TAR Torino, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 673
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Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 20 febbraio 2025
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Sentenza 25 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Assenza di legittimazione in capo a DE S.r.l.

    L'atto di indirizzo del 2011 non vieta a CI di coinvolgere altri soggetti nella pianificazione e attuazione degli interventi, specie se questi hanno la disponibilità delle aree. La gestione dell'interporto è stata rimessa a soggetti privati, e CI, pur essendo interamente privata, mantiene il suo ruolo di gestore dell'interporto, garantendo integrazione e sostenibilità degli interventi. Il piano strategico è stato presentato congiuntamente da CI e DE, offrendo una visione integrata.

  • Rigettato
    Incompatibilità del nuovo insediamento logistico con il PRG del Comune di OV

    Il comparto T3b è destinato ad attività connesse alla movimentazione delle merci (trasporto, intermodalità, stoccaggio, assemblaggio), tra cui rientra la logistica. L'atto di indirizzo del 2011 prevede anche magazzini di logistica di prossimità. L'integrazione con il Terminale Ovest è garantita dal potenziamento delle dotazioni terminalistiche nel comparto T3a e da un sottopasso stradale per mezzi pesanti. La verifica di rifunzionalizzazione degli impianti esistenti è stata svolta.

  • Rigettato
    Contrasto con piani sovracomunali e norme costituzionali

    I piani sovraordinati riconoscono il valore strategico dell'interporto e la necessità di sviluppare la logistica, pur imponendo misure di mitigazione ambientale. Il PRG comunale ammette edificazione nell'area e prevede misure di mitigazione ambientale e tutela idraulica. Il piano strategico propone ampi interventi di rinaturalizzazione e mitigazione. Le tematiche ambientali saranno approfondite in fase di pianificazione esecutiva e VAS/VIA. Il consumo di suolo è in aree già previste come edificabili dal PRG.

  • Rigettato
    Violazione atto di indirizzo del 2011 per attivazione accordo di pianificazione da parte del Comune di OV

    L'atto di indirizzo del 2011 impegna gli enti al raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo dell'interporto. L'attivazione del procedimento da parte del Comune di OV non invalida l'accordo, dato che la Provincia ha partecipato ai lavori. La partecipazione all'accordo è richiesta solo ai comuni contermini concretamente interessati dal progetto, non a tutti i comuni dell'area vasta.

  • Rigettato
    Mancanza di documenti essenziali per l'accordo di pianificazione

    È stato redatto un masterplan di sistema nel 2014 e un elaborato tecnico dettagliato allegato allo schema di accordo. L'art. 1.5 NTA non richiede prescrizioni idrauliche o quote di proprietà, ma una cartografia alla scala richiesta. Le eventuali carenze documentali non invalidano gli atti di approvazione dello schema, essendo sufficiente che i documenti siano pronti al momento della stipula dell'accordo.

  • Rigettato
    Violazione atto di indirizzo del 2011 e PRG del Comune di OV

    L'intervento è conforme alla destinazione urbanistica del comparto T3b e non richiede una variante strutturale al PRG. Non vi è incompatibilità con i piani sovraordinati, inclusi il PRMT, PrMoP e PrLog, che anzi promuovono lo sviluppo della logistica integrata.

  • Rigettato
    Contrasto con piani sovraordinati (Costituzione, PTR, PPR, PTP, L.R. 56/1977, PRMT, PrMoP, PrLog)

    I piani sovraordinati riconoscono il valore strategico dell'interporto e promuovono lo sviluppo della logistica integrata. Le azioni del PRMT, PrMoP e PrLog supportano il completamento dell'interporto di OV con funzioni di logistica avanzata. Le criticità ambientali saranno affrontate in fase di pianificazione esecutiva.

  • Rigettato
    Illegittimità individuazione piano particolareggiato di iniziativa pubblica

    La scelta dello strumento urbanistico esecutivo rientra nella discrezionalità del pianificatore. Il piano particolareggiato è opportuno per un intervento di trasformazione urbanistica di un'ampia area inedificata destinata a un'infrastruttura di interesse pubblico sovracomunale.

  • Rigettato
    Incompetenza della Giunta Comunale di OV

    L'accordo di pianificazione è coerente con il PRG vigente e non innova la disciplina del territorio. Si inserisce nella sequenza procedimentale prevista dall'art. 18.3 NTA del PRG, essendo di competenza della Giunta comunale.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione artt. 15 e 17 L.R. 56/1977

    L'insediamento logistico è conforme al PRG del Comune di OV e non necessita di una variante strutturale. Le doglianze sono infondate per le stesse ragioni già esposte nel ricorso R.G. n. 583/2024.

  • Rigettato
    Illegittimità per difetto istruttoria e travisamento del fatto

    L'insediamento logistico è conforme al PRG e non necessita di variante strutturale. L'Amministrazione comunale ha partecipato ai tavoli tecnici e la deliberazione giuntale ha adeguata motivazione. Le doglianze sono infondate per le stesse ragioni già esposte nel ricorso R.G. n. 583/2024.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del fatto (delibera Comune di OV)

    L'Amministrazione comunale ha partecipato attivamente ai tavoli tecnici e la deliberazione giuntale presenta adeguata motivazione sulla conformità al PRG. Le doglianze sono infondate per le stesse ragioni già esposte nel ricorso R.G. n. 583/2024.

  • Rigettato
    Inutilità dell'adesione all'accordo di pianificazione del Comune di AT

    Il Comune di AT è contermine rispetto alle aree di sviluppo e il progetto prevede una pista ciclabile estesa al suo territorio e l'interconnessione con la rotatoria di confine. Ciò giustifica il coinvolgimento del Comune di AT nella definizione dell'accordo di pianificazione.

