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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 5702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5702 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
15233 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa M. MONTUORI, all' udienza di T.S del
10.07.2025, lette le note di TS ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1
a margine del ricorso, dagli avv.ti CERVONE IVANA e
BILLWILLER ANNARITA presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rapp. Controparte_1
p.t. rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Fiengo giusta procura in atti
RESISTENTE
Controparte_2
, in persona del legale rapp.p.t.
[...]
CONTUMACE dando lettura del dispositivo e della
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 414 cpc, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale di
Napoli - Sezione Lavoro onde sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“…1) In via principale accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente ed essa
[...]
dal 01.11.2022 e fino al Parte_2 P.IVA_1
01.03.23 o, comunque, secondo i diversi periodi che si riterranno. Per
l'effetto, condannare essa società, in uno alla soggetto CP_3
interposto, a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 4.107,65, a titolo di differenze retributive e tfr ( euro 347,13), come quantificate nell'allegato conteggio, o comunque al diverso importo che si dovesse ritenere di giustizia. Dichiarare la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente in forma verbale, e per l'effetto condannare esse società, ciascuna per quanto accertato di diritto, alla reintegra della Parte_1
nel posto di lavoro, con ogni conseguenza di legge, sia in ordine retributivo che contributivo. Nello specifico, la ricorrente nel proprio ricorso ha impugnato il licenziamento operato dalla e sostiene di CP_1
aver lavorato presso un call-center dal 01.11.2022 sino al 28.02.2023, data in cui è stata licenziata. La sig. . sostiene di aver lavorato presso Parte_1
il call-center sito in Piazza Garibaldi, 55 Napoli dal Lunedi al Venerdi, osservando come orario di lavoro dalle ore 9:00 alle ore 15:00. Orbene la ricorrente nel ricorso introduttivo sostiene che solo in seguito al licenziamento, recatasi presso un patronato apprendeva di essere stata formalmente inquadrata quale collaboratrice per l'anno 2022 dalla SRL
METAVERSO- società che mai era stata nota alla per l'anno Parte_3
2023 sia dalla predetta che dalla di . CP_2 CP_1 CP_1
La Sig. condivideva l'ufficio con sette colleghi e contattava i Parte_1
clienti per la vendita di prodotti energetici di cui era mandante. CP_1
2 Altresì la ricorrente precisava di aver ricevuto il pagamento di due mensilità ( novembre e gennaio) dalla e di poi febbraio Controparte_3
2023 dalla Selekta s.r.l., il tutto con bonifico bancario. Si costituiva la che eccepiva la nullità del ricorso e nel merito Controparte_1
ne deduceva l'infondatezza. Benchè ritualmente citata in giudizio non si costituiva la società di cui veniva dichiarata la contumacia. CP_2
Disposto il libero interrogatorio delle parti , escussi i testi, nelle more del giudizio le parti siglavano un accordo transattivo per cui chiedevano che fosse dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio. Part All'udienza di trattazione scritta del 10.7.2025, lette le note di , la causa era decisa con sentenza contestuale. Va dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti, così come richiesto congiuntamente dalle parti a seguito della stipula di un verbale di conciliazione tra le parti sottoscritto e versato in atti. Spese di lite integralmente compensate.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Napoli, 10.07.0225
ILGL
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa M. MONTUORI, all' udienza di T.S del
10.07.2025, lette le note di TS ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1
a margine del ricorso, dagli avv.ti CERVONE IVANA e
BILLWILLER ANNARITA presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rapp. Controparte_1
p.t. rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Fiengo giusta procura in atti
RESISTENTE
Controparte_2
, in persona del legale rapp.p.t.
[...]
CONTUMACE dando lettura del dispositivo e della
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 414 cpc, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale di
Napoli - Sezione Lavoro onde sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“…1) In via principale accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente ed essa
[...]
dal 01.11.2022 e fino al Parte_2 P.IVA_1
01.03.23 o, comunque, secondo i diversi periodi che si riterranno. Per
l'effetto, condannare essa società, in uno alla soggetto CP_3
interposto, a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 4.107,65, a titolo di differenze retributive e tfr ( euro 347,13), come quantificate nell'allegato conteggio, o comunque al diverso importo che si dovesse ritenere di giustizia. Dichiarare la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente in forma verbale, e per l'effetto condannare esse società, ciascuna per quanto accertato di diritto, alla reintegra della Parte_1
nel posto di lavoro, con ogni conseguenza di legge, sia in ordine retributivo che contributivo. Nello specifico, la ricorrente nel proprio ricorso ha impugnato il licenziamento operato dalla e sostiene di CP_1
aver lavorato presso un call-center dal 01.11.2022 sino al 28.02.2023, data in cui è stata licenziata. La sig. . sostiene di aver lavorato presso Parte_1
il call-center sito in Piazza Garibaldi, 55 Napoli dal Lunedi al Venerdi, osservando come orario di lavoro dalle ore 9:00 alle ore 15:00. Orbene la ricorrente nel ricorso introduttivo sostiene che solo in seguito al licenziamento, recatasi presso un patronato apprendeva di essere stata formalmente inquadrata quale collaboratrice per l'anno 2022 dalla SRL
METAVERSO- società che mai era stata nota alla per l'anno Parte_3
2023 sia dalla predetta che dalla di . CP_2 CP_1 CP_1
La Sig. condivideva l'ufficio con sette colleghi e contattava i Parte_1
clienti per la vendita di prodotti energetici di cui era mandante. CP_1
2 Altresì la ricorrente precisava di aver ricevuto il pagamento di due mensilità ( novembre e gennaio) dalla e di poi febbraio Controparte_3
2023 dalla Selekta s.r.l., il tutto con bonifico bancario. Si costituiva la che eccepiva la nullità del ricorso e nel merito Controparte_1
ne deduceva l'infondatezza. Benchè ritualmente citata in giudizio non si costituiva la società di cui veniva dichiarata la contumacia. CP_2
Disposto il libero interrogatorio delle parti , escussi i testi, nelle more del giudizio le parti siglavano un accordo transattivo per cui chiedevano che fosse dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio. Part All'udienza di trattazione scritta del 10.7.2025, lette le note di , la causa era decisa con sentenza contestuale. Va dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti, così come richiesto congiuntamente dalle parti a seguito della stipula di un verbale di conciliazione tra le parti sottoscritto e versato in atti. Spese di lite integralmente compensate.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Napoli, 10.07.0225
ILGL
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