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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/10/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3806/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3806/2020
Oggi 22 ottobre 2025 innanzi alla dott.ssa Francesca Di Giorno, è comparsa:
Per l'avv. CERRONE SAMANTHA, la quale si riporta all'atto di appello Parte_1
e ne chiede l'accoglimento.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
*** All'esito della camera di consiglio, assenti le parti, si provvede al deposito della sentenza tramite l'applicativo “Consolle del Magistrato”.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Di Giorno, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3806 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
T R A
(C.F: ) nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (CE), via Vittorio Emanuele II n. 53, presso lo studio dell'avv. Samantha Cerrone che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
(P.I. ) con sede in via Principe di Piemonte n. 1, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Minturno (LT), via Appia n. 783, presso lo studio degli avv.ti Roberto Salvatore Palermo, Elia Forte e Roberto Lepone, che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello opposizione a ingiunzione fiscale.
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 22.10.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente depositato, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 61414 del 16.5.2019, notificatagli dal , in data Controparte_1
pagina 2 di 7 24.5.2019, relativa al verbale di accertamento violazione alle norme del Codice della Strada n.
S321916 del 25.7.2014, notificato il 20.11.2014, nonché al verbale di accertamento n. S322167 del 26.7.2014 notificato il 20.11.2014, per l'importo complessivo di euro 1.134,40. A sostegno dell'opposizione ha dedotto: a) la illegittimità dell'ingiunzione fiscale stante la tardività della notifica del verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada, in quanto effettuata oltre il termine di novanta giorni;
b) la notifica dell'ingiunzione fiscale oltre il termine di decadenza previsto dalla legge, sulla base del combinato disposto degli artt. 1 comma 163 n. n.
206/2006 e 36 comma 2 lett. a) D.L. N. 248/2007; c) la violazione e falsa applicazione dell'art. 27 comma 6 legge n. 689/1981, ossia l'illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento;
d) la illegittimità della ingiunzione fiscale per assenza di motivazione e violazione delle norme contenute nello Statuto del Contribuente. Ciò posto, ha chiesto di accertare e dichiarare il provvedimento impugnato inesistente, nullo o comunque inefficace.
Il Giudice di Pace di Cassino, rilevata la mancata comparizione dell'opponente e ravvisata la non evidente illegittimità del provvedimento impugnato, ha convalidato, con ordinanza depositata in data 18.2.2020, il provvedimento impugnato.
Con ricorso depositato in data 17.11.2020, ha appellato la succitata Parte_1 ordinanza deducendone l'erroneità nella parte in cui ha convalidato l'ingiunzione impugnata sulla scorta della mancata comparizione dell'opponente all'udienza del 14.2.2020 e per non aver rilevato l'illegittimità della stessa per omessa o invalida notificazione del verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada, in considerazione della notificazione degli stessi oltre il termine perentorio di 90 giorni. Ha concluso, pertanto, chiedendo di revocare l'ordinanza di convalida del 14 febbraio 2020 emessa dal Giudice di Pace di Cassino e di dichiarare illegittima, nulla e/o annullabile l'ingiunzione di pagamento n. 61414 del 16 maggio 2019 notificata in data
24 maggio 2019 relativa alla posizione debitoria n. S321916: verbale del 25 luglio 2014 notificato in data 20 novembre 2014, nonché alla posizione debitoria n. S322167: verbale del 26 luglio 2014 notificato in data 20 novembre 2014.
All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
****
2. Parte appellante contesta, anzitutto, la parte della sentenza di primo grado, in cui, nell'applicare la disciplina di cui agli artt. 22 l. 689/81 ss., si dà atto della mancata comparizione dell'opponente senza comunicazione all'Ufficio di un suo impedimento;
della inidoneità della pagina 3 di 7 documentazione allegata al ricorso a incidere sulla valenza della pretesa sanzionatoria;
e della non evidente illegittimità del provvedimento impugnato. A supporto della suddetta doglianza,
l'appellante ha dedotto l'applicabilità per le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione fiscale ex R.D. 1910 del rito ordinario di cognizione.
Tale assunto è fondato.
Deve infatti rilevarsi che il giudice di prime cure ha erroneamente applicato il disposto di cui all'art. 7 comma 9 lettera b) d.lgs. 150/2011 (fattispecie precedentemente disciplinata dall'art. 23 comma 5 l. n. 689/81), che disciplina i giudizi di opposizione a sanzione amministrativa (in particolare, il verbale di accertamento di violazione al codice della strada).
