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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/05/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12/2017 promossa
da
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LORENZO GIULIANI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Atri (TE), Vico Del Vescovado, 5;
ATTORE contro
( ) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
( ), C.F._3 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. PIETRO DI GIACINTO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Pineto (TE) Viale G. D'Annunzio 207;
CONVENUTI
nonché contro
( ) e Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
( ), C.F._5
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. CAMILLO GRAZIANO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Silvi (TE), via Roma 194;
CONVENUTI
OGGETTO: Proprietà. Tribunale di Teramo
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 novembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale CP_1 Controparte_2 CP_3
e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...] Controparte_4
nel merito, accertata la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del decreto di trasferimento del 18.4.2012 a favore dei coniugi nonché degli atti presupposti e consequenziali, e dell'atto di Controparte_5
vendita del 15.3.2016 , aventi ad oggetto i seguenti Persona_1 Controparte_6
immobili:
'appezzamento di terreno di mq. 2383 con sovrastante fabbricato da demolire (C.U. foglio 32, particella 453, piano terra, cat. C/2, rendita € 124,00) sito in Pineto (TE) S.S. 16 località Santa Maria
a Valle, censito in C.T. del Comune di Pineto al foglio 32, particella 453, ente urbano;
appezzamento di terreno di mq. 1849 sito in Pineto (TE) S.S. 16 località Santa Maria a Valle, censito in C.T. del
Comune di Pineto al foglio 32, particella 752, seminativo, mq. 1842, R.D. € 15,22 R.A. 10,46; al foglio
32, particella 756, seminativo, mq. 7, R.D. € 0,06, R.A. € 0,04', dichiarare che detti beni sono di proprietà di esso attore e per l'effetto condannare i convenuti coniugi alla loro restituzione nella sua piena e libera disponibilità. Controparte_7
Con riserva dell'azione risarcitoria e con vittoria di spese e compenso.
A fondamento della domanda restitutoria, ha dedotto che, con sentenza n° Parte_1
6043/2016, la Corte di Cassazione aveva annullato, senza rinvio, la sentenza n° 66/2010, con la quale il
Tribunale di Teramo aveva dichiarato la risoluzione di un precedente concordato fallimentare già omologato, e aveva dichiarato la riapertura del fallimento a suo carico.
Per tale ragione, secondo la tesi attorea, sussisterebbero le condizioni per dichiarare la nullità, invalidità, ovvero inefficacia degli atti di aggiudicazione e trasferimento, in favore dei coniugi
2 Tribunale di Teramo
, acquirenti in sede fallimentare, nonché della vendita successivamente intervenuta Controparte_5
in favore dei coniugi . Controparte_7
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10 aprile 2017 si sono costituiti in giudizio e , contestando integralmente la domanda CP_1 Controparte_2
attorea, segnatamente evidenziando che:
in caso di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, l'art.18, comma 15 della
Legge Fallimentare, dispone essere fatti salvi tutti gli atti, medio tempore, legalmente compiuti;
nel decreto di trasferimento non era dato riscontrare alcuna sorta di riserva, né tantomeno provvisorietà, dell'acquisto a suo tempo effettuato;
l'acquisto di che trattasi era stato compiuto nel corso di regolare procedura fallimentare, che il Tribunale non aveva ritenuto di dover sospendere né tantomeno sottoporre a condizioni risolutive;
il Tribunale si era già espresso sulla problematica oggetto del presente contenzioso, rigettando il reclamo proposto da avverso il decreto del Giudice Parte_1
Delegato (emesso in data 7.6.2016), con il quale era stata respinta l'istanza di restituzione dei beni oggetto di causa.
Hanno concluso, quindi, per il rigetto della domanda attorea.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31 marzo 2017, si sono costituiti in giudizio e anch'essi proponendo difese Controparte_3 Controparte_4
sovrapponibili a quelle già spiegate dai convenuti , e concludendo per il Controparte_5
rigetto della domanda.
La causa, istruita esclusivamente in via documentale, è pervenuta sul ruolo dell'attuale titolare in data 12.3.2024 e all'udienza del 13.11.2024 è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e come tale non può trovare accoglimento.
L'attore invoca la restituzione dei beni, che erano di sua proprietà, Parte_1 aggiudicati al convenuto nell'ambito della procedura fallimentare a suo carico;
CP_1
3 Tribunale di Teramo
secondo la prospettazione attorea, infatti, la pronuncia della Cassazione – con la quale era stata annullata senza rinvio la sentenza con cui il Tribunale di Teramo aveva dichiarato la risoluzione del concordato fallimentare, con conseguente riapertura della procedura fallimentare a suo carico – comporterebbe la caducazione di tutti gli atti posti in essere nell'ambito della procedura fallimentare nel periodo, di circa sei anni, intercorso tra la riapertura del fallimento e la sentenza di annullamento della Suprema Corte.
Invero, dalla richiamata pronuncia della Suprema Corte non possono discendere gli effetti caducatori prospettati dall'attore; come evidenziato dalla difesa dei convenuti, e come già osservato dal
Tribunale con decreto del 18.11.2016, in atti, l'art. 18 della Legge Fallimentare espressamente dispone che “Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura”, sicché gli unici effetti che possono ricondursi alla pronuncia della Cassazione attengono alla riapertura della procedura di concordato fallimentare, ferma restando la validità degli atti compiuti nella vigenza della procedura fallimentare.
Del resto, il fatto che il Giudice delegato abbia utilizzato l'avverbio “provvisoriamente” nel verbale di vendita immobiliare senza incanto (doc. 4 allegato all'atto di citazione) non può essere apprezzato ai fini auspicati dalla difesa attorea: come correttamente osservato dai convenuti
, la richiamata provvisorietà attiene esclusivamente alla necessità di un Controparte_5
successivo decreto di trasferimento ai fini del perfezionamento dell'acquisto, e in alcun modo può interpretarsi come un riferimento alla natura non definitiva della vendita.
Sotto altro profilo, appare evidente che, in base al principio dell'affidamento, giammai la sentenza di annullamento della Suprema Corte potrebbe pregiudicare i diritti acquisiti da coloro i quali, del tutto legittimamente, hanno acquistato i beni nell'ambito di una procedura svoltasi dinanzi all'autorità giudiziaria. Sicché, in mancanza di qualsivoglia profilo di invalidità strettamente afferente agli atti compiuti dagli organi della procedura fallimentare in commento, deve affermarsi la validità dell'acquisto compiuto, dapprima, dai coniugi , e – in un secondo momento – dai Controparte_5
coniugi . Controparte_7
Ne deriva, pertanto, l'integrale rigetto della domanda.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto l'attore deve essere Parte_1
condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti;
tali spese vengono liquidate come
4 Tribunale di Teramo
da dispositivo, mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore dichiarato della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Deve, invece, essere rigettata la domanda dei convenuti e di CP_8 CP_4
condanna nei confronti dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita dagli interessati - nel comportamento processuale dell'attore, gli estremi della colpa grave o della mala fede.
Osserva, infatti, il Tribunale che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Sez. L, Sent. n. 9080 del 15/04/2013; Sez. 1, Sentenza n. 21393 del 04/11/2005).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
Mariangela Mastro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 12/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti Parte_1
e che si liquidano in € 9.000,00 oltre CP_1 Controparte_2
rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti Parte_1 [...]
e , che si liquidano in € 9.000,00 oltre Controparte_3 Controparte_4
rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
4) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da e Controparte_3 CP_4
.
[...]
Così deciso, in Teramo, il giorno 24 maggio 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12/2017 promossa
da
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LORENZO GIULIANI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Atri (TE), Vico Del Vescovado, 5;
ATTORE contro
( ) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
( ), C.F._3 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. PIETRO DI GIACINTO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Pineto (TE) Viale G. D'Annunzio 207;
CONVENUTI
nonché contro
( ) e Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
( ), C.F._5
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. CAMILLO GRAZIANO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Silvi (TE), via Roma 194;
CONVENUTI
OGGETTO: Proprietà. Tribunale di Teramo
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 novembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale CP_1 Controparte_2 CP_3
e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...] Controparte_4
nel merito, accertata la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del decreto di trasferimento del 18.4.2012 a favore dei coniugi nonché degli atti presupposti e consequenziali, e dell'atto di Controparte_5
vendita del 15.3.2016 , aventi ad oggetto i seguenti Persona_1 Controparte_6
immobili:
'appezzamento di terreno di mq. 2383 con sovrastante fabbricato da demolire (C.U. foglio 32, particella 453, piano terra, cat. C/2, rendita € 124,00) sito in Pineto (TE) S.S. 16 località Santa Maria
a Valle, censito in C.T. del Comune di Pineto al foglio 32, particella 453, ente urbano;
appezzamento di terreno di mq. 1849 sito in Pineto (TE) S.S. 16 località Santa Maria a Valle, censito in C.T. del
Comune di Pineto al foglio 32, particella 752, seminativo, mq. 1842, R.D. € 15,22 R.A. 10,46; al foglio
32, particella 756, seminativo, mq. 7, R.D. € 0,06, R.A. € 0,04', dichiarare che detti beni sono di proprietà di esso attore e per l'effetto condannare i convenuti coniugi alla loro restituzione nella sua piena e libera disponibilità. Controparte_7
Con riserva dell'azione risarcitoria e con vittoria di spese e compenso.
A fondamento della domanda restitutoria, ha dedotto che, con sentenza n° Parte_1
6043/2016, la Corte di Cassazione aveva annullato, senza rinvio, la sentenza n° 66/2010, con la quale il
Tribunale di Teramo aveva dichiarato la risoluzione di un precedente concordato fallimentare già omologato, e aveva dichiarato la riapertura del fallimento a suo carico.
