Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3380/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1184/2020, emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 6689/2016, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 28.02.2025, pendente
TRA
(già (P. IVA Parte_1 Parte_2
), in persona del procuratore p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato P.IVA_1
Giorgio Vaiana (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce C.F._1
all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avvocato Francesco Pane (C.F.: ) in virtù di procura alle C.F._3
liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
NONCHÉ
(C.F.: ), residente in [...] alla Controparte_2 C.F._4
Via Castellammare n. 5
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
Conclusioni: per l'appellante: “… 2) dichiararsi… la domanda dell'istante infondata ed inammissibile per le causali e le motivazioni dedotte in narrativa che si abbiano qui per ripetute e trascritte;
3) in subordine rideterminare l'importo risarcibile sulla base di un criterio di corresponsabilità del sig. - con vittoria di spese CP_1
diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”; per l'appellato: “… dichiarare l'appello proposto da inammissibile ed Parte_2
infondato, confermando conseguenzialmente la sentenza impugnata;
condannare l'appellante, in rigida applicazione del principio della soccombenza, alla refusione delle spese e dei compensi professionali anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 31.10.2016 conveniva, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Torre Annunziata, e la Controparte_2 Parte_2
esponendo che in data 08/09/1987 alle ore 12,45 circa, era trasportato sul
[...]
motociclo Gilera tg. NA292218 assicurato per la r.c.a. con polizza
[...]
nell'occasione condotto da e di proprietà di CP_3 Controparte_4
, allorquando restava coinvolto in sinistro stradale riportando Controparte_2
lesioni personali;
che, più precisamente, il motociclo tg. NA292218 procedeva lungo la via Turro Pastena in direzione valle/monte quando, nei pressi dell'intersezione con la frazione IA, il suo conducente improvvisamente perdeva il controllo finendo contro il muro posto a delimitazione della careggiata sul lato sinistro;
che per effetto del violentissimo impatto ricevuto, riportava gravissime lesioni personali alla gamba sinistra per le quali si rendeva necessario il trasporto presso l'Ospedale Santa
Maria della Misericordia di Sorrento ove il personale medico di turno, all'esito dei disposti esami strumentali, gli diagnosticava “vasta ferita gamba sinistra con lesioni muscolari e tendinee. Fratture multiple esposta gamba sinistra”, con prognosi riservata in ordine alla funzionalità dell'arto e disponendo il ricovero presso il reparto di chirurgia;
che nel corso della degenza ospedaliera e nei giorni successivi venivano eseguiti esami strumentali ed interventi chirurgici di tenorrafia del tibiale anteriore peroneo breve e lungo, estensore comune delle dita, nonché riduzione con placca e viti della frattura tibiale, plastica muscolare, toilette della ferita lacero contusa di gamba e della frattura;
che in data 18/9/1987 veniva dimesso, con applicazione di gesso a doccia sull'arto lesionato;
che seguirono terapie iperbarica, rimozione dei mezzi di sintesi e visite specialistiche all'esito delle quali veniva riconosciuto
“clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico legale”; che allo stato, per effetto ed in conseguenza dei danni fisici subiti in occasione del sinistro de quo, presentava “... vasta cicatrice anteriore di gamba, cheloidea, fortemente iperemica
35x5 cm, anestesica alla palpazione e adesa al piano osseo. Cicatrice trasversale al dorso piede 10 x 1 cm, arcuata, circondata da numerose altre filiformi, longitudinali dicromiche. Ipotrofia muscolare surale, comparativamente valutabile in 2 cm. Plus di
1 cm in sede ditale di gamba. Sub anchilosi in lieve equinismo del collo piede, con conseguente accentuazione del cavismo plantare. Dita in estensione non flessibili neppure passivamente, da retrazione di ELA e ECD.; che il consulente medico legale all'uopo interpellato aveva valutato le menomazioni sopra descritte come fonte di un danno biologico pari al 30% con un'inabilità parziale al 100% di mesi 10, un'abilità temporanea parziale al 50% di mesi 6 ”.
Tanto premesso, inutilmente richiesto in via stragiudiziale il ristoro dei danni alla
(oggi , compagnia tenuta a Controparte_3 Parte_1
garantire per la r.c.a. il veicolo sul quale era trasportato, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “- accertare e dichiarare che il signor
[...]
, in data 8/9/1987 era trasportato sul motociclo tg. NA292218 Controparte_1
nell'occasione condotto dal signor e restava coinvolto in Controparte_4
sinistro stradale riportando lesioni personali con postumi invalidanti a carattere permanente e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido fra loro - o ciascuno secondo il proprio titolo - al risarcimento di tutti quanti i danni (patrimoniali e non patrimoniali, come precisati in premessa) provocati all'attore in conseguenza delle vicende sopra rappresentate, quantificandoli nel complessivo importo di €
258.075,00 a titolo di risarcimento del danno subito in occasione e conseguenza delle vicende descritte e/o al diverso maggiore importo accertato in corso di causa o ritenuto di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati dalla data dell'evento sino al soddisfo, se ritenuto necessario previa consulenza tecnica di ufficio…”.