Tuttavia, le disposizioni sopra citate (art. 23 comma 5 legge n. 689/81 e art. 7, n. 9, lett. b,
Dlgs. 150/2011) hanno natura di norme speciali e non sono, perciò, estensibili a casi diversi da quelli in esse espressamente considerati;
pertanto, qualora l'opponente, ritualmente comparso alla prima udienza, diserti quella successiva, il giudice non è legittimato a convalidare il provvedimento impugnato, ma deve definire il giudizio nei modi previsti dalle norme generali che regolano il giudizio civile di primo grado.
Nel caso di specie, considerato che il provvedimento oggetto di opposizione è l'ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1989, il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare, come osservato dall'appellante, il rito ordinario di cognizione ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 150/2011, e dunque non emettere l'ordinanza di convalida, in quanto non applicabile a detto provvedimento.
3. Quanto al secondo motivo di appello, il , nel censurare il provvedimento del primo Pt_1 giudice nella parte in cui non ha ravvisato l'illegittimità del provvedimento impugnato, ha reiterato il motivo di opposizione proposto in primo grado afferente alla notificazione dei verbali di accertamento oltre il termine di 90 giorni.
Orbene, il provvedimento impugnato dal è un'ingiunzione per il pagamento di entrate Pt_1 patrimoniali degli enti pubblici (c.d. ingiunzione fiscale) prevista dall'art. 2 del Regio Decreto n.
639 del 1910, emesso per la riscossione della sanzione pecuniaria applicata sulla scorta del verbale di accertamento violazione alle norme del Codice della Strada n. S321916 del 25.7.2014, notificato il 20.11.2014, nonché del verbale di accertamento n. S322167 del 26.7.2014 notificato il 20.11.2014.
L'ingiunzione fiscale è un provvedimento avente natura formale di atto amministrativo e funzioni che cumulano quelle proprie del titolo esecutivo e del precetto. La legge, infatti, attribuisce alla pubblica amministrazione un potere di autotutela, allo scopo di consentire all'ente pagina 4 di 7 di munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del proprio debitore senza la necessità di adire il giudice, esercitabile unilateralmente mediante un provvedimento di ingiunzione.
Secondo l'orientamento tradizionale, quando l'opposizione all'ingiunzione fiscale o alla cartella esattoriale intende far valere l'omissione o la nullità della notificazione del provvedimento presupposto, consistente in una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada applicata con l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto o con un verbale di contestazione,
l'azione proposta deve qualificarsi come opposizione all'ordinanza-ingiunzione o al verbale di accertamento, rispettivamente previsti dall'art. 205 e dall'art. 204-bis c.d.s. (ora regolati dal rito del lavoro, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L.vo n. 150 del 2011). Il principio tradizionale è stato riaffermato dalle Sezioni Unite, secondo cui l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del
D.L.vo n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella (Cass., Sez. Unite, 22.9.2017 n.
22080).
Quanto all'oggetto del giudizio, un orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma la natura “recuperatoria” dell'opposizione, sia quando l'omissione o la nullità della notifica riguarda l'ordinanza-ingiunzione, sia quando riguarda il verbale di contestazione della violazione al codice della strada. Si sostiene che, attraverso l'opposizione all'ingiunzione fiscale ex art. 3 R.D. n. 639 del 1910 o alla cartella esattoriale, si intende impugnare il provvedimento presupposto per omessa notifica e, così, si vogliono recuperare le ragioni di opposizione alla sanzione amministrativa che non era stato possibile far valere nelle forme e nei tempi previsti dalle specifiche disposizioni del codice della strada, per nullità o omissione della notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del processo verbale di contestazione.
Tale ipotesi non ricorre, dunque, nel caso di specie, con la conseguenza che il ricorrente avrebbe potuto certamente lamentare la tardività della notifica del verbale di accertamento
(notifica regolarmente effettuata) entro trenta giorni decorrenti da quella notificazione mediante l'opposizione ex art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011. Non essendo stato rispettato il suddetto termine, il verbale di accertamento si è ormai consolidato, sicché il avrebbe potuto, in questa sede, far valere soltanto fatti estintivi Pt_1 verificatesi successivamente alla notificazione dei verbali. pagina 5 di 7 Sul punto deve ulteriormente evidenziarsi che l'ingiunzione fiscale è espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della pubblica amministrazione, con natura giuridica di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, legittimando, in caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni del debitore. Essa segue il mancato pagamento dell'avviso di accertamento e non lo sostituisce. Una volta divenuto definitivo, l'avviso di accertamento, infatti, il rapporto giuridico deve considerarsi esaurito e non più contestabile, sicché la successiva ingiunzione fiscale non integra un nuovo atto impositivo, ma un atto liquidatorio (Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2017, n. 13132; Cass., Sez. 5^,
18 aprile 2019, n. 10896; Cass., Sez. 6^-2, 18 giugno 2020, n. 11794; Cass., Sez. 6^-5, 16 febbraio 2021, n. 3952; Cass., Sez. 6^-5, 13 gennaio 2022, n. 884).
