Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 4205/2022
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla sola parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
13.3.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Vibo Valentia, Viale Kennedy n. 2/D, presso lo studio dell'Avv. Antonio Pagliaro che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pt, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio CP_2
Calabria presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Via del Plebiscito 15;
resistente
OGGETTO: inserimento nelle graduatorie-risarcimento del danno.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
31.03.1999 con inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento per la provincia di
Reggio Calabria- e di aver conseguito all'estero presso l'Università di Targu Mures in Romania, titolo di specializzazione per ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado in corso di riconoscimento a seguito di apposita domanda, con conseguente inserimento negli elenchi aggiuntivi del sostegno delle GAE;
dedotto che, secondo quanto disposto dal DM 60/22 adottato dal in Controparte_1
data 6.3.22, presentava domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Reggio Calabria valide per il triennio 2022/25 con posizione n. 21 con pt 54 per la Graduatoria ADSS di cui agli Elenchi Aggiuntivi per il sostegno;
lamentato che tentava di partecipare invano alla procedura informatica di attribuzione delle supplenze regolata dalla Circolare ministeriale 28957 del 29.07.2022, ma il sistema non le permetteva di partecipare alle supplenze su ADSS;
evidenziato che all'atto del primo turno di nomina dei contratti a tempo determinato per l'A.S.
2022/23 di cui al Decreto prot. 11278 dell'ATP di Reggio Calabria del 03.09.2022 veniva esclusa dall'elenco dei docenti destinatari di supplenza sulla classe di concorso ADSS da GAE;
lamentato che, in particolare, l'ATP di Reggio Calabria la avrebbe illegittimamente esclusa dall'attribuzione di contratti a tempo indeterminato e/o determinato nell'ambito del piano di reclutamento avviato per l'Anno Scolastico
2022/23 sulla classe di concorso ADSS applicandole la riserva prevista dall'art. 7 dell'O.M. 112/2022 che disciplina le sole GPS ossia graduatorie diverse dalle GAE nelle quali ella stessa è inserita;
sostenuta la sussistenza tanto della giurisdizione quanto della competenza del Giudice adito, con riferimento a tale ultimo aspetto, essendo stata la ricorrente assegnata quale ultima sede di servizio presso l'IIS
ZANOTTI-BIANCO di Marina di Gioiosa Jonica (RC); evidenziato che siffatta esclusione le preclude di fatto ogni possibilità lavorativa atteso che la stessa ha ottenuto incarichi esclusivamente per la classe di concorso ADSS e mai per quella
A046; rilevato, in riferimento alla sussistenza dell'ulteriore requisito del periculum in mora, di essere gravata da ingenti spese per il mutuo di casa e per l'istruzione universitaria della figlia, studentessa fuori sede presso il San Raffaele di Milano e che lo stipendio corrispostole per gli incarichi ottenuti mediante l'inserimento in GAE sostegno hanno costituito la sua unica fonte di sostentamento;
concludeva chiedendo
“IN VIA D'URGENZA: disporre, previa disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: per i motivi di cui al ricorso, con decreto emesso "inaudita altera parte", ai sensi degli art. 700 e 669 sexies, comma 2, c.p.c., sussistendo i presupposti del "fumus boni iuris" e del
“periculum in mora", e non consentendo i fatti su descritti di disporre la convocazione della controparte, o, in caso di diverso avviso previa comparizione delle parti, la sospensione e/o revoca del provvedimento con il quale l'ATP di Reggio
Calabria prot. N. 11278 del 03.09.2022 non include e dunque esclude l'odierna ricorrente dagli elenchi dei docenti destinatari di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche su posti/cattedre/spezzoni orario sulla classe di concorso
ADSS sostegno della provincia di Reggio Calabria ordinando al resistente CP_1
l'immediata assegnazione alla ricorrente di un contratto a tempo determinato presso una delle sedi indicate in domanda e secondo l'ordine di preferenza ivi riportato;
NEL MERITO: 1) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, per i motivi di cui al ricorso, all'inserimento nell'elenco dei destinatari di contratto a tempo determinato (supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche o su spezzoni o anche supplenze brevi in base al punteggio spettantele) per l'Anno
Scolastico 2022/23 con decorrenza dal 05.09.2022 o dalla diversa data ritenuta di giustizia e, comunque, per gli anni successivi sino allo scioglimento della riserva, per la classe di concorso ADSS presso una delle sedi indicate in domanda per cui dovesse risultare utile destinataria e secondo l'ordine di preferenze ivi indicato;
2) In conseguenza, ORDINARE, al resistente , di Controparte_1 disporre tutti gli atti opportuni a consentire l'assegnazione alla ricorrente di contratto a tempo determinato (supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche o su spezzoni o anche supplenze brevi in base al punteggio spettantele) per l'Anno Scolastico 2022/23 con decorrenza dal 05.09.2022 o dalla diversa data ritenuta di giustizia e comunque anche per gli anni successivi sino allo scioglimento della riserva per la classe di concorso ADSS presso una delle sedi indicate in domanda per cui dovesse risultare utile destinataria e secondo l'ordine di preferenze ivi indicato;
3) CONDANNARE il , in persona Controparte_1
del pro tempore, al pagamento delle retribuzioni ed al riconoscimento del CP_2
punteggio per le supplenze che nelle more del presente giudizio dovessero essere riconosciute a soggetti in posizione posteriore a quella spettante alla ricorrente”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio, anche ai fini della fase cautelare, il eccependo CP_1
preliminarmente la sussistenza di un “giudicato cautelare” e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, nonché contestando la sussistenza dei presupposti legali per il riconoscimento dell'invocata tutela cautelare.
Ad esito dell'udienza del 26.1.2023, fissata per la sola discussione dell'istanza cautelare, lo scrivente si riservava e, con ordinanza dell'8.3.2023, in accoglimento dell'istanza stessa disponeva “accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, previa disapplicazione del provvedimento prot. n. 11278 del 03.09.2022 pubblicato dal
[...]
, nella parte in cui non include la ricorrente Controparte_3
negli elenchi dei docenti aventi titolo al conferimento di supplenze, accerta e dichiara il diritto ad essere individuata utile destinataria di Parte_1
nomina per la stipula di contratti a tempo determinato presso una delle sedi scolastiche indicate in domanda per cui dovesse risultare utile destinataria, secondo la posizione occupata in graduatoria, fino al definitivo scioglimento della riserva”, rimettendo alla fase di merito la liquidazione delle spese di lite. Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza di discussione del 13.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha allegato che l'ordinanza cautelare n. cronol. 2505/2023 del
08.3.2023 adottata dallo scrivente è stata eseguita dalla controparte con decreto del
Dirigente dell n. prot. 3076 del 31.03.2023 Controparte_3
che ha disposto, in revoca del contratto sino al termine delle attività didattiche
(30.06.2023) già stipulato in favore di altra docente, “individuazione con riserva della docente (n. 28.05.1966), quale destinataria della proposta Persona_1
di assunzione a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche per n. 18 ore, previa apposizione della clausola risolutiva espressa, per il posto di sostegno
ADSS per la scuola secondaria di secondo grado ed alla rispettiva assegnazione della sede presso l'Istituto Tecnico Statale Economico “R. Piria – Ferraris – Da
Empoli” di Reggio Calabria (cod. mecc. RCTD120008), con decorrenza giuridica
03.09.2022 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio, salvo eventuale diverso esito della procedura di riconoscimento del titolo estero conseguito dall'aspirante”. Per tali motivi ha insistito per la liquidazione del danno economico subito, parametrandolo alla perdita delle retribuzioni dal mese di settembre 2022 al mese di marzo 2023 e quantificato in € 15.225,28.
2. Con riferimento alla domanda di accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nell'elenco dei docenti destinatari di contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/23 con decorrenza dal 05.09.2022 e per gli anni successivi sino allo scioglimento della riserva, non ci si può che richiamare integralmente alla motivazione già posta a fondamento dell'ordinanza cautelare che di seguito si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“In primo luogo, deve essere senz'altro disattesa l'eccezione preliminare di sussistenza di un “giudicato cautelare” con conseguente inammissibilità della domanda proposta dalla ricorrente, nella parte in cui contesta la legittimità dell'art. 4, comma 7, lett. e), o. m. n. 112 del 2022. Ebbene, è evidente che in tale sede la doglianza deriva dalla deduzione di un'illegittima applicazione del summenzionato articolo alla ricorrente in quanto non applicabile alle graduatorie GAE. Nel ricorso precedentemente instaurato dalla ricorrente, diversamente, si discorreva dell'illegittimità di tale norma nella applicazione ai soggetti inclusi nelle graduatorie
GPS.
Nel merito, la tutela sommaria di cui all'art. 700 c.p.c. si caratterizza per la sua atipicità e presuppone la contemporanea sussistenza del fumus boni iuris - ossia della probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio - e del periculum in mora, inteso come pericolo di verificazione di un pregiudizio irreparabile di beni e interessi primari, in attesa dei tempi di definizione del giudizio ordinario. Affinché possa procedersi all'adozione di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., occorre pertanto verificare la contemporanea sussistenza di entrambi i requisiti richiamati. Con riferimento, dunque, alla sussistenza del fumus boni iuris, è doveroso rilevare come la domanda avanzata dalla ricorrente riguardi la sua illegittima esclusione dal novero dei docenti aventi titoli al conferimento di incarichi di supplenza, risultando la stessa inserita, seppur con riserva, nella graduatoria GAE.
Il , a fronte di tale doglianza, pretenderebbe invece di giustificare CP_1
l'esclusione summenzionata in virtù dell'applicazione dell'art. 7, c. 4, lett. e) dell'O.
M. 112/2022 ai sensi del quale “L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto;
in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”.
Tale ricostruzione, tuttavia, risulta essere totalmente priva di fondamento, avendo richiamato il una normativa dettata con riferimento alle GPS, distinte ed CP_1
autonome rispetto alle GAE.
Le GPS, difatti, sono state istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 6bis e 6ter della
Legge n. 124/1999, modificato dal D.L. 22/2020, con cui è stata appunto disposta la costituzione in ciascuna provincia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) dirette, in subordine allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento
(GAE), all'attribuzione di incarichi di supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche.
Le GPS sono state disciplinate mediante l'adozione di alcune ordinanze ministeriali e, da ultimo, dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, contenente appunto la limitazione di cui all'art. 7, c. 4, lett. e). Detto articolo, difatti, chiarisce sin dalla rubrica e dal comma 1 che le previsioni ivi dettate disciplinano le istanze di inserimento/aggiornamento/trasferimento per una o più GPS. In questa sede, dunque non si discorre affatto della legittimità e ragionevolezza di siffatta normativa con riferimento alla formazione delle GPS, per come disciplinata nel legittimo esercizio, normativamente previsto, di un potere discrezionale da parte dell'amministrazione, ma della legittimità di un'estensione di tale normativa anche ai soggetti inseriti nelle
GAE.
La domanda presentata dalla ricorrente era difatti volta all'aggiornamento dell'inserimento nelle GAE con una procedura che trova la sua specifica disciplina nell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2022.
Ai sensi dell'art. 1 dell'O.M. citata è previsto difatti che “1. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata “IV”) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere: a) l'aggiornamento del punteggio con cui
è inserito in graduatoria;
b) il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; c) la permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva o lo scioglimento della stessa. A norma dell'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato da presentarsi entro il successivo termine di aggiornamento sarà consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione;
d) il trasferimento da una provincia ad un'altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta. La richiesta di trasferimento da una provincia ad altra comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie ad esaurimento in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie ad esaurimento della provincia di provenienza”.
Con specifico riferimento al sostegno, per quanto qui di interesse, è inoltre previsto all'art. 4 della stessa ordinanza “[…] per gli insegnamenti della scuola secondaria di II grado, è compilato un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e, nell'ambito di questa, nella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di II grado nella quale sia inserito col massimo punteggio […] 10. Possono richiedere l'inserimento con riserva negli elenchi del sostegno i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro l'a.a. 2021/2022 e i soggetti che hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero. La riserva si scioglie positivamente nel caso di conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio
2022. Con successivo avviso della competente Direzione generale saranno fornite le istruzioni relative a tempi e modalità di scioglimento della riserva”.
In ultimo è la stessa O.M. 60/2022, all'art. 7, a prevedere espressamente che i docenti inseriti nelle GAE, senza porre distinzione di sorta tra l'inserimento con riserva e senza riserva, possono essere destinatari di incarichi di supplenza: “1. Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
e sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.
2. Con successivi provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato”.
Contrariamente, quindi, a quanto previsto con apposita disciplina dall'art. 7, c. 4, lett. e) dall'O.M. 112/2022 con riferimento alle GPS, per le GAE non è stata prevista alcuna norma analoga, non essendo dunque rinvenibile alcuna disciplina limitativa del diritto degli aspiranti ammessi con riserva per aver conseguito un titolo di abilitazione all'estero, in attesa di riconoscimento.