Per tale ragione, secondo la tesi attorea, sussisterebbero le condizioni per dichiarare la nullità, invalidità, ovvero inefficacia degli atti di aggiudicazione e trasferimento, in favore dei coniugi
2 Tribunale di Teramo
, acquirenti in sede fallimentare, nonché della vendita successivamente intervenuta Controparte_5
in favore dei coniugi . Controparte_7
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10 aprile 2017 si sono costituiti in giudizio e , contestando integralmente la domanda CP_1 Controparte_2
attorea, segnatamente evidenziando che:
in caso di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, l'art.18, comma 15 della
Legge Fallimentare, dispone essere fatti salvi tutti gli atti, medio tempore, legalmente compiuti;
nel decreto di trasferimento non era dato riscontrare alcuna sorta di riserva, né tantomeno provvisorietà, dell'acquisto a suo tempo effettuato;
l'acquisto di che trattasi era stato compiuto nel corso di regolare procedura fallimentare, che il Tribunale non aveva ritenuto di dover sospendere né tantomeno sottoporre a condizioni risolutive;
il Tribunale si era già espresso sulla problematica oggetto del presente contenzioso, rigettando il reclamo proposto da avverso il decreto del Giudice Parte_1
Delegato (emesso in data 7.6.2016), con il quale era stata respinta l'istanza di restituzione dei beni oggetto di causa.
Hanno concluso, quindi, per il rigetto della domanda attorea.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31 marzo 2017, si sono costituiti in giudizio e anch'essi proponendo difese Controparte_3 Controparte_4
sovrapponibili a quelle già spiegate dai convenuti , e concludendo per il Controparte_5
rigetto della domanda.
La causa, istruita esclusivamente in via documentale, è pervenuta sul ruolo dell'attuale titolare in data 12.3.2024 e all'udienza del 13.11.2024 è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e come tale non può trovare accoglimento.
L'attore invoca la restituzione dei beni, che erano di sua proprietà, Parte_1 aggiudicati al convenuto nell'ambito della procedura fallimentare a suo carico;
CP_1
3 Tribunale di Teramo
secondo la prospettazione attorea, infatti, la pronuncia della Cassazione – con la quale era stata annullata senza rinvio la sentenza con cui il Tribunale di Teramo aveva dichiarato la risoluzione del concordato fallimentare, con conseguente riapertura della procedura fallimentare a suo carico – comporterebbe la caducazione di tutti gli atti posti in essere nell'ambito della procedura fallimentare nel periodo, di circa sei anni, intercorso tra la riapertura del fallimento e la sentenza di annullamento della Suprema Corte.
Invero, dalla richiamata pronuncia della Suprema Corte non possono discendere gli effetti caducatori prospettati dall'attore; come evidenziato dalla difesa dei convenuti, e come già osservato dal
Tribunale con decreto del 18.11.2016, in atti, l'art. 18 della Legge Fallimentare espressamente dispone che “Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura”, sicché gli unici effetti che possono ricondursi alla pronuncia della Cassazione attengono alla riapertura della procedura di concordato fallimentare, ferma restando la validità degli atti compiuti nella vigenza della procedura fallimentare.
Del resto, il fatto che il Giudice delegato abbia utilizzato l'avverbio “provvisoriamente” nel verbale di vendita immobiliare senza incanto (doc. 4 allegato all'atto di citazione) non può essere apprezzato ai fini auspicati dalla difesa attorea: come correttamente osservato dai convenuti
, la richiamata provvisorietà attiene esclusivamente alla necessità di un Controparte_5
successivo decreto di trasferimento ai fini del perfezionamento dell'acquisto, e in alcun modo può interpretarsi come un riferimento alla natura non definitiva della vendita.
Sotto altro profilo, appare evidente che, in base al principio dell'affidamento, giammai la sentenza di annullamento della Suprema Corte potrebbe pregiudicare i diritti acquisiti da coloro i quali, del tutto legittimamente, hanno acquistato i beni nell'ambito di una procedura svoltasi dinanzi all'autorità giudiziaria. Sicché, in mancanza di qualsivoglia profilo di invalidità strettamente afferente agli atti compiuti dagli organi della procedura fallimentare in commento, deve affermarsi la validità dell'acquisto compiuto, dapprima, dai coniugi , e – in un secondo momento – dai Controparte_5
coniugi . Controparte_7
Ne deriva, pertanto, l'integrale rigetto della domanda.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto l'attore deve essere Parte_1
condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti;
tali spese vengono liquidate come
4 Tribunale di Teramo
da dispositivo, mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore dichiarato della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Deve, invece, essere rigettata la domanda dei convenuti e di CP_8 CP_4
condanna nei confronti dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita dagli interessati - nel comportamento processuale dell'attore, gli estremi della colpa grave o della mala fede.
Osserva, infatti, il Tribunale che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Sez. L, Sent. n. 9080 del 15/04/2013; Sez. 1, Sentenza n. 21393 del 04/11/2005).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
Mariangela Mastro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 12/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti Parte_1
e che si liquidano in € 9.000,00 oltre CP_1 Controparte_2
rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti Parte_1 [...]
e , che si liquidano in € 9.000,00 oltre Controparte_3 Controparte_4
rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
4) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da e Controparte_3 CP_4
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Così deciso, in Teramo, il giorno 24 maggio 2025.
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