Ne deriva ad esempio che il giudice di appello può ritenere inammissibile il ricorso del contribuente avverso l'ingiunzione fiscale soltanto dopo aver accertato, dandone conto in motivazione, l'effettiva conoscenza dei prodromici atti di accertamento da parte del medesimo
(circostanza pacifica nel caso di specie) e, quindi, la loro mancata tempestiva opposizione (Cass.,
Sez. 5^, 15 gennaio 2020, n. 565).
Nel caso di specie, parte opponente non ha lamentato di non aver avuto contezza dei verbali di accertamento presupposti, eccependo soltanto la tardività degli stessi, con la conseguenza che l'appello deve dichiararsi inammissibile per le ragioni sopra esposte.
Pertanto, pur accertata la illegittimità dell'ordinanza di convalida del giudice di pace (per le ragioni anzidette), l'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale, con riguardo all'ulteriore motivo di appello afferente alla illegittima decisione del giudie di primo grado sulla validità del provvedimento opposto, deve essere respinta, tenuto conto del fatto che l'appellante ha riproposto la doglianza relativa alla tardività della notifica dei verbali, senza reiterare gli ulteriori motivi di opposizione fatti valere in primo grado.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 applicando lo scaglione da e 1.100,00 a 5.200,00 (con omissione della fase istruttoria e decisionale, stante il mancato deposito di atti e la mancata comparizione di parte opposta).
Infine, alla soccombenza del ricorrente segue la declaratoria ex art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17, della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in grado di appello definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 1) rigetta l'appello per le ragioni di cui in parte motiva;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
che liquida in € 850,00 oltre accessori di legge;
[...]
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma
17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cassino, il 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3806/2020
Oggi 22 ottobre 2025 innanzi alla dott.ssa Francesca Di Giorno, è comparsa:
Per l'avv. CERRONE SAMANTHA, la quale si riporta all'atto di appello Parte_1
e ne chiede l'accoglimento.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
*** All'esito della camera di consiglio, assenti le parti, si provvede al deposito della sentenza tramite l'applicativo “Consolle del Magistrato”.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Di Giorno, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3806 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
T R A
(C.F: ) nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (CE), via Vittorio Emanuele II n. 53, presso lo studio dell'avv. Samantha Cerrone che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
(P.I. ) con sede in via Principe di Piemonte n. 1, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Minturno (LT), via Appia n. 783, presso lo studio degli avv.ti Roberto Salvatore Palermo, Elia Forte e Roberto Lepone, che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello opposizione a ingiunzione fiscale.
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 22.10.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente depositato, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 61414 del 16.5.2019, notificatagli dal , in data Controparte_1
pagina 2 di 7 24.5.2019, relativa al verbale di accertamento violazione alle norme del Codice della Strada n.
S321916 del 25.7.2014, notificato il 20.11.2014, nonché al verbale di accertamento n. S322167 del 26.7.2014 notificato il 20.11.2014, per l'importo complessivo di euro 1.134,40. A sostegno dell'opposizione ha dedotto: a) la illegittimità dell'ingiunzione fiscale stante la tardività della notifica del verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada, in quanto effettuata oltre il termine di novanta giorni;
b) la notifica dell'ingiunzione fiscale oltre il termine di decadenza previsto dalla legge, sulla base del combinato disposto degli artt. 1 comma 163 n. n.
206/2006 e 36 comma 2 lett. a) D.L. N. 248/2007; c) la violazione e falsa applicazione dell'art. 27 comma 6 legge n. 689/1981, ossia l'illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento;
d) la illegittimità della ingiunzione fiscale per assenza di motivazione e violazione delle norme contenute nello Statuto del Contribuente. Ciò posto, ha chiesto di accertare e dichiarare il provvedimento impugnato inesistente, nullo o comunque inefficace.
Il Giudice di Pace di Cassino, rilevata la mancata comparizione dell'opponente e ravvisata la non evidente illegittimità del provvedimento impugnato, ha convalidato, con ordinanza depositata in data 18.2.2020, il provvedimento impugnato.
Con ricorso depositato in data 17.11.2020, ha appellato la succitata Parte_1 ordinanza deducendone l'erroneità nella parte in cui ha convalidato l'ingiunzione impugnata sulla scorta della mancata comparizione dell'opponente all'udienza del 14.2.2020 e per non aver rilevato l'illegittimità della stessa per omessa o invalida notificazione del verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada, in considerazione della notificazione degli stessi oltre il termine perentorio di 90 giorni. Ha concluso, pertanto, chiedendo di revocare l'ordinanza di convalida del 14 febbraio 2020 emessa dal Giudice di Pace di Cassino e di dichiarare illegittima, nulla e/o annullabile l'ingiunzione di pagamento n. 61414 del 16 maggio 2019 notificata in data
24 maggio 2019 relativa alla posizione debitoria n. S321916: verbale del 25 luglio 2014 notificato in data 20 novembre 2014, nonché alla posizione debitoria n. S322167: verbale del 26 luglio 2014 notificato in data 20 novembre 2014.
All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
****
2. Parte appellante contesta, anzitutto, la parte della sentenza di primo grado, in cui, nell'applicare la disciplina di cui agli artt. 22 l. 689/81 ss., si dà atto della mancata comparizione dell'opponente senza comunicazione all'Ufficio di un suo impedimento;
della inidoneità della pagina 3 di 7 documentazione allegata al ricorso a incidere sulla valenza della pretesa sanzionatoria;
e della non evidente illegittimità del provvedimento impugnato. A supporto della suddetta doglianza,
l'appellante ha dedotto l'applicabilità per le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione fiscale ex R.D. 1910 del rito ordinario di cognizione.
Tale assunto è fondato.
Deve infatti rilevarsi che il giudice di prime cure ha erroneamente applicato il disposto di cui all'art. 7 comma 9 lettera b) d.lgs. 150/2011 (fattispecie precedentemente disciplinata dall'art. 23 comma 5 l. n. 689/81), che disciplina i giudizi di opposizione a sanzione amministrativa (in particolare, il verbale di accertamento di violazione al codice della strada).
Tuttavia, le disposizioni sopra citate (art. 23 comma 5 legge n. 689/81 e art. 7, n. 9, lett. b,
Dlgs. 150/2011) hanno natura di norme speciali e non sono, perciò, estensibili a casi diversi da quelli in esse espressamente considerati;
pertanto, qualora l'opponente, ritualmente comparso alla prima udienza, diserti quella successiva, il giudice non è legittimato a convalidare il provvedimento impugnato, ma deve definire il giudizio nei modi previsti dalle norme generali che regolano il giudizio civile di primo grado.
Nel caso di specie, considerato che il provvedimento oggetto di opposizione è l'ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1989, il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare, come osservato dall'appellante, il rito ordinario di cognizione ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 150/2011, e dunque non emettere l'ordinanza di convalida, in quanto non applicabile a detto provvedimento.
3. Quanto al secondo motivo di appello, il , nel censurare il provvedimento del primo Pt_1 giudice nella parte in cui non ha ravvisato l'illegittimità del provvedimento impugnato, ha reiterato il motivo di opposizione proposto in primo grado afferente alla notificazione dei verbali di accertamento oltre il termine di 90 giorni.
Orbene, il provvedimento impugnato dal è un'ingiunzione per il pagamento di entrate Pt_1 patrimoniali degli enti pubblici (c.d. ingiunzione fiscale) prevista dall'art. 2 del Regio Decreto n.
639 del 1910, emesso per la riscossione della sanzione pecuniaria applicata sulla scorta del verbale di accertamento violazione alle norme del Codice della Strada n. S321916 del 25.7.2014, notificato il 20.11.2014, nonché del verbale di accertamento n. S322167 del 26.7.2014 notificato il 20.11.2014.
L'ingiunzione fiscale è un provvedimento avente natura formale di atto amministrativo e funzioni che cumulano quelle proprie del titolo esecutivo e del precetto. La legge, infatti, attribuisce alla pubblica amministrazione un potere di autotutela, allo scopo di consentire all'ente pagina 4 di 7 di munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del proprio debitore senza la necessità di adire il giudice, esercitabile unilateralmente mediante un provvedimento di ingiunzione.
Secondo l'orientamento tradizionale, quando l'opposizione all'ingiunzione fiscale o alla cartella esattoriale intende far valere l'omissione o la nullità della notificazione del provvedimento presupposto, consistente in una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada applicata con l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto o con un verbale di contestazione,
l'azione proposta deve qualificarsi come opposizione all'ordinanza-ingiunzione o al verbale di accertamento, rispettivamente previsti dall'art. 205 e dall'art. 204-bis c.d.s. (ora regolati dal rito del lavoro, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L.vo n. 150 del 2011). Il principio tradizionale è stato riaffermato dalle Sezioni Unite, secondo cui l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del
D.L.vo n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella (Cass., Sez. Unite, 22.9.2017 n.
22080).
Quanto all'oggetto del giudizio, un orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma la natura “recuperatoria” dell'opposizione, sia quando l'omissione o la nullità della notifica riguarda l'ordinanza-ingiunzione, sia quando riguarda il verbale di contestazione della violazione al codice della strada. Si sostiene che, attraverso l'opposizione all'ingiunzione fiscale ex art. 3 R.D. n. 639 del 1910 o alla cartella esattoriale, si intende impugnare il provvedimento presupposto per omessa notifica e, così, si vogliono recuperare le ragioni di opposizione alla sanzione amministrativa che non era stato possibile far valere nelle forme e nei tempi previsti dalle specifiche disposizioni del codice della strada, per nullità o omissione della notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del processo verbale di contestazione.
Tale ipotesi non ricorre, dunque, nel caso di specie, con la conseguenza che il ricorrente avrebbe potuto certamente lamentare la tardività della notifica del verbale di accertamento
(notifica regolarmente effettuata) entro trenta giorni decorrenti da quella notificazione mediante l'opposizione ex art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011. Non essendo stato rispettato il suddetto termine, il verbale di accertamento si è ormai consolidato, sicché il avrebbe potuto, in questa sede, far valere soltanto fatti estintivi Pt_1 verificatesi successivamente alla notificazione dei verbali. pagina 5 di 7 Sul punto deve ulteriormente evidenziarsi che l'ingiunzione fiscale è espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della pubblica amministrazione, con natura giuridica di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, legittimando, in caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni del debitore. Essa segue il mancato pagamento dell'avviso di accertamento e non lo sostituisce. Una volta divenuto definitivo, l'avviso di accertamento, infatti, il rapporto giuridico deve considerarsi esaurito e non più contestabile, sicché la successiva ingiunzione fiscale non integra un nuovo atto impositivo, ma un atto liquidatorio (Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2017, n. 13132; Cass., Sez. 5^,
18 aprile 2019, n. 10896; Cass., Sez. 6^-2, 18 giugno 2020, n. 11794; Cass., Sez. 6^-5, 16 febbraio 2021, n. 3952; Cass., Sez. 6^-5, 13 gennaio 2022, n. 884).
Ne deriva ad esempio che il giudice di appello può ritenere inammissibile il ricorso del contribuente avverso l'ingiunzione fiscale soltanto dopo aver accertato, dandone conto in motivazione, l'effettiva conoscenza dei prodromici atti di accertamento da parte del medesimo
(circostanza pacifica nel caso di specie) e, quindi, la loro mancata tempestiva opposizione (Cass.,
Sez. 5^, 15 gennaio 2020, n. 565).
Nel caso di specie, parte opponente non ha lamentato di non aver avuto contezza dei verbali di accertamento presupposti, eccependo soltanto la tardività degli stessi, con la conseguenza che l'appello deve dichiararsi inammissibile per le ragioni sopra esposte.
Pertanto, pur accertata la illegittimità dell'ordinanza di convalida del giudice di pace (per le ragioni anzidette), l'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale, con riguardo all'ulteriore motivo di appello afferente alla illegittima decisione del giudie di primo grado sulla validità del provvedimento opposto, deve essere respinta, tenuto conto del fatto che l'appellante ha riproposto la doglianza relativa alla tardività della notifica dei verbali, senza reiterare gli ulteriori motivi di opposizione fatti valere in primo grado.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 applicando lo scaglione da e 1.100,00 a 5.200,00 (con omissione della fase istruttoria e decisionale, stante il mancato deposito di atti e la mancata comparizione di parte opposta).
Infine, alla soccombenza del ricorrente segue la declaratoria ex art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17, della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in grado di appello definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 1) rigetta l'appello per le ragioni di cui in parte motiva;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
che liquida in € 850,00 oltre accessori di legge;
[...]
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma
17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cassino, il 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Di Giorno
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