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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 4288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4288 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3204/2023 RG
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1444/2023, deliberata e depositata il 13.4.2023 (n. 9110/2014 RG); locazione ad uso diverso;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2
c.f. ), Parte_3 C.F._3
c.f. Parte_4 C.F._4
c.f. , Parte_5 C.F._5
c.f , Parte_6 C.F._6 in proprio e nella qualità di eredi di difesi dall'avv. Persona_1
Giovanni Mele (c.f. ) C.F._7 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTI
E
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile p.i. , Parte_7 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Mariano di Monaco
(c.f. ) C.F._8 domicilio digitale: Email_2
APPELLATA
§ - LA VICENDA PROCESSUALE
Il procedimento di primo grado è riportato, nella sentenza impugnata, nei termini che seguono.
“Ai fini della decisione è, pertanto, sufficiente ricordare che la - sulla Parte_7 premessa che in data 24/09/2014 veniva ad essa notificato il D.I. n. 360/14 dell'importo di € 4.966,75 oltre interessi e spese della procedura, emesso, su istanza degli attuali convenuti-opposti, da codesto Tribunale di S. Maria C.V. il 21/06/2014, per il mancato pagamento del canone di locazione del capannone industriale sito in Caserta alla via
Nazionale Sannitica n. 13 (giusta contratto del
31.10.1989, ritualmente registrato, nella cui posizione a latere locatori-crediti erano subentrati i convenuti al loro dante causa , relativamente alle Persona_1 mensilità da giugno a ottobre 2013 – con atto di citazione proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso in suo danno, di cui richiedeva la revoca, col favore delle spese di lite.
La società opponente nel libello introduttivo spiegava vieppiù domanda riconvenzionale tesa all'ottenimento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale che quantificava nella misura di €. 17.988,30, oltre interessi, ovvero in altra somma da determinarsi in corso di causa.
Con comparsa depositata il 22.12.2014 si costituivano in giudizio gli attuali convenuti,
i quali contestava energicamente la proposta opposizione ed in particolare instavano per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta, siccome intempestiva, con conseguente conferma del D.I. impugnato, nonché per la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dalla società opponente per totale infondatezza e per la condanna di quest'ultima ai danni per lite temeraria, il tutto con vittoria di spese di giudizio. ...”.
2 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza indicata in epigrafe, così ha provveduto:
“- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla avverso il Parte_7 decreto ingiuntivo n. 360/2014 emesso da questo Tribunale e, per l'effetto, dichiara il predetto decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo;
- in accoglimento per quanto di ragione della domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente, condanna gli opposti al pagamento nei confronti dell'opponente della somma di €. 27.250,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti in causa;
- pone le spese di ctu definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro.”.
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ed , quali eredi di Parte_4 Parte_5 Parte_6
, hanno proposto appello a questa Corte, ne hanno Persona_1 argomentato i motivi a sostegno ed hanno concluso come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, fissata l'udienza di discussione, in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma della sentenza di primo grado, contrariis reiectis, così provvedere:
a) in via pregiudiziale, preliminare e cautelare, sospendere e/o revocare – anche con provvedimento emesso inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
b) in via principale e nel merito, accertate in fatto ed in diritto le circostanze rappresentate nel presente atto, dichiarare infondata ed inammissibile la domanda riconvenzionale come proposta dalla per il riconoscimento della Parte_7 indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, ex art. 34 della Legge n.
