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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/07/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 903/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di RE, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Vendita di cose ha pronunciato la seguente immobili
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 903/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
28/05/2025, promossa
DA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
Angela Giebelmann e dall'avv. Michele Salvoni Giebelmann del foro di RE
ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in RE alla via
Solferino n. 10, giusta deleghe in atti;
APPELLANTI pagina 1 di 19 CONTRO
C.F. , Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Controparte_3
), (C.F. ), C.F._5 CP_4 C.F._6
(C.F. ), Controparte_5 C.F._7 Controparte_6
(C.F. ), (C.F. C.F._8 CP_7
), nella loro qualità di eredi di (C.F. C.F._9 Persona_1
), nata a [...] il [...], deceduta C.F._10
in RE il 10/12/2021, tutti rappresentati e difesi, come da procura rilasciata su foglio separato congiunto alla comparsa, dall'avv. Davide Arnaldo Belleri del foro di RE ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in RE alla via Vittorio Emanuele II n. 43;
- APPELLATI
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_8 C.F._11
dall'avv. Matteo Rovatti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
RE alla via XX Settembre n. 66, giusta delega allegata alla comparsa in grado di appello;
APPELLATO
In punto: Appello alla sentenza N. 2118/2023 emessa dal Tribunale di
RE (sezione seconda) pubblicata in data 10.08.2023
CONCLUSIONI pagina 2 di 19 Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello adita:
In via principale e nel merito: condannare Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
ed tutti nella loro qualità di eredi della Sig.ra CP_7 CP_9 Per_1
in conformità all'art. 752 c.c., nonché il Geom. al
[...] Controparte_8
risarcimento dei danni arrecati agli odierni appellanti nella vicenda di cui in narrativa, quantificati nella non minor somma di € 25.592,86, ovvero nella diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia, a maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c.;
Sempre in via principale e nel merito: previa dichiarazione di risoluzione del con-tratto di mediazione stipulato tra gli odierni appellanti ed il Geom. CP_8
per grave inadempimento imputabile esclusivamente a quest'ultimo,
[...]
condannare il ridetto geom. alla restituzione del corrispettivo Controparte_8
ricevuto, pari ad € 6.994,26, a maggiorarsi di interessi ai sensi dell'art. 1284,
quarto comma, c.c.;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, anche con riferimento alla fase della C.T.U., con condanna degli appellati a restituire a e quanto percepito per tali titoli all'esito del Pt_1 Pt_2
giudizio di primo grado.
Per parte appellata Per_1
Nel merito: rigettare in toto l'appello proposto da e da Controparte_10
pagina 3 di 19 avverso la sentenza del Tribunale di RE nr. 2118/2023 Parte_2
pronunciata in prime cure dal Tribunale di RE nella causa RG n.
14576/2017, poiché da ritenersi del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, confermare le statuizioni nonché motivazioni contenute nella sentenza impugnata in accoglimento delle domande e conclusioni formulate in primo grado dagli eredi della signora Per_1
In via subordinata e condizionata alla denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, ancorché parziale, dell'appello avversario, rigettare e respingersi tutte le domande formulate dagli appellanti e attori in primo grado e ciò per tutte le ragioni illustrate nel presente giudizio nonché negli atti difensivi depositati in primo grado e riproposte in questa sede;
Nel merito, se del caso anche in via riconvenzionale, in via gradata e subordinata alla riforma anche parziale della sentenza impugnata: nella denegata e non creduta ipotesi che sia riformata la sentenza di primo grado appellata e sia ravvisabile una qualche minima responsabilità della parte venditrice in ordine alle circostanze allegate dagli attori nonché alle loro conseguenze, dichiarare che essa responsabilità è totalmente imputabile al solo geometra Controparte_8
per le ragioni esposte e dichiarare il medesimo obbligato a tenere indenne o comunque manlevata la venditrice da ogni conseguenza pregiudizievole fosse a questa imputata in rapporto ai fatti accertati, se del caso previa dichiarazione della nullità/inefficacia della clausola contenuta all'art. 3 del contratto di incarico professionale del 06.03.2015 intercorso tra le parti;
pagina 4 di 19 vista la temerarietà della lite e la malafede processuale degli attori appellanti, si chiede che gli appellanti e siano Controparte_10 Parte_2
condannati sensi dell'art. 96 c.p.c. a pagare ai convenuti eredi di Per_1
una somma a titolo risarcitorio nella misura che questa Corte vorrà
[...]
liquidare secondo equità e giustizia.
In ogni caso: con integrale rifusione delle spese legali e compensi professionali dovuti in relazione ad entrambi i gradi del giudizio, del procedimento per accertamento tecnico preventivo, con rigetto della domanda avversaria.
Per parte appellata : CP_8
Si chiede che la Corte d'appello di RE, voglia disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
Nel merito: rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dagli appellanti, confermando la sentenza n. 2118/2023 del Tribunale di
RE, pubblicata il 10.08.2023, notificata il 29.08.2023, oggi oggetto di gravame respingere, con la miglior formula, le domande svolte dagli appellanti,
per i motivi esposti in narrativa.
Nel merito: respingersi tutte le domande avanzate nei confronti del geometra dagli eredi e riproposte in via subordinata anche in questa sede CP_8 Per_1
di gravame, in quanto infondate.
Con l'ulteriore condanna degli appellanti alla condanna ex art.96 c.p.c. nella misura che riterrà l'adita Corte.
pagina 5 di 19 In ogni caso con l'integrale rifusione delle spese e competenze professionali difensive, oltre rimborso oneri accessori, sia di primo che di secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 18.09.2017, i coniugi e Parte_1
convenivano innanzi al Tribunale di RE Pt_2 Parte_2 Persona_1
e esponendo: Controparte_8
- che nel maggio 2015 si deducenti si erano rivolti al geom. Controparte_8
affinché quest'ultimo, nella qualità di mediatore, prestasse loro assistenza nel corso delle operazioni di acquisto dell'immobile sito in Idro alla via Vesta n. 25,
costituito da fabbricato abitativo con corte di pertinenza identificato al N.C.E.U.
al foglio 4 mapp. 3085/3 di proprietà di;
Persona_1
- che da subito avevano precisato al mediatore la loro volontà di effettuare una parziale ristrutturazione in modo da rendere l'immobile anche in inverno;
- che al mediatore era stata versata la somma di € 6.994,26 e in data 10.07.2015
era stato perfezionato l'atto di acquisto al prezzo di € 182.000, regolarmente versato;
- che il geom. incaricato di seguire l'iter di ristrutturazione, in data CP_8
22.09.2015 aveva loro comunicato l'impossibilità di apportare qualsiasi modifica alla casa in quanto non conforme a quanto autorizzato nel 1967 e che non era possibile alcuna sanatoria anche in relazione alla parte ampliata poiché il fabbricato non rispettava la distanza di cinque metri dal confine;
- che in data 22.06.2016 i deducenti avevano depositato ricorso per a.t.p. e il pagina 6 di 19 nominato consulente ing. aveva appurato l'esistenza di Persona_2
difformità dell'immobile rispetto all'unico progetto assentito con licenza di costruzione n. 44 del 15.06.1967.
