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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 243/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dall'avv. GIOVATI ANTONIO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in STR. MAZZINI, 6 43121
PARMA ITALIA;
RICORRENTE contro
Controparte_1
( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 dagli avv. GIROLDI VALERIA e BARUSI NILLA, elettivamente domiciliato C/O
43100 PARMA;
CP_1 CONVENUTO
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia l'adito Tribunale, in composizione monocratica, contrariis reiectis , rigettata ogni contraria istanza e premessa ogni pronuncia, anche incidentale, del caso e di legge, previa ogni declaratoria del caso e di legge, dato atto che il presente giudizio ha valore di euro #131.812,54# e che quindi il contributo unificato dovuto e regolarmente versato ammonta ad euro 43,00:
1.- in via principale, accertare e dichiarare che la società ricorrente non è debitrice, nei confronti di sede di Parma, della somma di euro 131.812,54, portata dall'invito a regolarizzare in data 03 CP_1 marzo 2023, o di alcuna diversa somma che possa comunque trarre titolo, per contributi omessi, sanzioni civili ed altri eventuali accessori, dai presunti comportamenti illegittimi che sono stati contestati nel verbale unico di accertamento e di notificazione in data 05 dicembre 2022;
2.- in via subordinata, accertare e dichiarare che la società ricorrente è debitrice, per contributi omessi, sanzioni civili ed altri eventuali accessori, derivanti dai presunti comportamenti illegittimi che sono stati contestati nel verbale unico di accertamento e di notificazione in data 05 dicembre
2022 e richiesta con l'invito a regolarizzare del 03 marzo 2023, di una somma diversa e inferiore rispetto a quella chiesta di euro #131.812,54 di una espletanda CTU Parte_2 contabile, e conteggiata su un imponibile di euro #12.111,00#, o comunque da quantificarsi, anch'esso a seguito di CTU, sulla base del differenziale tra i contributi che avrebbe dovuto versare ove fosse stata datore di lavoro diretto delle tre lavoratrici citate in atti, e i contributi Parte_1 che sono stati versati da quale datore di lavoro formale delle lavoratrici medesime. Parte_3
3.- Con rifusione delle spese, diritti ed onorari della causa, oltre rimborso forfettario spese generali,
CPA ed IVA, come per legge. Sentenza esecutiva».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
Pag. 2 di 8 nel merito
1) respingere il ricorso, per le argomentazioni e motivazioni diffusamente esposte in premessa e per l'effetto confermare la riconducibilità delle prestazioni rese dalle lavoratrici
INFANTE alle dipendenze de Parte_4 Parte_1
quindi in via riconvenzionale, fissata all'uopo l'udienza ex art 418 cpc accertata e dichiarata la fondatezza delle pretese dell'istituto come accertate e contestate nel
VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE N.
BOOOOO1/2022-436-01 del 05712722, prodotto sub 1 a formare parte integrante della presente memoria e cui integralmente si rinvia con conseguente debenza delle somme come intimate, pari ad € 128.812,10 di cui € 87.785,50 a titolo di contributi periodo ed €
41.026,60 a titolo di accessori l'Ill.mo Tribunale adito voglia condannare CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle somme di €
[...]
128.812,10 come specificate per capitale ed accessori, oltre successive maturate e maturande per i medesimi titoli fino al saldo
2) in subordine accertata la fondatezza delle contestazioni e delle pretese dell'istituto, alla luce della illegittimità/inefficacia del contratto di rete e/o dei provvedimenti di distacco per le argomentazioni di cui in premessa con conseguente imputabilità alla ricorrente dei rapporti lavorativi per cui è causa nei relativi periodi e attesa la mancata contestazione delle violazioni rilevate nei verbali di accertamento allegati in atti, condannare la medesima al pagamento delle pedisseque somme intimate nell'avviso opposto a titolo di contributi, sanzioni ed accessori, come per legge
3) ovvero condannarla al pagamento delle diverse somme, superiori o inferiori, che risulteranno dovute ex lege all'esito del giudizio
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.3.2023, La ha chiesto al Tribunale Controparte_2
di Parma di accertare che non sono da sé dovuti gli importi indicati nell'invito a regolarizzare inviatole da in data 3.3.2023, pari a € 131.812,54, che CP_1 corrisponderebbero, nella prospettazione dell'Ente previdenziale, alle omissioni
Pag. 3 di 8 contributive totali accertate nel verbale unico di accertamento e notificazione n. n. Con BO00001/2022-436-01 di e . CP_1
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
in fatto e in diritto e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della società ricorrente al pagamento di € 128.812,10 per le omissioni contributive ravvisate nel verbale di accertamento, oltre accessori di legge.
3. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
4. Il ricorso principale e la domanda riconvenzionale sono entrambi in parte fondati e devono essere rispettivamente accolti nei termini che seguono.
5. Il verbale di accertamento da cui trae origine la presente controversia ha contestato alla società ricorrente l'utilizzazione della prestazione lavorativa delle lavoratrici e formalmente assunte dalla Persona_1 Persona_2 Persona_3 diversa società con violazione delle norme in materia di interposizione Parte_3 illecita di manodopera e conseguente instaurazione del rapporto di lavoro in capo alla ricorrente, a cui sono stati pertanto imputati i relativi oneri contributivi.
6. Non è contestato dalla società ricorrente di avere utilizzato tali prestazioni lavorative, ma viene sostenuto che si sarebbe trattato di un legittimo distacco ex art. 30 co. 4 ter d.lgs. 276/2003 nell'ambito della rete di imprese cui aderiscono tanto
[...] quanto Pt_1 Pt_3
7. In particolare, la società ricorrente ha documentato di avere costituito, in data
24.11.2016, una rete di imprese denominata “Parma Logistica Rete di Imprese” con
[... atto pubblico sottoscritto dalla stessa ricorrente e da Service & Service soc. coop.
(doc. 4 ricorrente); in base all'art. 7 del contratto, la rete era aperta CP_4 all'adesione di altre imprese, previa decisione favorevole delle imprese già partecipanti.
8. Sulla base di tale clausola, in data 25.3.2019, ha formulato richiesta di Pt_5 adesione alla rete di imprese (doc. 5 ricorrente); in data 29.3.2019, la rete di imprese
Pag. 4 di 8 ha comunicato a l'accettazione della richiesta di adesione, stante il parere Pt_5 positivo delle due società già parte della rete (doc. 6 ricorrente).
9. Secondo tuttavia, tali circostanze non renderebbero legittimo il distacco delle CP_1
lavoratrici, dato che il contratto di rete non è mai stato registrato né pubblicato presso la Camera di Commercio;
inoltre, l'adesione di alla rete non è stata Pt_5 stipulata nella stessa forma del contratto di rete – ossia l'atto pubblico – ma con una semplice scrittura privata;
in ragione della mancata ottemperanza al regime di pubblicità previsto dalla legge, dunque, il contratto di rete sarebbe inopponibile ai terzi.
10. L'art. 3 co. 4 quater d.l. 5/2009 prevede che il contratto di rete è soggetto a iscrizione presso il competente registro delle imprese e che l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico dei sottoscrittori originari;
inoltre, le modifiche al contratto di rete sono soggette allo stesso regime di pubblicità.
11. La mancata iscrizione del contratto di rete presso il registro delle imprese è pacifica tra le parti;
secondo tuttavia, la rete di imprese Parma Logistica non Parte_1 sarebbe una rete a rilevanza esterna, munito di soggettività giuridica, ma a rilevanza meramente interna, sicché gli adempimenti pubblicitari non sarebbero necessari ai fini della validità dei rapporti contrattuali tra le parti, ai quali dovrebbe essere ascritto il distacco delle lavoratrici “somministrate” da Pt_5 Parte_1
12. Tale ricostruzione, ad avviso dello scrivente, non può essere condivisa: anche ammettendo che Parma Logistica debba essere inquadrata come rete a rilevanza interna, sicché il relativo contratto istitutivo non necessiterebbe di pubblicità ai fini della sua validità ed efficacia, ciò non potrebbe che valere con riferimento ai rapporti contrattuali involgenti i soli soggetti parte del contratto di rete, come riconosciuto anche dalla stessa società ricorrente.
13. Conseguentemente, la rete non registrata non può avvalersi del distacco ex art. 30 co. 4 ter d.lgs. 276/2003: il distacco è infatti un negozio che non coinvolge solo
Pag. 5 di 8 l'impresa distaccante e l'impresa distaccataria, ma anche i lavoratori interessati e, per quanto interessa ai presenti fini, l'ente creditore dei contributi dovuti in ragione dei rapporti di lavoro coinvolti, ossia appunto CP_1
14. Le norme in materia di separazione tra datore formale di lavoro e utilizzatore effettivo della prestazione, infatti, prevedono che essa possa essere effettuata solo in specifiche forme e a specifiche condizioni proprio in ragione degli interessi pubblicistici e superindividuali coinvolti da questo tipo di operazioni.
15. Pertanto, non può che ritenersi che possano avvalersi del particolare distacco di cui all'art. 30 co. 4 ter d.lgs. 276/2003 solo le imprese che siano parte di un contratto di rete che, avendo rispettato gli oneri di pubblicità costitutiva previsti dall'art. 3 co. 4 quater d.l. 5/2009, ha assunto efficacia anche esterna e piena opponibilità ai terzi interessati.
16. Da ciò consegue che, non sussistendo nella fattispecie gli estremi di alcuna valida somministrazione di manodopera, appalto o distacco, l'attribuzione alla società ricorrente della titolarità effettivo del rapporto di lavoro e delle relative obbligazioni contributive, operata nel verbale di accertamento, deve ritenersi pienamente legittima.
17. La domanda principale della società ricorrente deve pertanto essere rigettata.
18. In via subordinata, la società ricorrente ha chiesto che la condanna al pagamento dei contributi fosse limitata alla differenza tra l'importo richiesto da e quanto già CP_1 versato da in qualità di formale datore di lavoro delle lavoratrici Pt_5 Pt_4
e . Per_2 Per_3
19. Ai sensi dell'art. 38 co. 3 d.lgs. 81/2015, nei casi in cui la somministrazione di manodopera avvenga in carenza delle condizioni previste dalla legge e il rapporto di lavoro venga pertanto imputato all'utilizzatore della prestazione lavorativa, tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, tanto a titolo retributivo quanto di
Pag. 6 di 8 contribuzione previdenziale, valgono a liberare l'utilizzatore dalle relative obbligazioni nei confronti del lavoratore e di CP_1
20. La norma è applicabile al caso di specie, dato che la messa a disposizione delle proprie dipendenti operata da non essendo giustificata da un Pt_5 provvedimento di distacco intra-rete opponibile ai terzi, può ben essere qualificata come irregolare somministrazione di manodopera.
21. Pertanto, La GI deve essere condannata al pagamento in favore di delle CP_1
sole somme non già pagate da Pt_5
22. Ai fini della relativa quantificazione è stato ordinato a di depositare un CP_1 conteggio di quanto dovuto dalla società ricorrente a titolo di contribuzione omessa e relative sanzioni, tenuto conto dei pagamenti effettuati da er le posizioni Pt_5 per cui è causa;
in ottemperanza a tale ordine, ha depositato conteggi in base CP_1 ai quali il totale dovuto da ammonterebbe a € 19.110,65, di cui € Parte_1
12.448,65 a titolo di contribuzione evasa ed € 6.662,00 a titolo di sanzioni e interessi.
23. La con successivo atto, non ha contestato la correttezza contabile di tali Pt_1
conteggi.
24. La società ricorrente deve pertanto essere condannata al pagamento in favore di di € 12.448,65, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. CP_1
25. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate e precisandosi che il valore di riferimento è quello della somma accordata in sentenza e non di quella richiesta (art. 5, co. 1, quarto periodo
D.M. 55/2014).
Pag. 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore di di € 19.110,65, Controparte_2 CP_1
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Controparte_2
che liquida in € 2.500,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 43,00 per esborsi.