392/1978, in quanto tardiva e/o intempestiva essendo rimasta assorbita nella dichiarata tardività e/o intempestività della opposizione principale, nonché per violazione dell'art. 2909 c.c.;
c) sempre nel merito, in via gradata, accertare e dichiarare la erronea, contraddittoria e/o carente motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta ammissibilità e ritualità della domanda riconvenzionale, nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., per omessa e/o erronea valutazione delle risultanze documentali ed istruttorie, ed ancora la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c. anche in riferimento agli stessi, in ordine alla ritenuta
3 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile fondatezza della domanda riconvenzionale e sua contraddittorietà, ed ancora, infine, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34 e 80 della Legge n. 392/1978, in forza delle argomentazioni e deduzioni tutte di cui al Paragrafo 2 del presente atto;
d) sempre nel merito, ed in via gradata, accertare e dichiarare la erronea, contraddittoria e/o carente motivazione della sentenza in ordine alla ammissibilità della C.T.U. nonché alla quantificazione operata dallo stesso C.T.U., delle somme da riconoscersi alla opponente a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1277 c.c. e per la estrema contraddittorietà delle valutazioni, in forza delle argomentazioni e deduzioni tutte di cui al Paragrafo 3 del presente atto;
e) sempre nel merito, ed in via gradata, accertare e dichiarare la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91, comma I°, c.p.c. in ordine alla liquidazione delle spese di giudizio e di C.T.U., in forza delle argomentazioni e deduzioni tutte di cui al Paragrafo
4 del presente atto;
f) per l'effetto, accogliere il proposto appello in forza dei motivi dedotti in narrativa con conseguente riforma dei Capi oderinamente impugnati della sentenza n. 1444/2023, resa dal Tribunale di S. Maria C.V. in persona del G.O.P., Dott.ssa Maddalena Natale, nel procedimento contenzioso recante R.G. n. 9110/2014, pubblicata in data 13.04.2023, notificata ex adverso a mezzo comunicazione P.e.c. ai sensi della Legge n. 53/1994 in data 01.06.2023, anche con riferimento alle conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado oltre che di quelle rese nel presente atto;
d) per l'effetto e conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni, le domande e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
e) con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, Iva e
Cpa come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore per fattane anticipazione.”. ha resistito all'impugnazione ed ha concluso come Parte_7 segue:
“A. Preliminarmente rigettarsi l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza per i motivi di cui alla presente comparsa;
B. Ancora preliminarmente ed in ossequio al richiamato principio dell'ultrattività, stante l'intervenuto mutamento del rito in primo grado all'esito dell'udienza del
4 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
16/05/2016, disporre il mutamento del rito di appello avendo ad oggetto il gravame sentenza pronunciata in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia;
C. All'esito del mutamento del rito, verificata la tempestività o meno del gravame, dichiararne la tardività nel caso sia stato iscritto a ruolo oltre il termine di trenta giorni previsto per le impugnazioni in materia locatizia;
D. Per l'effetto dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto dai sigg.ri Parte_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , con integrale conferma dell'impugnata sentenza Parte_5 Parte_6 con ogni effetto e conseguenza di legge;
E. In via di assoluto subordine nel merito, per le argomentazioni, richiamate nelle proprie difese e fatte proprie dal Giudice di prime cure, tutte che qui si abbiano per integralmente ripetute e trascritte, confermarsi l'impugnata sentenza alla quale parte appellata aderisce integralmente;
F. Vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.”.
Con ordinanza in data 30.11.2023 – 2.12.2023, la Corte ha disposto il mutamento del rito da ordinario a quello speciale locatizio ed ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
All'esito, nel contrasto tra le parti, la causa è pervenuta per la discussione all'udienza del 16.9.2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ., ed è stata decisa come da dispositivo.
§ - L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
Tanto premesso, l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
, , ed
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
è inammissibile. Parte_6
Il procedimento – come già statuito con ordinanza di questa Corte del
30.11.2023 – ha ad oggetto materia locatizia, per la quale trova applicazione lo speciale rito di cui agli artt. 413 e ss. cod. proc. civ., per effetto del rinvio operato dall'art. 447 bis cod. proc. civ. Anche il giudizio di primo grado si è svolto con tali forme: infatti, originariamente introdotto con atto di citazione, è stata ordinata dal giudice la conversione dal rito ordinario a quello locatizio ed
5 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
è stato definito mediante discussione e lettura del dispositivo all'udienza del
13.4.2023.
Sulla base della normativa processuale richiamata, Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
ed avrebbero dovuto proporre l'appello con Parte_5 Parte_6 ricorso, laddove, invece, hanno adottato la forma dell'atto di citazione. Tale strumento deve senza dubbio ritenersi equipollente al primo, ma con la precisazione, che l'atto di citazione medesimo sarebbe dovuto essere depositato in Cancelleria (e non soltanto notificato) entro il termine utile per l'impugnazione.
Infatti, come reiteratamente statuito dal S.C., nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'appello deve essere proposto con ricorso, depositato in cancelleria, a pena di decadenza, nel termine di cui all'art. 434, secondo comma, cod. proc. civ. o - in caso di mancata notifica della sentenza - nel termine di cui all'art. 327, primo comma, dello stesso codice. Detta impugnazione può, peraltro, ritenersi validamente proposta anche nella forma della citazione, sempreché questa sia depositata nei termini predetti, rimanendo irrilevante il fatto che, prima della loro scadenza, l'atto sia stato o no notificato all'appellato
(Cass. n. 21153/2021; Cass. n. 4716/2017; Cass. n. 25061/2015; Cass. n. 14401/2015;
Cass. n. 9530/2010; Cass. n. 12990/2010; Cass. n. 8947/2006; Cass. n. 5150/2004;
Cass. n. 2260/1990; Cass. n. 326/1987; Cass. n. 1607/1982).
Facendo applicazione del richiamato principio di diritto al caso di specie, questa Corte di Appello osserva che, essendo stata notificata la sentenza n.
1444/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha spiegato effetto il termine (cd. breve) per l'appello di cui all'art. 434 ultimo comma cod. proc. civ.
(trenta giorni). Gli appellanti, , Parte_1 Parte_2
, ed Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, pertanto, avrebbero dovuto depositare in Cancelleria l'atto di Parte_6 appello entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta il 1.6.2023 (a mezzo pec, inoltrata ai loro difensori costituiti nel primo grado). Tale termine andava a spirare il 1.7.2023 (sabato), differito al 3.7.2023 (primo successivo giorno non festivo), per effetto del disposto di cui all'art. 155 commi III e IV cod. proc. civ. Il deposito dell'atto di
6 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile citazione in appello in Cancelleria, invece, è avvenuto soltanto il successivo
7.7.2023, allorquando la causa è stata iscritta a ruolo.
A nulla rileva, per effetto di quanto sopra detto, che la notifica dell'atto di appello sia avvenuta il precedente 30.6.2023, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, dovendosi avere riguardo al deposito dell'atto di appello.
Il gravame, pertanto, è stato tardivamente introdotto.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di questo giudizio di secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico degli appellanti, per effetto della soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.).
Il valore della causa va desunto dalla somma attribuita alla parte vincitrice (€ 27.250,00), a norma dell'art. 5 comma 1 d.cit., e, pertanto, deve trovare applicazione la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, ed di versare un ulteriore
[...] Parte_5 Parte_6 importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello, letti gli artt. 447 bis, 437 comma I cod. proc. civ., ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1444/2023, deliberata e depositata il 13.4.2023 (n. 9110/2014 RG), così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da , Parte_1
Parte_2 Parte_3 Parte_4
ed ; Parte_5 Parte_6
2) condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ed al
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
7 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida, in Parte favore di in € 4.300,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. Parte_7
e rimborso spese generali al 15%;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater d.p.r.
115/2002, a carico di , , Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui Parte_6 all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 16.9.2025.
IL PRESIDENTE EST.
(firma apposta in modalità digitale)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3204/2023 RG
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1444/2023, deliberata e depositata il 13.4.2023 (n. 9110/2014 RG); locazione ad uso diverso;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2
c.f. ), Parte_3 C.F._3
c.f. Parte_4 C.F._4
c.f. , Parte_5 C.F._5
c.f , Parte_6 C.F._6 in proprio e nella qualità di eredi di difesi dall'avv. Persona_1
Giovanni Mele (c.f. ) C.F._7 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTI
E
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile p.i. , Parte_7 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Mariano di Monaco
(c.f. ) C.F._8 domicilio digitale: Email_2
APPELLATA
§ - LA VICENDA PROCESSUALE
Il procedimento di primo grado è riportato, nella sentenza impugnata, nei termini che seguono.
“Ai fini della decisione è, pertanto, sufficiente ricordare che la - sulla Parte_7 premessa che in data 24/09/2014 veniva ad essa notificato il D.I. n. 360/14 dell'importo di € 4.966,75 oltre interessi e spese della procedura, emesso, su istanza degli attuali convenuti-opposti, da codesto Tribunale di S. Maria C.V. il 21/06/2014, per il mancato pagamento del canone di locazione del capannone industriale sito in Caserta alla via
Nazionale Sannitica n. 13 (giusta contratto del
31.10.1989, ritualmente registrato, nella cui posizione a latere locatori-crediti erano subentrati i convenuti al loro dante causa , relativamente alle Persona_1 mensilità da giugno a ottobre 2013 – con atto di citazione proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso in suo danno, di cui richiedeva la revoca, col favore delle spese di lite.
La società opponente nel libello introduttivo spiegava vieppiù domanda riconvenzionale tesa all'ottenimento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale che quantificava nella misura di €. 17.988,30, oltre interessi, ovvero in altra somma da determinarsi in corso di causa.
Con comparsa depositata il 22.12.2014 si costituivano in giudizio gli attuali convenuti,
i quali contestava energicamente la proposta opposizione ed in particolare instavano per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta, siccome intempestiva, con conseguente conferma del D.I. impugnato, nonché per la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dalla società opponente per totale infondatezza e per la condanna di quest'ultima ai danni per lite temeraria, il tutto con vittoria di spese di giudizio. ...”.
