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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/11/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di GI RI, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 318/2023 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. POLITANO' RI RORIA, giusta Parte_1 procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
ZI AN RI RO, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto conveniva in giudizio innanzi al Giudice del Lavoro di Palmi per vedersi Parte_1 CP_2 riconoscere il diritto e il relativo pagamento, da parte del Fondo di Garanzia, della somma di €
12.930,80 a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché delle ultime tre mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria, non adempiuto dal datore di lavoro Prematica srl, società sottoposta a confisca definitiva e gestita da un amministratore giudiziario. Rappresentava: - di essere stato assunto, in data 20.06.2007, da Prematica srl,, a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di addetto alla manutenzione CCNL Commercio e Terziario;
- che in data 19.09.2007 la società Prematica srl, veniva sottoposta a sequestro preventivo con decreto n.
346/07, ed in data 7.03.2012 a confisca definitiva ad opera dell'
[...]
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di Controparte_3
GI RI (che l'ha posta in liquidazione, nominando il dott. quale Persona_1 coadiutore e liquidatore); - che in data 20.06.2016, a seguito della messa in liquidazione della società, veniva licenziato;
- che gli emolumenti indicati nell'ultima busta paga del Giugno 2016 non gli venivano corrisposti, per un ammontare di € 21.051,96 lordi di cui € 12.542,08 quale trattamento di fine rapporto, € 1.829,08 come ferie non godute, € 57,64 per retribuzione ordinaria, € 520,00 Trasferta
Italia, € 2.094,83 per indennità di mancato preavviso, € 778,08 per tredicesima mensilità, € 1.556,16 per quattordicesima mensilità; - che ricorreva in via monitoria dinanzi al giudice del tribunale di
Palmi, ottenendo decreto ingiuntivo n. 197/2020 con cui si intimava alla PREMATICA SRL, in persona del liquidatore dott. , di pagare la complessiva somma di € 21.051,96 Persona_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed oltre alle spese del procedimento;
- che in data
8.03.2021 detto decreto veniva dichiarato esecutivo e munito di formula esecutiva in data 9.03.2021;
- che in data 9.03.2021 veniva notificato formale precetto alla società su emarginata, chiedendo il pagamento del dovuto;
- che in data 16.04.2021 veniva eseguito un pignoramento presso il debitore, con il quale il Dott. , nella sua qualità, dichiarava che, essendo stata la società sottoposta a Per_1 confisca, i beni aziendali erano di proprietà della Sequestrati e Confiscati;
Controparte_4 che, pertanto, anche il pignoramento aveva esito negativo;
- che in data 17.03.2021 Parte_1 procedeva ad inoltrare la domanda di intervento al Fondo di Garanzia per vedersi corrispondere il proprio TFR e le ultime tre mensilità dalla società Prematica srl;
- che in data 5.10.2021 l' CP_2 comunicava il mancato accoglimento della domanda per “Mancata presentazione della documentazione richiesta e prevista dalla Circolare n. 103/2020 nelle ipotesi di aziende sottoposte a sequestro o confisca. Il periodo richiesto non rientra in quello coperto dalla Garanzia del Fondo.” - che anche il ricorso al Comitato Provinciale di GI RI aveva esito negativo, nonostante il reclamante avesse fatto presente di avere depositato tutta la documentazione che la normativa in vigore, antecedentemente al D.lgs 159/2011, richiedeva (essedo la Prematica srl stata sottoposta a confisca prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 159/2011).
Tanto premesso, rilevava in diritto la violazione art. 2 comma 1, e comma 5 L. n. 297/1982 e artt. CP_ 1 e 2, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 da parte di
Quest'ultimo si costituiva in giudizio, per resistere alle pretese attoree e per ribadire l'insussistenza CP_ dei requisiti per accedere al fondo di garanzia esplicitati nella circolare n. 103/2020 che prevede che i lavoratori possano richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia unicamente dopo che il loro credito sia stato ammesso nello stato passivo esecutivo accertato dal Giudice Delegato ex art. 59 D.
Lgs. 159/2011, sempre che il credito, nei trenta giorni successivi, non sia stato oggetto di opposizione e/o impugnazione.
