TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1226/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. r. g. 1226/2017 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, congiuntamente e C.F._2
disgiuntamente, dagli Avv.ti. Giuseppe Vendola e Amerinda Giordano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in San Giuseppe Ves.no (NA) alla via XX Settembre n. 20/2
- ATTORI contro
(c.f. ) rappresentata e difesa, in virtù di procura in Controparte_1 P.IVA_1
atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Alessandro Villani (C.F.
), Loris Bovo (C.F. ) e Manuela Caccialanza C.F._3 C.F._4
(C.F. ) e Guido Greco (C.F. ) ed C.F._5 C.F._6
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla via Palepoli n. 21
- CONVENUTA
Oggetto: altri contratti bancari e controversie tra banche, etc.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e verbale dell'udienza del 16.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140
pagina 1 di 9 R.G. 1226/2017
del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli attori chiedevano riconoscersi e dichiararsi la clausola di cui agli artt. 7 e 7-bis del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 11.09.2009 illegittima limitatamente alla parte in cui disciplina la modalità per l'estinzione anticipato, in quanto clausola vessatoria e quindi contra legem e non approvata dalle parti come tale. Per l'effetto chiedeva annullarsi la richiesta della convenuta del pagamento della somma definita quale “rivalutazione” ai fini della richiesta di surroga del mutuo già stipulato, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia.
Si costituiva la convenuta rassegnando le seguenti conclusioni “Respingere tutte le domande formulate dai Signori e nei confronti di Parte_1 Parte_2
in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi illustrati in Controparte_1
narrativa; Con vittoria di spese e onorari del presente procedimento, oltre a 15% per spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza”.
Ritenuta la superfluità di accertamento peritale e precisate le conclusioni innanzi alla scrivente, la causa passava in decisione con la concessione dei termini di legge per le comparse conclusionali.
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata.
In via preliminare, occorre precisare che il contratto di mutuo posto a fondamento della domanda è un mutuo erogato in Euro ed indicizzato al CO ZZ, cioè un mutuo che è pagabile in Euro, ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo della rate è unicamente il
CO ZZ, la cui variazione sull'Euro è, quindi, suscettibile di incidere sull'ammontare delle rate stesse. Le parti del contratto di mutuo hanno infatti inteso indicizzare le rate di rimborso, oltre che al tasso di interesse Libor, anche all'andamento del tasso di cambio di una pagina 2 di 9 R.G. 1226/2017
valuta straniera rispetto all'Euro e, segnatamente, il CO svizzero. Ed invero, l'art. 4) del contratto di mutuo prevede che “Le parti convengono che il presente mutuo è in Euro indicizzato al CO ZZ secondo le modalità di seguito indicate e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento ad un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale dello 0,217 % mensile, pari ad un dodicesimo del tasso nominale annuo del 2,600% (…). Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio è Controparte_2
stato determinato convenzionalmente in 1,51810 per un Euro (tasso di Controparte_3
cambio convenzionale) (…)” e che per tutta la durata del mutuo, al termine di ogni semestre la determinerà la differenza sussistente tra i tassi convenzionali (di interesse e di CP_4
cambio) e i tassi reali rilevati sul mercato l'ultimo giorno di ogni semestre. Più precisamente, tali differenze consistono nella eventuale differenza tra gli interessi calcolati al tasso pattuito contrattualmente e gli interessi effettivamente dovuti in base al BO (London Interbank
Offered Rate) CO ZZ sei mesi (…) maggiorato dello spread contrattuale;
nonché nella eventuale differenza tra il tasso di cambio convenzionale pattuito Controparte_2
contrattualmente e quello rilevato per valuta (…) al termine di ogni semestre. Le eventuali differenze come sopra calcolate danno poi luogo ad ogni scadenza ad un “conguaglio positivo o negativo” che viene accreditato, ovvero addebitato, dalla su un conto deposito CP_4
fruttifero, con le modalità previste dal successivo art. 4) bis.
In sintesi, il meccanismo di indicizzazione prevede, da un lato, che la rata pagata mensilmente - quota capitale e quota interessi - sia convenzionalmente pattuita in misura costante secondo il piano di ammortamento allegato al contratto sulla base del tasso di interesse convenzionale e del tasso di cambio convenzionale;
dall'altro lato, che ogni sei mesi la banca compia gli opportuni conguagli semestrali calcolati in funzione dei due parametri espressamente indicati, vale a dire: a) il tasso di interesse BO applicato al CO ZZ sei mesi maggiorato dello spread contrattuale e b) il tasso di cambio CO ZZ /Euro
pagina 3 di 9 R.G. 1226/2017
rilevato per valuta secondo quanto indicato nel citato art. 4). In sostanza, i conguagli semestrali costituiscono lo strumento attraverso il quale la ogni sei mesi, raffrontando i CP_4
tassi di interesse e di cambio convenzionali previsti nel contratto con i tassi di interesse e di cambio rilevati sul mercato, “rettifica” la rata fissa pagata dal cliente accreditando, ovvero addebitando, le relative somme derivanti dai conguagli sullo speciale deposito fruttifero collegato al mutuo. Un apprezzamento della valuta svizzera sull'Euro comporta un effetto negativo sul piano del rimborso in quanto il mutuatario deve pagare più Euro per rimborsare la rata calcolata in ed allo stesso tempo una diminuzione del tasso di interesse Controparte_3
BO CHF comporta un effetto positivo per il mutuatario, che deve pagare minori interessi rispetto a quelli previsti nel piano di ammortamento, secondo il classico meccanismo del mutuo a tasso variabile. Detto meccanismo emerge sia dallo stesso contratto di mutuo redatto per atto pubblico sia dalle comunicazioni periodiche della Banca inviate agli attori (cfr. doc n. 1 e n. 3 allegati alla comparsa di costituzione e risposta della Banca).
La modalità di calcolo delle somme esposta sin ora opera anche in caso di estinzione anticipata del mutuo. Ed invero, l'art. 7) prevede la facoltà per la parte mutuataria di effettuare rimborsi parziali o estinguere anticipatamente il mutuo a condizione che: a) siano saldati gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali, anche irripetibili e quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla parte mutuataria;
b) siano versati gli interessi a qualunque titolo maturati fino al giorno della estinzione. È altresì convenuto che “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole Controparte_2
24 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso”.
pagina 4 di 9 R.G. 1226/2017
La clausola in esame spiega diffusamente il meccanismo dell'estinzione anticipata e dal tenore letterale della stessa si desume in modo sufficientemente chiaro e comprensibile che, nel caso di estinzione anticipata, la Banca applica il parametro di indicizzazione valutaria (cioè il tasso di cambio ) al capitale residuo che la parte mutuataria è tenuta a Controparte_2
rimborsare alla Banca. E ciò coerentemente con la natura indicizzata del prestito alla valuta elvetica: come si è già avuto modo di spiegare, infatti, l'indicizzazione del mutuo in questione al CO ZZ equivale alla stipulazione del mutuo in tale valuta, nel senso che l'ammontare della rata che in concreto il mutuatario deve versare alla è calcolata come CP_4
se lo stesso dovesse restituire con la conseguenza che, a seconda Controparte_3
dell'andamento del tasso di cambio corrente il giorno di rimborso della rata, il mutuatario dovrà utilizzare una maggiore o minore quantità di Euro per restituire l'equivalente della medesima quantità di Naturalmente, ciò vale sia durante l'ammortamento del Controparte_3
mutuo, in corrispondenza dei conguagli semestrali, sia in occasione dell'eventuale rimborso anticipato del prestito, in corrispondenza del rimborso del capitale residuo del mutuo, che costituisce appunto l'ipotesi contemplata dall'art. 7) del contratto di mutuo in commento. Ed infatti, come anticipato, il criterio di calcolo del capitale residuo in caso di estinzione anticipata del mutuo corrisponde esattamente al calcolo di indicizzazione che la effettua CP_4
ogni semestre per determinare i menzionati “conguagli semestrali” mediante i quali, come detto, si determina l'effetto che i due parametri di indicizzazione del mutuo (i.e. tasso di interesse Libor e tasso di cambio CHF/EUR) hanno sulle rate pagate nel semestre di riferimento, accreditando o addebitando il saldo netto sullo speciale deposito fruttifero associato al contratto. Infatti, l'operazione di estinzione del mutuo si differenzia dall'operazione di calcolo dei conguagli semestrali di cui all'articolo 4), in quanto l'unico indice che viene preso in considerazione è il tasso di cambio indiretto CO ZZ / Euro e non, anche, il tasso di interesse, giacché si tratta di un'operazione relativa al solo capitale, che non pagina 5 di 9 R.G. 1226/2017
considera gli interessi (trattandosi appunto di un conteggio di mero rimborso del capitale residuo mutuato).
