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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 26/02/2026, n. 3322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3322 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3322/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4605/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acerra
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2463 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2463 TARI 2016
contro
Comune di Acerra
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3057 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3414/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 11.2.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 11 del mese successivo, impugna:
- i seguenti avvisi di accertamento:
-1) n. 2463 di € 578,00;
-2) n. 3057 di € 578,00;
- emessi da: Comune di Acerra;
- anni d'imposta: 2015 e 2016;
- tributo: Tari;
- data di notifica atti: 13.12.2024;
- importo complessivo: € 1.156,00;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica atti prodromici e conseguente prescrizione;
-) non corretta formazione del ruolo;
-) vizio di sottoscrizione.
Il Comune convenuto non si costituisce.
Il 7.11.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'eccezione di vizio di sottoscrizione degli atti impugnati non merita accoglimento poiché a pagina 3 di entrambi è indicato il nome del funzionario responsabile con l'indicazione che ”la firma autografa è stata sostituita dall'indicazione a stampa del soggetto responsabile, ai sensi (….)” , segue la specifica delle norme e della determina dirigenziale n. 1322 del 18/08/2021. Nel merito il G.U. osserva:
-) nell'accertamento n. 2463 si legge che “è emerso il mancato pagamento dell'importo intimato con il seguente avviso di pagamento relativo alla Tari 2015 – numero atto 34307 – data di notifica 15/01/2021- anno di riferimento 2015 – importo dovuto 578,00”;
-) nell'accertamento n. 3057 si legge che “è emerso il mancato pagamento dell'importo intimato con il seguente avviso di pagamento relativo alla Tari 2016 – numero atto 21781 – data di notifica 15/01/2021- anno di riferimento 2016 – importo dovuto 578,00”.
In atti, stante la contumacia del Comune convenuto, non vi è la prova della notifica di detti atti prodromici, il che impone l'accoglimento delle eccezioni attoree, ciò anche in considerazione che trattasi di Tari riferita agli anni 2015 e 2016, e che, pertanto, entrambe le pretese, in assenza di prova di atti interruttivi, risultano prescritte per lo spirare del termine quinquennale.
Il ricorso va, dunque, accolto con il conseguente annullamento di entrambi gli accertamenti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso e condanna il Comune di Acerra alle spese per € 1.065,00, oltre spese generali 15%, cp, iva e cut, con attribuzione al difensore del ricorrente, Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4605/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acerra
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2463 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2463 TARI 2016
contro
Comune di Acerra
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3057 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3414/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 11.2.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 11 del mese successivo, impugna:
- i seguenti avvisi di accertamento:
-1) n. 2463 di € 578,00;
-2) n. 3057 di € 578,00;
- emessi da: Comune di Acerra;
- anni d'imposta: 2015 e 2016;
- tributo: Tari;
- data di notifica atti: 13.12.2024;
- importo complessivo: € 1.156,00;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica atti prodromici e conseguente prescrizione;
-) non corretta formazione del ruolo;
-) vizio di sottoscrizione.
Il Comune convenuto non si costituisce.
Il 7.11.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'eccezione di vizio di sottoscrizione degli atti impugnati non merita accoglimento poiché a pagina 3 di entrambi è indicato il nome del funzionario responsabile con l'indicazione che ”la firma autografa è stata sostituita dall'indicazione a stampa del soggetto responsabile, ai sensi (….)” , segue la specifica delle norme e della determina dirigenziale n. 1322 del 18/08/2021. Nel merito il G.U. osserva:
-) nell'accertamento n. 2463 si legge che “è emerso il mancato pagamento dell'importo intimato con il seguente avviso di pagamento relativo alla Tari 2015 – numero atto 34307 – data di notifica 15/01/2021- anno di riferimento 2015 – importo dovuto 578,00”;
-) nell'accertamento n. 3057 si legge che “è emerso il mancato pagamento dell'importo intimato con il seguente avviso di pagamento relativo alla Tari 2016 – numero atto 21781 – data di notifica 15/01/2021- anno di riferimento 2016 – importo dovuto 578,00”.
In atti, stante la contumacia del Comune convenuto, non vi è la prova della notifica di detti atti prodromici, il che impone l'accoglimento delle eccezioni attoree, ciò anche in considerazione che trattasi di Tari riferita agli anni 2015 e 2016, e che, pertanto, entrambe le pretese, in assenza di prova di atti interruttivi, risultano prescritte per lo spirare del termine quinquennale.
Il ricorso va, dunque, accolto con il conseguente annullamento di entrambi gli accertamenti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso e condanna il Comune di Acerra alle spese per € 1.065,00, oltre spese generali 15%, cp, iva e cut, con attribuzione al difensore del ricorrente, Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.