Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 20 febbraio 2025
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00673/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00263/2023 REG.RIC.
N. 00583/2024 REG.RIC.
N. 00602/2024 REG.RIC.
N. 01930/2024 REG.RIC.
N. 00075/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2023, proposto da Legambiente Nazionale Aps Rete Associativa Ets, Associazione i Fontanili di AT Odv, Società Agricola ET di LA FE Ss, Federazione Nazionale Pro Natura Aps, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , nonché da OR IN, RI IA IN, UR LZ, MA AR, RA AR, AR EL, LI LI, AU LI, LA RI, BE RI, RIngela OL, FA NO, IE DR SI, IE OR, AN RI TT, RI LA, OS AC, NA IA, EL IA, AN AL, VA De VE, RL VA FE, AN FI, AN AT, CA AT, IA NI, MA OT, PA AN, IO GI, CA NO, AV AP, TO AP, NZ PI, RA PI, PA NE, OR TI, PI PA TI, UR OS, PA OS, AN OS, ON UI TA, LA TA, TO TE, PIfrancesco NO, IA CC, IC IAna ET, GI EL, UD IG, SE IG, SE CC, SI CC, ER NO e SI PP, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Chiara Servetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di OV, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati GI Perone e Lorena Rovetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati RL Leone Giacomo Merani e Antonia Strafezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
DE 4 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Guido LB Inzaghi e Tommaso Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
ON LL, RI US AR, EL AR, GI LA, UN FF, IC AP, RI IA TT, IC De VE, FR AR, UC IA, RI RL IA, RI IA DA, NA LL, LE LL, VA LL, RI LL, NZ DA, RI EM, RI IA NN, IA RL AL, IC IAfranco RI, NO RE, IO ER, IApaolo ID, RI PP LA, OR AL, MA AL, LA SI, SA IA DO, IR PI, ES GO e GI LI, rappresentati e difesi dall'avvocato LA Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 583 del 2024, proposto da Legambiente Nazionale Aps Rete Associativa Ets, Federazione Nazionale Pro Natura Aps, Associazione i Fontanili di AT Odv, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nonché da OR IN, RA AR, MA AR, AR EL, LA RI, BE RI, RIngela OL, FA NO, IE DR SI, IE OR, UD IA, NA IA, EL IA, UN GN, AN AL, IAmario NN, RL VA FE, IA NI, RA VÈ, AO AI, PA AN, MA AR, CA NO, RL AR, IA ST, AV AP, NO LA, LA FE, MA ZI, EL RA, UR OS, PA OS, TO TE, IC TE, IC IAna ET, UD IG, SE IG, ER NO, SI PP e SE CC, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Chiara Servetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MA PIvano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di OV, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati GI Perone e Lorena Rovetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di OV, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Donatella Ruggieri e Laura Perfetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune AT, non costituito in giudizio;
nei confronti
DE 4 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido LB Inzaghi e Tommaso Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cim S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati RL Leone Giacomo Merani e Antonia Strafezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
ON LL, RI US AR, EL AR, GI LA, UN FF, IC AP, RI IA TT, IC De VE, FR AR, UC IA, RI RL IA, RI IA DA, NA LL, LE LL, VA LL, RI LL, NZ DA, RI EM, RI IA NN, IA RL AL, IC IAfranco RI, NO RE, IO ER, IApaolo ID, RI PP LA, OR AL, MA AL, LA SI, SA IA DO, IR PI, ES GO e GI LI, rappresentati e difesi dall'avvocato LA Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 602 del 2024, proposto da Società Agricola ET di LA FE Società Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati RI Sala e Fabrizio Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MA PIvano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di OV, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Donatella Ruggieri e Laura Perfetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di OV, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati GI Perone e Lorena Rovetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di AT, non costituito in giudizio;
nei confronti
DE 4 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido LB Inzaghi e Tommaso Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati RL Leone Giacomo Merani e Antonia Strafezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1930 del 2024, proposto da ON LL, VA NN, RI US AR, EL AR, GI LA, UN FF, VA IA, RL MA, ER GA, PA LB MA, IC AP, RI IA TT, IC De VE, RI OS, FR AR, UC IA, RI RL IA, RI IA De VE, GI DE, RI DA, ES DA, RI IA DA, AN CH, NA LL, LE LL, IN ON, VA LL, RI LL, NZ DA, RI EM, RI IA NN, IA RL AL, IC IAfranco RI, RI TA LA, NO RE, IO ER, IApaolo ID, RI PP LA, OR AL, MA AL, LA SI, SA IA DO, IR PI, AN SS, NO LA, LV LA, GI LI, SE De LU, ES GO, AN LA, NE PI LA, PIdomenico IA, rappresentati e difesi dall'avvocato LA Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di AT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato NA Roggia, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Torino, via S. Agostino n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di OV, Regione Piemonte, non costituiti in giudizio;
nei confronti
DE 4 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido LB Inzaghi, Tommaso Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di OV, IO AR, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Legambiente Nazionale, Federazione Nazionale Pro Natura e Associazione i Fontanili di AT, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dall'avvocato Chiara Servetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 75 del 2025, proposto da DE 4 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido LB Inzaghi e Tommaso Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di AT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato NA Roggia, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Torino, via S. Agostino n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Piemonte, Provincia di OV, Comune di OV, non costituiti in giudizio;
nei confronti
CI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati RL Leone Giacomo Merani e Antonia Strafezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società Agricola ET di LA FE Società Semplice, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum
Legambiente Nazionale Aps Rete Associativa Ets, Federazione Nazionale Pro Natura, Associazione i Fontanili di AT, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Chiara Servetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) Quanto al ricorso n. 263 del 2023:
- della deliberazione della Giunta Comunale di OV n. 51 del 31.01.2023, pubblicata dal 01.02.2023 al 16.02.2023, avente ad oggetto: “ Quadrante regionale nord est del Piemonte - Ambito T3A e ambito T3B. Piano strategico di sviluppo industriale presentato dalle Soc. CI s.p.a. e DE 4 s.r.l. Adozione ”;
- degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, tra i quali, occorrendo, il Piano strategico di sviluppo industriale presentato dalle Soc. CI s.p.a. e DE 4 s.r.l. e gli eventuali ulteriori atti del procedimento urbanistico, quale l'eventuale accordo di pianificazione, allo stato non noti;
B) Quanto al ricorso n. 583 del 2024:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione della Giunta Regionale n. 2-8249 del 04.03.2024, pubblicata sul BUR della Regione Piemonte n. 10 del 07.03.2024, avente ad oggetto: “ Piano regionale della Mobilità delle Persone (PrMoP) e Piano regionale della Logistica (PrLog). Le Azioni al 2030”, di cui alla DGR n. 6-7459 del 25 settembre 2023. Approvazione dello schema di Accordo di Pianificazione da sottoscrivere, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, con la Provincia di OV e i Comuni di OV e AT, finalizzato all'attuazione di nuovi interventi ”, con il relativo allegato tecnico;
- dell'Accordo di pianificazione sottoscritto dalla Provincia di OV, a seguito di decreto autorizzativo del suo Presidente n. 53 del 16.04.2024;
nonché, occorrendo, per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, tra i quali, occorrendo, i verbali del tavolo tecnico datati 25.07.2022, 24.02.2023, 26.07.2023 e 21.12.2023, eventuali ulteriori atti istruttori, nonché i successivi atti di eventuale sottoscrizione dell'Accordo di pianificazione, allo stato non noti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 08.07.2024, oltre agli atti impugnati col ricorso introduttivo, anche:
- della deliberazione della Giunta Comunale di OV n. 210 del 30.04.2024, pubblicata all’Albo Pretorio dal 07.05.2024 al 22.05.2024, avente ad oggetto: “ Approvazione dello schema di accordo di pianificazione da sottoscrivere ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, tra Regione Piemonte, Provincia di OV, Comune di OV e Comune di AT, finalizzato all’attuazione dei nuovi interventi dei comparti T3B e T3D dell’ambito T2 ‘Centro di interscambio’ del vigente Piano regolatore generale del Comune di OV ”;
C) Quanto al ricorso n. 602 del 2024:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione della Giunta regionale n. 2-8249 del 04.03.2024, avente ad oggetto: “ Piano regionale della Mobilità delle Persone (PrMOP) e Piano regionale della Logistica (PrLog) di cui alla D.G.R. n. 6 - 7459 del 25 settembre 2023. Approvazione dello Schema di Accordo di Pianificazione da sottoscrivere, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, con la Provincia di OV e i Comuni di OV e AT, finalizzato all'attuazione di nuovi interventi ... ”, pubblicata il 07.03.2024, nonché - ove occorrer possa - di ogni atto ad essa prodromica e conseguente ed in particolare:
- della deliberazione della Giunta regionale n. 6-7459 del 25.09.2023;
- della deliberazione della Giunta regionale n. 21-1957 del 29.04.2021, recante “ presa d'atto della sottoscrizione dell'atto di indirizzo per il sistema del traffico merci e la logistica del nodo di OV ”;
- della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25.01.2024;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 26.07.2024:
- della deliberazione della Giunta comunale di OV n. 210 del 30.04.2024, avente ad oggetto “ Schema di accordo di pianificazione da sottoscrivere, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90, tra Regione Piemonte, Provincia di OV, Comune di OV, e Comune di AT, finalizzato all’attuazione dei nuovi interventi nei comparti T3B e T3D dell’ambito T3 <<centro di interscambio>> del vigente Piano Regolatore Generale Comunale di OV ”, pubblicata sull’Albo pretorio comunale dal 07.05.2024;
- di ogni altro atto ad essa prodromico o conseguente, anche se non conosciuto, e segnatamente del decreto del Presidente della Provincia di OV n. 53 del 16.04.2024 avente ad oggetto “ Approvazione dello Schema di Accordo di Pianificazione da sottoscrivere ai sensi dell’art. 15 della l. n. 241/1990 tra Regione Piemonte, Provincia di OV, Comune di OV e Comune di AT, redatto ai sensi dell’articolo 18.3 lett. d) punto 2) delle N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di OV e degli artt. 5.10 e 1.5 delle N.T.A. del Piano Territoriale Provinciale approvato con D.C.R. n. 383-28587 del 05.10.2004 per lo sviluppo dell’area C.I.M. ”;
D) Quanto al ricorso n. 1930 del 2024, come integrato dai motivi aggiunti presentati in data 29.01.2024:
- della deliberazione del Consiglio comunale di AT n. 54 del 30.10.2024, recante “ Determinazioni del Comune di AT in ordine allo schema di accordo di pianificazione da sottoscrivere ai sensi dell’articolo 15 della l. 241/90 tra Regione Piemonte, Provincia di OV, Comune di OV e Comune di AT finalizzato all’attuazione I ”;
- dell’articolo 18.3, lett. d), n. 2) delle Norme di attuazione del Piano regolatore del Comune di OV, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 51 – 8996 del 16.06.2008;
nonché per l’accertamento e la declaratoria che il Comune di AT non è “comune interessato” alla formazione, approvazione e sottoscrizione dell’accordo di pianificazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/90, finalizzato all’attuazione dei nuovi interventi nei comparti T3b e T3d dell’ambito T3 del piano regolatore di OV;
E) Quanto al ricorso n. 75 del 2025:
- della deliberazione del Consiglio comunale di AT n. 54 del 30.10.2024, recante “ Determinazioni del Comune di AT in ordine allo schema di accordo di pianificazione da sottoscrivere ai sensi dell’articolo 15 della l. 241/90 tra Regione Piemonte, Provincia di OV, Comune di OV e Comune di AT finalizzato all’attuazione ...”;
nonché, ove occorra, per l’accertamento che, ai fini della validità ed efficacia dell’Accordo di pianificazione previsto dall’art. 18.3, comma 3, lettera d.2), delle Norme di Attuazione del PRG di OV e ai sensi delle norme del Piano Territoriale Provinciale (artt. 1.5 e 5.10 e relative Linee Guida), è sufficiente la sottoscrizione della Regione, della Provincia e del Comune di OV, mentre non è necessaria la formale sottoscrizione da parte del Comune di AT, avendovi questo già sostanzialmente aderito nel corso dei relativi tavoli tecnici e giuridici di formazione dell’Accordo;
nonché, in via rigorosamente subordinata – per la denegata e non creduta ipotesi di: a) mancato annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di AT, n. 54/2024 come oggetto del presente ricorso, nonché b) mancato accertamento che per la validità dell’Accordo di Pianificazione art. 18.3, comma 3, lettera d.2) e secondo il Piano Territoriale Provinciale, non è necessaria la formale adesione e sottoscrizione da parte del Comune di AT – per l’annullamento in parte qua e limitatamente all’ipotesi in cui fossero interpretati nel senso della necessaria sottoscrizione dell’Accordo di Pianificazione da parte del Comune di AT: i) dell’art. 18.3 delle norme tecniche del PRG del Comune di OV; ii) della deliberazione della Giunta regionale della Regione Piemonte 4.03.2024, n. 2-8249, avente ad oggetto: “ Piano regionale della Mobilità delle Persone (PrMOP) e Piano regionale della Logistica (PrLog) di cui alla D.G.R. n. 6 - 7459 del 25 settembre 2023. Approvazione dello Schema di Accordo di Pianificazione da sottoscrivere, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990, con la Provincia di OV e i Comuni di OV e AT, finalizzato all’attuazione di nuovi interventi ... ”; iii) nonché ancora – in parte qua e con le limitazioni e precisazioni di cui sopra - dell’Accordo di pianificazione sottoscritto dalla Provincia di OV, a seguito di decreto autorizzativo del suo Presidente n. 53 del 16.04.2024; iv) nonché della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di OV n. 210 del 30.04.2024.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di OV, di CI S.p.A., di DE 4 S.r.l., della Regione Piemonte, della Provincia di OV e del Comune di AT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. ES FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il presente contenzioso ha ad oggetto l’impugnazione di una serie di atti relativi ad un progetto di sviluppo dell’area interportuale di OV presentato congiuntamente dalle società C.I.M. S.p.a. e DE 4 S.p.a. (di seguito, breviter , “CI” e “DE”), che prevede, per il comparto denominato T3a (di competenza CI), interventi di ottimizzazione e potenziamento del Terminale Ovest e del suo collegamento con il Centro Merci Boschetto, oltre ad un nuovo parcheggio per mezzi pesanti (quest’ultimo, in realtà, da realizzare nel limitrofo comparto T3d), mentre, per il comparto denominato T3b (di competenza DE), la realizzazione di un nuovo polo logistico, suddiviso in quattro magazzini (per una superficie coperta di mq 242.223), oltre piazzali e parcheggi per tir, aree di sosta, ristoro e servizi igienici.
2. Giova premettere, per una migliore comprensione dei fatti di causa, che l’interporto di OV è stato costituito nel 1987 ed è attivo sin dal 1995. In data 01.04.2011, è stato sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Piemonte, la Provincia di OV, i Comuni di AT, di San Pietro ZO e di OV, CI S.p.a., FS Logistica S.p.a., F.N.M S.p.a. e S.A.T.A.P. S.p.a. un “ Atto di indirizzo per il sistema del traffico merci e la logistica del nodo di OV ” che ha definito le strategie e gli obiettivi condivisi di sviluppo di tale nodo infrastrutturale e logistico. Dal punto di vista urbanistico, il PRG del Comune di OV inserisce l’area in questione in un “ Ambito tematico T3 ”, destinato a “ Centro di interscambio ” e suddiviso in quattro comparti (T3a, T3b, T3c e T3d), la cui disciplina si rinviene nell’art. 18.3 delle NTA. Tale disposizione, per quanto qui di interesse, stabilisce una determinata scansione procedimentale per l’approvazione dei nuovi interventi all’interno dei predetti comparti, che richiede, prima, la predisposizione di un piano strategico di sviluppo industriale, poi la stipula di un accordo di pianificazione tra Regione Piemonte, la Provincia di OV, il Comune di OV e comuni contermini e, infine, l’approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo (del tipo individuato col precedente accordo di pianificazione).
