merito CP_2 alla natura giuridica del contratto è stata ribadita dall'appellante anche nella CP_2 propria comparsa conclusionale (“Anche se si tratta di questione che l'ormai acclarata
e intervenuta conclusione del rapporto per scadenza del relativo termine massimo rende a questo punto a ben vedere non più dirimente, corre comunque obbligo segnalare che, anche sul punto, la motivazione della sentenza di primo grado non regge
e pare passibile di riforma in toto”, cfr. pagg. 26-27 comparsa conclusionale).
L'appellante, inoltre, non ha indicato quali sarebbero gli effetti a sé favorevoli ove venisse rivalutato l'accertamento del tutto incidentale del Tribunale di SA relativo al contenuto del contratto n. 204 del 5/7/2013, questione, invero assai complessa e affrontata indirettamente anche dalla Corte di Appello in sede penale nella pronuncia con cui sono stati assolti alcuni imputati da alcuni reati loro ascritti.
Evidente è, quindi, la carenza di interesse della parte all'impugnazione sotto il profilo esposto e, invero, come ben evidenziato dal Tribunale di SA il rapporto contrattuale di cui si discute è pacificamente ad esecuzione periodica e continuata motivo per cui ai sensi dell'articolo 1458 c.c. l'effetto risolutivo non si estende alle prestazioni già eseguite.
Va, quindi, dichiarata inammissibile la terza censura di appello.
* * *
pag. 22/41
6. Sulla censura di appello formulata da (R.G. n. 169/2023). Parte_1
Superata la questione relativa alla prova e quella concernente la natura giuridica del contratto deve essere esaminata l'unica censura dell'appello principale svolta da
Questi lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in Parte_1
cui è stata ritenuta la sua responsabilità sulla base di quanto affermato nei propri atti di parte. L'appellante sostiene che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel sostenere che il avesse ammesso di aver effettuato presso Humanitas, fuori dalla Parte_1
Regione Liguria, almeno nove interventi in violazione del diritto di esclusiva, cagionando così un danno ad L'appellante evidenzia la erroneità della pronuncia CP_1
sotto diversi profili: i) perché le proprie difese non avrebbero un contenuto confessorio;
ii) perché il Tribunale non avrebbe né esaminato, né affermato la prevalenza del diritto di esclusiva rispetto a quello di autodeterminazione del paziente di farsi operare nel luogo ritenuto più idoneo;
iii) perché il Giudice di prime cure avrebbe escluso la rilevanza della condotta del medico rispetto all'inadempimento di (“In ogni CP_2
caso non esiste alcun elemento certo per potersi affermare che laddove il Parte_1
avesse posto in essere gli interventi da lui effettuati altrove (a prescindere dal loro numero effettivo) in Albenga, si sarebbe certamente raggiunto l'obiettivo predeterminato così da impedirsi la risoluzione del contratto di sperimentazione…”, cfr. pag. 34 sentenza impugnata); iv) perché la non avrebbe fornito la prova della CP_1 violazione dell'obbligo di esclusiva, cioè del presupposto che avrebbe potuto legittimare l'applicazione delle penali.
La censura è infondata.
Invero, la nel giudizio di primo grado ha fornito un elenco dettagliato di tutti i CP_1 pazienti liguri che erano stati operati in strutture extra regionali per i quali l' CP_1
nelle proprie difese sosteneva di aver dovuto riconoscere i costi delle relative prestazioni sanitarie. La ha sostenuto il mancato raggiungimento degli obiettivi CP_1 stabiliti nel contratto intercorso tra le parti e ha fornito l'elenco di tutti i pazienti che, a suo avviso, in violazione di tale accordo, avrebbero potuto essere operati in Liguria e non altrove. Le parti sul punto hanno avuto modo di contraddire e non risulta contestato né da né da che quei pazienti siano stati effettivamente CP_2 Parte_1
operati fuori regione.
pag. 23/41 La ha contestato l'inadempimento e nelle proprie difese, CP_1 Parte_1
rispetto alle 115 posizioni contestate da esaminato ogni singolo caso, ha fornito CP_1 giustificazioni per 106 pazienti, affermando poi “… in conclusione, al dott. Parte_1
non possono affatto attribuirsi 115 interventi eseguiti in violazione della pretesa esclusiva, ma un numero largamente ridotto: l'ipotetica violazione sarebbe relativa soltanto a 9 casi, quelli di cui ai numeri 31, 57, 58, 65, 70, 71, 75, 79, 86, relativamente ai quali la scelta del luogo di cura è stata operata esclusivamente dai pazienti, in estrinsecazione del loro diritto costituzionalmente protetto” (cfr. pag. 26 comparsa di primo grado ). Parte_1
in sostanza, per nove pazienti non ha spiegato per quale Parte_1
ragione tecnica, richiamata negli altri 106 casi (regime privato del paziente, necessità di intervenire in urgenza, pazienti già operati in quella struttura in precedenza, necessità di utilizzare specifiche competenze assenti altrove) avesse comunque proceduto ai relativi interventi, nonostante fosse in quel momento vigente la clausola di esclusiva che gli avrebbe vietato di operare fuori da strutture della Regione Liguria. Invero, per questi nove casi ha affermato che i pazienti avevano deciso Parte_1
spontaneamente di esercitare il loro diritto alla scelta del luogo di cura, facendosi quindi operare fuori dal territorio. I nove pazienti di cui si discute avrebbero, in sostanza, esercitato il loro diritto di scegliere dove farsi operare, optando per strutture fuori dalla regione e, invero, contesta che il Tribunale non avrebbe esaminato Parte_1
la questione della prevalenza del diritto di autodeterminazione del paziente al luogo di cura rispetto a quello di esclusiva, contenuto nei contratti intercorsi tra le parti.
La a fronte di tale difesa, ha però richiamato già in primo grado, gli atti CP_1 dell'indagine e del processo penale che hanno attinto il Direttore Generale, il Direttore
Amministrativo e il della nonché il legale rappresentante ONroparte_15 CP_1
della e lo stesso Risulta dai documenti di indagine CP_2 Parte_1
richiamati che in realtà il medico non informasse i suoi pazienti quanto al proprio obbligo di operarli in strutture all'interno della Regione Liguria. La ha CP_1
richiamato il contenuto della CNR (doc. 51 , delle deposizioni di diversi CP_1
pazienti, sentiti dalla Guardia di Finanza e sul punto è stato ritualmente instaurato il contraddittorio. La Corte di Cassazione a più riprese ha avuto modo di affermare che “in
pag. 24/41 mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101
c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (da ultimo Cass.
Ord. 2947/2023). Il Supremo Collegio ha ribadito che “le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche” (Cass. 18025/2019).
Risulta dall'esame degli atti di e della che nessuno di Parte_1 CP_2
costoro ha contestato il contenuto delle deposizioni rese dai sommari informatori sentiti nel corso dell'indagine penale e, quindi, la circostanza che non Parte_1 informasse i propri pazienti circa l'esistenza della clausola di esclusiva e della possibilità di essere operati nelle strutture presenti sul territorio della Regione Liguria.
Invero, ha prodotto la sentenza della Corte di Appello di Genova nel CP_2
procedimento penale relativo ai contratti di cui si discute con la quale tutti gli imputati
ON sono stati assolti dai reati loro ascritti (cfr. docc. H ed M di . Va osservato, a tale riguardo, che la pronuncia assolutoria della Corte di Appello di Genova non incide sul contenuto delle dichiarazioni rese dai sommari informatori in relazione alla violazione dell'obbligo di esclusiva e della sua comunicazione ai pazienti. Invero, i capi di imputazione oggetto del procedimento penale sono relativi a condotte penalmente rilevanti di turbativa nella conclusione di contratti con la P.A., di rivelazione di segreti relativi a dati sensibili nella conclusione dei contratti, e di falso nella compilazione di cartelle cliniche. Gli elementi costitutivi dei reati contestati dalla Pubblica Accusa e per i quali i vari imputati sono stati assolti dalla Corte di Appello di Genova risultano quindi pag. 25/41 del tutto estranei ai profili richiamati dal Tribunale di SA nella propria pronuncia quanto alle deposizioni rese dai sommari informatori alla Guardia di Finanza. Il
Tribunale di SA ha poi richiamato non il contenuto della sentenza penale di primo grado, poi superata da quella di appello, ma quello dei verbali delle dichiarazioni rese dai sommari informatori. Risulta, inoltre, da un attento esame della sentenza penale, che sia stata provata la falsificazione delle cartelle cliniche relative ai pazienti di ma che le prove acquisite al processo penale nel corso del Parte_1
dibattimento non abbiano permesso di dimostrare il concorso del medico nelle condotte di falsificazione.
Ricostruito il perimetro della censura avanzata da si osserva Parte_1
che è pacifico che “il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha ad oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare questioni che attengono allo svolgimento del processo” (Cass. 21403/2022, conforme Cass.
6172/2020). La condotta processuale di non ha avuto valore Parte_1
confessorio in senso proprio, risultando, invece rilevante quale non contestazione dei fatti storici dedotti dalla cioè del fatto che 115 pazienti astrattamente operabili in CP_1
Liguria sono stati curati fuori regione. non ha contestato che tale Parte_1
circostanza di fatto si sia verificata, ma si è difeso affermando che per varie ragioni fosse stato legittimo operare tutti questi pazienti fuori regione.
