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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 07/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1443/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore-estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16/05/2024 da
e , entrambi con l'Avv. MUCIACCIA Parte_1 Parte_2
GIADA, presso cui hanno eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Potenza, il 1.04.2006 (anno 2006, atto n. 6, parte I) e si sono separati con sentenza n. 136/2024, passata in giudicato.
Dall'unione sono nati i seguenti figli:
, nato a [...] il [...]; , nato a [...] il Persona_1 Persona_2
10.10.2008 e , nato a [...] il [...]. Parte_3
con l'intervento del P.M- sede avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto ai sensi degli artt.
473 bis 49- 51 c.p.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. All'esito del passaggio in giudicato dell'omologa della separazione consensuale e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della Legge 1° dicembre 1970, n.
898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni;
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri;
4. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli;
mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé; stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i tre figli saranno iscritti, come del resto sono tuttora iscritti, presso il domicilio del padre sito in Piazzale Carlo Alberto n. 14;
5. Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questi;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere i figli almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre al fine settimana, dal sabato dopo pranzo e sino alla domenica dopo cena;
6. Durante le festività 30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il
1° giugno di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1° gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
7. Stabilire che a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli il genitore collocatario, SI. , nulla richiede alla SI.ra , essendo lui a ricevere Pt_1 Parte_2
l'assegno famigliare di circa euro 850,00 mensili, perciò sarà egli a corrispondere alla SI.ra , a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 del mese, euro 300,00 Parte_2 mensili come contributo al mantenimento della prole per i periodi in cui i figli risiederanno presso la di lei abitazione. Tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
8. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative), come da
Protocollo di codesto on.le Tribunale;
9. Dichiarare compensate le spese tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ai sensi degli artt. 473 bis 49- 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/05/2024 , chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge dalla data della comparizione delle parti, previa rimessione della causa sul ruolo e previa autorizzazione al deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo alla comparizione personale, di pronunciare il divorzio delle parti alle stesse condizioni della separazione.
Veniva quindi fissata l'udienza di comparizione delle parti del 3/07/2024 , sostituita dal deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni e, con sentenza pubblicata il 1/08/2024, n. 136/2024,veniva pronunciata la separazione personale delle parti, con rimessione della causa al giudice relatore per la definizione della domanda di divorzio.
Il giudice relatore fissava quindi l'udienza del 4 febbraio 2025 sostituita dal deposito telematico di note scritte.
Con le predette note, le parti hanno confermato le concordate condizioni di divorzio.
Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto non contrasta con gli interessi della prole e regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
; Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura-
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Potenza perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, 06/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo DOTT. Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore-estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16/05/2024 da
e , entrambi con l'Avv. MUCIACCIA Parte_1 Parte_2
GIADA, presso cui hanno eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Potenza, il 1.04.2006 (anno 2006, atto n. 6, parte I) e si sono separati con sentenza n. 136/2024, passata in giudicato.
Dall'unione sono nati i seguenti figli:
, nato a [...] il [...]; , nato a [...] il Persona_1 Persona_2
10.10.2008 e , nato a [...] il [...]. Parte_3
con l'intervento del P.M- sede avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto ai sensi degli artt.
473 bis 49- 51 c.p.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. All'esito del passaggio in giudicato dell'omologa della separazione consensuale e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della Legge 1° dicembre 1970, n.
898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni;
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri;
4. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli;
mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé; stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i tre figli saranno iscritti, come del resto sono tuttora iscritti, presso il domicilio del padre sito in Piazzale Carlo Alberto n. 14;
5. Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questi;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere i figli almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre al fine settimana, dal sabato dopo pranzo e sino alla domenica dopo cena;
6. Durante le festività 30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il
1° giugno di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1° gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
7. Stabilire che a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli il genitore collocatario, SI. , nulla richiede alla SI.ra , essendo lui a ricevere Pt_1 Parte_2
l'assegno famigliare di circa euro 850,00 mensili, perciò sarà egli a corrispondere alla SI.ra , a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 del mese, euro 300,00 Parte_2 mensili come contributo al mantenimento della prole per i periodi in cui i figli risiederanno presso la di lei abitazione. Tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
8. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative), come da
Protocollo di codesto on.le Tribunale;
9. Dichiarare compensate le spese tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ai sensi degli artt. 473 bis 49- 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/05/2024 , chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge dalla data della comparizione delle parti, previa rimessione della causa sul ruolo e previa autorizzazione al deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo alla comparizione personale, di pronunciare il divorzio delle parti alle stesse condizioni della separazione.
Veniva quindi fissata l'udienza di comparizione delle parti del 3/07/2024 , sostituita dal deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni e, con sentenza pubblicata il 1/08/2024, n. 136/2024,veniva pronunciata la separazione personale delle parti, con rimessione della causa al giudice relatore per la definizione della domanda di divorzio.
Il giudice relatore fissava quindi l'udienza del 4 febbraio 2025 sostituita dal deposito telematico di note scritte.
Con le predette note, le parti hanno confermato le concordate condizioni di divorzio.
Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto non contrasta con gli interessi della prole e regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
; Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura-
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Potenza perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, 06/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo DOTT. Anna Lucia Fanelli