3. Nel rispetto di tale scansione procedurale, CI e DE hanno presentato al Comune di OV, in data 24.01.2023, il piano strategico di sviluppo industriale (articolato, appunto, in due progetti di intervento sui comparti T3a e T3b, più sopra richiamati), che è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 31.01.2023. Sono, quindi, stati avviati i tavoli tecnici tra la Regione Piemonte, la Provincia di OV, il Comune di OV e il Comune di AT per la definizione dell’accordo di pianificazione (tavoli tenutisi in data 25.07.2022, 24.02.2023, 26.07.2023 e 21.12.2023). Lo schema finale di tale accordo è stato approvato dalla Regione (con deliberazione della Giunta n. 2-8249 del 04.03.2024), dalla Provincia di OV (con decreto del Presidente n. 53 del 16.04.2024) e dal Comune di OV (con deliberazione della Giunta n. 210 del 30.04.2024), mentre il Comune di AT (con deliberazione del Consiglio n. 54 del 30.10.2024) ha ritenuto di non approvarlo, determinando l’attuale arresto procedimentale.
4. In relazione a questa vicenda (e, in particolar modo, alla previsione del nuovo polo logistico all’interno del comparto T3b), sono stati incardinati presso questo Tribunale plurimi ricorsi da parte di diversi soggetti.
5. Il primo ricorso R.G. n. 263/2023 ha ad oggetto la delibera del Comune di OV di approvazione del piano strategico di sviluppo industriale presentato da CI e DE ed è stato proposto da alcune associazioni ambientaliste (Legambiente e Federazione Pro Natura), da un’associazione di cittadini della Frazione di AT (I Fontanili di AT), da alcuni cittadini residenti in tale frazione, nonché da un’azienda agricola situata all’interno del comparto oggetto della prevista trasformazione (Società agricola ET).
I ricorrenti ritengono che tale delibera comunale sia viziata sotto tre profili:
“ I. Violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione, dell’Atto di indirizzo in data 1-4-2011 per il sistema del traffico merci e la logistica del nodo di OV; violazione del principio eurounitario di concorrenza (artt. da 101 a 109 TFUE) e degli artt. 3 e 30 del D.Lgs. n. 50/2016; violazione della L.R. n. 8/2008; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità, travisamento, contraddittorietà, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione (dedotta altresì come violazione dell’art. 3 Legge n. 241/1990); sviamento ”: DE non avrebbe legittimazione a presentare ed attuare il piano di sviluppo strategico industriale per il comparto T3b, perché l’atto di indirizzo del 2011 individuerebbe esclusivamente in CI (vale a dire il soggetto che gestisce l’interporto e che, all’epoca, era ancora una società pubblico-privata) il soggetto promotore, attuatore e gestore dei necessari interventi; peraltro, essendo oramai divenuta la stessa CI una società interamente privata, sarebbe venuto meno il presupposto del ruolo riconosciutole nell’atto di indirizzo del 2011; in ogni caso, la modifica societaria di CI e la sostituzione ad essa di DE nello sviluppo del comparto T3b costituirebbero una violazione del predetto atto di indirizzo;
“ II. Violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione dell’art. 18.3 delle NTA del PRGC del Comune di OV; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità, travisamento, contraddittorietà, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione (dedotta altresì come violazione dell’art. 3 Legge n. 241/1990); sviamento ”: l’approvazione del piano di sviluppo industriale sarebbe avvenuta senza adeguata istruttoria e sarebbe immotivata, posto che la gravata deliberazione comunale si limiterebbe a condividere la proposta ricevuta da DE; peraltro, il nuovo polo di logistica progettato dalla predetta società sarebbe sostanzialmente autonomo ed incompatibile con le previsioni del PRG, che, all’interno del comparto T3b, ammetterebbero nuovi interventi solo per attività connesse alla movimentazione merci ed all’intermodalità, comunque previa verifica di rifunzionalizzazione ed integrazione degli impianti esistenti all’interno dello scalo ferroviario; verifica che, nel caso di specie, non sarebbe stata svolta o comunque sarebbe stata effettuata in modo illegittimo, non essendo più prevista, per il comparto T3b, la realizzazione di una nuova fascia di binari di diretto raccordo al Terminale Ovest, cosicché tale area dovrebbe essere mantenuta agricola;
“ III. Violazione degli artt. 9, 41 e 32 della Costituzione; violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione degli artt. 4, 5,10, 18, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 35 e 38 delle NTA del Piano Territoriale Regionale approvato con DCR n. 122-29783 in data 21-7-2011; violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione dell’art. 143, 145, 156, D.Lgs. n. 42/2004 e degli artt. 2, 3, 46 del Piano Paesaggistico Regionale (PPR); violazione e/o erronea applicazione dell’art. 1 e 1 bis della L.R. n. 56/1977 e s.m. e i.; violazione degli artt. 1.2 e 2.10 delle NTA del Piano Territoriale Provinciale (PTP) della Provincia di OV; violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione dell’Atto di indirizzo in data 1-4-2011 per il sistema del traffico merci e la logistica del nodo di OV e dell’art. 18 delle NTA del PRGC del Comune di OV ”: il piano di sviluppo industriale sarebbe in contrasto con gli atti di pianificazione sovracomunale (piano territoriale regionale, piano paesaggistico regionale, piano territoriale provinciale) che riconoscerebbero la vocazione agricola dell’area e la necessità di una sua valorizzazione, nonché la valenza paesaggistica ed ambientale dei luoghi, che imporrebbero una limitazione dell’eccessivo e disordinato consumo del suolo, peraltro in coerenza con quanto previsto dalla legge urbanistica regionale e dalla stessa Costituzione.
Nel relativo giudizio si sono costituiti il Comune di OV, CI e DE e sono intervenuti ad opponendum alcuni proprietari delle aree ricadenti nel comparto T3b, resisi promittenti venditori in favore di DE, rilevando l’infondatezza delle censure avversarie nonché, ancor più in radice, l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi aspetti: a) per invalidità della procura rilasciata in favore del difensore dei ricorrenti; b) per assenza di identità tra gli interessi giuridici azionati dai ricorrenti, che precluderebbe la proposizione di un ricorso collettivo; c) perché l’impugnato piano di sviluppo strategico industriale sarebbe un atto endoprocedimentale (di tipo programmatico-preparatorio) privo di efficacia immediata, concreta ed attuale; d) per difetto di interesse, in quanto non sarebbe sufficientemente dimostrato il danno concreto ed attuale che sarebbe arrecato ai ricorrenti dall’approvazione del contestato piano di sviluppo industriale.
6. Il secondo ricorso R.G. n. 583/2024 è stato proposto dai medesimi ricorrenti (ad eccezione della Società Agricola ET, che stavolta ha preferito presentare un autonomo ricorso) ed ha invece ad oggetto i successivi atti con cui la Regione, la Provincia di OV ed il Comune di OV hanno approvato lo schema dell’accordo di pianificazione di recepimento della proposta di sviluppo industriale dell’area. In particolare, con il ricorso introduttivo sono stati impugnati gli atti di approvazione regionale e provinciale, mentre con il ricorso per motivi aggiunti è stato gravato l’atto di approvazione comunale.
Avverso tali atti sono stati formulati sei motivi di ricorso, cui si aggiunge, rispetto alla sola delibera giuntale del Comune di OV, anche un ulteriore autonomo motivo aggiunto:
“ I. Violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione, dell’Atto di indirizzo in data 1-4-2011 per il sistema del traffico merci e la logistica del nodo di OV; violazione e/o erronea applicazione dell'art. 1.5 delle NTA del PTP della Provincia di OV; incompetenza della Regione ”: sarebbe stato violato l’atto di indirizzo del 2011 laddove attribuisce alla Provincia di OV il coordinamento delle procedure, la predisposizione di un masterplan di sistema e l’attivazione dell’accordo di pianificazione; la Provincia non avrebbe adempiuto a tali impegni, essendo stato il Comune di OV ad aver attivato e promosso l’accordo di pianificazione, al quale peraltro avrebbero dovuto partecipare tutti i sottoscrittori del predetto atto di indirizzo e tutti i comuni insistenti sull’asse interessato da attività connesse all’intermodalità ed alla logistica;
“ II. Violazione art. 1.5 NTA PTP della Provincia di OV sotto ulteriore profilo; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità, travisamento, contraddittorietà, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione ”: lo schema di accordo di pianificazione approvato difetterebbe di una serie di documenti che l’art. 1.5 delle NTA del PTP della Provincia di OV riterrebbe necessari per procedere alla stipula del predetto accordo (masterplan di sistema, planimetria in una certa scala, prescrizioni idrauliche e certezza delle quote di proprietà);
“ III. Violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione, dell’Atto di indirizzo in data 1-4-2011 per il sistema del traffico merci e la logistica del nodo di OV; difetto di legittimazione e competenza di DE 4 srl; sviamento ”: l’accordo di pianificazione sarebbe viziato dalla carenza di legittimazione tanto di DE quanto di CI (nell’attuale composizione societaria) a proporre ed attuare il progetto in questione, per le medesime ragioni già articolate nel precedente ricorso avverso la delibera comunale di approvazione del presupposto piano strategico di sviluppo industriale;
“ IV. Violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione dell’art. 17 della L.r. n. 56/1977 e s.m.e i.; violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione dell’art. 18.3 delle NTA del PRGC del Comune diOV; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità, travisamento, contraddittorietà, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione (dedotta altresì come violazione dell’art. 3 Legge n. 241/1990); sviamento ”: contrariamente a quanto indicato dal Comune di OV durante i tavoli tecnici, l’intervento proposto non sarebbe conforme al suo PRG ed avrebbe necessitato di una variante strutturale al predetto piano; il PRG infatti, per l’area in questione, ammetterebbe solo interventi destinati ad intermodalità, mentre quello proposto sarebbe un intervento di logistica autonoma e non integrata con l’attività intermodale; l’accordo di pianificazione si porrebbe, quindi, in contrasto sia con la disciplina urbanistica comunale di riferimento, sia con l’atto di indirizzo del 2011;
“ V. Violazione degli artt. 9, 41 e 32 della Costituzione; violazione dell'art. 3 quater del D.Lgs. n. 152/2006; violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione degli artt. 4, 5,10, 18, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 35 e 38 delle NTA del Piano Territoriale Regionale approvato con DCR n. 122-29783 in data 21-7-2011; violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione dell’art. 143, 145, 156, D.Lgs. n. 42/2004 e degli artt. 2, 3, 46 del Piano Paesaggistico Regionale (PPR); violazione del Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) e del relativo piano di settore Piano regionale della Mobilità delle Persone (PrMoP) e Piano regionale della Logistica (PrLog); violazione e/o erronea applicazione dell’art. 1, 15 e 17 della L.R. n. 56/1977 e s.m. e i.; violazione degli artt. 1.2 e 2.10 delle NTA del Piano Territoriale Provinciale (PTP) della Provincia di OV; violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione dell’Atto di indirizzo in data 1-4-2011 per il sistema del traffico merci e la logistica del nodo di OV e dell’art. 18. 3. delle NTA del PRGC del Comune di OV; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità, travisamento, contraddittorietà, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione (dedotta altresì come violazione dell’art. 3 Legge n. 241/1990); sviamento ”: l’accordo di pianificazione, al pari del precedente piano strategico di sviluppo industriale, si porrebbe in contrasto anche con i piani regionali e provinciali sovraordinati, che tutelerebbero i valori paesaggistici ed ambientali dell’area, incompatibili con l’intervento previsto; risulterebbero, altresì, violati i piani regionali su mobilità e logistica, che includerebbero tra i propri obiettivi anche quello di favorire il trasporto su ferro e l’interscambio, ma in una logica di sostenibilità e compatibilità ambientale dei progetti di sviluppo della logistica, che nel caso di specie non sarebbe rispettata;
“ VI. Violazione e/o erronea interpretazione degli artt. 38, 39 e 40 L.R. n. 56/1977 e s.m. e i; eccesso di potere per sviamento ”: sarebbe illegittima l’individuazione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica quale strumento urbanistico esecutivo, trattandosi di una scelta che sarebbe esclusivamente volta a rendere espropriabili i terreni dei proprietari dissenzienti;
(rispetto alla sola delibera del Comune di OV impugnata con i motivi aggiunti) “ II. Incompetenza. Violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione dell’art. 34, 5° comma, D.Lgs. n. 267/2000 ”: la Giunta comunale non avrebbe potuto approvare lo schema di accordo di pianificazione, trattandosi di un atto di competenza del Consiglio Comunale.
In questo secondo giudizio si sono costituiti la Regione, la Provincia di OV, il Comune di OV, CI e DE e sono nuovamente intervenuti ad opponendum i medesimi proprietari delle aree ricadenti nel comparto T3b, resisi promittenti venditori in favore di DE. Tutte le predette parti hanno preso posizione sulle censure avversarie, sollevando, altresì, plurime eccezioni preliminari in larga parte coincidenti con quelle già proposte avverso il precedente ricorso (inammissibilità del ricorso collettivo, natura endoprocedimentale degli atti impugnati ed assenza di una loro lesività, difetto di interesse al loro annullamento). La Regione ha anche eccepito l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse a seguito della mancata approvazione dello schema di accordo di pianificazione da parte del Comune di AT (con la delibera consiliare oggetto, a sua volta, degli ulteriori ricorsi R.G. nn. 1930/2024 e 75/2025, su cui si dirà infra ).
7. Come già anticipato, gli stessi atti di approvazione dello schema di accordo di pianificazione adottati da Regione, Provincia di OV e Comune di OV sono stati autonomamente impugnati anche dalla Società Agricola ET con il ricorso R.G. n. 602/2024.
Per l’esattezza, con ricorso principale è stato gravato l’atto di approvazione regionale, avverso il quale sono state formulate due censure:
“ Illegittimità della deliberazione del 4.03.2024 n. 2-8249 per violazione e falsa applicazione degli articoli 15 e 17 della legge Regione Piemonte n. 56/1977 s.m.i. ”: la proposta di DE avrebbe richiesto una variante urbanistica al PRG del Comune di OV ed il rispetto delle relative garanzie partecipative per tutti i soggetti interessati dalla stessa (quale la società ricorrente); il complesso degli interventi approvati riguarderebbe, infatti, un insediamento di logistica che non sarebbe conforme al PRG ed avrebbe richiesto una variante dello stesso;
“ Illegittimità della deliberazione del 4.03.2024 n. 2-8249 per eccesso di potere per difetto o, al più, carenza dell’istruttoria procedimentale e travisamento del fatto ”: la non conformità urbanistica del progetto deriverebbe dal fatto che il PRG comunale destinerebbe le aree T3 esclusivamente al trasporto ed all’intermodalità, funzioni tipiche dell’attività interportuale; la previsione di un insediamento logistico di tali dimensioni farebbe perdere all’intera area CI la sua destinazione a trasporto ed intermodalità.
Con ricorso per motivi aggiunti sono stati, invece, impugnati gli atti di approvazione dell’accordo da parte della Provincia e del Comune di OV, riproponendo, sub specie di illegittimità derivata, i medesimi vizi formulati nel ricorso principale avverso l’atto di approvazione regionale ed aggiungendo la seguente ulteriore autonoma censura, espressamente rivolta alla sola deliberazione assunta dal Comune di OV:
“ eccesso di potere nelle forme del difetto di istruttoria e del travisamento del fatto ”: la predetta delibera comunale si sarebbe appiattita su quella regionale, senza svolgere alcuna autonoma istruttoria e senza offrire un’adeguata motivazione della posizione del Comune di OV, in tal modo omettendo anche di rilevare la non conformità urbanistica del progetto e la necessità di una variante strutturale al proprio PRG per consentirne l’attuazione.
Anche in questo giudizio si sono costitute la Regione, la Provincia ed il Comune di OV, nonché le società controinteressate CI e DE, con riproposizione delle medesime eccezioni preliminari e, nella sostanza, delle stesse difese di merito già spese nel ricorso R.G. n. 583/2024.
8. I successivi ricorsi R.G. nn. 1930/2024 e 75/2025 sono stati invece proposti, rispettivamente, dai proprietari dei terreni compresi nel comparto T3b e da DE avverso la delibera del Consiglio Comunale di AT di mancata approvazione dello schema di accordo di pianificazione, atto che ha determinato l’attuale arresto procedimentale. Entrambi i ricorsi, oltre a chiedere l’annullamento della predetta delibera, domandano anche di accertare che il Comune di AT non debba, in realtà, approvare e sottoscrivere l’accordo di pianificazione, in quanto privo di alcun interesse a tale riguardo.
9. Il ricorso R.G. n. 1930/2024, come integrato da motivi aggiunti, formula complessivamente dieci censure:
“ I) Accertamento della inutilità della adesione all’accordo di pianificazione territoriale del Comune di AT ”: il Comune di AT, pur confinando con il Comune di OV, non sarebbe un comune “interessato” rispetto al nuovo insediamento logistico (come richiesto, invece, dall’art. 5.10, punto 3.1., delle NTA del PTP della Provincia di OV ai fini della partecipazione all’accordo di pianificazione); tale insediamento si svilupperebbe, infatti, per intero all’interno del territorio del Comune di OV e non determinerebbe alcun effetto pregiudizievole, diretto o indiretto, a carico del Comune di AT;
“ II) Illegittimità per difetto di motivazione dell’interesse ad opporsi all’accordo di pianificazione ”: l’impugnata delibera comunale conterrebbe soltanto una lunga ricostruzione del procedimento svolto, dei ricorsi pendenti e del contenuto dei piano urbanistici regionali e provinciali, ma l’effettiva motivazione si ridurrebbe, in definitiva, ad assunti generici su problematiche che non interessano il territorio del Comune di AT (il consumo di suolo) o da gestire ed approfondire in una successiva fase procedimentale (l’impatto ambientale) o che sono del tutto indimostrate ed insussistenti (incidenza negativa su viabilità e salute pubblica);
“ III) Illegittimità per violazione ed errata interpretazione degli articoli 6, 11 e 16 della l.r. 56/77 ”: l’art. 18.3 delle NTA del PRG del Comune di OV sarebbe illegittimo nella parte in cui estende ai comuni “contermini” la partecipazione all’accordo di pianificazione per gli interventi relativi all’area in questione, sia perché farebbe dipendere le proprie decisioni urbanistiche dalle scelte di altri comuni, sia perché sarebbe in contrasto con il sovraordinato PTP della Provincia di OV che, invece, prevede un coinvolgimento dei soli comuni “interessati”;
“ IV) Illegittimità sotto il profilo della manifesta irragionevolezza ”: il predetto art. 18.3 delle NTA del PRG Comune di OV finirebbe per attribuire un potere di veto ai comuni contermini anche se non subiscono, come nel caso in esame, alcun effetto da un intervento previsto sul proprio territorio;
“ V) Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento ed inosservanza dell’articolo 88 c.p.c. ”: il Comune non avrebbe depositato in giudizio copia dei verbali dei tavoli tecnici in modo tale da non far emerge la propria posizione non oppositiva in quella sede, né i documenti sulla rinnovata istruttoria che avrebbero portato l’amministrazione a decidere in senso opposto;
“ VI) Violazione dell’articolo 19 ter della legge regionale 56/1977 e dell’articolo 1.5. delle Norme di attuazione del piano territoriale provinciale - eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere – violazione del principio di leale collaborazione tra enti pubblici e tra ente pubblico e privato ”: le criticità rilevate dal Comune di AT nella delibera impugnata avrebbero dovuto essere sollevate nel corso dei tavoli tecnici che hanno portato alla definizione dello schema di accordo di pianificazione, in modo tale da trovare soluzioni ed accorgimenti soddisfacenti nel rispetto del principio di leale collaborazione; il Comune di AT non disporrebbe di alcun potere di veto, essendosi già impegnato (con l’atto di indirizzo del 2011) a sottoscrivere l’accordo di pianificazione per gli interventi di sviluppo del nodo interportuale e logistico di OV; interventi che, peraltro, non ricadono sul suo territorio e non richiederebbero varianti degli strumenti urbanistici degli altri enti, che già li ammetterebbero;
“ VII) Violazione dell’articolo 19 ter della legge regionale 56/1977 e dell’articolo 1.5. delle Norme di attuazione del piano territoriale provinciale ”: gli impatti negativi sull’ambiente e sulla salute pubblica sarebbero dedotti in modo generico ed indimostrato e, comunque, riguarderebbero il successivo procedimento di valutazione di impatto ambientale; anche l’incidenza sulla viabilità sarebbe stata dedotta in modo apodittico nel provvedimento impugnato; la relazione della polizia municipale del 28.12.2024, prodotta in giudizio al fine di supportare la posizione di dissenso dell’Amministrazione comunale, sarebbe anch’essa generica e comunque ampiamente successiva alla chiusura dei tavoli tecnici di definizione dell’accordo di pianificazione; inoltre conterrebbe dati che non riguardano il flusso veicolare in entrata ed uscita da AT, ma una rotatoria della frazione di AT (OV), peraltro con un aumento percentuale del traffico che sarebbe inferiore a quello stimato dal Comune di AT; ad ogni modo, poi, tale relazione ammetterebbe che l’ipotizzato impatto sulla rotatoria potrebbe essere risolto con un adeguamento della viabilità;
“ VIII) Illegittimità per violazione dell’obbligo di motivazione – sviamento di potere sotto il profilo dello straripamento ”: il riferimento al consumo di suolo non sarebbe pertinente perché non riguarderebbe il territorio del Comune di AT e, comunque, pretestuoso e contradditorio, visto che il predetto Comune avrebbe al contempo approvato la realizzazione di nuovi insediamenti logistici sul proprio territorio; il contrasto della proposta di DE con il PRG del Comune di OV e con i piani provinciali e regionali sovraordinati sarebbe invece dedotto in modo generico e, comunque, sarebbe insussistente;
“ IX) Illegittimità per difetto istruttoria, errore e travisamento dei fatti – errore di interpretazione dell’accordo del 2011 – illegittimità per incompetenza assoluta ”: sarebbe errato sostenere che, in forza dell’atto di indirizzo del 2011, solo CI sarebbe legittimata a presentare ed attuare progetti di sviluppo dell’interporto e delle relative piattaforme logistiche, con conseguente difetto di legittimazione di DE rispetto all’intervento progettato nel comparto T3b;
“ X) Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e della evidente contraddittorietà ”: il Comune di AT, nell’opporsi al progetto del nuovo insediamento logistico sul territorio di OV per un eccessivo (a suo avviso) consumo di suolo, si porrebbe in contraddizione sia con l’atto di indirizzo del 2011 da esso sottoscritto (che, invece, tale consumo di suolo prefigurava per esigenze superiori), sia con la contestuale approvazione di altri interventi edilizi destinati alla logistica sul proprio territorio.
Nel relativo giudizio si sono costituiti il Comune di AT e DE e sono intervenute ad opponendum Legambiente, Federazione Pro Natura ed Associazione I Fontanili di AT. L’Amministrazione resistente e le predette associazioni hanno replicato alle singole censure contenute nel ricorso, rilevandone l’infondatezza e, ancor prima, l’inammissibilità. A loro avviso, infatti, i proprietari dell’area in questione non avrebbero legittimazione ed interesse a ricorrere, avendo una mera aspettativa o un mero interesse di fatto alla realizzazione dell’intervento di DE, resasi promissaria acquirente dei loro terreni. DE ha, invece, svolto difese pienamente allineate a quelle dei ricorrenti, a sostegno della domanda di annullamento della delibera comunale.
10. A sua volta, DE ha autonomamente impugnato la medesima delibera comunale con ricorso RG 75/2025, deducendone sei motivi di illegittimità:
“ 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 18.3 e 13 delle NTA di PRGC di OV, nonché degli artt. 1.5 e 5.10 del piano territoriale provinciale di OV. Violazione e falsa applicazione del piano territoriale regionale, del piano regionale della logistica, del piano paesistico regionale. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, abnormità, manifesta sproporzionalità e irragionevolezza della deliberazione comunale 54/2024 di AT, laddove impedisce l’attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale e di programmazione economica della Regione Piemonte, della Provincia di OV e del Comune di OV. Sotto distinto profilo: illegittimità e inammissibilità della deliberazione del consiglio comunale 54/2024 per omessa impugnazione delle deliberazioni della Regione Piemonte, della Provincia di OV e del Comune di OV che hanno approvato l’accordo di pianificazione ”: il Comune di AT non avrebbe titolo a verificare la legittimità dell’intervento in questione rispetto alla disciplina urbanistica di un altro comune o rispetto ai piani provinciali o regionali sovraordinati; peraltro, gli enti competenti (Regione , Provincia e Comune di OV) avrebbero verificato la compatibilità dell’intervento con i propri strumenti pianificatori prima di approvare lo schema dell’accordo di pianificazione, cosicché il Comune avrebbe semmai dovuto impugnare tali atti di approvazione, anziché effettuare autonome valutazioni a tale riguardo; in ogni caso, il progetto in questione sarebbe pienamente conforme a tutti i predetti strumenti pianificatori;
“ 2) Violazione e falsa applicazione dell’atto di indirizzo di cui alla deliberazione della giunta regionale 29 aprile 2011, n. 21-1957 recante “presa d'atto della sottoscrizione dell' "atto di indirizzo per il sistema del traffico merci e la logistica del nodo di OV”, con il quale il Comune di AT si era impegnato ad aderire all’accordo di pianificazione ”: l’Amministrazione comunale non avrebbe potuto rifiutarsi di stipulare l’accordo di pianificazione, essendosi vincolata in tal senso con l’atto di indirizzo del 2011, con il quale avrebbe anch’essa riconosciuto il valore strategico dell’ampliamento dell’interporto e del relativo polo logistico;
“3 ) Violazione della l. 241/1990 recante la legge fondamentale sul procedimento amministrativo: omessa istruttoria; mancata nomina e assenza del responsabile del procedimento. violazione di legge per omesso contemperamento degli interessi pubblici e privati. eccesso di potere per contraddittorietà manifesta ”: la gravata delibera comunale sarebbe stata emessa in totale assenza di istruttoria, come confermerebbe il fatto che, durante i numerosi tavoli tecnici svolti, nessuna criticità era stata sollevata dal Comune di AT; peraltro, nemmeno avrebbe tenuto in considerazione (né tantomeno dato atto) della disponibilità comunque data da DE a ridurre la superficie delle strutture logistiche in sede di successiva pianificazione esecutiva;
“ 4) Violazione della l. 241/1990 e violazione e falsa applicazione del d.lgs. 152/2006. eccesso di potere per straripamento ”: il Comune di AT starebbe di fatto esercitando poteri che non gli competono, sia rispetto alla compatibilità urbanistica dell’intervento, sia rispetto al suo impatto ambientale (che dovrà essere esaminato successivamente in sede di VAS e/o VIA);
“ 5) Violazione di legge ed eccesso di potere in relazione alla violazione dei principi di leale collaborazione e affidamento ”: la posizione contraria all’accordo di pianificazione assunta dal Comune di AT rispetto sarebbe in contraddizione con il comportamento tenuto in sede istruttoria, durante i tavoli tecnici, dove non aveva sollevato alcuna problematica né espresso alcun dissenso costruttivo, il che sarebbe contrario al dovere di leale collaborazione tra gli enti pubblici e lesivo dell’affidamento creato sull’assenso al progetto proposto;
“ 6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18.3 del PRGC del Comune di OV e del piano territoriale provinciale di OV, in relazione all’assenza di diretto e significativo interesse del comune di galliate a porre veto all’attuazione dell’accordo di pianificazione ”: il Comune di AT non sarebbe comune “interessato” rispetto al progetto in questione, quindi non avrebbe dovuto prendere parte all’accordo di pianificazione (con conseguente illegittimità, in ipotesi, del relativo schema e degli atti di approvazione adottati da Regione, Provincia e Comune di OV che ne prevedono, invece, la partecipazione); in ogni caso, non disporrebbe di un diritto di veto (quale quello, di fatto, esercitato) su una trasformazione urbanistica che non riguarda né impatta sul proprio territorio.
In quest’ultimo giudizio, si sono costituiti il Comune di AT e CI e sono nuovamente intervenute ad opponendum Legambiente, Federazione Pro Natura ed Associazione I Fontanili di AT. Mentre CI ha aderito alle censure di DE, le altre parti hanno invece rilevato l’infondatezza del ricorso avversario, eccependone anche l’inammissibilità, in quanto la delibera impugnata sarebbe plurimotivata e la società ricorrente non l’avrebbe contestata nella parte in cui sostiene che siano state violate le prescrizioni vincolanti dell’atto di indirizzo del 2011, con particolare riferimento al ruolo esclusivo di CI nella proposta ed attuazione degli interventi di sviluppo dell’area interportuale, con conseguente difetto di legittimazione di DE. Sarebbe, poi, comunque inammissibile la censura di contraddittorietà del comportamento del Comune di AT rispetto alla contestuale approvazione di altri interventi di edificazione logistica sul proprio territorio, trattandosi di un nuovo motivo surrettiziamente introdotto solo con la memoria difensiva del 13.12.2025, nemmeno notificata alle controparti.
11. Le istanze cautelari contenute nei ricorsi RG 1930/2024 e 75/2025 sono state rigettate da questo Tribunale, rispettivamente, con ordinanze n. 17 del 10.01.2025 e n. 81 del 20.02.2025.
12. Tutti i ricorsi sono stati trattati congiuntamente all’udienza pubblica del 13.01.2026 e, dopo ampia discussione tra le parti, sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
13. Preliminarmente, deve disporsi, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., la riunione dei ricorsi in esame (R.G. nn. 263/2023, 583/2024, 602/2024, 1930/2024 e 75/2025), per evidenti ragioni di connessione oggettiva e (parzialmente) soggettiva, avendo ad oggetto l’impugnazione dei medesimi atti o comunque di atti diversi ma tra loro strettamente collegati e/o conseguenziali, che si inseriscono tutti nella sequenza procedimentale finalizzata all’approvazione del medesimo progetto di un nuovo insediamento logistico nell’area interportuale di OV.