Alla luce di queste premesse, gli attori assumevano che ben difficilmente l'immobile acquistato poteva essere sanato e che dunque il danno poteva essere quantificato in € 100.000 con riguardo alla posizione della venditrice;
allegavano la violazione dell'art. 1759 c.c. da parte del mediatore non avendo loro comunicato le circostanze note relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare che potevano influire sulla conclusione del contratto che non avrebbero perfezionato se avessero saputo di non poter effettuare le modifiche rispetto alla situazione esistente. Chiedevano pertanto la risoluzione del contratto di mediazione e la restituzione di quanto versato.
resisteva. Allegava che l'immobile in questione, posto a pochi Persona_1
metri dal lago di Idro, era stato edificato da LI RM di nazionalità
tedesca, una volta ottenuta la licenza di costruzione n. 44 del 15.06.1967; che la comparente, unitamente al marito avevano acquistato Persona_3
l'immobile de quo con atto del 16.01.1976 in cui la licenza del 1967 non era stata allegata;
che in data 17.05.1977 il Comune di Idro li aveva autorizzati alla ristrutturazione interna ed alla realizzazione di un volume tecnico indispensabile per un servizio (unico intervento edilizio posto in essere in quanto la concessione del 1992 rilasciata non era mai stata ritirata a causa della morte del marito); che nel 2015 aveva incaricato il geom. per la vendita della CP_8
pagina 7 di 19 proprietà al prezzo di € 230.000 e il professionista aveva seguito la vendita e la aveva indotta a ridurre il prezzo ad € 182.000 a fronte dei problemi emersi;
che i potenziali acquirenti avevano espresso il desiderio di acquistare l'abitazione per demolirla e costruirne una nuova sulla vasta area edificabile;
che nel corso del rogito il geometra aveva chiaramente rappresentato l'esistenza della difformità
edilizia, ma aveva rassicurato la venditrice dell'intenzione degli acquirenti di demolire per poi ricostruire;
che dopo aver preso possesso dell'immobile, gli acquirenti avevano realizzato alcuni interventi edilizi abusivi, ossia la posa di tre cancelli in acciaio zincato e il livellamento dell'area la cui vegetazione era sottoposta a vincolo ambientale.
In diritto, la convenuta rappresentava che gli acquirenti non avevano chiesto la nullità del contratto;
che per le azioni per vizi e mancanza di qualità promesse o essenziali era intervenuta la decadenza e che l'art. 1489 c.c. non poteva trovare applicazione in quanto gli acquirenti erano stati informati dell'irregolarità
catastale e l'interprete aveva loro spiegato la possibilità di chiedere il recesso dal contratto e il doppio della caparra, mentre gli acquirenti avevano voluto perfezionare l'affare ed anzi avevano incaricato il geom. di assisterli CP_8
nella compravendita.
resisteva ed allegava di aver ricevuto l'incarico dagli attori in Controparte_8
quanto a conoscenza della lingua tedesca;
che il deducente aveva valutato in €
182.000 il valore del suolo e in € 48.000 il fabbricato;
che gli attori gli avevano garantito l'affidamento di incarico di progettazione della nuova abitazione;
che pagina 8 di 19 pure la signora gli aveva conferito l'incarico di vendere l'immobile e Per_1
dunque la sua attività non era stata propriamente quella di mediazione;
che durante la fase di trattativa aveva ricevuto dalla venditrice tutta la documentazione dalla quale aveva dedotto che parte dell'immobile non era conforme e di tanto aveva avvisato i potenziali acquirenti, i quali, tuttavia,
avevano manifestato il proposito di voler acquistare avendo intenzione di demolire il vecchio bungalow esistente. Negava di aver ricevuto un espresso incarico dai contraenti di verificare la situazione urbanistica del manufatto e ribadiva di aver informato i coniugi , prima della stipula del Parte_3
contratto notarile, sulla situazione di parziale non conformità della casetta –
bungalow.
Veniva disposto un tentativo di conciliazione che dava esito negativo, istruita la lite con testi, in data 24.03.2022 il processo veniva interrotto a causa del decesso di;
riassunto ad istanza degli attori, con la gravata sentenza, il Persona_1
Tribunale adito, ricostruite le varie tesi contrapposte e l'iter del processo,
dapprima ricostruiva il rapporto tra i contraenti e il geom. nell'ambito CP_8
della mediazione e rilevava che il mediatore aveva correttamente informato i potenziali acquirenti dell'esistenza dell'abuso edilizio, come dichiarato dal TE
e che non esisteva alcun contrasto tra il contenuto della Testimone_1
deposizione e la documentazione prodotta, mentre nei rapporti tra parte acquirente e parte venditrice era operante l'art. 1489 c.c. secondo cui il comparatore non può invocare la responsabilità del venditore, se reso edotto pagina 9 di 19 delle difformità esistenti;
evidenziava poi che gli attori, in corso di causa,
avevano ottenuto la regolarizzazione dell'immobile sostenendo esborsi notevolmente inferiori e che dunque eventuali profili di nullità dell'atto di trasferimento erano venuti meno.
e proponevano appello a cui resistevano Parte_1 Parte_2
gli eredi di e il geom. dandosi atto che alla Persona_1 Controparte_8
prima udienza in questo grado veniva estromessa dal processo CP_9
avendo rinunciato all'eredità della de cuius.
La causa veniva rinviata all'udienza del 28 maggio 2025 per la spedizione a sentenza, previa concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che il geom. ha verificato la situazione di irregolarità e che gli CP_8
esiti di detta verifica sono stati a loro comunicati. Allega che la deposizione del
TE geom. collide con il contenuto del doc. 4 e con la deposizione Testimone_1
resa da e con quanto dichiarato dalla parte alienante nell'atto di Tes_2
vendita in cui ha attestato la piena regolarità dell'immobile. Gli appellanti deducono che dal contenuto delle e-mail è evidente che la loro intenzione non era quella di demolire il fabbricato per procedere ad una nuova ricostruzione, ma procedere ad una parziale ristrutturazione.
Con il secondo motivo parte appellante lamenta che i profili di difformità sono pagina 10 di 19 stati ben rilevati in sede di a.t.p. e che la venditrice era consapevole Per_1
della loro esistenza e nulla loro aveva comunicato.
Prima di esaminare i motivi, occorre dare sommaria contezza delle emergenza di causa.
Agli atti risulta che in data 6.03.2015 incaricava il geom. Persona_1
affinché quest'ultimo svolgesse per suo conto attività di Controparte_8
consulenza e di assistenza professionale relativa alla vendita del suo immobile sito in Comune di Idro, località Vesta n. 19, contraddistinto dal mappale 3085
sub. 3 e relativo terreno di pertinenza;
il corrispettivo per il geometra era fissato nel 3% del prezzo di vendita oltre i.v.a.; l'importo da richiedere ai potenziali acquirenti era indicato in € 230.000 e la committente garantiva la libertà del bene e attestava la piena conformità alle norme urbanistiche e edilizie,
sollevando da ogni responsabilità il professionista.
In data 9.06.2015 interveniva il preliminare di vendita con cui si Per_1
impegnava a vendere ai coniugi l'immobile al prezzo di € 182.000 di Pt_1
cui € 30.000 a titolo di caparra e al punto 6 la promittente garantiva che l'immobile era libero da pesi e da formalità pregiudizievoli.
In ordine alla consistente riduzione del prezzo, la convenuta asseriva che il geom. aveva scoperto che in realtà il suo immobile presentava delle CP_8
difformità rispetto alla licenza di costruzione rilasciata nel 1967 al suo dante causa (altro cittadino tedesco) e che dunque aveva ridotto il prezzo al solo valore del suolo edificabile in quanto i promissari acquirenti avevano manifestato pagina 11 di 19 l'intenzione di demolire il fabbricato e costruirne uno nuovo.
Il geom. nella sua comparsa, confermava che il valore del suolo era di € CP_8
182.000 e quello del fabbricato di € 48.000; precisava che i potenziali acquirenti gli avevano garantito anche l'ulteriore incarico di progettazione della nuova abitazione (come da bozze allegate quale suo doc. 4) e proseguiva (in modo sibillino) affermando che grazie al suo intervento aveva dato l'assenso a Per_1
vendere al minor prezzo di € 182.000 – a cui era seguito il preliminare.
Di seguito, in data 10.7.2015, veniva stipulato il contratto definitivo in cui
, all'art. 6, attestava che il fabbricato era stato costruito in Controparte_11
forza di licenza di costruzione del 15.06.1967 e i lavori ultimati il 30.10.1967,
che il fabbricato era stato dichiarato abitabile con decorrenza dal 3.06.1968 e che in seguito non erano stati fatti lavori necessitanti di ulteriori autorizzazione edilizie.
I nuovi proprietari, intenzionati a svolgere interventi edilizi, ricevevano in data
22.09.2015 comunicazione del geom. incaricato di seguire gli ulteriori CP_8
lavori, del seguente tenore “Purtroppo non possiamo presentare alcuna modifica
in quanto la casa non è conforme a quanto autorizzato nel 1967 (allego
planimetri con evidenziate le difformità …) Ora non è possibile sanare questa
situazione in quanto siamo in presenza di un vincolo ambientale che non
permette sanatorie di volumi realizzati … le soluzioni sono due: 1) mantenere la
situazione come è attualmente. 2) demolire e ricostruire con nuova
autorizzazione rispettando i confini e parametri urbanistici”.
pagina 12 di 19 Seguiva l'a.t.p., affidato all'ing. che effettivamente riscontrava Persona_2
delle difformità rispetto alla licenza di costruzione n. 44 del 15.06.1967 intestata a LI RM (dante causa di che aveva acquistato, unitamente al Per_1
coniuge nel 1976) in quanto il fabbricato era stato edificato con maggior larghezza mediamente per una profondità pari a 1,84 metri per tutto il fronte nord dell'edificio, e con maggior lunghezza per tutto il fronte ovest per metri
3.00; anche le altezze di copertura erano più elevate rispetto a quanto assentito con la conseguenza che vi era stato un aumento della superficie lorda di pavimento di 16,69 mq. e un aumento della superficie coperta accessoria di circa
25 mq.
Di seguito il consulente accertava i presumibili costi per la sanatoria che di fatto interveniva solo in corso del processo di primo grado.
Il consulente confermava, per quanto di interesse in questa sede, che la licenza di costruzione n. 44 del 15.06.1967 era intestata a LI RM;
che in seguito erano state protocollate due schede catastali;
che in data 16.01.1976 i coniugi
RM avevano alienato a coniugi – che aveva Per_3 Per_1 Per_3
richiesto nel 1977 il rilascio di un'autorizzazione per manutenzione interna,
ottenuta in data 20.03.1978 e che, infine, come scritto dalla convenuta, i coniugi
- avevano presentato domanda per eseguire opere di Per_3 Per_1
ristrutturazione e di ampliamento, regolarmente approvata dal Comune in data
17.08.1992, ma poi archiviata per mancato pagamento degli oneri concessori –
presumibilmente in dipendenza dell'avvenuta morte di come scritto in Per_3
pagina 13 di 19 comparsa.
Tanto premesso, i motivi di gravame, da valutare in via unitaria, sono infondati.
È indubbio che l'immobile venduto presenta difformità rispetto alla licenza n. 44
del 1967, ma dall'istruttoria si può affermare che parte acquirente sia stata resa edotta della citata difformità.
Per consolidato orientamento di legittimità, l'art. 1489 c.c. accorda una forma di tutela al compratore in ipotesi di inesattezza giuridica della prestazione a causa dell'esistenza di oneri o di diritti, non apparenti e non conosciuti, che arrechino limitazioni al godimento della cosa, ma, a differenza dell'evizione, che opera anche nel caso in cui il compratore conosca la causa di evizione, la garanzia non
è dovuta quando le limitazioni erano conosciute o apparenti.