Il Tribunale di Palmi, con sentenza 121/2023 pubblicata il 7/02/2023 rigettava il ricorso condannando il ricorrente alle spese di lite.
Argomentava che: “ I suesposti principi sono ancorati alla disposizione di cui all'art. 2, L.
297/1982, dal cui complesso emerge che il legislatore ha subordinato l'intervento del Fondo alla ricorrenza di due distinte ed alternative ipotesi: la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2°. ss.), ovvero, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5°.). La previsione dell'art. 2, comma 5 l. n. 297/1982, deve trovare applicazione anche nel caso di specie, in cui la società datrice di lavoro del ricorrente non risulta sottoposta – per le ragioni precisate dal medesimo– alla procedura concorsuale. Infatti, pur risultando la società inattiva e di proprietà dell' Controparte_5
Confiscati sin dalla data della confisca (risalente al 19.09.2007), secondo quanto
[...] evincibile dalla visura camerale aggiornata al 23 maggio 2016, prodotta dal ricorrente, ben poteva quest'ultimo promuovere istanze qualificabili come istanze sostitutive a quella di fallimento, oppure chiedere autorizzazioni di diversa natura agli organi competenti, oppure proporre azione esecutiva nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (così Cass. S.U. n. 6070 del 2013)” Ed ancora: “Nella fattispecie de qua, l'azienda risulta essere stata destinataria di una misura di prevenzione da parte del Tribunale di GI RI, ai sensi del d.lgs. n.159/2011, circostanza che non presuppone necessariamente la sussistenza dello stato di insolvenza di cui occorre che sia fornita prova”. Ha rilevato infine che il ricorrente non ha prodotto alcuno dei documenti previsti dalla Circolare n. 103/2020 per accedere al Fondo di Garanzia
e che, con riferimento ai crediti diversi dal TFR, l'infondatezza della domanda deriva altresì dalla circostanza che il titolo esecutivo, (decreto ingiuntivo n. 197/2020 depositato il 08.09.2020), è stato ottenuto ben oltre un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro avvenuto in data 20.06.2016, coprendo il Fondo di Garanzia le ultime tre retribuzioni rientranti nell'anno precedente la data di deposito del ricorso giudiziario, che ha dato origine al titolo esecutivo.
ha appellato la sentenza, denunciando la violazione dell'art .2 c.1 e c.5 L.N. Parte_1
297/1982 e artt.1 e 2 D.LGS 80/1992.
Ha osservato che il Giudice di prime cure, pur affermando in sentenza che il lavoratore può fare ricorso all'istituto del Fondo di Garanzia dell' per ottenere il Trattamento di Fine Rapporto solo CP_2 dopo aver azionato l'esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro insolvente per la realizzazione del credito e solo nel caso in cui tale attività sia risultata infruttuosa, non ha tenuto conto che il ha documentalmente provato di avere attivato tali mezzi, dapprima ottenendo un decreto Pt_1 ingiuntivo, poi proponendo una esecuzione presso la società debitrice, già sottoposta a confisca definitiva, che ha avuto esito negativo (come dimostra il verbale dell'ufficiale giudiziario del
16.04.2021 nel quale si legge “la società risulta essere chiusa e inattiva dal giugno 2016, e lo stesso professionista è stato nominato liquidatore della società Prematica srl. Risultano all'interno della sede alcuni beni aziendali indisponibili in quanto la società è in confisca definitiva da parte della
. Pertanto non potendo disporre diversamente redigo il presente verbale”). Ha aggiunto che CP_6 le circostanze che hanno portato i lavoratori , e l'odierno Parte_2 Persona_2 appellante) della Prematica srl a proporre domanda di pagamento al Fondo di Garanzia TRF dell' derivano dal fatto che “la società Prematica srl, non era assoggettabile alle disposizioni CP_2 del RD 16.3.1942 n. 267, nel senso che non poteva essere dichiarata fallita, trattandosi di una società soggetta a confisca definitiva e rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato”. Ha concluso quindi per la riforma della sentenza di primo grado e per il riconoscimento del diritto al trattamento di fine rapporto a carico del fondo di garanzia, per un importo di € 12.930,80, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'integrale soddisfo
Come ulteriore motivo di appello, ha rilevato che il giudicante non ha tenuto in considerazione la produzione in giudizio, da parte del della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 152 disp. Att. Pt_1
C.P.C., ed ha erroneamente condannato al pagamento delle spese di lite l'odierno appellante per la somma pari ad € 969,00 oltre accessori. CP_ ha resistito per chiedere la conferma della sentenza impugnata. Riproponendo sostanzialmente le difese già svolte in primo grado, ha rilevato che: - il credito rivendicato non è stato verificato secondo le modalità previste dall'art. 52 d.lgs. n. 159/2011, secondo cui il creditore, prima di potersi rivalere sui beni definitivamente confiscati, deve necessariamente procedere alla preventiva escussione del restante patrimonio e questo deve risultare insufficiente al soddisfacimento del credito;
- l'odierno appellante non ha provato se il sequestro sia stato su tutti i beni della ditta o se sia stato parziale, producendo solamente un decreto ingiuntivo ottenuto nel 2020, omettendo di dimostrare di aver avviato alcuna seria procedura esecutiva e non esplicitando se i provvedimenti di sequestro e di confisca siano intervenuti in data anteriore o successiva rispetto alla sua iniziativa.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 13/11/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14/11/2025 . °°°°°°
L'appello merita accoglimento e va riconosciuto il diritto, limitato in tale fase di appello al solo tfr, dell'odierno appellante, , al pagamento da parte di Fondo di Garanzia Parte_1 CP_7 della somma di € 12.930,80 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto.
Ad avviso del primo giudice, mancano nel caso di specie i presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia, non avendo il dato dimostrazione di uno stato insolvenza della società, in quanto: Pt_1
- la sottoposizione ad una misura di prevenzione ai sensi del d.lgs. n.159/2011 non presuppone necessariamente la sussistenza dello stato di insolvenza;
- il lavoratore non ha avviato serie e concrete iniziative di recupero del credito, quali ad esempio istanze sostitutive a quella di fallimento, oppure azioni esecutive nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione. Ha rilevato infine che il ricorrente non ha prodotto alcuno dei documenti previsti dalla Circolare n. 103/2020 per accedere al fondo di garanzia, attestanti, cioè, la verifica del credito secondo le forme di cui all'art 59 D. Lgs 159/2011.
Tali assunti non sono condivisibili.
A differenza del sequestro ( che è una situazione transitoria implicante il trasferimento delle facoltà di godimento e disposizione) il carattere di definitivo spossessamento (con il trasferimento a titolo originario a favore dell'erario) insito nella confisca fa certamente presumere lo stato di insolvenza della società a responsabilità limitata datrice di lavoro, che non ha altro patrimonio se non quello societario.
Tanto precisato, risulta dalla dichiarazione del coadiutore nominato dall' allegata in atti CP_6 che la società Prematica srl, non era assoggettabile alle disposizioni del RD 16.3.1942 n. 267 (ovvero non poteva essere dichiarata fallita), trattandosi di una società soggetta a confisca definitiva e rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. In tale ipotesi, l'art. 2, comma 5, Legge 297/82 prevede che “quando il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del RD 16.3.1942 n. 267, non adempie, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla corresponsione del trattamento dovuto
o vi adempie in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo il pagamento del TFR, sempre che a seguito dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali sono risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non risulta contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Ancora, ai sensi dell'art. 1, co. 2 Dlgs 80/1992 “nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreche', a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che "(…) il diritto del lavoratore di ottenere dall CP_2 in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale). Tale diritto si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione a passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva). Ed infatti, il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione, da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata. " (cfr. Cass.
9.6.2014 n. 12971, Cass. 8.3.2011
n. 5494, Cass Sez. 6 - 31/03/2015 n. 6480)
Non solo, ma la Suprema Corte ha altresì affermato: "Tuttavia né la L. 297/1982, né il d.lgs. 82/1990 prevedono in alcun modo un obbligo di preventiva escussione degli eventuali coobbligati, ma tutelano invece in modo immediato e diretto il diritto previdenziale alla copertura del credito da t.f.r., che sia sorto, presso il datore di lavoro insolvente, con la definitiva cessazione del rapporto di lavoro …
Essendo stato da tempo superato l'inquadramento dell'obbligazione del Fondo nei termini della solidarietà di esso con il datore di lavoro (Cass. 23 luglio 2012 n. 12852 ed anche nn.