Quanto alle difese poste da a fondamento della propria censura Parte_1
si osserva: i) che, a fronte delle allegazioni della quanto alla violazione CP_1 dell'obbligo di esclusiva da parte di in relazione ai 115 pazienti Parte_1
operati fuori regione, cioè al fatto storico che costoro non fossero stati operati in
Liguria, pur in presenza dei presupposti per essere ivi curati, il medico non ha negato tale circostanza, ma ha cercato di spiegare per quali ragioni non sarebbe stato violato il diritto di esclusiva;
ii) che le giustificazioni fornite da sono state Parte_1
ritenute fondate per 106 casi dal Giudice di primo grado, in presenza di circostanze tali da superare la vincolatività della clausola di esclusiva;
iii) che, in relazione ai 9 pazienti di cui si discute il diritto di autodeterminazione del paziente di farsi operare nel luogo ritenuto più idoneo (giustificazione addotta da per costoro) rientra Parte_1 nell'ambito del diritto di cura e nell'alveo del consenso informato che implica la pag. 26/41 conoscenza da parte del paziente di tutti gli elementi tecnici e giuridici connessi alla terapia da somministrare (sia essa farmacologica, chirurgica o di altra natura) e anche al luogo di cura, motivo per cui, in assenza di una informazione completa ed esaustiva anche sotto tale profilo non si può affermare che il paziente abbia esercitato il proprio diritto alla cura e alla scelta del luogo di cura (la circostanza che Parte_1 non informasse i propri pazienti quanto all'esistenza della clausola di esclusiva e alla possibilità di farsi quindi operare anche in strutture presenti in Liguria assorbe e supera ogni valutazione sulla eventuale prevalenza del diritto autodeterminazione del paziente di farsi operare nel luogo ritenuto più idoneo rispetto al diritto di esclusiva, non avendo potuto i pazienti autodeterminarsi consapevolmente e non avendo quindi esercitato alcun “diritto di autodeterminazione”); iv) che risulta inconferente ai fini del decidere porre in correlazione immediata la rilevanza della condotta del medico rispetto al complessivo inadempimento di e far dipendere l'uno dall'altro, giacché, CP_2
invero, come si vedrà la risoluzione del contratto è stata dichiarata per il mancato raggiungimento del fondamentale obiettivo del contratto (ridurre del 65% la mobilità passiva dei pazienti) e, da un lato, per quanto di interesse in ordine al risarcimento del danno, la condotta di ha cagionato un danno alla (codificato Parte_1 CP_1
e previsto dalle parti come violazione del dovere di esclusiva) e, dall'altro, ha comunque contribuito (seppur in misura proporzionale) all'impossibilità di adempiere il contratto, sia quanto all'inadempimento della riduzione di mobilità, sia a quello relativo al diritto di esclusiva;
iv) che, come visto la per almeno 9 pazienti su 115 ha CP_1 provato la violazione dell'obbligo di esclusiva, trattandosi di pazienti Liguri che, in astratto, avrebbero potuto essere operati in strutture della Regione Liguria, e che sono stati, invece, operati altrove da in assenza di una valida Parte_1 giustificazione, violando l'obbligo di esclusiva.
Va quindi rigetta l'unica doglianza formulata da Parte_1
* * *
7. Sulla prima, seconda, quarta e quinta censura di appello formulata da
[...]
(R.G. n. 189/2023). CP_2
La prima, seconda, quarta e quinta censura di appello formulata da CP_2
possono essere tutte trattate congiuntamente perché relative alle condotte da questa pag. 27/41 ascritte alla asseritamente rilevanti ai fini della imputabilità all' CP_1 [...]
dell'inadempimento contrattuale, e alla conseguente richiesta di pronuncia CP_13
della risoluzione per fatto e colpa della con il relativo risarcimento del danno. CP_1
Invero lamenta l'erroneità della sentenza impugnata perché: i) con la prima CP_2 censura, non è stata riconosciuta l'imputabilità alla del mancato raggiungimento CP_1 degli obiettivi a causa dei ritardati pagamenti dell'anno 2014, impedendo così a
[...]
CP_ l'accesso al credito bancario, nonché a causa della unilaterale riduzione del budget originario;
ii) con la seconda censura non è stato dato il giusto rilievo alla illegittima riduzione del budget;
iii) con la quarta censura non è stato dato il giusto rilievo ai mancati o ritardati pagamenti da parte di già dal 2014, di entità tale da CP_1 pregiudicare la migliore operatività di e, quindi, causa dell'impossibilità di CP_2
raggiungere gli obiettivi contrattuali;
iv) con la quinta censura, sono state rigettate le domande risarcitorie avanzate da a fronte dell'imputabilità ad CP_2 CP_1 dell'inadempimento contrattuale.
Le censure sono infondate.
Quanto alla doglianza relativa alla omessa valutazione dell'incidenza dei ritardati pagamenti da parte della in relazione al mancato raggiungimento ONroparte_13 degli obiettivi contrattualmente pattuiti, ha lamentato l'omessa prova di quanto CP_1
affermato da CP_2
ha richiamato le diverse fatture emesse da e i relativi provvedimenti CP_1 CP_2 di liquidazione dell' , con particolare riferimento al documento 40 ONroparte_13
prodotto in primo grado dalla stessa Risulta dall'esame di tale documento il CP_1
pagamento delle diverse fatture relative alle prestazioni effettuate in epoca anteriore al contratto n. 204/2013, nel rispetto dei termini pattuiti per l'adempimento fissati in 24 mesi. Emerge altresì il pagamento delle seguenti voci:
prestazioni del gennaio 2014 fatturate nel marzo 2014 al maggio 2014
prestazioni del febbraio 2014 fatturate nel marzo 2014 al luglio 2014
prestazioni del marzo 2014 fatturate nell'aprile 2014 al luglio 2014
prestazioni dell'aprile 2014 fatturate nel maggio 2014 al luglio 2014
prestazioni del maggio 2014 fatturate nel giugno 2014 all'agosto 2014
pag. 28/41 prestazioni del giugno 2014 fatturate nel luglio 2014 all'ottobre 2014
prestazioni del luglio 2014 fatturate nell'agosto 2014 all'ottobre 2014
prestazioni del gen-feb-mar 2014 fatturate nel giugno 2014 all'ottobre 2014
prestazioni del marzo 2014 fatturate nel settembre 2014 all'ottobre 2014
prestazioni del giugno 2014 fatturate nel settembre 2014 all'ottobre 2014
prestazioni del settembre 2014 fatturate nell'ottobre 2014 al dicembre 2014
È, quindi, provato anche il pagamento delle diverse fatture relative alle prestazioni effettuate in epoca successiva al contratto n. 204/2013, in vigore dal 1/1/2024, che prevedeva il pagamento entro 60 giorni dall'emissione delle fatture.
Rispetto alla difesa formulata da con il richiamo ai documenti già prodotti in CP_1 primo grado, l'appellante da un lato, non ha fornito negli atti successivi alla CP_2
comparsa di costituzione in appello depositata dall'appellata alcuna specifica contestazione sull'avvenuto adempimento, limitandosi a reiterare le difese e le questioni già sollevate nel proprio atto di appello dal contenuto del tutto generico.
a fronte delle difese di avrebbe dovuto indicare ogni fattura CP_2 CP_1
emessa, provare l'esecuzione della prestazione indicata (per prova diretta o per non contestazione), dimostrare che quelle prestazioni non erano state oggetto di pagamento da parte di o erano state oggetto di un ritardato pagamento e, infine, avrebbe CP_1 dovuto dimostrare l'incidenza di tali asserite condotte sul sinallagma contrattuale.
Nessuna di queste prove è stata fornita.
La genericità della censura e il totale difetto di prova, comporta l'infondatezza della domanda spiegata da e supera anche il percorso motivazionale seguito dal CP_2
Tribunale di SA e censurato che, peraltro, non ha fondato la propria decisione solo limitandosi a richiamare una propria precedente pronuncia (Tribunale SA n.
928/2022) oggetto di impugnazione e il cui esito finale non rileva in questa sede, ma ha anche affermato che “a causa dei dubbi emersi circa la capacità di di CP_2
assicurare il raggiungimento degli obiettivi triennali le parti erano addivenuti ad una ulteriore pattuizione cristallizzata nel documento Rep. 79 del 27.4.2015, nella quale si decideva la temporanea prosecuzione al rapporto alle medesime condizioni vigenti
“nelle more delle operazioni di verifica” relative al buon esito del primo triennio di
pag. 29/41 sperimentazione, il tutto fino “a nuove determinazioni della Giunta Regione Liguria” e ON che in tale occasione aveva accettato ulteriormente il maggiore sconto già praticato senza nulla eccepire in merito ai ritardati pagamenti, così di fatto tollerandoli” (cfr. pag. 42 sentenza impugnata).
Risulta dall'esame della “Postilla Integrativa” n. 79/2015 al contratto 204/2013, sottoscritta dalle parti il 27/4/2015, che le stesse non si sono limitate ad affrontare la questione della fideiussione prestata da da sostituire con una nuova, a seguito CP_2 della cancellazione dall'elenco degli Intermediari Finanziari di Lombard Merchant
Bank. Invero, le parti, in un momento in cui, secondo la prospettazione di si CP_2
erano già verificati ritardi o asseriti omessi pagamenti da parte di hanno CP_1
proseguito nel loro rapporto, senza che avanzasse alcuna richiesta di CP_2
pagamento (come ricordato dal Tribunale di SA).
Risulta poi, dall'esame del documento 40 prodotto da che l' CP_1 ONroparte_13
nel corso del 2014 ha versato a non meno di 12.500.000 euro, importo che, in CP_2 carenza di una concreta prova fornita dall'appellante sulle proprie necessità di liquidità in conseguenza degli obblighi contrattuali assunti, non giustifica le doglianze avanzate da CP_2
È quindi immune da vizi la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che “va respinta la domanda di di risoluzione del contratto del 2013 per CP_2
inadempimento di , così come le altre domande di cui alla citazione del 2015 CP_4
(R.G. n. 4158.2015) che si riferiscono sia al danno per mancato guadagno e/o utile da questa non percepito a partire dal 2015 sino al luglio 2020, termine di scadenza naturale del rapporto (nonchè alla restituzione degli importi versati a titolo di corrispettivo per la concessione di utilizzo di ulteriori e nuove strutture), non essendo configurabile, in relazione a tali profili, alcun specifico inadempimento di CP_4
tale da avere contribuito al mancato raggiungimento, dopo il periodo triennale di sperimentazione, dell'obiettivo che rappresentava condizione necessaria per la prosecuzione del rapporto (in tal senso, come già rilevato anche dal Giudice
Amministrativo, va ribadito che l'art. 4 di detto contratto prevedeva espressamente che il mancato raggiungimento dell'obiettivo “recupero fughe” a conclusione del triennio di sperimentazione comportasse la risoluzione dello stesso senza che l'aggiudicatario
pag. 30/41 potesse avanzare alcuna pretesa in ordine al mancato utile ed alle spese generali per il periodo contrattuale residuo, senza, quindi, potere nulla pretendere tranne il pagamento delle prestazioni effettuate e con rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria e ad eventuali compensi, indennizzi e rimborsi spese ad eccezione delle migliorie), né richiedere la restituzione di importi da lei corrisposti a titolo di canoni di locazione per ulteriori strutture ospedaliere messe a disposizione e di cui, comunque, aveva potuto fruire fino all'effettiva e concreta interruzione del rapporto negoziale (novembre
2016)”. (cfr. pag. 26 sentenza impugnata).
