Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/05/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N° 374/24 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 20 maggio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 374/24 R.G.L. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (c.f. ), e Parte_2 C.F._2 [...]
nato a [...] il [...] (c.f. , residenti il primo Pt_3 C.F._3
e il terzo in Messina Largo Gloria 10, il secondo in Marcon (VE) Via Mattei 114, quali eredi di nato a [...] il [...] e ivi deceduto il Persona_1
27.10.2020, elettivamente domiciliati in Messina Via Dei Verdi 65, presso lo studio delle avv. Antonella Di Re (c.f. ) e Marilena Notaro (c.f. C.F._4
), che li rappresentano e difendono, pec C.F._5 Email_1
e fax 0906017070 -Appellanti
[...] Email_2
AppellantiCONTRO in persona del Presidente, c.f. Controparte_1
, p. iva , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Camma- P.IVA_1 P.IVA_2 roto, c.f. fax 090 5724777, pec avv.maria. C.F._6 Email_3
ed elettivamente domiciliato in Messina via Armeria 1, presso l'av-
[...] vocatura distrettuale dell'istituto –appellato
OGGETTO: benefici da esposizione all'amianto- appello avverso la sentenza del
Giudice del lavoro di Messina n° 1075 depositata in data 29 maggio 2024
CONCLUSIONI
Natoli +2: 1) Preliminarmente, ai sensi dell'art. 431 c.p. c., sospendere l'efficacia esecutiva del capo LL sentenza impugnata contenente la condanna dei ricorrenti al pagamento di metà delle spese di causa;
2) confermare la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice respinge le eccezioni preliminari sollevate dall' resistente;
3) disporre il rinnovo LL c.t.u. per rispondere al quesito CP_1 verificare l'esposizione qualificata e ultradecennale di all'amianto; Persona_1
4) In riforma LL decisione impugnata, dichiarare il diritto di al Persona_1 beneficio previdenziale previsto ex art. 13 comma 8 L. 257/92 per tutti i periodi CP_ indicati nell'estratto matricolare;
5) condannare l ad attribuire in favore dei ri- correnti, i conseguenti benefici previdenziali pensionistici di cui all'art. 13 comma.
8 legge 257/1992, con rivalutazione secondo moltiplicatore di legge (1,50%) del periodo contributivo maturato;
6) in subordine, mediante l'applicazione del coeffi- ciente 1,25 dal 27.06.1969 al 31.07.1999; 7) riformare il capo LL sentenza rela- tivo alle spese;
8) vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio.
rigettare l'appello confermando la sentenza di primo grado. Spese vinte. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina, , premesso di avere Persona_1 lavorato a bordo di natanti alle dipendenze LL Compagnia delle isole (già Sire- mar) e di altre compagnie dal 1969 al 1999, narrava di esser stato continuativamente esposto all'amianto durante i turni di servizio, complessivamente per ben oltre un decennio, in quanto le navi costruite prima del 1990 utilizzavano detta sostanza come coibente e ignifugo. Richiamate consulenze tecniche espletate in analoghi giudizi, nonché precedenti di merito, deduceva il superamento dei valori limite di CP_ esposizione e lamentava che l non aveva accolto la domanda amministrativa del 10 agosto 2013, finalizzata al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 13 comma 8 legge 257/1992 con applicazione del moltiplicatore 1,50 o in subordine
1,25, ai contributi maturati durante l'esposizione. CP_ Resistendo l sopravvenuto il decesso dell in data 27 ottobre 2020 e Per_1 costituitisene gli eredi (vedova), e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(figli), esaminati testimoni ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n° 1075 depositata in data 29 maggio 2024 il giudice di primo grado ha rigettato le CP_ domande condannando gli eredi a rimborsare all metà delle spese di lite Per_1
e ponendo interamente a loro carico gli esborsi di consulenza.
Gli eredi hanno proposto appello con ricorso depositato in data 1 agosto Per_1 CP_ 2024. Nella resistenza dell depositate note di trattazione scritta entro il 20 maggio 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il ter- mine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale ha innanzitutto rigettato le eccezioni preliminari riguardanti l'integra- zione del contraddittorio nei confronti dell'Inail e del datore di lavoro, la decadenza ex art. 47 comma 5 D.L. 269/2003 e art. 47 d.P.R. 639/1970 e la prescrizione del diritto invocato. Le eccezioni non sono oggetto di incidentale e pertanto il rigetto è passato in giudicato.
Nel merito non ha tuttavia riconosciuto provata l'esposizione qualificata. Dato atto che i testimoni e hanno asserito che l aveva mansioni di Tes_1 Tes_2 Per_1 N° 374/24 r.g.l.
radiotelegrafista e che era a contatto con l'amianto lavorando all'interno di un gab- biotto con tutte le apparecchiature di trasmissione incassate nei pannelli, contenenti amianto, e che anche il sistema di ventilazione ne trasportava fibre, il primo giudice, pur ritenendo affidabili tali deposizioni, ha rilevato che una cosa è l'esposizione generica e un'altra quella qualificata, dando dunque rilievo alle conclusioni del con- sulente che, all'esito di un esame delle mansioni, che non comportavano manipola- zione diretta dell'amianto, e valutata la documentazione relativa alle navi in cui il lavoratore aveva prestato servizio, ha riconosciuto un'esposizione in ragione di 0,05 fibre/m3, per 1920 ore lavorative annue (8 ore al giorno per 240 giorni), ben infe- riore alla soglia di legge.
