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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/09/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4612/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4612/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Daniele Mormina;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Marco Pellegrini;
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 2.12.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio l'8.4.2019 in Sabana RA de PA e che dalla loro unione il 5.4.2017 era nata, a Santo Domingo, la figlia PE
Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c.
Con provvedimento in data 9.12.2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.2.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non interveniva nel procedimento.
In data 20.2.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
In data 20.02.2025 il Tribunale emetteva sentenza di omologa della separazione personale tra i coniugi e con contestuale ordinanza rimetteva la causa sul ruolo, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 25.09.2025 in trattazione scritta, in quanto la domanda di scioglimento del matrimonio non era ancora procedibile prima che fosse decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
All'udienza del 25.09.2025 il Presidente Relatore, lette le note depositate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso, depositato in data 2.12.2024, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sabana RA de PA (Repubblica Dominicana) il 8.4.2019 tra e Parte_1 Controparte_1
, trascritto nei regis el
[...]
Registro Atti di Matrimonio Atto n. 71 P.2 S. C anno 2019.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Il sig. continuerà a vivere presso l'abitazione sita in Piombino Parte_1
Lungo n. 43, di sua esclusiva proprietà, rimanendo allo stesso assegnata e che vi manterrà la propria residenza assieme alla figlia minore PE
. La sig.ra risiederà invece in Piombino via Torino n. 1/C.
[...] CP_1 2) La figlia minore affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, in PE regime di affido condiviso, con collocazione prevalente presso il padre e con la previsione di periodi di permanenza presso la madre secondo la seguente cadenza temporale: con la madre il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 16:15 del lunedì (uscita da scuola) alle ore 08:15 del giovedì (entrata a scuola), con il padre i giorni di giovedì e venerdì dalle ore 16:15 del giovedì (uscita da scuola) e con la madre i giorni di sabato e domenica;
la settimana successiva i giorni di lunedì, martedì e mercoledì con il padre, i giorni di giovedì e venerdì con la madre e con il padre i giorni di sabato e domenica, ciò con i medesimi orari di cui al precedente punto. Le festività verranno alternate tra i genitori e precisamente con un genitore la sera del 24.12 e con l'altro il giorno del 25.12; con un genitore il 31.12 e 1.1 compresi, con l'altro l'Epifania, il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre ad anni alterni, ecc. Il giorno del compleanno della figlia PE sarà anch'esso festeggiato e trascorso ad anni alterni con ciascuno dei genitori. Per il periodo e le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia PE
sino a 7 giorni, anche non consecutivi, concordando tale periodo con
[...] re entro il giorno 30 aprile di ogni anno. Tutte le modalità pattuite dai ricorrenti nel presente punto saranno rispettate anche nel periodo delle vacanze estive e scolastiche ma potranno subire variazioni esclusivamente su accordo dei coniugi medesimi e comunque sempre nel superiore interesse di . I genitori Per_2 eserciteranno la potestà genitoriale disgiuntamente in merito alle d ni attinenti l'ordinaria amministrazione e congiuntamente in merito a quelle attinenti alla straordinaria amministrazione, previo accordo fra loro e tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. 3) Atteso che la collocazione della figlia è distribuita in misura paritaria PE non si prevede alcun assegno di mantenimento della figlia minore in favore di uno dei due genitori. 4) I ricorrenti concordano, altresì, che le spese straordinarie concernenti la figlia PE
a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si indica che le spese
[...] dinarie sono quelle scolastiche, quali tasse e assicurazioni imposti da istituti e università pubbliche e private, extrascolastiche, quali corsi per attività sportive o di istruzione e relativi accessori, pre scuola, doposcuola, educatori e babysitter, se necessitate da esigenze lavorative dei genitori, spese per la patente di guida, spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dalla figlia, spese mediche non coperte dal SSN e comunque per tutto quanto previsto dal protocollo del CNF) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 70% a carico del sig.
[...]
e del 30% a carico della sig.ra Si Pt_1 Controparte_1 icorrenti, dovranno accordar alle spese scolastiche quali tasse, rette e assicurazioni imposte da istituti e università private e tasse universitarie di istituti pubblici e privati dopo il primo anno fuori corso;
corsi di specializzazione e master;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
alle spese extrascolastiche quali corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e relativi accessori comprese attrezzature e abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale;
spese di custodia (babysitter) se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore e/o del genitore collocatario in mancanza di parenti disponibili e/o di altre alternative gratuite;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dalla figlia;
centri ricreativi estivi e di gruppo estivi;
stage estivi, sportivi o di studio;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione, spese per l'organizzazione di ricevimenti e festeggiamenti dedicati alla figlia;
spese mediche sanitarie non connotate dal requisito dell'urgenza, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i relativi ticket non coperti dal servizio sanitario nazionale. Tutte le spese extra-assegno di mantenimento dovranno essere documentate ed il genitore che le ha anticipate avrà diritto al rimborso nella misura percentuale sopra indicata. I conteggi di dare/avere saranno effettuati con cadenza mensile, salvo diversi accordi tra le parti. Le eventuali altre spese straordinarie di rilevante entità riguardanti la figlia (università private, master, viaggi, PE acquisti di mezzi di trasporto ecc.), ordate preventivamente tra le parti e ripartite in parti uguali tra i genitori. Qualora uno dei due genitori ponesse il proprio diniego motivato per incapacità economica, la spesa sarà eventualmente sostenuta al 100% da un solo genitore che vorrà ugualmente provvedervi senza che all'altro possa essere richiesto alcun rimborso. L'eventuale accordo raggiunto in merito alla contribuzione di tale spesa dovrà essere stipulato tra le parti per iscritto. L'assegno unico universale previsto per la figlia minore verrà suddiviso tra i ricorrenti nella misura del 50%. Per le altre e diverse domande di agevolazioni e/o per i bonus, in favore della figlia che sono stati già richiesti o che saranno o potranno, in futuro, essere richiesti da uno dei genitori saranno ripartite tra gli stessi nella misura percentuale in cui hanno contribuito a tale spesa. Le detrazioni fiscali saranno operate nella misura del 50% tra entrambi i genitori, fatta eccezione per le spese sostenute integralmente da un solo genitore che invece potranno essere portate in detrazione al 100%. 5) I ricorrenti dichiarano che, al momento, dispongono di redditi personali sufficienti e perciò provvederanno autonomamente al proprio mantenimento e nessun assegno divorzile dovrà essere versato a favore dell'ex coniuge. Le parti dichiarano inoltre che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto ai sopra indicati punti 3 e 4, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
6) I ricorrenti si rilasciano reciprocamente, sin d'ora, il consenso per l'ottenimento o il rinnovo del passaporto e/o carta di espatrio (intendendosi per espatrio anche quando lo stesso fosse effettuato nei Paesi UE).
7) Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio (ex art. 6 comma 12 L. 898/70). 8) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, riservandosi soltanto di chiedere eventuali modificazioni.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Piombino per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 25.09.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4612/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Daniele Mormina;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Marco Pellegrini;
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 2.12.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio l'8.4.2019 in Sabana RA de PA e che dalla loro unione il 5.4.2017 era nata, a Santo Domingo, la figlia PE
Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c.
Con provvedimento in data 9.12.2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.2.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non interveniva nel procedimento.
In data 20.2.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
In data 20.02.2025 il Tribunale emetteva sentenza di omologa della separazione personale tra i coniugi e con contestuale ordinanza rimetteva la causa sul ruolo, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 25.09.2025 in trattazione scritta, in quanto la domanda di scioglimento del matrimonio non era ancora procedibile prima che fosse decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
All'udienza del 25.09.2025 il Presidente Relatore, lette le note depositate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso, depositato in data 2.12.2024, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sabana RA de PA (Repubblica Dominicana) il 8.4.2019 tra e Parte_1 Controparte_1
, trascritto nei regis el
[...]
Registro Atti di Matrimonio Atto n. 71 P.2 S. C anno 2019.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Il sig. continuerà a vivere presso l'abitazione sita in Piombino Parte_1
Lungo n. 43, di sua esclusiva proprietà, rimanendo allo stesso assegnata e che vi manterrà la propria residenza assieme alla figlia minore PE
. La sig.ra risiederà invece in Piombino via Torino n. 1/C.