Emerge da quanto sopra indicato che non risultano provate condotte imputabili ad tali da avere impedito a l'accesso al credito bancario e che non risulta CP_1 CP_2
dimostrato come alcuni modesti ritardati pagamenti possano aver pregiudicato la migliore operatività di e il raggiungimento gli obiettivi contrattuali. Quanto CP_2
poi alla lamentata riduzione del budget, si osserva che il contratto non prevedeva uno specifico ammontare a tale riguardo, ma sola una possibile previsione di spesa, chiaramente connessa ai risultati raggiunti in relazione all'obiettivo principale oggetto di pattuizione, cioè la riduzione del numero di pazienti liguri curati fuori regione.
L'infondatezza delle censure sopra esaminate, priva di fondamento la doglianza dell'appellante volta al riconoscimento delle proprie domande risarcitorie, tutte rigettate in primo grado, in assenza di inadempimento imputabile alla CP_1
Vanno, quindi respinte perché infondate la prima, seconda, quarta e quinta censura di appello formulata da (R.G. n. 189/2023). CP_2
* * *
8. Sulla sesta censura di appello formulata da (R.G. n. 189/2023). CP_2 con la sesta censura di appello lamenta l'erroneità della sentenza CP_2
impugnata per avere accolto le domande riconvenzionali formulate da ritenute CP_1
infondate dall'appellante sia in punto risoluzione che in punto risarcimento.
L'appellante formula la sesta censura sotto tre profili di asserita erroneità della pronuncia impugnata: i) l'accoglimento della domanda riconvenzionale si fonderebbe sulla “pretesa portata confessoria delle difese dello stesso Dott. ” (cfr. pag. Parte_1
32 appello R.G. n. 189/2023), contestata dall'appellante che sostiene come le CP_2
dichiarazioni della parte non avrebbero alcun valore ammissivo e come non le sarebbero pag. 31/41 comunque opponibili, risultando un “terzo” rispetto ai rapporti tra Parte_1
l'appellante e la ii) il contenuto dell'articolo unico dell'atto aggiuntivo al CP_1
contratto n. 205 del 20/07/2012, richiamato dal Giudice di prime cure a sostegno dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di che, secondo l'appellante, CP_1
non sarebbe applicabile al caso di specie per essere anteriore al contratto regolante i rapporti tra le parti oggetto di domanda, disciplinati dal successivo contratto n.
204/2013 del 5/7/2013; iii) l'articolo unico dell'atto aggiuntivo n. 205 del 20/07/2012, richiamato dal Tribunale di SA per riconoscere la domanda riconvenzionale formulata da ove applicabile, non avrebbe comunque permesso, secondo CP_1
l'appellante, il riconoscimento delle penali oggetto della domanda dell'appellata giacché
l'accordo intercorso tra le parti avrebbe previsto l'applicabilità delle penali solo in relazione alle contestazioni avanzate da e ricevute da per “interventi CP_1 CP_2 eseguiti in pretesa violazione dell'esclusiva” (cfr. pag. 33 ibidem), mentre, ad avviso dell'appellante, la avrebbe formulato solo due contestazioni, con la conseguenza CP_1 che “anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui tali contestazioni si dovessero ritenere fondate, le stesse potrebbero condurre al riconoscimento a favore di di CP_1
una penale complessiva che, mantenendo la misura minima opinata come corretta dal
Giudice a quo, ascenderebbe a complessivi Euro 7.800 (Euro 1.800 per la prima contestazione ed Euro 6.000 per la seconda contestazione), e non all'abnorme e non corretta somma di Euro 91.800 stabilita dal Giudice a quo” (cfr. ibidem).
La censura, sotto i diversi profili dedotti, è infondata.
Quanto alla “pretesa portata confessoria delle difese dello stesso Dott. ” Parte_1
(cfr. pag. 32 appello R.G. n. 189/2023) si richiama quanto già indicato in CP_2 relazione all'unica censura di appello formulata da Trova, invero, Parte_1
applicazione il principio di non contestazione in ordine a circostanze di fatto. Inoltre, non può essere considerato “terzo” rispetto alle parti a giudizio. Parte_1
ha depositato un elenco di 115 interventi eseguiti fuori regione che ritiene CP_1
siano stati effettuati in violazione del patto di esclusiva presso la clinica Humanitas che ha fornito indicazioni sulla residenza di ciascuno di essi (cfr. doc. 47 . Nessuna CP_1
delle parti ha contestato puntualmente i fatti storici dedotti, cioè che non si trattasse di interventi su pazienti residenti in [...]e operati fuori regione, giacché si è CP_2
pag. 32/41 limitata a contestare genericamente che i documenti prodotti da fossero elenchi CP_1
autoprodotti. Inoltre, prendendo posizione sul contenuto del Parte_1
documento 47, non ha contestato il fatto storico sopra indicato, ma ha specificato tutte le ragioni per le quali quei pazienti, residenti in [...], avrebbero potuto essere comunque operati fuori regione. ha quindi lamentato l'inadempimento di e di CP_1 CP_2 Parte_1
in relazione a specifici casi. ha dimostrato che per 106 pazienti Parte_1
l'intervento fuori regione era giustificato da una pluralità di motivi (regime privato del paziente, necessità di intervenire in urgenza, pazienti già operati in quella struttura in precedenza, necessità di utilizzare specifiche competenze assenti altrove), mentre, quanto a nove pazienti, come detto, ha invocato il diritto di autodeterminazione del paziente di farsi operare nel luogo ritenuto più idoneo, diritto, tuttavia, non applicabile nel caso di specie per le ragioni già sopra illustrate relative alla mancata informazione dei pazienti e alla inidoneità dell'asserito consenso informato dagli stessi prestato e alla impossibilità di esercizio del correlativo diritto di autodeterminazione.
