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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/04/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3062/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa
Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3062 del R.G.A.C. dell'anno 2023, rimessa per la decisione, ai sensi dell'art. 189 comma 3 c.p.c., all'udienza del 4 marzo 2025, vertente
TRA
C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv.to ENZO Parte_1 P.IVA_1
PAOLINI;
OPPOSTA-ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. SERGIO GRECO;
OPPONENTE-CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
E
, (C.F.: ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_3 difesa dall'Avv. SILVIA CUMINO e SIMONA VIRCILLO;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Oggetto: domanda di parte attrice di accertamento di validità di atto di precetto e atto di pignoramento/riassunzione-introduzione del giudizio di merito relativo alla opposizione ex art. 615
Contr comma 2 c.p.c. proposta da pagina 1 di 10 Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.09.2023, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, ha introdotto il giudizio di merito relativo alla opposizione proposta con
Contr ricorso depositato il 12.6.2023 da soggetto pignorato nella procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 770/2023 RGEsMob. in forza della ordinanza di assegnazione del credito -emessa dal G.E. in altra procedura esecutiva mobiliare (n. 278/2015 RGEsMob. e procedure riunite) che vedeva quale Pt_2
terzo pignorato-, contestando l'opposizione proposta e chiedendo accertarsi la validità e legittimità dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento che hanno dato luogo all'esecuzione immobiliare iscritta al n. 770/2023 R.G.E. del Tribunale di Cosenza, nonché accertarsi la correttezza dell'importo oggetto di pignoramento.
A sostegno della domanda, parte attrice ha preliminarmente spiegato che, con Ordinanza di assegnazione del 13.12.2022, (procedimento n. 278/2015 R.G.E.), il G.E. del Tribunale di Cosenza assegnava al creditore intervenuto, l'importo per crediti, compensi e Parte_1
interessi sino alla data del 31.12.2019; che il G.E., con successiva Ordinanza del 19.12.2022, procedeva alla sua correzione come riportato qui di seguito: “nel senso che il dovuto ed assegnato dal G.E. sia riferito al prospetto allegato (foglio excel) all'ordinanza de qua e che di specie debba essere inteso come colonna U per crediti e compensi e colonna P per interessi”; che l'Ordinanza veniva quindi notificata al terzo pignorato, il quale procedeva a liquidare parzialmente gli importi Parte_2
liquidati e, più in particolare, gli interessi successivi alla quantificazione operata dal C.T.U. sino al
31.12.2019, calcolandoli però al tasso legale piuttosto che al tasso di cui alla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, per come previsto dall'art. 1284, comma
4, c.c.; che, quindi, la liquidava sul capitale residuo pari ad € 125.934,74, a titolo di Parte_2
interessi successivi dal 01.06.2020 al 13.12.2022, l'importo di € 1.545,89, anziché quello di €
25.531,97; che, a fronte di ciò, la notificava, in data 30.01.2023, atto di Parte_1
precetto per il recupero delle somme dovute pari ad € 23.986,08, (derivante dalla differenza tra
Contr l'importo dovuto, pari ad € 25.531,97, e quello liquidato dalla pari ad € 1.545,89); che, successivamente, parte attrice procedeva al pignoramento mobiliare presso la (procedura di Parte_2
pignoramento mobiliare iscritta al n. 770/2023 R.G.E.), e, con istanza del 07.06.2023, chiedeva all'adito Tribunale di voler disporre ex art. 507 e 529 c.p.c. assegnazione delle somme pignorate in pagina 2 di 10 danno della di cui al verbale di pignoramento allegato;
che la suddetta convenuta Parte_2
proponeva formale opposizione all'esecuzione, deducendo di avere correttamente adempiuto all'ordine di pagamento impartito dal G.E. ed evidenziando che gli interessi di cui all'Ordinanza di assegnazione venivano distinti nella colonna P in due tipologie, indicate con le lettere L e M, (rispettivamente interessi al saggio legale e interessi al saggio moratorio) ed ha allegato in proposito la relazione del
CTU espletata in merito nella procedura esecutiva n. 278/2015 RGEsMob. ed ha rilevato, in particolare, che in corrispondenza della posizione della nella colonna P fosse Parte_1
prevista la lettera L proprio per indicare il saggio legale nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 1284 c.c.; che, infine, con Ordinanza del 18.07.2023, il G.E., considerato che la portata letterale e contenutistica del provvedimento opposto non poteva che essere intesa nel senso di attribuire quale saggio di interesse quello legale, per un importo, calcolato sul capitale, pari ad € 1.545,89, sospendeva l'esecuzione e compensava le spese, rimandando nel merito ogni altra determina.
Parte attrice ha quindi eccepito che, con l'Ordinanza di assegnazione, il G.E. ha assegnato alla
[...]
il credito di cui alla Sentenza n. 161/2017, con cui l' è stata condannata a Parte_1 CP_4 pagare la somma capitale di € 125.93474, oltre interessi dal giorno della domanda giudiziale, quest'ultimi quantificati in € 57.895,33 proprio dallo stesso C.T.U. in seno alla procedura esecutiva e sino al 31.12.2019, evidentemente applicando il tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.p.c., pari al tasso di mora di cui al d. lgs. n. 231/2002; che, quindi, gli interessi successivi, dall'01.06.2020 al soddisfo, devono essere liquidati allo stesso saggio;
che, infatti, l'Ordinanza di assegnazione ha distinto la tipologia di interessi dovuti in legali e moratori, ma poiché il credito trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, gli interessi legali vanno liquidati, per come disposto dall'art. 1284, comma 4 c.c., applicando il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
che, quindi, la convenuta, è evidentemente incorsa in errore nella Parte_2
liquidazione dei predetti interessi.