Così deciso in Parma, 30/01/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dall'avv. GIOVATI ANTONIO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in STR. MAZZINI, 6 43121
PARMA ITALIA;
RICORRENTE contro
Controparte_1
( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 dagli avv. GIROLDI VALERIA e BARUSI NILLA, elettivamente domiciliato C/O
43100 PARMA;
CP_1 CONVENUTO
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia l'adito Tribunale, in composizione monocratica, contrariis reiectis , rigettata ogni contraria istanza e premessa ogni pronuncia, anche incidentale, del caso e di legge, previa ogni declaratoria del caso e di legge, dato atto che il presente giudizio ha valore di euro #131.812,54# e che quindi il contributo unificato dovuto e regolarmente versato ammonta ad euro 43,00:
1.- in via principale, accertare e dichiarare che la società ricorrente non è debitrice, nei confronti di sede di Parma, della somma di euro 131.812,54, portata dall'invito a regolarizzare in data 03 CP_1 marzo 2023, o di alcuna diversa somma che possa comunque trarre titolo, per contributi omessi, sanzioni civili ed altri eventuali accessori, dai presunti comportamenti illegittimi che sono stati contestati nel verbale unico di accertamento e di notificazione in data 05 dicembre 2022;
2.- in via subordinata, accertare e dichiarare che la società ricorrente è debitrice, per contributi omessi, sanzioni civili ed altri eventuali accessori, derivanti dai presunti comportamenti illegittimi che sono stati contestati nel verbale unico di accertamento e di notificazione in data 05 dicembre
2022 e richiesta con l'invito a regolarizzare del 03 marzo 2023, di una somma diversa e inferiore rispetto a quella chiesta di euro #131.812,54 di una espletanda CTU Parte_2 contabile, e conteggiata su un imponibile di euro #12.111,00#, o comunque da quantificarsi, anch'esso a seguito di CTU, sulla base del differenziale tra i contributi che avrebbe dovuto versare ove fosse stata datore di lavoro diretto delle tre lavoratrici citate in atti, e i contributi Parte_1 che sono stati versati da quale datore di lavoro formale delle lavoratrici medesime. Parte_3
3.- Con rifusione delle spese, diritti ed onorari della causa, oltre rimborso forfettario spese generali,
CPA ed IVA, come per legge. Sentenza esecutiva».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
Pag. 2 di 8 nel merito
1) respingere il ricorso, per le argomentazioni e motivazioni diffusamente esposte in premessa e per l'effetto confermare la riconducibilità delle prestazioni rese dalle lavoratrici
INFANTE alle dipendenze de Parte_4 Parte_1
quindi in via riconvenzionale, fissata all'uopo l'udienza ex art 418 cpc accertata e dichiarata la fondatezza delle pretese dell'istituto come accertate e contestate nel
VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE N.
BOOOOO1/2022-436-01 del 05712722, prodotto sub 1 a formare parte integrante della presente memoria e cui integralmente si rinvia con conseguente debenza delle somme come intimate, pari ad € 128.812,10 di cui € 87.785,50 a titolo di contributi periodo ed €
41.026,60 a titolo di accessori l'Ill.mo Tribunale adito voglia condannare CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle somme di €
[...]
128.812,10 come specificate per capitale ed accessori, oltre successive maturate e maturande per i medesimi titoli fino al saldo
2) in subordine accertata la fondatezza delle contestazioni e delle pretese dell'istituto, alla luce della illegittimità/inefficacia del contratto di rete e/o dei provvedimenti di distacco per le argomentazioni di cui in premessa con conseguente imputabilità alla ricorrente dei rapporti lavorativi per cui è causa nei relativi periodi e attesa la mancata contestazione delle violazioni rilevate nei verbali di accertamento allegati in atti, condannare la medesima al pagamento delle pedisseque somme intimate nell'avviso opposto a titolo di contributi, sanzioni ed accessori, come per legge
3) ovvero condannarla al pagamento delle diverse somme, superiori o inferiori, che risulteranno dovute ex lege all'esito del giudizio
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.3.2023, La ha chiesto al Tribunale Controparte_2
di Parma di accertare che non sono da sé dovuti gli importi indicati nell'invito a regolarizzare inviatole da in data 3.3.2023, pari a € 131.812,54, che CP_1 corrisponderebbero, nella prospettazione dell'Ente previdenziale, alle omissioni
Pag. 3 di 8 contributive totali accertate nel verbale unico di accertamento e notificazione n. n. Con BO00001/2022-436-01 di e . CP_1
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
in fatto e in diritto e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della società ricorrente al pagamento di € 128.812,10 per le omissioni contributive ravvisate nel verbale di accertamento, oltre accessori di legge.
3. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
4. Il ricorso principale e la domanda riconvenzionale sono entrambi in parte fondati e devono essere rispettivamente accolti nei termini che seguono.
5. Il verbale di accertamento da cui trae origine la presente controversia ha contestato alla società ricorrente l'utilizzazione della prestazione lavorativa delle lavoratrici e formalmente assunte dalla Persona_1 Persona_2 Persona_3 diversa società con violazione delle norme in materia di interposizione Parte_3 illecita di manodopera e conseguente instaurazione del rapporto di lavoro in capo alla ricorrente, a cui sono stati pertanto imputati i relativi oneri contributivi.
6. Non è contestato dalla società ricorrente di avere utilizzato tali prestazioni lavorative, ma viene sostenuto che si sarebbe trattato di un legittimo distacco ex art. 30 co. 4 ter d.lgs. 276/2003 nell'ambito della rete di imprese cui aderiscono tanto
[...] quanto Pt_1 Pt_3
7. In particolare, la società ricorrente ha documentato di avere costituito, in data
24.11.2016, una rete di imprese denominata “Parma Logistica Rete di Imprese” con
[... atto pubblico sottoscritto dalla stessa ricorrente e da Service & Service soc. coop.
(doc. 4 ricorrente); in base all'art. 7 del contratto, la rete era aperta CP_4 all'adesione di altre imprese, previa decisione favorevole delle imprese già partecipanti.
8. Sulla base di tale clausola, in data 25.3.2019, ha formulato richiesta di Pt_5 adesione alla rete di imprese (doc. 5 ricorrente); in data 29.3.2019, la rete di imprese
Pag. 4 di 8 ha comunicato a l'accettazione della richiesta di adesione, stante il parere Pt_5 positivo delle due società già parte della rete (doc. 6 ricorrente).
9. Secondo tuttavia, tali circostanze non renderebbero legittimo il distacco delle CP_1
lavoratrici, dato che il contratto di rete non è mai stato registrato né pubblicato presso la Camera di Commercio;
inoltre, l'adesione di alla rete non è stata Pt_5 stipulata nella stessa forma del contratto di rete – ossia l'atto pubblico – ma con una semplice scrittura privata;
in ragione della mancata ottemperanza al regime di pubblicità previsto dalla legge, dunque, il contratto di rete sarebbe inopponibile ai terzi.
10. L'art. 3 co. 4 quater d.l. 5/2009 prevede che il contratto di rete è soggetto a iscrizione presso il competente registro delle imprese e che l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico dei sottoscrittori originari;
inoltre, le modifiche al contratto di rete sono soggette allo stesso regime di pubblicità.
11. La mancata iscrizione del contratto di rete presso il registro delle imprese è pacifica tra le parti;
secondo tuttavia, la rete di imprese Parma Logistica non Parte_1 sarebbe una rete a rilevanza esterna, munito di soggettività giuridica, ma a rilevanza meramente interna, sicché gli adempimenti pubblicitari non sarebbero necessari ai fini della validità dei rapporti contrattuali tra le parti, ai quali dovrebbe essere ascritto il distacco delle lavoratrici “somministrate” da Pt_5 Parte_1
12. Tale ricostruzione, ad avviso dello scrivente, non può essere condivisa: anche ammettendo che Parma Logistica debba essere inquadrata come rete a rilevanza interna, sicché il relativo contratto istitutivo non necessiterebbe di pubblicità ai fini della sua validità ed efficacia, ciò non potrebbe che valere con riferimento ai rapporti contrattuali involgenti i soli soggetti parte del contratto di rete, come riconosciuto anche dalla stessa società ricorrente.
