Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/04/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n. 326/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 9.04.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
DILIGENTI EDOARDO e DI BERARDINO GIULIO CESARE AUGUSTO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DI GREGORIO PIER PAOLO, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi. CP_1
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1
contrariis reiectis, così giudicare: a) Accerti e dichiari che la tendinopatia dei polsi e delle spalle bilaterale (23a - m75 – D.M. 9 aprile 2008 e s.m.i.) siano di origine professionale, le quali, unitamente alle percentuali di invalidità preesistenti, determinino un pregiudizio complessivo dell'integrità psicofisica che risulterà di Giustizia, comunque superiore all'attuale 17%. b) Conseguentemente condannare l' a liquidare, la rendita e/o CP_1
l'indennità dovuta, anche per differenza, corrispondente al grado complessivo di menomazione. c) Condanni inoltre l , in persona del legale rappresentante p.t. al CP_1
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore degli
Avvocati Giulio Di Berardino e Edoardo Diligenti, antistatari”.
Deduceva la ricorrente: di essere coltivatrice diretta dall'anno 1973 e di occuparsi della cura e coltivazione di un terreno dell'estensione di circa tre ettari svolgendo l'attività lavorativa per gran parte della giornata;
di assumere, nello svolgimento delle proprie mansioni, posture incongrue con sovraccarico biomeccanico degli arti superiori oltre che di fare uso di apparecchiature e strumenti in grado di trasmettere vibrazioni;
di aver inoltrato all' CP_1
domanda per il riconoscimento della natura professionale della tendinopatia bilaterale dei polsi e tendinopatia delle spalle, patologie sicuramente contratte nell'esercizio della propria attività lavorativa;
di essersi trovata costretta ad adire le vie legali avendo l' , del tutto CP_1
inopinatamente, rigettato la domanda negando l'esposizione a rischio.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l' il quale contestava integralmente tutto CP_1
quanto ex adverso dedotto e prodotto instando per il rigetto del ricorso in quanto pretestuoso ed infondato. Sosteneva, infatti, l' la piena legittimità della decisione assunta in sede CP_2
amministrativa essendo chiaro il difetto di esposizione a rischio della ricorrente e non potendo, quindi, le patologie lamentate essere ricondotte all'attività lavorativa svolta.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, istruita la causa a mezzo prove orali e
CTU medico-legale, all'udienza del 9.04.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto per quanto di seguito verrà esposto.
Secondo il nuovo sistema delle Tabelle relative alle malattie professionali nell'agricoltura sono qualificate tali le malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori che investono il distretto della spalla quali la tendinopatia della cuffia dei rotatori, la tendinite calcifica (morbo di Duplay) e la borsite cronica nonché quelle che interessano il distretto del polso e delle dita quali la sindrome di e la tendinite e peritendinite cronica dei Persona_1 flessori e degli estensori. Affinchè, però, possa affermarsi la eziologia professionale è necessario che il lavoratore provi di aver svolto la lavorazione tabellata ovvero che, con riguardo alle patologie de quibus, abbia svolto in modo abituale e sistematico lavorazioni che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza o che comportino movimenti ripetuti con azioni di presa, impegno di forza, posture incongrue della mano e/o delle singole dita.
Secondo la giurisprudenza infatti, “dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' quale è, in CP_1
particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia” (Cass. 23653/2016) Tuttavia, la giurisprudenza ha pure costantemente affermato che la presunzione legale circa l'eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene investe soltanto il nesso tra la malattia tabellata e le relative cause morbigene (anch'esse tabellate), ma non può esplicare la sua efficacia nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale (come, ad esempio, la leucemia), in cui il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via di probabilità - in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso (Cass. 736/2018, 23653/2016, 10097/2015;
n. 21632/2013; n. 21285/2014). Sempre la giurisprudenza, nell'ammettere che la dimostrazione del nesso causale possa essere data in via di probabilità, ha pure precisato che deve trattarsi di una "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico
(Cass. Nn. 10818/2013, 9634/2004), per cui deve seguirsi la regola "del più probabile che non" (vd. Cass. SU n. 23197/2018, n. 576/2008).
L'odierna ricorrente domanda il riconoscimento della natura professionale della tendinopatia delle spalle e della tendinopatia dei polsi. Ritiene il Tribunale, convenendo con quanto dedotto dal CTU nel proprio elaborato, che nel caso in esame, entrambe le patologie denunciate dalla ricorrente non siano causalmente riconducibili all'attività lavorativa svolta. Difetta, infatti, nella specie, la prova relativa allo svolgimento in modo abituale e sistematico di lavorazioni che abbiano causato un sovraccarico biomeccanico della parte superiore del corpo (per quanto concerne la tendinopatia delle spalle) e reso necessaria l'adozione di posture incongrue della mano e/o delle singole dita.
Le dichiarazioni rese sul punto dai testi escussi peccano, infatti, di estrema genericità non essendo dato evincere con quale frequenza la facesse uso di mezzi meccanici a Pt_1
vibrazioni, di forbici manuali e/o pneumatiche, quante cassette di frutta sollevasse in una giornata e di quale peso;
quante ore effettive lavorasse e, dunque, quante pause facesse durante il turno di lavoro. Peraltro, è emerso che il terreno oggetto di coltivazione presentasse un'estensione limitata di un ettaro e mezzo e che la ricorrente fruisse anche dell'ausilio dei propri familiari e di altri operatori nella modalità di scambio-aiuto e che, dunque, non si occupasse da sola della cura del terreno.
Con particolare riguardo, poi, alla tendinopatia dei polsi, il CTU ne ha escluso la natura professionale avendo rilevato che “dall'esame ecografico si rilevano gli esiti di pregressa sindrome del tunnel carpale recidivata, indennizzata dall' chiari segni di fenomeni CP_1
artrosici in sede radio-carpica e fenomeni degenerativi della fibrocartilagine triangolare, da considerare malattia comune”. Il CTU, ha, quindi, riscontrato altri fattori di insorgenza della malattia sì da poterne escludere l'origine professionale.
Per quanto concerne la tendinopatia delle spalle il CTU ha precisato che trattasi di malattia ad eziologia multifattoriale in relazione alla quale non è stata fornita prova di idonea esposizione a rischio e, dunque, di capacità delle lavorazioni svolte a favorire e determinare l'insorgenza della patologia. È principio noto, infatti, che in caso di malattia tabellata ma ad eziologia multifattoriale il nesso causale sull'origine lavorativa della malattia, in assenza di un rischio specifico, non può essere desunto da presunzioni astratte ed ipotetiche, ma esige la prova, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio. E come già osservato, nel caso che occupa, tale prova non può ritenersi raggiunta.
Ritiene il Tribunale che non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal
CTU risultando l'iter motivazionale seguito dal consulente immune da vizi logici. Ne consegue che il ricorso debba essere rigettato nulla disponendosi sulle spese avendo la ricorrente depositato, in uno al ricorso, dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. per l'esenzione dalla condanna al pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza.
Le spese di CTU vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 326/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
rigetta il ricorso;
nulla per le spese;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Pescara in data 9.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Valeria Battista