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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/11/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 6390/2022
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
C.F. , in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con sede in Sesto San Giovanni Parte_2 C.F._1
(MI), Via Risorgimento 211, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano
Genovese C.F._2
Attrice
CONTRO
Controparte_1
C.F. , in
[...] P.IVA_2
persona del Sindaco p.t., con sede in Cesano Maderno (MB), Piazza Arese
12; convenuto contumace
Avente ad oggetto: pagamento somme conclusioni delle parti:
per l'attore
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare la sussistenza del credito della pari a € Parte_1
13.676,00, oltre IVA, di cui alla fattura n. 20 del 12.07.2021 e per l'effetto condannare il , in persona del Sindaco p.t., a Controparte_1
pagare la somma di € 13.676,00, oltre Iva, e oltre interessi moratori ai sensi del Dlgs 231/2002 maturati dal giorno del dovuto pagamento, 12.08.2021, sino al saldo e oltre interessi moratori ai sensi del Dlgs 231/2002 sulla somma di € 16.099,00 maturati dal giorno del dovuto pagamento sino al saldo intervenuto in data 13.04.2022, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Svolgimento del processo
Pag. 2 di 11 La ha convenuto Il per vedersi Parte_1 Controparte_1
riconosciuto il pagamento di somme residue in relazione ad un contratto di prestazione di servizi intercorso tra le parti. In particolare ha allegato di essere una società operante nel settore impiantistico specializzata nella progettazione, installazione, collaudo e manutenzione degli impianti elettrici, e che il Comune con determinazione del Dirigente n. 6/E del
22.01.2019 e successiva inserimento sulla piattaforma MEPA le aveva conferito il servizio di “conduzione, verifica periodica, manutenzione, pronto intervento e mappatura di impianti elettrici e speciali, elettrici antincendio e dei cancelli e porte automatiche degli edifici comunali – annualità 2019-2020” per un importo contrattuale netto di € 142.133,66, oltre IVA, con scadenza al 31.12.2020 poi prorogato di ulteriori sei mesi, dunque sino al 30.06.2021, per ulteriori € 34.936,47, oltre IVA, di cui €
29.775,00 a canone (manutenzione ordinaria) ed € 5.161,47 extra canone
(manutenzione straordinaria).
In prossimità della scadenza dell'appalto (30.06.2021), il Comune con email del 29.06.2021, richiedeva la sostituzione di n. 20 lampade di emergenza presso il e con pec del 1.07.2021, richiedeva Controparte_2
il ripristino del funzionamento di n. 8 rilevatori lineari (cd. portatili) e delle parti dell'impianto che presentavano difetti di funzionamento nel corso della prova di funzionamento dell'impianto antincendio del CP_2
svolta dalla in data 29.06.2021.
[...] Parte_1
Con nota del 7.07.2021 rilevato che detti interventi dovevano Pt_1
ritenersi di manutenzione straordinaria emetteva la fattura elettronica n. 20
Pag. 3 di 11 del 12.07.2021 per l'importo di € 29.775,00 (oltre IVA), quale saldo dei servizi di manutenzione ordinaria per il semestre in proroga dall'
1.01.2021 al 30.06.2021 .
Tuttavia, il respingeva la fattura e , a seguito Controparte_1
di intimazione di pagamento ,con nota 22.09.2021, rappresentava che l'omesso pagamento della fattura n. 20 del 17.07.2021 era dovuto alle contestazioni mosse dall'Amministrazione Comunale circa gli inadempimenti posti in essere dalla ,rispetto ai quali erano ancora in Pt_1
essere ulteriori verifiche, all'esito delle quali sarebbe stato trasmesso un certificato di regolare esecuzione (CRE) nei termini di legge.