2 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza indicata in epigrafe, così ha provveduto:
“- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla avverso il Parte_7 decreto ingiuntivo n. 360/2014 emesso da questo Tribunale e, per l'effetto, dichiara il predetto decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo;
- in accoglimento per quanto di ragione della domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente, condanna gli opposti al pagamento nei confronti dell'opponente della somma di €. 27.250,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti in causa;
- pone le spese di ctu definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro.”.
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ed , quali eredi di Parte_4 Parte_5 Parte_6
, hanno proposto appello a questa Corte, ne hanno Persona_1 argomentato i motivi a sostegno ed hanno concluso come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, fissata l'udienza di discussione, in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma della sentenza di primo grado, contrariis reiectis, così provvedere:
a) in via pregiudiziale, preliminare e cautelare, sospendere e/o revocare – anche con provvedimento emesso inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
b) in via principale e nel merito, accertate in fatto ed in diritto le circostanze rappresentate nel presente atto, dichiarare infondata ed inammissibile la domanda riconvenzionale come proposta dalla per il riconoscimento della Parte_7 indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, ex art. 34 della Legge n.
392/1978, in quanto tardiva e/o intempestiva essendo rimasta assorbita nella dichiarata tardività e/o intempestività della opposizione principale, nonché per violazione dell'art. 2909 c.c.;
c) sempre nel merito, in via gradata, accertare e dichiarare la erronea, contraddittoria e/o carente motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta ammissibilità e ritualità della domanda riconvenzionale, nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., per omessa e/o erronea valutazione delle risultanze documentali ed istruttorie, ed ancora la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c. anche in riferimento agli stessi, in ordine alla ritenuta
3 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile fondatezza della domanda riconvenzionale e sua contraddittorietà, ed ancora, infine, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34 e 80 della Legge n. 392/1978, in forza delle argomentazioni e deduzioni tutte di cui al Paragrafo 2 del presente atto;
d) sempre nel merito, ed in via gradata, accertare e dichiarare la erronea, contraddittoria e/o carente motivazione della sentenza in ordine alla ammissibilità della C.T.U. nonché alla quantificazione operata dallo stesso C.T.U., delle somme da riconoscersi alla opponente a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1277 c.c. e per la estrema contraddittorietà delle valutazioni, in forza delle argomentazioni e deduzioni tutte di cui al Paragrafo 3 del presente atto;
e) sempre nel merito, ed in via gradata, accertare e dichiarare la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91, comma I°, c.p.c. in ordine alla liquidazione delle spese di giudizio e di C.T.U., in forza delle argomentazioni e deduzioni tutte di cui al Paragrafo
4 del presente atto;
f) per l'effetto, accogliere il proposto appello in forza dei motivi dedotti in narrativa con conseguente riforma dei Capi oderinamente impugnati della sentenza n. 1444/2023, resa dal Tribunale di S. Maria C.V. in persona del G.O.P., Dott.ssa Maddalena Natale, nel procedimento contenzioso recante R.G. n. 9110/2014, pubblicata in data 13.04.2023, notificata ex adverso a mezzo comunicazione P.e.c. ai sensi della Legge n. 53/1994 in data 01.06.2023, anche con riferimento alle conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado oltre che di quelle rese nel presente atto;
d) per l'effetto e conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni, le domande e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
e) con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, Iva e
Cpa come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore per fattane anticipazione.”. ha resistito all'impugnazione ed ha concluso come Parte_7 segue:
“A. Preliminarmente rigettarsi l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza per i motivi di cui alla presente comparsa;
B. Ancora preliminarmente ed in ossequio al richiamato principio dell'ultrattività, stante l'intervenuto mutamento del rito in primo grado all'esito dell'udienza del
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IV sezione civile
16/05/2016, disporre il mutamento del rito di appello avendo ad oggetto il gravame sentenza pronunciata in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia;
C. All'esito del mutamento del rito, verificata la tempestività o meno del gravame, dichiararne la tardività nel caso sia stato iscritto a ruolo oltre il termine di trenta giorni previsto per le impugnazioni in materia locatizia;
D. Per l'effetto dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto dai sigg.ri Parte_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , con integrale conferma dell'impugnata sentenza Parte_5 Parte_6 con ogni effetto e conseguenza di legge;
E. In via di assoluto subordine nel merito, per le argomentazioni, richiamate nelle proprie difese e fatte proprie dal Giudice di prime cure, tutte che qui si abbiano per integralmente ripetute e trascritte, confermarsi l'impugnata sentenza alla quale parte appellata aderisce integralmente;
F. Vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.”.
Con ordinanza in data 30.11.2023 – 2.12.2023, la Corte ha disposto il mutamento del rito da ordinario a quello speciale locatizio ed ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
All'esito, nel contrasto tra le parti, la causa è pervenuta per la discussione all'udienza del 16.9.2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ., ed è stata decisa come da dispositivo.
