Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/04/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di 1° grado iscritta al n. 2735 del R.G affari contenziosi civili dell'anno 2021 – avente a oggetto: contratti bancari tra e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico Parte_1 Parte_2 Puti Attori Contro
(già ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 Controparte_2 esa d Convenuta Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
*********** Con atto di citazione, notificato il 02.04.2019, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
i Controparte_3 Gli odierni attori riferivano di essere titolari del conto corrente n. 00029/0000022900837 e del conto titoli n. 029/01003900 cointestato sul quale la banca convenuta aveva addebitato titoli di propria emissione, nello specifico e per ciascuno degli investitori:
- ad ottobre 2010 n. 1000 azione pari ad € 9.400,00;
- a novembre 2011 n. 1000 pari ad € 9.400,00;
- nel gennaio 2013 n.
2.413 azioni pari ad € 19.304,00 nonché € 21.864,00 per obbligazioni poi convertite nel 2014 in n. 2558 azioni;
- a dicembre 2014 n.
4.381 azioni pari ad € 39.209,95 ed € 26.286,00 per obbligazioni subordinate. In totale venivano addebitati complessivi € 198.355,90 per titoli azionari ed €.52.572,00 per obbligazioni. Riferivano di aver impartito più ordini di vendita alla banca, tutti non eseguiti, a favore di altri ordini successivi, in violazione dell'ordine cronologico. Nel dettaglio, asserivano di aver impartito i seguenti ordini:
- in data 01.02.2016 per n° 2.000 azioni, (ordine successivamente rinnovato), N° CRO: 201602010310000354 – 01602010310000356;
- in data 11.02.2016 per n° 2.500 azioni (N° CRO: 201602110310000352 - 201602110310000355);
- in data 15.02.2016 per n° 2.511 azioni (N° CRO: 201602150310000763 - 201602150310000768);
- in data 17.05.2016 per n° 4381 azioni (N° CRO: 201605170310000719 - 201605170310000699).
la conseguenza del mancato perfezionamento del contratto quadro nei modi di cui all'art. 23 del TUF o la sua inidoneità a regolare i servizi poi effettivamente resi, era la nullità delle operazioni di acquisto dei titoli e ripetizione delle somme addebitate oltre interessi, come per legge, dalla data delle operazioni e danno da svalutazione monetaria;
inoltre, l'inadempimento da parte della degli obblighi contrattuali per la mancata CP_1 esecuzione degli ordini di vendita impartiti in violaz ll'art.11 e 12 dello specifico Regolamento che impone il “rispetto della priorità di esecuzione determinata dal giorno e dall'ora di immissione dell'ordine di compravendita nel sistema informatico...”; la violazione da parte della degli obblighi previsti dall'articolo 21 del TUF e dai Regolamenti n. 11522/1998 e n. 16190/2007 e della CP_4 comunicazione n. 9019104/2009, non fornito informazioni in ordine alle CP_4 caratteristiche d pecifico di strumento interessato, nonché ai relativi rischi, alla volatilità del prezzo di tali strumenti ed agli eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi: in particolare, non aveva fornito elementi di prova in ordine al rischio di perdita di capitale delle operazioni ed all'adeguatezza delle operazioni al profilo del cliente ed operato in conflitto d'interesse; aveva altresì violato l'obbligo di diversificazione del rischio il profilo dimensionale e della concentrazione in strumenti propri l'intermediario/emittente. In particolare, in relazione al profilo di rischio attribuito agli attori, evidenziavano la totale inadeguatezza dei titoli illiquidi fatti acquistare a e essendo Parte_1 Parte_2 questi semplici pensionati, con scarsa scolarizzazio es d avendo nella profilatura Mifid manifestato la volontà di accettare la perdita soltanto di una piccola parte del capitale. Sostenevano, dunque, che l'omissione di informazioni essenziali, utili al compimento di una scelta consapevole, comportava l'annullabilità dell'adesione per vizio del consenso. Concludevano, quindi, chiedendo la nullità o, in subordine, la risoluzione del contratto quadro, con conseguente condanna della alla restituzione del capitale investito, Controparte_3 pari complessivamente a € ari ed € 52.572,00 per obbligazioni subordinate, o alla restituzione della differenza tra il valore di acquisto ed il valore al momento della domanda, comunque insussistente in considerazione dell'assenza di acquirenti, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. In accoglimento dell'ulteriore domanda di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento della priorità dell'ordine cronologico chiedevano la condanna della banca al versamento del mancato incasso al prezzo di vendita pari complessivamente ad € 199.344,66. In subordine, chiedevano di accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi pre- contrattuali e contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore e per l'effetto condannare la banca al risarcimento del danno quanti ficato in € 198.355,90 per titoli azionari ed €.52.572,00 per obbligazioni subordinate, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. In ulteriore subordine, chiedevano l'annullamento della sottoscrizione degli aumenti di capitale del 2014, con conseguente condanna della banca al risarcimento del danno, quantificato in € 78.419,90 per titoli azionari ed €.52.572,00 per obbligazioni subordinate, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. Con comparsa del 19.09.2019 si costituiva in giudizio la , chiedendo Controparte_3 l'integrale rigetto della domanda attorea. Con comparsa del 21.10.2019 si costituiva in giudizio l'avv. Gennaro Arcucci, quale ulteriore difensore della , associandosi a tutte le domande, deduzioni ed Controparte_3 eccezioni preced In memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, parte attrice eccepiva la tardività della costituzione della convenuta ex art. 166 cpc, con conseguente decadenza in ordine alle eccezioni processuali e di merito, nonché la genericità delle difese. Contestava, altresì, la conformità all'originale dei documenti inviati in copia dalla banca, a seguito di richiesta avanzata dagli attori. In memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, parte convenuta, asserendo l'esistenza di validi contratti quadro, debitamente sottoscritti tanto dagli odierni attori (all. n. 1 e 2 fasc, convenuta), oltre che di tutta la documentazione richiesta dalla disciplina di settore, affermava di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi, richiesti dalla disciplina di settore, fornendo informazioni Part complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualm illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità. Evidenziava che gli attori, attraverso la compilazione dei questionari di profilatura (all. n. da 15 a 18 e n. 26 e 27 fasc. convenuta), aveva fornito alla banca informazioni perfettamente compatibili con l'acquisto dei titoli oggetto di controversia;
con la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati nel periodo 2007 - 2015, tutti gli investitori avevano specificamente preso conoscenza ed Part accettato tutti i rischi connessi all'investimento in azioni , rischi illustrati anche nelle schede prodotto allegate alle operazioni e consegnate ai sottoscrit all. da n. 39 a 42 fasc. convenuta). Precisavano che gli odierni attori avevano effettuato, nel corso degli anni, le seguenti operazioni di investimento:
- Parte_1 - Parte_2 Gli attori avevano periodicamente ricevuto gli e/c (all. n. 52 fasc. convenuta), senza mai muovere alcuna contestazione e, in ogni caso, avevano incassato rispettivamente € 903,24 a titolo di dividendi. Precisava che gli ordini di vendita erano stati regolarmente presi in carico, ma che non erano stati evasi per mancanza di corrispondenti offerte di acquisto, senza che ciò comportava alcuna Part responsabilità in capo alla banca e che, inoltre, gli ordini evasi all'ultima asta dei titoli azionari eseguita in data 28.02.2017 erano stati impartiti in epoca antecedente e riportavano un nu cronologico antecedente rispetto agli ordini di vendita impartiti dagli attori. Eccepiva la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno relative agli investimenti effettuati fino al 2013, nonché la prescrizione decennale delle domande di restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno contrattuale per tutti gli investimenti effettuati in epoca anteriore a marzo 2009. Contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., Part
o comunque quantificarsi nella differenza tra il valore delle azioni al momento degli ordini di vendita da ultimo confermati dagli attori al minor prezzo di € 7,5 r azione ed il controvalore delle azioni al momento della proposizione del presente giudizio, in ogni caso con detrazione dell'importo incassato a titolo di dividendi e cedole e al netto delle azioni ricevute dagli attori a titolo gratuito. Con ordinanza del 18.02.2021, attesa la necessità di verificare ed analizzare i singoli e diversi rapporti bancari, anche con l'ausilio di specifica ctu, veniva disposta la separazione delle domande proposte, con conseguente formazione di autonomi fascicoli processuali. La domanda separata promossa da e restava iscritta nel Parte_1 Parte_2 fascicolo principale RG. n. 5094/2014 e nat Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Secondo l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023). Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla , la quale ha rivelato la violazione CP_4 da parte della di tutta una serie di obblighi infor relazione alla determinazione del CP_1 prezzo dell'azione, nel corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 Part il livello di rischio reale dell'azione come medio alto e la sua illiquidità. Nella specie, in primo luogo, tratt si di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della comunque CP_1 nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che dal dies a quo, co precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione (02.04.2019) nessuna prescrizione si è verificata, considerando quale valido atto interruttivo il deposito della domanda di mediazione avvenuto in data 12.10.2018 (all. n. 61 fasc. attori). Preso atto della reiterazione, in comparsa conclusionale, da parte degli attori, della sola domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi, quantificato in € 97.666,21 per ciascuno degli investitori, nonché della domanda di risarcimento del danno per violazione dell'ordine cronologico di vendita, quantificato in € 99.672,33 per ciascuno degli attori, oggetto di delibazione rimane la domanda di risarcimento come riformulata. Sul punto si osserva che, anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto in difetto di domanda, si può procedere alla disamina della domanda risarcitoria con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17948/2020). In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. Consob 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché' nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della l'onere di dimostrare di aver agito secondo la diligenza CP_1 richiesta, non potendosi attribui na rilevanza al profilo di rischio dell'investitore, alla sua esperienza in materia “perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo” (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019). Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n. 14335) secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”. L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905). Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare nel concreto se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento (pro-tempore vigente), CP_4 quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le regole per la prestazione dei servizi di investimento. Nella fattispecie in esame, in relazione al periodo temporale in cui sono stati realizzati gli investimenti oggetto di controversia, la disciplina di riferimento è quella di cui al Regolamento
n. 16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva MIFID con cui è stata introdotta la CP_4 a della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only). La normativa richiamata ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza). Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto. La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal ctu, in quanto condivisibili. Il perito nominato ha accertato che, alla data del 30.06.2018 (ultimo e/c disponibile), sul conto dossier custodia e amministrazione n. 00029/0000022900837 intestato agli odierni attori vi era un pacchetto azionario finale di n. 23.458 azioni della comprese le azioni Controparte_3 acquisite a titolo gratuito, nello specifico:
- n 7.348 azioni ordinarie per un controvalore di € 39.679,20 intestate a;
Parte_1
- n 7.348 azioni ordinarie per un controvalore di € 39.679,20 intestate a;
Parte_2
- n.
4.381 azioni CUM BONUS SHS per un controvalore di € 23.657,40 in;
Parte_1
- n.
4.381 azioni CUM BONUS SHS per un controvalore di € 23.657,40 intest Parte_2
[...] ito dell'analisi della documentazione agli atti, il ctu ha accertato che gli odierni attori hanno effettuato le seguenti operazioni:
- in data 26.10.2010, a seguito di domanda di ammissione a socio, acquisto di n.
1.000 azioni ciascuno;
- in data 13.12.2011 acquisto di ulteriori n.
1.000 azioni ciascuno;
- in data 25.01.2013 e 25.02.2013 acquisto di 2.326 azioni ordinarie ciascuno e acquisto di obbligazioni convertibili per un controvalore di € 21.864,40;
- in data 03.09.2014 la banca esercitava l'opzione di riscatto anticipato del prestito obbligazionario subordinato, assegnando a ciascuno degli investitori n.
2.558 azioni a fronte di € 21.864,40 di obbligazioni;
- in data 03.12.2014 acquisto di n.
2.421 azioni ciascuno, nonché obbligazioni convertibili per un controvalore di € 26.286,00;
- in data 29.12.2014 acquisto di n.
1.960 azioni ciascuno. Inoltre, in data 03.05.2012 e in data 18.04.2013 venivano assegnate a ciascun investitore, rispettivamente, n. 40 azioni e n. 87 azioni a titolo gratuito, che il ctu non ha considerato ai fini del calcolo. In accoglimento delle osservazioni avanzate dal ctp di parte convenuta, il perito ha quantificato gli investimenti, tenendo conto della circostanza per cui le obbligazioni convertibili acquistate in data 03.12.2014 al prezzo di € 26.286,00 venivano vendute in data 18.10.2016, prima della loro naturale scadenza del 31.12.2021, ed accertando che e hanno, Parte_1 Parte_2 dunque effettuato, le seguenti operazioni: Il ctu ha constatato la regolare sottoscrizione da parte di e del Parte_1 Parte_2 contratto quadro del 02.12.2011, rispettante le prevision ui agli artt. 37 e 38 del regolamento Consob n. 16190/2007, nel quale inoltre i sottoscrittori dichiaravano di averne ricevuto copia. In atti vi è anche il contratto quadro regolarmente sottoscritto dagli attori in data 16.12.1999 (all. n. 1 fasc. convenuta). Per quanto attiene alla verifica relativa al rispetto degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, il ctu ha evidenziato che: gli unici questionari presenti agli atti (all. 17 fasc. attori) sono stati compilati nel 2010 e nel contratto quadro del 02.12.2011 è indicata l'avvenuta compilazione del questionario di profilatura;
non risultano, invece, acquisite dalla Banca le informazioni prescritte dall'art. 39 del Regolamento Consob n. 16190/2007 in occasione degli acquisti effettuati dagli attori in data 13.12.2011, 25.01.2013, 25.02.2013, 03.12.2014 e 29.12.2014. il perito ha, poi, sottolineato che non risulta documentato in atti l'assolvimento da parte della Banca degli obblighi informativi sul rischio di liquidità connesso all'investimento in azioni in relazione agli acquisti effettuati dagli attori in data 13.12.2011 e in data 26.10.2010 in occasione delle domande di “ammissione a socio”. Solo nelle schede di adesione all'offerta in opzione di azioni e obbligazioni convertibili sottoscritte dagli attori in data 24.01.2013 e 02.12.2014, gli azionisti hanno dichiarato “di aver esaminato, in particolare, i fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore in cui esso opera, nonché relativi all'investimento nelle Azioni e nelle Obbligazioni Convertibili, riportati nella Avvertenza e nella Sezione Prima, Capitolo 4 del Prospetto “Fattori di rischio”, al fine di poter effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento”, nonché “di aver preso conoscenza e di accettare senza riserva i termini e le condizioni dell'Offerta illustrate nel Prospetto” (pag. 24 e 25 elaborato peritale). Quanto alla informazione relativa al conflitto di interessi, il ctu ha verificato la presenza della prescritta informativa in relazione alle singole operazioni di investimento effettuate dagli attori, nonché l'espressa autorizzazione scritta all'effettuazione degli investimenti, tranne che per le operazioni effettuate in data 13.12.2011. Inoltre, ha precisato che nel documento “Informazioni sull'impresa di investimento e sui servizi” sottoscritto in occasione del contratto quadro del 02.11.2012, vengono riportate le misure adottate dalla Banca per identificare e gestire i conflitti di interesse con i clienti. Con la comunicazione n. 9019104/2009 la ha emanato un orientamento interpretativo sui CP_4 doveri di correttezza e trasparenza nella ione di prodotti finanziari illiquidi: per la citata comunicazione, sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Si tratta, quindi, di quegli strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimenti come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento. Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla con la citata comunicazione. Tali CP_4 azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato r ntato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore. In proposito, il ctu ha ritenuto non rispettate le prescrizioni dettate dalla citata comunicazione, avendo la banca condotto un'analisi superficiale e non dettagliata della situazione finanziaria e del grado di conoscenza in strumenti finanziari degli investitori, che potessero realmente giustificare un investimento importante in titoli di natura illiquida e come tali comportanti un livello di rischiosità elevato. In relazione alla valutazione di adeguatezza degli investimenti la documentazione versata in atti ha permesso di accertare che la ha acquisito dagli investitori le informazioni richieste dalla CP_1 normativa di settore sottopone questionario di profilatura in occasione della sottoscrizione di 1.000 azioni del 26.10.2010 nell'ambito della domanda di ammissione a socio. Mentre, non sono presenti in atti i questionari di profilatura in corrispondenza degli acquisti effettuati in data 13.12.2011, 25.01.2013, 25.02.2013, 03.12.2014 e 29.12.2014, con ciò non adempiendo compiutamente agli obblighi gravanti in capo all'intermediario. Inoltre, dal questionario analizzato emerge l'incongruenza tra i prodotti acquistati e la propensione al rischio dichiarata, atteso che gli odierni attori avevano dichiarato di voler “proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici (cedole, dividendi…) anche contenuti, costanti e prevedibili” e di essere disposto ad accettare una perdita “solo di una piccola parte del capitale investito”. Nello stesso questionario, poi, non vi è alcuna informazione relativa al titolo di studi, né alla professionalità acquisita dagli investitori e necessaria per poter investire in titoli illiquidi. Il profilo di rischio alto, attribuito dalla banca a e anche nel Parte_1 Parte_2 contratto quadro del 02.12.2011, risulta peralt e ino a quel momento maturata dai clienti della banca e limitata ad una sola operazione di acquisto dello stesso titolo. Il ctu ha, dunque, concluso per la inadeguatezza degli investimenti effettuati rispetto alla propensione al rischio degli attori, avuto riguardo alle caratteristiche dei titoli azionari oggetto di controversia, di medio-lungo smobilizzo e connotati da elevato “rischio di liquidità” (pag. 34 elaborato peritale). Dall'analisi della documentazione in atti e in accoglimento delle osservazioni avanzate dalla banca convenuta riferite alla vendita dei titoli obbligazionari (cfr. pag. 7 e 8 risposta alle osservazioni) emerge: dal calcolo delle somme investite da ciascuno degli attori, sottratte le somme per conversione delle obbligazioni e vendita dei titoli obbligazionari nonché per dividendi percepiti da ciascuno e pari ad
€ 815,74, risulta che le somme sulle quali valutare il danno patito ed oggetto di restituzione è pari per ad € 71.378,66 e per € 80438,66. Parte_1 Parte_2 Qu a violazione dell'ordi li ordini di vendita, il ctu ha verificato che la banca non ha rispettato l'ordine cronologico avendo dato esecuzione ad ordini successivi rispetto a quelli impartiti dagli attori:
Ha, pertanto, accertato il danno sofferto dagli attori quantificato nel valore di realizzo al momento delle richieste di vendita, dato dal prezzo di mercato delle azioni alla data di ciascun ordine (01/02- 11/02-15/02/2016 €. 9,53/az. e 17/05/2016 €. 7,50/az.), moltiplicato per il numero delle relative azioni, per un totale complessivo di € 199.345,00. Ad ogni buon conto, tanto non è sufficiente all'accoglimento della domanda di risarcimento, attesa la mancanza di prova del nesso di causalità tra la citata inadempienza ed il danno asseritamente patito dalle attrici. Parte attrice, infatti, non ha dimostrato né che, qualora l'ordine cronologico fosse stato rispettato, i titoli sarebbero stati venduti né, che dalla mancata evasione di quell'ordine, sia effettivamente occorso il danno per come prospettato e quantificato, tenuto altresì conto del fatto che le azioni per cui è causa avevano, verosimilmente, scarsa probabilità di essere utilmente collocate sul mercato. Alla luce delle considerazioni svolte, l'inosservanza degli obblighi di informazione attiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice. Va infatti evidenziato che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass., n. 33596/2021) e che la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (Cass., n. 7905/2020). Nel caso di specie, attesa la mancata offerta di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il pregiudizio CP_1 subito dalle attrici, nello specifico consistente nella perdita economica deri alla riduzione del valore delle azioni. Ai fini della quantificazione del danno, va operata la detrazione dal capitale inizialmente investito delle somme percepite a titolo di dividendi, quantificati dal ctu in € 815,74, e le somme
[... La banca, dunque, dovrà restituire la somma di € 71.378,66 a ed € 80438,66 a Parte_1
Parte_2 manda di ridimensionamento del danno dovuto alle attrici, formulata dalla CP_1 per concorso di colpa degli investitori ex. art. 1227 c.c., va disattesa. A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016). Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa di parte attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitrice professionale. Costituendo l'obbligazione risarcitoria debito di valore, su tali importi competono il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei singoli ordini al soddisfo. In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del decisum complessivo e nei minimi per la fase di studio ed introduttiva, avendo promosso un unico atto introduttivo per più parti con posizione distinte poi successivamente separate, nonché per la fase istruttoria essendo stata esperita esclusivamente la consulenza tecnica d'ufficio. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
con citazione notificata il 02.04.2019, nei confronti di
[...] Controparte_5
così provvede:
[...] Controparte_1 CCO i ragione la domanda e per l'effetto NA la in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento di della somma di € 71378,66 e di della somma di € 80438,66 oltre Parte_1 Parte_2 al danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dei singoli ordini al soddisfo;
2. NA in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore CP_1 di delle spese processuali che liquida in € 9178,00 oltre i.v.a., Parte_1 Parte_2 c. s 5% come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 09.08.2022, definitivamente a carico della parte soccombente Bari, 10/04/2025
Il Giudice Assunta Napoliello