TAR Roma, sez. V, sentenza breve 09/04/2026, n. 6430
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Decreto presidenziale 30 gennaio 2026
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Sentenza breve 9 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 dell’Avviso Pubblico, degli artt. 41 e 42 del d.lgs. n. 36/2023, degli artt. 22 e 40 dell’Allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Contraddittorietà

    Il giudice ritiene che la qualifica del progetto come esecutivo o di fattibilità non sia dirimente. Sottolinea che nel caso di erogazione di fondi pubblici, il controllo del giudice amministrativo deve essere sul rispetto delle forme, specialmente in procedure selettive con fondi insufficienti. L'atto di "ratifica" della Soprintendenza, equipollente all'autorizzazione richiesta, è stato richiesto tardivamente rispetto alla scadenza del bando.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 dell’Avviso Pubblico, degli artt. 41 e 42 del d.lgs. n. 36/2023, degli artt. 22 e 40 dell’Allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria

    Il giudice ritiene che l'autorizzazione della Soprintendenza non fosse valida ai fini del bando poiché riferita ad altro progetto e ad altre tipologie di interventi. Inoltre, l'autorizzazione presupponeva la richiesta di una nuova autorizzazione o conferma in caso di modifiche progettuali e faceva riferimento a fonti di finanziamento non coerenti con l'avviso. La nota di chiarimento della Soprintendenza, prodotta tardivamente, non scioglieva le incongruenze progettuali e procedimentali.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, dell’art. 117 della Costituzione

    Il giudice ritiene che l'atto di "ratifica" (rectius, equipollenza) rilasciato ex post dalla Soprintendenza rispetto alla precedente autorizzazione, avrebbe dovuto essere acquisito e prodotto dal Comune ricorrente prima della scadenza del termine previsto dal bando. L'amministrazione resistente non è tenuta a effettuare valutazioni comparative tra progetti diversi. La richiesta di "ratifica" è stata effettuata tardivamente.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 10, comma 3, dell’Avviso Pubblico. Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Disparità di trattamento

    Il giudice ritiene che l'amministrazione resistente non sia tenuta a effettuare valutazioni e/o analisi comparative tra progetti diversi. L'art. 10, comma 3, dell'avviso prevedeva la facoltà, non l'obbligo, di richiedere un supplemento di istruttoria. La richiesta di "ratifica" della Soprintendenza è stata effettuata tardivamente rispetto alla scadenza del bando.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza breve 09/04/2026, n. 6430
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6430
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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