Decreto presidenziale 30 gennaio 2026
Sentenza breve 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza breve 09/04/2026, n. 6430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6430 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06430/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01123/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2026, proposto da
Comune di Pofi, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Vacone e Comune di Terelle, in persona dei rispettivi Sindaci in carica, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. G11711 del 15 settembre 2025, pubblicata sul BURL n. 78 del 23 settembre 2025, concernente "Avviso Pubblico per la concessione contributi per la realizzazione di opere e lavori pubblici nelle sedi comunali (con esclusione dei comuni di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Roma Capitale e dei Municipi di Roma) ai sensi della L.R. n. 9 del 17 febbraio 2005, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 749 del 3 ottobre 2024, approvato con la Determinazione n. G01036 del 28 gennaio 2025, rettificato con Determinazione n. G01577 del 7 febbraio 2025, pubblicata sul BURL n. 13 del 13/02/2025. Presa d'atto delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione e dei relativi verbali. Approvazione della graduatoria", inclusi gli elenchi e le graduatorie allegati;
- della nota della Direzione regionale lavori pubblici e infrastrutture prot. n. 1053982 del 27 ottobre 2025 e di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi compresa la determinazione dirigenziale n. G13101 del 10 ottobre 2025 con la quale è stato disposto lo scorrimento della graduatoria Tipologia 2 e di cofinanziare il comune classificatosi alla posizione n. 28.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. SC FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il Comune di Pofi, avente popolazione inferiore a 5.000 abitanti, partecipava alla selezione pubblica, di cui in epigrafe, finalizzata all’erogazione di fondi pubblici, presentando il progetto concernente l’”Intervento di restauro della facciata ed efficientamento energetico” della propria sede comunale.
Con determinazione dirigenziale n. G11711 del 15 settembre 2025, pubblicata sul BURL n.
78 del 23 settembre 2025, la Regione approvava i relativi elenchi e graduatorie, disponendo, tenuto conto delle risorse disponibili, il finanziamento delle prime 27 richieste in graduatoria per la Tipologia 2 (per un ammontare di € 5.250.880,51), successivamente esteso fino alla n. 28 in virtù di scorrimento della graduatoria disposta con determinazione dirigenziale n. G13101 del 10 ottobre 2025 (anch’essa impugnata).
Si posizionava, quindi, al 36° posto della graduatoria delle istanze ammissibili (Tipologia 2), con il punteggio totale di 56,00 così determinato: Popolazione 6; Tipologia intervento 15; livello progettazione 20; anzianità immobile 10; vincoli sull’immobile 5, non venendo così inserito nell’elenco delle istanze finanziate per esaurimento del fondo stanziato.
Con nota prot. n. 8052 del 29 settembre 2025, diretta alla Regione Lazio - Direzione
Lavori Pubblici e Infrastrutture, lamentava l’erroneità del punteggio assegnato al progetto per la voce “Vincoli sull’immobile”, essendo l’intervento dotato di regolare autorizzazione ex art. 21 d.lgs. n. 42/2004, come allegata alla domanda.
Infatti, pur essendo stata l’autorizzazione rilasciata in relazione ad un precedente progetto riguardante il medesimo immobile, essa era valida anche per il bando in questione poiché aveva ad oggetto le stesse lavorazioni, come confermato dalla stessa Soprintendenza con nota prot. n. 10588 del 29 settembre 2025, emessa su specifica richiesta di chiarimenti.
Pertanto, chiedeva la rettifica in autotutela della graduatoria, con attribuzione di punti 10 in relazione alla voce “Vincoli sull’immobile”, per un totale di punti 61, tali da consentirgli una in posizione utile per l’accesso al finanziamento.
La Regione Lazio, con nota prot. n. 1053982 del 27 ottobre 2025 respingeva la richiesta evidenziando:
- che l’autorizzazione della Soprintendenza non poteva considerarsi valida ai fini del bando di cui
trattasi, in quanto riferita ad altro progetto e ad altre tipologie di interventi, anche se
riguardanti il medesimo immobile;
- che l’autorizzazione non era definitiva in quanto presupponeva la richiesta di una nuova
autorizzazione o di una conferma della precedente, in caso di modifiche al progetto;
- che il progetto cui era originariamente riferita l’autorizzazione era correlato ad altro Avviso
regionale, in contrasto con quanto previsto dall’art. 7 del bando secondo cui, per la stessa
proposta progettuale, non dovevano essere stati già richiesti e/o concessi, in parte o
totalmente, altri finanziamenti pubblici;
- che la nota di chiarimento della Soprintendenza avrebbe dovuto essere prodotta nei termini
stabiliti dall’Avviso e, comunque, riportava oggetto e riferimenti a fonti di finanziamento non
coerenti con l’Avviso di cui trattasi;
- che la Commissione non era tenuta a richiedere di integrazione o rettifica di atti, in quanto l’art.
