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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/03/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2256 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di Pace vertente
TRA
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1
a margine dell'atto citazione in appello, dall'avv. Fulvio Affuso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Acanfora Laura in Pompei (NA) al Via Traversa Pironti n. 9
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 mandato allegato telematicamente all'atto di costituzione e risposta, dall'avv. Andrea Ruggiero, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Castellammare (NA) alla Piazza Unità
d'Italia n. 4;
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATI CONTUMACI
Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
25.11.2024
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicato, citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, la , in persona del legale rappresentante p.t., e per sentirli Controparte_1 Controparte_2
1 condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro verificatosi in Casola di
Napoli (NA) alla via Iozzino il giorno 29.11.2014 alle ore 21.00 circa.
Più nello specifico, l'attore deduceva che, nelle dette circostanze di tempo e luogo, si trovava alla guida della propria autovettura Fiat PU tg. DA245YK, quando veniva tamponato da tergo dall'autoveicolo Opel CO tg. BT372WD, la quale procedeva lungo via Iozzino con direzione
Lettere. A causa dell'urto, la Fiat PU veniva sospinta in avanti contro il veicolo Renault EN tg. CP036EN, il quale si trovava fermo in sosta sul margine destro della strada. A seguito dell'impatto l'autoveicolo attoreo riportava danni alla parte posteriore per urto diretto e danni alla parte anteriore a causa dell'impatto contro la tali danni venivano quantificati nella somma CP_3 complessiva di euro 4.644,50 oltre IVA, così come da perizia di parte. L'attore allegava che la compagnia assicurativa veniva invitata a risarcire il danno patito con raccomandata a/r ma l'invito a negoziazione assistita non sortiva alcun effetto.
Per tali ragioni, l'attore chiedeva, previo accertamento della esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro di – quale proprietario del veicolo investitore –, il Controparte_2
risarcimento di tutti i danni subiti oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino al soddisfo, il tutto da contenersi nel limite di euro 5.164,00, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., che eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione, l'improcedibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 del d.lgs. n. 209/05 e la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti. Nel merito, contestava la fondatezza della pretesa attorea e in subordine, deduceva l'eccessiva quantificazione del quantum debeatur da parte dell'attore; pertanto, la convenuta instava per il rigetto della domanda, con condanna alla refusione delle spese e competenze di lite.
Il responsabile civile, , pur se regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Esauritasi la fase istruttoria, concretatasi nell'escussione del teste di parte attrice – Testimone_1 nel deposito di documentazione e nell'espletamento di consulenza tecnica-ricostruttiva, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione e poi veniva riservata a sentenza.
Con la sentenza n. 4638/2020 il Giudice di Pace adito rigettava la domanda risarcitoria poiché non era stata provata né la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione né il nesso di causalità tra i danni occorsi all'autovettura attorea e il tamponamento. Il giudice di Prime Cure rilevava che le dichiarazioni rese dal teste attoreo erano risultate generiche e poche chiare e che il consulente tecnico, nel proprio elaborato, aveva affermato che i danni lamentati dall'attore non risultavano tecnicamente compatibili con le modalità di accadimento del sinistro dedotte in lite. Ravvisando giusti motivi di equità, il giudice compensava le spese tra le parti e condannava l'attore al pagamento delle spese di CTU.
2 Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello lamentando la violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 2697 c.c., il vizio di omessa e contraddittoria motivazione nonché l'erronea valutazione della prova testimoniale. Inoltre, censurava la nullità e lacunosità della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, a firma dell'ing. . CP_4
Quindi l'appellante, in epigrafe indicato, ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, di accertare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Opel CO tg. BT272WD nella produzione del sinistro di cui è causa e per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati nella somma di euro 4.644,50, oltre sosta tecnica, interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Incardinato il giudizio, si è costituita la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, deduceva la corretta valutazione operata dal Giudice di primo grado e pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello e conseguentemente, la conferma della sentenza gravata, con vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa veniva rinviata all'udienza del
11.11.2024 per discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.; in tale data, previa revoca dell'ordinanza che ne disponeva la discussione orale, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di giorni 20 per il deposito della memoria di replica.
Questioni preliminari.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza (la sentenza n. 4638/2020 è stata depositata in data 06.10.2020 e l'appello notificato in data 25-27.03.2021).
L'appello è anche procedibile, atteso che la causa è stata iscritta a ruolo in data 27.03.2021.
Il allegava che, a seguito della notifica dell'appello al responsabile civile, apprendeva che Pt_1
era deceduto in data 14.11.2020; per tale ragione, veniva rinnovata la notifica Controparte_2 agli eredi del de cuius e l'atto di appello veniva rifiutato in data 13.04.2021; in tale data l'ufficiale giudiziario notificava l'atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e la notifica agli eredi si perfezionava in data 23.04.2021.
Dunque, deve essere dichiarata la contumacia degli eredi del responsabile civile, i quali pur se regolarmente evocati in giudizio, non si costituivano.
L'appello va poi dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi
3 posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ne discende che non viene in discussione in questa sede la procedibilità della spiegata domanda risarcitoria né la legittimazione attiva e passiva delle parti.
Merito.
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure affermava che:
“Dall'istruttoria dibattimentale svolta e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, risultate generiche e poco chiare non può ritenersi provata la dinamica del sinistro descritta né il nesso di causalità tra i danni all'autovettura attorea e il tamponamento. Così come, alcun riscontro alla ricostruzione attorea del sinistro si evince dalla relazione peritale che non ha accertato il nesso di causalità tra i danni ed il sinistro che questo giudice ritiene di condividere.
Infatti nella relazione è riportato: “...Che i danni lamentati dall'attore, visibili dalle foto allegate agli atti, non sono tecnicamente compatibili con le modalità di accadimento del sinistro indicate nell'atto di citazione... Conseguentemente questo giudice, rigetta la domanda perché non provata...”
Con il primo motivo di impugnazione, lamenta l'erronea valutazione della prova Parte_1
testimoniale, rilevando che il teste attoreo – – narrava il sinistro in modo chiaro ed Testimone_1
esaustivo e dunque, non era dato comprendere quali fossero discordanze e le lacune evidenziate dal giudicante.
Evidenziava altresì che tutti gli elementi istruttori risultavano tra loro precisi e concordanti e che emergeva chiaramente l'esclusiva responsabilità del conducente della CO nella causazione CP_5
del sinistro, il quale violava le prescrizioni del C.d.S. e non osservava le norme di prudenza e diligenza alle quali devono attenersi gli utenti della strada.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la nullità e la lacunosità della consulenza tecnica espletata nel primo grado di giudizio. Più precisamente, l'appellante censurava: 1) la mancata allegazione nell'elaborato peritale delle osservazioni inviate dal difensore di parte attrice e la mancata risposta ai suddetti rilievi;
2) la mancata effettuazione delle operazioni necessarie per l'espletamento del mandato e l'illogicità della consulenza d'ufficio; 3) il contrasto tra la predetta consulenza tecnica e quella redatta per il medesimo sinistro dal consulente tecnico d'ufficio nel corso di un procedimento connesso e alle conclusioni a cui perveniva il fiduciario nominato dalla compagnia assicurativa.
4 A tali rilievi la convenuta compagnia assicurativa opponeva che le doglianze dell'appellante appaiono ingiustificate e pretestuose, atteso che le motivazioni logico giuridiche addotte dal giudice di prime cure a sostegno della propria decisione si manifestano coerenti ed incensurabili.
In relazione alla consulenza tecnica, la rilevava che l'assenza di dati documentali Controparte_1
essenziali – quali le foto delle auto danneggiate ed il grafico del sinistro- rendeva impossibile per il consulente nominato dal giudice effettuare una corretta valutazione del danno e che l'ausiliario nominato dalla compagnia assicurativa aveva escluso che i danni visibili dalle foto potessero essere conseguenza della dinamica descritta dall'attore.
L'appellata rilevava altresì che le dichiarazioni rese dal teste, oltre ad essere lacunose e generiche, non trovavano riscontro nei rilievi di carattere tecnico formulati dall'ausiliario e pertanto, correttamente il giudice di prime cure rilevava che l'istante non aveva adempiuto all'onere probatorio su di esso ricadente.
Tanto premesso, innanzitutto occorre soffermarsi sull'eccezione relativa alla nullità dell'elaborato peritale redatto dall'ing. , ausiliario tecnico nominato dal giudice di pace nel corso CP_4
del procedimento di prime cure.
L'appellante lamenta che il consulente tecnico non rispondeva alle osservazioni inviate dal suo difensore a mezzo pec in data 28.11.2019; in particolare, evidenzia la possibilità per il consulente tecnico di reperire le dichiarazioni testimoniali facendone richiesta in cancelleria e in qualsiasi caso, il difensore di parte attrice manifestava la propria disponibilità a fornire copie di tale documentazione. Ancora, evidenziava che l'assenza degli altri veicoli coinvolti nel sinistro era dovuta all'omesso avviso contenente la data e il luogo d'inizio delle operazioni peritali a tutte le parti coinvolte nell'incidente e nel caso di rinnovazione, ci si rendeva disponibile a reperire veicoli similari. Ancora, si puntualizzava che i danni diretti sul veicolo attoreo erano ubicati nella parte posteriore destra e non sinistra, come indicato nella relazione di perizia ricevuta.
Relativamente ai danni riportati dagli altri veicoli, rilevava che il veicolo convenuto risultava demolito dopo quattro mesi dall'evento, presumibilmente, proprio a seguito dei rilevanti danneggiamenti riportati nel sinistro di cui è causa.
Infine, richiedeva di riaprire le operazioni peritali al fine di acquisire gli elementi essenziali per pervenire ad una ricostruzione certa della dinamica del sinistro, ribadendo che la compagnia convenuta in giudizio, riportandosi all'operato del proprio consulente, affermava che i danni presenti sul veicolo attoreo risultavano solo in parte coincidenti con la dinamica del sinistro de quo
e, dunque, veniva contestata la soltanto la maggiore richiesta avanzata dall'attore.
Ciò posto, si premette in diritto che la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., è di carattere relativo e soggetta a regime di sanatoria ove non eccepita nella prima
5 istanza o difesa successiva al deposito della perizia (cfr Cassazione civile sez. II, 26/12/2024,
n.34470). Per contro le contestazioni e le critiche da parte delle parti rispetto alla consulenza tecnica d'ufficio, salvo non rappresentino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, rappresentano argomentazioni difensive, possono essere avanzate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti, nuove richieste o eccezioni o nuove prove, ma siano focalizzate sull'affidabilità e sulla valutazione dei risultati della consulenza tecnica (cfr
Cassazione civile sez. III, 11/11/2024, n.29075).
Nella fattispecie l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio per omesso esame delle osservazioni alla stessa formulate dal difensore dell'odierno appellante è inammissibile in quanto tardiva, atteso che, trattandosi di una nullità relativa, non risulta tempestivamente formulata nella prima difesa utile. Dall'esame dei verbali del fascicolo di ufficio del primo grado, posto che la consulenza tecnica d'ufficio risulta depositata in data 10.12.2029, emerge che a seguito del rinvio dell'udienza del 18.02.2020 per astensione proclamata dal Coa di Torre Annunziata, nessuno compariva alla successiva udienza del 26.05.2020, prima utile per sollevare l'eccezione di nullità in esame.
Pertanto va disattesa l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio e ne vanno esaminate le risultanze alla luce del motivo di appello articolato dal che denunzia l'erroneità delle Pt_1 conclusioni cui è pervenuto il ctu, oltre che l'erronea valutazione da parte del giudice di Pace delle risultanze istruttorie in atti.
Infondato è il motivo di appello che censura l'omessa motivazione della sentenza e la sua contraddittorietà tale da impedire, ad avviso dell'appellante, la comprensione dei motivi del rigetto.
In merito alla doglianza, giova rilevare che il vizio di omessa motivazione della sentenza può inverarsi sia nei casi di difetto assoluto, sia nelle ipotesi in cui la motivazione risulti meramente apparente;
in particolare, quest'ultima è ravvisabile quando il giudice di merito ometta di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non proceda ad una loro disamina logico-giuridica tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
Nel caso di specie, nella sentenza impugnata non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione, atteso che il giudice di prime cure ha esposto le ragioni del proprio convincimento, raffrontandole con il materiale probatorio acquisito ed in particolare con la deposizione testimoniale e con la consulenza tecnica espletata.
Sulla scorta di queste valutazioni, non può che affermarsi che la sentenza sia stata motivata e che le motivazioni non risultino né apparenti né contraddittorie.
6 Va dunque esaminato il motivo di gravame con il quale il censura la violazione e falsa Pt_1 applicazione dell'art. 2697 c.c. e l'erronea valutazione della prova testimoniale e della consulenza tecnica d'ufficio.
Al fine di vagliare il motivo di impugnazione, occorre soffermarsi sulla dichiarazione testimoniale resa dal teste , indifferente alle parti in causa, la quale escussa all'udienza del Testimone_1
17.07.2013 riferiva: “Ricordo che era il mese di Novembre del 2014 ed erano circa le ore 21.00 e mi trovavo in Casola di Napoli, al Vico Iozzino, nei pressi della mia abitazione quando ho assistito ad un incidente stradale;
Più precisamente vidi un'Opel CO che procedeva lungo il Vico Iozzino, detta anche Via Iozzino, tamponava una Fiat PU e la sospingeva in avanti contro una Renault
EN, ferma in sosta;
Ricordo che l'Opel CO urtò con la sua parte anteriore contro la parte posteriore della PU sospingendola in avanti contro la Renault EN;
Mi avvicinai per verificare se qualcuno si fosse fatto male e ricordo che nessuno lamentava dolori;
Il conducente della PU, mi chiese il numero di telefono e le generalità ed io le diedi;
La PU, quindi, fu danneggiata nella parte posteriore a seguito dell'urto ricevuto dall'Opel ed alla parte anteriore perché sospinta contro la Renault EN;
Ricordo che la PU, infatti, riportava danni al paraurti posteriore, al portello posteriore, al parafango posteriore per l'urto ricevuto dall' Ancora la CP_5
riportò danni alla parte anteriore perché sospinta contro la : alla griglia anteriore, al CP_6 CP_3 cofano anteriore, parafango anteriore destro…. Riconosco nelle foto mostratemi e poste a corredo della produzione attorea l'auto Fiat PU coinvolta nel sinistro.”
Così come correttamente evidenziato dal giudice di pace, le dichiarazioni rese dal teste attoreo presentano numerose lacune;
in particolare, non sono stati forniti elementi essenziali al fine di ricostruire il fatto storico e di determinare le relative responsabilità nella causazione del sinistro.
Difatti, la teste nulla riferisce circa la posizione ove si trovava nel momento in cui assisteva all'impatto né la distanza dallo stesso;
ancora, nulla esponeva circa la condotta di guida tenuta dai conducenti dei veicoli o la velocità alla quale le stesse viaggiavano né indicava il colore dei veicoli coinvolti o ulteriori dettagli idonei a identificare correttamente le auto o a rendere maggiormente verosimile e circostanziato il racconto dell'accaduto.
Appare opportuno evidenziare che la teste indicava quali parti danneggiate dell'autoveicolo attoreo il paraurti posteriore, il portello posteriore e il parafango posteriore, senza menzionare la circostanza che l'urto interessava solo l'estremità sinistra (lato passeggero) posteriore del veicolo attoreo (cfr. foto allegate nella produzione attorea), lato ove veniva attinto dalla Opel CO di proprietà di;
e nulla riferiva in ordine ai punti d'urto tra l'autovettura PU e la Controparte_2
autovettura EN ferma in sosta.
7 Amche nel modello CAI inoltrato alla compagnia assicurativa nell'atto di messa in mora, è riportato genericamente che venivano danneggiati sia la parte anteriore sia quella posteriore della
Fiat PU, senza null'altro puntualizzare.
Peraltro occorre evidenziare che il suddetto modello CAI non può assumere alcuna rilevanza probatoria atteso che veniva sottoscritto esclusivamente dal responsabile civile – Controparte_2
– ed inoltre, non reca alcun grafico ricostruttivo dell'evento, né vi è l'indicazione della testimone, sebbene quest'ultima – come dalla stessa riferito- aveva fornito le proprie generalità all'attore nelle immediatezze del sinistro.
Ancora, occorre evidenziare che – diversamente rispetto a quanto addotto da parte appellante – la compagnia assicurativa ha sempre contestato la sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati ed il sinistro di cui è causa, richiamando anche gli esiti della perizia svolta dal consulente di parte.
In particolare, nell'elaborato peritale di parte si legge: “coerenza dinamica riferita con il danno: da verificare” e si notava che “il veicolo ctp presentava anche altri danni alla parte posteriore destra, non inerenti, dichiarati anche dalla parte.”
