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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 8379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8379 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Enrico Ardituro considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza del 24/9/2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.; considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 cpc, unitamente all'articolo
127 ter c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24166/23 R.G. pendente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Claudio Cretella, Email_1
Opponente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Lignola, Controparte_1
Email_2
Opposta
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 23/11/2023 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità emessa il 22/8/2023, lamentando la nullità della notifica dell'intimazione dello sfratto eseguita via pec, essendo previsto in contrato (art. 15) che “per le finalità di cui ai punti precedenti e per qualsiasi incombenza di legge la conduttrice elegge domicilio nei locali oggetto della locazione qui disciplinata”. Ha affermato che per questo motivo e per il fatto che nel periodo in cui è pervenuta la notifica via PEC la propria amministratrice, Per_1
, per motivi di salute, essendo allettata, non ha potuto controllare le notifiche pervenute, il
[...]
provvedimento di convalida deve essere revocato. Ha dedotto che la notifica eseguita via pec deve ritenersi radicalmente nulla e/o inesistente, pertanto, stante la mancata comparizione dell'intimata e la connessa impossibilità di poter esercitare ogni diritto di difesa, nonché quello di effettuare il pagamento della presunta morosità, ha chiesto la revoca della pronunciata convalida di sfratto e la rimessione in termini per consentire ad essa esponente ogni opportuna difesa. Ha affermato che, nel merito, l'avversa pretesa è infondata, in quanto la locatrice non ha adempiuto al suo principale obbligo di mettere a disposizione un immobile idoneo all'uso contrattualmente previsto, di casa di riposo, avendo dovuto affrontare essa conduttrice una serie di spese per lavori straordinari, di spettanza della proprietaria locatrice. Spese che, in accordo con la locatrice, dovevano essere imputate dalla stessa ai canoni non corrisposti, con conseguente inesistenza della morosità dedotta in giudizio.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita eccependo Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, in quanto l'avviso di rilascio è stato notificato il
31/10/2023, mentre l'opposizione è stata iscritta a ruolo il 23/11/2023. Ha evidenziato, inoltre, che lo sfratto è stato eseguito il 18/12/2023. Nel merito ha eccepito sia l'infondatezza del motivo di opposizione, sia l'infondatezza nel merito di quanto dedotto.
Con ordinanza del 27/2/2024 questo giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza di convalida e assegnato il termine per introdurre il procedimento di mediazione.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la decisione all'udienza del 24 settembre
2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
Preliminarmente, va dato atto che è stato esperito senza esito il procedimento di mediazione, come da verbale del 30 aprile 2024.
Due sono i profili da esaminare: in via preliminare di rito, l'ammissibilità dell'opposizione dopo la convalida, e, in caso di superamento di siffatto vaglio, la fondatezza nel merito delle ragioni in essa articolate.
Com'è noto, infatti, il giudizio ex art. 668 c.p.c. non è limitato alla sola statuizione sull'allegato ostacolo alla conoscenza della procedura di intimazione di sfratto (per fortuito forza maggiore o vizio di notifica), ma investe, sul presupposto di aver ritenuto ammissibile l'opposizione dopo la convalida, il merito della pretesa azionata con l'originaria intimazione di licenza o di sfratto dal locatore, il quale assume la veste sostanziale di attore, nel giudizio di merito, soggetto al rito di cui all'art. 447 bis c.p.c.
In tal senso, è stato sostenuto che l'opposizione tardiva alla convalida ha natura di mezzo di impugnazione speciale, articolato in una duplice fase rescindente e rescissoria (Cass. Sez. III, n.
13419/2001).
L'art. 668 c.p.c. delinea, pertanto, uno strumento tramite il quale, dimostrato uno tra gli eventi tipici ostativi della conoscenza del procedimento di convalida, l'intimato ottiene una "rimessione in termini" per spiegare opposizione all'ordinanza, e quindi per dedurre, ora per allora, fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa azionata con il procedimento monitorio ex artt. 658 ss. c.p.c.
