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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/06/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2703/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2703/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Elena Uccelli
E
(cf. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Elena Uccelli
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.6.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 26.6.2024 Parte_1 Controparte_1 ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n.
51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del
1 matrimonio tra loro celebrato in Livorno l'8/8/2016 alle condizioni richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 31.10.2024 (sent. n.
326/2024 pubblicata il 6.11.2024 divenuta irrevocabile l'11.12.2024) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
5.6.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte.
Venendo dunque all'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (31.10.2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi stante anche l'assenza di figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno l'8/8/2016 tra
[...]
e e trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2016 Parte 1 n. 223.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1)Il sig. corrisponderà alla sig.ra previa Parte_1 Controparte_1 dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della moglie ai sensi e per gli effetti dell'art. 5
2 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 1.000,00, da versarsi alla data dell'udienza che sarà fissata nel procedimento di divorzio.
2) Dichiarano quindi i coniugi di avere risolto e definito, con il presente accordo, ogni pendenza economica tra loro pendente e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
3) Spese legali compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 5/6/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2703/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Elena Uccelli
E
(cf. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Elena Uccelli
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.6.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 26.6.2024 Parte_1 Controparte_1 ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n.
51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del
1 matrimonio tra loro celebrato in Livorno l'8/8/2016 alle condizioni richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 31.10.2024 (sent. n.
326/2024 pubblicata il 6.11.2024 divenuta irrevocabile l'11.12.2024) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
5.6.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte.
Venendo dunque all'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (31.10.2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi stante anche l'assenza di figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno l'8/8/2016 tra
[...]
e e trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2016 Parte 1 n. 223.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1)Il sig. corrisponderà alla sig.ra previa Parte_1 Controparte_1 dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della moglie ai sensi e per gli effetti dell'art. 5
2 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 1.000,00, da versarsi alla data dell'udienza che sarà fissata nel procedimento di divorzio.
2) Dichiarano quindi i coniugi di avere risolto e definito, con il presente accordo, ogni pendenza economica tra loro pendente e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
3) Spese legali compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 5/6/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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