Nell'ambito dell'art. 1489 c.c. rientrano anche le difformità edilizie e dunque in caso di compravendita di costruzione realizzata in difformità della licenza trova applicazione l'art. 1489 c.c. in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa venduta quando il vizio della cosa non si concretizza in anomalie strutturali del bene e sempre che la difformità non sia stata dichiarata nel contratto o comunque non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto (cfr. Cass. 21.06.2024
n. 17148).
Orbene, nel caso concreto, non è emerso con chiarezza il momento in cui gli acquirenti hanno saputo della difformità – sebbene il racconto di Per_1
appaia quello più coerente e credibile alla luce della consistente
[...]
riduzione di prezzo accordata rispetto a quanto preteso nel conferimento di pagina 14 di 19 incarico al geom. – tuttavia si può ragionevolmente affermare che gli CP_8
originari attori abbiano avuto conoscenza della difformità prima della stipula del contratto definitivo.
In tale senso militano le deposizioni dei testi.
La TE , dipendente del geom. confermava la stima Testimone_3 CP_8
del terreno e del fabbricato;
riferiva che il geometra aveva redatto delle bozze per realizzare un nuovo immobile e che aveva rappresentato alla la Per_1
difformità; aggiungeva di aver inviato la mail doc. 3 indicante le pratiche catastali a cui era stato sottoposto l'immobile agli acquirenti.
Il TE , indifferente, presente nel momento del rogito, Testimone_4
riferiva che il geom. aveva scoperto la difformità, definita come lieve;
CP_8
che i promissari avevano preso possesso dell'immobile in data 10.06.2015 e che,
per quanto di maggior interesse, negli uffici del notaio in attesa di Per_4
essere ricevuti dal notaio ed alla presenza dell'interprete, il geom. aveva CP_8
ribadito l'esistenza della difformità alla venditrice, aveva dichiarato che i venditori comunque erano intenzionati all'acquisto essendo intenzionati a demolire e che lo stesso geometra, in lingua italiana e tedesca, aveva detto “se
oggi non facciamo l'atto è diritto degli acquirenti pretendere dalla signora
il doppio della caparra ricevuta” e i gli acquirenti in lingua tedesca Per_1
avevano affermato “siamo a conoscenza dell'irregolarità edilizia dell'immobile,
che non è un problema per noi, non vogliamo chiedere il doppio della caparra e
vogliamo comunque procedere all'acquisto perché vogliamo abbattere la casa e
pagina 15 di 19 costruirne una nuova”.
ricordava solo di essere presente nello studio del notaio nella Tes_2
qualità di interprete.
Posto che non vi è contrasto tra la deposizione del TE Belleri e quella dell'interprete, la deposizione del primo TE è molto chiara nel rappresentare che i promissari acquirenti erano stati informati della difformità esistente e addirittura della possibilità di ottenere il doppio della caparra, ma che gli stessi espressamente avevano voluto dar corso alla vendita in quanto intenzionati a demolire il vecchio manufatto per costruirne uno nuovo.
La consistente riduzione del prezzo (con sostanziale esclusione valore del fabbricato) avvalora questa tesi ed anche la TE laddove afferma che il Tes_3
suo datore di lavoro aveva predisposto delle bozze finalizzate ad una nuova edificazione lascia chiaramente intendere che l'originario proposito degli acquirenti fosse proprio quella di demolire il vecchio manufatto Parte_3
per poi ricostruire (e in tal modo non vi sarebbero stati problemi di sorta).
Il complessivo contenuto di queste dichiarazioni non è contraddetto dalla mail doc. 4 di parte appellante laddove il geom. informava i coniugi CP_8 Pt_1
che, in relazione alla pratica presentata, non era possibile apportare alcuna modifica, salva la demolizione integrale, in quanto detto documento non esclude di per sé la veridicità del contenuto delle deposizioni testimoniali.
Può essere accaduto che gli acquirenti abbiano cambiato idea volendo apportare solo dei miglioramenti (all'epoca non consentiti, ma poi autorizzati in corso di pagina 16 di 19 causa) tanto è vero che nella mail del 21.12.2015 il geom. informava i CP_8
coniugi della possibilità di “impugnare” l'atto notarile per irregolarità, pur aggiungendo “anche se voi eravate a conoscenza prima della compravendita”
ribadendo dunque la tesi, in epoca non sospetta, di una preventiva informazione prima di addivenire al contratto definitivo.
Infine, a nulla rileva il contenuto dell'art. 6 del contratto definitivo in cui la parte venditrice si limitava a dare contezza della licenza in forza della quale era stato eretto il manufatto e del conseguimento dell'abitabilità, senza alcuna espressa garanzia di conformità.
Per questi motivi
la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti della parte acquirente va disattesa.
Per gli stessi motivi, non può essere accolta la domanda di risoluzione del contratto di mediazione avanzata nei confronti del geometra CP_8
Si è già detto che il geometra ha informato i potenziali acquirenti della difformità prima del contratto definitivo;
il documento 4 che parte appellante assume essere decisivo in realtà non è affatto incompatibile con le risultanze della prova per testi - e lo stesso convenuto infatti afferma che detta risposta era funzionale alla nuova e mai rappresentata prima volontà degli acquirenti di ristrutturare anziché ricostruire tutto ex novo. Dagli atti risulta che il professionista ha anche eseguito attività che propriamente non rientrano nella mediazione: ha valutato il terreno scorporandolo dal fabbricato e ha predisposto delle bozze di progetto per realizzare la nuova casa.
pagina 17 di 19 Non esistono dunque inadempimenti a carico del geom. tali da CP_8
giustificare la risoluzione del contratto e la conseguente restituzione del compenso versato.
In definitiva, il gravame va disatteso e parte appellante va condannata a rifondere alle parti appellate le spese di lite, liquidate per ciascuna parte costituita in € 3.966, oltre accessori, applicando i parametri medi dello scaglione per le cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RE, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 211/2023 emessa dal Tribunale di RE in data
[...]
10.08.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti in solido a rifondere agli eredi di e a Persona_5
le spese di lite del presente grado che liquida, per ciascuna Controparte_8
parte costituita, in complessivi € 3.966 per compenso (di cui € 1.134 per la fase di studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911
per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
pagina 18 di 19 quater del DPR 115/2002 a carico degli appellanti principali.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del 10.06.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 19 di 19
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di RE, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Vendita di cose ha pronunciato la seguente immobili
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 903/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
28/05/2025, promossa
DA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
Angela Giebelmann e dall'avv. Michele Salvoni Giebelmann del foro di RE
ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in RE alla via
Solferino n. 10, giusta deleghe in atti;
APPELLANTI pagina 1 di 19 CONTRO
C.F. , Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Controparte_3
), (C.F. ), C.F._5 CP_4 C.F._6
(C.F. ), Controparte_5 C.F._7 Controparte_6
(C.F. ), (C.F. C.F._8 CP_7
), nella loro qualità di eredi di (C.F. C.F._9 Persona_1
), nata a [...] il [...], deceduta C.F._10
in RE il 10/12/2021, tutti rappresentati e difesi, come da procura rilasciata su foglio separato congiunto alla comparsa, dall'avv. Davide Arnaldo Belleri del foro di RE ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in RE alla via Vittorio Emanuele II n. 43;
- APPELLATI
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_8 C.F._11
dall'avv. Matteo Rovatti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
RE alla via XX Settembre n. 66, giusta delega allegata alla comparsa in grado di appello;
APPELLATO
In punto: Appello alla sentenza N. 2118/2023 emessa dal Tribunale di
RE (sezione seconda) pubblicata in data 10.08.2023
CONCLUSIONI pagina 2 di 19 Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello adita:
In via principale e nel merito: condannare Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
ed tutti nella loro qualità di eredi della Sig.ra CP_7 CP_9 Per_1
in conformità all'art. 752 c.c., nonché il Geom. al
[...] Controparte_8
risarcimento dei danni arrecati agli odierni appellanti nella vicenda di cui in narrativa, quantificati nella non minor somma di € 25.592,86, ovvero nella diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia, a maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c.;
Sempre in via principale e nel merito: previa dichiarazione di risoluzione del con-tratto di mediazione stipulato tra gli odierni appellanti ed il Geom. CP_8
per grave inadempimento imputabile esclusivamente a quest'ultimo,
[...]
condannare il ridetto geom. alla restituzione del corrispettivo Controparte_8
ricevuto, pari ad € 6.994,26, a maggiorarsi di interessi ai sensi dell'art. 1284,
quarto comma, c.c.;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, anche con riferimento alla fase della C.T.U., con condanna degli appellati a restituire a e quanto percepito per tali titoli all'esito del Pt_1 Pt_2
giudizio di primo grado.
Per parte appellata Per_1
Nel merito: rigettare in toto l'appello proposto da e da Controparte_10
pagina 3 di 19 avverso la sentenza del Tribunale di RE nr. 2118/2023 Parte_2
pronunciata in prime cure dal Tribunale di RE nella causa RG n.
14576/2017, poiché da ritenersi del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, confermare le statuizioni nonché motivazioni contenute nella sentenza impugnata in accoglimento delle domande e conclusioni formulate in primo grado dagli eredi della signora Per_1
In via subordinata e condizionata alla denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, ancorché parziale, dell'appello avversario, rigettare e respingersi tutte le domande formulate dagli appellanti e attori in primo grado e ciò per tutte le ragioni illustrate nel presente giudizio nonché negli atti difensivi depositati in primo grado e riproposte in questa sede;
Nel merito, se del caso anche in via riconvenzionale, in via gradata e subordinata alla riforma anche parziale della sentenza impugnata: nella denegata e non creduta ipotesi che sia riformata la sentenza di primo grado appellata e sia ravvisabile una qualche minima responsabilità della parte venditrice in ordine alle circostanze allegate dagli attori nonché alle loro conseguenze, dichiarare che essa responsabilità è totalmente imputabile al solo geometra Controparte_8
per le ragioni esposte e dichiarare il medesimo obbligato a tenere indenne o comunque manlevata la venditrice da ogni conseguenza pregiudizievole fosse a questa imputata in rapporto ai fatti accertati, se del caso previa dichiarazione della nullità/inefficacia della clausola contenuta all'art. 3 del contratto di incarico professionale del 06.03.2015 intercorso tra le parti;
pagina 4 di 19 vista la temerarietà della lite e la malafede processuale degli attori appellanti, si chiede che gli appellanti e siano Controparte_10 Parte_2
condannati sensi dell'art. 96 c.p.c. a pagare ai convenuti eredi di Per_1
una somma a titolo risarcitorio nella misura che questa Corte vorrà
[...]
liquidare secondo equità e giustizia.
In ogni caso: con integrale rifusione delle spese legali e compensi professionali dovuti in relazione ad entrambi i gradi del giudizio, del procedimento per accertamento tecnico preventivo, con rigetto della domanda avversaria.
Per parte appellata : CP_8
Si chiede che la Corte d'appello di RE, voglia disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
Nel merito: rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dagli appellanti, confermando la sentenza n. 2118/2023 del Tribunale di
RE, pubblicata il 10.08.2023, notificata il 29.08.2023, oggi oggetto di gravame respingere, con la miglior formula, le domande svolte dagli appellanti,
per i motivi esposti in narrativa.
Nel merito: respingersi tutte le domande avanzate nei confronti del geometra dagli eredi e riproposte in via subordinata anche in questa sede CP_8 Per_1
di gravame, in quanto infondate.
Con l'ulteriore condanna degli appellanti alla condanna ex art.96 c.p.c. nella misura che riterrà l'adita Corte.
pagina 5 di 19 In ogni caso con l'integrale rifusione delle spese e competenze professionali difensive, oltre rimborso oneri accessori, sia di primo che di secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 18.09.2017, i coniugi e Parte_1
convenivano innanzi al Tribunale di RE Pt_2 Parte_2 Persona_1
e esponendo: Controparte_8
- che nel maggio 2015 si deducenti si erano rivolti al geom. Controparte_8
affinché quest'ultimo, nella qualità di mediatore, prestasse loro assistenza nel corso delle operazioni di acquisto dell'immobile sito in Idro alla via Vesta n. 25,
costituito da fabbricato abitativo con corte di pertinenza identificato al N.C.E.U.
al foglio 4 mapp. 3085/3 di proprietà di;
Persona_1
- che da subito avevano precisato al mediatore la loro volontà di effettuare una parziale ristrutturazione in modo da rendere l'immobile anche in inverno;
- che al mediatore era stata versata la somma di € 6.994,26 e in data 10.07.2015
era stato perfezionato l'atto di acquisto al prezzo di € 182.000, regolarmente versato;
- che il geom. incaricato di seguire l'iter di ristrutturazione, in data CP_8
22.09.2015 aveva loro comunicato l'impossibilità di apportare qualsiasi modifica alla casa in quanto non conforme a quanto autorizzato nel 1967 e che non era possibile alcuna sanatoria anche in relazione alla parte ampliata poiché il fabbricato non rispettava la distanza di cinque metri dal confine;
- che in data 22.06.2016 i deducenti avevano depositato ricorso per a.t.p. e il pagina 6 di 19 nominato consulente ing. aveva appurato l'esistenza di Persona_2
difformità dell'immobile rispetto all'unico progetto assentito con licenza di costruzione n. 44 del 15.06.1967.
Alla luce di queste premesse, gli attori assumevano che ben difficilmente l'immobile acquistato poteva essere sanato e che dunque il danno poteva essere quantificato in € 100.000 con riguardo alla posizione della venditrice;
allegavano la violazione dell'art. 1759 c.c. da parte del mediatore non avendo loro comunicato le circostanze note relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare che potevano influire sulla conclusione del contratto che non avrebbero perfezionato se avessero saputo di non poter effettuare le modifiche rispetto alla situazione esistente. Chiedevano pertanto la risoluzione del contratto di mediazione e la restituzione di quanto versato.
resisteva. Allegava che l'immobile in questione, posto a pochi Persona_1
metri dal lago di Idro, era stato edificato da LI RM di nazionalità
tedesca, una volta ottenuta la licenza di costruzione n. 44 del 15.06.1967; che la comparente, unitamente al marito avevano acquistato Persona_3
l'immobile de quo con atto del 16.01.1976 in cui la licenza del 1967 non era stata allegata;
che in data 17.05.1977 il Comune di Idro li aveva autorizzati alla ristrutturazione interna ed alla realizzazione di un volume tecnico indispensabile per un servizio (unico intervento edilizio posto in essere in quanto la concessione del 1992 rilasciata non era mai stata ritirata a causa della morte del marito); che nel 2015 aveva incaricato il geom. per la vendita della CP_8
pagina 7 di 19 proprietà al prezzo di € 230.000 e il professionista aveva seguito la vendita e la aveva indotta a ridurre il prezzo ad € 182.000 a fronte dei problemi emersi;
che i potenziali acquirenti avevano espresso il desiderio di acquistare l'abitazione per demolirla e costruirne una nuova sulla vasta area edificabile;
che nel corso del rogito il geometra aveva chiaramente rappresentato l'esistenza della difformità
edilizia, ma aveva rassicurato la venditrice dell'intenzione degli acquirenti di demolire per poi ricostruire;
che dopo aver preso possesso dell'immobile, gli acquirenti avevano realizzato alcuni interventi edilizi abusivi, ossia la posa di tre cancelli in acciaio zincato e il livellamento dell'area la cui vegetazione era sottoposta a vincolo ambientale.
In diritto, la convenuta rappresentava che gli acquirenti non avevano chiesto la nullità del contratto;
che per le azioni per vizi e mancanza di qualità promesse o essenziali era intervenuta la decadenza e che l'art. 1489 c.c. non poteva trovare applicazione in quanto gli acquirenti erano stati informati dell'irregolarità
catastale e l'interprete aveva loro spiegato la possibilità di chiedere il recesso dal contratto e il doppio della caparra, mentre gli acquirenti avevano voluto perfezionare l'affare ed anzi avevano incaricato il geom. di assisterli CP_8
nella compravendita.
resisteva ed allegava di aver ricevuto l'incarico dagli attori in Controparte_8
quanto a conoscenza della lingua tedesca;
che il deducente aveva valutato in €
182.000 il valore del suolo e in € 48.000 il fabbricato;
che gli attori gli avevano garantito l'affidamento di incarico di progettazione della nuova abitazione;
che pagina 8 di 19 pure la signora gli aveva conferito l'incarico di vendere l'immobile e Per_1
dunque la sua attività non era stata propriamente quella di mediazione;
che durante la fase di trattativa aveva ricevuto dalla venditrice tutta la documentazione dalla quale aveva dedotto che parte dell'immobile non era conforme e di tanto aveva avvisato i potenziali acquirenti, i quali, tuttavia,
avevano manifestato il proposito di voler acquistare avendo intenzione di demolire il vecchio bungalow esistente. Negava di aver ricevuto un espresso incarico dai contraenti di verificare la situazione urbanistica del manufatto e ribadiva di aver informato i coniugi , prima della stipula del Parte_3
contratto notarile, sulla situazione di parziale non conformità della casetta –
bungalow.
Veniva disposto un tentativo di conciliazione che dava esito negativo, istruita la lite con testi, in data 24.03.2022 il processo veniva interrotto a causa del decesso di;
riassunto ad istanza degli attori, con la gravata sentenza, il Persona_1
Tribunale adito, ricostruite le varie tesi contrapposte e l'iter del processo,
dapprima ricostruiva il rapporto tra i contraenti e il geom. nell'ambito CP_8
della mediazione e rilevava che il mediatore aveva correttamente informato i potenziali acquirenti dell'esistenza dell'abuso edilizio, come dichiarato dal TE
e che non esisteva alcun contrasto tra il contenuto della Testimone_1
deposizione e la documentazione prodotta, mentre nei rapporti tra parte acquirente e parte venditrice era operante l'art. 1489 c.c. secondo cui il comparatore non può invocare la responsabilità del venditore, se reso edotto pagina 9 di 19 delle difformità esistenti;
evidenziava poi che gli attori, in corso di causa,
avevano ottenuto la regolarizzazione dell'immobile sostenendo esborsi notevolmente inferiori e che dunque eventuali profili di nullità dell'atto di trasferimento erano venuti meno.
e proponevano appello a cui resistevano Parte_1 Parte_2
gli eredi di e il geom. dandosi atto che alla Persona_1 Controparte_8
prima udienza in questo grado veniva estromessa dal processo CP_9
avendo rinunciato all'eredità della de cuius.
La causa veniva rinviata all'udienza del 28 maggio 2025 per la spedizione a sentenza, previa concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che il geom. ha verificato la situazione di irregolarità e che gli CP_8
esiti di detta verifica sono stati a loro comunicati. Allega che la deposizione del
TE geom. collide con il contenuto del doc. 4 e con la deposizione Testimone_1
resa da e con quanto dichiarato dalla parte alienante nell'atto di Tes_2
vendita in cui ha attestato la piena regolarità dell'immobile. Gli appellanti deducono che dal contenuto delle e-mail è evidente che la loro intenzione non era quella di demolire il fabbricato per procedere ad una nuova ricostruzione, ma procedere ad una parziale ristrutturazione.
Con il secondo motivo parte appellante lamenta che i profili di difformità sono pagina 10 di 19 stati ben rilevati in sede di a.t.p. e che la venditrice era consapevole Per_1
della loro esistenza e nulla loro aveva comunicato.
Prima di esaminare i motivi, occorre dare sommaria contezza delle emergenza di causa.
Agli atti risulta che in data 6.03.2015 incaricava il geom. Persona_1
affinché quest'ultimo svolgesse per suo conto attività di Controparte_8
consulenza e di assistenza professionale relativa alla vendita del suo immobile sito in Comune di Idro, località Vesta n. 19, contraddistinto dal mappale 3085
sub. 3 e relativo terreno di pertinenza;
il corrispettivo per il geometra era fissato nel 3% del prezzo di vendita oltre i.v.a.; l'importo da richiedere ai potenziali acquirenti era indicato in € 230.000 e la committente garantiva la libertà del bene e attestava la piena conformità alle norme urbanistiche e edilizie,
sollevando da ogni responsabilità il professionista.
In data 9.06.2015 interveniva il preliminare di vendita con cui si Per_1
impegnava a vendere ai coniugi l'immobile al prezzo di € 182.000 di Pt_1
cui € 30.000 a titolo di caparra e al punto 6 la promittente garantiva che l'immobile era libero da pesi e da formalità pregiudizievoli.
In ordine alla consistente riduzione del prezzo, la convenuta asseriva che il geom. aveva scoperto che in realtà il suo immobile presentava delle CP_8
difformità rispetto alla licenza di costruzione rilasciata nel 1967 al suo dante causa (altro cittadino tedesco) e che dunque aveva ridotto il prezzo al solo valore del suolo edificabile in quanto i promissari acquirenti avevano manifestato pagina 11 di 19 l'intenzione di demolire il fabbricato e costruirne uno nuovo.
Il geom. nella sua comparsa, confermava che il valore del suolo era di € CP_8
182.000 e quello del fabbricato di € 48.000; precisava che i potenziali acquirenti gli avevano garantito anche l'ulteriore incarico di progettazione della nuova abitazione (come da bozze allegate quale suo doc. 4) e proseguiva (in modo sibillino) affermando che grazie al suo intervento aveva dato l'assenso a Per_1
vendere al minor prezzo di € 182.000 – a cui era seguito il preliminare.
Di seguito, in data 10.7.2015, veniva stipulato il contratto definitivo in cui
, all'art. 6, attestava che il fabbricato era stato costruito in Controparte_11
forza di licenza di costruzione del 15.06.1967 e i lavori ultimati il 30.10.1967,
che il fabbricato era stato dichiarato abitabile con decorrenza dal 3.06.1968 e che in seguito non erano stati fatti lavori necessitanti di ulteriori autorizzazione edilizie.
I nuovi proprietari, intenzionati a svolgere interventi edilizi, ricevevano in data
22.09.2015 comunicazione del geom. incaricato di seguire gli ulteriori CP_8
lavori, del seguente tenore “Purtroppo non possiamo presentare alcuna modifica
in quanto la casa non è conforme a quanto autorizzato nel 1967 (allego
planimetri con evidenziate le difformità …) Ora non è possibile sanare questa
situazione in quanto siamo in presenza di un vincolo ambientale che non
permette sanatorie di volumi realizzati … le soluzioni sono due: 1) mantenere la
situazione come è attualmente. 2) demolire e ricostruire con nuova
autorizzazione rispettando i confini e parametri urbanistici”.
pagina 12 di 19 Seguiva l'a.t.p., affidato all'ing. che effettivamente riscontrava Persona_2
delle difformità rispetto alla licenza di costruzione n. 44 del 15.06.1967 intestata a LI RM (dante causa di che aveva acquistato, unitamente al Per_1
coniuge nel 1976) in quanto il fabbricato era stato edificato con maggior larghezza mediamente per una profondità pari a 1,84 metri per tutto il fronte nord dell'edificio, e con maggior lunghezza per tutto il fronte ovest per metri
3.00; anche le altezze di copertura erano più elevate rispetto a quanto assentito con la conseguenza che vi era stato un aumento della superficie lorda di pavimento di 16,69 mq. e un aumento della superficie coperta accessoria di circa
25 mq.
Di seguito il consulente accertava i presumibili costi per la sanatoria che di fatto interveniva solo in corso del processo di primo grado.
Il consulente confermava, per quanto di interesse in questa sede, che la licenza di costruzione n. 44 del 15.06.1967 era intestata a LI RM;
che in seguito erano state protocollate due schede catastali;
che in data 16.01.1976 i coniugi
RM avevano alienato a coniugi – che aveva Per_3 Per_1 Per_3
richiesto nel 1977 il rilascio di un'autorizzazione per manutenzione interna,
ottenuta in data 20.03.1978 e che, infine, come scritto dalla convenuta, i coniugi
- avevano presentato domanda per eseguire opere di Per_3 Per_1
ristrutturazione e di ampliamento, regolarmente approvata dal Comune in data
17.08.1992, ma poi archiviata per mancato pagamento degli oneri concessori –
presumibilmente in dipendenza dell'avvenuta morte di come scritto in Per_3
pagina 13 di 19 comparsa.
Tanto premesso, i motivi di gravame, da valutare in via unitaria, sono infondati.
È indubbio che l'immobile venduto presenta difformità rispetto alla licenza n. 44
del 1967, ma dall'istruttoria si può affermare che parte acquirente sia stata resa edotta della citata difformità.
Per consolidato orientamento di legittimità, l'art. 1489 c.c. accorda una forma di tutela al compratore in ipotesi di inesattezza giuridica della prestazione a causa dell'esistenza di oneri o di diritti, non apparenti e non conosciuti, che arrechino limitazioni al godimento della cosa, ma, a differenza dell'evizione, che opera anche nel caso in cui il compratore conosca la causa di evizione, la garanzia non
è dovuta quando le limitazioni erano conosciute o apparenti.