Si costituiva la che resisteva, rassegnando le Parte_2
conclusioni che seguono: “… 1) dichiarare prescritto il diritto al risarcimento per decorso dei termini di legge;
2) dichiarare nullo e comunque inammissibile, improponibile ed improcedibile l'atto di citazione;
3) rigettare la domanda attorea perché infondata e non provata;
4) applicare in ogni caso l'art. 2054 c.c.; 5) in subordine applicare le disposizioni di cui all'art. 1227 c.c. e dichiarare che alcun risarcimento va riconosciuto all'attore ovvero ridurre lo stesso in ragione del comportamento colposo dello stesso;
6) declinare l'apporto causale del trasportato nella causazione delle lesioni procuratesi e graduare così le relative percentuali di responsabilità;…”.
non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Assunta la prova testimoniale ammessa, veniva espletata CTU medico legale.
Formulata, all'esito, proposta ex art. 185 bis c.p.c. rifiutata dalla compagnia, all'udienza del 16.7.2020 la causa, sulle base delle conclusioni delle parti, veniva riservata in decisione
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“1) Condanna ed in solido fra Controparte_2 Parte_2
loro, al pagamento, in favore di , del complessivo importo di Controparte_1
318.523,44, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
2) Condanna e in solido alla Controparte_2 Parte_2
rifusione delle spese di lite, che liquida in € 15.000,00 per compensi professionali, ed € 545,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Pt_2 Parte_2
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 23.07.2020, con citazione notificata in data 29.09 - 5.10.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c, interponeva appello - iscritto a ruolo il Parte_2
7.10.2020 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ …- dichiararsi, …1) la domanda dell'istante infondata ed inammissibile per le causali e le motivazioni dedotte in narrativa che si abbiano qui per ripetute e trascritte;
2) in subordine rideterminare l'importo risarcibile sulla base di un criterio di corresponsabilità del sig. - con vittoria di spese CP_1
diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva che resisteva chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
non si costituiva in giudizio, benché ritualmente evocato in Controparte_2
giudizio.
Alla prima udienza di comparizione del 5.02.2021 la Corte si riservava sulla decisione in merito alla richiesta sospensiva e con provvedimento depositato il
12.02.2021 accoglieva l'istanza rinviando al 17.02.2023 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con decreto del 18.07.2024 veniva nominato quale relatore della causa il G.A.C.A., così che all'esito della già disposta udienza del 20.09.2024, sulle conclusioni rassegnate in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 22.11.2024 e memoria di replica il 13.12.2024.
Parte appellata depositava comparsa conclusionale il 23.11.2024 e memoria di replica il 12.12.2024 . Scaduti i termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche depositate dalle parti, rilevato che il G.A.C.A. non veniva confermato nell'incarico di Giudice
Ausiliare della Corte D'Appello di Napoli, la causa veniva assegnata alla relazione della Consigliera scrivente e concesso alle parti sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 28.02.2025 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni.
All'esito dell'udienza del 28.02.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto la domanda, con le seguenti motivazioni: “[…].
2. In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità delle eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio formulate da Parte_2
costituitasi tardivamente in giudizio. Segnatamente, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia non potrà costituire oggetto di delibazione nel presente giudizio. Quanto, poi, all'eccezione di nullità dell'atto di citazione per vizi dell'editio actionis sollevata dalla parte convenuta, la stessa è infondata.
[…].
Nella specie, tenuto conto della specifica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda da parte dell'attore e dei documenti allegati, non può ritenersi sussistente l'assoluta incertezza delle ragioni poste a base della domanda.
3. Sempre in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di improponibilità della domanda proposta dalla compagnia resistente.
Infatti, il Codice delle Assicurazioni private prevede all'art. 148 che il danneggiato, nell'inviare la raccomandata con ricevuta di ritorno di cui alla condizione di procedibilità già prevista dall'art. 22 della legge n. 990/1969, debba indicare tutta una serie di informazioni e produrre documentazione.
Nel caso di specie, l'attore ha inviato da ultimo la raccomandata di costituzione in mora a (che ha poi mutato la propria denominazione in Controparte_5
in data 21.4.2015. Parte_2
Per converso non risulta che la compagnia, giudicando la richiesta incompleta, abbia adempiuto all'obbligo, previsto sempre dall'art. 148 al quinto comma di richiedere al danneggiato “le necessarie integrazioni” al fine di poter assolvere all'obbligo sancito dalla norma di istruire la pratica liquidatoria e quindi formulare una congrua e motivata offerta risarcitoria entro il termine massimo di novanta giorni (in caso di lesioni) dalla ricezione di tali documenti, oppure “di comunicare i motivi per cui non ritiene di formulare offerta”.