Ha quindi concluso chiedendo di: “accertare e dichiarare la validità e legittimità dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento che hanno dato luogo all' esecuzione immobiliare iscritta al n. 770/2023
R.G.E. Tribunale Cosenza e la correttezza dell'importo oggetto di pignoramento. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
La causa è stata iscritta al n. 3062/2023 R.G.
§§§ pagina 3 di 10 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.12.2023, si è costituita
[...]
deducendo che l'Ordinanza di assegnazione per cui è causa espressamente prevede: Controparte_1
“(..) assegna salvo esazione, ai creditori procedenti e intervenuti, ai cessionari legittimati, nonché ai procuratori distrattari, la somma complessiva di euro 12.461.405,94 - analiticamente distinta nell'allegato compiegato (ultima colonna lettera “U” da considerarsi un tutt'uno con il presente provvedimento - a totale soddisfo dei crediti e dei compensi professionali per come liquidati, oltre interessi al saggio indicato nella colonna “P” dell'allegato 1 ad oggi dall'1 giugno 2020 e nei limiti della capienza dichiarata e disponibile (..)”, laddove alla colonna “P - Tipo Interessi” è esplicitamente indicata la lettera “L” per l'interesse al saggio legale primo comma dell'articolo 1284 c.c. e la lettera
“M” per l'interesse al saggio moratorio quarto comma dell'articolo 1284 c.c.; che tale interpretazione risponde allo schema operativo seguito dal Dott. Francesco De Luca, quale C.T.U. nella procedura esecutiva n. 278/2015 R.G.E. (e procedure ivi riunite), il quale ha previsto alla colonna “P - Tipo interessi” in corrispondenza della posizione di parte attrice proprio la lettera “L” per indicare il saggio legale nella misura prevista dal primo comma dell'art. 1284 c.c., allo scopo di distinguere la diversa natura degli interessi moratori prevista dal quarto comma della medesima disposizione codicistica indicata invece sotto la lettera “M”; che, quindi, il pagamento operato da rientra nel Parte_2
perimetro della integralità, non essendo dovute somme ulteriori rispetto a quelle portate dall'Ordinanza di assegnazione, con conseguente irripetibilità delle spese di precetto e quelle di esecuzione.
Ha quindi concluso chiedendo di: “dichiarare inammissibile, illegittimo ed infondato l'eseguito esproprio per tutte le ragioni esposte nella precedente e nella presente fase e conseguentemente ritenere e dichiarare la definitivamente liberata con il pagamento Controparte_1
eseguito come da prospetto allegato al messaggio di posta certificata spedito il 03.01.2023 (all. 4 cit).
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
§§§
Con decreto del 03.01.2024, il giudice ha confermato la prima udienza di comparizione delle parti per il giorno 05.03.2024, con termini di cui all'art. 171 ter cpc per il deposito delle memorie integrative.
Con memoria n. 1, parte attrice ha insistito in tutte le richieste e ragioni di cui all'atto introduttivo.
§§§
pagina 4 di 10 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.03.2024, si è costituita
[...]
, osservando preliminarmente che, avverso l'Ordinanza di assegnazione, parte Controparte_2
attrice non ha posto in essere alcun rimedio previsto dall'ordinamento per ottenerne la riforma.
Ha inoltre dedotto che il C.T.U. nominato dal G.E. ha correttamente riconosciuto gli interessi al saggio legale come prescritto dall'art. 1284, comma 1, c.c. in quanto la Sentenza n. 161/2017 del Tribunale di
Cosenza ha condannato l' al pagamento della somma di € 125.934,74, a titolo di CP_4
indennizzo per arricchimento, (trattandosi di prestazioni rese extra-budget e non contrattualizzate), oltre interessi legali, il cui richiamo, atteso che trattasi di indennizzo, non può che riferirsi a quello di cui all'art. 1284, comma 1, c.c.,
Ha quindi concluso chiedendo di: “accertare e dichiarare l'illegittimità, invalidità e nullità dell'atto di Part precetto e del successivo pignoramento notificato alla predetta da parte dalla Parte_1
e che hanno dato luogo alla procedura esecutiva n. 770 del 2023 rge del Tribunale di
[...]
Cosenza e, conseguentemente, accertare e dichiarare esatto e definitivo il pagamento effettuato dalla
Cont in favore dell'odierna attrice in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione resa dal Tribunale di
Cosenza. G.E. a definizione della procedura esecutiva n. 278 del 2015 rge con liberazione nei Cont confronti della e dell' . Il tutto con vittoria delle spese di lite”. CP_4
§§§
All'udienza del 05.03.2024, il giudice ha rinviato la causa per la decisione all'udienza del 04.03.2025, disponendo l'acquisizione del fascicolo dell'opposizione all'esecuzione proposta nel fascicolo iscritto al n. 770/2023 rge.
Parte attrice e hanno depositato le note di precisazione delle conclusioni nonché le note Parte_2
contenenti comparsa conclusionale e quelle relative alle memorie di replica;
l ha CP_4
depositato unicamente la nota contenente memoria di replica.