Nell'ambito dell'art. 1489 c.c. rientrano anche le difformità edilizie e dunque in caso di compravendita di costruzione realizzata in difformità della licenza trova applicazione l'art. 1489 c.c. in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa venduta quando il vizio della cosa non si concretizza in anomalie strutturali del bene e sempre che la difformità non sia stata dichiarata nel contratto o comunque non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto (cfr. Cass. 21.06.2024
n. 17148).
Orbene, nel caso concreto, non è emerso con chiarezza il momento in cui gli acquirenti hanno saputo della difformità – sebbene il racconto di Per_1
appaia quello più coerente e credibile alla luce della consistente
[...]
riduzione di prezzo accordata rispetto a quanto preteso nel conferimento di pagina 14 di 19 incarico al geom. – tuttavia si può ragionevolmente affermare che gli CP_8
originari attori abbiano avuto conoscenza della difformità prima della stipula del contratto definitivo.
In tale senso militano le deposizioni dei testi.
La TE , dipendente del geom. confermava la stima Testimone_3 CP_8
del terreno e del fabbricato;
riferiva che il geometra aveva redatto delle bozze per realizzare un nuovo immobile e che aveva rappresentato alla la Per_1
difformità; aggiungeva di aver inviato la mail doc. 3 indicante le pratiche catastali a cui era stato sottoposto l'immobile agli acquirenti.
Il TE , indifferente, presente nel momento del rogito, Testimone_4
riferiva che il geom. aveva scoperto la difformità, definita come lieve;
CP_8
che i promissari avevano preso possesso dell'immobile in data 10.06.2015 e che,
per quanto di maggior interesse, negli uffici del notaio in attesa di Per_4
essere ricevuti dal notaio ed alla presenza dell'interprete, il geom. aveva CP_8
ribadito l'esistenza della difformità alla venditrice, aveva dichiarato che i venditori comunque erano intenzionati all'acquisto essendo intenzionati a demolire e che lo stesso geometra, in lingua italiana e tedesca, aveva detto “se
oggi non facciamo l'atto è diritto degli acquirenti pretendere dalla signora
il doppio della caparra ricevuta” e i gli acquirenti in lingua tedesca Per_1
avevano affermato “siamo a conoscenza dell'irregolarità edilizia dell'immobile,
che non è un problema per noi, non vogliamo chiedere il doppio della caparra e
vogliamo comunque procedere all'acquisto perché vogliamo abbattere la casa e
pagina 15 di 19 costruirne una nuova”.
ricordava solo di essere presente nello studio del notaio nella Tes_2
qualità di interprete.
Posto che non vi è contrasto tra la deposizione del TE Belleri e quella dell'interprete, la deposizione del primo TE è molto chiara nel rappresentare che i promissari acquirenti erano stati informati della difformità esistente e addirittura della possibilità di ottenere il doppio della caparra, ma che gli stessi espressamente avevano voluto dar corso alla vendita in quanto intenzionati a demolire il vecchio manufatto per costruirne uno nuovo.
La consistente riduzione del prezzo (con sostanziale esclusione valore del fabbricato) avvalora questa tesi ed anche la TE laddove afferma che il Tes_3
suo datore di lavoro aveva predisposto delle bozze finalizzate ad una nuova edificazione lascia chiaramente intendere che l'originario proposito degli acquirenti fosse proprio quella di demolire il vecchio manufatto Parte_3
per poi ricostruire (e in tal modo non vi sarebbero stati problemi di sorta).
Il complessivo contenuto di queste dichiarazioni non è contraddetto dalla mail doc. 4 di parte appellante laddove il geom. informava i coniugi CP_8 Pt_1
che, in relazione alla pratica presentata, non era possibile apportare alcuna modifica, salva la demolizione integrale, in quanto detto documento non esclude di per sé la veridicità del contenuto delle deposizioni testimoniali.
Può essere accaduto che gli acquirenti abbiano cambiato idea volendo apportare solo dei miglioramenti (all'epoca non consentiti, ma poi autorizzati in corso di pagina 16 di 19 causa) tanto è vero che nella mail del 21.12.2015 il geom. informava i CP_8
coniugi della possibilità di “impugnare” l'atto notarile per irregolarità, pur aggiungendo “anche se voi eravate a conoscenza prima della compravendita”
ribadendo dunque la tesi, in epoca non sospetta, di una preventiva informazione prima di addivenire al contratto definitivo.
Infine, a nulla rileva il contenuto dell'art. 6 del contratto definitivo in cui la parte venditrice si limitava a dare contezza della licenza in forza della quale era stato eretto il manufatto e del conseguimento dell'abitabilità, senza alcuna espressa garanzia di conformità.
Per questi motivi
la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti della parte acquirente va disattesa.
Per gli stessi motivi, non può essere accolta la domanda di risoluzione del contratto di mediazione avanzata nei confronti del geometra CP_8
Si è già detto che il geometra ha informato i potenziali acquirenti della difformità prima del contratto definitivo;
il documento 4 che parte appellante assume essere decisivo in realtà non è affatto incompatibile con le risultanze della prova per testi - e lo stesso convenuto infatti afferma che detta risposta era funzionale alla nuova e mai rappresentata prima volontà degli acquirenti di ristrutturare anziché ricostruire tutto ex novo. Dagli atti risulta che il professionista ha anche eseguito attività che propriamente non rientrano nella mediazione: ha valutato il terreno scorporandolo dal fabbricato e ha predisposto delle bozze di progetto per realizzare la nuova casa.
pagina 17 di 19 Non esistono dunque inadempimenti a carico del geom. tali da CP_8
giustificare la risoluzione del contratto e la conseguente restituzione del compenso versato.
In definitiva, il gravame va disatteso e parte appellante va condannata a rifondere alle parti appellate le spese di lite, liquidate per ciascuna parte costituita in € 3.966, oltre accessori, applicando i parametri medi dello scaglione per le cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RE, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 211/2023 emessa dal Tribunale di RE in data
[...]
10.08.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti in solido a rifondere agli eredi di e a Persona_5
le spese di lite del presente grado che liquida, per ciascuna Controparte_8
parte costituita, in complessivi € 3.966 per compenso (di cui € 1.134 per la fase di studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911
per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
pagina 18 di 19 quater del DPR 115/2002 a carico degli appellanti principali.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del 10.06.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 19 di 19