Ne consegue che l'eccezione non può trovare accoglimento.
4. Nel merito la domanda proposta dall'attrice è fondata e va accolta.
Quanto alla dinamica del sinistro, l'attore ha allegato che il giorno 8-9-1987, alle ore 12.45 circa, viaggiava, in qualità di trasportato, sul motociclo tg. NA 292218, di proprietà di e condotto nell'occasione da , Controparte_2 Controparte_4
lungo la via Turro Pastena in Massa Lubrense, in direzione monte. Una volta giunti nei pressi dell'intersezione con la frazione di IA, all'improvviso il conducente del motociclo aveva perso il controllo del veicolo, che era finito contro un muro posto a delimitazione della strada sul lato sinistro. Per effetto dell'impatto il aveva riportato gravissime lesioni alla gamba sinistra refertate presso CP_1
l'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento.
Sulla base di tali circostanze l'attore ha evocato in giudizio il proprietario del veicolo su cui viaggiava e la compagnia di assicurazione di detto veicolo, onde ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro.
In punto di qualificazione giuridica della domanda, l'azione proposta nei confronti della compagnia va ricondotta alla previsione normativa di cui all'art. 141, d.lgs.
209/2005, che disciplina l'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro. Tuttavia, considerato che la domanda risulta proposta anche nei confronti del proprietario del veicolo vettore, essa in mancanza di specificazione, deve considerarsi formulata nei confronti di questi ai sensi dell'art. 2054 c.c. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cit. (Cass. 16181/2015; 10410/2016).
Più di recente, la Corte di Cassazione ha tuttavia precisato che “ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso l'azione diretta del terzo trasportato a bordo di un motoveicolo che aveva subito una brusca caduta al suolo)” (Cass. 25033/2019).
Ora, sebbene dall'allegazione della dinamica del sinistro contenuta nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183, co. VI, n.1) c.p.c. di parte attrice non emerga alcun riferimento alla presenza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, dal modello CAI depositato unitamente all'atto di citazione e dal rapporto n. 11/413 del 19-12-1987 redatto dai Carabinieri della Stazione di Massa Lubrense e depositato dall'attore unitamente alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2) c.p.c. si ricava come in realtà il conducente del motociclo su cui era trasportato il aveva perso il controllo CP_1
del veicolo nell'intento di evitare l'impatto con un'autovettura Fiat PA, proveniente dall'opposto senso di marcia, che, nell'effettuare una manovra di sorpasso di un camion, aveva invaso la corsia di marcia percorsa dal motociclo.
Sul punto deve considerarsi che l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che ha affermato la necessità del coinvolgimento di più veicoli nel sinistro ai fini dell'azionabilità del rimedio di cui all'art. 141 cit. si è formato successivamente allo spirare delle preclusioni assertive nel presente giudizio ed in precedenza si erano registrati orientamenti non univoci della giurisprudenza di merito (tra cui precedenti di segno opposto a quanto sostenuto dalla Suprema Corte pronunciati proprio da questo tribunale: cfr. tribunale di Torre Annunziata, n. 2709/2015). Inoltre, la giurisprudenza ammette la possibilità di valutare il contenuto dei documenti prodotti e richiamati dalla parte allo scopo di chiarire il quadro allegatorio già prospettato (cfr. Cass. 3363/2019).
Sulla base di tali considerazioni, dunque, può ritenersi che la genericità delle allegazioni di parte attrice in ordine al coinvolgimento di un altro veicolo nella determinazione del sinistro trovi giustificazione sia sulla base dei precedenti orientamenti espressi anche da questo tribunale, sia sulla base del richiamato orientamento espresso dalla Suprema Corte in ordine alla sostanziale irrilevanza della dinamica del sinistro ai fini del riconoscimento del danno ai sensi dell'art. 141 cit. Pur tuttavia, a tale, giustificata, genericità delle allegazioni può ovviarsi integrando il contenuto della domanda con quanto emerge dai documenti ritualmente prodotti dalla parte attrice. L'azione proposta deve pertanto considerarsi ammissibile.
5. La compagnia convenuta ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che - contrariamente a quanto asserito da parte attrice in ordine al fatto che il veicolo vettore fosse assicurato all'epoca dei fatti con la Società CP_6
- il motociclo di proprietà di era, al momento del
[...] Controparte_2
sinistro, sprovvisto di copertura assicurativa. Tale contestazione risulta formulata per la prima volta in delle note integrative spontaneamente depositate dalla compagnia in data 4-12-2017 e reiterata a verbale all'udienza del 24-4-2018, all'udienza del 7-3-2019 ed in memoria conclusionale.
Ora, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. S.U. 2951/2016), con la conseguenza che “le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese e possono pertanto essere proposte in ogni fase del giudizio” (Cass. 20721/2018).
Le contestazioni svolte dalla compagnia, dunque, devono ritenersi ammissibili e devono essere valutate nel merito. Tuttavia, la documentazione prodotta dalla convenuta a riprova del proprio asserto, in allegato alle note del 4-12-2017, deve ritenersi inutilizzabile, in quanto depositata successivamente allo spirare delle preclusioni istruttorie.
Ciò premesso, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, qualora l'esistenza del rapporto assicurativo venga contestata da parte dell'assicuratore, il danneggiato è tenuto a fornire la prova della presenza del contrassegno sul veicolo danneggiante in quanto idoneo a far presumere, fino a prova contraria, l'esistenza del rapporto assicurativo (Cass.
23313/2007; 6026/2001).
Tale prova nel caso di specie può dirsi fornita alla luce delle risultanze del rapporto dei Carabinieri della stazione di Massa Lubrense, da cui emerge che, all'esito degli accertamenti svolti, i verbalizzanti avevano appurato che il motociclo di proprietà di risultava assicurato “con la agenzia di Sorrento fino al Controparte_2 CP_3
17 ottobre 1987”.
Ora, “il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”(Cass. 2005/2016). Ne consegue che, se è vero che il rapporto, quanto all'accertamento compiuto in merito alla copertura assicurativa del motociclo, non ha natura di prova legale, ad esso va comunque riconosciuto un elevato grado di attendibilità, soprattutto in mancanza di elementi probatori contrari.
Ed infatti, gli accertamenti in oggetto risultano attendibili sia per il particolare affidamento che si deve all'organo che li ha eseguiti, sia perché effettuati a pochi mesi di distanza da un sinistro risalente nel tempo, sia perché i verbalizzanti hanno precisato la data di scadenza della copertura assicurativa e ciò è indice del fatto che l'accertamento non è stato eseguito superficialmente, ma con lo specifico intento di verificare la persistenza della copertura al momento del sinistro. Deve poi rammentarsi che gli elementi probatori forniti dalla compagnia sono inutilizzabili, con la conseguenza che le risultanze del rapporto non risultano smentite da elementi di segno opposto.
Deve dunque ritenersi provato che, al momento del sinistro, il veicolo vettore fosse assicurato con la compagnia successivamente incorporata in CP_6 CP_5
poi divenuta
[...] Parte_2
6. Ciò posto, deve ritenersi raggiunta la prova che , nelle Controparte_1
circostanze di tempo e di luogo del sinistro era trasportato sul motociclo di proprietà di e condotto nell'occasione da . Controparte_2 Controparte_4
Tale prova si trae dal rapporto dei Carabinieri del 19-12-1987, dalle testimonianze rese da e e dal referto n. 1198 del Testimone_1 Testimone_2
P.O. Santa Maria della Misericordia di Sorrento, del 8-9-1987.
In particolare, amico dell'attore - che ha assistito al sinistro in Testimone_1
quanto al momento dell'impatto stava percorrendo in auto la strada ove è accaduto il fatto - ha dichiarato, «(…) Io percorrevo in auto da solo la strada che da Massa
Lubrense porta a Sant'Agata sui Due Golfi, credo sia chiami via Massa-Turro.
Prima del bivio di IA fui superato da una motocicletta bianca Gilera con a bordo due ragazzi. Poi vidi che nell'opposto senso di marcia, all'altezza del bivio di
IA, vi era un camion fermo e dietro di esso vi era un'auto che aveva intrapreso una manovra di svolta verso sinistra in direzione IA. Non so dire se vi sia stato impatto tra l'auto e la moto, ma posso riferire che - forse allo scopo di evitare l'impatto - il conducente della motocicletta perse il controllo del mezzo e sbandò. La motocicletta, quindi, strisciò contro un muro posto a sinistra del suo senso di marcia. Preciso che tale muro era ed è posto a limitazione di campi da tennis. Io parcheggiai l'auto per prestare soccorso e vidi il conducente della moto allontanarsi sul veicolo, mentre il trasportato giaceva a terra e lamentava dolori alla gamba sinistra (…). Il conducente della PA che doveva svoltare per IA ed il conducente di un'auto Fiat Topo di colore bianco, nel frattempo sopraggiunta, sollevarono il lo misero nell'auto Fiat Tipo e lo portarono all'Ospedale CP_1
di Sorrento (…)».
Analoghe circostanze sono state riferite dal teste , cognato di Testimone_3
, che al momento del sinistro percorreva a piedi la via Turro Controparte_1
Pastena in direzione Massa Lubrense. In particolare, il teste ha dichiarato: “(…)
Preciso che camminavo sul ciglio della strada sul lato sinistro per chi va verso
Massa Lubrense. Ero da solo. Vidi un motorino Gilera bianco 125 con a bordo
[...]