A ciò si aggiunge che il ctu nominato in primo grado ha affermato che dalle foto agli atti della autovettura attorea, si evince che il considerato impatto dovuto al tamponamento tra l'autovettura attorea e quella convenuta ha causato danni diretti esclusivamente alla parte posteriore – lato passeggero, ed alla luce dello stato dei luoghi ha ritenuto impossibile che il tamponamento abbia provocato danni esclusivamente alla parte posteriore lato passeggero e che tali danni risultano di lieve entità per cui risulta impossibile che l'urto abbia causato il sobbalzo in avanti dell'auto spingendola contro l'auto , causando danni indiretti riscontrabili dalle stesse foto nella parte CP_3 anteriore dell'autovettura attorea, ed ha concluso per la non compatibilità dei danni con le modalità del sinistro indicate in citazione.
Il ctu ha esaminato anche i rilievi critici formulati dal consulente di parte dell'attore in primo grado, ribadendo le proprie conclusioni ed evidenziando che la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal predetto consulente, per giustificare la coerenza dei danni, posizionava i veicoli in un tratto di strada diverso da quello indicato come teatro del sinistro nel corso delle operazioni peritali.
In particolare il ctu nominato in primo grado ha evidenziato che durante l'accesso sui luoghi di causa in data 11.11.2019, era presente un delegato del difensore dell'attore il quale indicava il punto esatto del sinistro “con l'ausilio anche di una foto dei luoghi di causa che riportava la posizione schematica delle tre autovetture coinvolte” foto allegata alla relazione (allegato 2 foto 3); che quindi il tamponamento tra l'autovettura convenuta e quella attorea è avvenuto prima della traversa a destra, in uno tratto di strada con corsie uniche strette, delimitate sui lati da murature;
per cui risulta impossibile che il tamponamento tra le due autovetture abbia causato danni solo alla parte estrema
8 posteriore lato passeggero, e che la presenza del muro adiacente alla carreggiata non avrebbe potuto consentire la posizione disassata delle due auto
Peraltro dalla ricostruzione del sinistro operata con i rilievi fotografici allegati alla controdeduzioni del perito di parte non si spiega l'urto della parte anteriore della Fiat PU contro la parte posteriore dell'auto EN, ferma in sosta, se non ipotizzando che anche la prima autovettura avesse intenzione di fermarsi per parcheggiare, circostanza non dedotta, anzi assumendosi che la Fiat
PU percorreva via Iozzino con direzione Lettere.
In definitiva dalle risultanze istruttore in atti emerge un quadro probatorio lacunoso e contraddittorio.
Pertanto, il preciso onere probatorio -ricadente sull'attore- di allegare e precisare gli elementi costitutivi della propria pretesa non è stato assolto e non sussistono elementi di prova idonei, precisi e concordanti sulla base dei quali ritenere provati la dinamica del sinistro, l'entità dei danni e il nesso causale tra gli stessi;
dunque, non può che condividersi la statuizione del giudice di prime cure, il quale correttamente rigettava la domanda poiché non provata.
Né infine può darsi rilievo alla sentenza intercorsa per il medesimo fatto storico tra il proprietario dell'autovettura Opel CO tg. BT372WD e proprietaria dell'auto Renault Controparte_7
EN tg. CP036EN- e la per l'assorbente considerazione che la Controparte_8 stessa in quanto intercorsa tra parti diverse non ha valore di giudicato nei confronti dell'odierno appellante, e nulla è desumibile dalla predetta sentenza sul nesso causale tra i danni lamentati dal alla sua autovettura ed il sinistro oggetto di lite. Pt_1
Ogni altra questione resta assorbita.
Spese di lite
Le spese di lite tra l'appellante e la Compagnia Assicurativa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 (scaglione di riferimento da euro 1.101,00 a 5.200,00, valori minimi in considerazione dell'assenza di complessità delle questioni trattate e di attività istruttoria in appello).
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
9 pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 4638/2020 del Giudice di Pace di Torre
Annunziata;
b) condanna al pagamento in favore della , in persona del Parte_1 Controparte_9
legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre accessori se dovuti;
Si dà atto nella fattispecie della sussistenza dell'obbligo di cui al richiamato comma I quater dell'art. 13 DPR 11/2002.
Torre Annunziata, 17.03.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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