Con riguardo all'ammissibilità dell'opposizione tardiva proposta dall'opponente ai sensi dell'art. 668
c.p.c., va detto che il codice di rito subordina l'ammissibilità dell'opposizione tardiva alla sussistenza di tre elementi, che devono ricorrere cumulativamente (Cass. Civ., n. 13775/2002): la pronuncia della convalida in assenza dell'intimato, l'esistenza di un'irregolarità della notificazione oppure di un caso fortuito o di una forza maggiore e la mancata tempestiva conoscenza dell'intimazione da parte dell'intimato dovuta alle circostanze di cui sopra. In assenza di anche solo uno dei presupposti di cui sopra, l'opposizione tardiva va dichiarata inammissibile ed è precluso al Giudice l'esame del merito della stessa.
La prima valutazione di ammissibilità che, però, deve essere compiuta dal giudice dell'opposizione
è la tempestività della sua proposizione, nel rispetto del disposto del secondo comma dell'art. 668
c.p.c., secondo cui “se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione, l'opposizione non è più ammessa”.
Nella vicenda in esame, invero, come evidenziato già nell'ordinanza del 27/2/2024, l'eccezione di tardività dell'opposizione proposta dall'opposta si è rivelata fondata, in quanto l'esecuzione deve ritenersi unica ed iniziata con la notifica dell'avviso di rilascio in data 31/10/2023 (come dimostra la circostanza che l'opposizione è stata proposta con ricorso depositato il 23/11/2023, mentre il secondo avviso di rilascio è stato notificato solo successivamente, il 5/12/2023, riguardando una mera anticipazione della data precedentemente fissata). A norma dell'art. 608 c.p.c., infatti, l'esecuzione per rilascio inizia “con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà”.
L'opposizione, in conclusione, deve essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta con ricorso depositato tardivamente, cioè tredici giorni dopo l'inizio dell'esecuzione, in violazione del disposto dell'art. 668 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, pronunciandosi sulla opposizione a convalida di sfratto proposta da
[...] nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_2
a) dichiara inammissibile l'opposizione tardiva proposta;
b) condanna l'opponente a pagare le spese di lite in favore di Controparte_2 liquidandole in euro 1.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% sul compenso, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Napoli il 25 settembre 2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro
NONA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Enrico Ardituro considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza del 24/9/2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.; considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 cpc, unitamente all'articolo
127 ter c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24166/23 R.G. pendente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Claudio Cretella, Email_1
Opponente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Lignola, Controparte_1
Email_2
Opposta
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 23/11/2023 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità emessa il 22/8/2023, lamentando la nullità della notifica dell'intimazione dello sfratto eseguita via pec, essendo previsto in contrato (art. 15) che “per le finalità di cui ai punti precedenti e per qualsiasi incombenza di legge la conduttrice elegge domicilio nei locali oggetto della locazione qui disciplinata”. Ha affermato che per questo motivo e per il fatto che nel periodo in cui è pervenuta la notifica via PEC la propria amministratrice, Per_1
, per motivi di salute, essendo allettata, non ha potuto controllare le notifiche pervenute, il
[...]
provvedimento di convalida deve essere revocato. Ha dedotto che la notifica eseguita via pec deve ritenersi radicalmente nulla e/o inesistente, pertanto, stante la mancata comparizione dell'intimata e la connessa impossibilità di poter esercitare ogni diritto di difesa, nonché quello di effettuare il pagamento della presunta morosità, ha chiesto la revoca della pronunciata convalida di sfratto e la rimessione in termini per consentire ad essa esponente ogni opportuna difesa. Ha affermato che, nel merito, l'avversa pretesa è infondata, in quanto la locatrice non ha adempiuto al suo principale obbligo di mettere a disposizione un immobile idoneo all'uso contrattualmente previsto, di casa di riposo, avendo dovuto affrontare essa conduttrice una serie di spese per lavori straordinari, di spettanza della proprietaria locatrice. Spese che, in accordo con la locatrice, dovevano essere imputate dalla stessa ai canoni non corrisposti, con conseguente inesistenza della morosità dedotta in giudizio.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita eccependo Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, in quanto l'avviso di rilascio è stato notificato il
31/10/2023, mentre l'opposizione è stata iscritta a ruolo il 23/11/2023. Ha evidenziato, inoltre, che lo sfratto è stato eseguito il 18/12/2023. Nel merito ha eccepito sia l'infondatezza del motivo di opposizione, sia l'infondatezza nel merito di quanto dedotto.
Con ordinanza del 27/2/2024 questo giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza di convalida e assegnato il termine per introdurre il procedimento di mediazione.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la decisione all'udienza del 24 settembre
2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
Preliminarmente, va dato atto che è stato esperito senza esito il procedimento di mediazione, come da verbale del 30 aprile 2024.
Due sono i profili da esaminare: in via preliminare di rito, l'ammissibilità dell'opposizione dopo la convalida, e, in caso di superamento di siffatto vaglio, la fondatezza nel merito delle ragioni in essa articolate.
Com'è noto, infatti, il giudizio ex art. 668 c.p.c. non è limitato alla sola statuizione sull'allegato ostacolo alla conoscenza della procedura di intimazione di sfratto (per fortuito forza maggiore o vizio di notifica), ma investe, sul presupposto di aver ritenuto ammissibile l'opposizione dopo la convalida, il merito della pretesa azionata con l'originaria intimazione di licenza o di sfratto dal locatore, il quale assume la veste sostanziale di attore, nel giudizio di merito, soggetto al rito di cui all'art. 447 bis c.p.c.
In tal senso, è stato sostenuto che l'opposizione tardiva alla convalida ha natura di mezzo di impugnazione speciale, articolato in una duplice fase rescindente e rescissoria (Cass. Sez. III, n.
13419/2001).
L'art. 668 c.p.c. delinea, pertanto, uno strumento tramite il quale, dimostrato uno tra gli eventi tipici ostativi della conoscenza del procedimento di convalida, l'intimato ottiene una "rimessione in termini" per spiegare opposizione all'ordinanza, e quindi per dedurre, ora per allora, fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa azionata con il procedimento monitorio ex artt. 658 ss. c.p.c.
Con riguardo all'ammissibilità dell'opposizione tardiva proposta dall'opponente ai sensi dell'art. 668
c.p.c., va detto che il codice di rito subordina l'ammissibilità dell'opposizione tardiva alla sussistenza di tre elementi, che devono ricorrere cumulativamente (Cass. Civ., n. 13775/2002): la pronuncia della convalida in assenza dell'intimato, l'esistenza di un'irregolarità della notificazione oppure di un caso fortuito o di una forza maggiore e la mancata tempestiva conoscenza dell'intimazione da parte dell'intimato dovuta alle circostanze di cui sopra. In assenza di anche solo uno dei presupposti di cui sopra, l'opposizione tardiva va dichiarata inammissibile ed è precluso al Giudice l'esame del merito della stessa.
La prima valutazione di ammissibilità che, però, deve essere compiuta dal giudice dell'opposizione
è la tempestività della sua proposizione, nel rispetto del disposto del secondo comma dell'art. 668
c.p.c., secondo cui “se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione, l'opposizione non è più ammessa”.
Nella vicenda in esame, invero, come evidenziato già nell'ordinanza del 27/2/2024, l'eccezione di tardività dell'opposizione proposta dall'opposta si è rivelata fondata, in quanto l'esecuzione deve ritenersi unica ed iniziata con la notifica dell'avviso di rilascio in data 31/10/2023 (come dimostra la circostanza che l'opposizione è stata proposta con ricorso depositato il 23/11/2023, mentre il secondo avviso di rilascio è stato notificato solo successivamente, il 5/12/2023, riguardando una mera anticipazione della data precedentemente fissata). A norma dell'art. 608 c.p.c., infatti, l'esecuzione per rilascio inizia “con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà”.
L'opposizione, in conclusione, deve essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta con ricorso depositato tardivamente, cioè tredici giorni dopo l'inizio dell'esecuzione, in violazione del disposto dell'art. 668 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, pronunciandosi sulla opposizione a convalida di sfratto proposta da
[...] nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_2
a) dichiara inammissibile l'opposizione tardiva proposta;
b) condanna l'opponente a pagare le spese di lite in favore di Controparte_2 liquidandole in euro 1.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% sul compenso, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Napoli il 25 settembre 2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro