Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/02/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 74 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CZ) – ora Lamezia Terme - in data 08/05/1957, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. BATTIMELLI ROBERTO
- CF - che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso C.F._2 in atti e sig. - CF – nato a [...] – ora Controparte_1 C.F._3 CP_2
- ed in data 08/03/1955, anche lui residente in [...] 8804 ,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. GUADAGNUOLO TERESA - CF - elettivamente C.F._4 domiciliato presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 30 gennaio 2025.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 27/01/2025 - che i ricorrenti contraevano matrimonio secondo il rito concordatario in data
02/10/1977 a Sambiase di Lamezia Terme (CZ);
che il suddetto matrimonio veniva regolarmente trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di , dell'anno 1977, nella Parte II, serie A, atto n. 78; CP_2
che da detta unione matrimoniale erano nati due figli, , nato a [...] Persona_1
Terme (CZ) il 27/08/1978 e nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, svolgendo propria attività lavorativa;
che i coniugi versavano in regime di comunione dei beni;
che, per quanto concerneva le condizioni economiche delle parti, attualmente, le stesse non erano omogenee, in quanto solo il poteva dirsi autonomamente indipendente, possedendo Controparte_1 reddito da pensione per circa euro 1.300,00 mensili, mentre la dipende economicamente, in Parte_1 maniere notevole, dal proprio coniuge tanto da necessitare, anche se parzialmente un mantenimento da parte dello stesso, il cui ammontare tenga anche conto di un finanziamento contratto in costanza di matrimonio e per il quale i correlativi oneri per circa 300,00 euro mensili vengono assolti dal sig. . Controparte_1
che la casa coniugale sita in Lamezia Terme (Cz) alla via Gesualdo Melacrinò n. 1, censita al foglio di mappa
76 particella 806 sub 6, 7 e 8, ove i coniugi risiedevano, era di proprietà esclusiva del sig. CP_1
, che ne aveva concesso il diritto di abitazione anche alla sig.ra ;
[...] Parte_1
che i coniugi non avevano - in comune – né proprietà immobiliari o terriere nello Stato italiano, ma possedevano in comune ed in uso solo beni mobili registrati, e nello specifico:
1. l'autovettura PUNTO intestata al solo coniuge sig. ; Controparte_1
che già da qualche tempo, tra i coniugi, è venuto meno, in maniera irreversibile, l'affectio maritalis, la comunione materiale e spirituale pur permanendo un ottimo rapporto improntato all'educazione ed al rispetto;
che nella fattispecie de qua ricorrevano - pertanto - gli estremi di legge per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
che i coniugi espressamente dichiaravano di non volersi riconciliare.
Ciò premesso, i ricorrenti - come sopra generalizzati, rappresentati e difesi – chiedevano che il Tribunale di
Lamezia Terme volesse, previa fissazione dell'udienza di comparizione da sostituire con il deposito di note scritte, pronunciare la loro separazione personale, alle seguenti e concordate condizioni:
i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
la signor trasferirà la propria residenza altrove;
Parte_1
il sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà, Controparte_1 unitamente ai figli, così per come arredata dai coniugi, con facoltà d'uso e di godimento da parte di quest'ultimi, fatta eccezione per quei beni che di comune accordo saranno consegnati e ritirati dalla sig.r ; Parte_1
i sig.ri e , prevedono che nessuna forma di mantenimento dovrà Controparte_1 Parte_1 essere disposta nei confronti dei figli maggiorenni, poiché autonomi ed autosufficienti, mentre una forma di mantenimento dovrà essere prevista dal sig. a favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1 stante la propria non totale autonomia economica per euro 150,00 mensili;
Somma da corrispondersi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, e che dovrà essere annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico sul conto dell o con altre modalità concordate Pt_1 tra le parti.