  • Accolto
    Illegittimità per difetto di motivazione dell'interesse ad opporsi

    Le criticità ambientali, sulla viabilità e sulla salute pubblica sollevate dal Comune di AT sono generiche e non supportate da adeguata istruttoria al momento dell'adozione della delibera. La relazione della polizia municipale è successiva e basata su dati incompleti. Tali criticità non sono insuperabili e saranno approfondite in fasi successive.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione artt. 6, 11 e 16 L.R. 56/77

    Il coinvolgimento dei comuni contermini interessati è giustificato per coordinare gli strumenti di pianificazione e mitigare impatti. Il Comune di AT, pur avendo interesse, non ha un potere di veto assoluto, ma deve collaborare alla definizione dell'accordo.

  • Rigettato
    Illegittimità per manifesta irragionevolezza

    Il Comune di AT è interessato dal progetto per la pista ciclabile e l'interconnessione viaria. Il suo coinvolgimento è volto alla collaborazione e non all'esercizio di un potere di veto.

  • Altro
    Eccesso di potere per sviamento e inosservanza art. 88 c.p.c.

    Questa censura è stata assorbita dall'accoglimento di altre doglianze.

  • Accolto
    Violazione L.R. 56/77 e PTP, eccesso di potere per sviamento, violazione principio leale collaborazione

    Il comportamento del Comune di AT, che non ha sollevato criticità nei tavoli tecnici e poi ha negato l'assenso, viola il principio di leale collaborazione. La sua posizione è contraddittoria rispetto all'atto di indirizzo del 2011.

  • Accolto
    Violazione L.R. 56/77 e PTP

    Le criticità ambientali, sulla viabilità e sulla salute pubblica sollevate dal Comune di AT sono generiche e non supportate da adeguata istruttoria al momento dell'adozione della delibera. La relazione della polizia municipale è successiva e basata su dati incompleti. Tali criticità non sono insuperabili e saranno approfondite in fasi successive.

  • Accolto
    Illegittimità per violazione obbligo motivazione e sviamento di potere

    Il consumo di suolo non è una motivazione valida per il diniego, in quanto riguarda il territorio di OV e le aree sono già edificabili. Le criticità ambientali e sulla viabilità sono generiche e non supportate da istruttoria.

  • Accolto
    Illegittimità per difetto istruttoria, errore e travisamento dei fatti, errore interpretazione accordo 2011, incompetenza assoluta

    DE è legittimata a partecipare assieme a CI alla promozione e attuazione del progetto, in linea con l'atto di indirizzo del 2011. L'interpretazione del Comune di AT sull'esclusività di CI è errata.

  • Accolto
    Illegittimità per eccesso di potere (sviamento, contraddittorietà)

    Il comportamento del Comune di AT, che non ha sollevato criticità nei tavoli tecnici e poi ha negato l'assenso, viola il principio di leale collaborazione e crea contraddittorietà. La sua posizione è contraria all'atto di indirizzo del 2011.

  • Accolto
    Violazione artt. 18.3 e 13 NTA PRGC OV, artt. 1.5 e 5.10 PTP OV, Piani Regionali, eccesso di potere

    Le criticità ambientali, sulla viabilità e sulla salute pubblica sollevate dal Comune di AT sono generiche e non supportate da adeguata istruttoria al momento dell'adozione della delibera. La relazione della polizia municipale è successiva e basata su dati incompleti. Tali criticità non sono insuperabili e saranno approfondite in fasi successive. L'interpretazione del Comune di AT sull'esclusività di CI è errata.

  • Accolto
    Violazione atto di indirizzo del 2011

    Il Comune di AT, pur avendo interesse, non ha un potere di veto assoluto e deve collaborare alla definizione dell'accordo. Il suo comportamento è contraddittorio rispetto all'atto di indirizzo del 2011.

  • Accolto
    Omessa istruttoria, mancata nomina responsabile procedimento, omesso contemperamento interessi, eccesso di potere

    Il comportamento del Comune di AT, che non ha sollevato criticità nei tavoli tecnici e poi ha negato l'assenso, viola il principio di leale collaborazione e crea contraddittorietà. La sua posizione è contraria all'atto di indirizzo del 2011.

  • Accolto
    Violazione L. 241/1990, D.Lgs. 152/2006, eccesso di potere

    Le criticità ambientali, sulla viabilità e sulla salute pubblica sollevate dal Comune di AT sono generiche e non supportate da adeguata istruttoria al momento dell'adozione della delibera. La relazione della polizia municipale è successiva e basata su dati incompleti. Tali criticità non sono insuperabili e saranno approfondite in fasi successive.

  • Accolto
    Violazione principi leale collaborazione e affidamento

    Il comportamento del Comune di AT, che non ha sollevato criticità nei tavoli tecnici e poi ha negato l'assenso, viola il principio di leale collaborazione e crea contraddittorietà. La sua posizione è contraria all'atto di indirizzo del 2011.

  • Accolto
    Violazione art. 18.3 PRG OV e PTP OV, assenza interesse diretto Comune di AT a porre veto

    Il Comune di AT è contermine rispetto alle aree di sviluppo e il progetto prevede una pista ciclabile estesa al suo territorio e l'interconnessione con la rotatoria di confine. Ciò giustifica il coinvolgimento del Comune di AT nella definizione dell'accordo di pianificazione. Tuttavia, il suo diniego è infondato per le ragioni sopra esposte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 673
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 673
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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