All'udienza del 04.03.2025, il giudice, dato atto che è stato acquisito il fascicolo dell'esecuzione mobiliare n. 770/2023, ha rimesso la causa in decisione dinanzi a sé, ai sensi dell'art. 189 comma 3,
c.p.c.
********************
nell'introdurre il giudizio di merito dell'opposizione ex art. 615 comma 2 Pt_1 Parte_1
Contr c.p.c. proposta da ha agito in giudizio per chiedere accertarsi la validità e legittimità dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento, nonché la correttezza dell'importo oggetto di pignoramento, pagina 5 di 10 notificati da parte attrice al fine di recuperare le somme dovute a titolo di interessi maturati dall'01.06.2020 al 13.12.2022. Più in particolare, l'attrice ha eccepito l'erronea liquidazione, da parte di degli interessi decorrenti dall'1.6.2020 (successivi alla quantificazione operata dal Parte_2
C.T.U. sino al 31.12.2019) calcolati al tasso legale piuttosto che al tasso prescritto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, come previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c.
Va premesso che norme di riferimento, nel caso di specie, sono l'art. 1284 c.c., comma 1
(“Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno”), e comma 4, (“Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”), nonché l'art. 5 d. lgs. n. 231/2002, che stabilisce che gli interessi moratori: “sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7. Il tasso di riferimento è così determinato: a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno”.
Ne discende che il tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. si applica a tutti i tipi di interessi previsti dalla legge, nonché a quelli convenzionali di cui al comma 2 del medesimo articolo, qualora le parti non ne abbiamo stabilito la misura, e, ancora, quando, pur intendendo applicare un tasso maggiore, le parti non lo abbiano concordato in forma scritta, come sancito dal comma 3; il comma 4 del medesimo articolo ha invece inteso estendere l'applicazione della disciplina speciale prevista dal d. lgs. n. 231/2002 alle obbligazioni pecuniarie per cui sia stata proposta relativa domanda giudiziale e a condizioni che le parti non ne abbiano preventivamente stabilito la misura. Sul tema, peraltro, si è più di recente affermata la giurisprudenza di legittimità, che ha individuato la finalità dell'introduzione del comma 4, art. 1284 c.c. nella necessità di: “contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite”, (Cass., n. 61/2023), finendo con l'affermare, come evidenziato da parte opposta che: “La misura del tasso di interesse c.d. commerciale di cui all'art. Parte_1
1284, comma 4, c.c., si applica a tutte le obbligazioni pecuniarie e non solo a quelle derivanti da un pagina 6 di 10 rapporto di natura contrattuale”, ciò anche in ragione della stessa derubricazione dell'art. 1284 c.c., che disciplina infatti il saggio degli interessi applicabile a tutte le obbligazioni.
Contr Parte convenuta sul punto ha eccepito che il c.t.u., nominato in seno alla procedura di esecuzione n. 278/2015 R.G.E., nel prospetto recepito dal G.E. con l'ordinanza di assegnazione, ha indicato alla colonna “P - Tipo interessi”, in corrispondenza della posizione dell'odierna parte attrice, la lettera “L”, ad indicare chiaramente il saggio legale nella misura prevista dall'art. 1284, comma 1, c.c., così da distinguerli dagli interessi moratori previsti invece dal quarto comma della medesima disposizione codicistica, indicati nella medesima tabella con la lettera “M”.
Si evidenzia, con specifico riguardo agli interessi di mora che se nelle transazioni commerciali, è oramai ritenuto pacifico che: “nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti”, (Cass., n. 4911/2019), tuttavia, occorre distinguere il momento della cognizione dal momento della esecuzione del titolo giudiziale.
Come più di recente affermato, l'indirizzo appena richiamato: “è riferibile esclusivamente al processo di cognizione, nel quale il giudice ha il compito, oltre che di interpretare la domanda, di accertare i fatti al fine di individuare ed applicare alla fattispecie concreta la norma giuridica per essa astrattamente prevista”(Cass., n. 8128/2020); ciò in quanto il giudice dell'esecuzione non ha poteri di cognizione e di accertamento dei fatti, ma deve limitarsi ad attuare il comando contenuto nel titolo esecutivo e, laddove il giudice della cognizione non abbia egli stesso accertato e statuito che alla fattispecie concreta è applicabile una norma di legge speciale che eventualmente regoli la misura degli interessi legali in maniera difforme da quella generale, non potrà in nessun caso farlo in sua vece il giudice dell'esecuzione (in termini, Cass. 8128/2020).
Occorre precisare che il titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato è costituito dall'ordinanza di assegnazione (cfr. Cass. 9390/2016) ed infatti il creditore ha proceduto a Parte_1 pignoramento azionando l'ordinanza di assegnazione emessa il 13.12.2022 nella procedura esecutiva n.
278/2015 RGEsMob., che rappresenta titolo giudiziale, rispetto al quale la giurisprudenza di legittimità, anche di recente e con sentenza emessa a Sezioni Unite, ha confermato il limite del giudice pagina 7 di 10 dell'esecuzione alla attuazione del dettato del titolo esecutivo: “Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo” (Cass. SSUU n. 12449/2024).
Di analogo tenore Cass. 19015/2024: “In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, il diritto del creditore di procedere per l'importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli "interessi legali", resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata
(esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
(o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione”.
