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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2098 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, difeso dall'Avv. Ruggeri Luca (C.F. , unitamente all'Avv. Parte_1 C.F._1
Guerra Simona ( ; C.F._2
Appellante
E
(C.F. , difeso dall'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
Generale Dello Stato;
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1079/2023 emessa dal Tribunale di Civitavecchia.
FATTO E DIRITTO
§1. La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
Con ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011 depositato il 10.9.2020, ha proposto Parte_1 opposizione al decreto n. 440099, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Dipartimento del Tesoro – Direzione V il 18.6.2020, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 164.800,00 a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione dell'art. 3 d.lgs.
19 novembre 1008, n. 195, per aver omesso di redigere la dichiarazione di esportazione di denaro contante per € 422.000,00.
I fatti posti alla base del provvedimento impugnato non erano contestati dalle parti.
Le argomentazioni di opposizione dovevano essere respinte, posto che : a) non era configurabile una violazione di irragionevole durata del procedimento ( e conseguente rilievo di incostituzionalità), essendo stato rispettato il termine perentorio di 180 gg per l'emanazione del
Contr decreto da parte del dalla ricezione del processo verbale di accertamento, né configurandosi un'irragionevole durata nello svolgimento del procedimento complessivo;
b) non vi era stata violazione del diritto ad un interprete professionista nell'assistenza prestata per la traduzione da tal sia perché non richieste per le sanzioni amministrative né Per_1 interpretariato né traduzione dell'atto, sia perché ai sensi dell'art. 6 CEDU si impone la comprensione da parte dell'accusato delle contestazioni ma non la professionalità dell'interprete, motivo per cui la traduzione nella lingua comprensibile all'incolpato aveva garantito sufficientemente il suo diritto di difesa;
c) non vi era difetto di motivazione del provvedimento contestato, riportando quest'ultimo, anche mediante l'allegazione del parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio, le specifiche ragioni della contestazione, unitamente alla circostanza che la contestazione non dettagliava sulle argomentazioni asseritamente carenti;
d) la sanzione irrogata poteva ritenersi congrua e non suscettibile di riduzione, in considerazione dell'entità della somma trasportata e della dichiarazione non veritiera data agli accertatori alla richiesta sull'eventuale trasporto al seguito di denaro contante.
presentava appello sulla base dei seguenti motivi di ricorso: erronea valutazione Parte_2
della contestazione di irragionevolezza;
erronea valutazione della contestazione relativa alla mancata assistenza di un interprete professionista, con conseguente mancata comprensione degli addebiti da parte del ricorrente e violazione del suo diritto di difesa;
erronea valutazione del contestato difetto di motivazione con particolare riguardo alle allegate carenze motivazionali del provvedimento impugnato in punto di determinazione della sanzione irrogata.
Il costituitosi, in primo luogo eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 per tardività dell'appello e nel merito contestava tutte le argomentazioni di controparte.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 12.3. 2025.
§ 2. L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Parte resistente formula preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello per essere stato introdotto oltre i termini.
L'eccezione è fondata.
Il procedimento in esame concerne l'opposizione a sanzione amministrativa ed è pertanto regolamentato, ai sensi del Dlgs. N. 150/2011 e, con specifico riguardo alle infrazioni valutarie, dell'art. 8 dlgs n. 195/2008, dai procedimenti del csd. Rito del lavoro, conformemente seguito da parte ricorrente in primo grado mediante l'introduzione con ricorso del giudizio, poi conclusosi con sentenza resa in udienza.
Dunque, anche l'appello avrebbe dovuto essere seguire il medesimo rito ed essere introdotto con ricorso nei termini di impugnazione con successiva notifica alla controparte dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza; ciò in ossequio al principio giurisprudenziale per cui in tema di opposizione a sanzione amministrativa, l'appello avverso la sentenza di primo grado è soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del
2011, sicché l'appellante deve notificare, nel termine di 10 giorni dal decreto di fissazione dell'udienza, ricorso e decreto all'appellato, pena l'improcedibilità dell'appello (v. Cassaz. n.
8341 del 23/03/2023).
Nel caso di specie, parte appellante ha introdotto il giudizio di gravame con atto di citazione, notificato alla controparte il 5.4.2024 ( v. relata di notifica allegata comparsa parte resistente) e depositato il 15.4.2024, dunque oltre il termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza ( del 5.10.2023) ex art. 327 cpc.
In tema, è consolidato principio giurisprudenziale quello secondo cui Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge (v. Cassaz.
n. n. 19754 del 17/07/2024).
Ne consegue che l'appello in questione, depositato oltre i termini di legge, è tardivo e va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002,
n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'appello inammissibile. Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate nella misura di € 4.900,00, oltre spese e rimborsi di legge ove dovuti.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002,
n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 12.3.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto