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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/04/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1243/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 03/02/2025 da , con il proc. e Parte_1
dom. avv.ti TRIPODI MARIA TERESA e DOLSO BARBARA SIMONA, e
, con il proc. e dom. avv. CARBONE MARIA, entrambi per Parte_2
mandato allegato al ricorso,
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 18/06/2011, in
UDINE (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 71, Parte 1, dell'anno 2011;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 18/09/2012) e (il Per_1 Per_2
25/02/2017), entrambi minorenni;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
DEL FR (UD) il 04/03/1984, e , nato a [...] Parte_2
(NA) il 13/04/1974, uniti in matrimonio in data 18/06/2011 in UDINE (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dispone che i figli minori e rimangano affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre in Udine alla Via Laipacco n. 23.
Le decisioni relative ai figli minori in ambito sanitario, scolastico ed educativo verranno concordate tra i genitori, mentre per le decisioni su questioni ordinarie verranno assunte disgiuntamente nell'esercizio e rispetto della responsabilità genitoriale di ciascun genitore.
3) Dispone che il sig. , tenuto conto della volontà dei figli, degli impegni Pt_2
scolastici ed extrascolastici degli stessi e facendosi garante della loro serenità, terrà con sé con la seguente frequentazione: Per_1 Per_2
o un giorno durante la settimana (nella giornata del mercoledì con pernotto) precisando che la madre andrà a prendere i figli all'uscita da scuola il mercoledì
e li porterà alle ore 18.30-19.00 dal padre, il quale li accompagnerà a scuola la mattina seguente del giovedì.
o A weekend alternati (sabato e domenica), con pernotto nella giornata del sabato, andandoli a prendere presso la madre alle ore 15.00 (dopo pranzo) e
2 riportandoli alla madre alle ore 21.00 della domenica dopo cena e con i compiti scolastici già eseguiti.
o Prende atto che il padre si impegna ad accompagnare e riprendere il figlio il martedì e giovedì all'attività pomeridiana extrascolastica calcistica Per_2
riportandolo presso la residenza della madre o dei nonni materni.
o Tenuto conto delle abitudini in essere nell'ambito del nucleo familiare e la rilevanza data da ciascuna delle parti alla festività natalizia e del capodanno, dispone che le vacanze Natalizie saranno suddivise in due periodi: dalla chiusura della scuola in base al calendario scolastico regionale (indicativamente il 21/12) al 27/12 i figli staranno con la madre e dal 28/12 al 4/01 con il padre, mentre la giornata dell'Epifania la trascorreranno presso ciascun genitore con alternanza annuale (Epifania 2024 con la madre).
o Dispone che durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, i figli trascorreranno con ciascun genitore tre settimane, di cui due settimane eventualmente consecutive e la terza settimana da concordarsi in base alle esigenze dei figli ed agli impegni lavorativi dei genitori. Prende atto che per le vacanze dell'estate 2025 le parti concordano che i figli trascorreranno tre settimane consecutive con la madre in considerazione del viaggio programmato in Argentina nel periodo compreso dal 15/06/2025 al 30/07/2025 con date ancora da definirsi.
o Dispone che i figli trascorreranno le festività Pasquali, come da calendario scolastico regionale, metà con la madre e metà con il padre alternando annualmente il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
o Dispone che i figli trascorreranno la festività del Carnevale, come da calendario scolastico regionale, metà con la madre e metà con il padre.
o Dispone che i ponti e le altre festività scolastiche (in via esemplificativa 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno etc.) verranno suddivise con alternanza annuale tra i genitori, salvo diverso accordo tra le parti.
o I genitori potranno recarsi all'estero con i figli, previa acquisizione del consenso scritto dell'altro genitore, a cui verrà comunicato il periodo, la località
e l'indirizzo di permanenza all'estero.
o I genitori potranno concordare eventuali modifiche temporanee al regime di
3 frequentazione con i figli in relazione ai rispettivi impegni lavorativi e tenuto conto delle necessità e/o delle esigenze dei figli minori, impegnandosi reciprocamente a comunicare eventuali variazioni di giornate e/o orari con congruo anticipo per motivi organizzativi e nel rispetto della serenità dei figli.
4) Assegna la casa coniugale con annessi beni mobili in essa contenuti, sita a Udine in via Laipacco n. 23, di proprietà della sig.ra , alla madre ove vi Pt_1
abiterà con i figli. Prende atto che il sig. , che si è già allontanato dalla Pt_2
casa familiare, si era impegnato ad asportare dall'abitazione i propri beni personali entro il 15/02/2025.
5) Dispone che il sig. verserà direttamente alla Sig.ra il 50% Pt_2 Pt_1 delle spese straordinarie per i figli così come individuate dall'Osservatorio
Nazionale sul diritto di Famiglia sez. di Udine (prot. n. 3477/2015 Trib. di
Udine), che verranno mensilmente corrisposte previa esibizione dei giustificativi di spesa comunicati via whatsapp o e-mail da parte del genitore anticipatario nei termini indicati nel protocollo in vigore presso il Tribunale di
Udine, anche ai fini delle detrazioni fiscali.
Dispone che il sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli a Pt_2
decorrere dal mese successivo all'estinzione del finanziamento in essere a cui deve far fronte sino al 2033 (contratto di finanziamento - Piano d'ammortamento delega statale n° 0000031482 e successivo mutuo mediante cessione pro- solvendo dello stipendio sottoscritto in data 13/10/2023), come da documentazione allegata. Dal mese successivo all'estinzione di tale finanziamento (ovvero dal mese di novembre 2033), il padre verserà direttamente alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 ordinario dei figli l'importo complessivo di € 200,00.- (€ 100,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT.
6) Dà atto che l'assegno unico universale per i figli minori verrà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%. Dà atto che le deduzioni per i figli a carico e le detrazioni per le spese straordinarie vengono poste nella misura del
50% a favore di ciascun genitore.
4 7) Prende atto che i coniugi provvederanno ad estinguere il conto corrente bancario di cui sono cointestatari IBAN [...] acceso presso la Banca BPM di Udine con trasferimento del saldo nella misura del 50% ciascuno.
8) Prende atto che ciascun coniuge rimarrà intestatario della propria autovettura, mantenendo tutti gli obblighi (assicurativi e non) ad essa inerenti e senza nulla avere a pretendere reciprocamente al riguardo.
9) Nulla per il reciproco mantenimento dei coniugi, in quanto gli stessi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
10) Prende atto che i coniugi, salvo quanto sopra riportato, hanno dichiarato di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale, avendo regolato i reciproci conti di dare/avere.
11) Dà atto che i coniugi hanno prestato, sin dalla sottoscrizione del ricorso, reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti per l'espatrio dei figli minori (passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio).
12) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 71, parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2011.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 17/04/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
5
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1243/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 03/02/2025 da , con il proc. e Parte_1
dom. avv.ti TRIPODI MARIA TERESA e DOLSO BARBARA SIMONA, e
, con il proc. e dom. avv. CARBONE MARIA, entrambi per Parte_2
mandato allegato al ricorso,
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 18/06/2011, in
UDINE (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 71, Parte 1, dell'anno 2011;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 18/09/2012) e (il Per_1 Per_2
25/02/2017), entrambi minorenni;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
DEL FR (UD) il 04/03/1984, e , nato a [...] Parte_2
(NA) il 13/04/1974, uniti in matrimonio in data 18/06/2011 in UDINE (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dispone che i figli minori e rimangano affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre in Udine alla Via Laipacco n. 23.
Le decisioni relative ai figli minori in ambito sanitario, scolastico ed educativo verranno concordate tra i genitori, mentre per le decisioni su questioni ordinarie verranno assunte disgiuntamente nell'esercizio e rispetto della responsabilità genitoriale di ciascun genitore.
3) Dispone che il sig. , tenuto conto della volontà dei figli, degli impegni Pt_2
scolastici ed extrascolastici degli stessi e facendosi garante della loro serenità, terrà con sé con la seguente frequentazione: Per_1 Per_2
o un giorno durante la settimana (nella giornata del mercoledì con pernotto) precisando che la madre andrà a prendere i figli all'uscita da scuola il mercoledì
e li porterà alle ore 18.30-19.00 dal padre, il quale li accompagnerà a scuola la mattina seguente del giovedì.
o A weekend alternati (sabato e domenica), con pernotto nella giornata del sabato, andandoli a prendere presso la madre alle ore 15.00 (dopo pranzo) e
2 riportandoli alla madre alle ore 21.00 della domenica dopo cena e con i compiti scolastici già eseguiti.
o Prende atto che il padre si impegna ad accompagnare e riprendere il figlio il martedì e giovedì all'attività pomeridiana extrascolastica calcistica Per_2
riportandolo presso la residenza della madre o dei nonni materni.
o Tenuto conto delle abitudini in essere nell'ambito del nucleo familiare e la rilevanza data da ciascuna delle parti alla festività natalizia e del capodanno, dispone che le vacanze Natalizie saranno suddivise in due periodi: dalla chiusura della scuola in base al calendario scolastico regionale (indicativamente il 21/12) al 27/12 i figli staranno con la madre e dal 28/12 al 4/01 con il padre, mentre la giornata dell'Epifania la trascorreranno presso ciascun genitore con alternanza annuale (Epifania 2024 con la madre).
o Dispone che durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, i figli trascorreranno con ciascun genitore tre settimane, di cui due settimane eventualmente consecutive e la terza settimana da concordarsi in base alle esigenze dei figli ed agli impegni lavorativi dei genitori. Prende atto che per le vacanze dell'estate 2025 le parti concordano che i figli trascorreranno tre settimane consecutive con la madre in considerazione del viaggio programmato in Argentina nel periodo compreso dal 15/06/2025 al 30/07/2025 con date ancora da definirsi.
o Dispone che i figli trascorreranno le festività Pasquali, come da calendario scolastico regionale, metà con la madre e metà con il padre alternando annualmente il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
o Dispone che i figli trascorreranno la festività del Carnevale, come da calendario scolastico regionale, metà con la madre e metà con il padre.
o Dispone che i ponti e le altre festività scolastiche (in via esemplificativa 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno etc.) verranno suddivise con alternanza annuale tra i genitori, salvo diverso accordo tra le parti.
o I genitori potranno recarsi all'estero con i figli, previa acquisizione del consenso scritto dell'altro genitore, a cui verrà comunicato il periodo, la località
e l'indirizzo di permanenza all'estero.
o I genitori potranno concordare eventuali modifiche temporanee al regime di
3 frequentazione con i figli in relazione ai rispettivi impegni lavorativi e tenuto conto delle necessità e/o delle esigenze dei figli minori, impegnandosi reciprocamente a comunicare eventuali variazioni di giornate e/o orari con congruo anticipo per motivi organizzativi e nel rispetto della serenità dei figli.
4) Assegna la casa coniugale con annessi beni mobili in essa contenuti, sita a Udine in via Laipacco n. 23, di proprietà della sig.ra , alla madre ove vi Pt_1
abiterà con i figli. Prende atto che il sig. , che si è già allontanato dalla Pt_2
casa familiare, si era impegnato ad asportare dall'abitazione i propri beni personali entro il 15/02/2025.
5) Dispone che il sig. verserà direttamente alla Sig.ra il 50% Pt_2 Pt_1 delle spese straordinarie per i figli così come individuate dall'Osservatorio
Nazionale sul diritto di Famiglia sez. di Udine (prot. n. 3477/2015 Trib. di
Udine), che verranno mensilmente corrisposte previa esibizione dei giustificativi di spesa comunicati via whatsapp o e-mail da parte del genitore anticipatario nei termini indicati nel protocollo in vigore presso il Tribunale di
Udine, anche ai fini delle detrazioni fiscali.
Dispone che il sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli a Pt_2
decorrere dal mese successivo all'estinzione del finanziamento in essere a cui deve far fronte sino al 2033 (contratto di finanziamento - Piano d'ammortamento delega statale n° 0000031482 e successivo mutuo mediante cessione pro- solvendo dello stipendio sottoscritto in data 13/10/2023), come da documentazione allegata. Dal mese successivo all'estinzione di tale finanziamento (ovvero dal mese di novembre 2033), il padre verserà direttamente alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 ordinario dei figli l'importo complessivo di € 200,00.- (€ 100,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT.
6) Dà atto che l'assegno unico universale per i figli minori verrà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%. Dà atto che le deduzioni per i figli a carico e le detrazioni per le spese straordinarie vengono poste nella misura del
50% a favore di ciascun genitore.
4 7) Prende atto che i coniugi provvederanno ad estinguere il conto corrente bancario di cui sono cointestatari IBAN [...] acceso presso la Banca BPM di Udine con trasferimento del saldo nella misura del 50% ciascuno.
8) Prende atto che ciascun coniuge rimarrà intestatario della propria autovettura, mantenendo tutti gli obblighi (assicurativi e non) ad essa inerenti e senza nulla avere a pretendere reciprocamente al riguardo.
9) Nulla per il reciproco mantenimento dei coniugi, in quanto gli stessi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
10) Prende atto che i coniugi, salvo quanto sopra riportato, hanno dichiarato di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale, avendo regolato i reciproci conti di dare/avere.
11) Dà atto che i coniugi hanno prestato, sin dalla sottoscrizione del ricorso, reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti per l'espatrio dei figli minori (passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio).
12) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 71, parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2011.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 17/04/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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