dispongono, altresì che per quanto riguarda i beni mobili registrati, i risparmi accumulati e le finanziarie contratte in costanza di matrimonio: 3
1. l'autovettura rimarrà in uso e disponibilità di che si farà carico di tutti gli CP_3 Controparte_1 oneri relativi alla gestione (assicurazione, bollo, manutenzione, ecc.);
2. I pochi risparmi accumulati durante la vita coniugale saranno divisi in parti uguali tra i coniugi;
3. il finanziamento contratti per euro 300,00 mensile, continuerà ad essere regolarmente pagato con accollo delle rate mensili a carico esclusivo del coniuge;
Controparte_1
I coniugi sin da ora danno il reciproco consenso all'espatrio e dichiarano di rinunciare sin da ora a proporre appello avverso l'emananda sentenza.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 74 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF Parte_1 rappresentata a e difesa dall'Avv. BATTIMELLI ROBERTO - CF - e C.F._1 C.F._2 sig. - CF - a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
GUADAGNUOLO TERESA - CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, C.F._4 il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 28 gennaio 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del
18/02/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
-rilevato che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 30 gennaio 2025, sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno provenienti ai coniugi personalmente.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non più riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 18 febbraio 2025, in forma cartacea.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato 4
la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, anche se maggiorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Vanno inoltre disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge, mentre – stante la natura della procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti - nulla deve disporsi in ordine ad esse e sussistono - comunque - giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 74 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a [...] – ora - in Parte_1 C.F._1 CP_2 data 08/05/1957, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. BATTIMELLI ROBERTO - CF - C.F._2 che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso in atti, e sig.
[...]
- CF – nato a [...] – ora - ed in data CP_1 C.F._3 CP_2
08/03/1955, anche lui residente in [...] 8804 , rappresentato e difeso dall'avv. GUADAGNUOLO TERESA - CF - elettivamente domiciliato presso il di lei Studio C.F._4 legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig.ra - CF Parte_1
– nata a [...] – ora - in data 08/05/1957, ivi residente in [...] CP_2
PADRE MELACRINO' GESUALDO, n. 1, elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio
Legale dell'Avv. BATTIMELLI ROBERTO - CF - che la rappresenta e difende in giudizio, C.F._2 giusta procura rilasciata in calce al ricorso in atti, e sig. - CF Controparte_1 C.F._3
– nato a [...] – ora - ed in data 08/03/1955, anche lui residente in [...]
GESUALDO MELACRINO', n. 1 8804, rappresentato e difeso dall'avv. GUADAGNUOLO TERESA - CF
– alle seguenti e concordate condizioni: C.F._4
i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
la signor trasferirà la propria residenza altrove;
Parte_1 5
il sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà, Controparte_1 unitamente ai figli, così per come arredata dai coniugi, con facoltà d'uso e di godimento da parte di quest'ultimi, fatta eccezione per quei beni che di comune accordo saranno consegnati e ritirati dalla sig.r ; Parte_1
i sig.ri e , prevedono che nessuna forma di mantenimento dovrà Controparte_1 Parte_1 essere disposta nei confronti dei figli maggiorenni, poiché autonomi ed autosufficienti, mentre una forma di mantenimento dovrà essere prevista dal sig. a favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1 stante la propria non totale autonomia economica per euro 150,00 mensili;
somma da corrispondersi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, e che dovrà essere annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico sul conto dell o con altre modalità concordate Pt_1 tra le parti.
dispongono, altresì che per quanto riguarda i beni mobili registrati, i risparmi accumulati e le finanziarie contratte in costanza di matrimonio:
1. l'autovettura rimarrà in uso e disponibilità di che si farà carico di tutti gli CP_3 Controparte_1 oneri relativi alla gestione (assicurazione, bollo, manutenzione, ecc.);
2. I pochi risparmi accumulati durante la vita coniugale saranno divisi in parti uguali tra i coniugi;
3. il finanziamento contratti per euro 300,00 mensile, continuerà ad essere regolarmente pagato con accollo delle rate mensili a carico esclusivo del coniuge : Controparte_1
I coniugi sin da ora danno il reciproco consenso all'espatrio.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente – atto n. 78, parte II, serie A, anno 1977- per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)