Le difese assunte da non hanno quindi natura confessoria in Parte_1
senso proprio, giacché il sanitario si è correttamente limitato a prendere posizione sulle allegazioni e sui documenti prodotti da non contestandone il contenuto in fatto e CP_1
dimostrando la parziale inapplicabilità del diritto di esclusiva.
Quanto al percorso motivazionale seguito dal Tribunale di SA, si osserva: i) che il Giudice di prime cure ha dato atto dell'inadempimento di perché il mancato CP_2 raggiungimento ai sensi dell'art. 4 del contratto n. 204/2013 del 5/7/2013 “dell'obiettivo
“recupero fughe” a conclusione del triennio di sperimentazione avrebbe comportato la automatica risoluzione del rapporto negoziale” (cfr. pag. 27 sentenza impugnata), azionata da in modo specifico “anche in forza del successivo art. 17 che CP_1 prevedeva molteplici casi di facoltà di recesso nonché di risoluzione ex art. 1456 C.C …
[e] … sufficiente, come già più volte indicato, l'elemento oggettivo del mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui alla sperimentazione” (cfr. ibidem); ii) che il
Tribunale di SA ha quindi precisato che “i professionisti … si erano impegnati con patto di esclusiva verso ex artt. 2 e 11 del contratto del 2013” (cfr. ibidem); CP_2
iii) che il Giudice di prime cure, in relazione alle penali applicabili ha richiamato “l'art.
pag. 33/41 11 del contratto n. 290 del 28.11.2011 (doc. n. 6 di fascicolo ) con generica CP_4 previsione di applicazione di penalità, l'articolo unico dell'atto aggiuntivo n. 205 del
2) che specifica la penalità applicabile da € CP_1ONroparte_1
1.800,00= a € 6.000.00= per la prima contestazione, da € 6.000,00= a € 12.000,00=, per la seconda contestazione e da € 12.000,00= a € 24.000,00= per la terza contestazione e l'art. 11 del contratto 5.7.2013 che ha confermato la precedente quantificazione” (cfr. pag. 29 sentenza impugnata); iv) che l'articolo 11 del contratto
2013 prevede l'applicazione di penali, sia in misura percentuale rispetto al valore del
DRG della Regione Liguria, sia in misura fissa e progressiva, senza alcuna necessità di preventiva contestazione e a seguito della semplice notifica “alla società in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto e
ON procedimento giudiziale” (cfr. art. 11, pag. 24, doc. 3 contratto 204/2013).
Va, quindi, rigettata la sesta censura di appello formulata da (R.G. n. CP_2
189/2023) perché infondata.
* * *
9. Sulla settima censura di appello formulata da (R.G. n. 189/2023). CP_2 con la settima censura di appello lamenta l'erroneità della sentenza CP_2
impugnata per avere riconosciuto i crediti richiesti da come Parte_1
provati. afferma di aver contestato i documenti prodotti da CP_2 Parte_1
all'udienza del 15/07/2016 e afferma “né si può ritenere che tale contestazione -
[...]
reiterata nelle conclusioni e in tutti gli atti successivi - avrebbe dovuto e potuto essere più specifica, visto che i crediti in questione sarebbero comprovati dalle generiche ed inattendibili ricevute che lo stesso Dott. ha prodotto in prime cure come doc. Parte_1
nn. 79, 80, 81, 82 e 83, che riportano, nella causale, sempre e solo la dicitura
“prestazioni rese nel mese di marzo/aprile/ maggio/giugno/luglio 2015” (cfr. pag. 34 appello nel giudizio 189/2023 riunito al presente).
La censura è infondata.
La Corte di Cassazione ha ribadito che “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che
l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti
pag. 34/41 destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (Cass. Sez. 3, 22/09/2017,
n. 22055, Rv. 646016 - 01)” (Cass. Ord. 8900/2025).
Risulta che nel caso di specie ha allegato di aver svolto attività Parte_1
professionale per e ha prodotto le relative fatture per il pagamento, riferite a CP_2
precisi periodi di attività.
a verbale 15/7/2016 sostiene di aver formulato la propria cointestazione CP_2 che risulta della seguente tenore testuale “contesta le domande e le eccezioni svolte del terzo” (cfr. verbale di udienza 15/7/2016). Risulta che nei successivi atti non CP_2
abbia formulato contestazioni di maggior dettaglio, ragion per cui, non è possibile sostenere che l'appellante abbia contestato le “affermazioni presenti negli atti destinati
a contenere le allegazioni” della controparte o di aver consentito “al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”, come affermato dal Supremo
Collegio nella pronuncia n. 8900/2025. ha affermato di aver lavorato per e che questa “non Parte_1 CP_2
ha pagato al dott. i compensi per le prestazioni professionali da questi svolte Parte_1 nell'Ospedale di Albenga nei mesi da marzo a settembre 2015” (cfr. pag. 36 comparsa di costituzione ), quantificati nelle fatture prodotte (cfr. docc. da 79 a 83 Parte_1
). La domanda di pagamento formulata da e Parte_1 Parte_1
corredata dalle fatture dei periodi riferiti alle prestazioni richieste (marzo 2015, aprile
2015, maggio 2015, giugno 2015 e luglio 2015) non risulta puntualmente contestata da che avrebbe dovuto quanto meno affermare che non CP_2 Parte_1
aveva lavorato per lei in quel periodo o era già stato pagato.