Ciò premesso in ordine al contenuto tecnico delle clausole disciplinate all'interno del contratto di mutuo, vanno dichiarati infondati gli assunti di parte attrice sia in ordine alla vessatorietà della clausola di cui all'art. 7 del contratto di mutuo sia in ordine alla violazione degli obblighi di buona fede e di informativa in sede precontrattuale.
Rispetto alla dedotta vessatorietà è opportuno precisare che l'art. 34, comma 2 del d.lgs.
n. 206 del 6.09.2005 (Codice del Consumo) dispone che “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”, mentre l'art. 35 dello stesso prescrive che tutte le clausole proposte al consumatore per iscritto devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. Nella specie, rileva il Tribunale come nel contratto sia esplicato in modo dettagliato ed analitico il funzionamento del finanziamento in franchi svizzeri, indicizzato al tasso Libor CO ZZ e come altrettanto chiaro sia il meccanismo di estinzione anticipata. Sul punto, il meccanismo di determinazione, benché complesso, risulta dettagliatamente illustrato nella clausola contrattuale. Non va sottaciuta, poi, la circostanza che ci si trovi in presenza di un contratto redatto per atto pubblico e la prevalente giurisprudenza ha da tempo negato che nei contratti rogati da parte di Notaio - soggetto particolarmente qualificato, obbligato nei confronti di entrambe le parti, in virtù del mandato professionale ricevuto, al dovere di predisporre uno strumento contrattuale che rispecchi le esigenze rispettivamente esposte ed oggetto di negoziazione tra le stesse - possa venire in applicazione la disciplina delle clausole vessatorie abusive (cfr. Cass. Sez. 6, 16/07/2020, n. 15253; Cass. Sez. 2,
20/06/2017, n. 15237; Cass. 17289 del 28.08.2004), che, peraltro secondo la giurisprudenza di pagina 6 di 9 R.G. 1226/2017
merito possono essere riguardate esclusivamente con riferimento alla chiarezza e comprensibilità della formulazione delle stesse e non già in relazione all'adeguatezza del corrispettivo pattuito. Del resto, tale interpretazione trova conferma nella giurisprudenza maggioritaria, la quale, pronunciandosi in situazioni del tutto analoghe alla presente lite, ha sancito la piena legittimità e chiarezza della clausola avente ad oggetto l'estinzione anticipata, nonché più in generale del meccanismo di indicizzazione alla stessa sotteso (cfr., ex multis,
Tribunale di Napoli ord. 9.01.2018, Tribunale di Napoli ord. 25.02.2019, Tribunale di Napoli ord. 7.12.2020, Tribunale di Napoli sent. n. 2585 del 1.04.2020, Tribunale di Napoli sent. n.
4333 del 25.06.2020; Tribunale Torre Annunziata del 13.02.2019, Tribunale Bologna del
14.01.2019, Tribunale Roma del 22.01.2019, Corte d'appello di Milano sent. 948 del 2023,
Corte d'appello di Roma sent. 2504 del 9.04.2024; Tribunale di Benevento sent. 1969 del
25.11.2024.). Quanto alla giurisprudenza di legittimità, basti ricordare la più recente Sentenza della I Sez. della Corte di Cassazione n. 30556 del 3.11.2023, la quale, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha statuito che “In tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi. (Nella specie, con riferimento ad un contratto di mutuo con tasso d'interesse indicizzato al rapporto di cambio franco svizzero/euro, la S.C. ha rigettato il ricorso contro una sentenza della corte di appello che aveva ritenuto chiara e comprensibile la clausola di indicizzazione, giudicandola peraltro non abusiva, in quanto la gravosità dell'obbligazione dei mutuatari non derivava da uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ma da un imprevedibile andamento del tasso di cambio franco svizzero/euro sfavorevole al consumatore)”.