Giova precisare, a volere considerare la sentenza n. 161/2017, richiamata in merito dalla Parte_1
nell'atto di citazione (pagg. 9 e 10) che, accogliendo la domanda formulata in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c. dalla (che in via principale, si legge nella sentenza, aveva richiesto la Parte_1
condanna “al pagamento di € 125.934,74 oltre agli interessi maturati ai sensi del d.dlg 231/02; in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c…. a titolo di indebito arricchimento;
vinte le spese di lite..”) ha condannato l' a titolo di indennizzo per arricchimento, al pagamento della somma di € CP_4
125.934,74, oltre interessi legali dalla domanda (sentenza in forza della quale ha agito in via esecutiva
Cont la di nei confronti dell' nella procedura esecutiva 278/2015 e riunite), che nella detta Pt_1 Pt_1
sentenza non si é proceduto, e non si sarebbe potuto procedere, ad un accertamento circa l'applicazione degli interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c.
La relativa causa, infatti, per come emerge alla sua disamina in cui si attesta la celebrazione di un'udienza in data 3.7.14, è stata chiaramente introdotta in data antecedente rispetto all'aggiunta, all'art. 1284 c.c., del quarto comma (aggiunto ex art. 17 comma 1 DL 12.9.2014 n.132, conv. con pagina 8 di 10 modif. nella legge 10.11.2014 n. 162, con efficacia rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore -in data 11.11.2014- della legge di conversione ai sensi dell'art. 17 comma 2 del detto D.L.), cosicché alcuna disamina in merito all'applicazione della detta norma di nuova introduzione avrebbe potuto esigersi ed alcuna indicazione diversa dall'applicazione degli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. da tale sentenza può trarsi.
Deve, al contrario, ritenersi che nell'ordinanza di assegnazione emessa nel proc. n. 278/2015 RGE, laddove si è distinto fra interessi moratori contraddistinti con la lettera “M” ed interessi legali contraddistinti con la lettera “L” al fine di determinare il tipo e la misura degli interessi decorrenti sulla sorte capitale dal 1.6.2020, è stato compiuto un accertamento immune da equivoci, atteso che nel valutare per altri crediti di indicare gli interessi quali moratori, nel prospetto che costituisce parte integrante dell'ordinanza di assegnazione, nella apposita colonna degli interessi relativa al credito della sono stati ritenuti mediante la indicazione della lettera “L” gli interessi legali. Parte_3
Ciò emerge chiaramente dalla relazione di CTU prodotta dalla Banca opponente, in cui si evidenzia che, nello schema riassuntivo dei calcoli eseguiti in relazione ai crediti fatti valere nella procedura
278/2015 RGEsMob e procedure riunite, la lettera “M” individua gli interessi di tipo moratorio e la lettera “L” gli interessi di tipo legale.
Nella specie, il titolo esecutivo, costituito dall'ordinanza di assegnazione di cui fa parte integrante il prospetto elaborato dal CTU e ad essa ordinanza allegato, ha differenziato, per i vari crediti azionati cui assegnare le somme pignorate, fra interessi moratori “M” ed interessi legali “L”, così operando una chiara distinzione in ordine alla natura degli interessi riconosciuti sulla sorte capitale nel senso che laddove gli interessi sono stati riconosciuti quali legali, deve escludersi che gli stessi possano essere liquidati per il maggiore importo previsto per gli interessi moratori.
Se ne trae che, essendo stati riconosciuti con l'ordinanza di assegnazione in favore della Parte_1
interessi decorrenti dal I giugno 2020 quali interessi legali e non, come per altri creditori, quali
[...]
interessi moratori, eventuale contestazione circa la misura degli interessi riconosciuta per il periodo dal Cont I giugno 2020 avrebbe dovuto essere fatta valere, come rilevato dall' nella sua comparsa di costituzione, avverso la detta ordinanza di assegnazione, e ciò mediante opposizione agli atti esecutivi, nel termine perentorio previsto all'art. 617 c.p.c.
pagina 9 di 10 La società creditrice, pertanto, non può pretendere in sede esecutiva il pagamento degli interessi
(decorrenti dal I giugno 2020) sul capitale ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284 comma
1 c.c.
Contr Per i motivi esposti, l'opposizione proposta da si palesa fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza della e si liquidano come in Parte_1
dispositivo, in base al valore della causa (scaglione euro 5.201,00-26.000,00) per le fasi studio, introduttiva e decisionale, applicando i valori minimi della tariffa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
-accoglie per quanto in parte motiva l'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposta da
[...]
avverso l'esecuzione intrapresa da iscritta al n. Controparte_1 Parte_1
770/2023 RGEs.Mob. e, per l'effetto, accerta e dichiara che non ha diritto a Parte_1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti di in forza Controparte_1
dell'ordinanza di assegnazione emessa nel proc. n. 278/2015 RGEs. Mob. per il pagamento delle ulteriori somme di cui all'atto di precetto notificato il 30 gennaio 2023 ed annulla l'atto di pignoramento eseguito nei confronti della in data 24 maggio 2023; Controparte_1
-condanna alla refusione in favore delle convenute Parte_1 Controparte_1
e delle spese del presente giudizio che liquida in
[...] Controparte_2
complessivi euro 1.700,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA per ciascuna delle dette parti convenute.
Cosenza, 9 aprile 2025.
Il giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa
Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3062 del R.G.A.C. dell'anno 2023, rimessa per la decisione, ai sensi dell'art. 189 comma 3 c.p.c., all'udienza del 4 marzo 2025, vertente
TRA
C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv.to ENZO Parte_1 P.IVA_1
PAOLINI;
OPPOSTA-ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. SERGIO GRECO;
OPPONENTE-CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
E
, (C.F.: ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_3 difesa dall'Avv. SILVIA CUMINO e SIMONA VIRCILLO;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Oggetto: domanda di parte attrice di accertamento di validità di atto di precetto e atto di pignoramento/riassunzione-introduzione del giudizio di merito relativo alla opposizione ex art. 615
Contr comma 2 c.p.c. proposta da pagina 1 di 10 Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.09.2023, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, ha introdotto il giudizio di merito relativo alla opposizione proposta con
Contr ricorso depositato il 12.6.2023 da soggetto pignorato nella procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 770/2023 RGEsMob. in forza della ordinanza di assegnazione del credito -emessa dal G.E. in altra procedura esecutiva mobiliare (n. 278/2015 RGEsMob. e procedure riunite) che vedeva quale Pt_2
terzo pignorato-, contestando l'opposizione proposta e chiedendo accertarsi la validità e legittimità dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento che hanno dato luogo all'esecuzione immobiliare iscritta al n. 770/2023 R.G.E. del Tribunale di Cosenza, nonché accertarsi la correttezza dell'importo oggetto di pignoramento.
A sostegno della domanda, parte attrice ha preliminarmente spiegato che, con Ordinanza di assegnazione del 13.12.2022, (procedimento n. 278/2015 R.G.E.), il G.E. del Tribunale di Cosenza assegnava al creditore intervenuto, l'importo per crediti, compensi e Parte_1
interessi sino alla data del 31.12.2019; che il G.E., con successiva Ordinanza del 19.12.2022, procedeva alla sua correzione come riportato qui di seguito: “nel senso che il dovuto ed assegnato dal G.E. sia riferito al prospetto allegato (foglio excel) all'ordinanza de qua e che di specie debba essere inteso come colonna U per crediti e compensi e colonna P per interessi”; che l'Ordinanza veniva quindi notificata al terzo pignorato, il quale procedeva a liquidare parzialmente gli importi Parte_2
liquidati e, più in particolare, gli interessi successivi alla quantificazione operata dal C.T.U. sino al
31.12.2019, calcolandoli però al tasso legale piuttosto che al tasso di cui alla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, per come previsto dall'art. 1284, comma
4, c.c.; che, quindi, la liquidava sul capitale residuo pari ad € 125.934,74, a titolo di Parte_2
interessi successivi dal 01.06.2020 al 13.12.2022, l'importo di € 1.545,89, anziché quello di €
25.531,97; che, a fronte di ciò, la notificava, in data 30.01.2023, atto di Parte_1
precetto per il recupero delle somme dovute pari ad € 23.986,08, (derivante dalla differenza tra
Contr l'importo dovuto, pari ad € 25.531,97, e quello liquidato dalla pari ad € 1.545,89); che, successivamente, parte attrice procedeva al pignoramento mobiliare presso la (procedura di Parte_2
pignoramento mobiliare iscritta al n. 770/2023 R.G.E.), e, con istanza del 07.06.2023, chiedeva all'adito Tribunale di voler disporre ex art. 507 e 529 c.p.c. assegnazione delle somme pignorate in pagina 2 di 10 danno della di cui al verbale di pignoramento allegato;
che la suddetta convenuta Parte_2
proponeva formale opposizione all'esecuzione, deducendo di avere correttamente adempiuto all'ordine di pagamento impartito dal G.E. ed evidenziando che gli interessi di cui all'Ordinanza di assegnazione venivano distinti nella colonna P in due tipologie, indicate con le lettere L e M, (rispettivamente interessi al saggio legale e interessi al saggio moratorio) ed ha allegato in proposito la relazione del
CTU espletata in merito nella procedura esecutiva n. 278/2015 RGEsMob. ed ha rilevato, in particolare, che in corrispondenza della posizione della nella colonna P fosse Parte_1
prevista la lettera L proprio per indicare il saggio legale nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 1284 c.c.; che, infine, con Ordinanza del 18.07.2023, il G.E., considerato che la portata letterale e contenutistica del provvedimento opposto non poteva che essere intesa nel senso di attribuire quale saggio di interesse quello legale, per un importo, calcolato sul capitale, pari ad € 1.545,89, sospendeva l'esecuzione e compensava le spese, rimandando nel merito ogni altra determina.
Parte attrice ha quindi eccepito che, con l'Ordinanza di assegnazione, il G.E. ha assegnato alla
[...]
il credito di cui alla Sentenza n. 161/2017, con cui l' è stata condannata a Parte_1 CP_4 pagare la somma capitale di € 125.93474, oltre interessi dal giorno della domanda giudiziale, quest'ultimi quantificati in € 57.895,33 proprio dallo stesso C.T.U. in seno alla procedura esecutiva e sino al 31.12.2019, evidentemente applicando il tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.p.c., pari al tasso di mora di cui al d. lgs. n. 231/2002; che, quindi, gli interessi successivi, dall'01.06.2020 al soddisfo, devono essere liquidati allo stesso saggio;
che, infatti, l'Ordinanza di assegnazione ha distinto la tipologia di interessi dovuti in legali e moratori, ma poiché il credito trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, gli interessi legali vanno liquidati, per come disposto dall'art. 1284, comma 4 c.c., applicando il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
che, quindi, la convenuta, è evidentemente incorsa in errore nella Parte_2
liquidazione dei predetti interessi.