Va, quindi, rigettata la settima censura di appello formulata da CP_2
* * *
10. Sulla ottava censura di appello formulata da (R.G. n. 189/2023). CP_2 con la ottava censura di appello lamenta l'erroneità della sentenza CP_2
impugnata per aver richiamato il procedimento penale pendente sui fatti oggetto di causa, poi conclusosi con la sostanziale assoluzione di tutti gli imputati.
pag. 35/41 lamenta che la risoluzione sia imputabile alla che il processo CP_2 CP_1
penale nei confronti dei vertici della Azienda Sanitaria di GSL s.r.l. e di Parte_1
si è concluso con la loro assoluzione e che, quindi, si sarebbe “rivelata infondata,
[...]
in ultima analisi, la ragione che ha condotto alla cessazione del rapporto tra le parti e, soprattutto, alla conclusione di un progetto che, con ovvio vantaggio per l'utenza ligure, stava procedendo nel migliore dei modi” (cfr. pag. 35 appello R.G. n. CP_2
189/2023).
La censura è infondata.
Invero, quanto alla impossibilità di imputare alla l'inadempimento e la CP_1
risoluzione del contratto, si richiama quanto sopra indicato nelle censure già esaminate
(cfr. supra paragrafo 7 relativo alla prima, seconda, quarta e quinta censura di appello formulata da R.G. n. 189/2023). CP_2
La rilevanza dell'esito del procedimento penale è stata già oggetto di analisi in relazione all'unica censura di appello formulata da (cfr. supra Parte_1
paragrafo 5). Invero, il Tribunale ha legittimamente utilizzato le dichiarazioni rese dai sommari informatori e non le pronunce penali che peraltro, pur avendo assolto parte degli imputati, hanno comunque riscontrato ipotesi di reato. Va, infine ricordato che il
Tar e il Consiglio di Stato, con sentenza passata in giudicato per rinuncia agli atti innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno confermato la legittimità della deliberazione assunta dalla Regione Liguria in data 27/11/2015 con cui era stata disposta la cessazione della sperimentazione gestionale per il mancato conseguimento degli obiettivi prefissati.
Risulta, quindi, del tutto infondata l'ottava censura di appello formulata da
[...]
CP_2
* * *
11. Sulla prima censura di appello incidentale formulata da (R.G. n. CP_1
189/2023). con la prima doglianza di appello incidentale lamenta l'erroneità della CP_1
sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione avversario per mancato rispetto del termine di cui all'art. 297, comma 1, c.p.c.. L'appellante incidentale lamenta l'erroneità della pag. 36/41 sentenza impugnata perché il Tribunale di SA non avrebbe dichiarato la tardività del ricorso in riassunzione del giudizio di primo grado a seguito dell'interruzione per pregiudizialità del processo amministrativo pendente. sostiene che a seguito della CP_1
pronuncia del Consiglio di Stato, la propria controparte “avrebbe dovuto procedere alla predetta impugnazione entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza del
Consiglio di Stato n. 6990/2016, ossia entro il 17 dicembre 2019” (cfr. pag. 61 comparsa di costituzione giudizio 189/2023 riunito al presente), mentre ha CP_1
impugnato la sentenza con ricorso in Corte di Cassazione notificato solo in data 10 giugno 2020. La tardività dell'impugnazione in Cassazione avrebbe comportato il passaggio in giudicato della pronuncia amministrativa già il 17/12/2019, motivo per cui il ricorso in riassunzione innanzi al Tribunale di SA sarebbe stato depositato tardivamente e dovrebbe trovare applicazione il disposto di cui all'art. 305 c.p.c. con estinzione del giudizio.
La censura è infondata.
Invero, ove anche fosse corretta in fatto la doglianza di quanto alla tardività CP_1
del ricorso per Cassazione, tale tardività avrebbe dovuto essere comunque oggetto di pronuncia, mentre nel caso di specie risulta che la Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite ha definito il giudizio con ordinanza n. 25046/2021 depositata in data
16/9/2021 per rinuncia al ricorso. I termini per la riassunzione devono, quindi, farsi decorre da tale data, risultando definito il processo solo in data 16/9/2021, e quindi tempestivo il deposito in riassunzione avvenuto il 25/10/2021.
La prima censura di appello incidentale formulata da va, quindi, rigettata. CP_1
* * *
12. Sulla seconda censura di appello incidentale formulata da (R.G. n. CP_1
189/2023). con la seconda doglianza di appello incidentale lamenta l'erroneità della CP_1
sentenza impugnata nella parte in cui ha parzialmente rigettato la domanda riconvenzionale formulata da L'appellante incidentale lamenta che “il Giudice CP_1
di prime cure non abbia tenuto nella dovuta considerazione quanto riportato dal
Consulente Tecnico di Parte, Dott. nella Relazione elaborata sulla Persona_3 base di dati forniti sia dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'attività di indagine di
pag. 37/41 cui si è dato conto supra, sia da ONroparte_16
, cui vengono comunicati i nominativi dei pazienti liguri che ricevono cure
[...]
ON presso altre Regioni italiane” (cfr. pag. 64 comparsa di costituzione 2 giudizio
189/2023 riunito al presente). sostiene che “sulla scorta dei predetti dati CP_1
definitivi, il Dott. ha elaborato il quadro complessivo delle violazioni Per_3
compiute dai professionisti contrattualizzati da nel periodo compreso tra il CP_2
1° luglio 2013 ed il 22 dicembre 2015” (cfr. ibidem), dei quali l'appellante incidentale chiede il pagamento.
La censura è infondata.
Il Tribunale di SA ha correttamente evidenziato che i documenti prodotti da CP_1
2 non sono da soli sufficienti a provare la fondatezza delle pretese economiche avanzate
[...] dall' . Il richiamo alla CTP depositata da è poi inconferente, ONroparte_13 CP_1
risultando, comunque, un atto di parte non formatosi nel contraddittorio delle parti e non opponibile a CP_2
Va, quindi, rigettata la seconda censura di appello incidentale formulata da CP_1
perché infondata.
* * *
13. Sulla terza censura di appello incidentale formulata da (R.G. n. CP_1
189/2023). con la terza doglianza di appello incidentale lamenta l'erroneità della sentenza CP_1 impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di volta all'accertamento del CP_1
proprio diritto di escutere la fideiussione prestata da Il Tribunale di SA CP_2 ha rigettato la richiesta avanzata da affermando che “alla luce dei limiti CP_1
quantitativi come ritenuti fondati nel presente giudizio della pretesa economica azionata da [cioè nei limiti di 91.800,00 euro, oltre interessi legali dalla data CP_4
del 4.2.2016 fino al saldo effettivo], deve essere respinta quella di accertamento del proprio diritto ad escutere la fideiussione prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, da parte di per un importo complessivo di € CP_2
1.093.864,65” (cfr. pag. 39 sentenza impugnata). ha censurato la sentenza impugnata affermando che “non è dato comprendere CP_1
la ragione per cui il Giudice di prime cure, pur avendo parzialmente accolto la
pag. 38/41 domanda riconvenzionale avanzata dalla , condannando al CP_1 CP_2 pagamento di € 91.800,00, non abbia riconosciuto il diritto dell' ad escutere – CP_1 limitatamente alla somma di € 91.800,00 – la fideiussione prestata dalla Società proprio a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Non consta – né è stato eccepito ex adverso –, infatti, che nel caso di specie sia richiesto un importo minimo per procedere all'escussione della fideiussione prestata da al di CP_2 sotto della quale la garanzia a favore della non risulti valida e/o efficace” (cfr. CP_1
pag. 66 comparsa di costituzione giudizio 189/2023 riunito al presente). CP_1
La censura è infondata.
Invero, la necessità che garantisse il proprio adempimento con una polizza CP_2 fideiussoria è prevista dall'articolo 12 del contratto n. 204/2013 intervenuto tra e CP_1
la stessa ma la polizza non risulta prodotta in atti. La mancanza di tale CP_2 documento e l'impossibilità di esaminarne il contenuto unitamente a quello di cui all'articolo 12 del contratto n. 204/2013, comporta l'impossibilità di accogliere la domanda censura avanzata da Invero, la mancata produzione della fideiussione CP_1 rende superfluo l'esame del contenuto della doglianza formulata da risultando CP_1 impossibile valutarne l'eventuale fondatezza.
Va, quindi, rigettata anche la terza censura di appello incidentale formulata da CP_1
2.
[...]
* * *
14. Sulla decima censura avanzata da (R.G. n. 189/2023) CP_2
con la decima censura lamenta l'erroneità della pronuncia di primo grado CP_2
in punto spese.
Il rigetto integrale di tutte le censure avanzate dalle parti nel presente grado comporta piena conferma della sentenza impugnata, anche in punto spese. Invero, il Tribunale ha fatto buon uso del principio di soccombenza.
* * *
15. Sulle spese di causa
Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate da tutte le parti, motivo per cui è possibile compensare integralmente tra le stesse le spese di gravame.
pag. 39/41 * * *
16. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché tutti gli appelli principali e l'appello incidentale sono stati rigettati (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da Parte_1
(R.G. n. 169/2023) nei confronti di (appellante nella causa riunita R.G. n. CP_2
189/2023) e nei confronti di ONroparte_17
(appellante incidentale nella causa riunita R.G. n. 189/2023),
[...]
1. RIGETTA
l'appello principale proposto da parte (R.G. n. 169/2023) e da Parte_1
(appellante nella causa riunita R.G. n. 189/2023); CP_2
2. RIGETTA
l'appello incidentale proposto da ONroparte_17
(appellante incidentale nella causa riunita R.G. n. 189/2023) e, per
[...]
l'effetto,
3. CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
4. COMPENSA tra tutte le parti le spese del presente grado;
5. DA' ATTO
pag. 40/41 della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché tutti gli appelli principali e l'appello incidentale sono stati rigettati.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 28/05/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 41/41