13. Conseguentemente, la rete non registrata non può avvalersi del distacco ex art. 30 co. 4 ter d.lgs. 276/2003: il distacco è infatti un negozio che non coinvolge solo
Pag. 5 di 8 l'impresa distaccante e l'impresa distaccataria, ma anche i lavoratori interessati e, per quanto interessa ai presenti fini, l'ente creditore dei contributi dovuti in ragione dei rapporti di lavoro coinvolti, ossia appunto CP_1
14. Le norme in materia di separazione tra datore formale di lavoro e utilizzatore effettivo della prestazione, infatti, prevedono che essa possa essere effettuata solo in specifiche forme e a specifiche condizioni proprio in ragione degli interessi pubblicistici e superindividuali coinvolti da questo tipo di operazioni.
15. Pertanto, non può che ritenersi che possano avvalersi del particolare distacco di cui all'art. 30 co. 4 ter d.lgs. 276/2003 solo le imprese che siano parte di un contratto di rete che, avendo rispettato gli oneri di pubblicità costitutiva previsti dall'art. 3 co. 4 quater d.l. 5/2009, ha assunto efficacia anche esterna e piena opponibilità ai terzi interessati.
16. Da ciò consegue che, non sussistendo nella fattispecie gli estremi di alcuna valida somministrazione di manodopera, appalto o distacco, l'attribuzione alla società ricorrente della titolarità effettivo del rapporto di lavoro e delle relative obbligazioni contributive, operata nel verbale di accertamento, deve ritenersi pienamente legittima.
17. La domanda principale della società ricorrente deve pertanto essere rigettata.
18. In via subordinata, la società ricorrente ha chiesto che la condanna al pagamento dei contributi fosse limitata alla differenza tra l'importo richiesto da e quanto già CP_1 versato da in qualità di formale datore di lavoro delle lavoratrici Pt_5 Pt_4
e . Per_2 Per_3
19. Ai sensi dell'art. 38 co. 3 d.lgs. 81/2015, nei casi in cui la somministrazione di manodopera avvenga in carenza delle condizioni previste dalla legge e il rapporto di lavoro venga pertanto imputato all'utilizzatore della prestazione lavorativa, tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, tanto a titolo retributivo quanto di
Pag. 6 di 8 contribuzione previdenziale, valgono a liberare l'utilizzatore dalle relative obbligazioni nei confronti del lavoratore e di CP_1
20. La norma è applicabile al caso di specie, dato che la messa a disposizione delle proprie dipendenti operata da non essendo giustificata da un Pt_5 provvedimento di distacco intra-rete opponibile ai terzi, può ben essere qualificata come irregolare somministrazione di manodopera.
21. Pertanto, La GI deve essere condannata al pagamento in favore di delle CP_1
sole somme non già pagate da Pt_5
22. Ai fini della relativa quantificazione è stato ordinato a di depositare un CP_1 conteggio di quanto dovuto dalla società ricorrente a titolo di contribuzione omessa e relative sanzioni, tenuto conto dei pagamenti effettuati da er le posizioni Pt_5 per cui è causa;
in ottemperanza a tale ordine, ha depositato conteggi in base CP_1 ai quali il totale dovuto da ammonterebbe a € 19.110,65, di cui € Parte_1
12.448,65 a titolo di contribuzione evasa ed € 6.662,00 a titolo di sanzioni e interessi.
23. La con successivo atto, non ha contestato la correttezza contabile di tali Pt_1
conteggi.
24. La società ricorrente deve pertanto essere condannata al pagamento in favore di di € 12.448,65, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. CP_1
25. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate e precisandosi che il valore di riferimento è quello della somma accordata in sentenza e non di quella richiesta (art. 5, co. 1, quarto periodo
D.M. 55/2014).
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore di di € 19.110,65, Controparte_2 CP_1
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Controparte_2
che liquida in € 2.500,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 43,00 per esborsi.
Così deciso in Parma, 30/01/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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