10875, 20675 del 2013; 12971 del 2014) e non risultando previsto alcun altro requisito (beneficio
d'ordine; beneficio di escussione), non ha quindi fondamento la tesi sulla natura sussidiaria dell'obbligazione. D'altra parte, è chiaro che la copertura previdenziale riconnessa all'insolvenza del datore di lavoro non può prescindere da una semplificazione anche sul piano obbligatorio, per la necessità di tendere al massimo, data la natura retributiva dei diritti, ad una contiguità temporale tra il maturare dei crediti e la relativa soddisfazione: sicché non può consentirsi, in mancanza di norma espressa in tal senso, una dilazione della stessa, che la subordini all'esercizio della pretesa verso altri condebitori del credito lavoristico…. ." (Cass 26021/2018).
Sull'onere, incombente sul lavoratore, di esperire una azione esecutiva nei confronti del datore di lavoro debitore è stato affermato: “L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la CP_2 realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione”. (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
14020 del 07/07/2020).
In sintesi, l'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro va conformato alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale. Ne consegue che il lavoratore può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale..” (cfr Cass Civ. Sez IV 7.7.2020 n. 14020).
Come risulta dagli atti di causa, il ricorrente ha eseguito il pignoramento presso il debitore, ma lo stesso è risultato negativo, come risulta dal verbale redatto dall'ufficiale giudiziario del 16 aprile 2021 nel quale si legge che i beni aziendali sono indisponibili poiché confiscati definitivamente e trasferiti all' Né era prospettabile la possibilità di reperire altrove beni al fine di una nuova Controparte_3 esecuzione fruttuosa e ragionevole, se si tiene conto anche di quanto rappresentato nella relazione del coadiutore nominato dall' , dove al punto 3 si legge che “non risultano esserci risorse CP_6 finanziare sufficienti a saldare il debito del TFR verso i propri ex dipendenti”.
Nella medesima relazione, il coadiutore rappresenta altresì che all'esito della confisca definitiva avvenuta nel marzo 2012, “l'autorità giudiziaria non ha proceduto all'udienza di verifica dei crediti poiché l'intero patrimonio aziendale è stato trasferito allo Stato, non trovando applicazione la nuova regolamentazione sul riconoscimento dei diritti dei terzi, applicabile solo ai procedimenti sorti dopo
l'entrata in vigore del D.Lgs 159/2011 (13 ottobre 2011) a seguito della presentazione della proposta da parte dell'organo proponente (art 117 co. A D. lgs 159). Pertanto ogni questione, anche se successiva alla confisca, deve avere riguardo al periodo di presentazione della proposta, indipendentemente dall'epoca di adozione del sequestro o di definitività della confisca”.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, appaiono integrate tutte le condizioni legittimanti l'intervento del fondo di garanzia, ovvero l'insolvenza datoriale, l'esistenza di un credito per tfr e l'infruttuosità dell'azione esecutiva individuale. Nessun altro requisito costitutivo doveva provare il lavoratore, rimanendo estranea alla fattispecie in esame la procedura di verifica dei crediti.
L'appello va quindi accolto, riconoscendo il diritto di al pagamento da parte di Parte_1
Fondo di garanzia della somma di € 12.930,80, a titolo di tfr oltre interessi e rivalutazione dal CP_2 dovuto al soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi del III° scaglione ex DM 147/2022.
P.Q.M.
la Corte d'appello di GI RI, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la sentenza n. Parte_1 CP_2
121/2023 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in 07/02/2023, in accoglimento dell'appello, così provvede: accertato il diritto di al pagamento del tfr da parte di Fondo di garanzia, Parte_1 CP_2 condanna quest'ultimo al pagamento del relativo importo pari ad € 12.930,80, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. CP_ Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate per il primo Parte_1 grado in € 2540,00 e per il secondo grado in € 2906,00, oltre spese generali, iva e cp, con distrazione in favore dell'avvocato che ne ha fatto richiesta.