Per questo motivo, risulta del tutto illegittimo negare agli aspiranti inseriti con riserva nelle GAE la possibilità di conseguire incarichi a tempo determinato, non essendo rinvenibile nella relativa disciplina alcuna preclusione analoga a quella dettata per le sole GPS dall'O.M. 112/2022. Con la precisazione che ovviamente l'incarico di docenza eventualmente affidato all'iscritto con riserva non potrà che essere sottoposto a condizione risolutiva legata all'effettivo riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero.
A tale riguardo si evidenzia oltretutto che già in applicazione della procedura prevista dall'O.M. 60/2020, antecedente all'introduzione di una disciplina specifica per le GAE con l'O.M. 60/2022 e per le GPS con l'O.M. 112/2022, non era prevista alcuna preclusione nell'affidamento di incarichi di docenza per gli aspiranti inseriti in graduatoria con riserva, con piena equiparazione rispetto a coloro che vi fossero stati inseriti a pieno titolo.”
Per tutti i motivi esposti appare dunque evidente che, in accoglimento del ricorso, deve senz'altro essere dichiarato il diritto della ricorrente ad essere individuata quale utile destinataria di contratti a tempo determinato sino allo scioglimento della riserva e, comunque, nei limiti del periodo di vigenza delle GAE, valide per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. 2.1 Altrettanto fondata risulta essere la domanda relativa al risarcimento del danno economico subito, in ragione dell'illegittima pretermissione della ricorrente dall'elenco dei docenti individuati quali possibili destinatari di incarico di supplenza.
La stessa circostanza che il , in esecuzione dell'ordinanza cautelare CP_1
adottata, abbia provveduto a individuare la ricorrente quale destinataria della proposta di assunzione a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche per n. 18 ore per il posto di sostegno ADSS per la scuola secondaria di secondo grado ed alla rispettiva assegnazione della sede presso l'Istituto Tecnico Statale Economico “R.
Piria – Ferraris – Da Empoli” di Reggio Calabria, evidenzia che la docente, ove fosse stata correttamente inclusa sin dal principio nell'elenco dei docenti passibili di nomina, avrebbe senz'altro conseguito tale incarico.
Non può dubitarsi dunque dell'esistenza di un nesso causale fra l'inadempimento datoriale ed il danno patrimoniale lamentato dalla ricorrente, essendo presumile con sufficiente grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima dell'Amministrazione, la ricorrente avrebbe conseguito l'incarico di supplenza effettivamente conferitole in esecuzione della predetta ordinanza.
Osserva, inoltre, il Tribunale che la Suprema Corte, in ipotesi di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione, ossia in fattispecie analoga nei suoi tratti essenziali a quella in esame, ha affermato che l'inadempimento del debitore-datore di lavoro, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto all'avente diritto, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto, spettando, invece, al debitore-datore di lavoro l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto eccezione diretta a far valere un fatto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (v. Cass.14/5/2020, n. 11737). Per tali motivi, in mancanza di qualsivoglia deduzione sul punto da parte dell'amministrazione resistente, deve trovare accoglimento anche la domanda relativa al risarcimento del danno subito.
Con riferimento al quantum appare senz'altro condivisibile il conteggio operato dalla parte, consistente nella mera moltiplicazione della retribuzione dovuta, per come emergente dalle buste paga depositate in atti e dal CCNL applicabile, per i mesi in cui la docente è stata illegittimamente pretermessa dal conferimento di incarichi di docenza.
In ogni caso, si evidenzia che la quantificazione operata dalla ricorrente non è stata in alcun modo contestata dal convenuto. CP_1
Alla luce di quanto sopra, il deve essere condannato a pagare in favore CP_1
della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, la somma di €
15.225,28, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3. Le spese di lite, considerate entrambe le fasi del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta, e aumentate nella misura del 10%, ex art. 4, c. 1 bis, DM 55/2014, attesa la presenza negli atti depositati di collegamenti ipertestuali che ne hanno reso più agevole la fruizione.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- In accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere individuata quale destinataria di nomina per la stipula di contratti a tempo determinato dal 5.9.2022 sino allo scioglimento della riserva e, comunque, nei limiti del periodo di vigenza delle GAE valide per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
- Per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
a pagare in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del CP_4
danno patrimoniale subito, la somma di € 15.225,28, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- Condanna il resistente, in persona del p.t., al pagamento CP_1 CP_2
delle spese di lite, che liquida in € 3.585,00, oltre spese generali 15%,IVA e
CPA come per legge.
Locri, 14/03/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi