Sentenza breve 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 06/12/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00838/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00455/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 455 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Petrarchini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale n. 145;
contro
Ministero dell’Interno, UTG di Terni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
- del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Terni il -OMISSIS- - Prot. n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente, all'indirizzo di posta elettronica certificata dello scrivente difensore, Avv. Fabrizio Petrarchini in data 16.09.2025, a seguito di istanza di accesso ai documenti amministrativi ex lege n. 241/1990 e ss.mm. e ii. presentata il 02.09.2025, con il quale è stata decretata la revoca del nulla osta al lavoro stagionale rilasciato in favore del ricorrente, su istanza del richiedente, Sig. -OMISSIS-, nella qualità di legale rappresentante di -OMISSIS- COOPERATIVA SOCIALE A R.L., presentata in data 21.11.2024, avente n. -OMISSIS-, e di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. RF GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In favore del ricorrente, cittadino extra comunitario, in data 21 novembre 2024 era stato rilasciato un nulla osta per lavoro subordinato stagionale della durata di nove mesi, a valere sul decreto flussi 2024.
1.1. Il ricorrente espone di aver atteso invano di essere convocato per la sottoscrizione del contratto di lavoro, di aver trovato una diversa occupazione nelle Marche dal 15 febbraio 2025, e di aver appreso più tardi che la Prefettura di Terni, con provvedimento in data 25 agosto 2025, aveva revocato il nulla osta per mancanza dei requisiti di legge.
2. Nel provvedimento di revoca, anche riportando il parere espresso dall’ITL - secondo il quale il datore di lavoro non risultava in possesso della capacità economica necessaria per l’assunzione e l’asseverazione allegata alla domanda di nulla osta era incompleta e mancante del tesserino del sottoscrittore - si legge che, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, non sono stati presentati ulteriori elementi o osservazioni, che l’asseveratore è risultato non iscritto all’albo professionale indicato nell’asseverazione e che il rappresentante legale della cooperativa datrice di lavoro, peraltro priva di una sede operativa a Terni, aveva presentato allo sportello del SUI dell’UTG di Terni ben 41 richieste di nulla osta, oltre ad altre 206 in diverse regioni italiane.
3. Impugna la revoca, deducendo – con riferimento omnicomprensivo a vizi di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della legge 241/1990, 42, comma 2, del d.l. 73/2022, convertito in legge 122/2022, 22 e 24 del d.lgs. 286/1998, nonché illogicità e ingiustizia manifesta - in sostanza:
(i) - che non gli è stata consentita la partecipazione procedimentale, dato che la comunicazione di avvio del procedimento di revoca è stata inviata soltanto al datore di lavoro;
(ii) - che gli obblighi rimasti inadempiuti gravavano esclusivamente sul datore di lavoro e in tali casi lo straniero, il quale subisce gli effetti del comportamento altrui, ha diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
A supporto di tali tesi difensive richiama alcune pronunce del giudice amministrativo.
4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, controdeducendo puntualmente e chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025, non essendo state rappresentate dalle parti motivi a ciò ostativi, la causa è stata trattenuta in decisione anche nel merito.
6. Il ricorso è infondato e deve quindi essere respinto.
6.1. La giurisprudenza recente di questo Tribunale è univoca sulla necessità che il datore di lavoro possieda una adeguata capacità economica, sulla imprescindibilità di una dimostrazione preventiva di tale requisito ai fini del rilascio per silentium del nulla osta all’assunzione, mediante l’asseverazione di un professionista abilitato, e sulla possibilità che l’Amministrazione, qualora in esito ai successivi controlli riscontri la mancanza dei presupposti di legge, disponga la revoca del provvedimento, in applicazione degli artt. 22-24bis del d.lgs. 286/1998 (cfr. sent. 218/2025, n. 911/2024).
6.2. Nel caso in esame, il ricorso non contiene nessuna specifica argomentazione a confutazione di quanto affermato dalla Prefettura sul mancato riscontro delle credenziali professionali dell’asseveratore, oltre che sulla insufficienza del contenuto dell’asseverazione e sulla mancata produzione di elementi integrativi da parte della cooperativa candidata ad assumere il ricorrente. Il ricorrente, come esposto, sostiene che la cooperativa avrebbe assolto ai suoi obblighi, e che comunque gli spetterebbe un permesso di attesa occupazione, non essendo in alcun modo a lui imputabile l’impossibilità di sottoscrivere il contratto di lavoro con il datore di lavoro richiedente l’assunzione.