Ha quindi concluso chiedendo di: “accertare e dichiarare la validità e legittimità dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento che hanno dato luogo all' esecuzione immobiliare iscritta al n. 770/2023
R.G.E. Tribunale Cosenza e la correttezza dell'importo oggetto di pignoramento. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
La causa è stata iscritta al n. 3062/2023 R.G.
§§§ pagina 3 di 10 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.12.2023, si è costituita
[...]
deducendo che l'Ordinanza di assegnazione per cui è causa espressamente prevede: Controparte_1
“(..) assegna salvo esazione, ai creditori procedenti e intervenuti, ai cessionari legittimati, nonché ai procuratori distrattari, la somma complessiva di euro 12.461.405,94 - analiticamente distinta nell'allegato compiegato (ultima colonna lettera “U” da considerarsi un tutt'uno con il presente provvedimento - a totale soddisfo dei crediti e dei compensi professionali per come liquidati, oltre interessi al saggio indicato nella colonna “P” dell'allegato 1 ad oggi dall'1 giugno 2020 e nei limiti della capienza dichiarata e disponibile (..)”, laddove alla colonna “P - Tipo Interessi” è esplicitamente indicata la lettera “L” per l'interesse al saggio legale primo comma dell'articolo 1284 c.c. e la lettera
“M” per l'interesse al saggio moratorio quarto comma dell'articolo 1284 c.c.; che tale interpretazione risponde allo schema operativo seguito dal Dott. Francesco De Luca, quale C.T.U. nella procedura esecutiva n. 278/2015 R.G.E. (e procedure ivi riunite), il quale ha previsto alla colonna “P - Tipo interessi” in corrispondenza della posizione di parte attrice proprio la lettera “L” per indicare il saggio legale nella misura prevista dal primo comma dell'art. 1284 c.c., allo scopo di distinguere la diversa natura degli interessi moratori prevista dal quarto comma della medesima disposizione codicistica indicata invece sotto la lettera “M”; che, quindi, il pagamento operato da rientra nel Parte_2
perimetro della integralità, non essendo dovute somme ulteriori rispetto a quelle portate dall'Ordinanza di assegnazione, con conseguente irripetibilità delle spese di precetto e quelle di esecuzione.
Ha quindi concluso chiedendo di: “dichiarare inammissibile, illegittimo ed infondato l'eseguito esproprio per tutte le ragioni esposte nella precedente e nella presente fase e conseguentemente ritenere e dichiarare la definitivamente liberata con il pagamento Controparte_1
eseguito come da prospetto allegato al messaggio di posta certificata spedito il 03.01.2023 (all. 4 cit).
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
§§§
Con decreto del 03.01.2024, il giudice ha confermato la prima udienza di comparizione delle parti per il giorno 05.03.2024, con termini di cui all'art. 171 ter cpc per il deposito delle memorie integrative.
Con memoria n. 1, parte attrice ha insistito in tutte le richieste e ragioni di cui all'atto introduttivo.
§§§
pagina 4 di 10 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.03.2024, si è costituita
[...]
, osservando preliminarmente che, avverso l'Ordinanza di assegnazione, parte Controparte_2
attrice non ha posto in essere alcun rimedio previsto dall'ordinamento per ottenerne la riforma.
Ha inoltre dedotto che il C.T.U. nominato dal G.E. ha correttamente riconosciuto gli interessi al saggio legale come prescritto dall'art. 1284, comma 1, c.c. in quanto la Sentenza n. 161/2017 del Tribunale di
Cosenza ha condannato l' al pagamento della somma di € 125.934,74, a titolo di CP_4
indennizzo per arricchimento, (trattandosi di prestazioni rese extra-budget e non contrattualizzate), oltre interessi legali, il cui richiamo, atteso che trattasi di indennizzo, non può che riferirsi a quello di cui all'art. 1284, comma 1, c.c.,
Ha quindi concluso chiedendo di: “accertare e dichiarare l'illegittimità, invalidità e nullità dell'atto di Part precetto e del successivo pignoramento notificato alla predetta da parte dalla Parte_1
e che hanno dato luogo alla procedura esecutiva n. 770 del 2023 rge del Tribunale di
[...]
Cosenza e, conseguentemente, accertare e dichiarare esatto e definitivo il pagamento effettuato dalla
Cont in favore dell'odierna attrice in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione resa dal Tribunale di
Cosenza. G.E. a definizione della procedura esecutiva n. 278 del 2015 rge con liberazione nei Cont confronti della e dell' . Il tutto con vittoria delle spese di lite”. CP_4
§§§
All'udienza del 05.03.2024, il giudice ha rinviato la causa per la decisione all'udienza del 04.03.2025, disponendo l'acquisizione del fascicolo dell'opposizione all'esecuzione proposta nel fascicolo iscritto al n. 770/2023 rge.
Parte attrice e hanno depositato le note di precisazione delle conclusioni nonché le note Parte_2
contenenti comparsa conclusionale e quelle relative alle memorie di replica;
l ha CP_4
depositato unicamente la nota contenente memoria di replica.
All'udienza del 04.03.2025, il giudice, dato atto che è stato acquisito il fascicolo dell'esecuzione mobiliare n. 770/2023, ha rimesso la causa in decisione dinanzi a sé, ai sensi dell'art. 189 comma 3,
c.p.c.
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nell'introdurre il giudizio di merito dell'opposizione ex art. 615 comma 2 Pt_1 Parte_1
Contr c.p.c. proposta da ha agito in giudizio per chiedere accertarsi la validità e legittimità dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento, nonché la correttezza dell'importo oggetto di pignoramento, pagina 5 di 10 notificati da parte attrice al fine di recuperare le somme dovute a titolo di interessi maturati dall'01.06.2020 al 13.12.2022. Più in particolare, l'attrice ha eccepito l'erronea liquidazione, da parte di degli interessi decorrenti dall'1.6.2020 (successivi alla quantificazione operata dal Parte_2
C.T.U. sino al 31.12.2019) calcolati al tasso legale piuttosto che al tasso prescritto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, come previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c.
Va premesso che norme di riferimento, nel caso di specie, sono l'art. 1284 c.c., comma 1
(“Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno”), e comma 4, (“Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”), nonché l'art. 5 d. lgs. n. 231/2002, che stabilisce che gli interessi moratori: “sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7. Il tasso di riferimento è così determinato: a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno”.
Ne discende che il tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. si applica a tutti i tipi di interessi previsti dalla legge, nonché a quelli convenzionali di cui al comma 2 del medesimo articolo, qualora le parti non ne abbiamo stabilito la misura, e, ancora, quando, pur intendendo applicare un tasso maggiore, le parti non lo abbiano concordato in forma scritta, come sancito dal comma 3; il comma 4 del medesimo articolo ha invece inteso estendere l'applicazione della disciplina speciale prevista dal d. lgs. n. 231/2002 alle obbligazioni pecuniarie per cui sia stata proposta relativa domanda giudiziale e a condizioni che le parti non ne abbiano preventivamente stabilito la misura. Sul tema, peraltro, si è più di recente affermata la giurisprudenza di legittimità, che ha individuato la finalità dell'introduzione del comma 4, art. 1284 c.c. nella necessità di: “contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite”, (Cass., n. 61/2023), finendo con l'affermare, come evidenziato da parte opposta che: “La misura del tasso di interesse c.d. commerciale di cui all'art. Parte_1
1284, comma 4, c.c., si applica a tutte le obbligazioni pecuniarie e non solo a quelle derivanti da un pagina 6 di 10 rapporto di natura contrattuale”, ciò anche in ragione della stessa derubricazione dell'art. 1284 c.c., che disciplina infatti il saggio degli interessi applicabile a tutte le obbligazioni.
Contr Parte convenuta sul punto ha eccepito che il c.t.u., nominato in seno alla procedura di esecuzione n. 278/2015 R.G.E., nel prospetto recepito dal G.E. con l'ordinanza di assegnazione, ha indicato alla colonna “P - Tipo interessi”, in corrispondenza della posizione dell'odierna parte attrice, la lettera “L”, ad indicare chiaramente il saggio legale nella misura prevista dall'art. 1284, comma 1, c.c., così da distinguerli dagli interessi moratori previsti invece dal quarto comma della medesima disposizione codicistica, indicati nella medesima tabella con la lettera “M”.
Si evidenzia, con specifico riguardo agli interessi di mora che se nelle transazioni commerciali, è oramai ritenuto pacifico che: “nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti”, (Cass., n. 4911/2019), tuttavia, occorre distinguere il momento della cognizione dal momento della esecuzione del titolo giudiziale.
Come più di recente affermato, l'indirizzo appena richiamato: “è riferibile esclusivamente al processo di cognizione, nel quale il giudice ha il compito, oltre che di interpretare la domanda, di accertare i fatti al fine di individuare ed applicare alla fattispecie concreta la norma giuridica per essa astrattamente prevista”(Cass., n. 8128/2020); ciò in quanto il giudice dell'esecuzione non ha poteri di cognizione e di accertamento dei fatti, ma deve limitarsi ad attuare il comando contenuto nel titolo esecutivo e, laddove il giudice della cognizione non abbia egli stesso accertato e statuito che alla fattispecie concreta è applicabile una norma di legge speciale che eventualmente regoli la misura degli interessi legali in maniera difforme da quella generale, non potrà in nessun caso farlo in sua vece il giudice dell'esecuzione (in termini, Cass. 8128/2020).
Occorre precisare che il titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato è costituito dall'ordinanza di assegnazione (cfr. Cass. 9390/2016) ed infatti il creditore ha proceduto a Parte_1 pignoramento azionando l'ordinanza di assegnazione emessa il 13.12.2022 nella procedura esecutiva n.
278/2015 RGEsMob., che rappresenta titolo giudiziale, rispetto al quale la giurisprudenza di legittimità, anche di recente e con sentenza emessa a Sezioni Unite, ha confermato il limite del giudice pagina 7 di 10 dell'esecuzione alla attuazione del dettato del titolo esecutivo: “Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo” (Cass. SSUU n. 12449/2024).
Di analogo tenore Cass. 19015/2024: “In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, il diritto del creditore di procedere per l'importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli "interessi legali", resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata
(esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
(o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione”.
Giova precisare, a volere considerare la sentenza n. 161/2017, richiamata in merito dalla Parte_1
nell'atto di citazione (pagg. 9 e 10) che, accogliendo la domanda formulata in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c. dalla (che in via principale, si legge nella sentenza, aveva richiesto la Parte_1
condanna “al pagamento di € 125.934,74 oltre agli interessi maturati ai sensi del d.dlg 231/02; in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c…. a titolo di indebito arricchimento;
vinte le spese di lite..”) ha condannato l' a titolo di indennizzo per arricchimento, al pagamento della somma di € CP_4
125.934,74, oltre interessi legali dalla domanda (sentenza in forza della quale ha agito in via esecutiva
Cont la di nei confronti dell' nella procedura esecutiva 278/2015 e riunite), che nella detta Pt_1 Pt_1
sentenza non si é proceduto, e non si sarebbe potuto procedere, ad un accertamento circa l'applicazione degli interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c.
La relativa causa, infatti, per come emerge alla sua disamina in cui si attesta la celebrazione di un'udienza in data 3.7.14, è stata chiaramente introdotta in data antecedente rispetto all'aggiunta, all'art. 1284 c.c., del quarto comma (aggiunto ex art. 17 comma 1 DL 12.9.2014 n.132, conv. con pagina 8 di 10 modif. nella legge 10.11.2014 n. 162, con efficacia rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore -in data 11.11.2014- della legge di conversione ai sensi dell'art. 17 comma 2 del detto D.L.), cosicché alcuna disamina in merito all'applicazione della detta norma di nuova introduzione avrebbe potuto esigersi ed alcuna indicazione diversa dall'applicazione degli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. da tale sentenza può trarsi.
Deve, al contrario, ritenersi che nell'ordinanza di assegnazione emessa nel proc. n. 278/2015 RGE, laddove si è distinto fra interessi moratori contraddistinti con la lettera “M” ed interessi legali contraddistinti con la lettera “L” al fine di determinare il tipo e la misura degli interessi decorrenti sulla sorte capitale dal 1.6.2020, è stato compiuto un accertamento immune da equivoci, atteso che nel valutare per altri crediti di indicare gli interessi quali moratori, nel prospetto che costituisce parte integrante dell'ordinanza di assegnazione, nella apposita colonna degli interessi relativa al credito della sono stati ritenuti mediante la indicazione della lettera “L” gli interessi legali. Parte_3
Ciò emerge chiaramente dalla relazione di CTU prodotta dalla Banca opponente, in cui si evidenzia che, nello schema riassuntivo dei calcoli eseguiti in relazione ai crediti fatti valere nella procedura
278/2015 RGEsMob e procedure riunite, la lettera “M” individua gli interessi di tipo moratorio e la lettera “L” gli interessi di tipo legale.
Nella specie, il titolo esecutivo, costituito dall'ordinanza di assegnazione di cui fa parte integrante il prospetto elaborato dal CTU e ad essa ordinanza allegato, ha differenziato, per i vari crediti azionati cui assegnare le somme pignorate, fra interessi moratori “M” ed interessi legali “L”, così operando una chiara distinzione in ordine alla natura degli interessi riconosciuti sulla sorte capitale nel senso che laddove gli interessi sono stati riconosciuti quali legali, deve escludersi che gli stessi possano essere liquidati per il maggiore importo previsto per gli interessi moratori.
Se ne trae che, essendo stati riconosciuti con l'ordinanza di assegnazione in favore della Parte_1
interessi decorrenti dal I giugno 2020 quali interessi legali e non, come per altri creditori, quali
[...]
interessi moratori, eventuale contestazione circa la misura degli interessi riconosciuta per il periodo dal Cont I giugno 2020 avrebbe dovuto essere fatta valere, come rilevato dall' nella sua comparsa di costituzione, avverso la detta ordinanza di assegnazione, e ciò mediante opposizione agli atti esecutivi, nel termine perentorio previsto all'art. 617 c.p.c.
pagina 9 di 10 La società creditrice, pertanto, non può pretendere in sede esecutiva il pagamento degli interessi
(decorrenti dal I giugno 2020) sul capitale ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284 comma
1 c.c.
Contr Per i motivi esposti, l'opposizione proposta da si palesa fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza della e si liquidano come in Parte_1
dispositivo, in base al valore della causa (scaglione euro 5.201,00-26.000,00) per le fasi studio, introduttiva e decisionale, applicando i valori minimi della tariffa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
-accoglie per quanto in parte motiva l'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposta da
[...]
avverso l'esecuzione intrapresa da iscritta al n. Controparte_1 Parte_1
770/2023 RGEs.Mob. e, per l'effetto, accerta e dichiara che non ha diritto a Parte_1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti di in forza Controparte_1
dell'ordinanza di assegnazione emessa nel proc. n. 278/2015 RGEs. Mob. per il pagamento delle ulteriori somme di cui all'atto di precetto notificato il 30 gennaio 2023 ed annulla l'atto di pignoramento eseguito nei confronti della in data 24 maggio 2023; Controparte_1
-condanna alla refusione in favore delle convenute Parte_1 Controparte_1
e delle spese del presente giudizio che liquida in
[...] Controparte_2
complessivi euro 1.700,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA per ciascuna delle dette parti convenute.
Cosenza, 9 aprile 2025.
Il giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
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