eccepiva quindi la tardività della contestazione giacchè il Pt_1 CP_1
solo in data 22.12.2021 specificava i lamentati vizi per:
1) presunta omessa compilazione dei registri dei controlli periodici di cui all'art. III/3 del CSA,che avrebbe comportato l'applicazione delle penali di cui all'art. V/2 del CSA, pari a €2.997,50, penale da dedurre dal saldo finale;
2) presunta (e non veritiera, per come meglio si specificherà nel prosieguo) omessa consegna della mappatura dell'impianto antincendio del Palazzo ex art. III/4 del CSA;
taleservizio veniva stimato CP_2
(arbitrariamente) in € 2.500,00, quale decurtazione da dedurre dal saldo finale;
3) presunto inadempimento all'attività di manutenzione ordinaria per gli interventi da eseguire sull'impianto antincendio del , Controparte_2
come da email del Comune del 29.06.2021 e nota prot. 36244 dell'1.07.2021;
Pag. 4 di 11 infine a fronte di ciò, con lettera di diffida e messa in mora del Pt_1
21.01.2022 , contestava le menzionate penalità e decurtazioni applicate con il CRE e, senza rinuncia alcuna alle maggiori somme ancora dovute, prospettava l'emissione di una nota di credito per la fattura contestata e successiva emissione di fattura per l'importo di € 16.099,00, oltre IVA, e oltre interessi di mora sull'importo di € 16.099,00 riconosciuto come dovuto il cui importo era autorizzato dal Comune
Agiva dunque in questa sede per la differenza.
E' rimasto contumace il nel corso del giudizio si è svolta CP_1
istruttoria orale ed all'esito la causa trattenuta in decisione
2.I principi di diritto operanti
La Suprema Corte – in applicazione dei principi sulla ripartizione dell'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale, come sanciti dalle Sezioni Unite con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 –, ha ripetutamente ribadito, pur pronunciandosi specificamente in tema di vendita, che è sufficiente che il creditore alleghi l'inesatto adempimento ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre
è a carico del debitore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene
In tema di appalto poi – le cui regole possono comunque trasporsi al caso di specie di fornitura di servizi in ambito pubblico - è principio consolidato
Pag. 5 di 11 quello per cui, qualora il committente rilevi l'esistenza di vizi dell'opera e non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore chiedendo invece il risarcimento dei danni per l'inesatto adempimento, da un lato il credito dell'appaltatore per il corrispettivo pattuito non viene messo in discussione ( Cass. 6009 del 17.4.2012)
Inoltre è regola generale ( stabilita alla sentenza n. 19146/2013 e richiamato anche da Cass. Sez. Un. 11748/2019 in materia di compravendita) quella per cui, ogni volta che il committente abbia accettato l'opera, anche in maniera tacita (come quando la riceve senza riserve, art. 1665 comma 4 c.c.), è lo stesso committente a dover provare l'esistenza dei vizi- Vale infatti l' affermazione secondo la quale, in tema di garanzia per vizi dell'appalto, è l'accettazione e non la mera consegna dell'opera a segnare il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, finché l'opera non sia stata accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
NE , e premesso che sussiste la giurisdizione di questo giudice vertendosi di diritti discendenti dall'esecuzione di contratto , ancorchè pubblico, le regole sopra enunciate vi si possono applicare sia pure tenuto conto delle peculiarità e della necessaria conformazione alle disposizioni speciali ex DLgs. 50/2016.
Va richiamato infatti in proposito l'art 102 commi III e V delle medesime disposizioni , applicabile ratione temporis, che in ordine alla verifica di conformità anche ai fini dell'applicazione delle penali prevede un termine
Pag. 6 di 11 di sei mesi dal compimento dei lavori(o prestazioni) solo eccezionalmente derogabile.
E così infine anche in tal caso, secondo le regole generali, .sarà a carico del committente l'onere della prova della tempestività della denuncia del vizio ovvero, nella specie, il compimento della procedura per il rilascio del certificato di regolare esecuzione
3. La ricostruzione dei fatti
Si premette ora che la domanda , nel presente giudizio, ha ad oggetto esclusivamente il riconoscimento delle residue somme – rispetto alla fattura n.20 del 12.7.2021 - pari ad euro 13.676,00 oltre IVA ancora dovuti a titolo di saldo dei servizi di manutenzione.
Parte attrice nella diffida del 21.1.2022 ( doc. 18) pur dando atto di provvedere all'emissione di una nota di credito e successiva fattura di euro
16.099,00 per il minor importo non contestato, ha dichiarato in primo luogo di non rinunciare all'ulteriore pretesa in relazione alla fattura stessa.
Ha quindi allegato di aver svolto diligentemente la propria prestazione e che mai erano state sollevate contestazioni;
che inoltre le ulteriori prestazioni svolte in limine del contratto erano state effettuate a titolo di interventi straordinari;
che infine i vizi lamentati con nota 22.12.2021- tardivamente – erano insussistenti.
Pag. 7 di 11 Il non si è costituito e pertanto, sebbene dal punto di vista CP_1
probatorio la contumacia assuma una valenza del tutto neutra, tuttavia ciò non ha consentito alla parte di assolvere al proprio onere probatorio come sopra illustrato.
In primo luogo dunque lo svolgimento della prestazione principale dedotta in contratto non è contestato e comunque risulta confermato dai pagamenti parziali da ultimo quello di 16.099,00 euro autorizzato con la nota
12.8.2021
La questione circa la natura ordinaria o straordinaria degli interventi svolti tra la fine di giugno ed i primi di luglio del 2021 risulta poi non dirimente ai fini del presente giudizio posto che parte attrice ha chiesto il riconoscimento della somma di euro 13.676,00 a saldo .
Benchè dunque l'amministrazione, con riferimento alla fattura n.20 abbia qualificato le prestazioni a titolo di manutenzione ordinaria, parte attrice non avrebbe più titolo per richiedere ulteriormente - ed in diverso giudizio - somme a tale stregua ( straordinaria), pena l'abusivo frazionamento del credito.
Mentre in questo , come già chiarito, è richiesto unicamente il saldo della fattura 20.
Deve allora ed infine definirsi la questione circa la contestazione degli adempimenti che , secondo l'amministrazione giustificherebbero l'applicazione delle penali e dunque il pagamento solo parziale di detta fattura.
Pag. 8 di 11 Si ritiene in primo luogo non maturata la decadenza semestrale per la verifica di conformità delle prestazioni : in forza del principio di acquisizione processuale la documentazione prodotta dimostra che dalla fine delle prestazioni ( inizio di luglio 2021 ) alla contestazione in sede di invio del Certificato regolare esecuzione ( 22.12.2021) il termine non era evidentemente decorso.
Ciò nonostante l'Amministrazione non ha poi a sua volta dimostrato nel giudizio la sussistenza dei vizi ed inadempimenti colà contestati e che hanno dato ingresso alle penali
Viceversa si osserva , anche solo ad abundantiam, e sulla base della documentazione di parte attrice, l'insussistenza di un fumus di siffatti pretesi inadempimenti.
Effettivamente quanto alla penale di 2977, 50 euro non pareva decorso- nel periodo di proroga - il termine contrattualmente previsto per la consegna dei registri cui tuttavia ha comunque provveduto nel gennaio 2022 Pt_1
ed immediatamente dopo la contestazione. E' noto in proposito che anche nei contratti pubblici il creditore pa risponde della buona fede ex art 1375
c.c.
Quanto alla decurtazione di € 2.500,00 per l'asserita omessa consegna della mappatura dell'impianto antincendio de Borromeo la trasmissione CP_2
agli Uffici comunali appare documentata in data 6.4.2020.
Quanto infine alle problematiche dell'impianto di rilevazioni incendi di
, con email del 24.06.2021, il Comune chiedeva alla Controparte_2
di effettuare le prove di verifica del funzionamento dell'impianto di Pt_1
Pag. 9 di 11 rilevazione incendio di , fissando la data 29.06.2021 per Controparte_2
il sopralluogo e per una riunione anche con gli affittuari .
Solo nel corso della riunione del 29.06.2021,- come emerge dalle testimonianze - all'esito del sopralluogo, in cui emergeva la presenza di guasti dovuti a scariche atmosferiche e a sbalzi di tensione, il Dirigente
Area Servizi al territorio, all'ambiente e alle imprese del Comune, Ing.
sollevava per la prima volta delle contestazioni alla Tes_1 Pt_1
che venivano poi formalizzate con l'e-mail del 29.06.2021 e con pec del
1.07.2021 cui seguiva la relativa richiesta di interventi.
In ogni caso , come già precisato , la prova positiva di sussistenza dei vizi avrebbe dovuto rendersi dal CP_1
La domanda è pertanto fondata e sono dovute le somme richieste , così a titolo di capitale come anche di interessi sia sulla somma di euro 13.676,00
, sia sul pregresso pagamento di euro 16.099,00
4.Spese legali
Venendo infine al regime delle spese legali , esse per la regola della soccombenza vanno integralmente poste a carico di parte convenuta e si liquidano in dispositivo per quattro fasi e su valori medi sulla base del decisum
PQM
In accoglimento della domanda
Pag. 10 di 11 -accerta il residuo credito in sorte capitale della nella misura di Parte_1
€ 13.676,00, oltre IVA, relativamente alla fattura n. 20 del 12.07.2021 e per l'effetto
-condanna il a pagare la somma di € Controparte_1
13.676,00, oltre Iva,e oltre interessi moratori ai sensi del Dlgs 231/2002 maturati dal 12.08.2021, sino al saldo
-accerta l'ulteriore credito a titolo di interessi moratori ai sensi del Dlgs
231/2002 sulla somma già pagata di € 16.099,00 maturati dal 12.8.2021 sino al saldo intervenuto in data 13.04.2022 e
-condanna il al relativo pagamento in favore dell'attrice CP_1
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice CP_1
pari ad euro 5838,00 per compensi oltre accessori per legge
Così deciso in Monza il 30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 6390/2022
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
C.F. , in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con sede in Sesto San Giovanni Parte_2 C.F._1
(MI), Via Risorgimento 211, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano
Genovese C.F._2
Attrice
CONTRO
Controparte_1
C.F. , in
[...] P.IVA_2
persona del Sindaco p.t., con sede in Cesano Maderno (MB), Piazza Arese
12; convenuto contumace
Avente ad oggetto: pagamento somme conclusioni delle parti:
per l'attore
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare la sussistenza del credito della pari a € Parte_1
13.676,00, oltre IVA, di cui alla fattura n. 20 del 12.07.2021 e per l'effetto condannare il , in persona del Sindaco p.t., a Controparte_1
pagare la somma di € 13.676,00, oltre Iva, e oltre interessi moratori ai sensi del Dlgs 231/2002 maturati dal giorno del dovuto pagamento, 12.08.2021, sino al saldo e oltre interessi moratori ai sensi del Dlgs 231/2002 sulla somma di € 16.099,00 maturati dal giorno del dovuto pagamento sino al saldo intervenuto in data 13.04.2022, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Svolgimento del processo
Pag. 2 di 11 La ha convenuto Il per vedersi Parte_1 Controparte_1
riconosciuto il pagamento di somme residue in relazione ad un contratto di prestazione di servizi intercorso tra le parti. In particolare ha allegato di essere una società operante nel settore impiantistico specializzata nella progettazione, installazione, collaudo e manutenzione degli impianti elettrici, e che il Comune con determinazione del Dirigente n. 6/E del
22.01.2019 e successiva inserimento sulla piattaforma MEPA le aveva conferito il servizio di “conduzione, verifica periodica, manutenzione, pronto intervento e mappatura di impianti elettrici e speciali, elettrici antincendio e dei cancelli e porte automatiche degli edifici comunali – annualità 2019-2020” per un importo contrattuale netto di € 142.133,66, oltre IVA, con scadenza al 31.12.2020 poi prorogato di ulteriori sei mesi, dunque sino al 30.06.2021, per ulteriori € 34.936,47, oltre IVA, di cui €
29.775,00 a canone (manutenzione ordinaria) ed € 5.161,47 extra canone
(manutenzione straordinaria).
In prossimità della scadenza dell'appalto (30.06.2021), il Comune con email del 29.06.2021, richiedeva la sostituzione di n. 20 lampade di emergenza presso il e con pec del 1.07.2021, richiedeva Controparte_2
il ripristino del funzionamento di n. 8 rilevatori lineari (cd. portatili) e delle parti dell'impianto che presentavano difetti di funzionamento nel corso della prova di funzionamento dell'impianto antincendio del CP_2
svolta dalla in data 29.06.2021.
[...] Parte_1
Con nota del 7.07.2021 rilevato che detti interventi dovevano Pt_1
ritenersi di manutenzione straordinaria emetteva la fattura elettronica n. 20
Pag. 3 di 11 del 12.07.2021 per l'importo di € 29.775,00 (oltre IVA), quale saldo dei servizi di manutenzione ordinaria per il semestre in proroga dall'
1.01.2021 al 30.06.2021 .
Tuttavia, il respingeva la fattura e , a seguito Controparte_1
di intimazione di pagamento ,con nota 22.09.2021, rappresentava che l'omesso pagamento della fattura n. 20 del 17.07.2021 era dovuto alle contestazioni mosse dall'Amministrazione Comunale circa gli inadempimenti posti in essere dalla ,rispetto ai quali erano ancora in Pt_1
essere ulteriori verifiche, all'esito delle quali sarebbe stato trasmesso un certificato di regolare esecuzione (CRE) nei termini di legge.
eccepiva quindi la tardività della contestazione giacchè il Pt_1 CP_1
solo in data 22.12.2021 specificava i lamentati vizi per:
1) presunta omessa compilazione dei registri dei controlli periodici di cui all'art. III/3 del CSA,che avrebbe comportato l'applicazione delle penali di cui all'art. V/2 del CSA, pari a €2.997,50, penale da dedurre dal saldo finale;
2) presunta (e non veritiera, per come meglio si specificherà nel prosieguo) omessa consegna della mappatura dell'impianto antincendio del Palazzo ex art. III/4 del CSA;
taleservizio veniva stimato CP_2
(arbitrariamente) in € 2.500,00, quale decurtazione da dedurre dal saldo finale;
3) presunto inadempimento all'attività di manutenzione ordinaria per gli interventi da eseguire sull'impianto antincendio del , Controparte_2
come da email del Comune del 29.06.2021 e nota prot. 36244 dell'1.07.2021;
Pag. 4 di 11 infine a fronte di ciò, con lettera di diffida e messa in mora del Pt_1
21.01.2022 , contestava le menzionate penalità e decurtazioni applicate con il CRE e, senza rinuncia alcuna alle maggiori somme ancora dovute, prospettava l'emissione di una nota di credito per la fattura contestata e successiva emissione di fattura per l'importo di € 16.099,00, oltre IVA, e oltre interessi di mora sull'importo di € 16.099,00 riconosciuto come dovuto il cui importo era autorizzato dal Comune
Agiva dunque in questa sede per la differenza.
E' rimasto contumace il nel corso del giudizio si è svolta CP_1
istruttoria orale ed all'esito la causa trattenuta in decisione
2.I principi di diritto operanti
La Suprema Corte – in applicazione dei principi sulla ripartizione dell'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale, come sanciti dalle Sezioni Unite con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 –, ha ripetutamente ribadito, pur pronunciandosi specificamente in tema di vendita, che è sufficiente che il creditore alleghi l'inesatto adempimento ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre
è a carico del debitore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene
In tema di appalto poi – le cui regole possono comunque trasporsi al caso di specie di fornitura di servizi in ambito pubblico - è principio consolidato
Pag. 5 di 11 quello per cui, qualora il committente rilevi l'esistenza di vizi dell'opera e non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore chiedendo invece il risarcimento dei danni per l'inesatto adempimento, da un lato il credito dell'appaltatore per il corrispettivo pattuito non viene messo in discussione ( Cass. 6009 del 17.4.2012)
Inoltre è regola generale ( stabilita alla sentenza n. 19146/2013 e richiamato anche da Cass. Sez. Un. 11748/2019 in materia di compravendita) quella per cui, ogni volta che il committente abbia accettato l'opera, anche in maniera tacita (come quando la riceve senza riserve, art. 1665 comma 4 c.c.), è lo stesso committente a dover provare l'esistenza dei vizi- Vale infatti l' affermazione secondo la quale, in tema di garanzia per vizi dell'appalto, è l'accettazione e non la mera consegna dell'opera a segnare il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, finché l'opera non sia stata accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
NE , e premesso che sussiste la giurisdizione di questo giudice vertendosi di diritti discendenti dall'esecuzione di contratto , ancorchè pubblico, le regole sopra enunciate vi si possono applicare sia pure tenuto conto delle peculiarità e della necessaria conformazione alle disposizioni speciali ex DLgs. 50/2016.
Va richiamato infatti in proposito l'art 102 commi III e V delle medesime disposizioni , applicabile ratione temporis, che in ordine alla verifica di conformità anche ai fini dell'applicazione delle penali prevede un termine
Pag. 6 di 11 di sei mesi dal compimento dei lavori(o prestazioni) solo eccezionalmente derogabile.
E così infine anche in tal caso, secondo le regole generali, .sarà a carico del committente l'onere della prova della tempestività della denuncia del vizio ovvero, nella specie, il compimento della procedura per il rilascio del certificato di regolare esecuzione
3. La ricostruzione dei fatti
Si premette ora che la domanda , nel presente giudizio, ha ad oggetto esclusivamente il riconoscimento delle residue somme – rispetto alla fattura n.20 del 12.7.2021 - pari ad euro 13.676,00 oltre IVA ancora dovuti a titolo di saldo dei servizi di manutenzione.
Parte attrice nella diffida del 21.1.2022 ( doc. 18) pur dando atto di provvedere all'emissione di una nota di credito e successiva fattura di euro
16.099,00 per il minor importo non contestato, ha dichiarato in primo luogo di non rinunciare all'ulteriore pretesa in relazione alla fattura stessa.
Ha quindi allegato di aver svolto diligentemente la propria prestazione e che mai erano state sollevate contestazioni;
che inoltre le ulteriori prestazioni svolte in limine del contratto erano state effettuate a titolo di interventi straordinari;
che infine i vizi lamentati con nota 22.12.2021- tardivamente – erano insussistenti.
Pag. 7 di 11 Il non si è costituito e pertanto, sebbene dal punto di vista CP_1
probatorio la contumacia assuma una valenza del tutto neutra, tuttavia ciò non ha consentito alla parte di assolvere al proprio onere probatorio come sopra illustrato.
In primo luogo dunque lo svolgimento della prestazione principale dedotta in contratto non è contestato e comunque risulta confermato dai pagamenti parziali da ultimo quello di 16.099,00 euro autorizzato con la nota
12.8.2021
La questione circa la natura ordinaria o straordinaria degli interventi svolti tra la fine di giugno ed i primi di luglio del 2021 risulta poi non dirimente ai fini del presente giudizio posto che parte attrice ha chiesto il riconoscimento della somma di euro 13.676,00 a saldo .
Benchè dunque l'amministrazione, con riferimento alla fattura n.20 abbia qualificato le prestazioni a titolo di manutenzione ordinaria, parte attrice non avrebbe più titolo per richiedere ulteriormente - ed in diverso giudizio - somme a tale stregua ( straordinaria), pena l'abusivo frazionamento del credito.
Mentre in questo , come già chiarito, è richiesto unicamente il saldo della fattura 20.
Deve allora ed infine definirsi la questione circa la contestazione degli adempimenti che , secondo l'amministrazione giustificherebbero l'applicazione delle penali e dunque il pagamento solo parziale di detta fattura.
Pag. 8 di 11 Si ritiene in primo luogo non maturata la decadenza semestrale per la verifica di conformità delle prestazioni : in forza del principio di acquisizione processuale la documentazione prodotta dimostra che dalla fine delle prestazioni ( inizio di luglio 2021 ) alla contestazione in sede di invio del Certificato regolare esecuzione ( 22.12.2021) il termine non era evidentemente decorso.
Ciò nonostante l'Amministrazione non ha poi a sua volta dimostrato nel giudizio la sussistenza dei vizi ed inadempimenti colà contestati e che hanno dato ingresso alle penali
Viceversa si osserva , anche solo ad abundantiam, e sulla base della documentazione di parte attrice, l'insussistenza di un fumus di siffatti pretesi inadempimenti.
Effettivamente quanto alla penale di 2977, 50 euro non pareva decorso- nel periodo di proroga - il termine contrattualmente previsto per la consegna dei registri cui tuttavia ha comunque provveduto nel gennaio 2022 Pt_1
ed immediatamente dopo la contestazione. E' noto in proposito che anche nei contratti pubblici il creditore pa risponde della buona fede ex art 1375
c.c.
Quanto alla decurtazione di € 2.500,00 per l'asserita omessa consegna della mappatura dell'impianto antincendio de Borromeo la trasmissione CP_2
agli Uffici comunali appare documentata in data 6.4.2020.
Quanto infine alle problematiche dell'impianto di rilevazioni incendi di
, con email del 24.06.2021, il Comune chiedeva alla Controparte_2
di effettuare le prove di verifica del funzionamento dell'impianto di Pt_1
Pag. 9 di 11 rilevazione incendio di , fissando la data 29.06.2021 per Controparte_2
il sopralluogo e per una riunione anche con gli affittuari .
Solo nel corso della riunione del 29.06.2021,- come emerge dalle testimonianze - all'esito del sopralluogo, in cui emergeva la presenza di guasti dovuti a scariche atmosferiche e a sbalzi di tensione, il Dirigente
Area Servizi al territorio, all'ambiente e alle imprese del Comune, Ing.
sollevava per la prima volta delle contestazioni alla Tes_1 Pt_1
che venivano poi formalizzate con l'e-mail del 29.06.2021 e con pec del
1.07.2021 cui seguiva la relativa richiesta di interventi.
In ogni caso , come già precisato , la prova positiva di sussistenza dei vizi avrebbe dovuto rendersi dal CP_1
La domanda è pertanto fondata e sono dovute le somme richieste , così a titolo di capitale come anche di interessi sia sulla somma di euro 13.676,00
, sia sul pregresso pagamento di euro 16.099,00
4.Spese legali
Venendo infine al regime delle spese legali , esse per la regola della soccombenza vanno integralmente poste a carico di parte convenuta e si liquidano in dispositivo per quattro fasi e su valori medi sulla base del decisum
PQM
In accoglimento della domanda
Pag. 10 di 11 -accerta il residuo credito in sorte capitale della nella misura di Parte_1
€ 13.676,00, oltre IVA, relativamente alla fattura n. 20 del 12.07.2021 e per l'effetto
-condanna il a pagare la somma di € Controparte_1
13.676,00, oltre Iva,e oltre interessi moratori ai sensi del Dlgs 231/2002 maturati dal 12.08.2021, sino al saldo
-accerta l'ulteriore credito a titolo di interessi moratori ai sensi del Dlgs
231/2002 sulla somma già pagata di € 16.099,00 maturati dal 12.8.2021 sino al saldo intervenuto in data 13.04.2022 e
-condanna il al relativo pagamento in favore dell'attrice CP_1
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice CP_1
pari ad euro 5838,00 per compensi oltre accessori per legge
Così deciso in Monza il 30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
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