10, comma 3, del bando prevedeva solo la facoltà del ricorso ad un supplemento di istruttoria.
In ragione di quanto sinteticamente esposto in punto di fatto, l’ente locale ricorrente deduceva i seguenti motivi di gravame:
1) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 dell’Avviso Pubblico, degli artt. 41 e 42 del
d.lgs. n. 36/2023, degli artt. 22 e 40 dell’Allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere
per difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Contraddittorietà ” in quanto la medesima Commissione aveva attribuito per la voce “Vincoli sull’immobile” solo 5 punti (“immobile vincolato e senza nulla-osta già ottenuti”) mentre, nel contempo, aveva riconosciuto al progetto il carattere di “progetto esecutivo”: infatti, se avesse ritenuto il progetto non dotato di tutte le autorizzazioni previste dalla legge (con particolare riguardo a quella della Soprintendenza), avrebbe dovuto qualificarlo come un “progetto di fattibilità” e, quindi, assegnare 10 punti (e non 20) per la voce “Livello di progettazione”;
2) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 dell’Avviso Pubblico, degli artt. 41 e 42 del
d.lgs. n. 36/2023, degli artt. 22 e 40 dell’Allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere
per difetto di motivazione e difetto di istruttoria ” atteso che nella domanda di contributo aveva allegato l’autorizzazione ex art. 21 del d.lgs. n. 42/2004 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina (prot. n. 10558 del 25 settembre 2024) - trattandosi di immobile vincolato ai sensi dell’art. 10, comma 1 del d.lgs. n. 42/2004 - rilasciata con riferimento ad altro progetto.
In sostanza, l’autorizzazione della Soprintendenza, pur essendo stata originariamente
rilasciata con riferimento ad altro progetto, risultava comunque valida con riguardo anche al progetto in questione posto che riguardava lo stesso immobile (palazzo comunale) e i medesimi interventi, ad eccezione del “recupero dell’unità immobiliare posta al piano seminterrato 2 (con accesso esclusivo su Via Marconi)”, cui l’ente aveva rinunciato;
3) “ Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, dell’art. 117
della Costituzione ” atteso che la Regione, una volta esaminati i chiarimenti forniti dalla Soprintendenza con la nota del 29 settembre 2025 – attestante la validità dell’autorizzazione anche con riferimento al progetto approvato con delibera di G.C. n. 32/2025 - avrebbe dovuto
semplicemente prenderne atto e procedere alla rettifica della graduatoria così come richiesto
dal Comune;
4) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2-bis e 6 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e dell’art. 10, comma 3, dell’Avviso Pubblico. Eccesso di potere per difetto di
motivazione e difetto di istruttoria. Disparità di trattamento ” in quanto nella nota del 27 ottobre 2025 la Regione Lazio aveva erroneamente sostenuto di non essere tenuta a procedere “…ad alcuna richiesta di integrazione o rettifica di atti, in quanto l’art. 10, comma 3, del bando (“L’Amministrazione regionale si riserva di chiedere integrazioni o rettifiche ai documenti prodotti”) prevedeva la facoltà del ricorso ad un supplemento di istruttoria, ma non un obbligo a carico dell’Amministrazione”.
Il che era in contrasto con l’’art. 1, comma 2-bis della legge n. 241/90, che sancisce i principi di collaborazione e di buona fede tra cittadino e pubblica amministrazione.
2. Si costituiva in giudizio la Regione Lazio deducendo che in fase di valutazione era stato riscontrato che l’autorizzazione della competente Soprintendenza, pur formalmente prodotta dal Comune nell’istanza, recava una data (25/09/2024) antecedente alla pubblicazione dell’Avviso ed era riferita ad un diverso progetto, ancorché riguardante il medesimo immobile, per cui non valida ai fini del bando in esame.
