Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2282.
(Ripartizione dell'attivo).
Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo e' destinato al rimborso dei conferimenti. L'eventuale eccedenza e' ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni.
L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro e' determinato secondo la valutazione che ne e' stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti.
(Ripartizione dell'attivo).
Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo e' destinato al rimborso dei conferimenti. L'eventuale eccedenza e' ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni.
L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro e' determinato secondo la valutazione che ne e' stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti.
Commentari • 21
- 1. commento e spiegazione sempliceChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 24 febbraio 2024 · 325.6562
L'articolo 2282 del Codice Civile, rubricato “Ripartizione dell'attivo”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. IV "Dello scioglimento della società". All'art. 2282 c.c. viene stabilito che, una volta che sono stati estinti tutti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 2282 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 2282 del Codice Civile: "Art. 2282. […]
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Giurisprudenza • 93
- 1. Trib. Alessandria, sentenza 16/06/2025, n. 358Provvedimento: […] - che da ciò conseguiva la piena legittimità del trattenimento da parte della convenuta della somma pretesa da controparte e ciò per due ragioni: i) perché ella ha diritto ex art. 2282 c.c. alla restituzione dei conferimenti di denaro (da lei sola) versati alla società per un totale di € 505.000,00; ii) perché, come anche accertato dalla sentenza della Corte di […] pagina 9 di 15 Ebbene, l'attore rivendica il proprio diritto pro quota sull'attivo di liquidazione trascurando il fatto che l'art 2282 c.c. (che a parere di chi scrive non può dirsi derogato CP_4dall'atto costitutivo della ne posterga la ripartizione proporzionale tra i soci a due adempimenti preliminari: 1 l'estinzione dei debiti sociali;Leggi di più...
- indebito arricchimento·
- liquidazione società semplice·
- responsabilità socio·
- art. 2282 c.c.·
- spese di lite·
- risarcimento danni·
- interessi su somme dovute·
- sospensione causa·
- conferimenti atipici·
- restituzione quota di partecipazione