§ - L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
Tanto premesso, l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
, , ed
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
è inammissibile. Parte_6
Il procedimento – come già statuito con ordinanza di questa Corte del
30.11.2023 – ha ad oggetto materia locatizia, per la quale trova applicazione lo speciale rito di cui agli artt. 413 e ss. cod. proc. civ., per effetto del rinvio operato dall'art. 447 bis cod. proc. civ. Anche il giudizio di primo grado si è svolto con tali forme: infatti, originariamente introdotto con atto di citazione, è stata ordinata dal giudice la conversione dal rito ordinario a quello locatizio ed
5 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
è stato definito mediante discussione e lettura del dispositivo all'udienza del
13.4.2023.
Sulla base della normativa processuale richiamata, Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
ed avrebbero dovuto proporre l'appello con Parte_5 Parte_6 ricorso, laddove, invece, hanno adottato la forma dell'atto di citazione. Tale strumento deve senza dubbio ritenersi equipollente al primo, ma con la precisazione, che l'atto di citazione medesimo sarebbe dovuto essere depositato in Cancelleria (e non soltanto notificato) entro il termine utile per l'impugnazione.
Infatti, come reiteratamente statuito dal S.C., nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'appello deve essere proposto con ricorso, depositato in cancelleria, a pena di decadenza, nel termine di cui all'art. 434, secondo comma, cod. proc. civ. o - in caso di mancata notifica della sentenza - nel termine di cui all'art. 327, primo comma, dello stesso codice. Detta impugnazione può, peraltro, ritenersi validamente proposta anche nella forma della citazione, sempreché questa sia depositata nei termini predetti, rimanendo irrilevante il fatto che, prima della loro scadenza, l'atto sia stato o no notificato all'appellato
(Cass. n. 21153/2021; Cass. n. 4716/2017; Cass. n. 25061/2015; Cass. n. 14401/2015;
Cass. n. 9530/2010; Cass. n. 12990/2010; Cass. n. 8947/2006; Cass. n. 5150/2004;
Cass. n. 2260/1990; Cass. n. 326/1987; Cass. n. 1607/1982).
Facendo applicazione del richiamato principio di diritto al caso di specie, questa Corte di Appello osserva che, essendo stata notificata la sentenza n.
1444/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha spiegato effetto il termine (cd. breve) per l'appello di cui all'art. 434 ultimo comma cod. proc. civ.
(trenta giorni). Gli appellanti, , Parte_1 Parte_2
, ed Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, pertanto, avrebbero dovuto depositare in Cancelleria l'atto di Parte_6 appello entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta il 1.6.2023 (a mezzo pec, inoltrata ai loro difensori costituiti nel primo grado). Tale termine andava a spirare il 1.7.2023 (sabato), differito al 3.7.2023 (primo successivo giorno non festivo), per effetto del disposto di cui all'art. 155 commi III e IV cod. proc. civ. Il deposito dell'atto di
6 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile citazione in appello in Cancelleria, invece, è avvenuto soltanto il successivo
7.7.2023, allorquando la causa è stata iscritta a ruolo.
A nulla rileva, per effetto di quanto sopra detto, che la notifica dell'atto di appello sia avvenuta il precedente 30.6.2023, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, dovendosi avere riguardo al deposito dell'atto di appello.
Il gravame, pertanto, è stato tardivamente introdotto.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di questo giudizio di secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico degli appellanti, per effetto della soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.).
Il valore della causa va desunto dalla somma attribuita alla parte vincitrice (€ 27.250,00), a norma dell'art. 5 comma 1 d.cit., e, pertanto, deve trovare applicazione la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, ed di versare un ulteriore
[...] Parte_5 Parte_6 importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello, letti gli artt. 447 bis, 437 comma I cod. proc. civ., ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1444/2023, deliberata e depositata il 13.4.2023 (n. 9110/2014 RG), così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da , Parte_1
Parte_2 Parte_3 Parte_4
ed ; Parte_5 Parte_6
2) condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ed al
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
7 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida, in Parte favore di in € 4.300,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. Parte_7
e rimborso spese generali al 15%;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater d.p.r.
115/2002, a carico di , , Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui Parte_6 all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 16.9.2025.
IL PRESIDENTE EST.
(firma apposta in modalità digitale)
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