GI RI, così deciso nella camera di consiglio del 14.11.2025 Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di GI RI, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 318/2023 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. POLITANO' RI RORIA, giusta Parte_1 procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
ZI AN RI RO, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto conveniva in giudizio innanzi al Giudice del Lavoro di Palmi per vedersi Parte_1 CP_2 riconoscere il diritto e il relativo pagamento, da parte del Fondo di Garanzia, della somma di €
12.930,80 a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché delle ultime tre mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria, non adempiuto dal datore di lavoro Prematica srl, società sottoposta a confisca definitiva e gestita da un amministratore giudiziario. Rappresentava: - di essere stato assunto, in data 20.06.2007, da Prematica srl,, a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di addetto alla manutenzione CCNL Commercio e Terziario;
- che in data 19.09.2007 la società Prematica srl, veniva sottoposta a sequestro preventivo con decreto n.
346/07, ed in data 7.03.2012 a confisca definitiva ad opera dell'
[...]
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di Controparte_3
GI RI (che l'ha posta in liquidazione, nominando il dott. quale Persona_1 coadiutore e liquidatore); - che in data 20.06.2016, a seguito della messa in liquidazione della società, veniva licenziato;
- che gli emolumenti indicati nell'ultima busta paga del Giugno 2016 non gli venivano corrisposti, per un ammontare di € 21.051,96 lordi di cui € 12.542,08 quale trattamento di fine rapporto, € 1.829,08 come ferie non godute, € 57,64 per retribuzione ordinaria, € 520,00 Trasferta
Italia, € 2.094,83 per indennità di mancato preavviso, € 778,08 per tredicesima mensilità, € 1.556,16 per quattordicesima mensilità; - che ricorreva in via monitoria dinanzi al giudice del tribunale di
Palmi, ottenendo decreto ingiuntivo n. 197/2020 con cui si intimava alla PREMATICA SRL, in persona del liquidatore dott. , di pagare la complessiva somma di € 21.051,96 Persona_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed oltre alle spese del procedimento;
- che in data
8.03.2021 detto decreto veniva dichiarato esecutivo e munito di formula esecutiva in data 9.03.2021;
- che in data 9.03.2021 veniva notificato formale precetto alla società su emarginata, chiedendo il pagamento del dovuto;
- che in data 16.04.2021 veniva eseguito un pignoramento presso il debitore, con il quale il Dott. , nella sua qualità, dichiarava che, essendo stata la società sottoposta a Per_1 confisca, i beni aziendali erano di proprietà della Sequestrati e Confiscati;
Controparte_4 che, pertanto, anche il pignoramento aveva esito negativo;
- che in data 17.03.2021 Parte_1 procedeva ad inoltrare la domanda di intervento al Fondo di Garanzia per vedersi corrispondere il proprio TFR e le ultime tre mensilità dalla società Prematica srl;
- che in data 5.10.2021 l' CP_2 comunicava il mancato accoglimento della domanda per “Mancata presentazione della documentazione richiesta e prevista dalla Circolare n. 103/2020 nelle ipotesi di aziende sottoposte a sequestro o confisca. Il periodo richiesto non rientra in quello coperto dalla Garanzia del Fondo.” - che anche il ricorso al Comitato Provinciale di GI RI aveva esito negativo, nonostante il reclamante avesse fatto presente di avere depositato tutta la documentazione che la normativa in vigore, antecedentemente al D.lgs 159/2011, richiedeva (essedo la Prematica srl stata sottoposta a confisca prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 159/2011).
Tanto premesso, rilevava in diritto la violazione art. 2 comma 1, e comma 5 L. n. 297/1982 e artt. CP_ 1 e 2, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 da parte di
Quest'ultimo si costituiva in giudizio, per resistere alle pretese attoree e per ribadire l'insussistenza CP_ dei requisiti per accedere al fondo di garanzia esplicitati nella circolare n. 103/2020 che prevede che i lavoratori possano richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia unicamente dopo che il loro credito sia stato ammesso nello stato passivo esecutivo accertato dal Giudice Delegato ex art. 59 D.
Lgs. 159/2011, sempre che il credito, nei trenta giorni successivi, non sia stato oggetto di opposizione e/o impugnazione.
