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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/01/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1708/2023 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dr.ssa Patrizia
G. Nigri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1708 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 – avente ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia - Appello – vertente tra
, nato a [...] il [...], CF: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paolo De Blasi (CF: ed elettivamente domiciliato, come da C.F._2 mandato in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, presso lo studio dello stesso sito in
Lecce alla via Salandra n. 13; appellante
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Palasciano (C.F.: ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, presso lo studio della stessa sito in AR alla via Generale Messina n.16; appellato
CONCLUSIONI: Come da verbale del 17/04/2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di AR , impugnando la sentenza n.2091/2022 emessa Controparte_1 dal Giudice di Pace di AR, depositata in data 04.08.2022, con la quale era stata rigettata l'opposizione da lui proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1302/2021 emesso in favore di per la somma di euro 374.24, oltre spese legali, relativa a spese Controparte_1 straordinarie dalla stessa sostenute per la figlia minore Persona_1
Con il primo motivo di appello deduceva la nullità della sentenza impugnata per Parte_1 omesso esame dell'eccepita violazione dell'art.642 c.p.c., con conseguente mancata revoca della concessa provvisoria esecuzione. Riferiva che il Giudice di prime cure aveva illegittimamente concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in violazione della norma ex art.642 c.p.c.
e che vi era stato omesso esame dell'eccezione preliminare formulata dall'opponente di revoca della stessa.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante invocava la nullità della sentenza impugnata per inesistenza del presunto credito. Sosteneva che le spese richieste come straordinarie in sede monitoria afferenti spese di palestra/scuola di ballo e visite mediche (oculistiche, ortopediche e pediatriche) rientravano nelle spese ordinarie, in quanto attinenti ad esigenze proprie della vita quotidiana.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell' appello ed in riforma della sentenza n.2091/2022 del, depositata in data 04.08.2022 - in via preliminare accogliere il primo motivo di gravame e quindi revocare la concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per l'assoluta carenza di presupposti;
- in via principale e nel merito accogliere il secondo motivo di gravame e conseguentemente dichiararsi nulla la sentenza impugnata e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto perché contiene somme non dovute,non potendosi parlare nel caso di specie di “spese straordinarie” per i motivi suesposti. Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado del giudizio, da liquidarsi con distrazione ex art.93 c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.06.2023, si costituiva in giudizio il
[...] che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità e/o improcedibilità Controparte_2 dell'impugnazione in quanto proposta oltre il termine previsto per legge. Riferiva che l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 25 febbraio 2023 e quindi ben oltre il termine di mesi sei dalla comunicazione del provvedimento, depositato in data 4 agosto 2022 e comunicato in data 8 agosto 2022, in quanto trattandosi di crediti alimentari non operava la sospensione feriale del termine, motivo che comporta la decadenza dell'impugnazione perché proposta oltre i termini.
Sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione in quanto le controversie del Giudice di Pace fino ad €1100,00 euro sono sempre da considerarsi decise secondo equità e, pertanto, l'appello è possibile solo per violazioni di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o di principi regolatori della materia, cosa non ricorrente nel caso in esame.
Nel merito domandava il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto ed in diritto, con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, con vittoria di spese.
All'udienza del 17.04.2024, precisate le conclusioni la causa è stata riservata per la decisione.
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L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito riportate, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione sollevata dall'appellata circa la tardività del proposto gravame, essendo prevista nel caso di specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di materia che non ricade in quelle da intendersi tassativamente previste in cui non opera la sospensione feriale dei termini. Pertanto, l'appello deve intendersi proposto tempestivamente.
Quanto al primo motivo di appello, deve ritenersi che l'omesso esame dell'eccepita violazione dell'art.642 c.p.c., con conseguente mancata pronunzia in ordine alla invocata revoca della concessa provvisoria esecuzione del d.i. opposto, deve ritenersi infondato atteso che l'omessa pronuncia in merito deve ritenersi assorbita dal rigetto nel merito dell'opposizione.
Venendo al secondo motivo di appello, risulta che le spese sostenute dalla per la CP_2 figlia minore delle parti nell'arco di quattro anni dal 2017 al 2020, Persona_1 riguardano visite ortopediche, oculistiche e pediatriche, nonché afferenti al corso di ginnastica correttiva ed ad attività ludico – ricreative quali la scuola di ballo.
Deve ritenersi che dette spese rientrano senz'altro nella nozione di “spesa straordinaria” intendendosi per tale quella che esorbita dall'ordinario menage e, pur potendo non verificarsi, generalmente rientra in un quadro di prevedibilità. Tale qualificazione è incontestata e comunque indubbia in virtù di quanto chiarito dal Tribunale di AR con il “Protocollo d'Intesa per la determinazione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli” sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dalla diverse Associazioni Forensi da ultimo in data 04.07.2022, al quale interamente si rimanda.
Per l'appunto si ribadisce che il credito di cui al monitorio contempla spese sostenute per lo svolgimento di visite mediche e di attività di svago e ludicho-sportive da parte della minore, che per da intendersi di natura straordinaria, essendo il Protocollo innanzi richiamato dirimente in materia.
Ad abundatiam occorre rimembrare che l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte sull'argomento esprime il principio secondo cui non esiste a carico del coniuge affidatario dei figli minori (cui sono equiparati quelli maggiorenni non economicamente indipendenti) un obbligo di concertazione preventiva con l'altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie.
Anche nel caso in cui le stesse implichino decisioni di maggior interesse per i figli, da prendere di comune accordo, la mancata informazione dell'altro genitore o l'assenza di una previa concertazione non comporta la perdita del diritto al rimborso della quota anticipata per conto dello stesso, dovendo il giudice verificare la rispondenza delle spese sostenute all'interesse del figlio, rapportarne l'entità all'utilità derivante allo stesso, nonché la loro sostenibilità , tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori( cfr. Cass. n. 19607/2011, Cass. n. 16175/2015, n. 2127/2016 e n.
4182/2016; ordinanza n. n. 4182 del 02.03.2016). Significativo a tale riguardo è l'importo contenuto di dette spese , considerato anche l'ampio arco temporale a cui si riferiscono. Alla luce di tutte le esposte motivazioni, dunque, ogni altra questione assorbita, l'appello deve essere rigettato , con conferma dell'impugnata sentenza.
La domanda di condanna al risarcimento dei danni per “lite temeraria” ex art. 96 c.p.c. proposta da parte appellata deve essere rigettata, non potendo ritenersi che l'azione sia stata proposta con dolo o colpa grave dall'appellante.
Le spese del giudizio relative al presente grado , liquidate come da dispositivo debbono porsi a carico dell'appellante, in forza del principio di soccombenza.
Deve inoltre applicarsi il disposto di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
P Q M
Il Tribunale di AR, prima sezione civile, nell'intestata composizione monocratica, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.2091/2022 emessa dal Giudice di Pace Parte_1 di AR, pubblicata in data 04.08.2022, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna alla rifusione in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite relative al presente grado di giudizio che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) si da atto che sussistono i presupposti per l'applicazione all'appellante di quanto statuito dall'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso in AR, il 28.01.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia G. Nigri