pagina 7 di 9 R.G. 1226/2017
Parimenti infondato risulta l'assunto secondo cui l'applicazione dell'indicizzazione in sede di estinzione anticipata costituirebbe una prestazione patrimoniale in favore della banca, come tale contraria all'art. 120-ter, d.lgs. n. 385 del 1.09.1993 (T.U.B.) a mente del quale “è nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno
2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullità del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullità del contratto”. Ed invero, la clausola di cui all'art. 7 del contratto di mutuo non statuisce né il pagamento di una penale né di un compenso alla Banca derivante dalla estinzione anticipata del mutuo. Ritiene il Tribunale che tale clausola di indicizzazione costituisce un elemento aleatorio per entrambe le parti – e non già per una parte soltanto – in quanto suscettibile di incidere, in aumento o in diminuzione, sull'ammontare della prestazione – per capitale e interessi – dovuta dal mutuatario. Pertanto, l'alea presente nell'operazione di indicizzazione monetaria comporta l'insorgenza di un rischio per entrambi i contraenti, i quali hanno consapevolmente accettato l'eventualità che
l'andamento del tasso di cambio CHF/EUR potesse variare in un senso o nell'altro e determinare, rispettivamente, un peggioramento ovvero un miglioramento della propria posizione contrattuale (cfr., ex multis, Tribunale di Nocera Inferiore sent. 1277 del
13.06.2023).
Ne discende il rigetto della domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di .
[...] Controparte_1
pagina 8 di 9 R.G. 1226/2017
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M.
Giustizia n°55 del 10.03.2014, in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte e tenuto conto delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sez. Civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1226/2017 R.G.A.C., ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) condanna e , in solido, a rifondere in Parte_1 Parte_2
favore di le spese di giudizio, che liquidano in €.5.077,00 per Controparte_5
compensi, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, IVA e CPA nelle aliquote previste, se dovute come per legge.
Nola, 15.4.25
Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. r. g. 1226/2017 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, congiuntamente e C.F._2
disgiuntamente, dagli Avv.ti. Giuseppe Vendola e Amerinda Giordano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in San Giuseppe Ves.no (NA) alla via XX Settembre n. 20/2
- ATTORI contro
(c.f. ) rappresentata e difesa, in virtù di procura in Controparte_1 P.IVA_1
atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Alessandro Villani (C.F.
), Loris Bovo (C.F. ) e Manuela Caccialanza C.F._3 C.F._4
(C.F. ) e Guido Greco (C.F. ) ed C.F._5 C.F._6
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla via Palepoli n. 21
- CONVENUTA
Oggetto: altri contratti bancari e controversie tra banche, etc.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e verbale dell'udienza del 16.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140
pagina 1 di 9 R.G. 1226/2017
del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli attori chiedevano riconoscersi e dichiararsi la clausola di cui agli artt. 7 e 7-bis del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 11.09.2009 illegittima limitatamente alla parte in cui disciplina la modalità per l'estinzione anticipato, in quanto clausola vessatoria e quindi contra legem e non approvata dalle parti come tale. Per l'effetto chiedeva annullarsi la richiesta della convenuta del pagamento della somma definita quale “rivalutazione” ai fini della richiesta di surroga del mutuo già stipulato, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia.
Si costituiva la convenuta rassegnando le seguenti conclusioni “Respingere tutte le domande formulate dai Signori e nei confronti di Parte_1 Parte_2
in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi illustrati in Controparte_1
narrativa; Con vittoria di spese e onorari del presente procedimento, oltre a 15% per spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza”.
Ritenuta la superfluità di accertamento peritale e precisate le conclusioni innanzi alla scrivente, la causa passava in decisione con la concessione dei termini di legge per le comparse conclusionali.
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata.
In via preliminare, occorre precisare che il contratto di mutuo posto a fondamento della domanda è un mutuo erogato in Euro ed indicizzato al CO ZZ, cioè un mutuo che è pagabile in Euro, ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo della rate è unicamente il
CO ZZ, la cui variazione sull'Euro è, quindi, suscettibile di incidere sull'ammontare delle rate stesse. Le parti del contratto di mutuo hanno infatti inteso indicizzare le rate di rimborso, oltre che al tasso di interesse Libor, anche all'andamento del tasso di cambio di una pagina 2 di 9 R.G. 1226/2017
valuta straniera rispetto all'Euro e, segnatamente, il CO svizzero. Ed invero, l'art. 4) del contratto di mutuo prevede che “Le parti convengono che il presente mutuo è in Euro indicizzato al CO ZZ secondo le modalità di seguito indicate e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento ad un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale dello 0,217 % mensile, pari ad un dodicesimo del tasso nominale annuo del 2,600% (…). Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio è Controparte_2
stato determinato convenzionalmente in 1,51810 per un Euro (tasso di Controparte_3
cambio convenzionale) (…)” e che per tutta la durata del mutuo, al termine di ogni semestre la determinerà la differenza sussistente tra i tassi convenzionali (di interesse e di CP_4
cambio) e i tassi reali rilevati sul mercato l'ultimo giorno di ogni semestre. Più precisamente, tali differenze consistono nella eventuale differenza tra gli interessi calcolati al tasso pattuito contrattualmente e gli interessi effettivamente dovuti in base al BO (London Interbank
Offered Rate) CO ZZ sei mesi (…) maggiorato dello spread contrattuale;
nonché nella eventuale differenza tra il tasso di cambio convenzionale pattuito Controparte_2
contrattualmente e quello rilevato per valuta (…) al termine di ogni semestre. Le eventuali differenze come sopra calcolate danno poi luogo ad ogni scadenza ad un “conguaglio positivo o negativo” che viene accreditato, ovvero addebitato, dalla su un conto deposito CP_4
fruttifero, con le modalità previste dal successivo art. 4) bis.
In sintesi, il meccanismo di indicizzazione prevede, da un lato, che la rata pagata mensilmente - quota capitale e quota interessi - sia convenzionalmente pattuita in misura costante secondo il piano di ammortamento allegato al contratto sulla base del tasso di interesse convenzionale e del tasso di cambio convenzionale;
dall'altro lato, che ogni sei mesi la banca compia gli opportuni conguagli semestrali calcolati in funzione dei due parametri espressamente indicati, vale a dire: a) il tasso di interesse BO applicato al CO ZZ sei mesi maggiorato dello spread contrattuale e b) il tasso di cambio CO ZZ /Euro
pagina 3 di 9 R.G. 1226/2017
rilevato per valuta secondo quanto indicato nel citato art. 4). In sostanza, i conguagli semestrali costituiscono lo strumento attraverso il quale la ogni sei mesi, raffrontando i CP_4
tassi di interesse e di cambio convenzionali previsti nel contratto con i tassi di interesse e di cambio rilevati sul mercato, “rettifica” la rata fissa pagata dal cliente accreditando, ovvero addebitando, le relative somme derivanti dai conguagli sullo speciale deposito fruttifero collegato al mutuo. Un apprezzamento della valuta svizzera sull'Euro comporta un effetto negativo sul piano del rimborso in quanto il mutuatario deve pagare più Euro per rimborsare la rata calcolata in ed allo stesso tempo una diminuzione del tasso di interesse Controparte_3
BO CHF comporta un effetto positivo per il mutuatario, che deve pagare minori interessi rispetto a quelli previsti nel piano di ammortamento, secondo il classico meccanismo del mutuo a tasso variabile. Detto meccanismo emerge sia dallo stesso contratto di mutuo redatto per atto pubblico sia dalle comunicazioni periodiche della Banca inviate agli attori (cfr. doc n. 1 e n. 3 allegati alla comparsa di costituzione e risposta della Banca).
La modalità di calcolo delle somme esposta sin ora opera anche in caso di estinzione anticipata del mutuo. Ed invero, l'art. 7) prevede la facoltà per la parte mutuataria di effettuare rimborsi parziali o estinguere anticipatamente il mutuo a condizione che: a) siano saldati gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali, anche irripetibili e quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla parte mutuataria;
b) siano versati gli interessi a qualunque titolo maturati fino al giorno della estinzione. È altresì convenuto che “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole Controparte_2
24 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso”.
pagina 4 di 9 R.G. 1226/2017
La clausola in esame spiega diffusamente il meccanismo dell'estinzione anticipata e dal tenore letterale della stessa si desume in modo sufficientemente chiaro e comprensibile che, nel caso di estinzione anticipata, la Banca applica il parametro di indicizzazione valutaria (cioè il tasso di cambio ) al capitale residuo che la parte mutuataria è tenuta a Controparte_2
rimborsare alla Banca. E ciò coerentemente con la natura indicizzata del prestito alla valuta elvetica: come si è già avuto modo di spiegare, infatti, l'indicizzazione del mutuo in questione al CO ZZ equivale alla stipulazione del mutuo in tale valuta, nel senso che l'ammontare della rata che in concreto il mutuatario deve versare alla è calcolata come CP_4
se lo stesso dovesse restituire con la conseguenza che, a seconda Controparte_3
dell'andamento del tasso di cambio corrente il giorno di rimborso della rata, il mutuatario dovrà utilizzare una maggiore o minore quantità di Euro per restituire l'equivalente della medesima quantità di Naturalmente, ciò vale sia durante l'ammortamento del Controparte_3
mutuo, in corrispondenza dei conguagli semestrali, sia in occasione dell'eventuale rimborso anticipato del prestito, in corrispondenza del rimborso del capitale residuo del mutuo, che costituisce appunto l'ipotesi contemplata dall'art. 7) del contratto di mutuo in commento. Ed infatti, come anticipato, il criterio di calcolo del capitale residuo in caso di estinzione anticipata del mutuo corrisponde esattamente al calcolo di indicizzazione che la effettua CP_4
ogni semestre per determinare i menzionati “conguagli semestrali” mediante i quali, come detto, si determina l'effetto che i due parametri di indicizzazione del mutuo (i.e. tasso di interesse Libor e tasso di cambio CHF/EUR) hanno sulle rate pagate nel semestre di riferimento, accreditando o addebitando il saldo netto sullo speciale deposito fruttifero associato al contratto. Infatti, l'operazione di estinzione del mutuo si differenzia dall'operazione di calcolo dei conguagli semestrali di cui all'articolo 4), in quanto l'unico indice che viene preso in considerazione è il tasso di cambio indiretto CO ZZ / Euro e non, anche, il tasso di interesse, giacché si tratta di un'operazione relativa al solo capitale, che non pagina 5 di 9 R.G. 1226/2017
considera gli interessi (trattandosi appunto di un conteggio di mero rimborso del capitale residuo mutuato).
Ciò premesso in ordine al contenuto tecnico delle clausole disciplinate all'interno del contratto di mutuo, vanno dichiarati infondati gli assunti di parte attrice sia in ordine alla vessatorietà della clausola di cui all'art. 7 del contratto di mutuo sia in ordine alla violazione degli obblighi di buona fede e di informativa in sede precontrattuale.
Rispetto alla dedotta vessatorietà è opportuno precisare che l'art. 34, comma 2 del d.lgs.
n. 206 del 6.09.2005 (Codice del Consumo) dispone che “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”, mentre l'art. 35 dello stesso prescrive che tutte le clausole proposte al consumatore per iscritto devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. Nella specie, rileva il Tribunale come nel contratto sia esplicato in modo dettagliato ed analitico il funzionamento del finanziamento in franchi svizzeri, indicizzato al tasso Libor CO ZZ e come altrettanto chiaro sia il meccanismo di estinzione anticipata. Sul punto, il meccanismo di determinazione, benché complesso, risulta dettagliatamente illustrato nella clausola contrattuale. Non va sottaciuta, poi, la circostanza che ci si trovi in presenza di un contratto redatto per atto pubblico e la prevalente giurisprudenza ha da tempo negato che nei contratti rogati da parte di Notaio - soggetto particolarmente qualificato, obbligato nei confronti di entrambe le parti, in virtù del mandato professionale ricevuto, al dovere di predisporre uno strumento contrattuale che rispecchi le esigenze rispettivamente esposte ed oggetto di negoziazione tra le stesse - possa venire in applicazione la disciplina delle clausole vessatorie abusive (cfr. Cass. Sez. 6, 16/07/2020, n. 15253; Cass. Sez. 2,
20/06/2017, n. 15237; Cass. 17289 del 28.08.2004), che, peraltro secondo la giurisprudenza di pagina 6 di 9 R.G. 1226/2017
merito possono essere riguardate esclusivamente con riferimento alla chiarezza e comprensibilità della formulazione delle stesse e non già in relazione all'adeguatezza del corrispettivo pattuito. Del resto, tale interpretazione trova conferma nella giurisprudenza maggioritaria, la quale, pronunciandosi in situazioni del tutto analoghe alla presente lite, ha sancito la piena legittimità e chiarezza della clausola avente ad oggetto l'estinzione anticipata, nonché più in generale del meccanismo di indicizzazione alla stessa sotteso (cfr., ex multis,
Tribunale di Napoli ord. 9.01.2018, Tribunale di Napoli ord. 25.02.2019, Tribunale di Napoli ord. 7.12.2020, Tribunale di Napoli sent. n. 2585 del 1.04.2020, Tribunale di Napoli sent. n.
4333 del 25.06.2020; Tribunale Torre Annunziata del 13.02.2019, Tribunale Bologna del
14.01.2019, Tribunale Roma del 22.01.2019, Corte d'appello di Milano sent. 948 del 2023,
Corte d'appello di Roma sent. 2504 del 9.04.2024; Tribunale di Benevento sent. 1969 del
25.11.2024.). Quanto alla giurisprudenza di legittimità, basti ricordare la più recente Sentenza della I Sez. della Corte di Cassazione n. 30556 del 3.11.2023, la quale, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha statuito che “In tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi. (Nella specie, con riferimento ad un contratto di mutuo con tasso d'interesse indicizzato al rapporto di cambio franco svizzero/euro, la S.C. ha rigettato il ricorso contro una sentenza della corte di appello che aveva ritenuto chiara e comprensibile la clausola di indicizzazione, giudicandola peraltro non abusiva, in quanto la gravosità dell'obbligazione dei mutuatari non derivava da uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ma da un imprevedibile andamento del tasso di cambio franco svizzero/euro sfavorevole al consumatore)”.
pagina 7 di 9 R.G. 1226/2017
Parimenti infondato risulta l'assunto secondo cui l'applicazione dell'indicizzazione in sede di estinzione anticipata costituirebbe una prestazione patrimoniale in favore della banca, come tale contraria all'art. 120-ter, d.lgs. n. 385 del 1.09.1993 (T.U.B.) a mente del quale “è nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno
2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullità del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullità del contratto”. Ed invero, la clausola di cui all'art. 7 del contratto di mutuo non statuisce né il pagamento di una penale né di un compenso alla Banca derivante dalla estinzione anticipata del mutuo. Ritiene il Tribunale che tale clausola di indicizzazione costituisce un elemento aleatorio per entrambe le parti – e non già per una parte soltanto – in quanto suscettibile di incidere, in aumento o in diminuzione, sull'ammontare della prestazione – per capitale e interessi – dovuta dal mutuatario. Pertanto, l'alea presente nell'operazione di indicizzazione monetaria comporta l'insorgenza di un rischio per entrambi i contraenti, i quali hanno consapevolmente accettato l'eventualità che
l'andamento del tasso di cambio CHF/EUR potesse variare in un senso o nell'altro e determinare, rispettivamente, un peggioramento ovvero un miglioramento della propria posizione contrattuale (cfr., ex multis, Tribunale di Nocera Inferiore sent. 1277 del
13.06.2023).
Ne discende il rigetto della domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di .
[...] Controparte_1
pagina 8 di 9 R.G. 1226/2017
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M.
Giustizia n°55 del 10.03.2014, in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte e tenuto conto delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sez. Civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1226/2017 R.G.A.C., ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) condanna e , in solido, a rifondere in Parte_1 Parte_2
favore di le spese di giudizio, che liquidano in €.5.077,00 per Controparte_5
compensi, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, IVA e CPA nelle aliquote previste, se dovute come per legge.
Nola, 15.4.25
Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
pagina 9 di 9