Il Tribunale di Palmi, con sentenza 121/2023 pubblicata il 7/02/2023 rigettava il ricorso condannando il ricorrente alle spese di lite.
Argomentava che: “ I suesposti principi sono ancorati alla disposizione di cui all'art. 2, L.
297/1982, dal cui complesso emerge che il legislatore ha subordinato l'intervento del Fondo alla ricorrenza di due distinte ed alternative ipotesi: la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2°. ss.), ovvero, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5°.). La previsione dell'art. 2, comma 5 l. n. 297/1982, deve trovare applicazione anche nel caso di specie, in cui la società datrice di lavoro del ricorrente non risulta sottoposta – per le ragioni precisate dal medesimo– alla procedura concorsuale. Infatti, pur risultando la società inattiva e di proprietà dell' Controparte_5
Confiscati sin dalla data della confisca (risalente al 19.09.2007), secondo quanto
[...] evincibile dalla visura camerale aggiornata al 23 maggio 2016, prodotta dal ricorrente, ben poteva quest'ultimo promuovere istanze qualificabili come istanze sostitutive a quella di fallimento, oppure chiedere autorizzazioni di diversa natura agli organi competenti, oppure proporre azione esecutiva nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (così Cass. S.U. n. 6070 del 2013)” Ed ancora: “Nella fattispecie de qua, l'azienda risulta essere stata destinataria di una misura di prevenzione da parte del Tribunale di GI RI, ai sensi del d.lgs. n.159/2011, circostanza che non presuppone necessariamente la sussistenza dello stato di insolvenza di cui occorre che sia fornita prova”. Ha rilevato infine che il ricorrente non ha prodotto alcuno dei documenti previsti dalla Circolare n. 103/2020 per accedere al Fondo di Garanzia
e che, con riferimento ai crediti diversi dal TFR, l'infondatezza della domanda deriva altresì dalla circostanza che il titolo esecutivo, (decreto ingiuntivo n. 197/2020 depositato il 08.09.2020), è stato ottenuto ben oltre un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro avvenuto in data 20.06.2016, coprendo il Fondo di Garanzia le ultime tre retribuzioni rientranti nell'anno precedente la data di deposito del ricorso giudiziario, che ha dato origine al titolo esecutivo.
ha appellato la sentenza, denunciando la violazione dell'art .2 c.1 e c.5 L.N. Parte_1
297/1982 e artt.1 e 2 D.LGS 80/1992.
Ha osservato che il Giudice di prime cure, pur affermando in sentenza che il lavoratore può fare ricorso all'istituto del Fondo di Garanzia dell' per ottenere il Trattamento di Fine Rapporto solo CP_2 dopo aver azionato l'esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro insolvente per la realizzazione del credito e solo nel caso in cui tale attività sia risultata infruttuosa, non ha tenuto conto che il ha documentalmente provato di avere attivato tali mezzi, dapprima ottenendo un decreto Pt_1 ingiuntivo, poi proponendo una esecuzione presso la società debitrice, già sottoposta a confisca definitiva, che ha avuto esito negativo (come dimostra il verbale dell'ufficiale giudiziario del
16.04.2021 nel quale si legge “la società risulta essere chiusa e inattiva dal giugno 2016, e lo stesso professionista è stato nominato liquidatore della società Prematica srl. Risultano all'interno della sede alcuni beni aziendali indisponibili in quanto la società è in confisca definitiva da parte della
. Pertanto non potendo disporre diversamente redigo il presente verbale”). Ha aggiunto che CP_6 le circostanze che hanno portato i lavoratori , e l'odierno Parte_2 Persona_2 appellante) della Prematica srl a proporre domanda di pagamento al Fondo di Garanzia TRF dell' derivano dal fatto che “la società Prematica srl, non era assoggettabile alle disposizioni CP_2 del RD 16.3.1942 n. 267, nel senso che non poteva essere dichiarata fallita, trattandosi di una società soggetta a confisca definitiva e rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato”. Ha concluso quindi per la riforma della sentenza di primo grado e per il riconoscimento del diritto al trattamento di fine rapporto a carico del fondo di garanzia, per un importo di € 12.930,80, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'integrale soddisfo
Come ulteriore motivo di appello, ha rilevato che il giudicante non ha tenuto in considerazione la produzione in giudizio, da parte del della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 152 disp. Att. Pt_1
C.P.C., ed ha erroneamente condannato al pagamento delle spese di lite l'odierno appellante per la somma pari ad € 969,00 oltre accessori. CP_ ha resistito per chiedere la conferma della sentenza impugnata. Riproponendo sostanzialmente le difese già svolte in primo grado, ha rilevato che: - il credito rivendicato non è stato verificato secondo le modalità previste dall'art. 52 d.lgs. n. 159/2011, secondo cui il creditore, prima di potersi rivalere sui beni definitivamente confiscati, deve necessariamente procedere alla preventiva escussione del restante patrimonio e questo deve risultare insufficiente al soddisfacimento del credito;
- l'odierno appellante non ha provato se il sequestro sia stato su tutti i beni della ditta o se sia stato parziale, producendo solamente un decreto ingiuntivo ottenuto nel 2020, omettendo di dimostrare di aver avviato alcuna seria procedura esecutiva e non esplicitando se i provvedimenti di sequestro e di confisca siano intervenuti in data anteriore o successiva rispetto alla sua iniziativa.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 13/11/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14/11/2025 . °°°°°°
L'appello merita accoglimento e va riconosciuto il diritto, limitato in tale fase di appello al solo tfr, dell'odierno appellante, , al pagamento da parte di Fondo di Garanzia Parte_1 CP_7 della somma di € 12.930,80 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto.
Ad avviso del primo giudice, mancano nel caso di specie i presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia, non avendo il dato dimostrazione di uno stato insolvenza della società, in quanto: Pt_1
- la sottoposizione ad una misura di prevenzione ai sensi del d.lgs. n.159/2011 non presuppone necessariamente la sussistenza dello stato di insolvenza;
- il lavoratore non ha avviato serie e concrete iniziative di recupero del credito, quali ad esempio istanze sostitutive a quella di fallimento, oppure azioni esecutive nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione. Ha rilevato infine che il ricorrente non ha prodotto alcuno dei documenti previsti dalla Circolare n. 103/2020 per accedere al fondo di garanzia, attestanti, cioè, la verifica del credito secondo le forme di cui all'art 59 D. Lgs 159/2011.
Tali assunti non sono condivisibili.
A differenza del sequestro ( che è una situazione transitoria implicante il trasferimento delle facoltà di godimento e disposizione) il carattere di definitivo spossessamento (con il trasferimento a titolo originario a favore dell'erario) insito nella confisca fa certamente presumere lo stato di insolvenza della società a responsabilità limitata datrice di lavoro, che non ha altro patrimonio se non quello societario.
Tanto precisato, risulta dalla dichiarazione del coadiutore nominato dall' allegata in atti CP_6 che la società Prematica srl, non era assoggettabile alle disposizioni del RD 16.3.1942 n. 267 (ovvero non poteva essere dichiarata fallita), trattandosi di una società soggetta a confisca definitiva e rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. In tale ipotesi, l'art. 2, comma 5, Legge 297/82 prevede che “quando il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del RD 16.3.1942 n. 267, non adempie, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla corresponsione del trattamento dovuto
o vi adempie in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo il pagamento del TFR, sempre che a seguito dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali sono risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non risulta contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Ancora, ai sensi dell'art. 1, co. 2 Dlgs 80/1992 “nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreche', a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che "(…) il diritto del lavoratore di ottenere dall CP_2 in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale). Tale diritto si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione a passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva). Ed infatti, il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione, da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata. " (cfr. Cass.
9.6.2014 n. 12971, Cass. 8.3.2011
n. 5494, Cass Sez. 6 - 31/03/2015 n. 6480)
Non solo, ma la Suprema Corte ha altresì affermato: "Tuttavia né la L. 297/1982, né il d.lgs. 82/1990 prevedono in alcun modo un obbligo di preventiva escussione degli eventuali coobbligati, ma tutelano invece in modo immediato e diretto il diritto previdenziale alla copertura del credito da t.f.r., che sia sorto, presso il datore di lavoro insolvente, con la definitiva cessazione del rapporto di lavoro …
Essendo stato da tempo superato l'inquadramento dell'obbligazione del Fondo nei termini della solidarietà di esso con il datore di lavoro (Cass. 23 luglio 2012 n. 12852 ed anche nn.
10875, 20675 del 2013; 12971 del 2014) e non risultando previsto alcun altro requisito (beneficio
d'ordine; beneficio di escussione), non ha quindi fondamento la tesi sulla natura sussidiaria dell'obbligazione. D'altra parte, è chiaro che la copertura previdenziale riconnessa all'insolvenza del datore di lavoro non può prescindere da una semplificazione anche sul piano obbligatorio, per la necessità di tendere al massimo, data la natura retributiva dei diritti, ad una contiguità temporale tra il maturare dei crediti e la relativa soddisfazione: sicché non può consentirsi, in mancanza di norma espressa in tal senso, una dilazione della stessa, che la subordini all'esercizio della pretesa verso altri condebitori del credito lavoristico…. ." (Cass 26021/2018).
Sull'onere, incombente sul lavoratore, di esperire una azione esecutiva nei confronti del datore di lavoro debitore è stato affermato: “L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la CP_2 realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione”. (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
14020 del 07/07/2020).
In sintesi, l'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro va conformato alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale. Ne consegue che il lavoratore può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale..” (cfr Cass Civ. Sez IV 7.7.2020 n. 14020).
Come risulta dagli atti di causa, il ricorrente ha eseguito il pignoramento presso il debitore, ma lo stesso è risultato negativo, come risulta dal verbale redatto dall'ufficiale giudiziario del 16 aprile 2021 nel quale si legge che i beni aziendali sono indisponibili poiché confiscati definitivamente e trasferiti all' Né era prospettabile la possibilità di reperire altrove beni al fine di una nuova Controparte_3 esecuzione fruttuosa e ragionevole, se si tiene conto anche di quanto rappresentato nella relazione del coadiutore nominato dall' , dove al punto 3 si legge che “non risultano esserci risorse CP_6 finanziare sufficienti a saldare il debito del TFR verso i propri ex dipendenti”.
Nella medesima relazione, il coadiutore rappresenta altresì che all'esito della confisca definitiva avvenuta nel marzo 2012, “l'autorità giudiziaria non ha proceduto all'udienza di verifica dei crediti poiché l'intero patrimonio aziendale è stato trasferito allo Stato, non trovando applicazione la nuova regolamentazione sul riconoscimento dei diritti dei terzi, applicabile solo ai procedimenti sorti dopo
l'entrata in vigore del D.Lgs 159/2011 (13 ottobre 2011) a seguito della presentazione della proposta da parte dell'organo proponente (art 117 co. A D. lgs 159). Pertanto ogni questione, anche se successiva alla confisca, deve avere riguardo al periodo di presentazione della proposta, indipendentemente dall'epoca di adozione del sequestro o di definitività della confisca”.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, appaiono integrate tutte le condizioni legittimanti l'intervento del fondo di garanzia, ovvero l'insolvenza datoriale, l'esistenza di un credito per tfr e l'infruttuosità dell'azione esecutiva individuale. Nessun altro requisito costitutivo doveva provare il lavoratore, rimanendo estranea alla fattispecie in esame la procedura di verifica dei crediti.
L'appello va quindi accolto, riconoscendo il diritto di al pagamento da parte di Parte_1
Fondo di garanzia della somma di € 12.930,80, a titolo di tfr oltre interessi e rivalutazione dal CP_2 dovuto al soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi del III° scaglione ex DM 147/2022.
P.Q.M.
la Corte d'appello di GI RI, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la sentenza n. Parte_1 CP_2
121/2023 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in 07/02/2023, in accoglimento dell'appello, così provvede: accertato il diritto di al pagamento del tfr da parte di Fondo di garanzia, Parte_1 CP_2 condanna quest'ultimo al pagamento del relativo importo pari ad € 12.930,80, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. CP_ Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate per il primo Parte_1 grado in € 2540,00 e per il secondo grado in € 2906,00, oltre spese generali, iva e cp, con distrazione in favore dell'avvocato che ne ha fatto richiesta.
GI RI, così deciso nella camera di consiglio del 14.11.2025 Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)