, che conduceva il mezzo, e , salire in Controparte_4 Controparte_1
direzione Sant'Agata. Nel fare ciò si trovarono di fronte un'auto Fiat PA di colore bianco, proveniente dall'opposto senso di marcia, che - spuntando dietro un camion in sosta- intraprese la manovra di svolta alla sua sinistra in direzione
IA. Nel far ciò l'auto in sostanza tagliò la strada al motorino che saliva.
Non so dire se vi sia stato impatto tra i veicoli, ma posso dire che il motorino strisciò per un lungo tratto contro un muro di contenimento della strada ubicato a sinistra.
Preciso che il muro è posto a delimitazione di campi da tennis. (…)”. Il teste ha poi confermato che il conducente del motociclo si allontanò a bordo del veicolo, lasciando il ferito sul luogo del sinistro. CP_1
Le dichiarazioni dei testi, precise e concordanti, anche in considerazione del lungo tempo trascorso tra il sinistro e la testimonianza, nella sostanza combaciano con quanto dichiarato da ai Carabinieri in data 8-12-1987 (cfr. Controparte_1
verbale allegato al rapporto dei Carabinieri della stazione di Massa Lubrense).
Sul punto deve ritenersi irrilevante la circostanza che i testi non siano stati in grado di riferire se vi sia stato un impatto tra i due veicoli coinvolti nel sinistro, dal momento che l'azione diretta ex art. 141, d.lgs 209/2005 postula il coinvolgimento di più veicoli, ma non l'urto materiale tra gli stessi. D'altra parte, la presunzione di pari responsabilità di colpa nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso (Cass. 19197/2018). Nel caso di specie risulta indubbio che il conducente del motociclo abbia posto in essere una repentina manovra tesa ad evitare l'impatto con il veicolo PA e che dunque vi sia stata un'azione di turbativa posta in essere dal conducente dell'auto ai danni del conducente del motociclo, idonea a spiegare una efficienza causale determinante nella causazione del sinistro.
Sotto un diverso profilo, deve osservarsi che «in tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l'azione conferita dall'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell'assicuratore del vettore, postula l'accertamento della corresponsabilità di quest'ultimo, dovendosi riferire la “salvezza del caso fortuito”, di cui all'inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto;
la relativa presunzione di legge può, tuttavia, essere superata dalla prova, a carico dell'assicuratore del vettore, della totale assenza di responsabilità del proprio assicurato, ovvero dalla dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 141, comma 3, del d.lgs. n. 209 del 2005 dall'assicuratore del responsabile civile intervenuto nel processo, a fronte della quale il giudice è tenuto ad estromettere l'originario convenuto, rivolgendosi “ex lege” la domanda risarcitoria dell'attore verso l'assicuratore intervenuto» (Cass. 4147/2019). Nella specie, sulla base degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria, non può ritenersi che il sinistro sia ascrivibile in via esclusiva al conducente del veicolo PA. Ed infatti, sebbene non possa porsi in dubbio che la condotta di guida del conducente del veicolo PA, - che ha eseguito una manovra di sorpasso e di svolta invadendo la corsia percorsa dal motociclo - sia stata incauta e temeraria, non può sottacersi che non vi è prova che il conducente del motociclo abbia tenuto una condotta di guida diligente ed irreprensibile. La compagnia convenuta, su cui incombeva il relativo onere, non ha infatti provato che il motociclo circolasse in prossimità del margine destro della carreggiata, come prescritto dall'art. 143 del Codice della Strada, che tenesse una velocità conforme alle condizioni della strada e che la manovra posta in essere per evitare l'impatto fosse la più idonea in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto.
Deve pertanto affermarsi che sussistono tutti i presupposti affinché
[...]
possa essere risarcito ai sensi dell'art. 141 d-lgs 209/2005, dalla CP_1
compagnia di assicurazione del veicolo vettore.
7. Per quel che concerne la domanda proposta nei confronti di Controparte_2
deve osservarsi che “in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, qualunque sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito, potendo il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, invocare i primi due commi dell'art. 2054 cod. civ. per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario, il quale può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno o, ancora, in caso di guasto tecnico, dando prova del caso fortuito o dell'inesistenza del vizio di manutenzione o costruzione” (Cass. 11270/2014).
Nel caso di specie, il proprietario del motociclo, rimasto contumace, non ha fornito alcun elemento per superare la presunzione di responsabilità ex art. 2054, co. III,
c.c.
Ne consegue che va affermata la responsabilità solidale di nella Controparte_2
determinazione del sinistro per cui è causa.
8. Per quel che concerne la quantificazione del danno, deve premettersi che la giurisprudenza a partire dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
26972/2008 ha affermato la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente Codice civile, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). Con riferimento, al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione nella sentenza sopra indicata ha precisato che lo stesso, “identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del d.lgs. n.
209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione.
Nella specie, dalla espletata consulenza medico-legale (effettuata oltre che mediante la visita diretta del danneggiato, anche utilizzando la documentazione medica prodotta) è risultato quanto segue:
A) le lesioni causalmente collegate al sinistro sono una vasta ferita alla gamba sinistra con lesioni muscolari estese e tendinee;
fratture multiple esposte gamba sinistra. All'esito della guarigione sono residuati postumi caratterizzati da subanchilosi in equinismo del collo del piede, vasti e deturpanti esiti cicatriziali di gamba, edema distale ed ipotrofia muscolare surale e del livello, retrazione tendinea alle dita, eterometria relativi (da equinismo) e marcato steppage nella deambulazione;
B) l'incapacità temporanea assoluta è stata di giorni 60; quella parziale al 75% è stata di giorni 90; quella parziale al 50% è stata di ulteriori giorni 90;
C) residuano postumi permanenti specificamente e analiticamente indicati nella
C.T.U. valutabili nella misura complessiva del 28 % della totale invalidità.
Le conclusioni del medico legale sono condivise dal Tribunale, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e da vizi.
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attore, con riferimento alla sua diretta incidenza sia sugli aspetti anatomo- funzionali, sia sulla sofferenza psichica connessa alle lesioni può essere liquidato in via equitativa, in attuali € 151.717,00, per l'invalidità permanente al 28% in un soggetto leso di anni 15 ed in € 16.905,00 per invalidità temporanea totale e parziale, quantificata ponendo a base di calcolo la somma di € 98,00 per ciascun giorno. Tale somma complessiva di € 168.622,00 si determina facendo riferimento alla Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano
(Cass. 12408/2011; 17018/2018), che prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale, basandosi su valori medi standardizzabili, con percentuali di aumento laddove si debba procedere ad una personalizzazione del danno sulla base di fatti allegati e provati.
Dunque, la liquidazione risulta effettuata avendo riguardo a valori monetari medi, che si reputano idonei a ristorare il danneggiato del pregiudizio subito, non risultando allegate e provate specifiche componenti di danno tali da giustificare il ricorso a parametri diversi di personalizzazione della liquidazione.
Sul punto deve considerarsi che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 28988/2019, ha chiarito quali siano i presupposti per la cd. personalizzazione del danno alla salute, precisando che “in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”: così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del
29.7.2014). Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
Ma ciò, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico relazionali”: non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017;
Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014)”.
Nella specie, non risultando allegate conseguenze dannose straordinarie, non ricomprese tra le normali implicazioni connesse alla tipologia di lesioni riportate dall'attore, non sussistono i presupposti per procedere alla cd. personalizzazione del danno.
Quanto al danno patrimoniale, sono documentati esborsi per spese mediche pari a £
8.167.400 (esclusa la fattura n. 42/1988, intestata a , padre Persona_1
dell'attore).
Tuttavia, considerato che il all'epoca di fatti risultava minorenne e privo CP_1
di redditi propri, non vi è prova che tali esborsi siano stati sostenuti direttamente dall'attore e che il danno abbia inciso sul suo patrimonio;
ne consegue che tale voce di danno non può essere riconosciuta in favore dell'attore.
Oltre all' importo di € 168.622,00 al danneggiato spetta la somma di € 149.901,44 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma deve determinarsi equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata (cioè, rivalutata ad oggi), ma l'originario importo rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Sull'importo così ottenuto, pari ad € 318.523,44, vanno applicati gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'importo riconosciuto all'attore, mentre le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico della compagnia convenuta”.
§ 4.
Con il primo e il secondo motivo l'appellante deduce che le risultanze probatorie e le allegazioni documentali dimostrano l'errata valutazione dei fatti posti a fondamento della domanda;
sostiene che il Tribunale ha utilizzato in modo incoerente e contraddittorio il materiale istruttorio. In particolare, parte appellante evidenzia che il ha cristallizzato la propria domanda e le proprie richieste istruttorie sulla CP_1
scorta dell'allegazione seguente: il giorno 8.9.1987, alle ore 12.45 circa, viaggiava, in qualità di trasportato, sul motociclo tg. NA 292218, di proprietà di Controparte_2
e condotto nell'occasione da , lungo la via Turro Pastena in Controparte_4
Massa Lubrense, in direzione monte. Una volta giunti nei pressi dell'intersezione con la frazione di IA, all'improvviso il conducente del motociclo perdeva il controllo del veicolo, che finiva contro un muro posto a delimitazione della strada sul lato sinistro”; alla stregua di tale allegazione, secondo parte appellante, l'istante ha posto a fondamento della propria domanda la qualità di trasportato del motociclo e la circostanza che l'evento si è verificato a causa di un'incauta manovra del conducente del motoveicolo che ne ha perso il controllo.
Ancora, l'appellante sostiene che la detta allegazione ha trovato conferma nella prova testimoniale, ma il Tribunale ha accolto la domanda ponendo a fondamento della decisione fatti che emergono dalla documentazione depositata, ovvero, dal rapporto Testim dei CC e dal mod. epositato;
assume che il giudice non può, salvo violare l'art. 112 cod. proc. civ., accogliere la domanda sulla base di fatti che, pur provati, siano diversi da quelli allegati.
Il motivo è infondato.
L'istante ha posto a fondamento della propria domanda la qualità di trasportato del motociclo e la perdita di controllo del motociclo da parte del conducente, ma non ha indicato la causa di tale perdita di controllo, non riferendo affatto di un'incauta manovra del conducente del motoveicolo. Le dichiarazioni testimoniali, le quali hanno confermato l'allegazione dell'istante circa la verificazione del sinistro nelle dedotte circostanze di tempo e di luogo e allorquando veniva trasportato sul motociclo predetto, hanno anche riferito la circostanza che la caduta dal motociclo del è intervenuta a seguito della svolta a sinistra verso IA di una CP_1
fiat panda che, in conseguenza della svolta, ha impegnato la corsia percorsa dal motociclo: non si tratta, quest'ultima, di circostanza diversa da quella allegata dall'attore, il quale, come evidenziato, non ha indicato negli atti difensivi la causa della perdita del controllo del motociclo da parte del conducente;
tale circostanza, peraltro, emerge sia dalla dichiarazione resa dal ai Controparte_1
Testi Carabinieri in data 8-12-1987 che dal mod. pertanto, il Tribunale, contrariamente alle deduzioni di parte appellante, ha ricostruito la dinamica del sinistro avvalendosi sia delle dichiarazioni testimoniali che dei documenti allegati.
§ 5.
Con il terzo motivo, parte appellante critica il rigetto dell'eccezione di scopertura assicurativa, assumendo che il Tribunale sul punto ha dato rilevanza al rapporto redatto dai Carabinieri di Massalubrense sebbene in questo mentre per la FIAT PA tg. NA F90540, viene indicato il n. di polizza 5.05N091215 Lloyd Italico, per il motociclo Gilera tg. NA 292218 si faccia riferimento a una copertura assicurativa
“ ”, senza numero di polizza;
che nel MOD. CAI le parti Controparte_7
non fanno alcuna menzione del rapporto di assicurazione con la ed essa CP_3 appellante ha depositato documentazione dell'IVASS che attesta l'assenza di qualsiasi copertura assicurativa.
Il motivo è infondato.
Come ha statuito il Tribunale, il rapporto di polizia in relazione alle valutazioni compiute sulla base degli accertamenti eseguiti, per la sua natura di atto pubblico, ha un'attendibilità intrinseca, tale da conferirgli il valore di presunzione semplice che può essere infirmata soltanto da una specifica prova contraria (cfr. , da ultimo, Cass.
n. 10376 del 17/04/2024). Non è dubitabile che nella specie siano stati eseguiti specifici accertamenti relativamente alla copertura assicurativa del motoveicolo sul quale viaggiava il stante la data di scadenza della copertura assicurativa CP_1
indicata nel medesimo rapporto, il che poi rende irrilevante l'omessa indicazione del numero di polizza. Né può ritenersi che rappresenti prova contraria la sola circostanza che nel MOD. CAI le parti non fanno alcuna menzione del rapporto di assicurazione del motociclo, mentre la documentazione dell'IVASS non può essere valutata siccome depositata dall'odierna appellante in spregio alle preclusioni istruttorie.
§ 6.
Con il quarto motivo l'appellante deduce che sotto il profilo probatorio non è utilizzabile il rapporto dei CC, in quanto i militi si sono limitati a raccogliere dopo tre mesi dall'evento la dichiarazione dell'istante, sicché non ha natura fidefaciente rispetto alla dinamica dell'evento; sostiene che se anche il Tribunale abbia affermato che le dichiarazioni dei testi sono precise e concordanti, la narrazione dei fatti da parte dei testimoni stona con quanto emerge dai documenti che il medesimo
Tribunale ha ritenuto di voler utilizzare per corroborare il proprio convincimento.
L'appellante evidenzia che emergono quattro differenti versioni circa la dinamica dell'evento, ovvero, la descrizione offerta dall'attore nell'atto di citazione, la versione dei fatti descritta dall'istante ai CC, la rappresentazione che emerge dalle dichiarazioni testimoniali e il racconto dell'accadimento del presunto responsabile civile sig. reso in calce al mod. CAI. Persona_2 L'appellante afferma che i testi hanno risposto ai capi di prova in modo del tutto diverso, implementando la dinamica dell'incidente con fatti mai allegati dall'attore, oltre ad aver frequente attitudine ad essere coinvolti in sinistri stradali e a rendere dichiarazioni testimoniali (vedasi le risultanze della banca Dati IVASS depositate agli atti dalla Comparente Società nel giudizio di prime cure).
Parte appellante deduce, poi, che non è comprensibile quale elemento abbia utilizzato il Tribunale per affermare l'effettivo contributo causale del conducente del motociclo nella produzione dell'evento dannoso;
che Tribunale non ha tenuto conto di quanto invece emerso dal CAI, ove il responsabile civile ha dichiarato di aver urtato il motociclo nel mentre in maniera repentina tentava di svoltare a sinistra e tanto impone la responsabilità del con conseguente inammissibilità della CP_8
domanda in ragione delle previsioni di cui all'art. 141 CDA, che contempla il caso fortuito;
che invece, il Tribunale ha tratto il proprio convincimento dal verbale dei
CC e dalle dichiarazioni testimoniali;
assume che la responsabilità concorrente del conducente del motociclo va esclusa in quanto l'evento è ascrivibile come causa unica ed esclusiva al fatto posto in essere dal veicolo antagonista che deve essere sussunto nella categoria del cd. caso fortuito, rendendo inammissibile l'azione ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass.
Il motivo è infondato.
Premesso che, come già evidenziato, il Tribunale non si è avvalso esclusivamente del rapporto dei carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro, le dichiarazioni dei testi, che non possono ritenersi ex se inattendibili in virtù della sola generica circostanza, evidenziata dall'appellante, secondo cui hanno reso testimonianza anche in altri procedimenti, hanno riferito, contrariamente a quanto deduce la compagnia assicuratrice, circostanze emergenti dai documenti, ovvero il coinvolgimento nel sinistro di una fiat panda che nello svoltare a sinistra verso IA ha impegnato la corsia percorsa dal motociclo, che a seguito di tale svolta strisciò lungo la carreggiata per poi impattare contro un muro di contenimento della strada ubicato a sinistra;
tale dinamica del sinistro, invero, emerge sia dalla dichiarazione resa dal
[...] Testi
ai Carabinieri in data 8-12-1987 che dal mod. anzi, dalle Controparte_1
Testim dichiarazioni dei testimoni, dal rapporto dei carabinieri e dal mod. si evince un'univoca dinamica del sinistro. In virtù della considerazione che la dinamica riferita dai testimoni trova conferma nei detti elementi documentali, l'attendibilità degli stessi non può essere messa in dubbia dal rilievo per cui gli stessi hanno riferito circostanze non allegate dal ovvero, il coinvolgimento nel sinistro di CP_1
altro veicolo.
Infine, rispetto all'odierna appellante alcuna rilevanza ha il contributo causale del conducente del motociclo nella produzione dell'evento dannoso, posto che, come ribadito di recente dalle S.U. (cfr. Sez. Un., sentenza 30 novembre 2022, n. 35318), limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass. è esclusivamente il c.d. caso fortuito, il quale riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece ininfluente la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro;
per integrare gli estremi del caso fortuito, che esclude la responsabilità dell'assicurazione del vettore, occorre che venga fornita la prova di un evento eccezionale estraneo alla circolazione in grado di impattare sul nesso causale, evento che di certo non emerge dalle risultanze istruttorie.
§ 7.
Con ultimo motivo, parte appellante evidenzia che il Tribunale ha omesso qualsiasi valutazione circa il profilo di responsabilità del trasportato;
ed invero, secondo l'originario art. 170 cds il trasporto di persone è vietato se il conducente del veicolo pur munito di patente A, avesse meno di 18 anni e il all'epoca Controparte_4
dei fatti aveva solamente 17 anni e ciò emerge dal rapporto informativo dei
Carabinieri, sicché il è corresponsabile per quanto accaduto per la CP_1
violazione ut sopra richiamata, con conseguente riduzione del riconosciuto danno.
Il motivo è infondato. Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre proporzionalmente la responsabilità del danneggiante “in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario al verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, alla circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti” (cfr. Cass. 11698/14; Cass. 1386/23).
Ebbene, la sola circostanza di essere trasportato su un motociclo in spregio al divieto suddetto non rappresenta ex se un antecedente causale necessario al verificarsi dell'evento alla luce della dinamica del sinistro, come emerge dalle risultanze processuali, alla cui stregua non si evince una manovra di emergenza omessa dal conducente del motociclo a causa del passeggero che ivi trasportava, ovvero, la perdita di stabilità e controllo del motociclo a causa del trasporto del CP_1
§ 8.
Alla stregua dei rilievi che precedono, l'appello proposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 520.000,00 in conformità al criterio del c.d. disputatum, con riduzione del 50% del compenso tabellare in ragione dell'attività svolta relativamente alla fase “trattazione e istruzione”.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
(già con citazione notificata in Parte_1 Parte_2
data 29.09 - 5.10.2020, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna (già al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 14.170,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco
Pane;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10.4.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato l'AUpp dr. Vincenzo Genno.