In particolare, l’oggetto dell’autorizzazione presentata concerneva l’“Intervento di recupero con efficientamento energetico della sede comunale di Pofi (L.R. n. 38/1999 – D.G.R. n. 135 del 08/03/2024)”, e la relativa domanda di contributo riguardava l’“Intervento di restauro della facciata ed efficientamento energetico della sede comunale di Pofi”.
Inoltre, nella descrizione delle lavorazioni autorizzate, era ricompreso anche un intervento di “Recupero dell’unità immobiliare posta al piano seminterrato 2 (con accesso esclusivo su Via Marconi), destinandolo a funzioni di carattere sociale attraverso lo svolgimento di trattamenti multidisciplinari integrati e mantenendo attivo il collegamento con la rete territoriale”, non coerente con le finalità dell’Avviso in esame, espressamente limitato alle sedi comunali.
L’autorizzazione, inoltre, specificava quanto segue: “…devono intendersi allegati gli elaborati e i documenti progettuali trasmessi con la vs. nota pec prot. 7350 del 19.09.2024, ns. prot. 9906 del 20.09.2024. Si specifica che eventuali varianti al progetto qui approvato dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione”, presupponendo, dunque, la necessità di una rinnovata valutazione in caso di modifiche progettuali.
L’autorizzazione della Soprintendenza prodotta, infatti, recava espressi riferimenti a fonti di finanziamento diverse da quelle dell’avviso in esame ed era riferita ad un progetto con oggetto, finalità e quadro economico non pienamente coincidenti con quello presentato, oltre a contemplare lavorazioni ulteriori, tra cui il recupero dell’unità immobiliare destinata a funzioni sociali, non coerenti con le finalità dell’avviso, limitato alle sedi comunali.
Parimenti, non era dirimente il rilievo secondo cui taluni lavori autorizzati dalla Soprintendenza coincidevano con quelli oggetto dell’istanza, poiché l’autorizzazione in parola non si limitava a singoli interventi puntuali, ma approva un progetto unitario, espressamente individuato e correlato a un diverso procedimento amministrativo e a differenti fonti di finanziamento.
Né poteva attribuirsi efficacia sanante alla nota della Soprintendenza del 29 settembre 2025, prodotta tardivamente, in quanto si limitava ad affermare in via generica la validità del precedente parere per “le medesime opere”, senza sciogliere le incongruenze progettuali e procedimentali già rilevate dalla Commissione, né a superare i profili di non coerenza.
3. Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026, previo avviso alle parti di possibile decisione con sentenza breve ex art. 60 c.p.a., la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
5. A tal fine deve infatti rilevarsi – seguendo l’ordine dei motivi di gravame proposti - che l’argomentazione per cui il progetto in questione sia stato qualificato come esecutivo invece che di fattibilità non è invero dirimente, atteso che non può escludersi che l’errore sia stato compiuto dall’amministrazione regionale proprio in tal senso.
Ma soprattutto deve rilevarsi, tranchant , che nel caso di erogazione di fondi pubblici il sindacato del giudice amministrativo non può sfociare in valutazioni di tipo sostanziali (dando cioè prevalenza alla sostanza rispetto alla forma) , ma deve piuttosto essere eseguito nel senso del controllo del massimo rispetto delle forme previste.
A maggior ragione, poi, quando si tratti di procedura selettive con fondi incapienti rispetto a tutte le domande.
Il che, nella fattispecie, si traduce nella valutazione per cui l’atto di “ratifica” ( rectius , equipollenza) rilasciato ex post dalla Soprintendenza rispetto alla precedente autorizzazione, avrebbe dovuto essere acquisito e prodotto dal Comune ricorrente prima della scadenza del termine previsto dal bando, non essendo l’amministrazione resistente tenuta a effettuare valutazioni e/o analisi comparative tra progetti diversi.
Infatti mentre il termine del bando scadeva alle ore 13.00 del giorno 15.04.2025, l’atto di “ratifica”. della Soprintendenza è stato richiesto solo il 24.9.2025 con risposta datata 25.9.2025.
Dal che se ne deduce, ad adiuvandum , la speditezza con la quale la Soprintendenza interessata evade le richieste, assolutamente compatibile con i tempi della procedura in questione.
6. In ragione di quanto esposto, quindi, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
7. Attese, tuttavia, le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame, si ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché infondato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI SA, Presidente
SC FA, Consigliere, Estensore
SC Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC FA | RI SA |
IL SEGRETARIO