Gli appellanti sostengono in questa sede che il tribunale avrebbe dovuto disporre la rinnovazione LL consulenza perché il consulente si sarebbe contraddetto nell'affermare da un lato la presenza di amianto sulle navi e dall'altro negare che l'esposizione fosse sufficiente a concretare il beneficio invocato. In particolare, so- stengono che il consulente non abbia spiegato come mai il rischio cui era esposto il loro dante causa fosse inferiore a quello di suoi colleghi marinai nonostante egli respirasse la stessa aria contaminata.
Confrontare i riconoscimenti ottenuti da altri colleghi che svolgevano mansioni CP_ diverse è in sé poco significativo, e bene fa anche l a sottolineare, anche con le note art. 127ter depositate da ultimo, come l'esame concreto delle mansioni vada compiuto con la necessaria attenzione. Per lo stesso motivo, non è decisivo (pag. 9 dell'atto di appello) che numerosi altri tribunali abbiano riconosciuto l'esposizione qualificata a lavoratori Siremar dei quali nel ricorso art. 434 c.p.c. non vengono CP_ descritte le mansioni. Stupisce però che l sempre con le note art. 127ter, alle- ghi una relazione di consulenza svolta in altro giudizio e un'altra sentenza di primo grado riguardanti soggetti diversi con mansioni diverse, cadendo pertanto nello stesso errore concettuale imputato alle controparti.
Irrilevante è poi l'argomento contenuto a pag. 8 secondo il quale il consulente avrebbe dato troppo rilievo all'assenza di certificazione Inail di esposizione quali- ficata. Il consulente ne ha dato atto solo per evidenziare l'assenza di una presunzione favorevole al lavoratore, ma non per trarne automaticamente la negativa.
Vero è invece (pag. 9) che l'accertamento dell'esposizione qualificata non può che essere in termini probabilistici e di verosimiglianza. Nel ricorso in appello, anche attraverso la produzione delle articolate relazioni del consulente dott. Per_2 svolte sia nel giudizio n° 1378/2014 innanzi a questa Corte che nel giudizio trib.
Barcellona 1629/2013, riguardanti analoghe domande di altri ex dipendenti Sire- mar, gli eredi argomentano convincentemente in tal senso. Per_1
Le relazioni prendevano in esame la gran parte delle navi sulle quali Per_2
l ha prestato servizio, individuando, con argomentazioni approfondite che Per_1 N° 374/24 r.g.l.
questa Corte ha già condiviso in analoghi giudizi, una serie di natanti che erano certamente caratterizzati dalla presenza di amianto in concentrazioni pericolose.
Ciò vale in particolare, facendo riferimento all'estratto matricolare prodotto dall'A- rena, per la gran parte delle navi sulle quali il lavoratore prestò servizio, con la precisazione che la durata del periodo di servizio su (che rientra nell'e- Persona_3 lenco) trascritto all'ultima riga LL prima pagina del tabulato dell'estratto matrico- lare non è leggibile e che pertanto l'esposizione complessiva è persino lievemente sottostimata. Si tratta oltretutto dell'esposizione dimostrata per l'ultimo periodo del complessivo servizio dell (il primo imbarco su risale al 30 giu- Per_1 Persona_3 gno 1984), ed è intuibile che, nel periodo anteriore, l'esposizione non potesse che essere maggiore, perché ricadente interamente nel periodo in cui non erano state ancora adottate le misure normative che hanno imposto la graduale dismissione dell'amianto.
A ciò si aggiunga che lo stesso consulente del Giudice a quo ha precisato che la presenza dell'amianto può dirsi probabile per tutti i natanti costruiti prima del 1992, cioè praticamente tutti quelli sui quali l ha lavorato, come elencati alle pagg. Per_1
2 e 3 LL relazione.
Sempre dall'estratto matricolare emerge che l ha prestato servizio effettivo Per_1 sulle navi per 275 mesi e quattro giorni, ma ne vanno detratti innanzitutto quaran- tanove mesi e settantadue giorni che sono stati svolti su navi da pesca prima del
1969 e dunque non oggetto del contendere. Dai rimanenti 223 mesi e 22 giorni andrebbero poi detratti quelli prestati su navi che sono state realizzate dopo il 1992.
Dal 1993 in poi l ha prestato servizio sulle navi Arborea, CC, Carpac- Per_1 cio, NI, LE, MA, AR OL, RO LL RA e IE No- velli. L'anno di varo delle predette oscilla fra il 1970 LL CC e il 1979 di
RO LL RA e ma è sconosciuto per NI e Parte_4 Per_4
. Sovviene tuttavia la presunzione che si tratti di navi anch'esse costruite prima
[...] degli anni '90 visto che l vi ha prestato servizio fra il 1993 e il 1994, cioè Per_1 immediatamente dopo il 1992.
Conclusivamente, l ha diritto alla rivalutazione per 223 mesi (cioè 18 anni Per_1
e sette mesi) e 22 giorni.
Non vi è pertanto nemmeno bisogno di prendere in considerazione l'ulteriore ar- gomentazione contenuta a pag. 12 dell'atto di appello, relativa alle caratteristiche delle navi da carico sulle quali l ha prestato servizio, in cui l'amianto era in Per_1 alcuni punti addirittura a vista e non vi erano controsoffitti.
Assorbito è anche l'argomento, peraltro nuovo e dunque inammissibile, dell'espo- sizione nel periodo in cui l svolse il servizio militare presso l'arsenale marit- Per_1 timo di Messina.
A pag. 11 gli appellanti segnalano che l'attività di radiotelegrafista "si svolgeva N° 374/24 r.g.l.
all'interno di una stazione… completamente rivestita da amianto" e "motivi di sicu- rezza costringevano gli operatori a dormire in cabine attigue alle stazioni", il che comporterebbe addirittura un rischio maggiore rispetto ai marittimi che lavoravano ai posti macchina o in coperta.
Il consulente del tribunale ha svolto una valutazione basata genericamente sulla letteratura relativa ad attività non caratterizzate dalla manipolazione diretta dell'a- mianto, ma gli appellanti hanno individualizzato le proprie doglianze in modo pre- gnante, peraltro con puntuali riferimenti a giurisprudenza di merito cui questa Corte può, a titolo esemplificativo, aggiungere trib. Roma sez. lav. 323/2023, riguardante proprio la figura del radiotelegrafista, in cui si evidenziano proprio le particolarità del lavoro che gli appellanti segnalano.
A questi dati si somma la circostanza che l è deceduto proprio a causa di Per_1 mesotelioma, patologia tipicamente connessa all'esposizione all'amianto.
Sussistono insomma dati gravi precisi e concordanti che impongono di rivedere il giudizio di primo grado senza necessità di ulteriori indagini peritali, quantomeno per un periodo di 18 anni, sette mesi e 22 giorni nel quale si può ritenere provata, nei limiti LL valutazione necessariamente probabilistica che è pacificamente am- messa dalla giurisprudenza di legittimità (fra le tante Cass. sez. lav. 16256/2003 e
16119/2005), l'esposizione qualificata.
A decorrere dal 2 ottobre 2003, ai sensi dell'art. 47 legge 326/2003, il coefficiente
è stato ridotto a 1,25. L propose domanda amministrativa all'Inail per il rico- Per_1 noscimento dell'esposizione qualificata in data 23 maggio 2005. Si applica pertanto la disciplina meno favorevole.
Le spese seguono la principale soccombenza. La pur lieve differenza fra la durata dell'esposizione invocata e quella dimostrata, nonché l'applicazione del coefficiente ridotto in luogo di quello pieno richiesto quale domanda principale, giustificano la compensazione in ragione di un quarto.
L'art. 5 comma 6 D.M. 55/2014 fissa il principio secondo il quale per le cause di valore indeterminabile si considera normalmente un importo non inferiore a
26.000,00 e non superiore a 260.000,00 euro. Nel caso di specie è ragionevole ap- plicare il quarto scaglione, in misura intermedia fra il minimo e il medio tariffario, considerando che la causa, pur non particolarmente semplice, si inserisce in un fi- lone già ampiamente sviscerato in giurisprudenza. In grado di appello non si è svolta istruzione essendosi la causa risolta in unica udienza. CP_ Le spese di consulenza del primo grado vanno poste a carico dell principale soccombente.
Resta ovviamente assorbita la richiesta di sospensione dell'esecutività LL sen- tenza di primo grado.
P.Q.M.
N° 374/24 r.g.l.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 1 agosto 2024 da Parte_5
[...
, e quali eredi di , contro l Parte_2 Parte_3 Persona_1 [...]
avverso la sentenza del Giudice del la- Controparte_1 CP_1 voro di Messina n° 1075 depositata il 29 maggio 2024, in parziale accoglimento dell'appello e riforma LL sentenza impugnata, dichiara il diritto di Persona_1 al beneficio LL rivalutazione secondo moltiplicatore 1,25 LL contribuzione ver- sata in relazione a complessivi 18 anni, sette mesi e 22 giorni, rigettando nel resto. CP_ Condanna l a rimborsare agli appellanti tre quarti delle spese di lite, liquidate nell'intero quanto al primo grado in 6.000,00 euro e quanto all'appello in 5.000,00 euro, tutte oltre i.v.a., c.p.a., generali e contributi unificati versati.
Messina 21 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)