[...] CP_1 2) La figlia minore affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, in PE regime di affido condiviso, con collocazione prevalente presso il padre e con la previsione di periodi di permanenza presso la madre secondo la seguente cadenza temporale: con la madre il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 16:15 del lunedì (uscita da scuola) alle ore 08:15 del giovedì (entrata a scuola), con il padre i giorni di giovedì e venerdì dalle ore 16:15 del giovedì (uscita da scuola) e con la madre i giorni di sabato e domenica;
la settimana successiva i giorni di lunedì, martedì e mercoledì con il padre, i giorni di giovedì e venerdì con la madre e con il padre i giorni di sabato e domenica, ciò con i medesimi orari di cui al precedente punto. Le festività verranno alternate tra i genitori e precisamente con un genitore la sera del 24.12 e con l'altro il giorno del 25.12; con un genitore il 31.12 e 1.1 compresi, con l'altro l'Epifania, il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre ad anni alterni, ecc. Il giorno del compleanno della figlia PE sarà anch'esso festeggiato e trascorso ad anni alterni con ciascuno dei genitori. Per il periodo e le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia PE
sino a 7 giorni, anche non consecutivi, concordando tale periodo con
[...] re entro il giorno 30 aprile di ogni anno. Tutte le modalità pattuite dai ricorrenti nel presente punto saranno rispettate anche nel periodo delle vacanze estive e scolastiche ma potranno subire variazioni esclusivamente su accordo dei coniugi medesimi e comunque sempre nel superiore interesse di . I genitori Per_2 eserciteranno la potestà genitoriale disgiuntamente in merito alle d ni attinenti l'ordinaria amministrazione e congiuntamente in merito a quelle attinenti alla straordinaria amministrazione, previo accordo fra loro e tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. 3) Atteso che la collocazione della figlia è distribuita in misura paritaria PE non si prevede alcun assegno di mantenimento della figlia minore in favore di uno dei due genitori. 4) I ricorrenti concordano, altresì, che le spese straordinarie concernenti la figlia PE
a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si indica che le spese
[...] dinarie sono quelle scolastiche, quali tasse e assicurazioni imposti da istituti e università pubbliche e private, extrascolastiche, quali corsi per attività sportive o di istruzione e relativi accessori, pre scuola, doposcuola, educatori e babysitter, se necessitate da esigenze lavorative dei genitori, spese per la patente di guida, spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dalla figlia, spese mediche non coperte dal SSN e comunque per tutto quanto previsto dal protocollo del CNF) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 70% a carico del sig.
[...]
e del 30% a carico della sig.ra Si Pt_1 Controparte_1 icorrenti, dovranno accordar alle spese scolastiche quali tasse, rette e assicurazioni imposte da istituti e università private e tasse universitarie di istituti pubblici e privati dopo il primo anno fuori corso;
corsi di specializzazione e master;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
alle spese extrascolastiche quali corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e relativi accessori comprese attrezzature e abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale;
spese di custodia (babysitter) se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore e/o del genitore collocatario in mancanza di parenti disponibili e/o di altre alternative gratuite;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dalla figlia;
centri ricreativi estivi e di gruppo estivi;
stage estivi, sportivi o di studio;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione, spese per l'organizzazione di ricevimenti e festeggiamenti dedicati alla figlia;
spese mediche sanitarie non connotate dal requisito dell'urgenza, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i relativi ticket non coperti dal servizio sanitario nazionale. Tutte le spese extra-assegno di mantenimento dovranno essere documentate ed il genitore che le ha anticipate avrà diritto al rimborso nella misura percentuale sopra indicata. I conteggi di dare/avere saranno effettuati con cadenza mensile, salvo diversi accordi tra le parti. Le eventuali altre spese straordinarie di rilevante entità riguardanti la figlia (università private, master, viaggi, PE acquisti di mezzi di trasporto ecc.), ordate preventivamente tra le parti e ripartite in parti uguali tra i genitori. Qualora uno dei due genitori ponesse il proprio diniego motivato per incapacità economica, la spesa sarà eventualmente sostenuta al 100% da un solo genitore che vorrà ugualmente provvedervi senza che all'altro possa essere richiesto alcun rimborso. L'eventuale accordo raggiunto in merito alla contribuzione di tale spesa dovrà essere stipulato tra le parti per iscritto. L'assegno unico universale previsto per la figlia minore verrà suddiviso tra i ricorrenti nella misura del 50%. Per le altre e diverse domande di agevolazioni e/o per i bonus, in favore della figlia che sono stati già richiesti o che saranno o potranno, in futuro, essere richiesti da uno dei genitori saranno ripartite tra gli stessi nella misura percentuale in cui hanno contribuito a tale spesa. Le detrazioni fiscali saranno operate nella misura del 50% tra entrambi i genitori, fatta eccezione per le spese sostenute integralmente da un solo genitore che invece potranno essere portate in detrazione al 100%. 5) I ricorrenti dichiarano che, al momento, dispongono di redditi personali sufficienti e perciò provvederanno autonomamente al proprio mantenimento e nessun assegno divorzile dovrà essere versato a favore dell'ex coniuge. Le parti dichiarano inoltre che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto ai sopra indicati punti 3 e 4, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
6) I ricorrenti si rilasciano reciprocamente, sin d'ora, il consenso per l'ottenimento o il rinnovo del passaporto e/o carta di espatrio (intendendosi per espatrio anche quando lo stesso fosse effettuato nei Paesi UE).
7) Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio (ex art. 6 comma 12 L. 898/70). 8) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, riservandosi soltanto di chiedere eventuali modificazioni.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Piombino per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 25.09.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra