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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/04/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.03.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3022/2023 R.G.L.
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Mancaniello ricorrente Parte_1
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sedda Paolo resistente oggetto: riliquidazione pensione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.04.2023, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale esponendo di essere titolare di pensione cat. VR n. 30202057, con decorrenza 01.05.1999, liquidata nella CP_1
gestione autonoma dei coltivatori diretti;
di vantare contribuzione, effettiva e figurativa, accreditata ed accreditabile per il periodo ante pensionamento dal 01.01.1962 al 30.04.1999 e post pensionamento dal 01.05.1999 al 01.03.2006; che l' , con decorrenza 1.06.2007, gli ha erroneamente accreditato CP_1
la prestazione pensionistica per 303 settimane contributive post pensionamento e sino al 1.03.2006, in luogo delle 355 settimane contributive.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante alla riliquidazione del concesso supplemento in gestione CD su pensione I.N.P.S. cat. VR n. 30202057 ai sensi dell'art. 7 della l.n.
155/1981, per errata anzianità contributiva post pensionamento per ulteriori 52 settimane e, pertanto, sulla scorta di complessive 355 settimane;
- per l'effetto, condannare l'Ente resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dal 04.04.2020 (triennio precedente la data di deposito del ricorso), della differenza mensile perequabile tra quanto spettante e quanto effettivamente corrisposto
a titolo di supplemento gestione CD, calcolata partendo dalla differenza mensile di € 14,89 al 2007 e
pagina 1 di 3 perequandola annualmente secondo gli indici perequativi annui sino al 2020, il tutto maggiorato di interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto che “1)-A seguito della notifica del ricorso, pur in assenza CP_1
di qualsiasi domanda amministrativa, si chiedeva al reparto di verificare le avverse deduzioni ed in particolare se pur in assenza di una corretta e valida istanza di riliquidazione ci fossero i presupposti per procedere d'ufficio ad una riliquidazione della prestazione pensionistica, il quale procedeva immediatamente, alla riliquidazione della pensione con il supplemento a far data dal 01/05/2020 - primo giorno del mese successivo al deposito del ricorso, con il computo della decadenza mobile - come da relativo TE08 (doc.1) comprensivo degli interessi sugli arretrati come da Calcolo telematico
(doc.2); 2)-pertanto, è Cessata la Materia del Contendere sulla base della riliquidazione come quantificata dall' , comprensiva degli interessi sugli arretrati;
3)-In proposito, si evidenzia CP_1 come gli arretrati complessivi relativi all'importo riliquidato siano di €. 933,24 con un conguaglio fiscale di €.12,12, per un totale netto di €.921,12”.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Avendo parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata dall' , è evidente come sia venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia nel merito sul CP_1
diritto fatto valere in giudizio.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso che - come eccepito dalla parte resistente -
l'odierna iniziativa processuale non è stata preceduta dalla presentazione di apposita domanda amministrativa di ricostituzione.
Vero è che, vertendosi in ipotesi di riliquidazione di trattamento pensionistico sulla scorta di elementi di calcolo conosciuti (e/o conoscibili) dall'Ente previdenziale, l'istanza deve intendersi quella pagina 2 di 3 originariamente presentata per la liquidazione della pensione, non occorrendo la presentazione di una nuova domanda amministrativa (Cass. Sez. Lav. 5 ottobre 2007, n. 20892).
Senonché, la presentazione di una domanda di ricostituzione avrebbe ragionevolmente consentito, anche alla luce del comportamento collaborativo manifestato dall' , una definizione in via CP_1
amministrativa della controversia, rendendo superflua la proposizione della domanda giudiziale.
Orbene, alla luce di tali circostanze si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.03.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3022/2023 R.G.L.
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Mancaniello ricorrente Parte_1
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sedda Paolo resistente oggetto: riliquidazione pensione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.04.2023, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale esponendo di essere titolare di pensione cat. VR n. 30202057, con decorrenza 01.05.1999, liquidata nella CP_1
gestione autonoma dei coltivatori diretti;
di vantare contribuzione, effettiva e figurativa, accreditata ed accreditabile per il periodo ante pensionamento dal 01.01.1962 al 30.04.1999 e post pensionamento dal 01.05.1999 al 01.03.2006; che l' , con decorrenza 1.06.2007, gli ha erroneamente accreditato CP_1
la prestazione pensionistica per 303 settimane contributive post pensionamento e sino al 1.03.2006, in luogo delle 355 settimane contributive.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante alla riliquidazione del concesso supplemento in gestione CD su pensione I.N.P.S. cat. VR n. 30202057 ai sensi dell'art. 7 della l.n.
155/1981, per errata anzianità contributiva post pensionamento per ulteriori 52 settimane e, pertanto, sulla scorta di complessive 355 settimane;
- per l'effetto, condannare l'Ente resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dal 04.04.2020 (triennio precedente la data di deposito del ricorso), della differenza mensile perequabile tra quanto spettante e quanto effettivamente corrisposto
a titolo di supplemento gestione CD, calcolata partendo dalla differenza mensile di € 14,89 al 2007 e
pagina 1 di 3 perequandola annualmente secondo gli indici perequativi annui sino al 2020, il tutto maggiorato di interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto che “1)-A seguito della notifica del ricorso, pur in assenza CP_1
di qualsiasi domanda amministrativa, si chiedeva al reparto di verificare le avverse deduzioni ed in particolare se pur in assenza di una corretta e valida istanza di riliquidazione ci fossero i presupposti per procedere d'ufficio ad una riliquidazione della prestazione pensionistica, il quale procedeva immediatamente, alla riliquidazione della pensione con il supplemento a far data dal 01/05/2020 - primo giorno del mese successivo al deposito del ricorso, con il computo della decadenza mobile - come da relativo TE08 (doc.1) comprensivo degli interessi sugli arretrati come da Calcolo telematico
(doc.2); 2)-pertanto, è Cessata la Materia del Contendere sulla base della riliquidazione come quantificata dall' , comprensiva degli interessi sugli arretrati;
3)-In proposito, si evidenzia CP_1 come gli arretrati complessivi relativi all'importo riliquidato siano di €. 933,24 con un conguaglio fiscale di €.12,12, per un totale netto di €.921,12”.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Avendo parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata dall' , è evidente come sia venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia nel merito sul CP_1
diritto fatto valere in giudizio.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso che - come eccepito dalla parte resistente -
l'odierna iniziativa processuale non è stata preceduta dalla presentazione di apposita domanda amministrativa di ricostituzione.
Vero è che, vertendosi in ipotesi di riliquidazione di trattamento pensionistico sulla scorta di elementi di calcolo conosciuti (e/o conoscibili) dall'Ente previdenziale, l'istanza deve intendersi quella pagina 2 di 3 originariamente presentata per la liquidazione della pensione, non occorrendo la presentazione di una nuova domanda amministrativa (Cass. Sez. Lav. 5 ottobre 2007, n. 20892).
Senonché, la presentazione di una domanda di ricostituzione avrebbe ragionevolmente consentito, anche alla luce del comportamento collaborativo manifestato dall' , una definizione in via CP_1
amministrativa della controversia, rendendo superflua la proposizione della domanda giudiziale.
Orbene, alla luce di tali circostanze si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 3 di 3