14. La trattazione deve necessariamente cominciare dal ricorso R.G. n. 263/2023, proposto avverso il primo atto di tale sequenza procedimentale, vale a dire la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 31.01.2023 che ha approvato il piano strategico di sviluppo industriale presentato congiuntamente da CI e DE. Come già anticipato in narrativa, tale deliberazione viene contestata dai ricorrenti esclusivamente nella parte in cui prevede la realizzazione da parte di DE di un nuovo insediamento logistico nel comparto T3b.
15. Innanzitutto, devono essere esaminate le eccezioni formulate da DE di invalidità delle procure ad litem rilasciate dall’associazione “I Fontanili di AT”, dalla Federazione Pro Natura e dai ricorrenti persone fisiche, in quanto attengono ad un presupposto del processo (lo ius postulandi ) in assenza del quale sarebbe addirittura precluso l’esame delle altre questioni di rito e di merito (cfr., ex pluris , Cons. Stato, Sez. V, 28.05.2025, n. 4635; Cons. Stato, Sez. V, 01.07.2024, n. 5778).
Tali eccezioni sono infondate.
15.1. Quanto alle procure rilasciate con firma autografa dalle persone fisiche e dall’associazione “I Fontanili di AT”, le stesse, contrariamente a quanto eccepito da DE, sono state sottoscritte in calce, per autentica, dal difensore con propria firma autografa. La conformità a tali procure originali analogiche dei corrispondenti documenti informatici ricavati dalla loro scannerizzazione è stata poi correttamente attestata dal difensore: a) per quanto riguarda la notifica del ricorso, nella relata di notifica (poi sottoscritta con firma digitale), come ammesso dall’art. 3 bis , comma 2, della L. 53/1994 e dall’art. 16 undecies del D.L. 179/2012 (quest’ultimo oggi abrogato e sostituito dall’art. 196 undecies , comma 3, c.p.c., che ne ripropone sostanzialmente il contenuto: cfr., sul punto, Cons. Stato, Sez. VI, 21.07.2023, n. 7144); b) per quanto riguarda il deposito del ricorso, negli stessi documenti informatici inseriti nel fascicolo di parte (anch’essi sottoscritti con firma digitale), come richiesto dall’art. 8 del D.P.C.M. 40/2016 e dall’art. 22 del D. Lgs. 82/2005.
15.2. Quanto, invece, alla procura rilasciata da Federazione Pro Natura, la questione dell’asserita posteriorità della firma digitale del difensore rispetto a quella (anch’essa digitale) del legale rappresentante della predetta associazione è irrilevante, posto che il documento è nativo digitale e la procura è stata rilasciata dalla parte con firma digitale. In tale ipotesi, non è richiesta l’autenticazione da parte del difensore, come si evince chiaramente dall’art. 83, comma 3, c.p.c. (pacificamente applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.: cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21.11.2024, n. 9367). Tale disposizione prevede, infatti, che il difensore autentichi con propria firma digitale la sola “ copia informatica ” della procura alle liti “ conferita su supporto cartaceo ” (la c.d. procura analogica digitalizzata); nessuna autentica è invece prevista dal periodo precedente rispetto alla procura rilasciata su “ documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ” (la c.d. procura nativa digitale).
16. In applicazione dei principi di economia processuale e della ragione più liquida, il Collegio ritiene invece di prescindere dall’esame di tutte le altre eccezioni preliminari sollevate dalle parti, stante la complessiva infondatezza nel merito del ricorso, per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre.
17. Il primo motivo di ricorso pone la questione dell’asserita assenza di legittimazione in capo a DE rispetto alla presentazione del piano strategico di sviluppo industriale del comparto T3b ed alla successiva attuazione degli interventi dallo stesso previsti, in quanto tale ruolo propositivo ed attuativo sarebbe stato riservato a CI dall’atto di indirizzo sottoscritto nel 2011, peraltro in virtù della sua originaria natura di società mista pubblico-privata che, tuttavia, sarebbe nel frattempo venuta meno, così impedendo anche alla stessa CI di promuovere una tale iniziativa.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Con l’atto di indirizzo del 2011 (doc. 2 ricorrenti), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Piemonte, la Provincia di OV, il Comune di OV, il Comune di AT ed il Comune di San Pietro a ZO hanno convenuto sulla necessità di sviluppare e potenziare l’Interporto di OV, per renderlo un “ interporto di primaria rilevanza nazionale ” e metterlo in condizione di offrire “ sia una dotazione terminalistica (in termini di binari, piazzali attrezzati, etc,) pari a circa tre volte la dotazione attuale…sia una disponibilità di aree attrezzate per attività di servizi, logistiche e manifatturiere connesse, indicativamente compresa tra cinque e sette volte la disponibilità attuale ”. Sono stati definiti, pertanto, una serie di indirizzi, strategie, azioni condivise ed impegni reciproci tra i vari enti pubblici sottoscrittori, in particolare per quanto riguarda l’individuazione delle infrastrutture strategiche e delle aree di sviluppo, nonché il coordinamento dell’attività pianificatoria di rispettiva competenza attraverso la previsione di accordi di pianificazione.
La società (allora mista pubblico-privata) di gestione dell’interporto, CI, è stata individuata, nel predetto atto di indirizzo (punto 5.4), “ quale soggetto promotore ed attuatore ” degli interventi relativi alla terminalistica (punto 5.2) ed alle aree di sviluppo di prossimità (punto 5.3.1), tra cui figura l’ambito T3b interessato dalla trasformazione di cui si discute nel presente giudizio. CI ha aderito all’atto di indirizzo, sottoscrivendolo ed impegnandosi alla redazione e presentazione del piano strategico di sviluppo industriale “ in linea con gli indirizzi e gli obiettivi ” dallo stesso stabiliti.
Tale ruolo è stato riconosciuto a CI in ragione del fatto che era allora, e resta tutt’oggi (nonostante la fuoriuscita dei soci pubblici dal suo azionariato), il soggetto che gestisce l’interporto, cosicché il suo coinvolgimento serve a garantire che lo sviluppo del complessivo polo interportuale, con il potenziamento delle sue dotazioni terminalistiche ed intermodali ma anche dei suoi indispensabili magazzini logistici di prossimità, sia effettivamente necessario e sostenibile da un punto di vista industriale e si integri in modo adeguato con le strutture già esistenti.
L’atto di indirizzo del 2011 non reca, tuttavia, espressi divieti per CI di coinvolgere, a sua volta, nella pianificazione ed attuazione degli interventi di sviluppo che siano coerenti con gli obiettivi posti dal predetto atto di indirizzo, anche altri soggetti che possano apportare le competenze e le risorse necessarie a realizzare concretamente tali interventi, specie laddove abbiano la disponibilità delle aree da trasformare (come nel caso di DE, che si è resa promissaria acquirente nei confronti degli attuali proprietari di tali aree). Quel che conta è che vi siano coordinamento ed integrazione di tali interventi, garantiti proprio dal ruolo svolto da CI, quale gestore dell’interporto.
Peraltro, proprio la fuoriuscita dei soci pubblici dalla predetta società conferma che la gestione (e, pertanto, anche lo sviluppo) dell’interporto di OV sono state oramai prevalentemente rimesse alle competenze ed alle risorse di soggetti privati, nonostante la rilevanza pubblica di tale infrastruttura ed il ruolo programmatorio, pianificatorio ed autorizzatorio tuttora spettante alla pubblica amministrazione.
Né può ritenersi che, essendo frattanto divenuta una società interamente privata, la stessa CI abbia oramai perso ogni legittimazione a proporre ed attuare (da sola o in sinergia con altri operatori economici) gli interventi di sviluppo strategico previsti dall’atto di indirizzo del 2011, perché ciò significherebbe impedire ogni ampliamento dell’interporto sino all’ipotetico ripristino di una partecipazione pubblica all’interno della società che lo gestisce, il che si porrebbe in contrasto con gli obiettivi di crescita posti dallo stesso atto di indirizzo del 2011 (ancora efficace e vincolante per gli enti sottoscrittori) e confermati dalla disciplina successiva (in particolare, dal Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti - PRMT, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 256-2458 del 16.01.2018, e dai relativi piani di sua attuazione, vale a dire il Piano regionale della Mobilità delle Persone - PrMoP ed il Piano regionale della Logistica - PrLog, entrambi approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 6-7459 del 25.09.2023: v. infra , paragrafo 23 della presente sentenza).
Ciò posto, nel caso in esame il piano strategico di sviluppo industriale è stato presentato congiuntamente da CI e DE ed offre una visione integrata degli interventi previsti sugli ambiti T3a e T3b sulla base di un protocollo d’intesa precedentemente stipulato tra le due società, appunto, “ per lo sviluppo di un polo d’interscambio integrato ” (pagg. 1-12). Il fatto che tale piano unitario sia poi articolato in due sub-piani per ciascuno dei due predetti ambiti ed individui DE quale attuatore degli interventi previsti per l’ambito T3b non fa venire meno l’unitarietà del complessivo piano strategico di sviluppo industriale approvato dal Comune di OV con la delibera impugnata, né la sua riferibilità anche a CI, in linea pertanto con quanto previsto dall’atto di indirizzo del 2011.
18. Con il secondo motivo i ricorrenti sostengono che il nuovo insediamento logistico previsto per il comparto T3b sarebbe incompatibile con la disciplina di riferimento stabilita dal PRG del Comune di OV. A loro avviso, infatti, l’art. 18.3 delle NTA destinerebbe tale comparto soltanto ad attività connesse alla movimentazione merci ed all’intermodalità, imponendo lo svolgimento di una previa verifica di rifunzionalizzazione ed integrazione degli impianti esistenti all’interno dello scalo ferroviario. Non prevedendo più, il nuovo contestato piano di sviluppo strategico industriale, un prolungamento dei binari ferroviari anche sul comparto T3b, verrebbe meno ogni connessione del progettato nuovo insediamento logistico con la movimentazione merci e l’intermodalità propria dell’interporto.
La doglianza è infondata.
Il comparto T3b, in cui pacificamente rientra il progetto logistico in questione, fa parte del più ampio ambito denominato “ Centro di interscambio (T3) ”, disciplinato dall’art. 18.3 delle NTA del PRG del Comune di OV (doc. 6 parte ricorrente), che lo destina “ alla realizzazione delle attrezzature, infrastrutture e servizi per l’intermodalità tra il trasporto su gomma ed il trasporto su ferro ” (punto a). Tra i vari usi ammessi per tale ambito (indifferentemente per i vari comparti di cui si esso compone) rientra anche quello D3 (punto b), che, ai sensi dell’art. 13 delle NTA dello stesso PRG, si riferisce ad “ Attività connesse alla movimentazione delle merci (trasporto, intermodalità, stoccaggio, assemblaggio) che comprendono anche attività direttamente connesse di tipo terziario, espositivo e commerciale ”. Tra tali attività rientra senz’altro la logistica, come peraltro può evincersi dal fatto che, per il diverso ambito T4a espressamente destinato a “ Polo produttivo logistico ”, l’art. 18.4 delle NTA prevede come unico uso ammesso proprio il D3.
D’altra parte, l’ammissibilità di magazzini di logistica nel comparto T3b risulta confermata dall’atto di indirizzo del 2011. L’art. 3 del predetto atto di indirizzo ha infatti previsto, assieme al potenziamento ed alla progressiva integrazione delle dotazioni terminalistiche per realizzare un “ terminale intermodale unico ”, anche una “ adeguata dotazione di magazzini di “prossimità” – vedasi successivo punto 5.3.1. – per sviluppare attività logistica ad alto valore aggiunto ”. L’art. 5.3 fa riferimento, a sua volta, a “ Aree per piattaforme di prossimità e per piattaforme connesse per lo sviluppo di intermodalità, servizi, logistica e manifattura ”, includendo tra le prime (“ Piattaforme di prossimità ” di cui al punto 5.3.1.), proprio la “ area di sviluppo di prossimità CI Est OV (ambiti T3b e T3c) ”, vale a dire quella oggetto dell’intervento qui contestato.
Né la legittima insediabilità di magazzini logistici di prossimità nel comparto T3b può escludersi per il fatto che per tale ambito non sia più previsto il prolungamento dei binari che, nel precedente piano strategico di sviluppo industriale 2011-2019, avrebbero dovuto collegarlo, attraverso un sottopasso ferroviario della tangenziale di OV, al terminale Ovest insistente nel comparto T3a.
L’art. 18.3 delle NTA del PRG richiede infatti che, col piano strategico di sviluppo industriale necessario alla realizzazione di nuovi interventi nei comparti T3b, T3c e T3d, venga effettuata una “ verifica di rifunzionalizzazione ed integrazione degli impianti esistenti all’interno dello scalo ferroviario per attività connesse alla movimentazione delle merci ed all’intermodalità ”. Ciò non impone tuttavia, come sostengono i ricorrenti, che i binari ferroviari e le altre dotazioni terminalistiche ed intermodali debbano necessariamente estendersi anche ai predetti comparti, ma richiede che venga svolta una verifica della sufficienza degli impianti esistenti e dell’eventuale necessità di un loro adeguamento per garantire la corretta integrazione e sostenibilità delle nuove attività connesse all’interporto da insediare in tali comparti.
Nel caso di specie, una tale verifica è stata senz’altro svolta, perché il piano strategico di sviluppo industriale approvato dal Comune di OV non ha ad oggetto il solo comparto T3b (destinato alla logistica), ma riguarda anche il comparto T3a, prevedendo su quest’ultimo vari interventi a carico di CI per il potenziamento e l’ottimazione del Terminale Ovest, tra cui anche quello di prolungamento dei binari esistenti (seppur contenuti all’interno del medesimo comparto T3a). Tali interventi sulle dotazioni terminalistiche nel comparto T3a sono chiaramente finalizzati ad aumentare la capacità di gestione e movimentazione delle merci da parte dell’interporto, che richiede, al contempo, un potenziamento delle piattaforme logistiche di prossimità a sostegno dell’atteso incremento dei volumi delle merci intercettate. Tale esigenza è stata, appunto, soddisfatta con la previsione del nuovo insediamento logistico sul comparto T3b. È evidente, allora, che sussiste una stretta connessione e reciproca interdipendenza tra gli interventi previsti all’interno dei due ambiti territoriali in questione. Il che conferma l’unitarietà del progetto di sviluppo e l’effettuazione di una previa verifica sullo stato delle attrezzature esistenti, in linea con quanto richiesto dall’art. 18.3 delle NTA del PRG del Comune di OV.
Peraltro, l’eliminazione del sottopasso ferroviario che avrebbe dovuto far arrivare i binari direttamente al comparto T3b (passando al di sotto della tangenziale che lo separa dal comparto T3a) non priva i nuovi magazzini logistici di ogni connessione ed integrazione con il Terminale Ovest. Oltre ad esserci un’immediata prossimità fisica tra i due comparti urbanistici, separati solo dalla predetta tangenziale, l’integrazione tra le due aree è stata ulteriormente rafforzata dal piano strategico di sviluppo industriale attraverso la previsione (al posto del precedente sottopasso ferroviario) di un sottopasso stradale, percorribile dai mezzi pesanti, che collega direttamente i progettati magazzini al terminale Ovest (cfr. pagg. 10, 11, 58, 59 del piano sub doc. 1 parte ricorrente). Non può quindi condividersi la tesi dei ricorrenti secondo cui l’insediamento logistico di cui si discute sarebbe del tutto autonomo e privo di ogni collegamento con l’interporto.
19. Con il terzo ed ultimo motivo del ricorso R.G. n. 263/2023 la parte ricorrente lamenta il contrasto del piano strategico di sviluppo industriale approvato dal Comune di OV con gli atti di pianificazione sovracomunale (piano territoriale regionale, piano paesaggistico regionale, piano territoriale provinciale), con la legge regionale urbanistica (L.R. 56/1977) e con diverse norme costituzionali (artt. 9, 41 e 32), in quanto il nuovo insediamento logistico determinerebbe un eccessivo consumo di suolo, non sarebbe sostenibile sotto il profilo ambientale-paesaggistico ed arrecherebbe un serio pregiudizio al centro abitato di AT, aumentando il rischio idrogeologico dell’area e causando un peggioramento della qualità di vita dei suoi abitanti (in considerazione dell’aumento del traffico e dell’inquinamento atmosferico) nonché un deprezzamento del valore dei loro immobili (che perderebbero l’affaccio su un’area agricola e la visuale sulle montagne).
Nemmeno tale articolata doglianza può trovare accoglimento.
Nel piano territoriale regionale (PTR), l’area in questione rientra nel “ Polo logistico regionale ” sulla “ Intersezione tra corridoio n. 5 Lione-Trieste-Est Europa e n. 24 Centro Europa Sempione-Genova-Mediterraneo ” (cfr. tavola grafica riportata a 57 del piano strategico di sviluppo industriale: doc. 1 parte ricorrente). Nell’allegato A alle NTA del PTR (cfr. doc. 4 CI) vengono individuati gli Ambiti di integrazione territoriale (AIT), tra cui quello di OV (AIT 4), rispetto al quale si precisa che “ L’area novarese va pensata come nodo trasportistico e distretto logistico (di “cattura” e di primo trattamento delle merci) di livello internazionale, all’incrocio dei Corridoi europei 5 e 24, in un ambito geografico che comprende il retroporto di Genova nell’Alessandrino e la prossimità della regione milanese (Milano, Fiera a Rho-Pero, Malpensa), attraverso la creazione di sinergie di complementarietà a scala macroregionale ” (pag. 76). L’art. 38 delle predette NTA riconosce poi che “ La logistica è un campo ad alta valenza strategica per l’area piemontese ” e rappresenta “ una risorsa del sistema territoriale, una leva strategica per accrescere la competitività dei sistemi locali in una fase di crescente internazionalizzazione dell’economia ”, stabilendo che “ le piattaforme logistiche sono ambiti d’interesse regionale integrati con il sistema dei trasporti ”. La Regione formula, pertanto, alcuni indirizzi generali rispetto al complessivo sistema logistico regionale, chiedendo “ politiche ed azioni volte allo sviluppo e al rafforzamento delle piattaforme logistiche ”, il “ rafforzamento delle funzioni logistiche…attraverso un progetto di riorganizzazione complessiva delle relazioni fra i poli logistici in grado di valorizzare il policentrismo regionale e dotare il territorio regionale delle infrastrutture necessarie ad un moderno sistema della logistica e della mobilità ”, ma anche “ la sostenibilità ambientale del sistema logistico regionale attraverso la definizione di criteri che… mirino alla riduzione degli impatti sul territorio in termine di consumo di suolo e di degrado del paesaggio, anche attraverso l’utilizzazione di aree già compromesse ”.
Nel piano paesaggistico regionale (PPR), l’area in esame ricade nell’ “ Ambito di paesaggio 18 “Pianura Novarese” (AP18) ”, senza essere oggetto di specifici vincoli paesaggistici. Rispetto a tale ambito, le norme del piano (come ritrascritte a pag. 35 del ricorso), pur segnalando “ le criticità connesse alla previsione di nuovi insediamenti logistici in aree vocate all'agricoltura (come previsto a nord del capoluogo) in corrispondenza dei nodi viabilistici principali e in prossimità della rete ferroviaria, quali la prevista espansione del CI di OV ”, non ne vieta la realizzazione, evidenziando piuttosto che “ occorre definire specifici indirizzi di mitigazione e ricomposizione del paesaggio ” e “ prevedere accorgimenti per mitigarne e compensarne l'impatto, in particolare impiantando nuovi boschi planiziali e formazioni lineari ”.
Nel piano territoriale provinciale (PTP), l’area viene espressamente “riservata al C.I.M. e al polo logistico novarese” (cfr. tavola B sub doc. 7 DE) ed è disciplinata dall’art. 5.10 delle NTA (doc. 3 CI), che pone come obiettivo “ consolidare la presenza del centro intermodale e sviluppare il sistema di offerta di servizi logistici e trasportistici ”, stabilendo “ un vincolo esclusivo per le destinazioni intermodali, della logistica, della produzione e del terziario di servizio (non commerciale per grandi superfici) ” ed ammettendo espressamente “ interventi di completamento per attività…logistiche ”. Sotto il profilo ambientale, la predetta disposizione provinciale si limita ad individuare, tra gli indirizzi dell’azione pianificatoria, quello di “ promuovere la riqualificazione ambientale ”.
I predetti piani sovraordinati al PRG comunale non stabiliscono, pertanto, alcun divieto di nuovi interventi di sviluppo ed espansione dell’interporto di OV, di cui, al contrario, riconoscono specificamente il preminente valore strategico. Essi impongono piuttosto che l’inevitabile impatto sull’ambiente e sul paesaggio che tali interventi sono destinati ad avere sia, per quanto possibile, attenuato attraverso la previsione di misure di mitigazione e compensazione. Anche il riferimento contenuto nell’art. 38 del PTR ad un sistema logistico regionale improntato alla sostenibilità ambientale ed alla riutilizzazione di aree già compromesse non può essere considerato, di per sé, ostativo ad ulteriori interventi sull’interporto di OV che interessino le aree circostanti ancora inedificate, trattandosi di un indirizzo generale e macrosistemico di pianificazione dei nuovi interventi logistici sul territorio regionale che va, tuttavia, coordinato con le specifiche norme che riguardano il predetto interporto e che, già da tempo, ne prevedono l’espansione sulle aree inedificate che lo circondano (non potendosi immaginare che tale ampliamento sia impedito dall’inesistenza nelle immediate vicinanze dell’interporto di aree già compromesse da utilizzare).
Coerentemente con i predetti piani sovraordinati, l’art. 18.3 delle NTA del PRG di OV ammette quindi nuovi interventi di edificazione nell’area in questione, ivi compresi, come già detto, quelli per la realizzazione di strutture logistiche. Al contempo, però, richiede espressamente che, in sede di accordo di pianificazione (quindi, a stretto rigore, in un momento successivo alla redazione ed approvazione del piano strategico di sviluppo industriale), siano previste “ misure di riduzione dell’impatto ambientale delle opere previste nel rispetto del contesto edificato esistente di AT ”, nonché “ interventi di mitigazione ambientale finalizzati a realizzare una fascia cuscinetto verso la frazione di AT ”. La medesima disposizione stabilisce, poi, che sia il successivo strumento urbanistico esecutivo a dover “ assicurare il corretto inserimento paesistico e la compatibilità ambientale degli interventi con particolare riferimento: - alle opere necessarie per la tutela del sistema idraulico complessivo e alla sicurezza idraulica del torrente Terdoppio e della roggia Mora, con specifica attenzione ai livelli di permeabilità dell’area dopo l’intervento, ai sistemi di drenaggio, alle aree di espansione e ai tempi di deflusso delle acque meteoriche; - alle sistemazioni necessarie all’inserimento paesistico ambientale in rapporto alle infrastrutture, agli ambiti rurali, alle aree fluviali e al sistema urbano della frazione di AT ”.
Ebbene, nel caso in esame, il piano strategico di sviluppo industriale presentato da CI e DE propone, per il comparto T3b, un sistema di aree verdi di oltre 320.000 mq, comprensivo di sette laghetti con funzione di bacino di laminazione naturale e di un’ampia fascia boscata di 107.928 mq a mitigazione ambientale sul confine con l’abitato di AT cd. “bastione verde”), oltre ad un parco urbano e comprensoriale denominato “parco T8”, a sud di OV, per complessivi 240.000 mq (cfr. pag. 50, 51, 61 e 62 del piano: doc. 1 parte ricorrente)
L’impugnata delibera comunale di approvazione del piano industriale evidenzia espressamente che lo stesso prevede “ ampi interventi di mitigazione e rinaturalizzazione ” e una “ ampia fascia naturale di mitigazione con l’abitato di AT ”, a conferma della considerazione delle tematiche ambientali e paesaggistiche dell’intervento e della ricerca di misure per attenuare e compensare il relativo impatto, come richiesto dal PRG e dai piani comunali sovraordinati.
Tuttavia, in sede di approvazione del piano strategico di sviluppo industriale, il Comune di OV non era tenuto ad effettuare un esame approfondito di tale tematiche, visto e considerato che le stesse, secondo la scansione procedurale stabilita dallo stesso art. 18.3 delle NTA del PRG, avrebbero dovuto trovare maggiore spazio e approfondimento in sede di accordo di pianificazione e, soprattutto, nel successivo strumento urbanistico esecutivo.
Difatti, lo schema dell’accordo di pianificazione (doc. 1 parte ricorrente, ricorso R.G. n. 583/2024) approvato dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune di OV (ma non dal Comune di AT, con conseguente arresto procedimentale) ha poi stabilito una serie di prescrizioni che dovranno essere soddisfatte dal nuovo insediamento logistico, in sede di pianificazione attuativa, al fine di garantire un adeguato inserimento dell’intervento nel paesaggio circostante e la mitigazione ed attenuazione degli impatti paesistico-ambientali (art. 9), assicurando altresì la tutela del sistema idraulico complessivo dell’area (art. 10). A tale riguardo, lo schema di accordo ha anche previsto l’assoggettamento a VAS del relativo strumento urbanistico esecutivo (individuato nel piano particolareggiato di iniziativa pubblica), stabilendo che, in tale sede successiva fase procedimentale, possano essere individuate “ eventuali ulteriori misure di compensazione ambientale ” e debba essere verificato se le opere previste rientrino tra quelle soggette a VIA o a relativa verifica di assoggettabilità, al fine di provvedere, se necessario, all’avvio di tali procedure (art. 11).
È evidente, quindi, che le tematiche ambientali, paesaggistiche ed idrauliche agitate dai ricorrenti non solo non possano costituire un limite assoluto all’edificazione del comparto T3b (già ammessa dal PRG comunale e dalla pianificazione regionale e provinciale sovraordinata), ma devono costituire l’oggetto di più specifico approfondimento in sede di piano particolareggiato e nella procedura di VAS ad esso collegata, oltre che nella successiva eventuale procedura di VIA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi degli interventi progettati, non potendosi quindi prospettare un’illegittimità sotto tale profilo della delibera comunale di approvazione del piano strategico di sviluppo industriale dell’area, che costituisce un mero atto prodromico rispetto alla successiva pianificazione esecutiva ed al rilascio dei titoli autorizzatori.
Quanto al preteso eccessivo consumo di suolo previsto dal predetto piano, si evidenzia che l’art. 18.3 delle NTA del PRG destina già tale area ad interventi edilizi, prevedendo determinati parametri edificatori di cui, peraltro, i ricorrenti nemmeno prospettano la violazione. Trattandosi di un’area già prevista come edificabile dalla pianificazione generale comunale (sin dal 2008), alla stessa non si applicano le soglie di limitazione del consumo di suolo stabilite dall’art. 31 del PTR, che riguardano solo le “ nuove previsioni che occupano superfici libere localizzate esternamente alle aree già previste dalla pianificazione vigente e che necessitano di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica ”, peraltro con espressa esclusione delle “ opere pubbliche non diversamente localizzabili ” e degli “ interventi di livello sovralocale ” che, come nel caso di specie, “ derivino da accordi di programma, territoriali o da intese tra pubbliche amministrazioni ” (art. 35, comma 1, della L.R. 7/2022). Ad ogni modo, poi, la finalità del contenimento del consumo di suolo espressa dall’art. 1 bis della L.R. 56/1977, pur essendo oramai assurta a principio generale della materia del governo del territorio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 24.07.2025, n. 6595), non rappresenta un limite assoluto alla previsione di nuove costruzioni su aree inedificate, laddove essa sia necessaria a soddisfare un fabbisogno insediativo per il quale, come previsto dal comma 3, lett. b, della predetta disposizione, non sussistano soluzioni alternative di riuso e trasformazione dell’edificato già esistente (cfr. TA.R. Piemonte, Sez. II, 03.10.2025, n. 1362). Ed è evidente che lo sviluppo ed ampliamento di un interporto già esistente (anche finalizzato alla realizzazione delle nuove piattaforme logistiche ad esso connesse, espressamente definite “di prossimità”) non possa che essere localizzato su aree inedificate che si trovino attorno ad esso, non potendo essere dislocato altrove.
Peraltro, il progetto di sviluppo logistico del comparto T3b, prevedendo una nuova superficie coperta complessiva di 242.223 mq, risulta coerente con gli obiettivi di crescita stabiliti dall’atto di indirizzo del 2011, che evidenzia la necessità di implementare da cinque a sette volte anche la superficie delle aree attrezzate dell’interporto, tra cui quelle logistiche connesse, allora pari a soli 66.000 mq e ritenuta “ molto contenuta se paragonata agli altri scali nazionali ai vertici del sistema combinato dei trasporti ”, come risulta dalla relativa tabella comparativa (cfr. pagg. 1 e 5). In ogni caso, i dati quantitativi di tali intervento sono, allo stato, solo indicativi, come espressamente confermato nella bozza dello schema di accordo di pianificazione, il cui art. 3 stabilisce che tali dati dovranno trovare ulteriore definizione nel successivo strumento urbanistico esecutivo, senza che ciò comporti, peraltro, la necessità di alcuna variante all’accordo di pianificazione. Di talché è ben possibile che, in sede di pianificazione esecutiva, il progetto possa anche essere ridimensionato o variato, in particolare qualora ciò dovesse risultare necessario, all’esito della specifica istruttoria svolta, per ridurre il suo impatto ambientale e paesaggistico, oppure per garantire un’adeguata difesa (anche idraulica) dell’abitato di AT, o ancora per risolvere eventuali altre criticità del progetto.
20. Può, quindi, passarsi alla trattazione dei ricorsi R.G. nn. 583/2024 e 602/2024, aventi ad oggetto i successivi atti con cui la Regione, la Provincia ed il Comune di OV, hanno approvato lo schema di accordo di pianificazione sul progetto in questione.
Anche in questo caso può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle controparti avverso tali ricorsi, essendo entrambi infondati nel merito.
21. Cominciando dal ricorso R.G. n. 583/2024, la prima censura contesta la violazione dell’atto di indirizzo del 2011, in quanto l’accordo di pianificazione avrebbe dovuto essere attivato dalla Provincia e perché a tale accordo avrebbero comunque dovuto partecipare tutti gli enti pubblici sottoscrittori di tale atto di indirizzo nonché tutti i comuni dell’area vasta insistenti sull’asse interessato dalla presenza di aree dell’intermodalità e della logistica.
La doglianza non può essere condivisa.
Se è vero che l’atto di indirizzo del 2011 riconosce alla Provincia di OV un ruolo propulsivo e di coordinamento ai fini della stipula dell’accordo (o degli accordi) di pianificazione tra i vari enti pubblici interessati, nondimeno deve considerarsi che ciò è stato previsto nel contesto dei reciproci impegni (di risultato) assunti da questi ultimi e finalizzati al raggiungimento del condiviso obiettivo di crescita e sviluppo dell’interporto di OV (cfr. art. 7).
In considerazione della natura e della finalità dell’atto di indirizzo in questione, non può quindi ritenersi che la stipula (peraltro, allo stato, non ancora avvenuta) di un accordo di pianificazione coerente con tale obiettivo di crescita e sviluppo possa essere invalidata dal semplice e formalistico rilievo che l’attivazione del relativo procedimento non sia stata effettuata dalla Provincia ma dal Comune di OV. Ciò che conta è, piuttosto, che la Provincia abbia comunque partecipato ai relativi lavori ed abbia concretamente svolto un ruolo attivo nella definizione del contenuto dell’accordo di pianificazione, come è senz’altro avvenuto nel caso di specie (cfr. verbali dei tavoli tecnici: doc. 2 parte ricorrente). Per le stesse ragioni non ha alcun rilievo che, sul piano meramente cronologico, lo schema di accordo definito all’esito dei tavoli tecnici sia stato approvato prima dalla Regione e solo successivamente da parte della Provincia.
Per quanto riguarda, invece, la mancata partecipazione all’accordo in questione del Comune di San Pietro ZO (pur essendo quest’ultimo ente sottoscrittore dell’atto di indirizzo) e di tutta una serie di altri comuni (non sottoscrittori, invece, del predetto atto di indirizzo) che si troverebbero sull’asse interessato dalla presenza di aree dell’intermodalità e della logistica, si evidenzia che l’intesa del 2011 ha espressamente previsto che alla stipula degli “ accordi di pianificazione ” (che, quindi, possono anche essere più di uno, a seconda delle concrete caratteristiche del progressivo ampliamento e sviluppo dell’interporto) debbano partecipare i “ comuni interessati ” (art. 1), in linea con quanto previsto dall’art. 5.10, punto 3.1., delle NTA del PTP della Provincia di OV (che fa anch’esso riferimento ai “ comuni interessati ”), nonché con l’art. 18.3 delle NTA del PRG del Comune di OV (che parla, invece, di “ comuni contermini ”).
Ad avviso del Collegio, il richiamo ai “ comuni interessati ” nell’atto di indirizzo e nel PTP della Provincia di OV e quello ai “ comuni contermini ” nel PRG del Comune di OV devono essere letti in modo tra loro congiunto e coordinato (tant’è vero che l’art. 18.3 delle NTA del predetto PRG viene espressamente richiamato all’art. 7 dell’atto di indirizzo del 2011). Pertanto, a dover partecipare agli accordi di pianificazione sono solo i comuni contermini rispetto all’area dell’interporto che siano anche concretamente interessati dagli specifici progetti di ampliamento dello stesso, qualora questi ultimi si estendano al loro territorio o comunque possano impattare sullo stesso (e, quindi, anche sulla comunità locale di riferimento) in ragione dell’immediata prossimità dell’intervento progettato e della sua rilevanza sovracomunale. È in questi casi, infatti, che si giustifica il ricorso all’accordo di pianificazione disciplinato dall’art. 1.5 del PTP di OV, in modo tale da coordinare ed adeguare, se necessario, gli strumenti di pianificazione dei diversi comuni interessati, nonché condividere soluzioni progettuali che contemperino il comune interesse all’espansione dell’interporto e delle attività ad esse connesse (già dichiarato nell’atto di indirizzo del 2011) con l’esigenza di mitigare gli eventuali impatti negativi per i territori e le comunità locali immediatamente circostanti.
Ebbene, l’accordo di pianificazione di cui si discute, elaborato a valle ed in coerenza con il piano strategico di sviluppo industriale presentato da CI e DE, ha ad oggetto interventi sui soli comparti T3b (nuovo insediamento logistico) e T3d (nuovo parcheggio per mezzi pesanti) dell’interporto, i quali si sviluppano interamente sul territorio del Comune di OV in direzione del Comune di AT, quindi su aree che non sono contermini agli altri comuni che secondo i ricorrenti avrebbero dovuto partecipare alla formazione dell’accordo. Peraltro, rispetto a tali comuni nemmeno è stato dimostrato che essi possano comunque subire un concreto pregiudizio dal progetto di espansione dell’interporto di cui si discute e che quindi potessero avere un concreto interesse, quantomeno potenziale, a partecipare alla sua formazione per tutelare adeguatamente le proprie comunità di riferimento.
22. Il secondo motivo del ricorso in esame lamenta, invece, che per la stipula dell’accordo di pianificazione manchino documenti essenziali, vale a dire il masterplan che la Provincia stessa avrebbe dovuto predisporre ai sensi dell’art. 7 dell’atto di indirizzo del 2011, nonché la planimetria ad una certa scala, le prescrizioni idrauliche e la certezza delle quote di proprietà, che sarebbero richiesto dall’art. 1.5 delle NTA del PTP di OV.
Anche tale censura non coglie nel segno.
Quanto al masterplan di sistema, lo stesso è effettivamente indicato dall’art. 7 dell’atto di indirizzo del 2011 quale elaborato che la Provincia di OV avrebbe dovuto predisporre ai fini della successiva stipula degli accordi di pianificazione. A tale riguardo, si evince tuttavia dal piano strategico di sviluppo industriale approvato con deliberazione giuntale del Comune di OV n. 51 del 31.01.2023 che, già a seguito dell’approvazione del primo piano strategico di sviluppo industriale 2011-2019, era stato redatto e presentato nel 2014 un masterplan di sistema che aveva previsto le aree di espansione con le relative destinazioni e misure di tutela ambientale, tra cui anche quella di “ Intermodalità-Logistica Est ” che coincide, sostanzialmente, con quella oggetto del contestato nuovo insediamento logistico di DE (cfr., in particolare, pagg. 8-9 del doc. 6 CI). Ad ogni modo, assieme al gravato schema di accordo di pianificazione, è stato comunque redatto anche un dettagliato elaborato tecnico da allegare allo stesso che, tra le altre cose, contiene un ampio inquadramento grafico dell’intero “ Polo di intescambio integrato di rango superiore – Un unico sistema logistico ”, che raffigura i vari ambiti dell’interporto, gli interventi di sviluppo progettati, le reti stradali e ferroviarie e le relative interconnessioni (cfr. ultima pagina del doc. 1 di parte ricorrente). Trattasi, quindi, di un documento (condiviso dalla Provincia) che appare comunque idoneo a delineare una visione pianificatoria strategica d’insieme per lo sviluppo dell’infrastruttura interportuale, che soddisfa, nella sostanza, le esigenze connesse alla prevista redazione (o all’aggiornamento) del masterplan.
Quanto, invece, alle altre pretese carenze documentali dell’accordo di pianificazione, si evidenzia che, a stretto rigore, l’art. 1.5 delle NTA non fa riferimento, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, a “prescrizioni idrauliche” o a “certezze delle quote di proprietà”, ma solo ad una “ cartografia a scala non inferiore a 1:10.000, ove è riportato il coordinamento delle scelte pianificatorie assunte e/o da recepire nella rispettiva strumentazione urbanistica ” (comma 9). Quand’anche l’elaborato tecnico già predisposto dagli enti ed allegato allo schema di accordo di pianificazione non dovesse soddisfare tali requisiti di scala, ciò non basterebbe a privare di legittimità i gravati provvedimenti di approvazione del predetto schema, essendo sufficiente che questo o gli eventuali altri elaborati tecnici mancanti siano pronti ed allegati al momento della stipula dell’accordo di pianificazione (nel caso di specie, non ancora avvenuta, stante l’arresto procedimentale determinato dalla mancata approvazione dell’accordo da parte del Comune di AT).
23. I motivi terzo, quarto e quinto del ricorso R.G. n. 583/2024 ripropongono invece, anche avverso gli atti di approvazione dell’accordo di pianificazione, le medesime doglianze già articolate, rispettivamente, nei motivi primo, secondo e terzo del ricorso R.G. n. 263/2023 avverso il precedente atto di approvazione del piano strategico di sviluppo industriale (motivi riguardanti, rispettivamente, il preteso difetto di legittimazione di CI e DE, l’asserito contrasto del progetto con il PRGC comunale e la sua ritenuta incoerenza rispetto ai piani sovraordinati).
Tali censure sono, quindi, infondate per le stesse ragioni già indicate in relazione ai corrispondenti motivi del precedente ricorso R.G. n. 263/2023, qui da intendersi richiamate, in ottemperanza al dovere di sinteticità (v. supra , paragrafi 17, 18 e 19).
Ad integrazione delle stesse, si deve tuttavia precisare che, non sussistendo la dedotta incompatibilità del nuovo insediamento logistico con la destinazione urbanistica del comparto T3b stabilita dall’art. 18.3 del PRG Comune di OV, correttamente è stato escluso, in sede di accordo di pianificazione, che fosse necessaria una variante a tale strumento urbanistico comunale, come invece sostenuto dai ricorrenti nel quarto motivo del ricorso ora in esame (R.G. n. 583/2024).
Quanto, invece, alla pretesa incompatibilità del progetto con i piani sovraordinati, occorre soltanto aggiungere che la stessa non sussiste nemmeno rispetto al Piano regionale della mobilità e dei trasporti (PRMT), al Piano regionale della mobilità delle persone (PrMoP) ed al Piano regionale della logistica (PrLog), cui i ricorrenti fanno riferimento per la prima volta nel quinto motivo del ricorso R.G. 583/2024.
Sono proprio le azioni 28 e 60 del PRMT, invocate dai ricorrenti, a riconoscere, in realtà, la necessità di “ promuovere l’uso degli interporti e del terminal merci ” attraverso lo “ sviluppo della logistica integrata e della intermodalità ” e con “ infrastrutture sempre più integrate ” (azione 28), evidenziando espressamente che “ In questo contesto, assumono forme rilevanti i progetti territoriali già avviati, tra cui nel Quadrante Nord-Est figura il completamento del CI di OV, con funzioni di logistica avanzata ” (azione 60). Anche le predette disposizioni regionali sulla mobilità non vietano quindi, ma anzi promuovono, nuovi interventi di sviluppo logistico a completamento dell’interporto di OV.
24. Anche il sesto motivo del ricorso R.G. n. 583/2024, con cui gli esponenti contestano l’individuazione (in sede di accordo di pianificazione) del piano particolareggiato di iniziativa pubblica quale strumento urbanistico esecutivo necessario all’approvazione del nuovo insediamento logistico, va respinto, in quanto rientra nell’ampia discrezionalità del pianificatore stabilire quali porzioni del territorio assoggettare a previa approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo ai fini della loro trasformazione e, dunque, anche individuare quale tipo di strumento urbanistico esecutivo sia più opportuno (art. 32 della L.R. 56/1977). Né la scelta del piano particolareggiato di iniziativa pubblica può ritenersi manifestamente irragionevole o arbitraria, trattandosi di un rilevante intervento di trasformazione urbanistica di un’ampia area inedificata destinata all’ampliamento ed allo sviluppo di un’infrastruttura di interesse pubblico sovracomunale, quale l’interporto, che richiede un’attuazione unitaria e coordinata per assicurarne l’ordinato sviluppo, l’integrazione con le strutture esistenti, l’adeguata dotazione di opere di urbanizzazione, nonché la corretta integrazione nel contesto ambientale e paesaggistico circostante.
25. Infondata è, infine, la censura di incompetenza della Giunta comunale di OV ad approvare lo schema di accordo di pianificazione (formulata con il settimo motivo contenuto nel ricorso per motivi aggiunti), trattandosi comunque di un accordo in sé pienamente coerente, sotto il profilo urbanistico, con la disciplina già impressa alle aree in questione dal PRG vigente, quindi privo di alcuna portata innovativa sulla disciplina del territorio. Si tratta, infatti, di un accordo che si inserisce nella sequenza procedimentale descritta dall’art. 18.3 delle NTA del predetto PRG per i progetti di sviluppo del comparto T3b, preordinato alla successiva approvazione di un piano attuativo conforme allo strumento urbanistico generale, dunque di competenza della Giunta e non del Consiglio comunale (art. 5, comma 13, del D.L. 70/2011 e art. 40, comma 11, della L.R. 56/1977).
26. Per quanto riguarda, invece, il ricorso R.G. n. 602/2024, autonomamente proposto dalla società agricola ET avverso gli atti di approvazione dello schema di accordo di pianificazione, si evidenzia che sia le due censure articolate nel ricorso introduttivo sia l’ulteriore doglianza contenuta nel ricorso per motivi aggiunti prospettano, sotto diversi angoli visuali, la medesima contestazione di fondo, vale a dire che l’insediamento logistico previsto sul comparto T3b non sarebbe conforme alle previsioni di PRG e, pertanto, avrebbe necessitato di una variante strutturale allo stesso.
Tale tesi difensiva è stata prospettata anche nel ricorso R.G. n. 583/2024 (e, ancor prima nel ricorso R.G. 263/2023) ed è già stata ritenuta infondata dal Collegio. A tale riguardo, si richiamano pertanto le considerazioni sopra svolte in ordine alla conformità urbanistica del progetto proposto e alla conseguente non necessità di una previa variante strutturale al PRG del Comune di OV per procedere con la sua approvazione (v. supra , paragrafi 17 e 23).
Occorre solo aggiungere, in relazione al prospettato difetto di istruttoria e di motivazione della deliberazione giuntale n. 210 del 30.04.2024 con cui il Comune di OV ha approvato l’accordo di pianificazione, che, in realtà, la predetta Amministrazione comunale risulta aver attivamente partecipato ai numerosi tavoli tecnici che hanno portato all’elaborazione dello schema di accordo (cfr. doc. 10 Comune). Inoltre, tale deliberazione giuntale reca una specifica ed adeguata motivazione sulla ritenuta conformità della proposta progettuale al PRG vigente (vale a dire proprio sulla questione sollevata dalla ricorrente) ed approfondisce le altre ragioni che hanno portato il Comune di OV ad approvare il testo dell’accordo di pianificazione. Non può condividersi l’assunto della società agricola ricorrente secondo cui la predetta Amministrazione si sarebbe semplicemente appiattita sulla posizione favorevole già espressa dalla Regione.
27. Restano adesso da esaminare i ricorsi R.G. nn. 1930/2024 e 75/2025, proposti, rispettivamente, dai proprietari dei terreni ricadenti nel comparto T3b e dalla società promissaria acquirente degli stessi che ne ha proposto lo sviluppo immobiliare (DE), avverso la delibera consiliare n. 54 del 30.10.2024 con cui il Comune di AT ha invece deciso, contrariamente agli altri enti pubblici interessati, di non approvare lo schema dell’accordo di pianificazione, determinando l’attuale arresto procedimentale.
28. Innanzitutto, debbono essere esaminate le eccezioni preliminari formulate dalle controparti avverso i predetti ricorsi.
28.1. Quanto al ricorso R.G. n. 1930/2024, deve respingersi l’eccezione di difetto di legittimazione ed interesse a ricorrere in capo ai proprietari delle aree ricadenti nel comparto T3b. Si discute, infatti, dell’impugnazione di un provvedimento che impedisce la prosecuzione e la favorevole conclusione dell’iter procedimentale stabilito dal PRG del Comune di OV ai fini della trasformazione edilizia delle aree di loro proprietà, attualmente inedificate. Gli attuali proprietari hanno, pertanto, legittimazione ed interesse ad ottenere l’annullamento di tale provvedimento, in modo tale da pervenire all’approvazione di uno sviluppo immobiliare coerente con le previsioni del piano urbanistico generale comunale, dal quale ricaverebbero un’evidente utilità, sia pure attraverso la vendita dei loro terreni alla società DE, promotrice dell’intervento, che si è resa promissaria acquirente degli stessi.
28.2. Per quanto riguarda, invece, il ricorso R.G. n. 75/2025, le controparti ne hanno invece eccepito l’inammissibilità in quanto la società ricorrente non avrebbe specificamente contestato la gravata delibera comunale nella parte in cui, aderendo alle tesi sostenute nei ricorsi R.G. nn. 263/2023 e 583/2024, motiva la mancata approvazione dello schema di accordo di pianificazione anche in ragione dell’asserito difetto di legittimazione di DE a promuovere ed attuare interventi di sviluppo del comparto T3b, per i quali l’atto di indirizzo del 2011 riconoscerebbe la competenza esclusiva di CI. Trattandosi di un atto plurimotivato, la mancata impugnazione di profilo motivazione renderebbe, appunto, inammissibile il ricorso.
L’eccezione è infondata.
Il principio di specificità dei motivi (art. 40, commi 1, lett. d, e comma 2, c.p.a.) non deve essere inteso in senso formalistico, ma piuttosto in senso sostanziale, al fine di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale. Pertanto, anche a prescindere dal contenuto della relativa rubrica, è necessario che i motivi, pur in modo sintetico o con una formulazione giuridica non assolutamente rigorosa, individuino o almeno rendano individuabili le censure che vengano mosse al provvedimento impugnato, in relazione al suo concreto contenuto (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 23.12.2025, n. 10273; Cons. Stato, Sez. V, 27.09.2022, n. 8321). È, quindi, sulla base di tali criteri sostanzialistici che deve essere verificata la specificità dei motivi dedotti (necessaria ai fini della loro ammissibilità) e se questi ultimi, in presenza di un atto plurimotivato, contestino tutte le ragioni su cui si esso si fonda (a pena, altrimenti, di inammissibilità del ricorso).
Ebbene, nel caso di specie, l’impugnata delibera consiliare del Comune di AT poggia, senz’altro, anche sull’asserita violazione dell’atto di indirizzo del 2011 sotto il profilo dell’assenza della legittimazione di DE (e financo di CI, nell’attuale composizione societaria interamente privata) a proporre l’intervento logistico in questione (pagg. 10 e 11 del doc. 18 parte ricorrente). Tuttavia, tale profilo motivazione del provvedimento impugnato trova una sufficiente, per quanto sintetica, contestazione sia nel primo motivo di ricorso (pag. 18: “ la verifica e rifunzionalizzazione non vuol dire che nelle aree T3b possano realizzarsi unicamente strutture di proprietà CI S.p.a. come erroneamente sostenuto nella deliberazione 54/2024, tesi che contrasta sia con quanto previsto nell’art. 18.3 delle Norme del PRG, sia con quanto previsto nell’Atto di Indirizzo approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2011, n. 21-1957 ”), che nel secondo motivo di ricorso (cfr. pag. 27: “ In sostanza, come evidente, l’Atto di Indirizzo prevede espressamente, accanto al Terminale Unico, anche la realizzazione di una serie di piattaforme logistiche connesse e di prossimità, rispetto alle quali l’Atto di Indirizzo ovviamente non prescrive affatto che debbano essere realizzate unicamente ad opera del CI ”). Il che porta ad escludere che il ricorso proposto da DE possa essere dichiarato inammissibile per mancata contestazione di tale profilo motivazionale dell’atto impugnato.
29. Può, quindi, passarsi all’esame del merito dei predetti ricorsi, che il Collegio ritiene di svolgere congiuntamente, posto che vi è una sostanziale coincidenza delle censure formulate dai ricorrenti, che induce a trattarle congiuntamente per evitare inutili ripetizioni, anche alla luce del dovere di sinteticità stabilito dall’art. 3 c.p.a.
30. Entrambi i ricorsi sostengono innanzitutto (motivi primo, terzo e quarto del ricorso R.G. n. 1930/2024 e motivo sesto del ricorso R.G. n. 75/2025) che il Comune di AT non avrebbe nemmeno dovuto partecipare all’accordo di pianificazione e che, quindi, non avrebbe avuto alcun potere di deliberare sull’approvazione del relativo schema, non trattandosi di un comune “interessato” dal nuovo insediamento logistico, cosicché sarebbero ipoteticamente illegittimi l’art. 18.3 delle NTA del PRG del Comune di OV (laddove ne ammetterebbe la partecipazione quale mero comune “contermine”) e lo stesso schema di accordo di pianificazione approvato dagli altri enti (nella parte in cui confermerebbe la partecipazione del predetto ente locale). Da qui, non solo la domanda di annullamento della delibera comunale impugnata (e, ipoteticamente, degli altri atti sopra indicati), ma anche la domanda di accertamento dell’estraneità del Comune di AT rispetto alla stipula dell’accordo di pianificazione.
Tale nucleo comune di censure non può essere accolto.
Si è già detto (v. supra , paragrafo 21) che l’atto di indirizzo del 2011, l’art. 5.10, punto 3.1, delle NTA del PTP della Provincia di OV e l’art. 18.3 delle NTA del PRG del Comune di OV debbono essere interpretati in modo coordinato e tra loro coerente e che, quindi, debbano partecipare all’accordo di pianificazione solo i comuni contermini rispetto all’area dell’interporto che siano anche concretamente interessati dagli specifici progetti di ampliamento dello stesso. Ciò può verificarsi qualora questi ultimi si estendano anche al loro territorio o comunque possano impattare sullo stesso (e, quindi, anche sulle comunità locali di riferimento) in ragione dell’immediata prossimità dell’intervento progettato e della sua rilevanza sovracomunale. L’interesse del comune contermine a partecipare all’accordo può, quindi, derivare anche da un impatto solo potenziale del progetto sul suo territorio, che andrà verificato sulla base delle concrete caratteristiche del progetto stesso. Laddove tali concrete caratteristiche rendano ipotizzabile un qualche interessamento o impatto sul comune contermine, lo stesso avrà diritto a partecipare ai lavori volti alla definizione dell’accordo di pianificazione, perché, proprio in tale sede, tali aspetti potranno essere esaminati ed approfonditi congiuntamente con gli altri enti, prevedendo, all’esito dell’istruttoria svolta, eventuali adeguamenti dei rispettivi strumenti di pianificazione necessari a realizzare l’opera di comune interesse, nonché eventuali variazioni del progetto che attenuino l’ipotetico impatto negativo dell’opera sul comune contermine o, al contrario, che consentano di massimizzare anche per quest’ultimo i benefici collegati alla sua realizzazione.
Ebbene, il piano strategico di sviluppo industriale approvato dal Comune di OV (doc. 3 DE) ha ad oggetto la trasformazione urbanistico-edilizia di aree inedificate che, pur ricadendo per intero sul suo territorio, comporta uno sviluppo dell’interporto (in particolare, per quanto qui di interesse, la contestata realizzazione del nuovo polo logistico integrato) proprio in direzione del Comune di AT, che è pacificamente contermine rispetto a tali aree di prospettato sviluppo. Peraltro, tale piano strategico evidenzia (pag. 74) il sistema delle interconnessioni infrastrutturali e della viabilità esistente e di progetto, proponendo, tra l’altro, la realizzazione di un “ sistema della mobilità dolce ” per “ contenere le emissioni derivanti dal traffico veicolare generato dall’ambito ”, ipotizzando “ l’implementazione del sistema ciclabile di collegamento con il centro cittadino di OV ” secondo “ proposte…da valutare con gli enti locali ”. Dalla relativa tavola grafica si evince che il tracciato della pista ciclabile dovrebbe interessare, appunto, anche il Comune di AT. Allo stesso tempo, tale tavola evidenzia la connessione del progettato insediamento logistico con la rotatoria che si trova lungo la strada di collegamento tra AT e OV, a confine dei rispettivi territori (la c.d. rotatoria di AT).
Ciò è sufficiente, ad avviso del Collegio, a giustificare il coinvolgimento del Comune di AT nella definizione dell’accordo di pianificazione, tant’è vero che nei relativi tavoli tecnici si è poi concretamente discusso proprio di tale pista ciclabile estesa al territorio di AT (cfr. docc. 4-6 DE), la quale è stata successivamente confermata nello schema finale di accordo (doc. 10 DE, pagg. 7 e 8) e nell’elaborato tecnico ad esso allegato (doc. 10 DE, pag. 42).
Né può condividersi l’assunto dei ricorrenti secondo cui il coinvolgimento del Comune di AT avrebbe finito per attribuirgli un sostanziale potere di veto su una trasformazione urbanistica che non riguarda né interessa il suo territorio. A prescindere del fatto che il predetto comune contermine è interessato dal progetto nel senso appena indicato, occorre rilevare che il suo coinvolgimento nel relativo accordo di pianificazione non è volto ad attribuirgli (né può essere utilizzato come) un potere di veto su tale progetto. L’accordo di pianificazione di cui si discute si inserisce, difatti, nell’iter di pianificazione attuativa di una previsione generale di sviluppo dell’interporto già stabilita dal PRG del Comune di OV, in coerenza coi piani regionali e provinciali sovraordinati e con l’atto di indirizzo del 2011 condiviso da tutti gli enti pubblici interessati, tra cui lo stesso Comune di AT, che si sono impegnati a sottoscrivere i necessari accordi di pianificazione. In tale contesto, quindi, i comuni contermini non devono esercitare una scelta politico-amministrativa (ampiamente discrezionale) di espressione o meno del proprio consenso alla realizzazione dell’opera in sé considerata (di cui è già stato riconosciuto l’interesse strategico sovracomunale in plurimi atti), ma piuttosto sono chiamati a collaborare con gli altri enti per la definizione delle modalità con cui la stessa debba essere realizzata, in modo tale che vengano adeguatamente considerati e tutelati anche gli interessi delle rispettive comunità locali di riferimento.
31. A tale proposito, deve tuttavia precisarsi come non sia accoglibile, nella sua assolutezza, la tesi dei ricorrenti secondo cui il Comune di AT non avrebbe comunque potuto esprimere il proprio dissenso rispetto all’accordo di pianificazione, perché si sarebbe vincolato a concluderlo con l’atto di indirizzo del 2011 (motivo secondo, prima parte, del ricorso R.G. 75/2025) e perché la disciplina generale ricavabile dall’art. 19 ter della L.R. 56/1977 e dall’art. 1.5 delle NTA del PTP non ammetterebbe l’espressione di un mero diniego all’accordo (sesto motivo, sub-censura A, del ricorso R.G. n. 1930/2024).
Se è vero, infatti, che tanto l’atto di indirizzo del 2011 quanto la disciplina generale sopra richiamata impegnano gli enti interessati dallo sviluppo dell’interporto di OV alla ricerca di un accordo di pianificazione sui relativi interventi, nondimeno non può astrattamente negarsi la possibilità che uno degli enti partecipanti esprima il proprio dissenso rispetto al progetto proposto e condiviso dagli altri enti, qualora, per le sue concrete caratteristiche finali, lo ritenga radicalmente incoerente con quanto previsto nell’atto di indirizzo del 2011 (e dalla correlata disciplina di riferimento) o, comunque, gravemente ed insostenibilmente lesivo di concreti interessi della propria comunità.
32. Cosicché l’attenzione va piuttosto concentrata sulle censure che i ricorrenti muovono alla concreta motivazione con cui il Comune di AT ha negato la propria approvazione allo schema di accordo di pianificazione elaborato in esito ai lavori svolti assieme agli altri enti.
Tale motivazione fa, infatti, riferimento: a) agli strumenti urbanistici regionali e provinciali, che imporrebbero di ridurre il consumo di suolo e mantenere il paesaggio agrario (pagg. 7-10 e 13); b) all’atto di indirizzo del 2011, che sarebbe violato nella parte in cui riserverebbe esclusivamente a CI il ruolo di promotore ed attuatore degli interventi di sviluppo dell’interporto di OV (pagg. 10-11); c) ai ricorsi già pendenti innanzi a questo TAR con R.G. nn. 263/2023 e 583/2024, che evidenzierebbero profili di illegittimità della procedura seguita (pagg. 11-13); d) all’ “ elevatissimo impatto ambientale ” del progetto, “ con enorme consumo di suolo e forti ricadute negative sulla viabilità in entrata ed uscita dal centro abitato di AT e sulla salute pubblica ” (pag. 13); e) alla ritenuta necessità di “ adeguare l’intervento in progetto alle nuove esigenze del territorio ed alle indicazioni di maggior tutela previste dalla normativa urbanistica regionale e provinciale che impongono di ridurre in maniera significativa il consumo di suolo ” (pag. 13).
33. Quanto al preteso eccessivo consumo di suolo ed all’asserita non conformità del progetto alla disciplina urbanistica e paesaggistica stabilita dai piani provinciali e regionali sovraordinati, i ricorrenti deducono (motivo ottavo del ricorso R.G. n. 1930/2024 e motivi primo e quarto del ricorso R.G. n. 75/2025) che il Comune non avrebbe titolo ed interesse a sollevare tali pretese problematiche, che non riguardano il suo territorio e che sono già state confutate da tutti gli enti competenti (Comune di OV, Provincia di OV e Regione Piemonte), i quali hanno invece approvato l’accordo di pianificazione, attestando la coerenza del progetto con i rispettivi strumenti pianificatori. In ogni caso, tali contestazioni del Comune di AT sarebbero infondate, al pari di quelle contenute nei precedenti ricorsi R.G. 263/2023 e 583/2024 richiamati nella sua delibera impugnata, e non potrebbero pertanto legittimare il diniego di approvazione dell’accordo di pianificazione.
Tali censure sono fondate.
È dirimente al riguardo quanto già detto proprio in relazione ai predetti ricorsi R.G. nn. 263/2023 e 583/2024 (ma anche in relazione al successivo ricorso R.G. 602/2024) sulla compatibilità dell’intervento proposto non solo con la disciplina comunale, ma anche con gli strumenti pianificatori sovracomunali, che recano espresse e specifiche disposizioni sull’interporto di OV. Tali disposizioni non limitano, ma anzi promuovono lo sviluppo di tale infrastruttura strategica della intermodalità e della logistica integrata, pur nella consapevolezza di un inevitabile impatto sull’ambiente e sul paesaggio circostante, che chiedono di attenuare con opportuni interventi di mitigazione e compensazione (v. supra , paragrafi 18 e 19).
Anche in ordine all’asserito eccessivo consumo di suolo determinato dal nuovo insediamento logistico, debbono ampiamente richiamarsi le considerazioni già svolte nel rigettare le medesime censure articolate nei precedenti ricorsi (v. supra , paragrafo 19). Va ribadita, infatti, la congruenza “quantitativa” del piano strategico di sviluppo industriale con le previsioni del PRG del Comune di OV e con gli obiettivi di crescita delle attività logistiche connesse all’interporto stabiliti dall’atto di indirizzo del 2011. In ogni caso, i parametri urbanistici stabiliti nello schema dell’accordo di pianificazione non approvato dal Comune di AT sono espressamente qualificati come “indicativi” e suscettibili di modificazione nel successivo piano particolareggiato, in occasione del quale dovrà essere, per l’appunto, meglio valutato e mitigato l’impatto ambientale e paesaggistico della proposta di sviluppo immobiliare dell’area, che potrebbe anche ipoteticamente portare ad una riduzione del numero e/o dell’estensione dei nuovi magazzini logistici.
A tali considerazioni merita aggiungere che la tematica del consumo di suolo necessario allo sviluppo delle attività connesse all’interporto (che, peraltro, riguarda solo il territorio del vicino Comune di OV) non può essere rimessa a valutazioni unilaterali e soggettive dei comuni contermini, sganciate dalla dimostrazione di specifici e concreti impatti negativi sul territorio e sulle comunità che rappresentano. La rilevanza sovracomunale dell’interporto di OV richiede, infatti, che anche le scelte strategiche che lo riguardano (ivi inclusa quella sul consumo di suolo necessario al suo sviluppo) siano definite ad un livello più alto e più ampio di quello meramente locale (come, peraltro, avvenuto con l’atto di indirizzo del 2011, condiviso anche dal Comune di AT). Cosicché un comune contermine non può bloccare un progetto di sviluppo logistico dell’interporto chiedendo genericamente, come ha fatto il Comune di AT, di “ ridurre in maniera significativa il consumo di suolo ” e di ridefinire una “ strategia territoriale sovracomunale ” in ordine ai “ nuovi insediamenti, prevalentemente logistici ” dell’area vasta, che sia “ fondata sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica e sul perseguimento prioritario della rigenerazione urbana e territoriale ”. Una strategia sovracomunale che, in realtà, già esiste e considera proprio le specificità dell’interporto di OV, ritenendo prevalente l’interesse pubblico al suo sviluppo rispetto ad altri interessi confliggenti, quale quello ad evitare ulteriore consumo di suolo ed a mantenere inalterato l’attuale assetto ambientale e paesaggistico delle aree circostanti.
34. Per quanto riguarda, invece, le altre criticità del nuovo insediamento logistico ritenute dal Comune di AT ostative all’approvazione del relativo accordo di pianificazione (vale a dire il suo impatto sull’ambiente, sulla viabilità e sulla salute pubblica), i ricorrenti ne lamentano l’assoluta genericità e contestano l’assenza di adeguata istruttoria a supporto di tali affermazioni, che peraltro atterrebbero a questioni non di stretta competenza del Comune di AT e da approfondire nel successivo sviluppo procedimentale, in sede di piano particolareggiato e di procedure di AS (motivi secondo e settimo del ricorso R.G. n. 1930/2024; motivi terzo e quarto del ricorso R.G. n. 75/2025).
Anche tali doglianze meritano condivisione.
Sull’impatto ambientale del progetto la gravata delibera comunale si limita ad affermare che lo stesso sarebbe “ elevatissimo ”, senza spiegarne le ragioni e senza richiamare alcun elemento istruttorio a supporto di tale generica affermazione. Né tantomeno vi è alcun riferimento ad un’ipotetica insostenibilità di tale asserito impatto ambientale (in particolare, rispetto al territorio di AT) o all’eventuale inadeguatezza delle opere di mitigazione e compensazione già previste dal piano strategico di sviluppo industriale (cfr. pag. 50, 51, 61 e 62 del doc. 3 DE). Allo stesso modo, la delibera comunale impugnata non prende in considerazione le ulteriori disposizioni inserite nello schema dell’accordo di pianificazione (da essa non approvato) che pongono una serie di prescrizioni che il progetto deve soddisfare in sede di pianificazione attuativa sotto il profilo ambientale e paesaggistico, con previsione del suo assoggettamento a PAS e ad eventualmente a successiva VIA (sul punto, si rinvia funditus al paragrafo 19 della presente sentenza). Il che dimostra che le criticità ambientali genericamente sollevate dal Comune di AT dovranno, in realtà, essere approfondite e valutate successivamente alla sottoscrizione dell’accordo di pianificazione tra gli enti, non sussistendo, allo stato, risultanze istruttorie che le facciano ritenere ostative alla prosecuzione dell’iter di approvazione del progetto.
La medesima grave genericità affligge il riferimento alle “ forti ricadute negative sulla viabilità in entrata ed uscita dal centro abitato di AT e sulla salute pubblica ”, che, all’interno della delibera impugnata, non trovano nessuna ulteriore spiegazione e motivazione.
Solo in corso di causa, l’Amministrazione comunale resistente ha prodotto una relazione del Comandante della Polizia Municipale (doc. 4) che attesterebbe come il nuovo insediamento logistico di OV andrebbe ad aumentare il traffico sulla rotatoria di AT, che ricade in parte sul territorio di AT e che costituirebbe uno snodo essenziale del traffico in entrata ed uscita da tale comune, già adesso particolarmente congestionato. Tuttavia, tale relazione, oltre ad essere basata su dati che si ammettono essere “incompleti” e che portano a proiezioni ipotetiche ed ancora approssimative, è stata redatta solo in data 28.12.2024, quindi circa due mesi dopo l’adozione dell’impugnata delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 30.10.2024, visionando le riprese delle videocamere stradali nel periodo compreso tra il 01.10.2024 ed il 26.12.2024, dunque in un lasso temporale anch’esso in gran parte successivo alla predetta delibera. Ciò dimostra che le “ forti ricadute sulla viabilità ” e quelle sulla “ salute pubblica ” sono state, in realtà, solo ipotizzate al momento dell’adozione della delibera consiliare, senza alcuna istruttoria a tale riguardo. In ogni caso, la stessa relazione “postuma” prodotta dal Comune afferma che l’ipotizzato aumento del traffico determinato dal nuovo insediamento logistico potrebbe essere superato realizzando “ nuova viabilità in grado di bypassare la cd rotonda AT ”. Ciò esclude, quindi, che tale problematica possa considerarsi insuperabile ed irrimediabilmente ostativa alla conclusione dell’accordo di pianificazione, potendo trovare soluzione nella successiva fase di redazione ed approvazione del piano particolareggiato e non essendo, pertanto, di per sé sola sufficiente a sostenere il rifiuto del Comune di AT di aderire all’accordo di pianificazione.
35. Parimenti fondate devono ritenersi le censure che i ricorrenti rivolgono all’ultimo profilo motivazionale della delibera comunale impugnata, vale a dire quello sulla pretesa violazione dell’atto di indirizzo del 2011 laddove riserverebbe esclusivamente alla società CI la proposta e l’attuazione degli interventi di sviluppo dell’interporto di OV. Gli esponenti deducono, infatti, l’erroneità dell’interpretazione del predetto atto di indirizzo del 2011, che ammetterebbe invece anche ad altri soggetti provati (e quindi anche a DE) di realizzare gli interventi per la realizzazione di piattaforme logistiche connesse su aree di cui abbiano la disponibilità (motivo nono del ricorso R.G. n. 1930/2024 e motivi primo e secondo del ricorso R.G. n. 75/2025).
Tale doglianza va accolta per tutte le ragioni già evidenziate dal Collegio nell’affrontare la medesima questione in relazione ai precedenti ricorsi già esaminati, cui si rinvia per brevità (v. supra , paragrafo 17). Se, quindi, DE è legittimata a partecipare assieme a CI alla promozione ed attuazione del progetto di sviluppo dell’interporto (con particolare riferimento alle piatteforme logistiche previste nel comparto T3b), il suo coinvolgimento non avrebbe dovuto essere previamente autorizzato dagli enti pubblici sottoscrittori dell’atto di indirizzo del 2011, come, invece, sostenuto dal Comune di AT nel provvedimento impugnato.
36. In definitiva, le plurime motivazioni addotte dal Comune di AT nella delibera consiliare con cui ha negato l’assenso all’accordo di pianificazione sono inidonee a sorreggere la posizione dissenziente.
37. Peraltro, merita evidenziare come nessuna delle criticità che tale delibera consiliare ha ritenuto ostative all’approvazione del progetto sia mai stata prospettata dal Comune di AT nel corso dei numerosi tavoli tecnici (tenutisi in data 25.07.2022, 24.02.2023, 26.07.2023 e 21.12.2023) che hanno portato all’elaborazione dello schema di accordo di pianificazione. Nel corso di tali tavoli tecnici, l’unico aspetto su cui la predetta Amministrazione comunale ha preso posizione (peraltro, favorevole) è stato quello relativo alla nuova pista ciclabile di collegamento estesa anche al proprio territorio (cfr. docc. 4-6 DE).
Alla luce di ciò, debbono condividersi le doglianze con cui i ricorrenti lamentano anche la contraddittorietà del comportamento del Comune di AT ed il suo contrasto col principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni (motivo sesto del ricorso R.G. n. 1930/2024 e motivo quinto del ricorso R.G. n. 75/2025).
Tale principio trova, infatti, il proprio fondamento negli artt. 5, 97 e 120 della Costituzione (cfr., sul punto, ex multis , Corte cost., 18.07.1997, n. 242; Corte cost., 27.07.1992, n. 379; Corte cost., 26.03.1990, n. 139), in quanto funzionale ad assicurare l'imprescindibile interesse costituzionale all'efficienza pubblica (Cons. Stato, Sez. IV, 02.05.2024, n. 4017; Consiglio di Stato, Sez. VI, 05.03.2014, n. 1059; Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, 27.04.2022, n. 518). Esso permea, pertanto, tutte le molteplici forme di collaborazione, cooperazione, intesa e/o accordo tra pubbliche amministrazioni previste dall’ordinamento, richiedendo che gli enti improntino il proprio comportamento ed il loro rapporto con le altre amministrazioni a canoni di correttezza e lealtà istituzionale, nel comune interesse ad un’azione amministrativa rapida, efficiente e coordinata.
Il principio in questione è senz’altro applicabile agli accordi tra pubbliche amministrazioni di art. 15 della L. 241/1990 (sia nella fase genetica che in quella esecutiva), tra i quali rientrano anche gli accordi territoriali previsti dall’art. 19 ter della L.R. 56/1977, cui possono, a loro volta, ricondursi gli accordi di pianificazione previsti dall’art. 1.5 delle NTA del PTP delle Provincia di OV e, quindi, anche quello qui in esame, richiesto dall’atto di indirizzo del 2011 e dall’art. 18.3 delle NTA del PRG del Comune di OV per lo sviluppo edificatorio delle aree urbanisticamente collegate all’interporto di OV.
Peraltro, lo specifico accordo di pianificazione previsto per tali aree ha la particolarità, come già detto, di porsi a valle di scelte pianificatorie generali già compiute dalle varie amministrazioni interessate (con l’atto di indirizzo del 2011 e con i vari piani regionali, provinciali e comunali coerenti con lo stesso), al fine di coordinare e condividere il tipo di strumento urbanistico esecutivo e l’organizzazione complessiva dell’ambito tra trasformare e dei necessari interventi di mitigazione ambientale. In altre parole, ferma la scelta strategica già condivisa di destinare tali aree allo sviluppo dell’interporto e delle piattaforme logistiche ad esse connesse, l’accordo di pianificazione serve a concordare tra i vari enti interessati, in coerenza con il piano industriale già approvato, le concrete caratteristiche dell’intervento e le modalità del suo inserimento nel contesto circostante, che dovranno poi trovare ulteriore attuazione e definizione nello strumento urbanistico esecutivo, da approvarsi prima del rilascio dei titoli edilizi.
È evidente, quindi, che, rispetto al predetto modello di pianificazione (attuativa) consensuale, tutti gli enti coinvolti sono chiamati a partecipare in modo attivo e lealmente collaborativo ai lavori istruttori ed alla definizione dell’accordo di pianificazione, evidenziando in quella sede le eventuali criticità e problematiche, in modo tale da poterle approfondire e superare in modo condiviso, anche mediante le necessarie modifiche della proposta originaria.
Non risponde, quindi, al principio di leale collaborazione istituzionale il comportamento di un ente locale che (come ha fatto, nel caso di specie, il Comune di AT), prima partecipa ai lavori di preparazione dell’accordo di pianificazione condividendone in quella sede il contenuto finale, e poi si rifiuta di sottoscriverlo sollevando problematiche sino ad allora mai prospettate nella discussione congiunta con gli altri enti. Il tutto, peraltro, senza nemmeno chiedere la riapertura dei tavoli tecnici per cercare di discutere e risolvere tali asserite problematiche, ma manifestando una posizione apertamente oppositiva all’intervento, con richiesta di un radicale ripensamento delle scelte di pianificazione sovracomunale sulla logistica.
Né può condividersi la tesi difensiva comunale secondo cui gli incontri con le altre amministrazioni avrebbero avuto un mero contenuto tecnico, ma l’organo politico (il Consiglio Comunale) manterrebbe piena ed amplissima discrezionalità sulla scelta urbanistica da compiere.
La delibera consiliare si inserisce, infatti, pur sempre nel contesto di un accordo di pianificazione e, pertanto, è tenuta a rispettare i principi che regolano tale modello di esercizio del potere, tra cui quello della leale collaborazione istituzionale. Inoltre, l’art. 1.5, comma 6, della NTA del PTP della Provincia di OV evidenzia chiaramente la necessità che i lavori di definizione di un accordo di pianificazione non abbiano un contenuto meramente tecnico, ma impegnino gli enti che vi partecipino ad esprimere in quella sede di esame congiunto la propria posizione vincolante (“ Ogni amministrazione partecipa alla definizione dell’"accordo di pianificazione" con un unico rappresentante legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni, le volontà e gli impegni dell’Ente; tali rappresentanti possono comunque essere accompagnati dai rispettivi tecnici e/o dai professionisti incaricati di strumenti di pianificazione ed urbanistici interessati, in veste di consulenti ”).
38. Le ulteriori censure formulate dai ricorrenti, specie in relazione all’asserita contraddittorietà dell’impugnata delibera del Comune di AT con i contestuali atti di approvazione di nuovi insediamenti logistici sul proprio territorio, possono invece restare assorbite. Dal loro ipotetico accoglimento gli esponenti non trarrebbero, infatti, un’utilità maggiore rispetto a quella già conseguita dall’accoglimento delle altre censure esaminate. Ciò dispensa il Collegio anche dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità delle predette censure con riferimento al ricorso R.G. 75/2025, dove le controparti lamentano che DE le abbia surrettiziamente introdotte solo con la memoria difensiva finale del 13.12.2025.
39. In definitiva, i ricorsi R.G. nn. 263/2023, 583/2024 e 602/2024 sono infondati e vanno respinti. I ricorsi R.G. nn. 1930/2024 e 75/2025 sono, invece, fondati nei limiti sopra indicati e, per l’effetto, vanno accolte le domande di annullamento della delibera del Consiglio Comunale di AT n. 54 del 30.10.2024, mentre vanno respinte le domande di accertamento della non necessaria partecipazione del Comune di AT all’accordo di pianificazione in esame.
40. La particolarità e complessità, fattuale e giudica, della vicenda esaminata induce il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti ed integrati da motivi aggiunti:
- ne dispone la riunione;
- rigetta i ricorsi R.G. nn. 263/2023, 583/2024 e 602/2024;
- accoglie, in parte, i ricorsi R.G. nn. 1930/2024 e 75/2025 e, per l’effetto, annulla la delibera del Consiglio Comunale di AT n. 54 del 30.10.2024, rigettando, invece, le altre domande proposte;
- compensa le spese di lite di tutti i predetti ricorsi riuniti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IAluca BE, Presidente
MA Costa, Referendario
ES FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES FA | IAluca BE |
IL SEGRETARIO