6.3. Tuttavia, la recente giurisprudenza di questo Tribunale è di segno opposto, in quanto afferma che la vigente normativa, per l’ipotesi in cui risultino fin dall’origine mancanti in capo al datore di lavoro i requisiti per l’assunzione e intervenga la revoca del nulla osta (ipotesi che preclude il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro), non prevede nemmeno che spetti allo straniero un titolo di soggiorno diverso, quale quello per attesa occupazione (cfr. sent. n. 706/2024 e n. 218/2025). Anche la più recente giurisprudenza del giudice d’appello in tema di applicazione dell’art. 42 del d.l. 73/2022, convertito, con modificazioni, in legge 122/2022, afferma che la possibilità per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, e non anche al caso in cui, sebbene per motivi estranei alla volontà del lavoratore straniero, non si sia mai concluso un contratto di lavoro dipendente tra lui ed il datore di lavoro (cfr. Cons. Stato, III, nn. 4679, 3158 e 2403/2025).
6.4. Sul tema, i precedenti invocati dal ricorrente non sono conferenti, posto che si tratta di ordinanze cautelari, comunque motivate esclusivamente sul periculum in mora (Cons. Stato, III, 2675/2025-ord.) o con riferimento a circostanze di fatto eccezionali (TAR Campania, n. 569/2025-ord., relativa ad una revoca intervenuta due anni e mezzo dopo il rilascio del nulla osta), ovvero di sentenze su fattispecie del tutto diverse da quella in questione (Cons. Stato, III, n. 3224/2019, relativa alla conversione di un permesso stagionale, e n. 2550/2025, relativa ad un’emersione da lavoro irregolare).
6.5. La giurisprudenza recente di questo Tribunale afferma che anche al lavoratore straniero spetta la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta, affinché egli presenti gli elementi, integrativi dell’asseverazione incompleta, idonei a dimostrare il possesso in capo al datore di lavoro dei requisiti per l’assunzione (cfr. sent. n. 764/2024 e n. 870/2024).
6.6. In particolare, si è ritenuto che l’asseverazione richiesta al professionista dall’art. 24-bis, cit., non si traduce in una mera rappresentazione riepilogativa di dati altrimenti verificabili dall’Amministrazione attraverso la consultazione di documenti nella sua disponibilità, ma implica un’attività di sintesi valutativa che deve tenere conto di parametri di giudizio articolati e complessi (quali: fatturato, capacità patrimoniale, numero dei dipendenti, equilibrio economico-finanziario); dunque, l’asseverazione è l’esito di una verifica non meramente documentale, bensì filtrata dal vaglio tecnico, il che ne motiva la devoluzione ad un soggetto abilitato sulla base di specifici titoli di qualificazione professionale; purtuttavia, non è escluso che le lacune dell’asseverazione possano essere colmate dai diretti interessati nell’ambito del procedimento finalizzato alla revoca, oppure, laddove la partecipazione procedimentale sia stata pretermessa, nel giudizio conseguente.
6.7. Correlativamente, l’omissione della partecipazione procedimentale non può viziare l’atto di revoca qualora l’interessato non dimostri o quanto meno non prospetti in giudizio quegli elementi a lui favorevoli che avrebbero potuto condurre ad una diversa conclusione del procedimento.
6.8. E’ ciò che si verifica nel caso in esame. Infatti, come sopra anticipato, nulla afferma il ricorrente, neanche genericamente o in forma ipotetica, circa la sussistenza della capacità economica in capo al presentatore della domanda di nulla osta finalizzato all’assunzione. Peraltro, l’asseverazione presentata per l’assunzione del ricorrente (unitamente a quella di altri 13 lavoratori stranieri, tutti con contratto per 40 ore settimanali), indica soltanto il fatturato ed il reddito risultanti dalla dichiarazione dei redditi, senza alcuna ulteriore motivazione di carattere economico volta a dimostrare la sostenibilità economica delle assunzioni. Se si considera che il reddito indicato è inferiore ai 37.000 euro, insieme alle argomentazioni della Prefettura sul presentatore della domanda di nulla osta, sulla mancanza di una sede operativa a Terni della cooperativa datrice di lavoro e sul numero delle domande di assunzione per essa presentate (nelle difese in giudizio viene indicato un numero complessivo addirittura doppio rispetto a quello indicato nel provvedimento) rendono davvero implausibile che il requisito in questione potesse sussistere.
6.9. Di più, la difesa dell’Amministrazione ha prospettato in giudizio che la comunicazione è stata inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato per il lavoratore da assumere nell’istanza di nulla osta, ma che tale account da marzo 2025 ha smesso di essere attivo, in quanto le comunicazioni inviate sono tutte tornate al mittente con la dicitura “errore consegna”. Il ricorrente non ha contestato neanche la circostanza della disattivazione. Peraltro, che la comunicazione di avvio del procedimento di revoca contenesse due destinatari, comprendendo anche il ricorrente con l’indirizzo di posta elettronica per lui indicato nell’istanza, trova conferma anche dalla lettura del ricorso (in cui, come esposto, si sottolinea soltanto che l’Amministrazione non ha provato l’effettiva consegna).
6.10. In tale contesto, senza che vi sia necessità di approfondire le circostanze della mancata consegna telematica, anche la censura che fa leva sull’omissione procedimentale non può essere accolta.
7. Le spese, considerata la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone fisiche menzionate nella sentenza.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RF GA, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RF GA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.