Art. 1. 1. Il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 , recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza: Il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10 novembre 2004.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivta' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2005.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza: Il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10 novembre 2004.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivta' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2005.